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CIAMBA FRANCESCA

Codice civile albertino: durante la restaurazione, alcuni nuovi sovrani decidono

 di puntare sul modello codice -> sono veri e propri codici (codici a imitazione

del codice napoleonico) ad eccezione del CODICE ALBERTINO -> il sovrano

trova una mediazione : si può fare riferimento al diritto naturale, ma questo è

distruttivo quindi: ogni volta che il giudice fa riferimento al diritto neturale

deve fare riferimento al PM (ma questo è ancora dannoso) fino a quando : in

caso di lacuna si fa riferimento si fa riferimento all’analogia IURIS ai principi

generali di diritto (formula meno ambigua di quella austriaca e non così

tetragona come quello francese) (questa disposizione verrà ripresa dal codice

civile italiano 1865)

Codice civile -> durante la pubblicazione i civilisti si divisero: ci furono ->

 principi generali di diritto equivalgono ai principi naturali del diritto

(estensione), ma questa posizione fu isolata, vinsero i positivisti. In che modo

furono ristretti: principi di diritto generali di diritto vigente-> i principi si

estraggono principalmente dall’ordinamento legale. Nel 42 si assiste ad una

torsione legalistica (già accolta ed elaborata dalla maggioranza dei giuristi).

Cogliamo la dialettica che va nella direzione del legislatore-> giurista che deve

adeguare il codice (ma non ha tutte quelle aperture di oggi) compito della

storia: la norma para nel tempo, quel punto non è il migliore. Le norma a

seconda del contesto storico, possono assumere significati diversi, che in quel

contesto storico, politico e culturale, la società indica. esempio: art.544

CODICE CIVILE NAPOLEONICO: ‘il diritto di proprietà è il diritto di godere e

disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un

uso proibito dalle leggi o dai regolamenti’ -> la proprietà è uno dei pilastri

accanto alla libertà e uguaglianza. Proprietà moderna, vale a dire

defeudalizzata (il vecchio sistema feudale termina, terreni vengono espropriati

ai nobili e vengono posti in vendita ‘frazionamento delle proprietà deve essere

tale da impedire la riemersione della feudalità. A causa della guerra, furono

obbligati a vendere anche appezzamenti di terreno molto più ampi:

conseguenza la riv. Francese crea la figura del medio proprietario terriero

(borghesia). In seguito arriva Napoleone e gli acquirenti temono che i beni

verranno restituiti ai proprietari e alla chiesa. Napoleone ‘la rivoluzione è

terminata’ -> acquirenti dei beni nazionali state tranquilli, non restituirò ai lotti

né alla chiesa né ai nobili, le vostre proprietà sono intangibili. Un regolamento

del prefetto può incidere sulla destinazione del bene (in contrasto con

l’articolo), ma ‘ i vostri beni sono intangibili e con i miei prefetti posso incidere

sulla destinazione dei vostri beni’ -> bilanciamento fra le due parti. (norma nel

contesto nel 1804 raggiunge un compromesso)

1830!! (quadro ‘ la libertà che guida il popolo ’ -> rappresenta le gloriose giornate

di luglio (barricate del 1830 quando si assiste ad un emersione di una monarchia

costituzionale-> accanto al codice una costituzione\rappresentanza.) lo stato che si

‘il diritto di

inchina al cittadino (stipulatore di contratti e proprietario) -> art. 544 :’

proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più

assoluta purchè non se ne faccia

, (questo diventa l’emblema della società francese)

un uso proibito dalle leggi o dai regolamenti’ . La stessa cosa avviene anche per art.

1134 (CODICE CIVILE NAPOLEONICO) ‘ IL CONTRATTO HA FORZA DI LEGGE FRA LE

PARTI’ -> lo stato si inchina di fronte al cittadino che pone in essere un contratto.

Il legislatore aveva una concezione lupesca dell’uomo -> il diritto serve per

imbrigliare le cattive passioni dell’uomo. Poiché l’uomo non mantiene le promesse, è

necessaria dunque che la volontà venga cristallizzata nella legge (così il cittadino è

costretto ad adempiere) la norma e la sua interpretazione dipende dalla situazione

storico-politico

CIAMBA FRANCESCA ‘la fortuna del codice è stata, ch’essi non hanno

Giacomo veneziani (code civil) ->

voluto tradurre in legge le loro teorie; che si sono astenuti da ogni determinazione di

concetti da ogni formulazione di principi, e non hanno operato lo stesso strumento

delle definizioni, se non per delimitare il campo, in cui concrete norme dovevano

aver autorità. Il legislatore s’è staccato dal giurista, non ha guardato oltre

all’obbiettivo immediato della norma che dettava (…) è avvenuto coì che, lungi dal

favorire un cristallizzamento del diritto, il codice francese in tanta parte si prestasse

ad un progressivo adattamento della disciplina giuridica a tutate condizioni sociali,

anche senza bisogno dell’intervento legislativo’

23 ottobre 2017

Tempi della storia del diritto non sono i tempi della storia.

Alto medioevo: inizia con la caduta dell’impero romano d’occidente

Basso medioevo: inizia con la rivoluzione sociale, politica ed economica del 12 secolo

Il medioevo termina quando viene scoperta l’America. Nel 1492 inizia l’età moderna

e viene fatta terminare con il congresso di Vienna 1815

Inizia l’età moderna contemporanea.

