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LA SOCIETÀ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITÀ LIMITATA E A CAPITALE RIDOTTO
Nel corso del 2012 sono state introdotte due nuove forme di SRL con lo scopo di offrire nuovi strumenti per incentivare l’attività imprenditoriale.
Sono nate così: la SRL semplificata, riservata ai soci che non abbiano compiuto i 35 anni di età; e la SRL a capitale ridotto, che conserva alcune
caratteristiche della SRL semplificata, ma che può essere utilizzata anche da persone fisiche che hanno più di 35 anni.
LA SRL SEMPLIFICATA
Con il Decreto Liberalizzazioni del 2012, è stato introdotto nel Codice Civile l’art.2463bis “Società semplificata a responsabilità limitata”.
Può essere costituita con contratto o atto unilaterale, ma i soci possono essere solo persone fisiche (non giuridiche) e non devono aver compiuto i
35 anni d’età alla data della costituzione. Il limite di età è una delle caratteristiche della nuova SRL semplificata.
Anche la SRL semplificata deve avere un atto costitutivo indicante:
Il cognome, il nome, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- La denominazione sociale contenente l’indicazione di SRL semplificata e il Comune dove si ha la sede principale e le sedi secondarie;
- L’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1€ e inferiore all’importo di 10.000€. È previsto che il conferimento deve farsi in denaro, per
- cui al momento della costituzione sono escluse le altre forme di conferimento, e deve essere versato all’organo amministrativo. Il capitale
sociale deve essere sottoscritto e versato interamente dai soci (o dal socio) al momento della costituzione;
L’oggetto sociale; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti
- l’amministrazione, la rappresentanza; le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale revisore legale dei conti;
Luogo e data della sottoscrizione.
-
L’atto costitutivo può contenere anche altre indicazioni non richieste obbligatoriamente dalla legge, ma inserite dai soci per meglio adattare il
funzionamento della società alle loro esigenze.
Con il Regolamento del Ministro della Giustizia del giugno 2012 è stato pubblicato il modello standard a cui deve conformarsi lo statuto della SRL
semplificata.
LA SRL A CAPITALE RIDOTTO
Con il D.Lgs. “Misure urgenti per la crescita del paese” del 2012, è stata introdotta nel nostro ordinamento la SRL a capitale ridotto, prevendendo:
“fermo quanto previsto dall’art.2463bis, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con un contratto o un atto
unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione”.
La nuova SRL a capitale ridotto, può essere dunque costituita da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni dalla data della costituzione.
Si tratta di una novità introdotta dopo le numerose critiche avanzate nei confronti della SRL semplificata, considerata inutile al momento che deve
trasformarsi in una SRL ordinaria quando si superano i 35 anni.
Inoltre è stato previsto al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori al credito, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire
credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una SRL a
capitale ridotto. È ammessa, dunque, la possibilità per i soggetti aventi un’età inferiore ai 35 anni, di far parte della compagine sociale della SRL a
capitale ridotto.
Il contenuto dell’atto costitutivo è lo stesso indicato nell’art.2364bis per la SRL semplificata.
Differenze tra le due nuove forme di società
La SRL a capitale ridotto è regolato negli aspetti particolari dall’art.44 del D.L. 83/2012, per la restante disciplina si applicano le norme generali della
SRL ordinaria, in quanto compatibili, e per altri aspetti particolari quelle delle SRL semplificata.
Per la SRL a capitale ridotto, però:
Non sono previste agevolazioni in termini di oneri notarili, imposte di bollo e spese di segreteria;
- Non è previsto lo statuto standard (invece obbligatorio per una SRL semplificata);
- Gli amministratori della società possono essere scelti anche tra soggetti che non siano soci (invece nella SRL semplificata gli amministratori
- possono essere nominati solo tra i soci della società);
Non sono previsti limiti per il trasferimento delle quote sociali, (invece nella SRL semplificata, il trasferimento per atto tra vivi delle quote
- sociali è ammesso solo a favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni d’età).
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA SRL
L’art.2473 si muove in una prospettiva di ampliamento delle ipotesi in cui è consentito recedere dalla società e rafforzare l’autonomia statutaria.
