Il contratto
La legge (art. 1321) dà una definizione del contratto: “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Dalla definizione si ricavano tre dati molto utili per capire cos’è il contratto. Il contratto è: 1) un atto negoziale; 2) un atto bilaterale; 3) un atto patrimoniale. Fuori dal campo dei contratti stanno gli atti unilaterali, che si formano e producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte, e non richiedono l’accordo di nessun’altra parte.
Conclusione del contratto
Il contratto esiste, e produce i suoi effetti, quando si è concluso (o formato). In questa prospettiva, il problema è definire se un determinato contratto si è concluso, oppure no; e se sì, in quale tempo e in quale luogo.
Formazione e forma del contratto
Siccome il contratto è l’accordo delle parti, si può dire che il contratto è concluso quando le parti raggiungono l’accordo. Tuttavia, la formazione dell’accordo contrattuale, e quindi la conclusione del contratto, implica un procedimento, cioè una sequenza di comportamenti umani, che deve risultare conforme al modello stabilito dalle norme. Se la sequenza dei comportamenti reali corrisponde allo schema procedimentale fissato dalla legge, allora si può affermare che il contratto è concluso.
Nel medesimo ordinamento, possono coesistere differenti schemi legali per la formazione del contratto. Rispetto al sistema giuridico italiano, possono identificarsi:
- Uno schema base, che regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga qualche diversa previsione particolare;
- Svariati schemi particolari, ciascuno dei quali regola la formazione di una determinata classe di contratti.
Il problema di accertare la formazione del contratto in molti casi è di facile soluzione, o addirittura neppure si pone, come accade quando le parti agiscono, per la formazione del contratto, nello stesso contesto di tempo e di luogo (ad esempio, sono nella stessa stanza).
Il problema si complica quando le parti contrattano scambiandosi dichiarazioni a distanza formate e trasmesse in tempi diversi. Con riferimento a questi casi, la legge individua le due componenti elementari dell’accordo contrattuale, e dunque della formazione del contratto: la proposta e l’accettazione, che sono tipiche dichiarazioni contrattuali. Essa presuppone che una parte (proponente) formuli all’altra parte (oblato) la proposta del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. In sintesi: proposta + accettazione conosciuta dal proponente o più precisamente proposta + accettazione giunta all’indirizzo del proponente. Dimostrato che l’accettazione è giunta all’indirizzo del proponente, il contratto risulta formato. Se il proponente vuole sostenere che il contratto non si è formato, ne ha la possibilità purché provi che nonostante l’arrivo dell’accettazione al suo indirizzo egli è stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di conoscerla (ad esempio, era ricoverato in ospedale o in viaggio d’affari).
C’è un’altra possibilità di escludere la formazione del contratto, benché l’accettazione sia giunta al proponente: dimostrare che l’accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso, o in quello normalmente necessario in base alla natura dell’affare o agli usi. Il proponente può ritenere efficace anche un’accettazione tardiva, ma deve comunicarlo immediatamente all’accettante. È chiaro, poi, che il contratto si conclude solo se l’accettazione è conforme alla proposta. Se invece è difforme, equivale a una nuova proposta: l’oblato si trasforma in proponente, e all’originario proponente, spetta dire se accetta la controproposta.
Il contratto formato mediante esecuzione
Una prima classe di contratti, a cui si applica uno schema diverso da quello generale, comprende i contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente. Ciò può accadere su richiesta del proponente stesso, o perché così richiedono la natura dell’affare oppure gli usi. Se ad esempio il dettagliante A ordina al grossista B un certo quantitativo di prodotti, al prezzo dell’ultimo listino, è normale che B, ricevuto l’ordine, spedisca subito i prodotti richiesti, senza preoccuparsi di scrivere prima ad A che accetta la sua proposta.
