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LA RAPPRESENTANZA
E’ possibile che i contratti siano formati da soggetti che non sono quelli direttamente
interessati ai contratti stessi. L’idea chiave è quella della sostituzione (ad es. il minore è
sostituito dai genitori).
Con la rappresentanza il contratto è fatto da un soggetto, ma gli effetti del contratto si
producono in capo a un soggetto diverso, perché riguardano le situazioni giuridiche di
quest’altro soggetto: chi fa il contratto si chiama rappresentante, chi riceve gli effetti del
contratto è il rappresentato.
Vi sono due tipi di rappresentanza:
nella rappresentanza legale, il potere di rappresentanza è attribuito dalla legge, in un
doppio senso: la legge stabilisce che, in certi casi, un soggetto non può compiere
personalmente gli atti che lo riguardano, ma deve essere sostituito; e stabilisce come
individuare il rappresentante. Il campo tipico della rappresentanza legale è quello degli
incapaci di agire;
invece nella rappresentanza volontaria domina l’autonomia dell’interessato: è lui che
decide se farsi sostituire da un altro nel compimento degli atti che lo riguardano, e da
chi farsi sostituire. L’atto con cui egli conferisce il potere di rappresentanza al
rappresentante, da lui prescelto, si chiama procura.
A metà strada fra le due sta la rappresentanza organica, la cui caratteristica di base è
che il soggetto rappresentato non è una persona fisica, ma un’organizzazione.
La procura
La procura è l’atto con cui l’interessato conferisce volontariamente al rappresentante il
potere di rappresentarlo.
È un atto unilaterale: non richiede l’accettazione del rappresentante. Ed è un atto non
ricettizio: non si indirizza propriamente al rappresentante, ma opera piuttosto verso i terzi
con cui il rappresentante potrà contrattare in nome del rappresentato.
Quanto alla capacità dei soggetti, la procura richiede che chi la conferisce abbia la
capacità legale di agire. Al rappresentante si richiede solo la capacità di intendere e di
volere (capacità naturale) nel momento in cui compie l’atto per il rappresentato.
La procura può richiedere una forma particolare: la stessa forma prevista dalla legge per il
contratto che il rappresentante concluderà in nome del rappresentato.
L’estinzione della procura può dunque essere determinata dal venire meno del rapporto
sottostante. Ma può dipendere anche da altre cause: 1) dalla morte del rappresentante o
del rappresentato; 2) dalla rinuncia del rappresentante; 3) dalla revoca del rappresentato.
Conflitto d’interessi e contratto con sé stesso
Il rappresentante è tenuto ad agire nell’interesse del rappresentato. Se viola questo
obbligo, e agisce in modo da avvantaggiare non il rappresentato, bensì sé stesso oppure
un terzo, si crea un conflitto d’interessi con il rappresentato. Ad es. il rappresentante,
incaricato di acquistare un bene, accetta maliziosamente di comprarlo per un prezzo
esagerato, contando di ricevere un compenso dal venditore riconoscente. Entrambe le
posizioni sono, astrattamente, meritevoli di tutela. Il criterio per scegliere, in concreto, a
quale dare la preferenza è quello della conoscenza o conoscibilità del conflitto di
interessi da parte del terzo: se questi conosceva o avrebbe potuto riconoscere l’esistenza
del conflitto, prevale il rappresentato, e il contratto è annullabile. Se invece il terzo non
sapeva e non era in grado di sapere del conflitto, si sacrifica la posizione del
rappresentato per proteggere l’affidamento del terzo: il contratto resta valido.
Un’ipotesi estrema di conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato è il contratto
con sé stesso, che ricorre quando nel contratto concluso dal rappresentante in nome del
rappresentato la controparte è il rappresentante medesimo. Il contratto con sé stesso è
senz’altro annullabile su richiesta del rappresentato.
Il contratto per persona da nominare
Il contratto per persona da nominare è quello in cui un contraente si riserva di comunicare
successivamente a controparte il nome della diversa persona che acquisterà i diritti e
assumerà gli obblighi del contratto. Se poi il contraente fa effettivamente la dichiarazione
di nomina del vero interessato al contratto, gli effetti contrattuali si producono nei
confronti del nominato, e si producono retroattivamente, cioè a far tempo dall’originaria
conclusione del contratto. Ciò però solo alle seguenti condizioni:
• che la nomina dell’interessato sia tempestiva, e cioè sia fatta entro il termine previsto
dalle parti o, in mancanza di previsione, entro 3 giorni;
• che la nomina sia accompagnata dall’accettazione del nominato, o dall’esistenza di
una procura anteriore al contratto;
• che la nomina e l’accettazione o la procura siano fatte nella stessa forma che le parti
hanno usato per il contratto.
