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Il livello di assurance richiesto dall'incarico è quello della ragionevole sicurezza ( il
revisore deve ottenere elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un
livello sufficientemente basso ).
Il cda dopo aver ricevuto i pareri ( del solo collegio sindacale piuttosto che del
collegio sindacale e del revisore legale ), procede alla fissazione definitiva del valore
di liquidazione delle azioni possedute dal socio recedente e deve trasmettere tale
informazione ai soci nei 15 giorni precedenti l'assemblea ( convocata per deliberare la
riduzione di capitale ). 10
d’azienda o di ramo d’azienda
Conferimento e fusione
( parere dell’esperto ) possono avere
Le relazioni di stima, natura diversa:
- Alcune relazioni di stima sono semplicemente delle valutazioni, eseguite da un
perito che non necessariamente deve essere un revisore, e che non hanno una
rilevanza formale sotto l’aspetto della comunicazione finanziaria ma si tratta
semplicemente di un parere sul valore di mercato ( fair value ) di un bene, un
organizzato di beni ( ramo d’azienda
insieme di beni o un insieme ). In questi
l’operazione di stima viene contratta direttamente dalle parti interessate e
casi
la relazione di stima spesso rimane in tasca di chi l’ha pagata senza che vi sia
l’obbligo di renderla pubblica ai terzi.
- Vi sono poi delle relazioni di stima ufficiali-formali previste dalla legge in tutti
quei casi in cui si rende necessario, oltre alla valutazione effettuata dal perito,
che qualcuno effettui un controllo al fine di garantire che quei beni siano solidi,
validi e che il loro valore possa essere sostenuto e sostenibile nel tempo. Le
relazioni di stima ufficiali si rendono necessarie ogniqualvolta ci si trova
dinnanzi a quelle che in diritto commerciale vengono chiamate operazioni
straordinarie: conferimento di beni in natura, conferimenti di crediti, scissione
di un ramo d’azienda, conferimento di un ramo d’azienda, trasformazione
societaria soprattutto quando cambia la natura giuridica ( quando da società di
persone si diventa società di capitali ), fusioni. Le relazioni di stima, quando
assumono questa veste formale, prendono il nome di pareri di congruità: si
tratta di attestazioni rilasciate generalmente ( ma non obbligatoriamente ) da un
revisore sulla stima eseguita da un esperto nell’ambito di una delle operazioni
straordinarie sopra citate. I pareri di congruità, rappresentano sempre per il
revisore un incarico di assurance, un incarico nel quale viene espresso un
giudizio su dei dati che possono essere dati finanziari storici e in tal caso si
rasenta la revisione legale o la review; in caso contrario, cioè se si tratta di dati
di applicazione degli ISAE.
finanziari non storici, allora si ricade nell’ambito
Per conferimento d’azienda si intende l’operazione per cui un’azienda ( oppure un
ramo aziendale dotato di autonoma capacità reddituale ) è conferita ad un ente
giuridicamente diverso dall’impresa conferente; come contropartita i soci ricevono
non denaro ma azioni della società conferitaria. In pratica con il conferimento si
tende a staccare da un’impresa conferente un complesso aziendale funzionante,
complesso che viene conferito ad un’altra impresa ( conferitaria ), già costituita o
nata a seguito del conferimento stesso. Generalmente, la società conferente non cessa
la propria attività ma gestisce la propria partecipazione nella società conferitaria. 11
Il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda si configura come un aumento del
capitale a pagamento: la società conferente apporta beni in natura o crediti ( si tratta
di un complesso di beni organizzati e molto spesso comprendono anche un
avviamento ); la società conferitaria emette nuove azioni che verranno sottoscritte dai
soci che hanno eseguito il conferimento.
presentare una relazione giurata ( ufficiale ) dell’esperto ( parere
Il conferente deve
di congruità ); l’esperto viene nominato dal Tribunale del luogo dove la società
conferitaria ha sede e generalmente si tratta di un revisore. La relazione giurata deve
conferiti e l’attestazione che
riportare la descrizione dei beni o dei crediti il valore di
tali beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Devono essere inoltre indicati i criteri
di valutazione adottati.
