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Ordinamento e conflitto tra interesse del proprietario e sfruttamento edilizio
L'ordinamento potrebbe risolvere il conflitto tra l'interesse del proprietario allo sfruttamento edilizio della sua area in diversi modi:
- Mantenendo al proprietario la facoltà di costruire, ma disponendo che il "se" e il "come" sia definito da una normazione primaria. L'ordinamento attribuisce solo un ruolo di verifica ex post, della conformità del costruito alle previsioni delle norme.
- Potrebbe configurare il contenuto del diritto di proprietà fondiaria, espungendovi la facoltà di costruire. Allora, la facoltà di costruzione potrebbe essere consentita solo dall'Amministrazione con un provvedimento concessorio.
- Può lasciare la facoltà di costruire compresa nel contenuto del diritto di proprietà fondiaria, ma ne condiziona l'esplicazione ad una verifica positiva che l'Amministrazione deve preventivamente adottare della concreta edificazione progettata. È l'ipotesi più rilevante.
9Qst terza ipotesi si differenzia dalla prima, nella quale manca l'intermediane di un provvedimentotra le previsioni normative e di piano, e l'esplicazione della facoltà edificatoria; sembrerebbe riac-costarsi alla seconda, della quale qst intermediazione costituisce un connotato essenziale ma: da qstdifferisce è il provvedimento che interviene, se positivo, non attribuisce ex novo al beneficiarioun posizione vantaggiosa, poiché opera all'interno del diritto di proprietà che il suo titolare giàaveva ed è qst l'essenza del regime autorizzatorio q/do l'ordinamento, in date situazioni divantaggio che pure attribuisce, rileva come intrinseco il contrasto potenziale di loro eventualiutilizzazioni con interessi pubblici contrapposti, le fa oggetto di un'ulteriore disciplina che,consiste nella imposizione di un loro limite interno, per il quale non possono venire esercitate,senza un previo consenso.
dell'Amministrazione alle loro esplicazioni. L'ordinamento viene dunque ad attribuire all'Amministrazione il potere - in via normale nei confronti delle suddette situazioni di vantaggio - di dare o negare il proprio assenso. Ciò consente di evitare che il privato eserciti delle attività in modo lesivo dei vari interessi pubblici ma ciò implica anche dei costi, dei oneri: l'amministrazione deve dotarsi dell'organizzazione necessaria per il compimento delle valutazioni mentre il privato sarà condizionato dalla lentezza dell'azione amministrativa.
Segue: i provvedimenti favorevoli; autorizzazioni e discrezionalità - Dei provvedimenti di carattere autorizzatorio, dell'esercizio dei poteri che ne sono esplicazione, la rimozione in un caso concreto del limite generale suddetto costituisce l'effetto tipico, il loro tratto comune [anche le autorizzazioni producono effetti su situazioni giuridiche]
imprese private. [il ruolo dell'ente pubblico rimane cmq essenziale xè deve cmq garantire il servizio all'utenza].
16. Segue: i provvedimenti favorevoli, autorizzazioni e concessioni – Finora, la distinzione tra regime autorizzatorio e regime concessorio, è stata prospettata in termini di netta contrapposizione dell'uno all'altro, ma solo per esigenze di chiarezza. In realtà, la loro definizione si rivela piuttosto legge qualifica essere quella di modelli classificatori di numerosissime discipline settoriali. [la espressamente come autorizzatone il consenso amministrativo solo in base al quale un soggetto può aprire e gestire una farmacia. Ma è proprio facendo lesa sui caratteri sostanziali della disciplina del servizio farmaceutico (barriera d'ingresso al mercato, numero determinato e rigido di farmacie, gestione a professionisti), che parte della dottrina si oppone, ritenendo che tale consenso abbia natura
La classificazione può variare nel tempo. In epoca precedente, e in correlazione a tendenze verso un rafforzamento del "pubblico", è accaduto che un regime autorizzatorio si evolvesse verso un regime concessorio. Fino al '77 il diritto di proprietà comprendeva anche la licenza di costruzione, poi, il legislatore ha qualificato tale permesso come concessione: volendo sottolineare lo scorporo di quella facoltà da quel diritto. La Corte Costituzionale affermerà che si tratta di un regime autorizzatorio e non concessorio.
Ma oggi, nel quadro della liberalizzazione delle attività private, la tendenza è tutto opposta: si moltiplicano i casi in cui può ben accadere che venga soppressa la titolarità pubblica di determinate categorie di beni e servizi, e la loro restituzione alla autonomia dei privati col conseguente passaggio dalla disciplina del loro esercizio, dal regime concessorio a quello autorizzatorio.
Abbiamo due tipi di concessioni:- Concessioni traslative caratterizzate dal trasferimento al concessionario, di uso di beni, di attività, di possibilità in genere già spettanti all'Amministrazione.
- Concessioni costitutive (in senso stretto) caratterizzate dall'attribuzione per così dire a titolo originario, al concessionario, di fattori e posizioni del genere, delle quali, però, l'Amministrazione non aveva la disponibilità diretta.
1117. Poteri dell'Amministrazione, e situazioni giuridiche individuali - La definizione delle situazioni giuridiche individuali, che siano contrapposte, o almeno connesse, non può procedere che contestualmente dalla definizione di quei poteri medesimi che, sicuramente condizionano, ma da cui, sono anche condizionati.
È comune la classificazione dei provvedimenti amministrativi, secondo il segno + o - dei loro effetti potenziali; ma, in realtà, essi possono essere sfavorevoli.
solo in q/to favorevole per il loro de-stinatari il preesistente assetto di base che l'ordinamento dà alle relazioni reciproche. Un provve-