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Il valore economico dell'azienda e l'organizzazione

La parola "organizzazione" rappresenta il componente principale dell'imprenditore, che stabilisce cosa produrre, a chi vendere e come farlo. L'imprenditore si avvale anche di altri elementi, come l'azienda, che comprende le risorse umane coinvolte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, e la componente oggettiva, che sono tutti i beni aziendali organizzati in funzione dell'attività imprenditoriale.

È importante sottolineare che il valore economico dell'azienda non è dato tanto dalla somma del valore economico dei singoli beni che la costituiscono, ma dall'organizzazione stessa. Questa consiste nella capacità di organizzare i singoli beni in sinergia l'uno con l'altro. Spesso il risultato di questa capacità di organizzazione è un valore finale complessivo dell'azienda superiore alla somma dei singoli componenti.

Tutti i diritti riservati. - Alessia Bellantuono

(individualmente considerati).in rapporto all’impresa?

Qual è la funzione della DITTA

CONCEZIONE SOGGETTIVA: Tradizionalmente la ditta aveva una funzione principalmente identificativa, e cioè andava ad identificare la persona fisica con nome e cognome che era a capo dell’impresa e la dirigeva. Quindi la ditta serviva a comunicare a terzi chi era l’imprenditore dietro un’attività imprenditoriale, e quindi chi era dietro i prodotti realizzati da quell’impresa. Questa funzione IDENTIFICATIVA collegata all’identità dell’imprenditore, è collegata a una CONCEZIONE SOGGETTIVA della ditta Segno distintivo di un soggetto fisico, una persona.

L’Art.2563 del c/c comma 2: “La Come dimostra ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore”. Questa è una norma applicata in maniera vincolante, quando era prevalente la concezione soggettiva della ditta come segno con funzione

identificativa.CONCEZIONE OGGETTIVA: Col passare degli anni è emersa una diversa e prevalente funzione svolta dalla ditta, cioè la FUNZIONE DISTINTIVA che distingue non tanto le imprese sul piano soggettivo, ma le imprese come AZIENDE, come beni e organizzazione complessiva dei beni per l'esercizio dell'attività economica.utilizzatiQuesta concezione distintiva, è diventata prevalente tanto che la giurisprudenza non ritiene più vincolante l'Art. 2563 secondo comma, l'obbligo non è più considerato tale.Possiamo avere :

  • il cognome dell'imprenditore;
  • ditte che non contengono ditte composte da nomi di fantasia o di cognomi a cui non corrisponde nessuna persona fisica (Massimo Dutti );
  • identificano una persona fisica ma non è più l'imprenditore, ossia la ditta che mantiene il cognome dell'imprenditore precedente che ha trasferito la ditta e Derivata,
  • l'azienda ad

altri.Vediamo che la disciplina della DITTA la troviamo in parte nel c/c Art.2563 e seguenti e all'Art. 2598 primo comma, riguardante la CONCORRENZA SLEALE CONFUSORIA, e in parte nelle norme del Codice della Proprietà Industriale. 26 Il proprietario di Massimo Dutti è infatti Amancio Ortega, proprietario anche del gruppo Inditex (Zara, Stradivarius etc) 71 Alessia Bellantuono Tutti i diritti riservati. Alla luce di questo doppio complesso normativo, a noi ci interessa sapere così come abbiamo fatto per il marchio:

❖ come nasce il diritto alla ditta;

❖ in che cosa consiste il diritto alla ditta e in cosa consiste il diritto che il titolare della ditta acquista;

❖ come viene tutelato;

❖ quali sono le vicende a cui la ditta, come segno distintivo, può andare incontro da un punto di vista commerciale e giuridico.

Vediamo che all'Art.2 (CPI 27) fa riferimento alla costituzione ed acquisto dei diritti: i diritti di proprietà industriale, che

comprendono anche la ditta come altro segno distintivo, NON siacquistano né tramite la brevettazione (invenzione), né tramite la registrazione (come abbiamo visto invece per il marchio), MA in altro modo. Una volta acquisito validamente il diritto, occorre che l'ordinamento lo protegga, Art.2 comma 4: "Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine."

COME NASCONO I DRITTI LEGATI ALLA DITTA? E COME SONO TUTELATI?

L'acquisto del diritto al segno distintivo: a differenza del marchio il modo in cui il Diritto viene a costituirsi, NON È UN ATTO FORMALE come per la registrazione del marchio, MA è un fatto l'uso di un segno distintivo come ditta, come nome dell'impresa. Il diritto quindi nasce con la ripetizione di un determinato comportamento, ovvero l'uso da parte dell'impresa di uno

specifico nome per identificarsi e distinguersi dalle altre imprese. L'uso deve essere qualificato e deve avere determinate conseguenze, sempre sul piano fattuale, ossia con l'uso deve nascere la percezione da parte dei destinatari che quel segno così utilizzato è un segno distintivo dell'impresa che lo sta utilizzando, un diritto all'utilizzo di quella ditta. Come si può utilizzare un segno come ditta, tale da far nascere ditta? 1) I contratti: di compravendita, si indica il nome dell'impresa, cioè la ditta. 2) Qualunque modulo, documento che l'azienda utilizza anche a scopo pubblicitario indicato come ditta, può costituire uso ai fini della costituzione e acquisto del diritto: carta da lettere; e-mail che l'impresa spedisce a fornitori/clienti dove è indicato il nome dell'impresa. Su questo aspetto, a proposito dell'ASSENZA DI FORMALITÀ come elemento determinante, c'è la questione.

