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ESTRATTO DOCUMENTO
L'azione di riduzione è l'azione volta ad avere un reintegro della parti di quota stabilito dalla legge.
L'azione di riduzione è finalizzato a tutelare i legittimari.
L'azione di riduzione è per un fine quantitativo non qualitativo ,(l azione di riduzione deve essere
fatta al fine di ottenere la quota parte del patrimonio spettante ma non possibile definire quali beni
far rientrare ).
La quota di riserva cambia in relazione al numero dei legittimari (figli ,ascendenti , coniuge).
Il calcolo della quota di legittima si effettua mediante :
-- Stima del patrimonio del decuius
– - debiti
– + crediti
– - ciò che è stato donato in vita ( si considera un anticipazione).
L'azione di riduzione porta ad una inefficacia degli effetti , anche nei confronti di terzi .
L'azione di riduzione ha una prescrizione decennale dal momento in cui è avvenuta la successione.
Al fine di evitare problemi in fase di successione si suggerisce di fare vendita simulata e non una
donazione.
Per evitare lungaggini processuali, può essere proposta un accordo transattivo tra le parti.
REGOLE PER LA DIVISONE DEL PATRIMONIO
Il testatore può dettare delle norme per la divisione o stabilire come devono essere divisi:
• Art 734 – Divisione da parte del testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la
parte non disponibile
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della
morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta
una diversa volontà del testatore
La divisione può essere totale o parziale , può riguardare solo una parte degli eredi o tutti gli
eredi,
La divisione che non comprende una parte dei legittimari è nulla, e la successione è disposta
dalla legge.
• Art 733 – Indicazioni su come gli eredi dovranno suddividersi i beni.
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni queste norme
sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote
stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui
designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non
vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria
alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Identificazione di regole che gli eredi dovranno seguire con effetti obbligatori, con
riferimento alla formazione delle porzioni.
VINCOLI SU PATRIMONIO PER LA TRASMISSIONE
Possono essere costituti dei vincoli sul patrimonio o su parti di esso per la trasmissione::
• Fondo Patrimoniale
Destinazione di beni mobili/immobili iscritti in pubblici registri in un fondo al fine di far
fronte ai bisogni della famiglia (incluse anche le aziende).
Il fondo patrimoniale è impignorabile da terzi creditori, lgli unici che possono effettuare
pignoramenti sono i creditori inerenti al fondo (debiti che si sono instaurati per il fondo
stesso)
• Individuazione di alcuni beni a destinazione di una fondazione.
Utilizzazione dei beni ai fini della fondazione , (per lo scopo di pubblica utilità in quanto
fondazione)
Può essere costituita mediante atto pubblico o per testamento , oppure mediante un obbligo
che il testatore ha imposto all'erede.
• Vincolo di destinazione Art. 2645-ter.
Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone
fisiche.
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri
sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi
dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai
terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti
e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e
possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo
comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
Beni vincolati ad un determinato fine meritevole di tutela,
Strumento al fine dell'utilizzo dei beni solo per lo scopo di destinazione non sono soggetti a
espropriazione solo da soggetti inerenti alla destinazione dello scopo.
Non Può essere costituito mediante testamento, al massimo può essere costituito in via
indiretta (mediate un obbligo imposto dal soggetto che fa testamento al successore).
• Trust (convenzione aia 1985)
Tradotto in modo letterale il termine inglese “trust” equivale ad “affidamento”. Con il trust
infatti un soggetto (disponente o settlor o grantor) affida, con atto tra vivi o mortis causa, i
propri beni di proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa il vero e proprio
proprietario, con l’impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo
prestabilito, nell'interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso settlor
(beneficiario). E’ possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (protector), con il compito
di vigilare sull’operato del trustee e con il potere di opporre l’esistenza del trust verso i terzi.
Il trust si sostanzia in un rapporto fondato sulla fiducia tra disponente (settlor o grantor) e
trustee. Il trust è un istituto che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie.
