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Gli elementi accidentali

Sono clausole accessorie che le parti possono scegliere di inserire all'interno di un contratto, la cui assenza non incide sulla validità del contratto e sono: la condizione, il termine e il modo o onere.

La condizione è un evento futuro e incerto (non dipendente dalla volontà delle parti) al cui verificarsi le parti possono far dipendere gli effetti giuridici del contratto o farli cessare. Può essere sospensiva, quando gli effetti si producono solo se si verificherà la condizione prevista, o risolutiva, quando gli effetti cessano di prodursi al verificarsi della condizione indicata nel contratto. La condizione non può essere illecita o impossibile. Tuttavia, nel caso in cui l'evento sia dipendente dalla volontà delle parti, si parla di condizione potestativa.

Il termine è un momento futuro e certo (una data) a cui sono legati gli effetti giuridici di un contratto. Può essere iniziale,...

quando gli effetti iniziano a prodursi da un certo momento, o finale quando cessano di prodursi da un dato momento. Il modo o onere è un'obbligazione accessoria imposta al beneficiario di una donazione e riguarda solamente il contratto di una donazione. Da punto di vista giuridico rappresenta un vero e proprio obbligo. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: La proposta e l'accettazione costituiscono due momenti fondamentali per la conclusione del contratto. Per proposta s'intende la dichiarazione attraverso cui una parte offre all'altra la possibilità di concludere un contratto; mentre l'accettazione rappresenta la manifestazione di volontà effettuata dal destinatario della proposta. In base all'art. 1326 cc il contratto è concluso nel momento in cui chi ha effettuato la proposta (preponente) riceve la notizia dell'accettazione dall'altra parte. Precisa, inoltre, che l'accettazione deve essere tempestiva, cioè

giungere al preponente entro il termine da lui stabilito, o quello necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi;->conforme alla proposta, cioè corrispondere al contenuto dell'offerta.

Il codice civile precisa inoltre che, nel caso in cui l'accettazione non fosse conforme, allora si tratta di una nuova proposta.

La proposta può essere revocata in qualsiasi momento prima della conclusione del contratto; anche l'accettazione può essere revocata, tuttavia la revoca deve giungere al preponente prima dell'accettazione.

In alcuni casi previsti dalla legge, però la proposta può essere considerata irrevocabile. È possibile, inoltre, che l'irrevocabilità della proposta derivi, anziché da una sola dichiarazione unilaterale di volontà del preponente, da un accordo in base al quale le parti stabiliscono che una parte rimanga vincolata alla proposta, mentre l'altra ha la facoltà di

accettarla o meno (c.d. patto di opzione). Questa ipotesi rientra tra le forme particolari attraverso cui è possibile effettuare la proposta.

Le altre sono:

  • offerta al pubblico: in questo caso la proposta non è diretta ad un destinatario determinato, ma ad un insieme indeterminato di possibili destinatari
  • prelazione: consiste nel diritto di una persona di essere preferita ad un'altra per la conclusione di un contratto.

N.B. Va ricordato, inoltre, che non sempre la conclusione di un contratto avviene grazie all'incontro tra proposta e accettazione. Può infatti accadere che, su richiesta del preponente o per la natura dell'affare, la prestazione debba eseguirsi senza una risposta preventiva e di conseguenza il contratto si conclude con l'inizio dell'esecuzione. In altri casi, invece, per la conclusione del contratto non è sufficiente la volontà delle parti, ma è necessaria anche la consegna di una cosa (es. per i...

contratti reali che si perfezionano, cioè iniziano a produrre effetti, con la consegna della cosa o somma di denaro oggetto del contratto). CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO UNILATERALE PRELIMINARE: Nel corso delle trattative, inoltre, le parti, anziché stipulare subito un contratto definitivo possono decidere di concludere un contratto preliminare. Per contratto preliminare, si intende un contratto attraverso cui le parti si obbligano a concludere in seguito un altro contratto chiamato contratto definitivo. Il contratto preliminare deve essere concluso nella stessa forma del contratto definitivo. Il c.c. prevede anche un rimedio nel caso in cui una delle parti, dopo aver firmato un contratto preliminare non voglia procedere alla conclusione di un contratto definitivo: l'esecuzione forzata all'obbligo di contrarre. Ci sono però casi in cui l'esecuzione forzata non è possibile perché, ad esempio, le parti l'hanno esclusa in via

Preventiva o perché la cosa oggetto della vendita è stata nel frattempo alienata. In questi casi il rimedio è limitato al risarcimento del danno (per inadempimento dell'obbligazione di concludere il contratto definitivo).

Accanto al contratto preliminare, esiste anche il contratto preliminare unilaterale, in cui una sola delle parti si impegna alla conclusione del contratto definitivo e l'altra ha la facoltà di accettarlo o meno (es. prelazione).

