Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Interessi moratori
Sono dovuti dal debitore a titolo di risarcimento del danno in caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria. Di regola, vi è la norma contenuta nel 1224 che disciplina i danni nelle obbligazioni pecuniarie.
Nelle obbligazioni pecuniarie, la mora o il ritardo comporta a carico del debitore l'obbligo di pagare gli interessi moratori, anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno. Gli interessi moratori valgono come risarcimento per il ritardo e sono sempre dovuti automaticamente.
Il denaro è considerato un bene che per sua natura è fecondo e produce interessi. La misura di tali interessi, senza pattuizione diversa, è quella legale, che per quest'anno è del 3%. Tuttavia, se sono stati convenuti dalle parti interessi maggiori al tasso legale, anche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Il 1224 ha importanza nei casi in cui sia stato pattuito fra le parti un interesse maggiore di quello legale.
Perché in mancanza di tale pattuizione il creditore ha diritto di esigere dal debitore gli interessi al tasso legale -> vd. 1282 nelle obbligazioni pecuniarie senza diversa pattuizione tra parti, la differenza tra interessi corrispettivi e moratori è puramente concettuale (hanno una diversa funzione), ma non vi è alcuna differenza sul piano pratico; ma ciò può non bastare a coprire danno subito da creditore per effetto del ritardato pagamento 12242 -> il creditore può dimostrare di aver subito un danno maggiore di quello coperto da interesse al tasso legale (solitamente si ha a causa dell'inflazione, oggi è al 3,5%) tale maggior danno non è mai dovuto se è stata convenuta fra le parti la misura degli interessi moratori (> solo ciò può spettare a creditore, gli è preclusa la possibilità di chiedere danni ulteriori) la individuazione dei criteri per la determinazione di questo maggior danno
è stata oggetto di continue oscillazioni da parte della giurisprudenza. I principali criteri seguiti sono i seguenti: 1) Il primo criterio prevedeva l'individuazione del maggior danno attraverso un criterio automatico: il danno da inflazione (ovvero la perdita di potere d'acquisto della moneta) dovrebbe essere sempre e automaticamente riconosciuto al creditore in misura pari al tasso di inflazione rilevato annualmente da ISTAT. In caso di ritardo nel pagamento, il debitore dovrebbe automaticamente pagare gli interessi moratori al tasso legale + gli interessi ex indice ISTAT, ovvero 3% + 3,6%. Si fa la somma di questi due tassi. Tuttavia, tale criterio finiva per sottrarre i debiti di valuta al principio nominalistico, facendoli diventare debiti di valore. Pertanto, questo criterio è stato abbandonato. 2) Il secondo criterio contemplava la creazione e il riconoscimento di diverse categorie economiche di creditori. Sono state individuate quattro categorie: imprenditori, risparmiatori abituali, creditori occasionali e semplici consumatori. A ciascuna di queste categorie veniva applicato un trattamento diverso.seconda dell'uso che il creditore appartenente a tale categoria avrebbe fatto del danaro tempestivamente. Se il creditore è imprenditore, ciò dà presuntivamente diritto al maggior danno dato dalla svalutazione monetaria perché l'imprenditore normalmente reinveste i ricavi nell'attività produttiva. Per il creditore non imprenditore valgono regole diverse e difficilissime. Ad esempio, il risparmiatore abituale aveva un onere probatorio gravoso: doveva dimostrare che normalmente le sue eccedenze liquide erano investite in modo da rendere più del 3%. Questo è un criterio opinabile, perché cosa significa creditore occasionale? Recentemente sono intervenute le sezioni unite della cassazione con la sentenza n.19499 del luglio 2008. Sono stati abbandonati in tema di maggior danno tutti i criteri prima elencati. La cassazione, per alleggerire la fase istruttoria (appesantita dagli oneri probatori), ha adottato una soluzione generalizzata di tipo presuntivo, cioè validaPer qualsiasi tipo di creditore: si riconosce a qualsiasi creditore lo chieda e a titolo di maggior danno (sempre rispetto agli interessi ex tasso legale) una percentuale aggiuntiva rispetto all'attuale 3% pari all'eventuale differenza a decorrere da data mora fra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di stato con durata non superiore a 12 mesi (bot) e il tasso degli interessi legali. Ad esempio, se il bot oggi è maggiore al 3% = 4%, qualsiasi creditore ha diritto di ottenere questa ulteriore percentuale, cioè: 3% + (4% - 3%) = 3% + 1%.
