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amministrativo
-Diritto – di Mazzaroli- Pericu-Monaco-
Sezione I: i soggetti del diritto amministrativo
1. I soggetti dell’ordinamento generale. In particolare: la soggettività dei soggetti di diritto privato –
Sn soggetti dell’ordinamento generale dello Stato, solo le figure soggettive che esso istituisce,
riconosce o presuppone. Tra la nozione di soggetto e quella di ordinamento giuridico, vi è un nes-
so inscindibile: la prima presuppone sempre la seconda.
Per quel che riguarda i soggetti di diritto privato, per le persone fisiche l’art. 1 c.c. afferma “La ca-
pacità giuridica si acquista dal momento della nascita” e quindi a fortiori, la soggettività giuridica di
cui tale capacità è misura. E’ la stessa Cost. che lì riconosce (ammissione di una preesistenza)
nell’art. 2, mentre per il resto, disposizioni che riguardano la soggettività delle persone giuridiche,
sono sporadiche (ad es. all’39): per tale motivo possiamo affermare che la disciplina del riconosci-
mento o dell’acquisto della personalità giuridica di diritto privato è costituzionalmente devoluta alla
legislazione ordinaria.
2. segue: la soggettività delle p.a. – abbiamo due considerazioni preliminari:
La locuzione “ente pubblico” consta di un aggettivo (che richiama una loro qualità, e che
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le distingue dalle persone giuridiche di diritto privato) e di un sostantivo (sottolinea che sn dota-
ti di personalità giuridica propria).
Tale personalità si correla alla nozione di ente e non di organo. La teoria organica, infat-
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ti, è stata elaborata al fine di disporre di un concetto che serva a spiegare l’imputazione all’ente
stesso, di atti o comportamenti i quali, da un lato, sono espressione di poteri, diritti che
l’ordinamento gli attribuisce (non alle pers.fisiche) dall’altro lato non possono essere posti con-
cretamente che da pers.fisiche. Tale teoria viene utilizzata per risolvere agli enti pubblici, i pro-
blemi di costruzione giuridica la cui soluzione, per le pers.fisiche, è affidata alla nozione di ca-
pacità d’agire: e non a quella di capacità giuridica. Quindi, è per definizione che ad una struttura
amministrativa che venga qualificata come organo di un ente, le sia negato la soggettività giuri-
dica che spetta solo a tale ente.
Per quel che concerne l’Amministrazione dello Stato, la Costituzione non la prevede esplicitamente,
ma evidentemente la presuppone in tante sue norme (per la CE vi è un art. del Trattato che afferma
“La Comunità ha personalità giuridica”). Se pare preferibile la tesi che, nel nostro ordinamento,
soggetto di diritto è lo Stato globalmente inteso, in quanto tale, non mancano elementi nel senso di
che una soggettività giuridica deve essere riconosciuta già al complesso dei suoi organi. Per quanto
riguarda gli enti territoriali, si deve ricordare che secondo l’art. 114 “I comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni, sono enti autonomi…”.
In ordine agli altri enti non si rinvengono disposizioni costituzionali esplicite q/di anche per gli
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enti pubblici non territoriali, la Cost. devolve alla legislazione ordinaria, la disciplina del riconosci-
mento della loro personalità giuridica. Qst disciplina deve essere, peraltro, necessariamente prevista
a livello normativo: o nel senso che è la stessa legge che istituisce i singoli enti pubblici o nel senso
che istituisce intere categorie di enti pubblici oppure nel senso che è la legge che attribuisce ad enti
pubblici, il potere di costituirne altri (es. Comuni che istituiscono aziende specializzate dotare di
pers. Giuridica).
Finora abbiamo parlato di leggi statali ma va ricordato che l’art. 117 cost. lascia alla competenza le-
gislativa esclusiva l’organizzazione amministrativa delle regioni, nella potestà di questa di auto-
organizzarsi, infatti, deve ritenersi compresa anche la possibilità di istituire enti alle proprie dipen-
denze.
