Cap. 10 impresa e concorrenza
L’art. 2083 cc definisce la figura dell’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e/o allo scambio di beni e servizi. Dall’art si evidenziano alcuni requisiti o caratteri essenziali che disciplinano l’attività dell’imprenditore:
Caratteristiche dell'imprenditore
- Professionalità: In primo luogo l’attività dell’imprenditore deve essere un’attività professionale, cioè non deve svolgersi occasionalmente ma in maniera stabile (sono considerate attività imprenditoriali anche quelle a carattere stagionale). Non deve essere necessariamente un’attività esclusiva o principale, perché l’imprenditore può svolgere anche un’altra attività.
- Economicità: Deve essere un’attività economica, poiché deve essere diretta al lucro, cioè alla formazione di un profitto (ma non necessariamente) o al recupero delle spese sostenute con i ricavi.
- Organizzazione: Deve essere un’attività organizzata come si evince dall’art. 2555 cc (che definisce l’azienda come il complesso di tutti i beni mobili o immobili necessari all’imprenditore per svolgere la sua attività); cioè deve aver bisogno di un’organizzazione di elementi reali (quali il capitale) ed elementi personali (dipendenti). La presenza di elementi personali, non è sempre necessaria, poiché è possibile realizzare attività d’impresa anche con il solo apporto di lavoro da parte dell’imprenditore.
- Produttività: Deve essere un’attività produttiva, diretta cioè alla produzione di beni e/o servizi o allo scambio di beni e/o servizi.
Classificazione degli imprenditori
Gli imprenditori possono essere classificati sulla base di diversi criteri:
- Criterio qualitativo: In base alla tipologia di attività svolta si distinguono in imprenditori agricoli e imprenditori commerciali.
- Criterio quantitativo: In base alle dimensioni della loro attività si distinguono in imprenditori “ordinari” (coloro che non possono essere definiti piccoli) e i piccoli imprenditori.
- Criterio personale: In base al numero di soggetti che svolgono l’attività si distinguono in imprenditori individuali e collettivi (o società).
Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo colui che esercita un’attività definita agricola dall’art. 2135 cc. Le attività agricole si distinguono in principali e connesse.
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Attività principali: Sono indicate al primo comma dell’art. 2135 cc e comprendono:
- La coltivazione di un fondo
- La selvicoltura (coltivazione del bosco)
- L’allevamento di animali
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Attività connesse: Possono essere esercitate da un soggetto che è già un imprenditore agricolo a titolo principale e comprendono:
- Le attività dirette alla manipolazione, trasformazione conservazione e alienazione dei prodotti agricoli
- Le attività dirette alla fornitura di beni e/o servizi
- La coltivazione di funghi, l’apicoltura, l’agriturismo e la coltivazione e il commercio dei tartufi
Piccolo imprenditore
La figura del piccolo imprenditore è disciplinata dall’art. 2083 cc ed è colui che esercita un’attività d’impresa di cui è titolare organizzata in prevalenza con il lavoro proprio ed eventualmente dei suoi familiari. L’art. inoltre contiene anche l’indicazione specifica di alcuni soggetti che in base alla legge rientrano in questa categoria e sono: i coltivatori diretti, l’artigiano e il piccolo commerciante. La prevalenza dell’attività lavorativa svolta dall’imprenditore deve riguardare sia i fattori personali che quelli reali.
Una figura particolare del piccolo imprenditore è l’artigiano, disciplinata dalla legge quadro sull’artigianato n. 443 del 1985 ma la di