Se la nomina non viene fatta, o non è valida per mancanza di qualcuno dei precedenti
requisiti, il contratto produce effetti fra i contraenti originari.
Altra cosa è il contratto per conto di chi spetta. Se ad es. è incerto chi abbia diritto alla
consegna delle cose trasportate, il vettore può depositarle o, se sono deperibili, venderle
per conto di chi risulterà l’avente diritto: qui è chiaro fin dall’inizio che chi fa il contratto non
è il vero interessato all’operazione; il vero interessato, attualmente incerto, si determinerà
in seguito.
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO – OGGETTO E CAUSA
L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali. Il concetto di
prestazione contrattuale indica gli impieghi che il contratto mette a carico della parte.
Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un determinato bene e allora è forte la
tentazione di dire, per brevità, che oggetto del contratto è quel bene. In realtà oggetto del
contratto è la prestazione (relativa a quel bene).
Un’altra espressione, che si usa sostanzialmente come sinonimo di oggetto del contratto è
contenuto del contratto.
I requisiti dell’oggetto
Il codice indica i requisiti dell’oggetto contrattuale, stabilendo che deve essere: possibile,
lecito, determinato o determinabile.
Il requisito della possibilità significa che il contratto non può prevedere prestazioni
irrealizzabili.
Il requisito della liceità significa che il contratto non può prevedere prestazioni
disapprovate dall’ordinamento giuridico.
Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere prestazioni
che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti, e dall’altra parte, correlativamente,
sacrifici altrettanto indefiniti. C’è tuttavia la possibilità che il contratto abbia un oggetto non
determinato, purchè questo sia almeno determinabile. L’oggetto è determinabile quando
c’è la possibilità di riferirsi a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono o
permetteranno di determinare la prestazione contrattuale.
La causa del contratto
La causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il
contratto. IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
La costruzione del regolamento contrattuale
Le diverse “tappe” attraverso cui si compie la determinazione del regolamento contrattuale
sono:
il punto di partenza è l’accordo delle parti, senza il quale non c’è contratto: dunque le
1. clausole con cui le parti realizzano la determinazione volontaria del regolamento. Di tali
clausole occorre accertare il giusto significato: e questo si fa con l’interpretazione del
contratto;
il passaggio successivo, che presuppone il precedente, è la qualificazione: si accerta
2. se l’accordo delle parti (debitamente interpretato) è nel senso di fare un contratto di un
tipo, oppure di un altro tipo, oppure di fare un contratto atipico;
a sua volta, la qualificazione apre la porta all’integrazione. Infatti le norme (dispositive
3. o imperative) che integrano il regolamento, così come quelle che affidano questo
compito al giudice, sono generalmente riferite a questo o quel tipo di contratto.
Tutto questo non è un gioco teorico, ma ha uno scopo pratico: definire quali sono le
conseguenze giuridico-economiche del contratto, cioè in che modo il contratto incide sulle
situazioni delle parti, creando, spostando o cancellando diritti e obblighi fra loro; in poche
parole, definire gli effetti del contratto.
L’interpretazione del contratto
Il testo del contratto, così come le parti lo hanno formulato, può essere di significato
incerto, in quanto oscuro oppure ambiguo. Bisogna risolvere questo problema, così da
definire con chiarezza gli impegni delle parti, che dipendono dall’espressione controversa.
Lo strumento a tal fine è l’interpretazione del contratto: l’operazione logica diretta ad
attribuire al testo del contratto il giusto significato. Questa operazione è affidata al giudice,
che però deve attenersi a una serie di criteri legali di interpretazione:
I criteri di interpretazione soggettiva puntano ad accertare quella che la legge chiama
la “comune intenzione delle parti”, cioè quello che le parti hanno effettivamente
concordato. Ad attribuire al testo contrattuale un significato che non risulta
letteralmente dalle parole che lo compongono, si può arrivare con due criteri:
• Il criterio del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla
conclusione del contratto;
• Il criterio dell’interpretazione contestuale, per cui ciascuna clausola va interpretata
non in modo avulso dal contesto in cui è inserita, ma alla luce di tutte le altre
clausole che compongono il regolamento contrattuale. Può tuttavia accadere che
l’interprete non riesca a ricostruire in nessun modo tale “comune intenzione”.
I criteri di interpretazione oggettiva puntano non più a ricercare una comune
intenzione non risultata accertabile, ma ad attribuire al contratto il senso (fra quelli
possibili) più rispondente a valori di ragionevolezza, funzionalità, equità.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Contratti con effetti obbligatori e con effetti reali
Questa classificazione è forse la più importante fra quelle che possono farsi in base agli
effetti contrattuali:
I contratti con effetti obbligatori sono quelli i cui effetti si esauriscono nel generare
debiti e crediti, cioè obblighi di comportamento e correlativi diritti alla prestazione (ad
es. il contratto di l