Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Contratto: Appunti di Diritto Privato Pag. 1 Contratto: Appunti di Diritto Privato Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratto: Appunti di Diritto Privato Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratto: Appunti di Diritto Privato Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Contratto: Appunti di Diritto Privato Pag. 16
1 su 20
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA RAPPRESENTANZA

E’ possibile che i contratti siano formati da soggetti che non sono quelli direttamente

interessati ai contratti stessi. L’idea chiave è quella della sostituzione (ad es. il minore è

sostituito dai genitori).

Con la rappresentanza il contratto è fatto da un soggetto, ma gli effetti del contratto si

producono in capo a un soggetto diverso, perché riguardano le situazioni giuridiche di

quest’altro soggetto: chi fa il contratto si chiama rappresentante, chi riceve gli effetti del

contratto è il rappresentato.

Vi sono due tipi di rappresentanza:

nella rappresentanza legale, il potere di rappresentanza è attribuito dalla legge, in un

 doppio senso: la legge stabilisce che, in certi casi, un soggetto non può compiere

personalmente gli atti che lo riguardano, ma deve essere sostituito; e stabilisce come

individuare il rappresentante. Il campo tipico della rappresentanza legale è quello degli

incapaci di agire;

invece nella rappresentanza volontaria domina l’autonomia dell’interessato: è lui che

 decide se farsi sostituire da un altro nel compimento degli atti che lo riguardano, e da

chi farsi sostituire. L’atto con cui egli conferisce il potere di rappresentanza al

rappresentante, da lui prescelto, si chiama procura.

A metà strada fra le due sta la rappresentanza organica, la cui caratteristica di base è

che il soggetto rappresentato non è una persona fisica, ma un’organizzazione.

La procura

La procura è l’atto con cui l’interessato conferisce volontariamente al rappresentante il

potere di rappresentarlo.

È un atto unilaterale: non richiede l’accettazione del rappresentante. Ed è un atto non

ricettizio: non si indirizza propriamente al rappresentante, ma opera piuttosto verso i terzi

con cui il rappresentante potrà contrattare in nome del rappresentato.

Quanto alla capacità dei soggetti, la procura richiede che chi la conferisce abbia la

capacità legale di agire. Al rappresentante si richiede solo la capacità di intendere e di

volere (capacità naturale) nel momento in cui compie l’atto per il rappresentato.

La procura può richiedere una forma particolare: la stessa forma prevista dalla legge per il

contratto che il rappresentante concluderà in nome del rappresentato.

L’estinzione della procura può dunque essere determinata dal venire meno del rapporto

sottostante. Ma può dipendere anche da altre cause: 1) dalla morte del rappresentante o

del rappresentato; 2) dalla rinuncia del rappresentante; 3) dalla revoca del rappresentato.

Conflitto d’interessi e contratto con sé stesso

Il rappresentante è tenuto ad agire nell’interesse del rappresentato. Se viola questo

obbligo, e agisce in modo da avvantaggiare non il rappresentato, bensì sé stesso oppure

un terzo, si crea un conflitto d’interessi con il rappresentato. Ad es. il rappresentante,

incaricato di acquistare un bene, accetta maliziosamente di comprarlo per un prezzo

esagerato, contando di ricevere un compenso dal venditore riconoscente. Entrambe le

posizioni sono, astrattamente, meritevoli di tutela. Il criterio per scegliere, in concreto, a

quale dare la preferenza è quello della conoscenza o conoscibilità del conflitto di

interessi da parte del terzo: se questi conosceva o avrebbe potuto riconoscere l’esistenza

del conflitto, prevale il rappresentato, e il contratto è annullabile. Se invece il terzo non

sapeva e non era in grado di sapere del conflitto, si sacrifica la posizione del

rappresentato per proteggere l’affidamento del terzo: il contratto resta valido.

Un’ipotesi estrema di conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato è il contratto

con sé stesso, che ricorre quando nel contratto concluso dal rappresentante in nome del

rappresentato la controparte è il rappresentante medesimo. Il contratto con sé stesso è

senz’altro annullabile su richiesta del rappresentato.

Il contratto per persona da nominare

Il contratto per persona da nominare è quello in cui un contraente si riserva di comunicare

successivamente a controparte il nome della diversa persona che acquisterà i diritti e

assumerà gli obblighi del contratto. Se poi il contraente fa effettivamente la dichiarazione

di nomina del vero interessato al contratto, gli effetti contrattuali si producono nei

confronti del nominato, e si producono retroattivamente, cioè a far tempo dall’originaria

conclusione del contratto. Ciò però solo alle seguenti condizioni:

• che la nomina dell’interessato sia tempestiva, e cioè sia fatta entro il termine previsto

dalle parti o, in mancanza di previsione, entro 3 giorni;

• che la nomina sia accompagnata dall’accettazione del nominato, o dall’esistenza di

una procura anteriore al contratto;

• che la nomina e l’accettazione o la procura siano fatte nella stessa forma che le parti

hanno usato per il contratto.