Non esiste infatti una specifica tipologia di trust, tanto che, dopo aver individuato i tratti
comuni ed essenziali della relativa disciplina, è necessario cogliere volta per volta, nei casi
concreti, le peculiarità dei singoli trust.
Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e
partecipazioni societarie.
Il trust, stando a quanto disposto all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, presenta le seguenti
caratteristiche:
• a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del
trustee; (i beni che fanno parte del Trust non fanno parte del patrimonio del Trustee,)
• b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
• c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di
amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari
imposte dalla legge al trustee
Il trust può essere costituito in Italia a patto che non violi la legge , (ad esempio non è valido
un trust che viola la tutela dei legittimari).
Un azienda può essere oggetto di un trust , il costituente può orientare il passaggio
generazionale dell'azienda .
L’effetto principale del trust è, da un lato, la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del
disponente e, dall’altro, la segregazione o separazione dei beni nell’ambito del patrimonio
del trustee cui i beni stessi vengono trasferiti
La particolarità del trust sta nel fatto che l'affidamento dei beni viene attuato non attraverso
un mandato ma mediante un vero e proprio trasferimento di proprietà per cui il trustee
diventa legittimo e pieno proprietario dei beni fino all'esaurimento della sua missione.
Il rapporto del trust è valido tra le parti nel caso in cui venga violato ,(ad esempio il trustee
venda un bene conferito nel trust senza l'autorizzazione del protector ) la violazione produce
effetti nei confronti di terzi (la vendita risulta valida ), il settlor potrà a sua volta chiedere
risarcimento al trustee.
• Disposizione a titolo universale e particolare (Art 588 2° comma )
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal
testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede , se comprendono
l'universalità o una quota dei beni del testatore .
Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione
sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come
quota del patrimonio.
Quando viene definito nel testamento l'erede si presuppone che sia a titolo universale , (lo
stesso quando ci si definisce “in qualità di erede”), se non disposto diversamente,
Si considera cmq erede a titolo universale anche quando gli viene destinato un singolo bene
del patrimonio quando si riesce a desumere dal testamento che quell'attribuzione voleva
essere ricompresa in un disegno più grande e quindi eredae a titolo universale.
• Patto di Famiglia (art 768 bis)
È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di
impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore
trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce,
in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
E' una sorta di successione anticipata , riferita soltanto all'imprenditore o di partecipazioni
societarie.
Il destinatario può essere un destinatario ma non il coniuge!
Patto tra imprenditore e uno o più discendenti, devono partecipare anche gli altri membri e
la forma prescelta è l'atto pubblico a pena di nullità (art 768 ter)/(768 quater)
In caso di trasferimento di azienda per mortis causa al fine di evitare lo spezzettamento
dell'azienda con tutte le implicazioni negative che si hanno si è andato a istituire il patto di
famiglia.
Il principio di successione nel nostro ordinamento è il principio di successione unitaria (il
patrimonio viene diviso tra i successori) che vieta i patti successori.
Il patto di famiglia comporta poi una ripartizione di una quota legittima spettante rispetto a
quella della parte dell'azienda trasferita .
La quota di legittima si traduce in un
Attraverso il patto di famiglia si vuole rendere impermeabile rispetto alle vicende
successorie.
Il patto di famiglia può essere impugnato entro un anno ed è soggetto a alle regole di
inefficacia generale del contratto. (Art 768 quinquies)
Art 768 sexies
All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non
abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il
pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata
degli interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai
sensi dell’articolo 768-quinquies.
In sede di successione , colore che non hanno partecipato al patto (ad esempio ipotesi di
figlio sopravvenuto ) benché legittimati possono richiedere ai beneficiari dell'atto stesso una
somma pari alla quota legittima maturata di interessi legali.
TRASFERIMENTO QUOTE NELLE SOCIETA'
1. TRASFERIMENTO QUOTE IN SOCIETA' DI PERSONE
2. TRASFERIMENTO QUOTE IN SOCIETA' AZIONARIE
3. TRASFERIMENTO QUOTE IN SRL
1 TRASFERIMENTO QUOTE SOCIETA' DI PERSONE
Le Società di persone sono caratterizzate dalla rilevanza centrale del socio , la modifica della
compagine sociale comportando della modifica dello statuto è approvata solo all'unanimità dei soci
(art 2252)
Il consenso al trasferimento della quota deve essere anch'esso espresso all'unanimità, se non
convenuto diversamente ,
Nello statuto può essere inserita una clausola di libera trasferibilità della quota.
