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Strumenti finanziari d'impresa

Forme di finanziamento di breve termine

Apertura di credito in conto corrente

Tale forma di finanziamento prevede che una banca metta a disposizione, nel conto corrente di un cliente richiedente, una certa somma, per un periodo di tempo predeterminato contrattualmente piuttosto che a tempo indeterminato. Quest'ultima forma è ormai del tutto inutilizzata dalle banche, dato l'eccessivo onere posto a carico delle banche stesse, che per sostenere tale forma di finanziamento devono destinare una certa somma a capitale di riserva, e dato inoltre il connesso rischio di credito dell'operazione.

La concessione di un'apertura di credito in c/c è subordinata al preventivo processo di affidamento eseguito dalla banca nei confronti dell'impresa richiedente; la banca concederà il finanziamento solamente dopo una previa analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa al fine di valutarne la solvibilità futura, ovvero la capacità di rimborso futura.

L'impresa potrà utilizzare il fido (ammontare massimo che la banca mette a disposizione/concede a credito) a sua totale discrezione e in più soluzioni, per poi con versamenti successivi ricostruire l'ammontare della somma messa a disposizione dalla banca, entro la scadenza pattuita contrattualmente. Generalmente tale forma di garanzia non è assistita da garanzia; tuttavia, negli ultimi anni, data la rischiosità dell'operazione, le banche tendono a chiedere garanzie di tipo reale piuttosto che personali.

Altra peculiarità di tale forma di finanziamento è che gli interessi passivi vengono pagati dall'impresa alla banca nei limiti della sola parte di fido utilizzata effettivamente dall'impresa. Oltre agli interessi passivi, l'impresa pagherà una commissione di importo accordato, calcolata sulla base della somma concessa a credito dalla banca (non superiore comunque al 2%).

Precedentemente, veniva pagata un altro tipo di commissione, oramai abolita dalla legge e sostituita con quella descritta prima: si tratta della commissione di massimo scoperto, ovvero una commissione che l'impresa doveva pagare ad hoc alla banca quando durante il periodo di finanziamento utilizzava una somma che superava un certo ammontare/picco.

Lo sconto cambiario

Lo sconto cambiario è un contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito che l'impresa vanta verso terzi ma che non è ancora scaduto, mediante la cessione del credito, salvo buon esito. La cessione degli effetti avviene tramite la girata con la clausola pro solvendo. Alla scadenza il debitore ceduto verserà la somma sul conto corrente dell'impresa cedente e tale somma verrà automaticamente girata sul c/c della banca. Nel caso di insolvenza del debitore ceduto, la banca ha diritto ad addebitare al cliente l'importo anticipato, più le spese di protesto dell'effetto.

Gli effetti utilizzati nello sconto cambiario sono:

  • Il pagherò: rappresenta una promessa da parte dell'emittente di pagare a una scadenza futura al beneficiario indicato sull'effetto una specifica somma di denaro;
  • La tratta è l'ordine emesso da un soggetto detto traente, a un secondo soggetto detto trattario (generalmente una banca), di pagare una certa somma a una certa scadenza ad un terzo soggetto beneficiario;

Tali effetti possono essere trasferiti mediante il meccanismo della girata, apposta sul retro dell'effetto. La girata è l'atto con il quale un soggetto, detto girante, trasferisce a un altro soggetto, detto giratario, la legittimazione a ricevere il pagamento di una somma incorporata in un titolo di credito. In pratica con la girata il girante dà ordine al debitore indicato nel titolo di pagare ad un altro soggetto, il giratario, diverso da quello originario indicato nel titolo.

La girata può essere piena o in bianco: il titolo con girata piena può essere incassato solo dal beneficiario, quello con girata in bianco dal possessore del titolo. Con la girata piena il girante oltre ad apporre la sua firma indica il beneficiario della girata. Con la girata in bianco il girante appone semplicemente la propria firma, senza indicare alcun beneficiario.