3. Segue: l’attribuzione della personalità giuridica agli enti pubblici non territoriali – Qst ipotesi di
istituzione al livello della legislazione ordinaria degli enti pubblici non territoriali, possono essere
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ricondotte alle “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici” del 1975 che recita “nessun
nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”. In realtà anche prima del
1975 gli enti pubblici non territoriali dovevano essere istituiti per legge. Alcune precisazioni:
Vi è la possibilità cmq che la legge non la preveda espressamente bensì può essere desunta
•
mediante l’interpretazione sistematica;
La nozione di ente pubblico implica la rilevanza di due tratti ben distinti: oltre quello di ente
•
(cioè soggetto di diritto), quella del suo carattere pubblico. Allora, l’individuazione della sua isti-
tuzione a livello legislativo comporta il riscontro di due diversi tratti: della loro capacità di essere
titolari di poteri, diritti.. nonché del carattere pubblico della loro soggettività.
4. Segue: gli indici della loro pubblicità – La rilevazione del carattere pubblico, di enti, la cui sog-
gettività debba essere sistematicamente desunta, ha perso della sua importanza pratica a causa della
privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego (prima del ’90 era una giurisdizione del giudice
amministrativo). Si è osservato che enti possono dirsi pubblici, quando siano funzionalizzati al
perseguimento di determinati interessi della società, tanto che l’ordinamento li istituisce a tal fi-
si era notato che, x
ne o ne riconosce una soggettività preesistente, come per i Comuni. [allora
qst ragioni, gli enti pubblici sono soggetti non solo dell’ordinamento in generale,
che li istituisce o riconosce, ma anche al particolare ordinamento amministrativo:
che li assoggetta al principio di funzionalità che per esso è istituzionale, imponendo
loro l’osservanza di disposizioni ulteriori].
L’individualizzazione di tale funzionalizzazione come tratto essenziale degli enti pubblici e quindi
come tratto comune, ci permette di ricostruire un corpus unitario di regole cui tutti gli enti sono as-
soggettati, per il solo fatto di essere funzionalizzati e pubblici. E’ un elemento comune che ci aiuta a
risolvere il dubbio se la soggettività, cmq da doversi riconosce ad un ente, abbia natura pubblica
oppure privata!
Certamente, se tale ordinamento attribuisce ad un ente poteri particolari, unilaterali, autoritativi, di
sicure esso è pubblico in virtù della sua funzionalizzazione. Ma non è affatto detto che tutti gli enti
pubblici, siano dotati di simili poteri pubblicistici: il solo riconoscimento della sua capacità di di-
ritto privato, non esclude che esso debba essere qualificato come pubblico (es. ente che ha ad
oggetto solo prestazioni di servizi).
Il quadro dei soggetti attivi di Amministrazione, non si esaurisce nei soli enti pubblici, xè il ns ordi-
namento ha sempre conosciuto l’esercizio di funzioni e servizi pubblici da parte di soggetti privati.
La vicenda più tradizionale è quella nella quale l’esercizio suddetto è attribuito ad un soggetto pri-
vato sulla base di un provvedimento amministrativo di tipo concessorio.
5. I problemi più attuali relativi alla distinzione degli enti pubblici da quelli privati; i c.d. organismi
di diritto pubblico- A partire dagli anni ’90 sono emersi fattori che hanno complicato la distinzione
tra soggettività pubbliche e soggettività private.
Il primo di qst fattori è costituito dalla privatizzazione, la quale viene considerata dal p/to di vista
della trasformazione di enti pubblici in soggetti di diritto privato. E qst evoluzione ha giocato in al-
meno 2 direzioni:
Si è concretata, nel mutamento di enti pubblici, in enti di diritto privato aventi caratte-
•
ri istituzionali o associativo ma non aventi scopo di lucro. Talvolta qst enti così privatizzati
esplicano quelle funzioni di interesse collettivo, che prima erano loro fini istituzionali. Non vi sn
difficoltà interpretative q/do qst enti continuano a svolgere le loro attività precedenti sulla base di
un provvedimento amministrativo o ex lege. Ma talora, non è rinvenibile su alcun piano una con-
cessione del genere; così che, per tale ente, il perseguimento di fini pubblici sembra inerire alla
sua stessa personalità: ponendo il problema dei limiti entro il quale esso può esplicare la sua
soggettività privatistica, sfuggendo alla sua sottoposizione al corpus unitario di regole riguardan-
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ti al sua finalità di interesse collettivo (il caso + noto è quello di enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza).