In caso di morte del socio si hanno 2 possibilità : o liquidare le quote agli eredi o continuare la
società con gli eredi solo se tutto gli altri soci sono d'accordo, se la società durante la successione
viene messa in liquidazione gli eredi devono attendere le fine della liquidazione per l
Gli statuti possono contenere clausole
• Clausole di consolidazione (liquidazione quote agli eredi)
• Clausole di continuazione:
1. continuazione facoltativa (gli eredi possono prestare o meno il consenso nella continuazione
della società
2. continuazione obbligatorie (possono non prestare il proprio consenso , se non lo prestano
saranno chiamati a risarcire i danni)
3. continuazione automatica/(clausole di successione), gli eredi subentrano automaticamente
con la morte del socio
Queste clausole hanno prodotto dei contrasti in dottrina a causa del patto successorio e del
sottoporre un soggetto a responsabilità illimitata.
In caso di fatto concludente , gli eredi che si comportano come soci e i soci che non si oppongono al
titolo di soci agli eredi , si considerano le quote cmq trasferite.
Le modifiche nell'atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale , fino a quando non sono iscritte
al registro imprese non sono opponibili ai terzi, ma sono cmq è efficaci tra le parti.
Nella società collettiva irregolare , le modificazione dell'atto costitutivo devo essere portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei, anche la società semplice agricola dal 2001 devono iscrivere
le modifiche dell'atto costitutivo con pubblicità legale.
Le modifiche dell'atto costitutivo devono essere espresse a maggioranza , se nello statuto si
stabilisce diversamente (ad esempio a maggioranza) è valido il limite stabilito.
Per le SAS la regola è leggermente diversa la disciplina del trasferimento della parteciapazione
sociale.
Per gli accomandatari (resp illimitata e potere gestorio ), il trasferimento vale le regole di snc
Per gli accomandanti , la quota è liberamente trasferibile causa di morte , per il trasferimento tra
vivi è neccessario soltanto la maggioranza del capitale se non stabilito diversamente.
2 TRASFERIMENTO QUOTE IN SOCIETA AZIONARIA
Il capitale sociale è frazionato tra i soci in tante parti uguali quante sono le azioni,
L'assegnazione delle azione dal punto di vista del socio , è il riflesso dell'assegnazione del
conferimento.
Art 2346 5 comma
Il valore dei conferimenti deve essere pari alla somma delle azioni che compongono il capitale.
Nella società per azione non è concesso il conferimento di opera o servizi (in quanto non è possibile
quantificarlo in modo sicuro e certo).
L'assegnazione delle azioni deve avvenire in modo proporzionale ai conferimenti , tranne che non
sia disposto diversamente.(se uno apporta oltre che il capitale anche la propria prestazione , possono
essere liberate azioni al di sopra della pari).
Art 2346 1 comma
Lo statuto può consentire la non emissione dei titoli sociali, le caratteristiche delle azioni saranno
cmq le stesse ma non saranno rappresentare da titoli di credito.
AZIONI DEMATERIALIZZATE
In caso di dematerializzazione delle azioni è obbligatoria per le soc quotate , e facoltativa per le
altre.(2354 ultimo comma).
La gestione delle azioni e di tutte gli strumenti finanziari sono gestite da un intermediario il quale si
avvale di una società di gestione (monte titoli spa ).
La circolazione delle azioni in questi casi avviene mediante registri informatici , i diritti di credito
non sono quindi cartacei ma mediante scritturazione dei registri informatici.
Il socio con la scritturazione rilasciata dall'intermediario può esercitare il proprio diritto di voto in
assemblea.
I diritti patrimoniali saranno gestiti dall'intermediario.
AZIONI NON DEMATERIALIZZATE.
