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TRATTATO DI UNIONE EUROPEA SU LIBERA CIRCOLAZIONE.DUMPING FISCALE

Possibilità per i paesi in questo modo di attirare le imprese (esempio Irlanda-Apple). Problematica sul trasferimento delle imprese che riguarda anche l'occupazione, poiché chi subisce tale trasferimento risulterà essere impoverito dal punto di vista occupazionale.

Oltre che sulle aziende tale libertà potrà essere fatta valere anche nei confronti delle persone fisiche poiché essa risulta essere sempre garantita. Bisogna affermare che: la residenza della persona fisica stabilisce dove verranno pagate le tasse.

Le problematiche, cioè dove pagare le tasse, derivano dal fatto che il trasferimento che porta al cambio di residenza, può avvenire principalmente in un due casi:

  1. paese senza fiscalità privilegiata in questo caso l'onere della prova riguardante la residenza spetta all'amministrazione finanziaria.
  2. Paese a fiscalità privilegiata.

L'onere della prova sulla residenza spetta in questo caso al singolo soggetto, dimostrando di vivere stabilmente nel nuovo paese.

Altre tematiche che saranno trattate nel corso riguarderanno l'abuso del diritto sulla libera circolazione che potrebbe portare ad una elusione fiscale con una conseguente distorsione del sistema stesso.

La doppia tassazione che dovrà essere evitata principalmente tramite determinate convenzioni tra paesi, in caso di una mancata convenzione il pagamento sarà differente tra i paesi dove viene prodotto il reddito e dove si ha residenza effettuando un pagamento della differenza.

Art.53 costituzione riguardante la capacità contributiva, dove l'amministrazione fiscale risulterà avere dei poteri autoritativi e quindi con la possibilità di intervenire senza il consenso dell'altra parte, dato che nella dichiarazione dei redditi opereranno solamente il contribuente con la presenza del commercialista, si ha la

Possibilità di verificare tali dichiarazioni.

02/03- istruttoria tributaria

L'istruttoria tributaria è il primo rapporto che avviene tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, dato che quest'ultima risulta essere estranea alla dichiarazione dei redditi del contribuente. Tramite l'istruttoria ha poteri di verifica tra le dichiarazioni e la capacità contributiva vera e propria. Risulta essere un insieme di atti riguardanti accesso-ispezione-verifiche. Si ha la possibilità di accedere nei locali commerciali del contribuente per effettuare ispezioni che hanno come obiettivo soprattutto elementi extracontabili (contratti, merci, lavoratori non regolari) in modo tale da poter effettuare i relativi confronti con le dichiarazioni. Si parlerà così per l'amministrazione finanziaria di POTERI AUTORITATIVI:

- Dpr 600 del 1973 sui poteri di accertamento delle imposte sui redditi.

- Dpr 633 del 1972 poteri di accertamento

sull'imposta valore aggiunto (IVA). La fase istruttoria risulta essere molto importante poiché il consulente (del contribuente) dovrà essere consapevole di ciò che accade e ciò che vuole fare, dato che le scelte effettuate avranno effetti anche nelle fasi successive oltre che nella fase stessa. Si ha infatti la presenza di 3 fasi principali, tutte collegate tra loro dove gli effetti di una si risente sulla successiva: 1. Fase istruttoria fondamentale, le scelte prese condizioneranno il resto. 2. Avviso di accertamento tramite l'utilizzo di strumenti deflattivi, si entra in una fase dove in base agli elementi a disposizione si vorrà trovare un accordo tra le parti. 3. Processo tributario Il compito dell'amministrazione finanziaria risulterà, una volta effettuato il controllo nella fase di accesso-ispezione-verifiche, quello di dichiarare se l'accertamento è risultato negativo, non sono state trovate irregolarità.oppure se l'accertamento è risultato positivo, sono state trovate così violazioni e irregolarità. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria risulta essere quello di ottenere accertamenti positivi a chi spetta l'onere della prova su elementi trovati? Ma in questi casi l'onere spetta all'amministrazione finanziaria stessa che dovrà così dimostrare le proprie indagini mentre il contribuente non è obbligato a dover dimostrare nulla ed ha solo il compito di fornire e dimostrare la regolarità degli elementi forniti: regola ordinaria: il contribuente fornisce il materiale necessario mentre l'amministrazione finanziaria dovrà trovare irregolarità dove indaga. L'amministrazione finanziaria in questa fase può accedere senza particolari problemi all'interno dei locali commerciali del contribuente, unica condizione è quella dimostrare l'oggetto della verifica daeffettuare e quindi il tipo di accertamento che deve effettuare. Specificare quindi se si tratta di accertamento: 1. Generale completa e invasiva. Finalizzata sulla verifica riguardate i tributi. Il periodo da considerare riguarda l'anno corrente e i due esercizi precedenti. Particolarità si hanno nel caso in cui la durata può spingersi fino a 5 anni precedenti ed in caso di fatti con rilevanza penale fino a 10 anni. 2. Parziale verifiche in materia di iva. 3. Incrociato legato alla singola operazione, considerando le diverse parti in atto. Parlando dell'accertamento generale essa risulta essere l'attività di ricerca su elementi extracontabili per verificare così la capacità contributiva. In caso di apertura di tale ispezione non sono richieste molte autorizzazioni, salvo il caso in cui di dovesse trattare di aperture di cassetti/casseforti/situazioni simili che potrebbero violare privacy del contribuente, in questi casi ènecessaria l'autorizzazione del procuratore della repubblica. In caso di apertura coattiva (senza autorizzazione) e con il mancato ritrovamento di elementi rilevanti, l'amministrazione effettuerà un verbale negativo. Il contribuente potrà anche far valere tale risultato acquisendo posizioni virtuose. In caso di apertura coattiva (senza autorizzazione) che porta al ritrovamento di elementi importanti sui fatti di elusione o violazione del contribuente, essendo state acquisite in modo scorretto/invalido, potranno essere annullate e di conseguenza tutti gli atti successivi. Ispezione nei locali non richiede autorizzazione, quest'ultima sarà richiesta nel caso di ispezione presso il domicilio privato. Risulta essere un atto discrezionale poiché il procuratore valuterà la scelta su elementi proposti dall'amministrazione, per essere concessa devono sussistere fondati motivi sull'esistenza di elementi compromettenti. Inoltre la scelta

