Contratto
Accordo giuridico di due o più parti al fine di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di tipo patrimoniale (art. 1321 c.c.). I contratti quindi possono essere bilaterali, quando le parti sono due, o multilaterali o plurilaterali, quando le parti sono più di due. Si distinguono, tuttavia, dagli atti unilaterali, che sono dichiarazioni di volontà provenienti da un’unica parte.
Il contratto è uno strumento previsto dall’ordinamento giuridico per consentire a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) di perseguire/soddisfare al meglio i loro interessi. Viene anche definito come strumento dell’autonomia.
Autonomia contrattuale
Un articolo fondamentale è costituito dall'art. 1322 che disciplina l'autonomia contrattuale. Essa comprende:
- Libertà di contrarre: consiste nella libertà riconosciuta ad un soggetto di stipulare un contratto o di non stipularlo, di scegliere la/le persona/e con cui concluderlo e nella possibilità di concludere contratti atipici, diversi cioè da quelli previsti e disciplinati dal c.c.
- Libertà contrattuale: consiste nella libertà di determinare il contenuto dei contratti.
Nota bene: Questa libertà tuttavia non è assoluta, poiché in determinati casi la legge impone alcuni contratti obbligatori come il caso dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati a terzi da parte degli automobilisti.
Gli elementi essenziali
Deve contenere alcuni elementi essenziali, elencati all’art. 1325 c.c.; la mancanza di uno o più elementi essenziali ne produce la nullità.
- Accordo: rappresenta il consenso delle parti di concludere il contratto, ovvero costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di tipo patrimoniale. Può essere espresso (forma scritta o verbalmente) o tacito (quando si desume da comportamenti, c.d. comportamento concludente).
- Causa: rappresenta la funzione economico-sociale del contratto, cioè la sintesi degli effetti giuridici del contratto. Deve essere tipica, nel senso che è uguale per tutti i contratti di un dato tipo, e lecita, ovvero non può essere contraria alle norme dell’ordinamento giuridico, all’ordine pubblico e al buon costume. Diversi dalla causa sono invece i motivi che rappresentano le ragioni che spingono le parti a concludere un contratto, ma sono del tutto irrilevanti per il diritto.
- Oggetto: è la cosa o il diritto che viene trasferito, o la prestazione/i che devono essere eseguite. Va ricordato, inoltre, che in base all’art. 1174 c.c. la prestazione deve essere possibile (in senso sia fisico che giuridico), lecita e determinata o quantomeno determinabile.
- Forma: è il modo attraverso cui la volontà delle parti di concludere un contratto viene manifestata/comunicata anche all’esterno. In base alla legge la forma è libera, tuttavia per alcuni contratti, ritenuti di particolare importanza dalla legge, è prevista la forma scritta.
Gli elementi accidentali
Sono clausole accessorie che le parti possono scegliere di inserire all’interno di un contratto, la cui assenza non incide sulla validità del contratto e sono: la condizione, il termine e il modo o onere.
- La condizione è un evento futuro e incerto (non dipendente dalla volontà delle parti) al cui verificarsi le parti possono far dipendere gli effetti giuridici del contratto o farli cessare. Può essere sospensiva, quando gli effetti si producono solo se si verificherà la condizione prevista o risolutiva, quando gli effetti cesseranno di prodursi al verificarsi della condizione indicata nel contratto. La condizione non può essere illecita o impossibile. Tuttavia, nel caso in cui l’evento sia dipendente dalla volontà delle parti, si parla di condizione potestativa.
- Il termine è un momento futuro e certo (una data) a cui sono legati gli effetti giuridici di un contratto. Può essere iniziale, quando gli effetti iniziano a prodursi da un certo momento, o finale quando cessano di prodursi da un dato momento.
- Il modo o onere: è un’obbligazione accessoria imposta al beneficiario di una donazione e riguarda solamente il contratto di una donazione. Da punto di vista giuridico rappresenta un vero e proprio obbligo.
Conclusione del contratto
La proposta e l’accettazione costituiscono due momenti fondamentali per la conclusione del contratto. Per proposta s’intende la dichiarazione attraverso cui una parte offre all’altra la possibilità di concludere un contratto; mentre l’accettazione rappresenta la manifestazione di volontà effettuata dal destinatario della proposta. In base all’art. 1326 c.c. il contratto è concluso nel momento in cui chi ha effettuato la proposta (preponente)...
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