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PECUNIARIE: PREVEDONO IL PAGAMENTO CON MONETA PER
ACQUISTI E SCAMBI. LA MONETA è L’UNITA’ DI VALORE
MONETA ≠ VALUA 23/11/2017
4. Obbligazioni di VALORE: Valore economico indeterminato da trasferire (pagamento di danni,
retribuzioni del lavoro prima di considerare vari parametri). Si estingue con la liquidazione
5. Obbligazioni di MONETA: Valore economico determinato, è basato sull’equivalenza numerica del
denaro a prescindere dai livelli di inflazione |
6. Obbligazioni INDICIZZATE: in caso di forte inflazione, le parti possono convenire e stabilire clausole di privato
rivalutazione economica. In questo caso avviene il passaggio da Moneta -> valore. Questo serve a
salvaguardare l’interesse della parte che l’inflazione va a colpire (es. assegni di mantenimento) Diritto
7. INTERESSI: Sono le somme pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o
ne ritarda il pagamento. Sono dettate da PERCENTUALITA’, PERIODICITA’ e ACCESSORIETA’. di
Istituzioni
Esistono due distinte classi differenti: REMUNERATIVI (corrispettivi e compensativi) e RISARCITORI
(moratori).
- CORRISPETTIVI: risultano dovuti di per sé, a causa cioè della naturale fertilità del denaro, la cui 2
disponibilità nelle mani di un soggetto deve essere riequilibrata per il tramite dell'attribuzione di una
somma di denaro percentualmente stabilita in base all'entità del capitale ed al tempo di permanenza di
esso nelle mani del debitore.
- COMPENSATIVI: sono dovuti a fronte della consegna effettuata all'acquirente da parte del venditore di
una cosa fruttifera, ogniqualvolta il prezzo dovuto a fronte della vendita non sia stato ancora corrisposto.
- MORATORI: dovuti per ritardo pagamento in misura legale. Il creditore deve dimostrare il ritardo per
renderlo risarcibile. Se il creditore fornisce le prove di un mancato guadagno, questo gli verrà altresì
restituito.
8. Obbligazioni FUNGIBLI: ha ad oggetto una cosa che può essere sostituita con una con la stessa utilità (es.
carico di mele, non è specifico)
9. Obbligazioni INFUNGIBILI: ha ad oggetto una cosa che non può essere sostituita con una diversa (es.
comodato d’uso)
10. Obbligazioni INDIVISIBILI: Il creditore ha diritto al rifiuto di adempimenti parziali (es. fornitura di una
macchina).
11. Obbligazioni DIVISIBILI: hanno ad oggetto beni fungibili come il denaro. (se A deve ricevere 100 da B e
C, non ha nessun interesse nel considerare chi dà più e chi meno, il suo interesse è ricevere 100).
OBBLIGAZIONI IN BASE AL SOGGETTO
12. Obbligazioni SOLIDALI: Necessitano della presenza di più di due soggetti e si dividono in ATTIVE (più
creditori e un debitore) e PASSIVE (più debitori ed un creditore). Nelle ATTIVE, da stabilire per
contratto, l’adempimento del debitore ad uno qualsiasi dei creditori lo libera nei confronti di tutti gli
altri. Le PASSIVE, che sono presunte, tutti i debitori si fanno carico di insolvenza degli altri debitori, il
creditore può chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi dei debitori che dovrà pagare l’intera somma.
Questo è un grande vantaggio per i creditori. (es. c/c cointestato, in caso di debiti la banca chiede
risarcimento ad uno qualsiasi dell’intero). Le obbligazioni solidali riguardano soltanto BENI DIVISIBILI.
Il debitore (o il creditore) dopo aver pagato (o ricevuto) la somma dovuta ha AZIONE DI REGRESSO,
ovvero chiedere (o dare) ad ognuno dei soggetti restanti la parte dovuta.
13. Obbligazioni PARZIARIE: in comune con le obbligazioni SOLIDALI ha la questione della molteplicità di
soggetti, ma si differenzia in quanto ciascun debitore è obbligato solo per la quota di partecipazione al
rapporto obbligatorio e ciascun creditore può esigere una quota della prestazione analogamente
commisurata alla sua quota di partecipazione. Esistono le obbligazioni PARZIARIE ATTIVE (il rischio di
insolvenza di un debitore è corso dal creditore) e PASSIVE (es. successione ereditaria. Un eventuale
debito verrà pagato dagli eredi in proporzione alla quota ricevuta)
14. Obbligazioni COLLETTIVE: Le prestazioni devono essere eseguite congiuntamente da tutti i debitori o a
favore di tutti i creditori. PASSIVE (l’adempimento di un debitore non libera gli altri in quanto
23/11/2017 l’interesse del creditore è soddisfatto dalla partecipazione e dall’adempimento di tutti i debitori.) quella
ATTIVA (congiuntamente a più creditori. L’adempimento isolato non è liberatorio è può essere
rifiutato).
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privato
Diritto
di
Istituzioni
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