Art 2341
I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali
non stabiliscono diversamente.
Le azioni al portatore sono ammesse solo per le azioni di risparmio o delle Sicav.
Art 2003 , il trasferimento del titolo al portatore si trasferisce mediante la consegna, l'esercizio del
titolo ha diritto a l'esecuzione della prestazione.
Il trasferimento delle azioni è equiparabile a quella dei titoli di credito ,
Chi acquista in buona fede il titolo azionario , non è soggetto alla rivendicazione , ne diventa
titolare anche se il proprio avente causa non è legittimato. (AUTONOMIA IN SEDE DI
CIRCOLAZIONE).
La funzione di legittimazione , il socio può esercitare le proprie finzioni di socio, il semplice
possesso dell'azione determina già la qualità di socio e i relativi poteri.
Il titolo azionario richiama ed è assoggettato a quanto espresso nello statuto (LETTERALITA'
INCOMPLETA).
Le azioni possono inoltre essere nominative e devono essere intestate ( l'intestazione deve essere
doppia , sia nel registro dell'emittente che nel titolo stesso).
Esistono 2 modalità di trasferimento azioni:
Transfer : la società emittente dovrà modificare il nome del soggetto sia sul titolo sia sul registro
dell'emittente. (minuto 50)
Girata : fatta dall'alienante , e la modifica nel libro dei soci dovrà essere fatta dalla società e sarà
necessaria quando l'acquirente vorrà esercitare i diritti sociali.
La girata deve essere datata e deve contenere il nome del giratario, (non è ammessa la girata in
bianco).In via di principio le azioni sono liberamente trasferibili, (tutto il contrario delle soc di
persone).
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI art 2355 bis
• Limiti legali
• azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro , non possono essere trasferite prima
dell'effettuazione e il controllo stima da parte dell'esperto del tribunale ,
• art 2345 , le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili se non con il consenso
dagli amministratori (essendo una prestazione accessoria non è detto che il soggetto
acquirente abbia le stesse caratteristiche accessorie del cedente).
• Limiti convenzionali
• Patti parasociali (sono patti stabilite tra 2 o più soci per determinare un andamento comune
della propria azione). Art 2341 bis e ter
i patti parasociali vincolano solo le parti che hanno stipulato il patto , hanno efficacia
obbligatoria e in caso di violazione si hanno conseguenze di tipo risarcitorio.
Non si considerano opponibili ai terzi violazioni , si hanno soltanto risarcimenti ma il
trasferimento che viola il patto sarà cmq valido
Se invece la clausola di trasferimento sarà inserita nello statuto e non nel patto parasociale
avrà efficacia reale e quindi il trasferimento non sarà soggetto a risarcimento ma il
trasferimento stesso sarà nullo
• Statuto società
Le limitazioni vincoleranno i soci presenti e futuri, ma non possono essere stabilite
limitazione alla circolazione per un massimo di 5 anni.
1. Clausola di prelazione:In caso di cessione , è obbligatorio preferire un socio ad un terzo a
parità di condizioni. Non valida nella cessione a titolo gratuito
2. Clausola di gradimento: sono riconducibili a 2 gruppi:
- Clausole che sottopongono a requisiti di tipo oggettivo( requisiti personali del socio)
- Clausole che subordinano il trasferimento delle azioni ad un consenso di un organo sociale,
2355 bis sono ammissibili le clausole di mero gradimento , ma in caso di rifiuto del
gradimento, deve essere consentito un acquisto da parte della società o di altri soci .
3. Clausola di riscatto:
clausole danno il potere di riscattare ( generalmente in caso di morte) ,le azioni da parte
della società o da parte di altri soci
La circolazione delle azioni non liberate
Nel caso in cui le azioni non sono state liberate ( in sede di costituzione è necessario solo un 25%
del CS).
Le azioni possono circolare liberamente ma vi sono limiti:
• L'acquirente e l'alienante sono responsabili in solido ,per tre anni dal momento in cui viene
iscritto nel libro dei soci ,al versamento dei centesimi non versati.
