Capitolo primo: Nozioni introduttive
Il contratto
Il contratto è tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art.1321). Il contratto rientra nella categoria di negozio giuridico, cioè atto mediante il quale un soggetto dispone della propria sfera giuridica. Ha una struttura bilaterale o plurilaterale e si perfeziona con il consenso di due o più parti; mentre il negozio plurilaterale si perfeziona con la sola manifestazione di volontà.
Il contratto ha una sua patrimonialità poiché l’oggetto è suscettibile di valutazione economica; è diretto a regolare, estinguere o costituire un rapporto giuridico non patrimoniale.
Elementi costitutivi
Gli elementi costitutivi del contratto sono: accordo, oggetto, causa, forma (se è prevista pena di nullità). L’accordo è il consenso delle parti; l’oggetto è il contenuto sostanziale del contratto; la causa è la funzione del contratto, cioè l’interesse che il contratto ha a soddisfare; la forma è il mezzo attraverso cui si manifesta la volontà. Accordo, causa, oggetto e forma sono elementi costitutivi; gli elementi accidentali sono le modalità accessorie previste dal contratto e sono il termine, la condizione, il modo, la clausola penale e la caparra; le modalità accessorie possono essere stabilite dalla legge o dagli usi.
Oltre agli elementi legali si distinguono i presupposti legali che possono essere stabiliti a pena di nullità o come condizione di efficacia.
Momento soggettivo del contratto
Il momento soggettivo del contratto identifica il contratto quale atto decisionale delle parti, cioè che è inteso come manifestazione di volontà e qualora manchi la volontà manca anche il contratto, anche se non è escluso che anche se manca la volontà interna si può avere un atto di volontà esterna. Il vizio o la mancanza della volontà interna non impediscono il perfezionamento del contratto e comunque il rimedio è l’azione di annullamento del negozio. Il contratto può essere definito come autoregolamentazione dei rapporti giuridici.
Momento oggettivo del contratto
Il momento oggettivo si ha quando la disposizione viene posta dalle parti nell’accordo quando ha fonte di esercizio della propria autonomia privata. Il contratto scaturisce dal consenso delle parti (autoregolamento).
Il negozio giuridico
Riguardo al negozio giuridico non vi è definizione nel codice. Il negozio è esplicazione dell’autonomia privata come potere del soggetto di decidere della propria sfera giuridica, personale o patrimoniale mediante atti negoziali. Il negozio giuridico può definirsi come atto di autonomia privata, in questa definizione rientra anche il contratto che è la principale ma non unica figura di negozio.
Autonomia privata
L’autonomia privata è il fondamentale potere di autodeterminazione del soggetto, cioè potere del soggetto di autodeterminare la propria sfera giuridica che corrisponde al relativo potere di un altro soggetto, cioè un soggetto non può decidere di modificare, estinguere, o costituire i suoi rapporti senza modificare di conseguenza la sfera giuridica di un altro soggetto. Secondo parte della dottrina, il contratto è l’unico strumento generale di esplicazione dell’autonomia privata (tesi del contratto); tale tesi ha trovato ingresso nel codice e lo si è argomentato nella norma che nega effetti giuridici alla promessa unilaterale di una prestazione fuori dei casi consentiti dalla legge (art.1987).
Tale riconoscimento non è dato da questa tesi poiché le norme riconoscono generale efficacia vincolante alla promessa unilaterale, es. la promessa al pubblico. È ammesso che il negozio incida direttamente sulla sfera giuridica altrui quando è insuscettibile di pregiudizio personale e patrimoniale e in questo caso si riconosce la libertà del terzo di non essere destinatario di un beneficio altrui. Il contratto può produrre effetti rispetto a terzi purché si tratti di effetti insuscettibili di pregiudizio e salva comunque la facoltà di rifiuto del destinatario.
