Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CIAMBA FRANCESCA
Codice civile albertino: durante la restaurazione, alcuni nuovi sovrani decidono
di puntare sul modello codice -> sono veri e propri codici (codici a imitazione
del codice napoleonico) ad eccezione del CODICE ALBERTINO -> il sovrano
trova una mediazione : si può fare riferimento al diritto naturale, ma questo è
distruttivo quindi: ogni volta che il giudice fa riferimento al diritto neturale
deve fare riferimento al PM (ma questo è ancora dannoso) fino a quando : in
caso di lacuna si fa riferimento si fa riferimento all’analogia IURIS ai principi
generali di diritto (formula meno ambigua di quella austriaca e non così
tetragona come quello francese) (questa disposizione verrà ripresa dal codice
civile italiano 1865)
Codice civile -> durante la pubblicazione i civilisti si divisero: ci furono ->
principi generali di diritto equivalgono ai principi naturali del diritto
(estensione), ma questa posizione fu isolata, vinsero i positivisti. In che modo
furono ristretti: principi di diritto generali di diritto vigente-> i principi si
estraggono principalmente dall’ordinamento legale. Nel 42 si assiste ad una
torsione legalistica (già accolta ed elaborata dalla maggioranza dei giuristi).
Cogliamo la dialettica che va nella direzione del legislatore-> giurista che deve
adeguare il codice (ma non ha tutte quelle aperture di oggi) compito della
storia: la norma para nel tempo, quel punto non è il migliore. Le norma a
seconda del contesto storico, possono assumere significati diversi, che in quel
contesto storico, politico e culturale, la società indica. esempio: art.544
CODICE CIVILE NAPOLEONICO: ‘il diritto di proprietà è il diritto di godere e
disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un
uso proibito dalle leggi o dai regolamenti’ -> la proprietà è uno dei pilastri
accanto alla libertà e uguaglianza. Proprietà moderna, vale a dire
defeudalizzata (il vecchio sistema feudale termina, terreni vengono espropriati
ai nobili e vengono posti in vendita ‘frazionamento delle proprietà deve essere
tale da impedire la riemersione della feudalità. A causa della guerra, furono
obbligati a vendere anche appezzamenti di terreno molto più ampi:
conseguenza la riv. Francese crea la figura del medio proprietario terriero
(borghesia). In seguito arriva Napoleone e gli acquirenti temono che i beni
verranno restituiti ai proprietari e alla chiesa. Napoleone ‘la rivoluzione è
terminata’ -> acquirenti dei beni nazionali state tranquilli, non restituirò ai lotti
né alla chiesa né ai nobili, le vostre proprietà sono intangibili. Un regolamento
del prefetto può incidere sulla destinazione del bene (in contrasto con
l’articolo), ma ‘ i vostri beni sono intangibili e con i miei prefetti posso incidere
sulla destinazione dei vostri beni’ -> bilanciamento fra le due parti. (norma nel
contesto nel 1804 raggiunge un compromesso)
1830!! (quadro ‘ la libertà che guida il popolo ’ -> rappresenta le gloriose giornate
di luglio (barricate del 1830 quando si assiste ad un emersione di una monarchia
costituzionale-> accanto al codice una costituzione\rappresentanza.) lo stato che si
‘il diritto di
inchina al cittadino (stipulatore di contratti e proprietario) -> art. 544 :’
proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più
assoluta purchè non se ne faccia
, (questo diventa l’emblema della società francese)
un uso proibito dalle leggi o dai regolamenti’ . La stessa cosa avviene anche per art.
1134 (CODICE CIVILE NAPOLEONICO) ‘ IL CONTRATTO HA FORZA DI LEGGE FRA LE
PARTI’ -> lo stato si inchina di fronte al cittadino che pone in essere un contratto.
Il legislatore aveva una concezione lupesca dell’uomo -> il diritto serve per
imbrigliare le cattive passioni dell’uomo. Poiché l’uomo non mantiene le promesse, è
necessaria dunque che la volontà venga cristallizzata nella legge (così il cittadino è
costretto ad adempiere) la norma e la sua interpretazione dipende dalla situazione
storico-politico
CIAMBA FRANCESCA ‘la fortuna del codice è stata, ch’essi non hanno
Giacomo veneziani (code civil) ->
voluto tradurre in legge le loro teorie; che si sono astenuti da ogni determinazione di
concetti da ogni formulazione di principi, e non hanno operato lo stesso strumento
delle definizioni, se non per delimitare il campo, in cui concrete norme dovevano
aver autorità. Il legislatore s’è staccato dal giurista, non ha guardato oltre
all’obbiettivo immediato della norma che dettava (…) è avvenuto coì che, lungi dal
favorire un cristallizzamento del diritto, il codice francese in tanta parte si prestasse
ad un progressivo adattamento della disciplina giuridica a tutate condizioni sociali,
anche senza bisogno dell’intervento legislativo’
23 ottobre 2017
Tempi della storia del diritto non sono i tempi della storia.
Alto medioevo: inizia con la caduta dell’impero romano d’occidente
Basso medioevo: inizia con la rivoluzione sociale, politica ed economica del 12 secolo
Il medioevo termina quando viene scoperta l’America. Nel 1492 inizia l’età moderna
e viene fatta terminare con il congresso di Vienna 1815
Inizia l’età moderna contemporanea.