Lo sconto cambiario può essere sia occasionale oppure un rapporto continuativo. In questo caso le banche mettono a disposizione un castelletto commerciale o di sconto, salvo buon fine, in cui le imprese cedono un pacchetto di cambiali alla banca, la quale mette a disposizione un fido e via via che le cambiali vengono incassate e la banca rientra in possesso delle somme, l'impresa può cedere altre cambiali in sostituzione (carattere di rotatorio) fino al raggiungimento del castelletto massimo o di sconto, il quale rappresenta l'importo massimo di cambiali che la banca può scontare.

Anticipi salvo buon fine

L'anticipo di effetti salvo buon fine consente al cedente (in genere un'impresa) di incassare i propri effetti commerciali, emessi a carico dei propri debitori, cedendoli ad una banca che provvede ad anticipare l'intero importo, o solo una quota parte del credito vantato verso terzi e non ancora scaduto, a condizione che venga rispettata la clausola salvo buon fine dell'operazione.

Gli effetti che si possono anticipare sono: cambiali, tratte, ri-ba, rid.

Il processo di funzionamento di una ricevuta bancaria (ri-ba):

  • Il creditore compila la ricevuta bancaria contestualmente alla fattura e la consegna alla propria banca;
  • La banca d'appoggio del creditore invia il documento, apponendo una girata valuta come se si trattasse di una cambiale, alla banca d'appoggio del debitore;
  • Quest'ultima invia al debitore un avviso di pagamento (in genere una fotocopia della stessa ricevuta);
  • Il debitore, ricevuto l'avviso, si presenta agli sportelli della banca alla scadenza stabilita, effettua il pagamento e ritira la ricevuta bancaria che, essendo già firmata dal creditore funziona come un documento di quietanza;
  • La banca che ha riscosso l'importo comunica all'altra banca l'avvenuta riscossione; la banca d'appoggio del debitore accredita l'importo sul conto corrente del creditore;

Le modalità attraverso cui vengono regolate queste anticipazioni sono:

  • Accredito salvo buon fine su c/c ordinario: la banca concede un fido, di ammontare pari agli effetti in scadenza ogni fine mese, anticipandomi le somme sul c/c ordinario; quando, maturata la scadenza degli effetti anticipati, la banca rientrerà in possesso delle somme. Naturalmente, l'affidamento può essere utilizzato o meno, a discrezione dell'impresa, e gli interessi passivi verranno calcolati sulla base del solo utilizzo effettivo delle somme anticipate dalla banca.
  • Conto anticipi ad hoc: anche in questo caso la banca concede un fido; tuttavia il conto anticipi funziona in modo diverso rispetto al c/c ordinario in quanto la data valuta degli addebiti è sempre anteriore alla data valuta degli accrediti; di fatto nel conto anticipi l'impresa pagherà interessi passivi superiori rispetto a quelli che vengono addebitati con un c/c ordinario.

Nota: l'operazione è subordinata ad un'istruttoria di affidamento eseguita dalla banca; la banca anticipa le somme salvo buon fine, ovvero il rischio di credito rimane in capo all'impresa cedente gli effetti.

Factoring

Le imprese posseggono uno stock di crediti ancora non scaduti e stipulano un contratto con una società di factoring, mediante il quale l'impresa cede tale stock di crediti alla società di factoring, che ne anticipa l'importo. La cessione del credito può avvenire pro soluto piuttosto che pro solvendo. Nel caso di cessione di credito pro soluto, la società di factoring acquista la proprietà dello stock di crediti, assumendosi anche il rischio d'insolvenza connesso.

Nel caso di cessione del credito pro solvendo, il rischio di credito rimane in capo all'impresa cedente; qualora quindi il debitore ceduto non adempie alle sue obbligazioni, l'impresa cedente dovrà restituire le somme anticipate dalla società di factoring.

Generalmente il factoring anticipa le somme su fatture che hanno una scadenza a 90/120 giorni al massimo. Quindi, si tratta, di una forma di finanziamento a breve termine, di carattere molto rotativo, in quanto che una volta chiusa una partita di fatture a 90/120 giorni, si può stipulare un contratto nuovo e quindi nell'arco di un anno una società di factoring può finanziare la stessa controparte 3/4 volte.

