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Le società di capitali

La società per azioni

In Italia abbiamo 50.000 SPA, di cui 300 quotate in Borsa. Nel 1812 in America nasce la SPA basata su un doppio controllo formale sul suo statuto, il notaio e il Tribunale. Oggi, a differenza di allora, si assume tutta la responsabilità del controllo il notaio. Lo scopo principale per cui è nata la SPA è quello di conquistare il risparmio e non tutelare i risparmiatori, e indirizzare questo risparmio verso prospettive di crescita dell’investimento nella società, ottenendo la sua massimizzazione.

La società per azioni rappresenta il prototipo normativo della società di capitali. Essa presenta delle particolarità: è una persona giuridica (art.2331). Si tratta di un soggetto di diritto, unitario ed autonomo, che fruisce di capacità giuridica e capacità di agire propria, dotato di autonomia patrimoniale perfetta. I soci sono limitatamente responsabili perché per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art.2325). I soci della SPA non assumono alcuna responsabilità personale, neppure in via sussidiaria. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art.2346). Il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro.

La SPA con un unico azionista

L’art.2328 precisa che la società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Con la riforma delle società del 2003, si è prevista espressamente la possibilità di dar vita a SPA unipersonali, già in sede di costituzione. L’art.2325 chiarisce che, anche in caso di SPA unipersonale, delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tuttavia, si ha una deroga a tale principio, divenendo illimitata la responsabilità dell’unico socio quando:

  • La società è insolvente;
  • Non sia stato versato l’intero ammontare dei conferimenti (art.2342);
  • Gli amministratori (o il socio stesso) non abbiano depositato la dichiarazione di pubblicità presso il registro delle imprese contenente l’indicazione dell’unico socio (art.2362).

La responsabilità illimitata dell’unico socio riguarda le sole obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione sia appartenuta ad una sola persona. L’art.147 della Legge Fallimentare consente la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile soltanto nel caso in cui si tratti di una s.n.c., s.a.s., e s.a.p.a. Dunque il socio unico di una SPA non fallisce insieme alla società, anche se si è avuta la deroga della responsabilità illimitata.

La costituzione di una SPA

La costituzione della SPA si articola in due fasi fondamentali:

  1. La stipulazione dell’atto costitutivo, con la sottoscrizione dell’intero capitale;
  2. L’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.

A differenza delle società di persone, la costituzione di una SPA è subordinata all’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, la società viene formalmente ad esistere dopo questo atto, cioè nel momento in cui acquista la personalità giuridica.

Per la costituzione di una SPA è necessaria la presenza di tre condizioni (art.2329):

  1. Il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero. La sottoscrizione consiste nella promessa dei soci di conferire il valore delle azioni sottoscritte. Lo stesso articolo dispone come condizione necessaria, il rispetto integrale delle disposizioni in materia di conferimenti.
    • Se nell’atto costitutivo non è stabilito nulla, i conferimenti devono essere fatti in denaro;
    • La società non può essere costituita con un capitale superiore a quello risultante dalla somma dei conferimenti assunti;
    • Sono vietate le sottoscrizioni simulate e quelle condizionate;
    • Le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
  2. Al momento della sottoscrizione, deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o nel caso di costituzione unilaterale del loro intero ammontare.
  3. Devono sussistere le azioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

L’atto costitutivo della SPA è formato, generalmente, da due documenti:

  • L’atto costitutivo (in senso stretto) in cui si manifesta la volontà delle parti di dar vita al rapporto sociale;
  • Lo statuto, nel quale sono contenute le norme per il funzionamento della società; considerato parte integrante dell’atto costitutivo (art.2328). Se si ha discordanza tra le informazioni contenute nei due documenti, prevalgono quelle dello statuto.

L’atto costitutivo può essere stipulato in due modi:

  • Nella forma simultanea (o istantanea), la più diffusa. L’atto costitutivo è stipulato immediatamente dai soggetti che assumono l’iniziativa per la nascita della società; in concreto tutti gli associati si presentano davanti un notaio per la redazione dell’atto pubblico.
  • Mediante pubblica sottoscrizione, (artt.2333-2336) è molto più complesso. Questa modalità prevede più fasi: i promotori (coloro che assumono l’iniziativa per la nascita dell’ente) predispongono un programma della società, rendendolo pubblico al fine di raccogliere le adesioni dei sottoscrittori. Le persone interessate a sottoscrivere un certo numero di azioni, devono versare il 25% dei conferimenti entro un termine massimo. Successivamente i promotori devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori per accertare l’esistenza delle condizioni per la costituzione, ed infine si ha la stipula dell’atto costitutivo. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della società (art.2338).

