Oggetto del rapporto obbligatorio: prestazione di dare, fare, e non fare
Obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi
La prestazione di fare consiste nel compimento di una determinata attività che è idonea a realizzare il risultato che il creditore si attende, ma non nella realizzazione di quel risultato. Il debitore è obbligato non solo a compiere una determinata attività, ma anche a realizzare il risultato che il creditore si aspetta dal compimento di tale attività.
- Il debitore è adempiente se ha compiuto l'attività dovuta con il dovuto grado di diligenza, anche se il risultato non è conseguito.
- Il debitore è inadempiente se, nonostante tutta la diligenza usata nel compimento dell'attività, non si è realizzato il risultato.
Vi è una diversa distribuzione del rischio di non realizzazione del risultato:
- Il rischio incombe sul creditore.
- Il rischio grava sul debitore.
Esempi di obbligazioni di mezzi e di risultato
Es. n.1: Lavoratore dipendente o prestatore di lavoro subordinato: deve prestare il proprio lavoro al datore, non si assume il rischio del risultato produttivo; professionista intellettuale: il medico si obbliga solo a curare il malato; l’avvocato si obbliga solo a prestare la propria consulenza. Non rispondono per mancata realizzazione del risultato, sono responsabili solo se non hanno usato la diligenza, perizia e prudenza del professionista.
Es. n.2: Contratto di appalto: realizzazione di un’opera o compimento di un servizio, qui l’obbligazione del debitore comprende la realizzazione del risultato. Non sempre un’obbligazione di servizi consiste in un’obbligazione di risultato (es: contratto di trasporto), può essere un’obbligazione di mezzi (es: prestazione del professionista) - il mancato raggiungimento del risultato può assumere, anche nelle obbligazioni di mezzi, importanza probatoria > probabile negligenza nella esecuzione della prestazione da parte del debitore.
Presunzioni di negligenza
Vi sono tre tipi di presunzioni di negligenza:
- Giudiziali: Sono quelle ricavate dal giudice; vd. prestazioni medico-chirurgiche di routine: operazioni senza particolari difficoltà che pressoché sempre raggiungono il risultato. Fanno scattare presunzione di negligenza / imperizia del sanitario. Ex giurisprudenza: la prova del paziente del suo peggioramento è sufficiente a fondare la presunzione di inadeguata e insufficiente prestazione del medico che può fornire prova contraria. Es.: pagamento da parte di una banca di un assegno con firma falsa: si presume negligente controllo della firma da parte del bancario > è responsabile nei confronti del correntista, qui spetta alla banca fornire prova contraria.
- Contrattuali: Vi sono specifiche clausole di un contratto di fare dove sono previsti a carico del debitore i cd. livelli minimi di rendimento. Es.: contratto di agenzia: l'agente è obbligato a svolgere attività di reclutare clienti e affari, nel contratto può essere prevista una clausola con livello minimo di produzione. L'agente è inadempiente se il livello minimo di produzione non viene raggiunto. Ex corte di cassazione: tali clausole sono consentite anche entro rapporti di lavoro subordinato. Es.: lavoratori delle compagnie di assicurazione: l’unica possibilità che il datore di lavoro ha di controllarne la diligenza consiste nella previsione di tali livelli minimi che, se non sono rispettati, ne fanno presumere l’inadempienza salvo prova contraria.
- Legali: La legge fa discendere la presunzione di negligenza. Es.: contratto di investimento fra banche e clienti: nei giudizi di risarcimento del danno cagionato a cliente spetta alle banche l’onere di provare ad aver agito con la specifica diligenza richiesta > per espressa previsione di legge.
Conversione di obbligazioni di mezzi in obbligazioni di risultato
In questi casi di presunzioni può sorgere il dubbio che l’obbligazione di mezzi venga convertita in obbligazione di risultato, ma in realtà tale conversione è da escludersi perché: nelle obbligazioni di risultato il debitore è inadempiente in mancanza di realizzazione del risultato e può liberarsi solo dimostrando che vi è stata un’impossibilità per causa a lui non imputabile > caso fortuito, forza maggiore, impossibilità sopravvenuta ecc.
Invece nelle obbligazioni di mezzi con colpa presunta, il debitore si può liberare dimostrando il proprio comportamento diligente (perché il mancato raggiungimento del risultato fa presumere la sua mancata diligenza). Nelle obbligazioni di risultato, le cause incognite sono sempre a carico del debitore, mentre nelle obbligazioni di mezzi sono a carico del creditore (anche se sono quelle con colpa presunta).