Accordo e delibera
Il contratto, quale figura di accordo, deve essere distinto dalla delibera quale atto decisionale del gruppo. La distinzione tra i due si coglie dal fatto che ciascuna delle parti decide in ordine ad un proprio interesse mentre nella delibera è dell’interesse del gruppo poiché si tratta di un atto decisionale imputato al gruppo. La natura dipende dall’operazione compiuta. La delibera può avere natura contrattuale quando è diretta esprimendo una proposta o un’accettazione di un contratto. La delibera è il modo di formazione della volontà di un’organizzazione unitaria.
L'atto giuridico
L’atto giuridico è in generale qualsiasi comportamento umano giuridicamente rilevante. L’atto giuridico in senso stretto può essere definito come il comportamento umano il quale rileva effetti giuridici; gli effetti sono disposti da una fonte esterna che è generalmente la legge, tali effetti possono essere favorevoli o sfavorevoli in relazione al suo risultato di fatto e gli interessi sui i quali esso incide.
Teorie del contratto
Riguardo alla definizione del contratto, alla concezione soggettiva è riconducibile la teoria della volontà mentre alla concezione oggettiva la teoria della dichiarazione e quella precettiva. La teoria della volontà ravvisa l’essenza del contratto nella volontà creatrice dell’individuo, una dichiarazione priva di volontà non può formare il contratto. Secondo la teoria della dichiarazione, il contratto viene concluso in seguito della dichiarazione non della volontà.
La dottrina precettiva vede la volontà come fatto psicologico meramente interno, è qualcosa di per sé inafferrabile e incontrollabile e può avere rilevanza solo se si è tradotta in “fenomeno sociale”. La nozione di contratto consiste in che viene identificato nella disposizione con la quale il soggetto regola i propri interessi.
Superamento del dogma della volontà
Il superamento del dogma della volontà è un risultato acquisito sul piano del diritto positivo. Il contratto è valutato come fenomeno sociale. La disciplina del contratto conferma che:
- Un atto che non ha obiettivamente il significato di una decisione voluta dal soggetto in ordine alla sua sfera giuridica non ha il significato obiettivo di atto di volontà;
- Un atto che ha obiettivamente il significato di atto negoziale impegna il suo autore anche se il suo interno volere sia stato diverso da quello manifestato;
- Un atto negozia deve essere imputabile al soggetto; un atto non è imputabile al soggetto non è suo atto negoziale.
In definitiva, ha valore negoziale imputabile al soggetto valutabile come atto di autonomia privata. Questa nozione comporta che il soggetto può restare impegnato per un atto che non ha realmente voluto, a riguardo si parla di principio di autoresponsabilità. Il principio di autoresponsabilità assegna a carico del dichiarante il rischio di una dichiarazione non conforme alla volontà reale o di una dichiarazione non voluta.
La spiegazione di assunzione di tale rischio sta nella tutela del destinatario. Non basta che il destinatario faccia affidamento a una realtà inesistente poiché il danno di tale vicenda non può essere addossata al soggetto rimasto estraneo nella vicenda, in questo caso il danno rimaneggia nella sfera di chi lo ha subito.
Anche quando un atto è imputabile al suo autore, il principio di autoresponsabilità è inoperante se il destinatario conosce il suo reale significato o dovrebbe conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza. Il principio di autonomia privata è integrato dal principio di autoresponsabilità che trova tutela nell’affidamento.
Principio di autoresponsabilità
Il principio di autoresponsabilità tutela il destinatario della dichiarazione che fa ragionevole assegnamento alla serietà e sul significato obiettivo di essa. In base a tale principio i vizi del consenso non invalidano l’atto se il suo destinatario non li conosceva né avrebbe potuto riconoscerli secondo un criterio di normale diligenza.
Nell’ipotesi di incapacità naturale il rimedio dell’annullamento presuppone la mala fede della controparte cioè la consapevolezza di contrarre con persona incapace di intendere e volere.
Autonomia privata e diritto di libertà
L’autonomia privata può essere vista anche come diritto di libertà e quindi come diritto fondamentale della persona. Il riconoscimento ad un soggetto di disporre dei propri beni e di impegnarsi verso gli altri secondo le sue scelte deve ritenersi un valore basilare dell’ordinamento. L’autonomia privata deve essere controllata per garantire rapporti giusti, essendo valore costituzionale le sue limitazioni devono essere giustificate altrimenti si può parlare di lesione di un diritto fondamentale.