Questa scansione non segna il tempo del diritto.
la storia del diritto iniziavo con la caduta dell’impero romano fino all’anno
1000
discontinuità tra alto e lungo medioevo
il medioevo del diritto va dal 12 secolo fino al 19 secolo, ordine che presuppone una
dimensione giurisprudenziale del diritto.
Il tempo del diritto è scandito da una cesura tra medioevo del diritto (diritto gestito
dalla giurisprudenza) e l’età del diritto legale (età della legge, che coincide con la
promulgazione dei codici ottocenteschi).
Ordine giuridico medievale contraddistingue l’epoca d’oro del diritto
giurisprudenziale (dal 12 al 15 secolo) corrisponde al rapporta fra centro e periferia e
concepisce una stessa idea di persona all’interno della società.
Fino all’età dell’umanesimo è una società caratterizzata da questi elementi (società
omogenea, con valori ben determinati e un universo mentale ben definito. Idea di
ordine. Ogni individuo ha la sua precisa collocazione nella società. Società concepita
come comunità, come espressione di corpi intermedi età delle corporazioni, età
dell’universalismo e pluralismo)
CIAMBA FRANCESCA
Pluralismo : è naturale che ci siano una pluralità di diritti diversi in capo alle persone
e diversi da luogo a luogo
Universalismo: che vi sia la presenza di un papa e di un imperatore, seppure hanno lo
stesso fine, di garantire la salvezza perché chiamati da dio a reggere i fedeli e i
sudditi.
Il sovrano di questa età si sente depositario e custode del diritto. Non monopolizza
l’ordinamento come avverrà nel periodo dei codici.
Nasce la figura del giurista.
Anche il sovrano ha una concezione del tutto peculiare. Il sovrano si sentirà sempre il
custode del diritto.
Esistono più diritti che possono variare orizzontalmente o verticalmente.
Nell’epoca del legalismo il pluralismo viene percepito come particolarismo.
Il diritto giurisprudenziale. Il diritto romano lo è
Diritto che affida il suo sviluppo ad un ceppo di giuristi i quali hanno l’autorità
(autorevolezza) di far accogliere la loro interpretazione come legge.
Cioè che è vincolante per i consociati non è il testo ma l’interpretazione del testo
fatta dai giuristi.
Lo troviamo a San Marino, Stati uniti, UK, Sudafrica, India, Israele.
È un fenomeno di lunga durata.
Il diritto romano serve per organizzare una nuova società con nuovi strumenti
Necessità del diritto come elemento di organizzazione.
Nasce la prima università a Bologna nel 1088. la società ha bisogno del diritto
Nasce l’idea che il giurista si basa sull’arte dell’argomentazione per interpretare.
Il diritto è gestito in regime di monopolio dai giuristi. La società si riconosce nei propri
giuristi. (centralità della figura del giurista)
Dal 16 al 18 secolo la società entra in crisi, si fa sempre più complessa. È l’età del
rinascimento e dell’umanesimo, della riscoperta dell’individualità dell’individuo.
Prende forma l’idea che possa essere concepita in maniera geometrica
l’ordinamento.
È l’età del giusnaturalismo e giusrazionalismo, l’idea che possa essere concepito un
diritto uguale per tutti i popoli perché fondato sul diritto naturale quale espressione
del diritto di ragione. Tutti gli uomini sono uomini razionale, quindi il diritto deve
essere espressione di questa razionalità.
È possibile creare un diritto comune fondato sulla ragione. Questo obiettivo nasce
dalla circostanza di salvare l’Europa dilaniata dalle guerre (periodo che culmina con
la pace di Vestfalia).
I giusrazionalisti sono alla ricerca di un nuovo ordine. Il sovrano comincia a diventare
anche legislatore, comincia a pensare che il diritto è anche espressione del suo
potere egemonico (è anche del sovrano). Accanto al diritto c’è anche la legge e la
legge è espressione della volontà del sovrano.
Accanto al giusnaturalismo e al giusrazionalismo segue l’illuminismo.
Il giurista diventa il nemico dell’ordinamento, della società (secondo gli illusionisti)
CIAMBA FRANCESCA
26 ottobre 2017
ordine giuridico medivele
XII-XV secolo
emersione del diritto giurisprudenziale. fenomeno di lunga durata
alla ricerca di un novo ordine
XVI-XVII secolo
l'età del diritto legale (statuale)
nel 1100 viene riscoperto il corpus iuris e viene letto con gli occhiali del presente.
viene attualizzato, appiattito sul loro presente. lo leggono come deve essere
applicato funzionale alla società.
nasce il diritto giurisprudenziale: diritto affidato a un centro di giuristi.
non c'è la mediazione di un testo (diverso da quello anglosassone che nasce da un
deposto di sentenze).
il diritto giurisprudenziale occidentale è rimasto tale dal 1100 all'età dei codici.
da 110 a tutto 400: diritto giurisprudenziale tendenzialmente dottrinale. i
docenti universitari interpretano il corpus iuris (è una società compatta,
omogenea con