Responsabilità del medico nelle operazioni di routine
La giurisprudenza non sempre è coerente con tali principi. Es.: responsabilità del medico nelle operazioni di routine: la cassazione tende a porre a carico del medico (= debitore) anche le cd. cause incognite.
Prestazioni di fare e prestazioni di contrarre
Prestazioni di fare > prestazioni di contrarre (fare giuridico): Ricorrono quando un soggetto è obbligato a compiere quella particolare attività che consiste nel concludere un contratto. Tale obbligo può derivare a sua volta da un contratto – es.: preliminare = le parti si impegnano reciprocamente a stipulare un futuro contratto definitivo.
Altri es.: Mandato senza rappresentanza: acquisti immobiliari compiuti dal mandatario senza rappresentanza (è il proprietario formale): è obbligato a trasferire al mandante le cose acquistate. Sono casi di obblighi convenzionali a contrarre: traggono origine da un contratto.
Obbligo di contrarre con il monopolista
Es.: obbligo di contrarre con il monopolista; oppure vd. 1032: il proprietario del fondo servente nei confronti del proprietario del fondo dominante. Per le obbligazioni di contrarre è previsto uno specifico rimedio in caso di inadempimento: 2932 esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre. In caso di inadempimento della controparte, il creditore può ottenere una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. Es.: contratto preliminare di vendita immobiliare. Comunque, il creditore qui può anche chiedere la risoluzione per inadempimento.
Vi è un orientamento ex cui le prestazioni di contrarre non sono prestazioni di fare, ma sono una quarta categoria a parte (qui il prof non è d’accordo).
Prestazione di non fare / o negativa
Il debitore è obbligato a non compiere una determinata attività. Es.: patto di non concorrenza fra gli imprenditori; contratto di agenzia > agente non può contrarre affari nella stessa zona per conto di concorrenti del proponente.
Art. 1379 - Divieto di alienazione.
Prestazioni di garanzia
La prestazione di garanzia è un caso in cui il soggetto non è tenuto a un comportamento, ma consiste nell'assunzione di un rischio; non si applica l'art. 1218 sull'inadempimento (perché non vi è un comportamento). Es.: promessa del fatto o obbligazione del terzo: art. 1381; garanzia del venditore nei confronti del compratore.
Struttura minima del rapporto obbligatorio
Questa è la struttura minima / essenziale del rapporto obbligatorio, ma nella pratica tale rapporto è molto più complesso: il debitore può essere obbligato ad eseguire una obbligazione principale e varie obbligazioni accessorie > vd. art. 1177.
Altri esempi di rapporto obbligatorio
Es.: rapporto di agenzia; obbligazione del locatore > art. 1571: c’è una prestazione di dare (= consegnare) e di fare = mantenere la cosa in uno stato idoneo + difendere pacifico godimento della cosa. Vi è una generale obbligazione accessoria che, sempre, incombe sia sul debitore sia sul creditore: obbligazione di comportarsi secondo le regole della correttezza > art. 1175.
Correttezza e obbligazioni
Cos’è la correttezza? Creditore e debitore devono comportarsi lealmente e devono cooperare per realizzare l’uno gli interessi dell’altro; si dilata il principio di buona fede:
- Art. 1337: trattative
- Art. 1336: interpretazione contratto
- Art. 1345: esecuzione contratto
- Art. 1358: pendenza della condizione
- Art. 1460: è requisito per eccezione di inadempimento
Così il principio di buona fede si estende ad ogni tipo di obbligazione e ad entrambe le parti contrattuali. Correttezza = tenere comportamenti che, senza rappresentare un sacrificio, sono idonei a conservare interessi dell’altra parte. Es.: dovere di informazione: il creditore deve agevolare l’adempimento del debitore, quindi è tenuto a comunicare al debitore tutte le circostanze che facilitano l’adempimento. Es.: deve comunicare il cambiamento di residenza.
Esempi di correttezza
Dottrina: creditore di una somma di denaro rifiuta il pagamento mediante assegno; tale soggetto ha diritto di essere pagato in moneta e quindi ha diritto di rifiutare l’assegno, ma se il creditore già conosceva il debitore e da lui aveva già accettato pagamenti con assegni, il suo ultimo rifiuto viola il principio di correttezza.
