Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA TRASCRIZIONE
La funzione generale della trascrizione
La trascrizione è un meccanismo che serve a rendere pubblici
determinati atti relativi a diritti sulle cose, per questo se ne parla nella
parte dedicata ai diritti sulle cose, data la sua funzione si collega
strettamente con il tema della pubblicità, si può dire che la trascrizione
costituisce una delle più importanti ipotesi di pubblicità se non la più
importante, si collega anche con un altro tema quello della circolazione
giuridica, essa serve a rendere pubblici gli atti che realizzano la
circolazione dei diritti sulle cose per soddisfare l'esigenza fondamentale
che si pone a riguardo, garantire la sicurezza della circolazione giuridica
rendendo certa e inattaccabile la posizione di chi acquista diritti sulle
cose,
La trascrizione concerne essenzialmente la circolazione dei diritti su beni
immobili e infatti il suo nome si precisa come trascrizione immobiliare, si
realizza mediante pubblici registri tenuti presso appositi uffici pubblici
Gli atti soggetti a trascrizione
La legge elenca una serie di atti che si devono rendere pubblici col
mezzo della trascrizione:
I contratti che trasferiscono la proprietà di immobili ovvero
- costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono altri diritti reali
su immobili, inoltre i contratti preliminari relativi a tali contratti anche
se non incidono immediatamente su diritti reali
Gli atti unilaterali che producono i medesimi effetti di cui sopra
- I provvedimenti giudiziari che producono i medesimi effetti
- I contratti di locazione di immobili con durata ultranovennale e i
- contratti costitutivi di organizzazioni con cui si conferisce
all'organizzazione il godimento di un immobile con durata
ultranovennale o indeterminata
Gli acquisti a causa di morte riguardanti diritti reali immobiliari
- Le domande giudiziali con cui si aprono processi relativi a qualcuno
- degli atti soggettivi a trascrizione menzionati fin qui
La trascrizione degli atti fra vivi
La categoria più importante di atti soggetti a trascrizione e quella dei
contratti e degli altri atti negoziali fra vivi che toccano diritti reali su
immobili
La funzione specifica della trascrizione di questi atti è risolvere il conflitto
fra più persone che abbiano acquistato diritti fra loro incompatibili sullo
stesso immobile, il conflitto si risolve in base a questa regola, fra i diversi
acquirenti in conflitto prevale non chi ha acquistato per primo ma chi per
primo ha trascritto il suo acquisto, non è opponibile è come se l'acquisto
precedente non esistesse, tutto questo è sintetizzato nella norma per cui
gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che
hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto
Pagina 114 di 304
anteriormente, alla trascrizione degli atti medesimi, la stessa regola si
applica se anziché fra due successivi acquirenti del diritto di proprietà
sullo stesso immobile, si ha conflitto fra chi ha acquistato la proprietà
libera e un altro soggetto che ha acquistato un diritto reale minore sullo
stesso immobile, la trascrizione non serve a rendere produttivo di effetti
il contratto che anche senza trascrizione è idoneo a produrli, senza
trascrizione il contratto non produce effetti solo verso il terzo che abbia
trascritto prima un acquisto incompatibile
È escluso che l'acquirente possa agire oltre che contro il dante causa
anche contro il secondo acquirente per rivendicare la proprietà
dell'immobile, la giurisprudenza ammette che possa agire per il
risarcimento del danno a condizione che il secondo acquirente abbia
agito con mala fede
In relazione al suo normale modo di operare la trascrizione rientra nello
schema della pubblicità dichiarativa, solo eccezionalmente si presenta
come pubblicità costitutiva, ciò accade in particolare con la trascrizione
del titolo di acquisto funzionale all'usucapione abbreviata
La trascrizione degli acquisti per causa di morte
Legge stabilisce che devono trascriversi anche gli acquisti per causa di
morte, il valore e l'efficacia della trascrizione sono diversi da quelli
appena visti, la funzione è semplicemente informare che l'eredità è stata
accettata e perciò acquistata o che il legato è stato conseguito, ma
anche senza trascrizione, tali fatti risultano pienamente opponibili a
qualunque terzo, si tratta dunque di pubblicità notizia
La trascrizione di questi atti può avere maggior rilievo sotto diverso
profilo e cioè per soddisfare l'esigenza della continuità delle trascrizioni
La trascrizione delle domande giudiziali
La trascrizione delle domande giudiziali ha questa specifica funzione,
rende la sentenza che eventualmente accoglie la domanda opponibile a
chiunque abbia acquistato diritti sul bene coinvolto nel processo in base
a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda,
grazie alla trascrizione gli effetti della sentenza che accoglie la domanda
si producono non dal momento della sentenza stessa ma dal momento
anteriore della trascrizione della domanda, ovvero la trascrizione della
domanda attribuisce alla sentenza effetto retroattivo
Un discorso diverso deve farsi quando la domanda giudiziale serve ad