Le ipotesi che giustificano il recesso del socio sono:
Cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
- Fusione o scissione della società;
- Revoca dello stato di liquidazione;
- Trasferimento della sede sociale all’estero;
- Eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
- Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una
- rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art.2468.
Se la società è stata contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere in ogni momento con un preavviso di 180 giorni (art.2473).
Se la società è stata contratta a tempo determinato, il socio ha diritto di recedere in ogni momento se le quote sono intrasferibili o se il
trasferimento è subordinato al gradimento degli organi sociali e non siano previste condizioni e limiti all’esercizio del gradimento stesso.
In materia di recesso è attribuito al legislatore ampio spazio all’autonomia contrattuale, ammettendo agli statuti di prevedere ulteriori ipotesi di
recesso del socio.
Lo statuto inoltre deve prevedere le forme e i termini per l’esercizio del diritto di recesso, mentre la legge descrive le modalità di rimborso delle
partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso. I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione
in proporzione al patrimonio sociale (art.2473). Esso è determinato in base al valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione
di recesso.
L’autonomia dei soci può spingersi fino a prevedere i casi di esclusione dei soci, motivati dalla sussistenza di una giusta causa (art.2473bis). in
questo caso, si è disposto l’applicazione della disciplina dettata in tema di recesso del socio, tranne per quanto concerne il rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. 37
TITOLI DI DEBITO E FINANZIAMENTI DEI SOCI
Proprio per la loro attività di piccole e medie dimensioni, le SRL sono state dotate di uno strumento di finanziamento ulteriore rispetto alle risorse
personali dei soci e al tradizionale affidamento bancario. Alle SRL è stata data la facoltà di emettere titoli di debito.
I titoli di debito possono essere emessi solo dopo previa previsione dell’atto costitutivo, che attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori. Non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori, ma possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale (banche, SIM, SICAV, assicurazioni…). In caso si successiva loro circolazione, chi li trasferisce risponderà
della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società stessa.
L’emissione è subordinata alla previsione espressa nell’atto costitutivo, il quale stabilità la competenza dei soci o degli amministratori, e determinerà
i limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
Con la riforma è prevista anche l’introduzione di un’apposita disciplina dei finanziamenti dei soci, finalizzata a regolamentare i diffusi fenomeni di
sottocapitalizzazione delle società che operano con rilevanti finanziamenti a titoli di capitale di prestito da parte dei soci.
L’art.2467 stabilisce che: “il rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri
creditori, e se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.
Tale disciplina si applica soltanto ai finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria societaria in cui sarebbe ragionevole un conferimento.
La legge sottopone quindi la restituzione del finanziamento allo stesso rischio al quale il rimborso della prestazione sarebbe stato soggetto qualora
fosse stato effettuato a titolo di conferimento.
LA SOCIETÀ EUROPEA
La società europea (SE) è una forma di società che può essere costituita sul territorio dell'Unione europea, e che funziona sulla base di un regime di
costituzione e di gestione unico, anziché sottoposto a normative statali differenti.
La sede della società europea deve essere situata all’interno della Comunità europea, nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale.
La società europea funziona attraverso i propri organi. I soci possono scegliere tra due modelli di organizzazione, uno più semplice ed uno più
complesso: il primo, con due soli organi: assemblea dei soci e organo di amministrazione (modello monistico); il secondo, con tre organi: assemblea
dei soci, organo di direzione, organo di controllo (modello dualistico).
Fonti della SE
Le fonti della società europea sono le:
- disposizioni di legge adottate dagli stati membri;
- disposizioni di legge adottate dagli stati membri per le società per azioni;
- disposizioni dello statuto della società europea;
- disposizioni statutarie riconducibili direttamente al regolamento;
- norme dettate dai singoli stati;
- accordi di autonomia privata previsti per la società europea.
Costituzione della SE
Il capitale è diviso in azioni e il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro, ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nei registri
delle imprese dello stato in cui è stata costituita con la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in virtù di pubblicità informativa.
Per gli atti eseguiti in nome della