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EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
• Cass. civ. [ord.], sez. II, 30-10-2018, n. 27640.
In tema di appalto, gli effed recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite
operano retroaXvamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per
ciascuno dei contraenY ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale
resYtuYo in integrum; ne consegue che, nel caso di risoluzione del contraVo per colpa
dell'appaltatore, quest'ulYmo ha diriVo, in detrazione alle ragioni di danno speVanY al
commiVente, al riconoscimento del compenso per le opere effeVuate e delle quali, comunque, il
commiVente stesso si sia giovato (nella specie, la suprema corte ha cassato la decisione di merito
che non aveva condannato il commiVente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite
prima della risoluzione sul presupposto che, traVandosi del pagamento di un compenso e non del
richiesto corrispeXvo, difeVasse autonoma domanda dell'appaltatore).
ART 1665 C.C. VERIFICA FINALE E COLLAUDO
Il commiVente, prima di ricevere la consegna, ha diriVo di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere faVa dal commiVente appena l'appaltatore lo meVe in condizione di poterla
eseguire.
Se, nonostante l'invito faVogli dall'appaltatore, il commiVente tralascia di procedere alla verifica senza
giusY moYvi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera acceVata.
Se il commiVente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera acceVata ancorché'
non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa paVuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diriVo al pagamento del corrispeXvo quando
l'opera è acceVata dal commiVente.
• L’appaltatore ha diriko del corrispeivo solo dopo l’accekazione dell’opera, in un contesto che
vede l’accekazione come un momento successivo alla realizzazione dell’operaà momento
essenziale dell’accekazione dell’opera è la sua consegna
• Richiamo al 1666 che vale sia sul piano funzionale sia come eccezione
• La complessità dell’oggeko del contrako richiede l’instaurazione di un vero e proprio
procedimento di verifica di ciò che è stato realizzato; in altre parole, le parj si trovano in una
situazione di asimmetria informa^va e consegna, verifica, collaudo sono i passaggi che
segnano l’acquisizione, da parte del commikente, di informazioni sull’opera
• “l'appaltatore lo meVe in condizione di poterla eseguire” l’appaltatore permeke al
à
commikente di entrare nel canjere per verificare l’opera; l’appaltatore deve COLLABORARE AI
SENSI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE (ex art 1375 c.c.) con il commikente per consenjre a
quesj di verificare l’opera
La verifica dell’opera è un ako di accertamento di natura tecnica, che consiste
o nell’ispezione materiale delle opere, volta ad accertarne la qualità: come afferma il
comma 2 dell’art. 1665 c.c., una volta terminaj i lavori, l’appaltatore deve prontamente
comunicarlo al commikente, il quale, a sua volta, è tenuto ad effekuare la verifica non
appena venga messo nelle condizioni di poterla eseguire.
• Come faccio a verificare l’opera senza la disponibilità materiale? Nell’oica del 1665 la parola
“consegna” sembra alludere all’impossessamento dell’opera da parte del commikente, ma se
questo ne assume il possesso si scopre che si ha un’accekazione EX LEGE
Se, nonostante la nojfica dell’appaltatore, il commikente non effekua le verifiche
o dovute, oppure dimenjca di comunicarne l’esito entro breve termine, si ha
un’accekazione “presunta” dell’opera, ai sensi dell’art 1665 comma 3 c.c.
• Cosa significa, in concreto, “mebere in condizione”?
Cass. civ., sez. I, 31-07-2017, n. 19019 (v. anche Cass. 10452/2020)
In tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, 4º comma, c.c., è necessario disYnguere tra aVo di
«consegna» e aVo di «acceVazione» dell'opera: la consegna cosYtuisce un aVo puramente
materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del commiVente,
mentre l'acceVazione esige, al contrario, che il commiVente esprima (anche per facta
concludenYa) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la
quale comporta effeX ben determinaY, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità
per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diriVo al pagamento del prezzo.
Questa massima opera delle disjnzioni, che se confrontate con il 1665, non sono del
o tuko coerenj.