attaccare il contratto in base a un difetto più radicale, quando è diretta a
provocarne la dichiarazione di nullità o l'annullamento per incapacità
legale questi difetti del titolo di acquisto operano retroattivamente e
sono sempre opponibili a qualunque terzo, grazie al meccanismo della
pubblicità sanante la dichiarazione di nullità della vendita non pregiudica
l'acquisto a tre condizioni:
- Che chi acquista sia in buona fede
- Che la trascrizione dell'acquisto sia anteriore alla trascrizione della
domanda di nullità
- Che fra la trascrizione dell'atto impugnato e la trascrizione della
domanda di nullità dello stesso siano passati almeno cinque anni
Pagina 115 di 304
Presupposti e modalità della trascrizione
Gli atti soggetti a trascrizione possono essere effettivamente trascritti
solo se offrono adeguate garanzie di ufficialità e autenticità, a parte le
sentenze e gli atti negoziali devono presentarsi nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, questo spiega perché le
vendite immobiliari di regola vengono stipulate davanti al notaio anche
se per la loro validità sarebbe sufficiente la semplice scrittura privata, il
notaio che riceve o autentica l'atto ha l'obbligo di curarne
tempestivamente la trascrizione e in caso contrario risponde per i danni,
nessun obbligo grava invece sulla parte interessata per lei la trascrizione
è semplicemente un onere, da osservare se si vogliono i vantaggi
giuridici legati alla trascrizione, la trascrizione viene effettuata dal
pubblico impiegato addetto alla conservatoria al quale il richiedente deve
presentare copia dell'atto da trascrivere e inoltre un documento detto
nota di trascrizione che contiene gli estremi essenziali dell'atto stesso, le
norme del codice sulle modalità della trascrizione immobiliare sono state
modificate per adeguarle ai nuovi sistemi informatici e di elaborazione
automatica dei dati introdotti nelle conservatorie immobiliari
Nel nostro sistema la pubblicità immobiliare è imposta non su base reale
ma su base personale, i registri sono organizzati in modo da seguire non
le vicende di ciascun immobile bensì vari atti compiuti dagli autori di
questi, la trascrizione si fa in una doppia prospettiva a favore della parte
che acquista il diritto e la contro parte che cede il diritto, da questa
impostazione deriva il modo in cui si consultano i registri immobiliari, se
la ricerca conferma l'esistenza del diritto in capo alla persona da cui si
vuole acquistare e l'inesistenza di diritti incompatibili in capo a terzi, si
può acquistare tranquillamente, fatto l'acquisto conviene trascriverlo
subito e così si ha la certezza di poterlo opporre contro ogni eventuale
altro acquirente anche anteriore di diritti sul medesimo bene
IL POSSESSO
La nozione di possesso
La categoria del possesso si lega alla distinzione fra situazione di diritto e
situazione di fatto
La situazione di fatto riguarda l'esercizio effettivo di poteri sopra le
- cose indipendentemente dalla circostanza che chi li esercita abbia
legalmente quei poteri cioè sia titolare del corrispondente diritto
soggettivo, il possesso è la situazione di fatto di colui il quale esercita
sopra una cosa poteri che corrispondono al contenuto della proprietà
La situazione di diritto riguarda invece l'esistenza di poteri legali sulla
- cosa, riflette la circostanza che egli sia o non sia titolare del diritto
soggettivo, si ricava che situazione di fatto e situazioni di diritto
coincidono, che chi ha il possesso ha anche il diritto ma può anche
accadere che situazione di fatto e situazione di diritto non coincidono,
quando si ha il possesso ma non la proprietà, egli ha la proprietà ma
non il possesso
I poteri esercitati dal possessore sono quelli corrispondente alla proprietà
(possesso pieno) oppure anche a un diritto reale minore (possesso
Pagina 116 di 304
minore), chi passi effettivamente sul terreno altrui per raggiungere più
comodamente la strada del proprio fondo possiede la servitù di
passaggio, è possibile poi il compossesso cioè la situazione in cui più
Possesso e
persone esercitano congiuntamente poteri sulla cosa
detenzione
Per avere il possesso sono necessari due elementi:
Un elemento oggettivo o materiale, consistente nell'avere il controllo
- effettivo della cosa
Un elemento soggettivo o psicologico consistente nell'intenzione di
- esercitare sulla cosa poteri che corrispondono il contenuto della
proprietà o di altro diritto reale, in altre parole l'intenzione di
comportarsi da titolare del diritto
In qualche situazione può essere presente solo il primo elemento e non il
secondo, chi controlla materialmente la cosa non manifesta l'intenzione
di comportarsi da proprietario, questa situazione non è possesso bensì
detenzione, dall'altra parte per avere il possesso di una cosa non è
neppure necessario averne attualmente la disponibilità fisica
Si può possedere direttamente (possesso immediato) ma si può anche
possedere per mezzo di un'altra persona che ha la detenzione della cosa
(possesso mediato)
Per sapere se un soggetto possiede o detiene non si ricorre
all'introspezione psicologica ma all'analisi dei comportamenti
Possesso legittimo e illegittimo, di buona fede