Se la nomina non viene fatta, o non è valida per mancanza di qualcuno dei precedenti

requisiti, il contratto produce effetti fra i contraenti originari.

Altra cosa è il contratto per conto di chi spetta. Se ad es. è incerto chi abbia diritto alla

consegna delle cose trasportate, il vettore può depositarle o, se sono deperibili, venderle

per conto di chi risulterà l’avente diritto: qui è chiaro fin dall’inizio che chi fa il contratto non

è il vero interessato all’operazione; il vero interessato, attualmente incerto, si determinerà

in seguito.

GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO – OGGETTO E CAUSA

L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali. Il concetto di

prestazione contrattuale indica gli impieghi che il contratto mette a carico della parte.

Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un determinato bene e allora è forte la

tentazione di dire, per brevità, che oggetto del contratto è quel bene. In realtà oggetto del

contratto è la prestazione (relativa a quel bene).

Un’altra espressione, che si usa sostanzialmente come sinonimo di oggetto del contratto è

contenuto del contratto.

I requisiti dell’oggetto

Il codice indica i requisiti dell’oggetto contrattuale, stabilendo che deve essere: possibile,

lecito, determinato o determinabile.

Il requisito della possibilità significa che il contratto non può prevedere prestazioni

irrealizzabili.

Il requisito della liceità significa che il contratto non può prevedere prestazioni

disapprovate dall’ordinamento giuridico.

Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere prestazioni

che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti, e dall’altra parte, correlativamente,

sacrifici altrettanto indefiniti. C’è tuttavia la possibilità che il contratto abbia un oggetto non

determinato, purchè questo sia almeno determinabile. L’oggetto è determinabile quando

c’è la possibilità di riferirsi a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono o

permetteranno di determinare la prestazione contrattuale.

La causa del contratto

La causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il

contratto. IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

La costruzione del regolamento contrattuale

Le diverse “tappe” attraverso cui si compie la determinazione del regolamento contrattuale

sono:

il punto di partenza è l’accordo delle parti, senza il quale non c’è contratto: dunque le

1. clausole con cui le parti realizzano la determinazione volontaria del regolamento. Di tali

clausole occorre accertare il giusto significato: e questo si fa con l’interpretazione del

contratto;

il passaggio successivo, che presuppone il precedente, è la qualificazione: si accerta

2. se l’accordo delle parti (debitamente interpretato) è nel senso di fare un contratto di un

tipo, oppure di un altro tipo, oppure di fare un contratto atipico;

a sua volta, la qualificazione apre la porta all’integrazione. Infatti le norme (dispositive

3. o imperative) che integrano il regolamento, così come quelle che affidano questo

compito al giudice, sono generalmente riferite a questo o quel tipo di contratto.

Tutto questo non è un gioco teorico, ma ha uno scopo pratico: definire quali sono le

conseguenze giuridico-economiche del contratto, cioè in che modo il contratto incide sulle

situazioni delle parti, creando, spostando o cancellando diritti e obblighi fra loro; in poche

parole, definire gli effetti del contratto.

L’interpretazione del contratto

Il testo del contratto, così come le parti lo hanno formulato, può essere di significato

incerto, in quanto oscuro oppure ambiguo. Bisogna risolvere questo problema, così da

definire con chiarezza gli impegni delle parti, che dipendono dall’espressione controversa.

Lo strumento a tal fine è l’interpretazione del contratto: l’operazione logica diretta ad

attribuire al testo del contratto il giusto significato. Questa operazione è affidata al giudice,

che però deve attenersi a una serie di criteri legali di interpretazione:

I criteri di interpretazione soggettiva puntano ad accertare quella che la legge chiama

 la “comune intenzione delle parti”, cioè quello che le parti hanno effettivamente

concordato. Ad attribuire al testo contrattuale un significato che non risulta

letteralmente dalle parole che lo compongono, si può arrivare con due criteri:

• Il criterio del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla

conclusione del contratto;

• Il criterio dell’interpretazione contestuale, per cui ciascuna clausola va interpretata

non in modo avulso dal contesto in cui è inserita, ma alla luce di tutte le altre

clausole che compongono il regolamento contrattuale. Può tuttavia accadere che

l’interprete non riesca a ricostruire in nessun modo tale “comune intenzione”.

I criteri di interpretazione oggettiva puntano non più a ricercare una comune

 intenzione non risultata accertabile, ma ad attribuire al contratto il senso (fra quelli

possibili) più rispondente a valori di ragionevolezza, funzionalità, equità.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Contratti con effetti obbligatori e con effetti reali

Questa classificazione è forse la più importante fra quelle che possono farsi in base agli

effetti contrattuali:

I contratti con effetti obbligatori sono quelli i cui effetti si esauriscono nel generare

 debiti e crediti, cioè obblighi di comportamento e correlativi diritti alla prestazione (ad

es. il contratto di l

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
20 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AleSkuolanet di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Gallarati Alberto.