positiva/negativa andrà ad intaccare uno tra gli art.14 (inviolabilità domicilio), art.53 (capacità contributiva) della costituzione. Tale accertamento risulta essere un procedimento di tipo amministrativo, si acquisisce (non confisco) tutto ciò che può risultare rilevante in modo tale da poter iniziare poi la fase di verifica dove saranno posti a confronto i dati contabili (bilancio) con gli elementi acquisiti. Il primo elemento da accertare risultano essere le giacenze di magazzino, passando per lavoratori e così via... elemento fondamentale nella fase di verifica è il processo verbale di verifica. Dove sono indicati giornalmente gli elementi e i modi presi dall'amministrazione. Una copia dovrà poi essere sottoscritta anche dal contribuente al quale ne spetterà una. Tale documento risulterà essere importante anche per il contribuente stesso dato che al suo interno possono essere inserite ad esempio l'esito

negativo derivante dalla ricerca da parte dell'amministrazione e quindi potrà tornare utile nella fase in cui dovrà essere trovato un accordo tra contribuente/amministrazione. Rappresentare quindi risulta essere un elemento fondamentale. In caso di mancata rappresentazione della volontà del contribuente può anche rifiutarsi di firmare il processo. Tale situazione di non coincidenza tra volontà del contribuente e processo potrà essere fatta rilevare anche in fase di processo. 03/03- lezione 3 La legge tributaria vieta all'interno dei processi tributari, al contrario di quanto è concesso all'interno dei processi civili e penali: prove testimoniali consentite però per poter dimostrare la correttezza delle relative operazioni tramite documentazioni (non come giustificazione, non ha onere della prova) che devono essere inserite nel processo verbale di verifica. L'istituto di analogia al verificarsi di un caso non

previsto dalla legge non è consentita la possibilità di far riferimento ad una casistica simile contenuta nelle disposizioni. Per questo nella legge tributaria riconosco l'esenzione solamente nei casi previsti dalla legge. Prendi riferimento articolo 23 della costituzione: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA POTERI AUTORITATIVI

Gli uffici finanziari, agenzia delle entrate e guardia di finanza, hanno la possibilità di svolgere determinati compiti imposti dalla legge a prescindere dal consenso del contribuente. RICORDA precedentemente la riforma gli uffici finanziari e precisamente l'agenzia delle entrate era composta da 3 uffici separati: ufficio iva - ufficio imposte - ufficio dei registri.

L'amministrazione in quanto non partecipa alla distribuzione del reddito da parte del contribuente cerca di sopperire a traverso

l contribuente spiegare o confutare. L'utilizzo di poteri particolarmente incisivi danno a quest'ultima la possibilità di effettuare accessi, ispezioni e verifiche. Bisogna sempre tener presente però il principio dell'onere della prova che è sempre in capo all'amministrazione finanziaria tranne in determinate circostanze, che ha appunto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa in positivo. Questo vuol dire che può ipotizzare situazioni irregolari dal punto di vista tributario e quindi può in qualche modo ritenere di avere individuato delle fattispecie elusive o evasive solo in presenza di eventuali situazioni di fatto o elementi di prova a carico del contribuente, il quale sarà chiamato a fornire a sua volta dei chiarimenti e delle precisazioni ma non avrà mai l'onere della prova, se non partendo dalla posizione dell'amministrazione finanziaria che a sua volta ha già individuato degli elementi che ritiene debba spiegare o confutare.
Dettagli
A.A. 2019-2020
22 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marianna.98888880 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fiscalità d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Rivetti Giuseppe.