3 TRASFERIMENTO QUOTE SRL
art 2469
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte,
salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Le quote della srl sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione salvo patto
contrario .
L'atto costitutivo deve prevedere l'intrasferibilità della partecipazione , in caso di divieto di
trasferimento i soci possono recedere dalla società. art 2469 comma 2
In caso di rifiuto di gradimento (clausole di gradimento), il trasferimento è cmq valido tra le parti ,
sarà ovviamente fatto salvo il risarcimento del danno.
Art 1410 in tema di cessione del contratto, enuncia che il cedente deve garantire la validità del
contratto.
CLAUSOLE DI DRAG ALONE (massima 88 /2005 del distretto notarile di Milano).
In italiano clausole di co vendita, nel caso in cui il socio di maggioranza decide di vendere, anche
gli altri soci di minoranza sono obbligati a vendere alle stesse condizioni che propone il socio di
maggioranza.
Questo al fine di eliminare gli ostruzionismi da parte dei soci minoritari.
I soci di minoranza hanno però la possibilità di esercitare la clausola di prelazione.
Art 2470
Il trasferimento delle partecipazione ha effetto per la società (non più mediante l'iscrizione nel libro
dei soci che non è più esistente), ma mediante il deposito nell'ufficio nel resgistro delle imprese.
Se la quota è trasferita 2 o più volte , prevale quello che ha iscritto per primo il trasferimento presso
il registro delle imprese anche se il titolo è di data posteriore.
15/05/15 Prof . Bartalena
CRISI DI IMPRESA E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI
1 parte
Gestione crisi di impresa
2 parte
Azioni di responsabilità (azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, collegio
sindacale ) 1 Gestione della crisi di impresa
Il fallimento in tempi passati era visto come una una procedura punitiva dell’imprenditore , i
soggetti che erano esonerati dal fallimento quali gli imprenditori agricoli erano considerati
“fortunati “ (esonero dovuto al particolare rischio di impresa derivante dalle caratteristiche
biologiche del ciclo produttivo).
Si è avuta un evoluzione storica del concetto di fallimento; da una posizione puramente punitiva del
fallito a un superamento di questa posizione,(es : prima il fallito aveva il dirottamento della posta
presso il curatore e quest ultimo filtrava la posta a lui diretta a titolo personale , mentre adesso è il
contrario è il fallito a consegnare la posta della procedura al curatore , il fallito veniva iscritto nel
registro dei falliti che adesso è abolito).
La procedura attualmente è concepita sia con fini liquidatori ma anche con salvaguardia dei
complessi produttivi che possono essere utilizzati al fine una serie di interessi ruotanti intorno
all’impresa (quali rapporti con lavoratori e fornitori)
E’ stato quindi introdotta anche la possibilità di proseguire e affittare l’azienda fallita anche in
ordine di far proseguire gli interessi aziendali e mantenere i livelli occupazionali. ( 104 bis LF)
Oltre al fallimento si sono andati a inserire anche altri tipi di procedure oltre a quelle fallimentare
(le soluzioni negoziate) riducendo il ruolo del tribunale nella negoziazione dell’accordo.
Il fallimento non è più considerato inoltre una vera e propria causa di fallimento lo è per una società
di persone ma non per una società di capitali, è possibile che continui a fare operazioni
straordinarie , in quanto si ritiene che la società abbia ancora valori da esprimere(sempre al fine
anche di tutelare l’occupazione)
Inoltre il fallito che rimane soggetto ad azioni da parte dei creditori che non sono riusciti a
soddisfare i loro crediti può liberarsi dai debiti mediante l’esdebitazione a patto che abbia
soddisfatto tutti i criteri di cui al 142 della LF.
Le procedure concorsuali ora non sono più una iattura che colpisce l’imprenditore ma come una
possibilità per superare la crisi di impresa.
Nel concordato dopo il deposito della domanda vengano bloccate/sospese tutte le azioni esecutive
nei confronti del debitore e se le azioni esecutive vengono proposte successivamente l’azione è
considerata nulla.(si ha un effetto protettivo nei confronti della società soggetta al concordato ).