Giurisprudenza del 2004 > domiciliazione delle bollette: la banca le paga automaticamente, ma se la banca per disguido non comunica a gestore l’avvenuto pagamento, il gestore ha obbligo di attivarsi per vedere se pagamento è avvenuto o no; se non lo fa e stacca la linea il gestore viola obbligo di correttezza e deve riallacciare la linea all’utente.
Giurisprudenza del 2007 > parcellizzazione del credito: è la condotta del creditore di una somma di denaro per un unico rapporto obbligatorio che consiste nel frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento; essendo il debitore inadempiente in tutte e quattro le richieste giudiziali dovrebbe pagare le spese processuali. Per questo la si ritiene contraria al dovere di correttezza, il creditore si dovrà pagare i propri avvocati.
Giuridicità e coercibilità dell'obbligazione
Giuridicità = è un dovere giuridico. Coercibilità dell’obbligazione: ciò è sanzionato con la responsabilità patrimoniale > art. 2740. Il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il creditore può esercitare attività coercitive per il soddisfacimento dei suoi interessi. Es.: esecuzione forzata: il creditore ha diritto di chiedere giudizialmente l’adempimento. Misure coercitive sul patrimonio dell’obbligato.
Obbligazione civile e obbligazione naturale
L’obbligazione civile è diversa dall’obbligazione naturale > art. 2034: q.que dovere non giuridico, ma morale o sociale in forza del quale un determinato soggetto sia tenuto ad eseguire una prestazione in favore di un altro soggetto => no coercibilità (non vi è un obbligo giuridico), il creditore non ha diritto di pretendere l’esecuzione della prestazione, cioè obbligazione naturale non è coercibile.
Art. 2034 -> Il debitore, pur non essendo giuridicamente obbligato, esegue ugualmente la prestazione per doveri morali o sociali => soluti retentio = impossibilità per il debitore di ottenere la restituzione di quanto prestato, ciò esclude l’esistenza di un indebito, no ripetizione.
Compensazione o novazione nelle obbligazioni naturali
Quali sono tali doveri morali o sociali? Cambiano secondo i periodi storici – casi sicuri: pagamento di un debito prescritto > art. 2940 (la prescrizione estingue un debito), debiti di gioco o scommessa > art. 1933 (no per lotterie debitamente autorizzate), disposizione testamentaria fiduciaria > art. 627 (erede o legatario trasferisce bene ad un altro soggetto non contemplato nel testamento in virtù di un accordo / promessa con il decuius). Prestazioni patrimoniali eseguite da un convivente more uxorio in favore dell’altro, proporzionate a condizioni sociali e a patrimonio di chi le esegue (opinione della giurisprudenza).
Condizioni ricorrenti per escludere la ripetizione:
- L’esecuzione della prestazione deve essere spontanea, no coartazione
- L’esecuzione della prestazione deve essere eseguita da persona capace
Soluti retentio > è l’unico effetto prodotto dalle obbligazioni naturali, le quali non possono essere oggetto di compensazione o di novazione.
Adempimento della obbligazione
Esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Estinzione della obbligazione stessa (soddisfacimento creditore) e liberazione del debitore.
Vd. art. 1176 e ss > per obbligazione in generale derivante da q.siasi fonte; in concreto alcuni di tali artt. sono pensati per le obbligazioni contrattuali.
Quando l'adempimento è esatto?
Quando sono osservati tutti i criteri (soggettivi e oggettivi) che la legge richiede:
- Criteri soggettivi:
- Legittimazione ad eseguire la prestazione
- Legittimazione a ricevere la prestazione (soggetto attivo e soggetto passivo)
- Criteri oggettivi:
- Modalità della prestazione – come
- Tempo di esecuzione – quando
- Luogo di esecuzione – dove
- Identità della prestazione – che cosa
Se un criterio non viene rispettato => inadempimento.
Legittimazione ad eseguire la prestazione
È il debitore in primis, ma è legittimato il debitore incapace? Adempimento è un comportamento dovuto e non è un atto di libera disposizione del proprio patrimonio => la capacità del debitore è irrilevante, cioè l’adempimento non deve sempre provenire da debitore capace.
Art. 1191 -> pagamento eseguito da un incapace: non può essere rifiutato.
Vi sono casi in cui l’adempimento consiste nel porre in essere un vero e proprio atto giuridico da parte del debitore, sono casi in cui vi è un’obbligazione di contrarre. Es.: obbligazione derivante dal preliminare: qui adempimento non è un mero atto dovuto, non si applica il 1191, il contratto definitivo è annullabile per incapacità del contraente.
