Istituzioni di diritto privato
Università degli studi di Parma – Riassunto 2ª parte
Esame per la Prof.ssa Cavandoli
23 novembre 2017
Autore: Gianluca Lorusso
Rapporto obbligatorio
Definizione: Il rapporto obbligatorio è quel vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione debitoria è tenuto a eseguire una prestazione patrimonialmente valutabile per soddisfare gli interessi del titolare di una situazione creditoria, che ha potere di pretendere l’esecuzione della prestazione.
Caratteri del rapporto obbligatorio
- Dualità: elemento essenziale, riguarda le situazioni soggettive (non i soggetti). Ad una situazione attiva corrisponde una passiva.
- Interessi del creditore: Indispensabile per la nascita del rapporto obbligatorio. Giustifica l’imposizione al debitore per tutto l’arco temporale. Se viene meno l’interesse si estingue il rapporto. L’articolo 1174 del c.c. prevede anche interessi non patrimoniali (morali, sociali, artistici). In questo caso vale l’infungibilità del debitore. Il creditore può rifiutare l’operare di terzi.
- Patrimonialità della prestazione: La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica. Deve esserci valore di scambio.
Tipi di obbligazioni
Esistono 3 diversi tipi di obbligazioni:
- Dare: Consegnare una cosa certa o generica.
- Fare: Prestazioni di esecuzione attiva del debitore: produrre, incidere, puro fare (es. consulenze commerciali).
- Non fare - Negativa: Si attuano mediante un’astensione.
Esistono varie prestazioni che non appartengono a una sola categoria ma sono date da una moltitudine di fattori. Il diritto porta ad avere casi diversi per ogni prestazione (es. retribuzione del lavoro subordinato).
Il contenuto del rapporto obbligatorio
I rapporti obbligatori sono arricchiti di obblighi accessori ovvero norme dettate dalla civile e sociale convivenza: comportarsi secondo le regole di correttezza, buona fede, solidarietà sociale nell’esercizio dei diritti e dei doveri.
I rapporti di cortesia e obbligazioni naturali
Sono particolari tipi di obbligazioni che non prevedono la coercibilità che spetta naturalmente ai rapporti obbligazionari. Non è prevista nessuna sanzione in caso di inadempimento dell’obbligazione. Occorre quindi trovare un criterio per individuare le obbligazioni civili e distinguerle da quelle non coercibili.
Esistono due criteri di valutazione:
- Soggettivo: individuare se le parti hanno voluto assoggettare il rapporto alle regole del diritto obbligatorio.
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