La responsabilità per i danni causati nella fase delle trattative si definisce responsabilità precontrattuale, poiché trova la sua fonte in un comportamento illecito che incide nella fase di formazione del contratto. Un esempio di comportamento scorretto si verifica quando una parte, conoscendo le cause di invalidità del contratto, non le comunica all'altra parte; è quindi tenuta al risarcimento del danno (in questo caso si parla di violazione dell'obbligo di

La rappresentanza è l'atto attraverso cui una persona (rappresentante) si sostituisce ad un'altra persona (rappresentato) nello svolgimento di atti giuridici. Può essere legale o volontaria:

  • Legale: quando è prevista dalla legge, ad esempio la rappresentanza legale dei genitori nei confronti dei figli minori. Rientra nell'ipotesi di rappresentanza legale anche la c.d. rappresentanza organica, cioè quella che spetta agli organi delle associazioni, fondazioni e società e che presenta similitudini con quella riconosciuta ai genitori, in quanto è necessaria.
  • Volontaria: quando deriva da un atto di volontà dell'interessato (rappresentato) che si trova nella posizione di non poter o di non voler concludere un contratto personalmente e quindi incarica un altro soggetto di farlo attraverso la procura.

La procura è l'atto attraverso cui il rappresentato conferisce ad un altro soggetto i poteri necessari per agire in suo nome e per suo conto.

La rappresentanza è un istituto giuridico che conferisce ad una persona, chiamata rappresentante, il potere di agire in nome e per conto di un'altra persona, chiamata rappresentato. Questo potere di rappresentanza può essere conferito attraverso un atto chiamato procura.

La procura è un atto non-ricettizio, cioè non è indirizzato ad un destinatario specifico ma si rivolge alla generalità di terzi con cui il rappresentante potrà entrare in trattative. La procura può essere speciale, quando si riferisce ad uno o più specifici atti, o generale, quando fa riferimento a tutti gli atti della sfera giuridica del rappresentato.

La legge non prevede una forma particolare per la procura, tuttavia, se per il contratto da concludere è prevista una forma determinata, questa si comunica anche alla procura.

È importante distinguere la procura dal rapporto di gestione, in base al quale la persona del rappresentante assume l'incarico di compiere uno o più atti invece di rappresentarlo. La procura riguarda il rapporto esterno con i terzi, mentre il rapporto di gestione riguarda il rapporto interno, detto anche rapporto di base.

può inoltre essere diretta o indiretta:

-> diretta quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato, cioè dichiara ai terzi l'esistenza del potere di rappresentanza e l'identità del rappresentato. In questo caso gli effetti del contratto si producono direttamente nella sfera del rappresentato.

-> indiretta o interposizione gestoria quando il rappresentante agisce in nome proprio, senza comunicare ai terzi l'esistenza dei poteri di rappresentanza e l'identità del rappresentato. In questo caso gli effetti del contratto ricadono nella sfera del rappresentante che poi dovrà trasferire in quella del rappresentato.

Il codice civile richiede inoltre per il rappresentato la capacità legale di agire, mentre per il rappresentante è richiesta solo la capacità naturale di agire, ovvero la capacità di intendere e di volere. Stabilisce inoltre che sono rilevanti solo i vizi della volontà del rappresentante.

E non quelli del rappresentato e che gli stati soggettivi (stato di buona e male fede) del rappresentante sono riferibili al rappresentato. Il codice civile, si occupa inoltre della disciplina del conflitto d'interessi e della rappresentanza senza poteri:

  • Il conflitto d'interessi (art. 1394-1395) costituisce la principale causa di invalidità del contratto stipulato dal rappresentante. L'art. 1394 cc stabilisce infatti che, se il rappresentante persegue un interesse proprio o altrui in contrasto con quello del rappresentato, il contratto può essere annullato su richiesta del rappresentato. L'art. 1395 prevede solo un esempio di conflitto d'interesse.
  • La rappresentanza senza poteri (art. 1398-1399) costituisce un'ipotesi di responsabilità precontrattuale a carico del rappresentante, il quale agisce senza poteri o eccedendo i limiti delle facoltà che gli sono state conferite (difetto di potere e eccesso di potere).

SCIOGLIOMENTO DEL CONTRATTO: Una volta che il contratto è stato stipulato, esso ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cc), nel senso che ha un'efficacia vincolante per i contraenti. Il scioglimento può avvenire solo per le ipotesi previste dalla legge, ovvero permutuo dissenso, recesso o ripensamento.

Il mutuo dissenso è l'accordo attraverso il quale le parti decidono di non dare più esecuzione al contratto e di liberarsi degli impegni assunti.

Il recesso è la manifestazione unilaterale di volontà che determina come conseguenza la cessazione degli effetti del contratto. Esso non può essere esercitato quando il contratto ha avuto un inizio di esecuzione, tranne per i contratti ad esecuzione continuata e periodica (quei contratti cioè la cui esecuzione richiede un'attività da eseguire in modo continuativo o ad intervalli di tempo). In questi casi, infatti, la legge concede alle

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina_romagnoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.