perché l’opera possa essere accekata, il commikente deve avere la possibilità di
o procedere al suo esame, alla «verifica»
Tale possibilità di verifica può avere luogo anche akraverso la consegna dell’opera al
o commikenteà In questo caso occorre coordinare la vicenda concreta con l’art. 1665
comma 1 («Il commikente, prima di ricevere la consegna, ha diriko di verificare l'opera
compiuta») che sembra configurare la (presa in) consegna come ako successivo alla
verifica, e con il comma 4 («Se il commikente riceve senza riserve la consegna
dell'opera, questa si considera accekata ancorché non si sia proceduto alla verifica»),
che per un verso disjngue tra verifica, consegna e accekazione, ma al tempo stesso
sokolinea l’importanza della (presa in) «consegna con riserva» (essa infai è alla base
della accekazione tacita: v. Cass. n. 10452/2020), quale strumento akraverso il quale il
commikente può okenere la disponibilità dell’opera onde procedere alla verifica
“l'acceVazione esige, al contrario… manifestazione negoziale la quale comporta effeX
o ben determinaY” cosa vuol dire manifestazione negoziale? L’aggeivo negoziale fa
à
riferimento alla nozione di negozio giuridico, cioè una dichiarazione unilaterale di
volontà, dalla quale conseguono effei giuridici (non è prevista nel nostro
ordinamento). La dichiarazione unilaterale non è necessariamente una dichiarazione
scrika, ma può essere anche in fako (l’accekazione dell’opera in quanto ritenuta priva
di vizi) Come si può manifestare tale accebazione? Il commibente dichiara che
§ l’opera è esente da vizi COLLAUDO: Il collaudo è una dichiarazione scrika del
à
commikente, a seguito della verifica, nella quale si dichiara se l’opera è stata o
meno eseguita a regola d’arte
Accekazione con riserva: inizio registrazione. La verifica sembra che debba precedere la
o consegna: la verifica presuppone che colui che esercita questo potere di controllo abbia
la materiale disponibilità di questo beneà la messa a disposizione del bene integra la
consegna
N.B. !!!
• perché l’opera possa essere accekata, il commikente deve avere la possibilità di procedere al suo
esame, alla «verifica»
• Tale possibilità di verifica può avere luogo anche akraverso la consegna dell’opera al commikente
• In questo caso occorre coordinare la vicenda concreta con l’art. 1665 comma 1 («Il commikente,
prima di ricevere la consegna, ha diriko di verificare l'opera compiuta») che sembra configurare la
(presa in) consegna come ako successivo alla verifica, e con il comma 4 («Se il commikente riceve
senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accekata ancorché non si sia proceduto
alla verifica»), che per un verso disjngue tra verifica, consegna e accekazione, ma al tempo stesso
sokolinea l’importanza della (presa in) «consegna con riserva» (essa infai è alla base della
accekazione tacita: v. Cass. n. 10452/2020), quale strumento akraverso il quale il commikente può
okenere la disponibilità dell’opera onde procedere alla verifica
perché la consegna con riserva è così importante? Perché è il presupposto o meno
o dell’accekazione tacitaà se si prende la cosa in consegna per verificarla, si concrejzza la
consegna con riserva e si esclude che in un secondo momento si possa parlare di
accekazione tacita o di accekazione per fai concludenj. Una consegna senza riserva è
uno dei presupposj dell’accekazione tacita
“quale strumento akraverso il quale…onde procedere alla verifica” à
o Il problema concreto è che il commikente proceda alla verifica dell’opera realizzata
o dall’appaltatore in modo tale che il comm possa decidere se tale opera sia conforme al
contrako e realizzi il suo interesseà le due cose possono non coincidere, ma questo non
esclude l’accekazione
Cosa è necessario affinché il comm possa fare la verifica? Che abbia in concreto la
o possibilità di farlo. L’appaltatore deve mekere il comm nella condizione di poter effekuare
la verifica, concedendo al comm di avere la disponibilità materiale dell’opera; questo
presume, però, che la concreta disponibilità vada a sointendere la consegna
Problemi nascono con comma 1 dell’art. 1665 c.c. “Il commikente, prima di ricevere
§ la consegna, ha diriko di verificare l'opera compiuta.”à l’esigenza non è tanto la
verifica, ma la consegna
La consegna con riserva evita la trappola del 1665
§
PROCESSO DI ACCETTAZIONE (riassunto di quanto deko prima)
La disciplina dell’appalto prevede un vero e proprio procedimento da seguire al momento
dell’uljmazione dell’opera oggeko di contrako, disciplinato dall’art. 1665 c.c. e disjnto in
quakro fasi principali: verifica, collaudo, accekazione e consegna.
La verifica
La verifica dell’opera è un ako di accertamento di natura tecnica, che consiste nell’ispezione
materiale delle opere, volta ad accertarne la qualità: come afferma il comma 2 dell’art. 1665
c.c., una volta terminaj i lavori, l’appaltatore deve prontamente comunicarlo al commikente,
il quale, a sua volta, è tenuto ad effekuare la verifica non appena venga messo nelle condizioni
di poterla eseguire.
Se, nonostante la nojfica dell’appaltatore, il commikente non effekua le verifiche dovute,
oppure dimenjca di comunicarne l’esito entro breve termine, si ha un’accekazione “presunta”
dell’opera, ai sensi dell’art 1665 comma 3 c.c.;
NB: Speka al commikente o a suo incaricato (es. direkore dei lavori) in contraddikorio con
l’appaltatore; [art. 696 c.p.c. in ipotesi di contest