Tipologie di factoring

  • Maturity Factoring: rappresenta una tipologia contrattuale strutturabile sia nella forma del pro soluto sia del pro solvendo; la società di factoring pattuisce con l'impresa cedente una data convenzionale entro la quale viene liquidato lo stock di crediti ceduti. Ad esempio, un'impresa si rivolge ad una società di factoring, alla quale cede uno stock di crediti con scadenza compresa tra i 60/90 giorni; si pattuisce che lo stock di crediti verrà liquidato al 75-esimo giorno (maturity bild). La banca, rispetto alla maturity bild avrà quindi già incassato i crediti scaduti a 60 giorni e provvederà al 90-esimo giorno ad incassare i crediti rimasti. Inoltre, contrattualmente si può prevedere di offrire al debitore ceduto un ulteriore dilazione di pagamento senza alcun onere aggiuntivo per l'impresa nei confronti del factor.
  • International Factoring: è una tipologia contrattuale nella quale creditore cedente e debitore ceduto appartengono a paesi diversi. Tale forma tecnica prevede l'utilizzo del two factor system: meccanismo in base al quale il factor (export factor), che stipula l'operazione di cessione del credito con l'impresa esportatrice, utilizza i servizi offerti dalla società di factoring (import factor) operante nel paese del debitore/importatore ceduto, con cui ha in essere un accordo di collaborazione ai fini dell'incasso dei crediti ceduti.
  • Reverse Factoring: le grandi imprese (Auchan, La Rinascente) hanno una molteplicità di fornitori e devono gestire tutti i debiti che l'impresa ha nei confronti di tali fornitori. In questo caso, l'impresa debitrice nei confronti dei suoi fornitori/creditori propone a questi di rivolgersi per incassare i loro crediti alla società di factoring con la quale l'impresa debitrice ha instaurato un apposito contratto.

Struttura di un'operazione di factoring

  • Valutazione iniziale dell'impresa cedente (istruttoria di fido);
  • Valutazione del portafoglio di crediti che l'impresa factor intende acquistare e viene determinato un prezzo; generalmente il factor anticipa una quota parte del valore nominale dello stock di crediti, mentre la restante parte viene liquidata all'impresa solamente quando i crediti saranno scaduti e il factor avrà effettivamente incassato le somme.
  • Attività per conto dell'impresa cedente: curare l'incasso, recuperare le somme se queste non vengono pagate alla scadenza;

Forme di finanziamento a medio-lungo termine

Mutuo

Il mutuo può essere definito come una forma di finanziamento a medio-lungo termine, erogato tipicamente da una banca in un'unica soluzione, a fronte del quale il mutuatario si obbliga a corrispondere in successione una serie di versamenti periodici. Le somme periodiche generalmente a cadenza mensile, definite rate, versate dal mutuatario, sono destinate al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale prestato dalla banca secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

Gli interessi possono essere:

  • Fissi, dove il tasso di interesse viene determinato contrattualmente e rimane tale per tutta la durata del mutuo;
  • Variabili, in cui il tasso di interesse è indicizzato ad un parametro (EURIBOR) più uno spread fisso;

Il mutuo può essere garantito da beni reali (caso più frequente): il mutuatario rilascia a garanzia un bene come la casa, un fabbricato, un capannone; in questo caso si parla di mutuo ipotecario. Nel caso di finanziamenti non superiori ai 5 anni si possono utilizzare garanzie di tipo personali come la fideiussione, cambiali e cessione di crediti; in tal caso si parla di mutuo chirografario.

Il versamento effettuato dal mutuatario ad ogni scadenza periodica stabilita contrattualmente, si articolerà in una rata posticipata o anticipata (a cadenza mensile, trimestrale o semestrale) composta da una quota capitale e una quota interesse.

La quota interessi rappresenta l'interesse maturato secondo il tasso convenuto nel piano di ammortamento nell'intervallo di tempo che intercorre fra il pagamento di due rate successive.