Nel fallimento invece il fallito è sempre esposto a azioni esecutive tante quanti sono i creditori, non
si hanno effetti protettivi, i creditori possono in qualunque momento aggredire il patrimonio del
fallito.
Concordato stragiudiziale : sono accordi precari e difficili da raggiungere e sono approvati
all’unanimità dei creditori mentre nel concordato preventivo deve esserci un accordo votato a
maggioranza.
Nelle procedure giudiziali a differenza delle stragiudiziali si ha una forma di controllo da parte degli
organi della procedura molto più forte .( quindi a maggior tutela dei creditori).
Ad esempio per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione in un concordato ci
deve essere sempre un autorizzazione da parte del tribunale a differenza delle procedure
stragiudiziali
I soggetti civili esonerati dal fallimento e quelli sotto soglia ai sensi dell’art 1 comma 2 LF sono
state approntate una particolare procedura LA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO con le sue
varianti.
Deve essere fatta una distinzione tra
RISCHIO DI IMPRESA : rischio che grava sul titolare /soci ,anche se non direttamente imputati
alla gestione (in caso di mala gestio)
RESPONSABILITA DA GESTIONE : obblighi e doveri che gravano sul gestore dell’impresa ,
inerenti alla gestione , (sia internamente sia esternamente cioè nei confronti dei creditori ) (art 2394)
Art 2497
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei
confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della
partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata
all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta
mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Se la società capogruppo impartisce direttive alle società controllate , contrarie alla buona gestione
imprenditoriale , la capogruppo è responsabile nei confronti dei soci e dei creditori delle società
controllate a meno che questo danno non sia compensato con altri tipi di vantaggi.
Direzione e coordinamento , deve essere rispettosa nei confronti di una corretta gestione societaria e
imprenditoriale (gli amministratori devono tenere conto di una serie di interessi non solo inerenti
alla società stessa , ma anche alle controllate).
Questi principi si ritengono degli standard (contrapposti a rules cioè regole che devono essere
rispettate)(rules : perdita di capitale soc e convocazione da parte del cda dell’assemblea ).
Le regole sono ferree gli standard devono essere valutate a posteriori, individua dei criteri di azione
sono quindi principi di carattere generale ! .
Gli amministratori devono avere come obbiettivo quello di perseguire sia l’interesse aziendale sia
la continuità aziendale.
Mantenere un impresa capace di operare come un entità in funzionamento.(Autogenerare le risorse
necessarie per il continuamento dell’attività )
Insolvenza : incapacità di adempiere alle obbligazioni con regolarità
La non continuità aziendale non sempre coincide con insolvenza (può esserci una situazione di
gestione con flussi di cassa non sufficienti a coprire i fabbisogni aziendali anche se non si è ancora
verificata l’insolvenza).
Il comportamento corretto degli amministratori di una società deve essere quello di passare da
criteri di gestione basati sulla continuazione della società a criteri di gestione basati sulla
conservazione del patrimonio progressivamente che la crisi di impresa si manifesta.
Da tutelare i soci a tutelare i creditori.
La violazioni di questi obblighi include la responsabilità degli amministratori , ma non è detto che
se adempiono agli obblighi ne siano automaticamente esclusi.
La responsabilità non è solo limitata alle norme dettate da cc ma sono a carattere più ampio.
Art 2486
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo
2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della
conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Fin dal momento in cui si rendono conto che vi è una causa di scioglimento in atto (es: riduzione
del cs al di sotto del minimo legale) gli amministratori devo adottare un criterio di gestione
conservativo .
Ai fini di determinare la responsabilità degli amministratori bisogna valutare se la gestione è stata
attiva o conservativa.
Obblighi e doveri di una corretta gestione imprenditoriale.
ART 2476 Responsabilità amministratori
[1] Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo
per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli
che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, abbiao fatto constare del proprio dissenso.
[2] I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione.
[3] L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il
quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che
sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal
caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
[4] In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi
sostenute per l'accertamento dei fatti.
[5] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società,
purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del
capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il
decimo del capitale sociale.