Il riconoscimento della libertà del singolo si inserisce in una concezione dell’ordinamento che si ispira alla solidarietà sociale. Lo stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano la libertà; l’iniziativa privata economica è garantita ma questa non deve svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Il contratto ha sempre trovato nella legge dei limiti di liceità. L’autonomia privata è fondamentalmente subordinata alla solidarietà sociale.
Fenomeni della contrattualizzazione
Si sono avuti tre fenomeni:
- Restrizione del ruolo dell’accordo di fronte alla regolamentazione imperativa del contratto (pubblicizzazione del contratto);
- Restrizione del ruolo dell’accordo di fronte al significato obiettivo del rapporto (oggettivazione del contratto);
- Restrizione del ruolo dell’accordo di fronte alla disciplina unilaterale del predisponente nei contratti di massa.
Norma negoziale
La norma negoziale ha la sua fonte in un atto di autonomia privata, quale potere di diritto comune in base al quale il singolo o il gruppo di soggetti decidono dei loro rapporti. La norma giuridica ha la sua fonte in un potere autoritativo pubblico e cioè in una speciale posizione di supremazia che esula dal diritto privato. Alla norma negoziale si applica la disciplina dell’interpretazione del contratto mentre a quelle pubbliche si applica la disciplina dell’interpretazione della legge.
L’erronea interpretazione delle norme di diritto può essere denunciata in Cassazione mentre l’erronea interpretazione del contratto può costituire ricorso solo se essa integra inosservanza delle norme dei contratti. Per la validità del negozio è rilevante la volontà, la capacità, la legittimazione; mentre per gli atti normativi pubblici deve essere valutata la gerarchia delle fonti.
Rapporti contrattuali di fatto
Per rapporti contrattuali di fatto si intendono i rapporti modellati secondo il contenuto di un determinato contratto tipico, che non scaturiscono però da atti di autonomia privata ma sono adattati socialmente rilevanti. Nella nozione di contratti di fatto si comprendono alcuni rapporti (società di fatto, lavoro subordinato di fatto, gestione di fatto) svoltisi come se costituiti su base negoziale, ma che tale fonte non hanno per non essere state osservate norme cogenti (relative al concorso di elementi determinati) richiesti a pena di nullità.
In tali casi, il contratto regolare non si costituisce, ma l'ordinamento intende salvare determinate situazioni costituitesi per effetto del rapporto svoltosi di fatto che stabilisce che, sulla base della specifica attività tenuta nell'ambito di un rapporto di fatto adeguatosi a quello giuridico, nasca una corrispondente obbligazione. Questa obbligazione pertanto deriva non da un contratto ma da un fatto idoneo a produrla in conformità dell'ordinamento giuridico: quindi si determina l'esigenza di stabilire caso per caso se nell'ordinamento si trovi una norma che stabilisca, in relazione alla concreta attività svolta, il costituirsi di un'obbligazione con contenuto analogo a quello della obbligazione ex contractu.
Origine storica
Da un punto di vista storico l'origine della dottrina dei rapporti contrattuali di fatto è nata in Germania nell'era nazista e nacque come una sorta di denuncia della crisi della concezione individualista dell'ordinamento (espressa dal contratto) e dalla affermazione della forza dei fatti sociali quale fonte generale dei rapporti interprivati. Tuttavia, in questi termini la dottrina dei rapporti contrattuali di fatto ebbe vita breve anche perché la dottrina prevalente non fu disposta ad accettare lo svilimento del valore, del ruolo dell'autonomia privata sia perché fu piuttosto facile contestare la generale idoneità dei fatti a creare rapporti di contenuto patrimoniale.