Le sezioni unite, poi, fanno salva una duplice prova contraria:
- Il debitore può provare che il creditore, in concreto, non ha subito tale maggior danno, cioè sarebbe eccessivo per tale creditore (prova diabolica). Ad esempio, il debitore dovrebbe dimostrare che il creditore non investisse tale denaro in modo da ottenere più del 4%.
- Il creditore può dimostrare di aver subito un danno ancora maggiore di quello già coperto dal tasso di rendimento.
annuo dei bot, si fa salva la possibilità al creditore, se è imprenditore, di documentare di essere dovuto ricorrere a finanziamento bancario o di altro genere ad un tasso superiore a causa del ritardo nel pagamento es: euribor è del 5% qui al creditore il risarcimento gli spetta certamente, ma la prova deve essere fornita in maniera specifica – oppure creditore può dimostrare di non essere riuscito a estinguere un finanziamento a causa del mancato pagamento.
d. lgs. 231/2002: disciplina il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali per transazione commerciale si intende q.siasi contratto, cmq denominato, che comporti, dietro pagamento prezzo, o consegna merci o prestazioni servizi stipulato fra imprese o fra imprese e P.A.; (impresa = non solo impresa, ma anche libero professionista ex direttive europee) tale d. lgs. stabilisce che, se nel contratto concluso non è previsto un termine per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente.
e senza bisogno di costituzione in mora alla scadenza del termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento dellafattura da parte del debitore; il tasso degli interessi è pari a tasso ufficiale rilevato da BCE maggiorato di 7 o 9 punti percentuali ratio: tutelare i professionisti che siano i contraenti deboli di fronte ai grossi fornitori la particolarità sta nella elevata misura di tali interessi: così qui non è necessario chiedere il maggior danno ex 1224. L'inadempimento: il debitore è inadempiente non solo nel caso classico, cioè se non esegue la prestazione, ma anche se non la esegue esattamente perché adempimento è esatta esecuzione della prestazione => inadempimento è: totale > prestazione è del tutto ineseguita inesatto debitore esegue prestazione, ma in maniera quantitativamente (es: debitore paga 80.000 invece dei 100.000 pattuiti) o qualitativamente difforme (es: medico sbaglia o esegue male intervento).(chirurgico)inadempimento è divenuto definitivo quando prestazione non è eseguita e non può più essere eseguita – inadempimento temporaneo: prestazione è temporaneamente ineseguita, ma può essere ancora eseguita debitore1ex conseguenze: - inadempimento imputabile al debitore2- inadempimento non imputabile al1 comporta la responsabilità contrattuale del debitore > debitore è tenuto a risarcimento danno nei confronti del creditore + si applicano gli altri rimedi sanzionatories: si può applicare artt. 1453 e ss: risoluzione del contratto per inadempimento, se è grave e di non scarsa importanza (1455); si può applicare anche norme su eccezione di inadempimento2 il debitore non può essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione prestazione > debitore è liberato da obbligazione che si estingue e se deriva da un contratto a prestazioni corrispettive si applica la disciplina della risoluzione
perimpossibilità sopravvenuta della prestazione: debitore non può pretendere la controprestazione e se l'altra parte l'ha già eseguita la deve restituire (vd. 1256: impossibilità definitiva e impossibilità temporanea)
1218 -> responsabilità del debitore
il fatto oggettivamente considerato della mancata o inesatta esecuzione della prestazione comporta la responsabilità del debitore
il debitore, per liberarsi dalla responsabilità, può provare che la mancata esecuzione prestazione è stata determinata da impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile
le prove che debitore deve fornire per liberarsi da responsabilità sono:
- impossibilità della prestazione, sia materiale sia giuridica, cioè prestazione non può essere eseguita in natura (es: cosa è andata distrutta) oppure prestazione può essere eseguita in natura, ma la lex ne vieta
l'esecuzione (es: cosa oggetto di una obbligazione diventa in commerciabile ex lege) – tale impossibilità deve avere tre requisiti affinché debitore sia liberato:
- sopravvenuta = prestazione era in origine possibile, al momento della nascita obbligazione, ma poi nel corso del rapporto è divenuta impossibile (se prestazione è in origine impossibile => nullità del contratto), perché ciò significa impossibilità dell'oggetto
- di tipo oggettivo e non soggettivo = cioè deve riguardare la prestazione in sé considerata; la prestazione deve essere inesigibile per q.siasi debitore e non solo per quel determinato debitore, ciò significa che per alcune categorie di obbligazioni il debitore sarà sempre responsabile per inadempimento: es: consegna di cose generiche > qui non si può mai addurre una oggettiva impossibilità ad adempiere, potrà esserci solo una soggettiva
liberarsi da responsabilità deve provare la specifica causa