In sede di conferimento un ruolo rilevante è ricoperto dal cda, il quale riceve la
relazione giurata dell’esperto, accetta i beni conferiti, rilascia le nuove azioni ed entro
un termine perentorio deve redigere quella che viene chiamata revisione di stima:
entro 180 giorni gli amministratori devono verificare le valutazioni riportate nella
relazione giurata dell’esperto; finché le valutazioni non sono state controllate, le
azioni sono inalienabili. In particolare se il valore dei beni conferiti risulta essere
avviene l’operazione, il socio
inferiore di oltre un quinto rispetto al valore per cui
conferente deve versare la differenza in denaro, piuttosto che recedere dalla società.
Se dalla revisione della stima risulta che il valore dei beni è maggiore di quello
stabilito dal perito non è possibile aumentare il valore del conferimento.
Questo tipo ti operazione implica che venga effettuata la stima del valore del
patrimonio netto della società conferitaria ai fini della determinazione del prezzo di
emissione delle nuove azioni; se la società conferitaria è quotata in borsa, si deve
tener conto anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.
La delibera di aumento del capitale sociale della società conferitaria esclude il diritto
di opzione per le azioni di nuova emissione: la sottoscrizione di tali azioni spetta
infatti al conferente. Inoltre le azioni che corrispondono ai conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione, in quanto si stanno
apportando beni in natura o cediti.
Cosa devono fare gli organi di Governance
Il collegio sindacale ( consiglio di sorveglianza ) della società conferente deve
accertare che i criteri adottati nella determinazione del valore del conferimento e del
valore delle azioni o quote siano tecnicamente corretti.
Il collegio sindacale ( consiglio di sorveglianza ) della società conferitaria deve
effettuare i controlli previsti per i casi di aumento del capitale sociale tramite
conferimento di beni in natura o crediti. 12
Il comitato per il controllo sulla gestione svolge la funzione di vigilanza
dell’osservanza della legge e dello statuto in quanto i suoi membri sono componenti
del cda.
Per quanto riguarda la fusione, distinguiamo la fusione pura ( per unione ) e la
fusione per incorporazione.
Nella fusione per unione, due società terminano la propria attività e confluiscono per
unione in una nuova società costituita ad hoc. Generalmente nella fusione per unione,
tutti i rapporti giuridici precedentemente contratti dalle due società vengono trasferiti
alla nuova entità. Generalmente, dal punto di vista contabile si effettua quella che
viene chiamata continuità dei valori, cioè i valori contabili rappresentati nei bilanci
delle due società vengono aggregati nel bilancio della nuova società. Ai soci delle
società partecipanti andranno, in cambio delle azioni possedute delle società che si
estinguono, le azioni della nuova società, mediante un rapporto di concambio che
tiene conto delle consistenze dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione.
Nella fusione per incorporazione, delle due o più imprese partecipanti a questa forma
di concentrazione, una rimane in vita ( incorporante ) mentre l’altra viene estinta. Ai
soci di quest’ultima, la cosiddetta società incorporata, vengono consegnate azioni
dell’incorporante in base ad un rapporto ragionevole di concambio, in sostituzione
delle azioni dell’incorporata. Generalmente, la società incorporante possiede delle
sociale dell’incorporata che è quindi una società
partecipazioni nel capitale
controllata. Contabilmente, nel momento in cui la società incorporante andrà ad
eliminare il valore della partecipazione, in favore del valore delle attività e delle
passività della società che si sta incorporando, in realtà è come se si stesse operando
un bilancio consolidato e di conseguenza è probabile che già nel bilancio consolidato
questa operazione fosse stata rappresentata.
Adempimenti
- Progetto di Fusione - i cda delle società partecipanti alla fusione devono
il quale deve essere depositato per l’iscrizione
redigere un progetto di fusione,
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla
Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per l’assemblea chiamata
fusione.
a deliberare in merito alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo
che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. Dal progetto devono
risultare: 13
o Il tipo, la ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla fusione;
L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o l’atto
o costitutivo della società incorporante, con le eventuali modificazioni
derivanti dalla fusione;
Il rapporto di cambio delle azioni, nonché l’eventuale conguaglio in
o denaro;
o Le modalità di assegnazione delle azioni della società che risulta dalla
fusione o di quella incorporante;
o La data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;
o La data a partire dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla
fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o
al bilancio della società incorporante;
o Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai
possessori di titoli diversi dalle azioni;
o I vantaggi eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione;
–
- Situazione Patrimoniale il cda delle società partecipanti alla fusione deve
redigere, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non
anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato
presso il registro delle imprese del luogo in cui hanno sede le società;
Relazione dell’organo amministrativo –
- il cda delle società partecipanti alla
fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi sotto il profilo
giuridico e economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di