La seconda direttrice di privatizzazione di enti pubblici è quella della loro trasforma-
•
zione in società di capitali, quasi sempre nella forma di società per azioni. si distingue da una
privatizzazione formale da una sostanziale: secondo che le partecipazioni rimangano ad un sog-
getto pubblico o vengano collocate sul mercato, venendo acquistate da soggetti privati… nel ca-
so di quella formale, si deve ammettere che non vi è alcuna inconciliabilità tra il carattere pub-
blico di un ente, e la sua struttura di società di capitali: quindi si riconosce una soggettività giuri-
dica anche a persone giuridiche così strutturate.
Connessi con qst problemi definitori, di ente pubblico, sono quelli relativi alla figura comunitaria di
“organismo di diritto pubblico” nata per garantire l’effettiva applicazione delle direttive comuni-
tarie sugli appalti, anche a soggetti i quali, per se non necessariamente pubblici, non siano indotti ad
operare i loro acquisiti secondo la regola della concorrenza. L’importanza della concorrenza ha im-
posto veri e propri obblighi giuridici per le amministrazioni: l’Amministrazione che vorrebbe affi-
dare la costruzione di un’opera o acquisire forniture, servizi deve rendere noto agli operatori del set-
tore qst sua intenzione mediante forme di pubblicità.
La sottoposizione alla normativa comunitaria è imposta in primo luogo alle amministrazioni tradi-
zionali, ma anche ad altri enti, i quali si presentano nel mercato nella veste di grandi acquirenti, ma
che, indipendentemente dalla loro qualificazione come pubblici o privati, possono risultare poco
sensibili all’esigenze di selezionale le offerte utilizzando i suoi meccanismi concorrenziali: i c.d.
organismi di diritto pubblico. La normativa comunitaria qualifica tali, cui applicare le direttive sugli
appalti anche se da qualificarsi privati secondo l’ordinamento interno, enti cha abbiano 3 caratteri-
stiche: Siano istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale –non industriali o
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commerciali-;
Abbiano personalità giuridica propria;
• Siano finanziati in modo maggioritario dallo stato o altri organismi di diritto pubblico.
• Sezione II: Le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo
1. La teoria delle situazioni giuridiche soggettive – La correlazione tra la nozione di soggetto di di-
ritto e la nozione di soggettività, può essere compresa solo sulla base della precisazione del ruolo
che qst svolge nel quadro dei concetti propri della nostra cultura giuridica. La quale presuppone che
il contenuto delle norme possa essere rappresentato in riferimento ai comportamenti dei soggetti che
rappresentano: facoltizzandolo, imponendolo, vietandolo. Ma che poi, per ragioni dogmatiche, con-
cettualizza quei comportamenti, come espressione di situazioni nelle quali le norme stesse li collo-
cano: x il solo fatto che ne disciplinato l’agire.
Così, in relazione alle norme che rendono possibili a soggetti giuridici determinati comportamenti,
vengono definite situazioni di quei soggetti stessi, situazioni giuridiche positive come il diritto sog-
gettivo ed accanto altre come le facoltà, potere giuridico… Mentre in relazione alle norme che vice-
versa vincolano in diverso modo comportamenti soggettivi, vengono definite situazioni giuridiche
soggettive negative come il dovere, l’obbligo, l’onere.
2. L’elaborazione privatistica – E’ utile richiamarla per una migliore soluzione dei problemi e serve
anzitutto, per quel che concerne la fondamentale distinzione tra:
diritti di obbligazione: in qst, la norma vincola un soggetto a tenere o non tenere un deter-
•
minato comportamento, nei confronti di un altro soggetto attribuendo un’obbligazione.
diritti reali, in qst, vi è l’attribuzione diretta ed esclusiva ad un soggetto, della possibilità di
•
utilizzare una determina cosa come per il diritto di proprietà. 4
Un simile schema concettuale si ha anche per quei diritti che non sono reali ma assoluti come il di-
ritto al nome, alla salute.. assoluti xè essi sono protetti dall’ordinamento a favore del loro titolare,
nei confronti di tutti gli altri soggetti..
Vi è poi quella situazione giuridica che è qualificata non come obbligazione, ma come dovere, il
dovere di nemimem laedere, per il quale grava su tutti i soggetti dell’ordinamento: vincolo genera-
le a cui si risponde sul piano della c.d. responsabilità extracontrattuale che grava tanto sui soggetti
privati q/to quelli pubblici.