Piano di ammortamento

  • Ammortamento francese: è costituito dal versamento da parte del mutuatario di rate posticipate, periodiche, costanti per tutta la durata del finanziamento. È caratterizzato da quote capitali crescenti e quote interesse decrescenti. Le rate iniziali vedono il prevalere della quota interessi, che poi si riduce progressivamente nel corso del periodo del piano di ammortamento a vantaggio della quota capitale.
  • Ammortamento italiano: è caratterizzato da quote capitali costanti per tutta la durata del prestito. Le quote interessi e la rata periodica sono decrescenti. Le quote capitale rappresentano dunque un n-esimo del prestito erogato. Il debito estinto cresce e il debito residuo diminuisce dello stesso importo in ogni periodo. La quota interessi calcolata sul debito residuo e quindi la rata comprensiva di quota capitale costante e quota interessi decresce in ogni periodo.
  • Pre ammortamento: è rappresentato dall'intervallo di tempo iniziale durante il quale il mutuatario non effettua rimborsi di capitale e non intacca il debito residuo ma corrisponde la quota interessi. Nella prassi corrisponde all'arco di tempo compreso tra il giorno di erogazione del prestito e l'ultimo giorno del semestre solare in corso.

Finanziamenti in pool

Si tratta di un prestito che viene accordato a soggetti economici appartenenti generalmente al settore industriale e commerciale, che intendono indebitarsi più di quanto un singolo intermediario creditizio sia disposto a concedere ad un singolo debitore. In tal caso, più banche riunite in un sindacato (detto anche pool bancario) si accordano per mettere a disposizione ciascuna una quota del capitale richiesto, in modo che ogni partecipante si assuma una porzione sopportabile del rischio insito nell'operazione nel suo complesso.

Tipicamente c'è una banca che assume il ruolo di capofila e si occupa di perfezionare il contratto di finanziamento con la parte contraente ed è generalmente quella che erogando una quota capitale consistente si assuma una porzione maggiore di rischio e quindi ad essa spetterà una maggiore remunerazione rispetto alle altre banche aderenti al pool bancario.

La strutturazione del finanziamento può avvenire in modo diverso. Può accadere che fin dall'origine la banca capofila tiri a bordo le altre banche prima di stipulare il contratto con la controparte debitrice, determinando la quota che ciascuna banca dovrà erogare e i tassi di interesse che dovranno remunerare l'operazione; oppure la banca capofila chiude il contratto di finanziamento e successivamente suddivide la quota di finanziamento con le altre banche, trattando direttamente lei banca con le altre banche senza coinvolgere la parte finanziata.

Leasing

Il leasing è un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile. Si tratta di un accordo contrattuale, in base al quale la parte locatrice (società di leasing) si impegna ad acquistare e cedere in locazione alla parte locataria un bene, mobile o immobile, acquisito o appositamente realizzato da un fornitore su esplicita richiesta del locatario alla società di leasing. La parte locataria si impegna a corrispondere un canone periodico e per un periodo di tempo prefissato contrattualmente, al termine del quale può essere prevista la facoltà del locatario di riscattare il bene locato pagando un prezzo stabilito al momento della stipula del contratto.

Tipologie di leasing

  • Leasing operativo: la società di leasing concede al locatario il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di riscatto dietro pagamento di un prezzo.
    • L'oggetto della locazione è un bene standardizzato;
    • La durata contrattuale dell'operazione è inferiore alla vita economica utile stimata del bene;
    • Il prezzo di riscatto è in linea con quello di mercato del bene al momento in cui si esercita l'opzione di riscatto;
    • La titolarità giuridica del bene, i costi d'installazione e manutenzione e gli altri rischi e oneri rimangono a carico della società di leasing;
  • Leasing finanziario: è un contratto strutturato in una forma molto simile a quella di un'operazione di finanziamento, in quanto, contrariamente a quanto accade nella fattispecie del leasing operativo, consente al locatario del bene di acquisire, alla scadenza del rapporto, la proprietà a fronte del pagamento di un prezzo stabilito contrattualmente.
    • Il bene è strumentale all'attività del locatario (spesso dotato di elevato contenuto tecnologico, e spesso viene costruito su specifico progetto del locatario);
    • La durata contrattuale si estende nel medio-lungo termine e in genere coincide con la vita economica utile stimata del bene;
    • Al termine del contratto, il locatario può riscattare il bene pagando una somma ampiamente inferiore al valore di mercato del bene;
    • Tutti gli oneri e gli altri rischi vengono assunti dal lo
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davide.implatini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Strumenti finanziari d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Verona Bruno.
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