Adempimento da un soggetto terzo
Tale legittimazione può spettare ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio? Non adempie il debitore, ma un soggetto terzo: un terzo a nome proprio si presenta dal creditore per eseguire la prestazione dovuta dal debitore > è possibile?
Art. 1180 -> adempimento del terzo: è possibile, in linea di principio, non può essere rifiutato dal creditore e libera il debitore. Ma vi sono due casi in cui il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo:
- Il creditore ha un obiettivo interesse a che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore. Es.: prestazione di fare: appalto
- Il debitore ha manifestato la propria opposizione all’adempimento altrui (questioni bagatellari)
Al di fuori di questi due casi, il creditore non può rifiutare l’adempimento di un terzo; tale adempimento libera il debitore dalla sua obbligazione nonostante il rifiuto del creditore. Le ragioni per cui un terzo sia indotto ad adempiere obbligazione altrui > sono irrilevanti ai fini del 1180, ma assumono rilevanza nei rapporti interni fra terzo e debitore.
Diritto al rimborso per il terzo
Al terzo spetta diritto al rimborso? Vari sono i casi prospettabili:
- Il terzo può pagare per atto di liberalità (=> no rimborso), ma vi possono essere anche ragioni di tipo economico. Es.: società paga debiti del socio
- Il terzo può adempiere obbligazione altrui perché vi è un precedente accordo tra terzo e debitore, il terzo è obbligato. Es.: mandato senza rappresentanza: terzo > mandatario, debitore > mandante, qui spetta il rimborso? Bisogna vedere le norme sul mandato => sì rimborso
- Accollo interno: debitore e terzo si accordano, senza nulla comunicare al creditore che non ha diritto su accollante, nel senso che il terzo accollante si assume obbligo di pagare il debito del debitore nei confronti del creditore, e il rimborso? Bisogna vedere come si sono accordate le parti: terzo può pagare in forza di una gestione di affari altrui, diritto a rimborso spetta a terzo in forza della disciplina della gestione di affari altrui (vd. norma)
Principio conclusivo: nei rapporti interni fra debitore e terzo, il terzo può far valere il titolo in forza del quale ha adempiuto l’obbligazione altrui per vedere se gli spetta o no il diritto al rimborso.
Surrogazione per volontà del creditore
Art. 1201: fatta dal terzo, per ottenere dal debitore il rimborso; terzo si fa surrogare dal creditore nei suoi diritti contestualmente e espressamente. Il terzo subentra nella posizione di creditore, si sostituisce la persona del creditore. È una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (da studiare con adempimento del terzo).
L’adempimento del terzo (art. 1180) è diverso da adempimento per mezzo di un terzo: nella seconda situazione il terzo adempie a nome del debitore e non in nome proprio, pagamento è fatto da rappresentante o ausiliario del debitore. Es.: debitore dà ordine a banca di pagare il creditore > non è adempimento del terzo, ma è per mezzo del terzo => le conseguenze sono diverse (la surrogazione può avvenire solo nel caso del art. 1180).
Legittimazione a ricevere la prestazione
Riguarda la prestazione con effetto estintivo del debito; se la prestazione è fatta a soggetto non legittimato => no estinzione del debito, cioè il debitore non è liberato; tale legittimazione, in linea di principio, spetta al creditore, ma vi sono casi in cui non spetta al creditore:
- Quando il creditore è incapace: se viene fatta la prestazione ugualmente, ciò non libera il debitore; ma vd. art. 1190 -> il debitore riesce a fornire la prova che quanto pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace => debitore è liberato. Il 1190 si riferisce solo a incapacità legale del creditore o anche a quella naturale o di fatto? Incapace = ? ex alcuni: 1190 ha applicazione ampia, sì anche incapacità di intendere e di volere. Ex altri (opinione preferibile): 1190 si applica solo per incapacità legale perché debitore normalmente non ha strumento per verificare se creditore è incapace di intendere e di volere (ciò incide su certezza dei rapporti giuridici). Si può applicare il principio del 428 che stabilisce l’annullabilità degli atti compiuti da incapace di intendere e di volere solo nel caso di malafede del contraente.
- Quando il creditore venga dichiarato fallito: il curatore fallimentare incassa i crediti del fallito.
- Quando il credito è stato pignorato da un terzo: è il creditore del creditore; nel momento in cui vi è il pignoramento del credito, il c...
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