L’atto costitutivo della SPA deve essere redatto per atto pubblico, la mancata stipulazione nella forma dell’atto pubblico è causa di nullità della società (art.2332).

L’art.2328 prevede che l’atto costitutivo debba indicare obbligatoriamente:

  • I dati anagrafici dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.
  • La denominazione sociale, che può formarsi in qualsiasi modo, purché contenga la denominazione di SPA.
  • Il Comune dove sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie.
  • L’oggetto sociale, cioè il genere di attività svolta dalla SPA.
  • L’ammontare del capitale sottoscritto e versato (non può essere mai inferiore a 120.000€).
  • Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione (in seguito alla riforma del 2003, è possibile emettere azioni senza l’indicazione del loro valore nominale art.2346).
  • Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura, correlate da una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale.
  • I criteri per la ripartizione degli utili. In mancanza, si applica il criterio della ripartizione proporzionale dettato dall’art.2350.
  • I benefici eventualmente accordati ai soci promotori o ai soci fondatori.
  • Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri e i rappresentanti.
  • Il numero dei componenti del collegio sindacale.
  • La nomina dei primi amministratori e sindaci, ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e del soggetto incaricato per la revisione legale dei conti.
  • L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.
  • La durata della società.

L’atto costitutivo di norma contiene altre numerose indicazioni necessarie, ma facoltative tipo: il conferimento di beni diversi dal denaro, particolari competenze delle assemblee...

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla sua stipulazione. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al suo deposito, ciascuno socio può provvedervi a spese della società (art.2330). L’ufficio del registro delle imprese accerta la mera regolarità formale della documentazione. L’iscrizione nel registro delle imprese (art.2331) ha efficacia costitutiva: la società acquista personalità giuridica e viene pertanto a concreta esistenza. Anteriormente all’iscrizione, la società non esiste, neppure come società irregolare o di fatto. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso terzi, coloro che hanno agito. La società, una volta iscritta nel registro, può ratificare tali operazioni ed in tal caso risponde solidalmente. Inoltre, fino all’iscrizione, la società non può emettere azioni.

I conferimenti dei soci

I conferimenti sono necessari per dotare la società del capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell’attività d’impresa. La qualità di azionista si acquista conferendo i mezzi necessari per consentire alla società di svolgere l’attività economica prescelta. La disciplina relativa ai conferimenti si trova negli artt.2342-2345:

  • I conferimenti devono essere fatti in denaro, se l’atto costitutivo non dispone diversamente (art.2342).
  • L’atto costitutivo può consentire il conferimento di crediti o beni in natura (art.2342). È possibile conferire quindi: beni in proprietà, diritti di godimento reali, diritti di godimento personali e crediti.
  • Non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni d’opera o di servizi (art.2342).
  • L’atto costitutivo può stabilire di eseguire delle prestazioni accessorie diverse dal denaro (art.2344).

Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, i soci sono obbligati a:

  • Versare il 25% del loro ammontare presso un istituto di credito in sede di costituzione dell’ente; questo per garantire un capitale iniziale alla società ed evitare un uso distorto del denaro da parte degli amministratori.
  • Conferire la parte restante dell’apporto promesso, su richiesta degli amministratori.

Per quanto riguarda il conferimento di beni in natura e crediti, si prevede che le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione, questo per garantire che i beni/crediti siano effettivamente acquisiti dalla società. Il versamento dei conferimenti nell’ipotesi di una SPA con un unico socio prevede che:

  • In sede di costituzione, si abbia il versamento integrale dell’atto della costituzione;
  • In caso di sopraggiunta unicità del socio, deve essere effettuato il versamento dei conferimenti ancora dovuti nel termine di 90 giorni.

Qualora l’azionista si renda inadempiente, gli amministratori hanno la possibilità di scegliere se disporre l’esecuzione coattiva dei conferimenti dovuti o se offrire le azioni in opzione agli altri soci. In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere le azioni del socio inadempiente, a suo rischio e per suo conto.

Il procedimento di valutazione dei conferimenti diversi dal denaro: la relazione di stima

Le diverse caratteristiche dei valori che possono essere conferiti nella SPA incide sulle modalità procedimentali ed attuative del conferimento. Nel caso di conferimento di beni in natura o crediti si pone il problema di assicurare la corrispondenza del valore del bene o del credito alla parte di capitale che ad esso corrisponde. L’art.2343 prevede la seguente disciplina:

  • Il socio che effettua dei conferimenti diversi dal denaro deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
  • La valutazione preliminare operata dall’esperto ha carattere solo provvisorio: entro 180 giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori hanno l’obbligo di sottoporre ad un ulteriore controllo le valutazioni contenute nella relazione di stima, con una possibile revisione della stima stessa.
  • Se il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre 1/5 a quello per cui avvenne il conferimento, è necessario ridurre in misura corrispondente il capitale sociale, annullando le azioni che restano scoperte.