In tal caso, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione richiesta. Dunque lo schema è: proposta + inizio dell’esecuzione. Però A ha bisogno di sapere al più presto se B accetta la sua proposta ed è disposto ad assicurargli i prodotti richiesti: per questo “l’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione”, e in mancanza deve risarcire il danno.
Il contratto formato mediante proposta non rifiutata
Questo schema si applica quando il proponente propone all’oblato un contratto, dal quale nascono obbligazioni solo a carico del proponente stesso, mentre nessuna obbligazione nasce a carico dell’oblato: è il caso di chi offre una fideiussione, un’opzione o una prelazione gratuite. Qui la particolarità è che non occorre l’accettazione, né alcun altro gesto dell’oblato: il contratto si forma in base alla semplice proposta, se l’oblato non la rifiuta “nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi”. Lo schema di conclusione è: proposta + mancato rifiuto dell’oblato.
L'adesione al contratto aperto
I contratti aperti sono quelli per i quali esiste la possibilità che altre parti entrino successivamente nel contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno formato. Il tipico esempio è dato dai contratti associativi. Qui la particolarità riguarda il modo in cui diventano parti del contratto gli aderenti successivi. La loro adesione ha il valore di accettazione della proposta, contenuta nella clausola di apertura del contratto originario.
L’offerta al pubblico
L’offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta, che ha la caratteristica di essere indirizzata non a un destinatario, ma a una collettività indeterminata di possibili destinatari. Il primo criterio è che l’offerta al pubblico può valere come vera e propria proposta di contratto. Ne consegue che per la formazione del contratto basta l’accettazione di un interessato: quando un cliente entra al supermercato, e manifesta l’intenzione di comprare qualcuno dei prodotti esposti, il contratto è concluso.
Invece, l’annuncio sul giornale di un appartamento in locazione può contenere gli estremi essenziali del contratto, ma non per questo il contratto si forma senz’altro appena un qualsiasi interessato dichiara al proprietario di accettare; è normale che il proprietario, prima di concludere il contratto, voglia valutare il futuro inquilino, e quindi si riservi di non dare l’appartamento in locazione al primo che risponde “sì” al suo annuncio. In casi come questi, l’offerta al pubblico vale non come proposta, ma come invito a proporre.
Revoca della proposta e dell’accettazione
Può accadere che, dopo aver formulato la proposta o l’accettazione, il dichiarante si penta, e per qualche ragione desideri impedire la conclusione del contratto. Può farlo? La legge normalmente consente di farlo, con un atto unilaterale chiamato revoca, in relazione al quale valgono regole formulate in modo un po’ diverso per la proposta e per l’accettazione:
- La proposta può essere revocata fino al momento in cui il contratto risulta concluso: il proponente non può revocare la sua proposta dopo essere venuto a conoscenza che questa è stata accettata;
- Anche l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
La proposta irrevocabile
Ci sono casi in cui la proposta non si può revocare, perché è una proposta irrevocabile. Qualche volta l’irrevocabilità è stabilita dalla legge. Più spesso dipende da una decisione dello stesso proponente, che volontariamente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. La conseguenza è che il proponente non può revocare la proposta prima che sia scaduto il termine; e se lo fa, la revoca è senza effetto. Per tutto il tempo prima della scadenza, l’oblato può riflettere tranquillamente sulla proposta, perché sa che questa non può essere ritirata. Se l’accetta, il contratto si conclude. Se il termine scade senza che egli l’abbia accettata, la proposta resta in piedi, ma a questo punto è revocabile.
Quando la proposta è irrevocabile, contrariamente alla regola generale non perde efficacia per morte o sopravvenuta incapacità del proponente, salvo che il persistere dell’efficacia sia escluso dalla natura dell’affare o dagli usi.
