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A B A

e incorporante: risultato di questo rapporto è C/D, si emettono C azioni dell’incorporante con

annullamento di D azioni dell’incorporata. L’elemento soggettivo nel determinare il rapporto di

cambio è il valore del capitale economico, che va determinato dagli amministratori. Affinché il

professionista possa considerare congruo un rapporto di cambio, vanno rispettate 4 condizioni:

calcolo dev’essere analitico, dimostrabile, obiettivo ed affidabile, i criteri adottati nella stima del

capitale economico delle partecipanti devono essere omogenei, le assunzioni di base della stima

devono essere affidabili e credibili e il modello usato per la stima del valore dev’essere affidabile.

Conguaglio in denaro. Se il rapporto di cambio è frutto di arrotondamenti, può essere previsto un

• conguaglio da parte dell’incorporante ai soci dell'incorporata, penalizzati dall'approssimazione per

difetto che comporterà un numero minore di azioni ricevute. Il conguaglio deve essere <10% del

valore nominale delle azioni assegnate.

Modalità di assegnazione delle azioni o quote della risultante o incorporante.

• Data da cui azioni o quote partecipano agli utili e data da cui le operazioni delle partecipanti sono

• imputate al bilancio della risultante. Di norma la data di decorrenza di effetti contabili e giuridici

coincide, ma si può retrodatare la data di effetti contabili. Spesso, se la fusione deve avere

decorrenza da una certa data, quel giorno l’incorporata dovrebbe stilare un bilancio di chiusura e,

per evitare ciò, si retrodatano gli effetti contabili della fusione all’1/1: quindi, l’incorporante fa

riferimento al bilancio dell’incorporata relativo al 31/12 dell’anno precedente e il primo bilancio che

recepisce la fusione per incorporazione è quello redatto a fine anno, in cui attività e passività sono

iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili dalla data di efficacia della fusione, con eventuale

emersione delle differenze da fusione.

Trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi da azioni.

• Vantaggi particolari per gli amministratori delle partecipanti.

b. Situazione patrimoniale delle partecipanti (art. 2501 quater), “l'organo amministrativo delle

partecipanti redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio, la situazione patrimoniale delle società,

riferita a max 120gg dal deposito del progetto di fusione nella società”. Inoltre, “la situazione

patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre

6 mesi prima”.

c. Relazione amministratori (art. 2501 quinquies), che deve “illustrare e giustificare sotto il profilo

giuridico ed economico il progetto di fusione, in particolare il rapporto di cambio ed eventuali

difficoltà di valutazione”. Il professionista assume ruolo di consulente a supporto del CdA delle

partecipanti. Inoltre, “la relazione non è richiesta se rinunciano all'unanimità i soci” e gli amministratori

devono “segnalare ai soci in assemblea e ai CdA delle partecipanti le modifiche rilevanti degli

elementi di attivo e passivo intervenute tra la data di deposito del progetto di fusione e la data di

fusione”.

d. Relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501 sexies). La differenza che si

viene a creare rispetto all’ambito del conferimento (art. 2343), è che nella fusione l'esperto non deve

valutare il bene oggetto di conferimento, ma solo la congruità del rapporto di cambio e metodi usati

per calcolarlo: l’esperto indipendente non deve per forza essere nominato dal tribunale, ma può

essere nominato dalle parti (nomina obbligatoria da parte del tribunale se si tratta di SpA). Quindi,

"uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio,

che indichi: metodi seguiti per determinarlo e valori risultanti dall'applicazione di ciascuno, eventuali

difficoltà di valutazione e parere sull'adeguatezza dei metodi”. Per stilare la relazione, “ciascun

esperto ha diritto di ottenere dalle partecipanti tutte le informazioni e documenti utili”. Come nel

conferimento, “l'esperto risponde dei danni causati alle partecipanti, ai soci e terzi”. Il giudizio di

congruità del rapporto di cambio, quindi, deve seguire alcuni principi:

Parità di trattamento tra soci delle partecipanti: ad ogni socio è assicurata una partecipazione nella

• risultante corrispondente a quella che aveva in precedenza.

Ragionevole e motivata scelta dei criteri di valutazione: si devono applicare in modo non arbitrario

• criteri di valutazione omogenei, con un metodo valutativo primario e uno di controllo.

Ragionevolezza assunzioni e proiezioni a base delle valutazioni di fusione.

• 15

 Correttezza nell’applicazione dei metodi prescelti.

• Dimostrabilità dello scostamento tra rapporto di cambio effettivo e teorico. Il rapporto di cambio

• che si ottiene dal confronto dei valori economici effettivi delle azioni delle partecipanti e il rapporto

di cambio teorico (che si ottiene con la formula) spesso non coincidono, a causa di arrotondamenti o

del potere negoziale delle parti. Il valore del capitale economico con il rapporto di cambio teorico è

calcolato con metodo stand alone, non tenendo conto di benefici e sinergie che la risultante avrà

post-fusione, ma nella prassi si deve considerare quale società avrà beneficio maggiore: per questo,

l’esperto deve esprimere un giudizio sulla differenza tra rapporto di cambio effettivo e teorico.