[6] Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei
danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
atti dolosi o colposi degli amministratori.
[7] Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti
commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti
dannosi per la società, i soci o i terzi.
[8] L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli
amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
v Obbligo degli amministratori di dotarsi di Strumenti adeguati per il controllo efficiente della
gestione.
v Obbligo degli amministratori di Valutare assetto organizzativo/contabile della società ,e se non
lo fosse di convocare e chiedere spiegazioni all’amministratore esecutivo
v Obbligo di accertarsi con immediatezza grazie ai sistemi di controllo di gestione e dicui gli
amministratori devono dotarsi consentono una rilevazione immediata della situazione di crisi
v Relazione di gestione deve indicare rischi e incertezze a cui la società è esposta , l’evoluzione
della società , la variabilità potenziale dei flussi , rendiconto finanziario (solo x spa)
v Adottare serie di comportamenti sempre più dettagliati all’avanzare della crisi di impresa
(paino sulla struttura finanziaria )
v Obbligo di redigere Bilancio solo se vi è una continuità di impresa , oppure bilancio con criteri
liquidatori in caso di non continuità di impresa.
v Nel caso in cui la perdita aziendale sia definitiva (impossibilità di conseguimento oggetto
sociale) , gli amministratori devono convocare assemblea per sciogliere l’impresa
v Nel caso di riduzione del CS al di sotto del minimo d legale si convoca assemblea al fine di
ricapitalizzare , trasformarla o scioglierla.( se la perdita è rilevante ma non porta il CS al di sotto
del limite deve convocare assemblea per adeguati provvedimenti)
In caso di concordato preventivo la ricapitalizzazione non deve essere effettuata (l’assemblea
deve cmq essere convocata , ma non è obbligata a ridurre il CS fino a quando è aperta la
procedura concorsuale) ai sensi del 186 sexies.
v In caso di situazione grave e si sfocia nell’insolvenza vera e propria, gli amministratori hanno ‘
l’obbligo di richiedere il fallimento (fallimento improprio) , obbligo che si desume dall’art 217
LF , e un obbligo desumibile dal generale dovere di diligenza e dalle norme sulla conservazione
del patrimonio sociale a tutela dei creditori (2394 c.c)
2 Azioni di responsabilità
ü AZIONE DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DELLA SOCIETA’
ü AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI CREDITORI SOCIALI
ü AZIONI DI RESPONSABILITA’ DEI SOCI O DEI TERZI
ü AZIONI DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEI SINDACI
ü AZIONI DI RESPONSABILITA’ NEL FALLIMENTO
ü AZIONI DI RESPONSABILITA’ NEL CONCORDATO
AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’
Art 2392 Azione di responsabilità da parte della società nei confronti degli amministratori.
1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri,
a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto
attribuite ad uno o più amministratori.
2] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381,
sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno
fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose.
3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra
essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale.
Gli amministratori hanno una responsabilità solidale verso la società , l’unico modo che hanno per
esonerarsi dalla responsabilità è quella di far postare il proprio dissenso nei verbali del cda e
comunicare per iscritto il dissenso stesso al presidente del collegio sindacale.(formalità
indispensabili per sottrarsi alla responsabilità).
La società deve provare i fatti costitutivi della propria domanda :
· i danni che sono stati causati da parte degli amministratore
· la violazione degli obblighi o il compimento di azioni azzardate,
· il nesso tra i danni e le azioni che sono state poste in essere
Gli amministratori inoltre devono compiere gli atti gestori con la responsabilità (non de l padre di
famiglia ma la responsabilità relativa al proprio incarico).
Non si deve fare azione di responsabilità in relazione all’andamento aziendale se i comportamenti
gestori risultano corretti e conformi alla normalità.
La responsabilità deve essere giudicata in modo discrezionale , in quanto il merito della gestione è
in capo all’amministratore , devono cmq sempre essere valutati i rischi assunti da parte degli
amministratori.