L’opzione
L’opzione è l’accordo fra il proponente e l’oblato, per cui il proponente si obbliga a tenere ferma la sua proposta, per un determinato tempo, con gli effetti tipici dell’irrevocabilità della proposta. È essenziale che sia stabilito il termine per cui la proposta resta ferma: se non lo hanno fissato le parti, può stabilirlo il giudice. La differenza è che, nell’opzione, l’irrevocabilità della proposta deriva da un accordo bilaterale fra i due interessati. La ragione è che molto spesso il beneficiario dell’opzione dà o promette qualcosa in cambio, cioè “paga” l’opzione, dando un corrispettivo per il vantaggio di poter decidere tranquillamente se accettare o no il contratto.
Se decide di accettare, il contratto si forma senza che il proponente possa in nessun modo impedirlo. Se questi decide di non accettare, anziché lasciare semplicemente scadere l’opzione, può cederla a un terzo che eventualmente sia più interessato di lui al contratto, e che gli subentra nel diritto di concluderlo. Tale cessione può essere, a sua volta, onerosa (e far guadagnare il cedente): in questo modo l’opzione si presenta come ricchezza (un bene) che può circolare.
La prelazione
La prelazione è il diritto di essere preferito a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. È chiara la differenza rispetto all’opzione. La prelazione può essere esercitata solo se la parte vincolata decide di vendere: il gioco della conclusione del contratto è comandato da chi ha concesso la prelazione.
Si distinguono due tipi di prelazione, diversi per la fonte e per gli effetti:
- La prelazione convenzionale nasce per volontà degli interessati. Essa ha efficacia obbligatoria, cioè attribuisce al titolare un diritto di credito, non opponibile ai terzi (A vende un’auto a C invece che a B che aveva la prelazione, B può solo avanzare pretese di risarcimento ad A e non a C);
- La prelazione legale è disposta dalla legge. Ha efficacia reale, dunque è opponibile ai terzi (ad esempio, la prelazione del conduttore per la vendita dell’immobile locato con destinazione non abitativa. Se il locatore viola la prelazione, vendendo ad un terzo senza interpellare il conduttore, egli può attaccare l’acquisto del terzo e riscattare l’immobile, facendolo proprio).
Funzioni della forma
La circostanza che i contratti si possano formare con comportamenti concludenti (dunque senza usare un linguaggio, né parlato né scritto) ci dice che nel nostro sistema vale generalmente il principio della libertà di forma. Esso significa che la manifestazione di volontà contrattuale non richiede modalità particolari, ma può avvenire con qualunque modalità idonea a comunicarla e farla comprendere.
Per alcuni contratti la legge richiede che la volontà sia manifestata non in qualsiasi modo, ma solo attraverso particolari modalità espressive stabilite dalla legge stessa. Questi sono i contratti formali (o a forma vincolata), che si contrappongono agli altri, per cui vale la libertà di forma, e che si dicono perciò contratti non formali (o a forma libera).
Il principale tipo di forma vincolata è la scrittura. Questa si traduce sempre in un documento; ma a seconda dei casi può presentarsi con diversi gradi di complessità:
- Il grado più elementare è la scrittura privata. Qualche volta la scrittura di per sé non basta, e deve essere integrata da altri elementi;
- Una forma più complessa e solenne della scrittura privata è l’atto pubblico, che oltre alla scrittura richiede l’intervento del notaio o di un altro pubblico ufficiale.
Le funzioni della forma sono diverse:
- La funzione principale è garantire certezza sull’esistenza e sul contenuto del contratto, così da ridurre dubbi e liti al riguardo;
- Un’altra importante funzione è la protezione del contraente (costringendo il donante ad andare dal notaio, lo si porta a riflettere meglio sulla sua decisione di donare;
- La forma serve poi a rendere possibili i controlli sul contratto;
- Un’altra funzione della forma si collega alla pubblicità.
C’è un ovvio collegamento tra forma del contratto e prova del contratto: il modo più semplice ed efficace per provare il contratto, dal quale discende il diritto affermato, consiste nel mostrare al giudice il documento scritto nel quale è manifestata la volontà contrattuale.