3. Decisione di fusione (art. 2502). Dopo aver depositato tutti questi documenti, “la fusione è decisa da

dalle partecipanti con approvazione del progetto; se l'atto costitutivo non dispone diversamente,

l’approvazione avviene, nelle società di capitali, da parte dell’assemblea straordinaria”. La decisione di

fusione va depositata per l’iscrizione nel registro insieme ai documenti obbligatori (art. 2502 bis),

l’operazione di conclude con il deposito dell’atto di fusione (art. 2504) e “la fusione può essere attuata

solo dopo 60gg dall’iscrizione dell’atto di fusione", periodo in cui i creditori possono fare opposizione.

Quindi, documenti contabili da redigere nel procedimento di fusione sono (NO ESAME scritture di fusione):

1. Situazione patrimoniale delle partecipanti (art. 2501 quater), “l'organo amministrativo delle partecipanti

redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio, la situazione patrimoniale delle società, riferita a max

120gg dal deposito del progetto di fusione nella società”. Inoltre, “la situazione patrimoniale può essere

sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima”.

2. Bilancio di chiusura dell’incorporata, funge da inventario ed è la situazione di partenza della risultante. Si

tratta di una successione a titolo universale, infatti “incorporante o risultante assume diritti e obblighi

delle partecipanti, proseguendo nei loro rapporti anteriori alla fusione” (art. 2504 bis). È influenzato dalla

presenza di clausole di retroattività, infatti la data di effetto contabile dell’operazione può:

a. Non coincidere con quella di effetto reale (retrodatazione effetti contabili): le operazioni effettuate

dall’incorporata alla data di effetto contabile sono di pertinenza della risultante, quindi la

determinazione del reddito maturato da inizio esercizio è effettuata alla data di effetto contabile,

mentre le operazioni successive sono di pertinenza della risultante. Inoltre, la contabilità delle

operazioni tra la data di effetto contabile e reale è tenuta dalle incorporate, dato che fino alla fusione

le partecipanti hanno autonomia giuridica. La retrodatazione avviene a inizio esercizio dell’incorporata.

b. Coincidere con quella di effetto reale: alla data di fusione, le incorporate rilevano il reddito maturato

da inizio esercizio, poi il trasferimento degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla risultante.

3. Bilancio di apertura della risultante (primo bilancio post-fusione) (2504 bis): nella fusione per unione ha

valenza giuridica perchè è un inventario, mentre nella fusione per incorporazione recepisce solo la

contabilità delle incorporate. Infatti, “nel primo bilancio post-fusione, le attività e passività sono iscritte ai

valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione”: tra risultante e incorporate

dev’esserci perfetta continuità contabile. La retrodatazione degli effetti contabili comporta l’emersione di

poste di pareggio, dette differenze da fusione, che possono essere:

a. Differenze da concambio (ESAME), hanno origine dal confronto tra aumento di capitale sociale della

risultante con la frazione di PN contabile dell’incorporata:

Se aumento di capitale sociale dell’incorporante > quota PN contabile dell’incorporata: disavanzo

• da concambio e “se dalla fusione emerge un disavanzo, esso va imputato, se possibile, agli elementi

di attivo e passivo delle partecipanti e, per differenza, ad avviamento”. Nel patrimonio

dell’incorporata vi erano componenti non riflesse inizialmente secondo una logica di capitale di

funzionamento e che sono emerse solo con la fusione. L’avviamento può essere iscritto nell’attivo

con consenso del CS solo se è stato acquisito a titolo oneroso.

Se aumento capitale sociale dell’incorporante < quota PN contabile dell’incorporata: avanzo da

• concambio e ”se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto in apposita voce del PN

(assimilabile alla riserva sovrapprezzo) o, se dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, nei

fondi per rischi ed oneri (ricavo differito)” e l’avanzo è iscritto in una voce di PN perchè, per il

principio di prudenza, un guadagno implicito non può essere rilevato in CE finché non realizzato.

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 b. Differenze da annullamento (NO ESAME), si trovano nelle operazioni di fusione in cui esistono rapporti

di partecipazione. Se l’incorporante ha già quote di partecipazione nell’incorporata, con la fusione per

incorporazione l’incorporata non esisterà più e l’incorporante dovrà eliminare la sua partecipazione, il

che presuppone un confronto tra valore d’iscrizione della partecipazione nel bilancio dell'incorporante

post-fusione e il PN contabile dell’incorporata, che determina differenze da annullamento: se

partecipazione > quota PN contabile emerge un disavan

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Publisher
A.A. 2024-2025
26 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/13 Scienze merceologiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saradems di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Dalla Sega Franco.