L’amministratore risponde nei confronti della società non solo per una condotta commissiva
(compimento di atti rischiosi o violazione di obblighi)ma anche per una condotta omissiva
(l’amministratore risponde anche se non ha posto in essere un operazione che avrebbe potuto
portare un vantaggio alla società).
La società deve dimostrare il danno che questa è una conseguenza diretta di una condotta illecita
dell’amministratore e quantificarne il danno che è stato afflitto alla società
La responsabilità nei confronti della società è di tipo contrattuale non bisogna dimostrare il dolo o
la colpa (lo stato soggettivo dell’amministratore non deve essere dimostrato ,l’onere di dimostrare
che l’atto non è stato compiuto con dolo o colpa è a carico dell’amministratore).
Anche se l’argomento non è indicato all’ordine del giorno ciascun socio può richiedere l’azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori in sede di assemblea di bilancio ( se le condotte
lesive da parte degli amministratori sono state poste in essere nell’anno di cui si approva il
bilancio).
Questa possibilità di deliberare l’azione di responsabilità anche in sede di approvazione del bilancio
viene data una forte opportunità anche ai soci di minoranza.
Art 2373 secondo comma
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I
componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la
nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori deve essere approvata a maggioranza ,
Se l’amministratore è anche socio la maggioranza viene calcolata sulla maggioranza del capitale
non considerandoci la sua quota.( se ha il 60 % il 20%+1azione può approvare l’azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori).
Gli amministratori sono revocati d’ufficio nel caso in cui l’assemblea abbia approvato l’azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori e che la maggioranza che abbia approvato l’azione
di responsabilità rappresenti il 20% del Capitale sociale.
L’azione di responsabilità può essere esercitata anche dai sindaci.
La società può transigere sull’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se vi è una
deliberazione assembleare a patto che non ci sia 1/5 (1/40 o 2,5% del CS per soc quotate )del CS
contrario.
La prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è di 5 anni.
Il termine di prescrizione inizia il giorno in cui l’amministratore ha cessato dalla carica .
Fino a quando l’amministratore è in carica non si può far valere .
AZIONI RESPONSABILITA DEI CREDITORI SOCIALI
Art 2394
- Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi
inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente
al soddisfacimento dei loro crediti.
- La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei
creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con
l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
La responsabilità degli amministratori si articola nei confronti dei creditori sociali
· se il patrimonio è incapiente
· se non hanno conservato l’integrità del capitale (distribuzione degli utili /oppure se non hanno
convocato assemblea in caso di cs sociale sotto il minimo legale).
Fino a quando la società è capiente i creditori si possono rifare soltanto sulla società non sugli
amministratori.
I creditori possono far valere solo il danno emergente non il lucro cessante (solo per danni non per
azioni profittevoli che potevano essere messe in atto e non lo sono state).
La responsabilità degli amministratori verso i creditori società è una responsabilità contrattuale ,
( anche se non vi è un vero contratto, il creditore ha un rapporto contrattuale con la società e non
con l’amministratore ), in quanto la responsabilità contrattuale nasce dalla violazione di obblighi
preesistenti quali la conservazione dell’integrità del capitale.
I creditori dovranno provare:
· il nesso di causalità
· il danno
· la violazione dell’obbligo
· ma non la soggettività degli amministratore (non deve essere provato il dolo o colpa)
L’azione autonoma tra amministratori e creditori (non surrogatoria ) in quanto i presupposti di
questa azione non sono identici come quelli sociali, in quanto si ha un disallineamento dei
presupposti rispetto a quella sociale.
Gli amministratori hanno 2 obblighi/diritti separati una nei confronti della società e una nei
confronti dei creditori , non si interfacciano .
Prescrizione in 5 anni, da far valere non dalla decadenza dall’incarico di amministratore ma dal
momento in cui è avvenuto il depauperamento patrimoniale.
AZIONE INDIVIDUALE RESPONSABILITA
Gli amministratori sono responsabili nei confronti dei singoli o terzi
Art 2395
[1] Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o
dolosi degli amministratori.
[2] L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha
pregiudicato il socio o il terzo .
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucantonelli27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pisa - Unipi o del prof Verona Roberto.
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