dell'iscrizione nel registro delle imprese commerciali, previsto dall'ordinamento che è hanno proposto l'interpretazione un elenco di tutte le imprese che operano con i relativi dati. Alcuni per cui la ditta è il nome dell'impresa utilizzato al momento dell'iscrizione, MA in realtà non è così ➔ ciò che è ditta, è l'utilizzo non solo nel registro, ma qualunque utilizzo nei fatti da parte dell'impresa.

Si distingue a questo proposito:

  • DITTA UFFICIALE: iscrizione nel registro delle imprese.
  • DITTA DI FATTO: è questo che fa nascere il diritto relativo

CONDIZIONI DI VALIDITÀ NECESSARIE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO (affinché il titolare possa considerarsi tale, di un diritto alla ditta):

27 CPI = CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 72

Alessia Bellantuono

Tutti i diritti riservati.

L'uso e la percezione del pubblico come segno distintivo dell'impresa;

  1. Il
segno distintivo utilizzato deve avere capacità distintiva. Il segno in sé deve riuscire a differenziare l'impresa dalla generalità delle altre imprese che operano nello stesso mercato. Un segno, per avere capacità distintiva, non deve essere puramente descrittivo dell'attività che quell'impresa compie (come le altre imprese dello stesso settore). Ad esempio, come ditta non può essere adottata "fabbrica di scarpe" perché il segno non ha capacità distintiva, ma dà una comunicazione puramente descrittiva. Rispetto al marchio c'è una distinzione: nel caso della DITTA, infatti, per avere capacità distintiva, basta poco rispetto a una mera descrizione dell'attività; anche per la novità, basta poco per differenziarsi dalle ditte già usate. L'ordinamento ammette come valide le ditte che, sebbene siano prevalentemente descrittive, hanno qualcosa anche minimo che lo

Rendano agli occhi dei destinatari, comunque ideona a differenziarsi dalle altre imprese. Una ditta ha capacità distintiva e può essere utilizzata validamente dando vita ad un diritto anche se non è particolarmente rispetto alla mera descrizione dell’attività.

Ma questo perché? Ci riporta ai beneficiari e destinatari della comunicazione distintiva, che non sono i consumatori medi, ma altri professionisti che interagiscono con l’impresa per ragioni d’affari, con una maggiore attenzione, esperienza e conoscenza dei vari attori economici, infatti per loro è sufficiente delle piccole differenziazioni a livello di ditta per sapere a quale impresa quella ditta corrisponde.

PER QUESTO L’ORDINAMENTO È MENO RIGIDO NELLO STABILIRE LA SOGLIA DI ORIGINALITÀ NECESSARIA PER AVERE CAPACITÀ DISTINTIVA, RISPETTO AL MARCHIO.

La ditta scelta dall’imprenditore:

  1. Il segno distintivo deve essere nuovo

Novità della Ditta, per differenziare la propria impresa dalle altre, deve essere diversa dai segni distintivi già conosciuti sul mercato, in particolare deve differenziarsi dalle altre ditte, cioè dagli altri nomi scelti per le altre imprese, ma anche da altri marchi già presenti sul mercato (anteriori).

La norma di riferimento è quella prevista dall'Art. 2564, in cui si pone un divieto, quello di "Adottare una ditta uguale o simile, una parola o una serie di parole che sono state già utilizzate da altre imprese come ditte, se l'utilizzo di queste stesse parole o parole simili può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata". Il divieto non è solo di non adottare la stessa parola come ditta, ma di utilizzare queste parole se il loro utilizzo può creare confusione e rendere confondibili le due imprese sul piano delle attività e sul piano

del territorio, cioè se a fronte della stessa ditta, iterzi possono confondere queste due imprese che operano in settori merceologici identici o affini e in mercati geografici, almeno in parte, sovrapposti. Si può adottare una ditta uguale o simile se non c'è il RISCHIO DI CONFUSIONE. Se c'è il rischio di confusione, l'imprenditore che viene dopo e quindi la ditta successiva, deve essere integrata o modificata.

Art.22 "Unitarietà dei segni distintivi": non si può adottare una ditta che sia uguale o simile all'altrui marchio, se c'è un rischio di confusione in caso di prodotti identici o affini. Non c'è novità e non può essere adottata quella particolare ditta se è presente sul mercato un marchio almeno simile per prodotti almeno affini (se non uguali).

Questi sono impedimenti all'utilizzo di Ditte, nascenti da un utilizzo di marchio già sul mercato che ha

que

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale_b.96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Industriale e della Concorrenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ortino Matteo.