Tuttavia, la dottrina dei rapporti contrattuali di fatto ha continuato ad avere un certo seguito nel caso dei rapporti contrattuali di massa come ad esempio nel caso dei servizi pubblici, in particolare l'esempio può essere quello di chi sale su un autobus e perciò stesso è tenuto a pagare il biglietto. In questi rapporti, una parte della dottrina, ha affermato che non vi è una vera e propria fattispecie contrattuale perché ciò che pone in essere il rapporto in questi casi non è tanto uno scambio di consensi ma il fatto obiettivo della utilizzazione della prestazione a pagamento.
Le parti
Per parte del contratto o contraente in senso sostanziale si intende il titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggetto cui è direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto. Parte del contratto o contraente in senso formale è l'autore del contratto, cioè il soggetto che emette le dichiarazioni contrattuali costitutive.
In generale si può affermare che le due figure, quella di contraente in senso sostanziale e quella di contraente in senso formale, coincidono; tuttavia è possibile che si verifichi uno scollamento tra di esse. Ciò, ad esempio, avviene nell’ipotesi di rappresentanza diretta, dove il rappresentante è parte formale in quanto concorre con la propria dichiarazione di volontà alla formazione del contratto, mentre il rappresentato è il contraente in senso sostanziale in quanto su di lui si riverseranno gli effetti del contratto.
Il contratto plurilaterale
Il contratto plurilaterale è il contratto costituito da più parti in senso sostanziale. Secondo l'opinione comune della dottrina per parte deve intendersi il centro di interessi; pertanto la nozione di parte prescinde dai soggetti e debba, piuttosto, essere identificata nella posizione di interesse che si contrappone ad un'altra posizione di interesse.
Tale opinione è supportata dalla lettera della legge che, a differenza della formulazione del codice abrogato, parla di parti e non più di persone, proprio in virtù del fatto che i contratti non sono necessariamente stipulati tra persone, ma da una parte può esserci una singola persona e dall'altra un gruppo di persone. Pertanto, il contratto plurilaterale si caratterizza, anzitutto, per la presenza di più centri di interesse. Pertanto, a determinare in un contratto la pluralità non vale tanto il numero assoluto dei soggetti che vengono il rapporto tra loro, quanto i centri di interesse intorno ai quali i singoli soggetti si raggruppano.
Di conseguenza, non devono considerarsi contratti plurilaterali i contratti in cui partecipa una pluralità di persone riconducibili a due contrapposti centri di interesse (esempio: vendita dello stesso bene da parte di una pluralità di comproprietari). Tali contratti sono chiamati, infatti, a parte complessa.
Vi sono due specie di contratto plurilaterale: la specie più comune è quella formata dai contratti caratterizzati dallo scopo comune che le diverse parti del contratto intendono perseguire. Sono di questo tipo: i contratti societari, consortili, quelli di associazione.
Un principio generale valido per questi tipi di contratto è che il vizio che colpisce il vincolo partecipativo di uno dei contraenti non si estende all'intero contratto (come invece accadrebbe nei contratti bilaterali) salvo però che il vincolo debba considerarsi, secondo le circostanze, essenziale per la vita del contratto stesso (si tratta di nullità parziale in senso soggettivo).
In applicazione, infatti, del principio di conservazione del contratto la legge considera valido il contratto quando, prescindendo dalla partecipazione di quel soggetto, sia comunque possibile il raggiungimento dello scopo.
L'altra specie di contratti plurilaterali, peraltro non numerosi, è formata da quelli caratterizzati non dallo scopo comune in quanto ciascun contraente è spinto alla conclusione del contratto da un interesse proprio, distinto rispetto a quello degli altri contraenti. Proprio in considerazione di ciò si esclude che nei confronti di questa tipologia di contratto possa trovare applicazione il principio prima esposto.
Esempio di questa tipologia di contratti caratterizzati non dallo scopo comune sono: il contratto divisorio (art.1111) cioè il contratto che si stipula tra i titolari di un bene in comunione e che ha per oggetto lo scioglimento della stessa e dopo del quale ciascuno dei contitolari diventa proprietario.
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