Fin qui, con l’eccezione del concetto dovere, si sono considerate nozioni di situazioni giuridiche
concrete, nel senso che hanno riguardo a specifici soggetti… qst è il profilo dal quale deve differen-
ziarsi da esso il concetto di potere giuridico: fattore di distinzione tanto saliente da mettere in for-
se, la sua stessa ascrivibilità alla categoria delle situazioni giuridiche soggettive.
3. Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo. Il ruolo dell’amministrazione – Se
l’elaborazione delle teoria delle situazioni giuridiche soggettive ha una matrice privatistica, essa
trova applicazione anche nel diritto amministrativo, la cui dottrina, ha apportato rilievi notevoli so-
prattutto per quel che riguarda il potere giuridico e l’interesse legittimo. Quella teoria, non può che
essere lo strumento concettuale attraverso il quale i giuristi rappresentano tutto e ogni ordinamento
giuridico.
I° profilo che concerne il diritto amministrativo concerne il ruolo che l’amministrazione oc-
cupa nell’ordinamento generale. Si era notato che l’amministrazione è un fattore istituzionale o-
rami ricondotto totalmente all’interno dell’ordinamento generale in forza del principio di legalità.
Ora, si può precisare che tale teoria è stato lo strumento concettuale che ha reso possibile la rappre-
sentazione di questa sua riconduzione: ad. es. la possibilità dell’agire giuridico
dell’Amministrazione mediante l’emanazione di provvedimenti, sono state delineate come espres-
sione di sue situazioni giuridiche (anche se sn ben più incisive di quelle dei privati, specie sotto il
profilo della unilateralità e autoritarietà).
Ma non si può tralasciare qui il richiamo di altre posizioni dell’Amministrazione in q/to soggetto di
diritto pubblico, e di rapporti che le fanno capo nella medesima sua qualità, che oggi vengono de-
scritte mediante l’utilizzazione del medesimo quadro concettuale: per es., i suoi diritti su cose che
siano assoggettate al regime della demanialità. E ancora, il rapporto di rapporto di pubblico impie-
go… E’ sempre mediante la teoria delle situazioni giuridiche soggettive, che è descritta la sua
capacità di diritto privato!
Ma non vi è dubbio che l’amministrazione abbia –entro certi limiti- autonomia concettuale e nego-
ziale, possa essere titolare di diritti reali e di obbligazioni. L’applicazione all’Amministrazione
della teoria delle situazioni giuridiche è il mezzo mediante il quale viene descritto il suo assog-
gettamento ai principi generali dell’ordinamento, ma che non possono non valere per tutti i
soggetti dell’ordinamento medesimo, compresi quelli pubblici. Si è così ricordato, il generale
dovere di rispetto dei diritti; inoltre vale anche per l’amministrazione il principio generale
dell’obbligo di adempimento e la responsabilità contrattuale che ne consegue (1218 c.c.); il princi-
pio di buona fede e correttezza, nonché a quello del rispetto degli affidamenti.
4. Segue; le situazioni giuridiche di diritto comune dei soggetti privati – L’applicazione al diritto
amministrativo della teoria delle situazioni giuridiche soggettive comporta l’implicazione diretta
e immediata in tale ordinamento, della stessa Amministrazione. L’ordinamento che ne risulta, si
manifesta, soprattutto nella prospettiva istituzione qui accolta, appunto come generale: nel senso
che abbraccia tutti i suoi soggetti di diritto, pubblici o privati che siano; e consiste nelle regole e ne-
gli assetti concernenti tutte le loro situazioni giuridiche.
Il I° profilo sotto il quale è percepibile l’incidenza, concerne la diversa e più completa definizione
che devono assumere le stesse situazioni di diritto comune di qst soggetti: in q/to vengano collocate
in una versione unitaria di esse, con le situazioni giuridiche soggettive e i poteri
Ad es. i limiti del diritto del pro-
dell’amministrazione, in q/top vi incidano o vi si correlino. 5
prietario derivanti dai rapporti di vicinato,non possono più esser circoscritti a quelli
conseguenti alla contiguità del fondo con altri fondi di proprietà privata: occorre
tener conto pure dei vincoli scaturenti dalla contiguità del f/do stesso con aree
pubbliche rette da regime demaniale, limiti (magari paesaggistici) imposti dalla p.a.
con un provvedimento.
Segue: e quelle di diritto amminis
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