Conferimenti di beni in natura e crediti senza la relazione di stima

L’art.2343ter prevede che per alcuni conferimenti in natura e crediti in una SPA non sia necessaria la relazione di un esperto nominato dal tribunale. Lo scopo della norma è quello di ridurre i costi connessi alla perizia di stima, ed è possibile quando esiste un parametro di riferimento chiaro ed affidabile per la valutazione del conferimento diverso dal denaro. Non è richiesta la stima del perito quando il valore attribuito al conferimento in natura è pari o inferiore:

  • Per i titoli quotati nel mercato dei capitali (azioni e obbligazioni), al prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento.
  • Al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento; può avvenire quando il conferente è una società che redige il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali. Il fair value è un criterio capace di esprimere il valore potenziale di un elemento patrimoniale, tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato sia le peculiarità dell’elemento oggetto di valutazione.
  • Al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento, e conforme a principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento. Dunque, chi intende effettuare un conferimento in natura può far redigere una stima non giurata da un esperto di sua fiducia, in possesso di un’adeguata e comprovata professionalità.

La nullità della SPA

Il contratto sociale per tutto il tempo antecedente all’iscrizione nel registro delle imprese, produce effetti esclusivamente nei confronti delle parti ed è soggetto alla generale disciplina dei contratti, di conseguenza, in presenza di irregolarità o di vizi dell’atto, si applicano le sanzioni della nullità o dell’annullabilità dell’intera fattispecie contrattuale. A seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese, invece, si ha un sostanziale cambiamento: la nullità della società può essere pronunciata esclusivamente nei casi tassativi elencati nell’art.2332.

Le cause di nullità hanno carattere tassativo, e l’art.2332 prevede tre ipotesi di nullità:

  • Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
  • Illeicità dell’oggetto sociale;
  • Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale.

Ogni altra possibile anomalia dell’atto costitutivo o del procedimento di costituzione, anche se viola le norme imperative, è definitivamente sanata con l’iscrizione nel registro delle imprese. L’accertamento della causa di nullità spetta all’Autorità giudiziaria. Gli effetti della dichiarazione di nullità, art.2332, derogano alle regole generali in tema di contratti:

  • La nullità non può essere dichiarata quando la causa sia stata eliminata e di tale eliminazione sia stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese;
  • La dichiarazione di nullità ha efficacia ex-nunc, per cui non pregiudica l’efficacia degli atti già compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Il legislatore ha escluso la retroattività della dichiarazione di nullità in applicazione del principio di tutela dell’affidamento dei terzi che sono entrati in contatto con la società;
  • I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali;
  • La dichiarazione di nullità opera come una causa di scioglimento della società, per cui la sentenza che dichiara la nullità apre la liquidazione e deve provvedere alla nomina dei liquidatori.

Il bilancio

Il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio stesso (art.2423). La redazione del bilancio è fatta sia nell’interesse dei soci a conoscere l’andamento e la situazione della loro società, sia nell’interesse dei creditori sociali a conoscere la consistenza del patrimonio della società, unica garanzia su cui essi possono fare affidamento. Le norme su bilancio hanno natura imperativa, i soci non possono derogare alle deroghe sulla sua formazione, composizione o valutazione.

Principi di redazione

Per la redazione del bilancio si devono tenere a mente dei principi:

  • Principio della chiarezza: esso riguarda la comunicazione delle informazioni che il bilancio contiene e consiste in una modalità dell’esposizione che consenta la comprensione del documento da parte dei destinatari;
  • Principio della verità e della correttezza delle rappresentazioni: la verità delle rappresentazioni attiene alla rappresentazione veritiera degli utili conseguiti o delle perdite subite durante l’esercizio. La correttezza delle rappresentazioni consiste nel rispetto dei principi di redazione e nel rispetto dei principi di redazione e dei criteri di valutazione dettati negli artt.2423bis e segg.

La funzione del bilancio è quella di rappresentare in maniera veritiera e corretta, evitando sopravvalutazioni e sottovalutazioni nelle poste di bilancio. Inoltre, dove la quantità di informazioni non sia necessaria a...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiar_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Abriani Niccolò.
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