Questa scansione non segna il tempo del diritto.

la storia del diritto iniziavo con la caduta dell’impero romano fino all’anno

1000

discontinuità tra alto e lungo medioevo

il medioevo del diritto va dal 12 secolo fino al 19 secolo, ordine che presuppone una

dimensione giurisprudenziale del diritto.

Il tempo del diritto è scandito da una cesura tra medioevo del diritto (diritto gestito

dalla giurisprudenza) e l’età del diritto legale (età della legge, che coincide con la

promulgazione dei codici ottocenteschi).

Ordine giuridico medievale contraddistingue l’epoca d’oro del diritto

giurisprudenziale (dal 12 al 15 secolo) corrisponde al rapporta fra centro e periferia e

concepisce una stessa idea di persona all’interno della società.

Fino all’età dell’umanesimo è una società caratterizzata da questi elementi (società

omogenea, con valori ben determinati e un universo mentale ben definito. Idea di

ordine. Ogni individuo ha la sua precisa collocazione nella società. Società concepita

come comunità, come espressione di corpi intermedi età delle corporazioni, età

dell’universalismo e pluralismo)

CIAMBA FRANCESCA

Pluralismo : è naturale che ci siano una pluralità di diritti diversi in capo alle persone

e diversi da luogo a luogo

Universalismo: che vi sia la presenza di un papa e di un imperatore, seppure hanno lo

stesso fine, di garantire la salvezza perché chiamati da dio a reggere i fedeli e i

sudditi.

Il sovrano di questa età si sente depositario e custode del diritto. Non monopolizza

l’ordinamento come avverrà nel periodo dei codici.

Nasce la figura del giurista.

Anche il sovrano ha una concezione del tutto peculiare. Il sovrano si sentirà sempre il

custode del diritto.

Esistono più diritti che possono variare orizzontalmente o verticalmente.

Nell’epoca del legalismo il pluralismo viene percepito come particolarismo.

Il diritto giurisprudenziale. Il diritto romano lo è

Diritto che affida il suo sviluppo ad un ceppo di giuristi i quali hanno l’autorità

(autorevolezza) di far accogliere la loro interpretazione come legge.

Cioè che è vincolante per i consociati non è il testo ma l’interpretazione del testo

fatta dai giuristi.

Lo troviamo a San Marino, Stati uniti, UK, Sudafrica, India, Israele.

È un fenomeno di lunga durata.

Il diritto romano serve per organizzare una nuova società con nuovi strumenti

Necessità del diritto come elemento di organizzazione.

Nasce la prima università a Bologna nel 1088. la società ha bisogno del diritto

Nasce l’idea che il giurista si basa sull’arte dell’argomentazione per interpretare.

Il diritto è gestito in regime di monopolio dai giuristi. La società si riconosce nei propri

giuristi. (centralità della figura del giurista)

Dal 16 al 18 secolo la società entra in crisi, si fa sempre più complessa. È l’età del

rinascimento e dell’umanesimo, della riscoperta dell’individualità dell’individuo.

Prende forma l’idea che possa essere concepita in maniera geometrica

l’ordinamento.

È l’età del giusnaturalismo e giusrazionalismo, l’idea che possa essere concepito un

diritto uguale per tutti i popoli perché fondato sul diritto naturale quale espressione

del diritto di ragione. Tutti gli uomini sono uomini razionale, quindi il diritto deve

essere espressione di questa razionalità.

È possibile creare un diritto comune fondato sulla ragione. Questo obiettivo nasce

dalla circostanza di salvare l’Europa dilaniata dalle guerre (periodo che culmina con

la pace di Vestfalia).

I giusrazionalisti sono alla ricerca di un nuovo ordine. Il sovrano comincia a diventare

anche legislatore, comincia a pensare che il diritto è anche espressione del suo

potere egemonico (è anche del sovrano). Accanto al diritto c’è anche la legge e la

legge è espressione della volontà del sovrano.

Accanto al giusnaturalismo e al giusrazionalismo segue l’illuminismo.

Il giurista diventa il nemico dell’ordinamento, della società (secondo gli illusionisti)

CIAMBA FRANCESCA

26 ottobre 2017

ordine giuridico medivele

XII-XV secolo

emersione del diritto giurisprudenziale. fenomeno di lunga durata

alla ricerca di un novo ordine

XVI-XVII secolo

l'età del diritto legale (statuale)

nel 1100 viene riscoperto il corpus iuris e viene letto con gli occhiali del presente.

viene attualizzato, appiattito sul loro presente. lo leggono come deve essere

applicato funzionale alla società.

nasce il diritto giurisprudenziale: diritto affidato a un centro di giuristi.

non c'è la mediazione di un testo (diverso da quello anglosassone che nasce da un

deposto di sentenze).

il diritto giurisprudenziale occidentale è rimasto tale dal 1100 all'età dei codici.

da 110 a tutto 400: diritto giurisprudenziale tendenzialmente dottrinale. i

 docenti universitari interpretano il corpus iuris (è una società compatta,

omogenea con

Dettagli
A.A. 2017-2018
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescaaciamba di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Solimano Stefano.