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DIRITTO MEDIEVALE LEZIONE.2

Laura Pia Sinopoli

Alessia Lagnani

25 febbraio 2021 Altomedioevo:

REGNI E DIRITTI DEI VISIGOTI,

BURGUNDI, FRANCHI, OSTROGOTI

(regni romano barbarici)

L’ALTO MEDIOEVO: inizia dal 476 D.C., data della caduta dell’impero romano

d’Occidente, che termina alla ne del X secolo, con l’avvento dell’anno Mille.

IL BASSO MEDIOEVO: inizia nell’XI secolo e si conclude nel 1492, anno della scoperta

dell’America.

ETA’ MODERNA: dal 1492 al 1789, anno della rivoluzione francese. dal V secolo i popoli

ALTO MEDIOEVO E INVASIONE DEI GERMANI (BARBARI):

germanici del nord Europa danno vita a frequenti incursioni all’interno dei con ni

dell’impero romano d’Occidente. Il fatto che a più riprese invadano, dimostra che è

impossibile difendere una territorio così vasto, e si arriva addirittura a spostare la capitale da

Roma a Ravenna (più difendibile giacché sulla costa e innanzi a Bisanzio).

Inizia così l’età delle invasioni germaniche, i quali si stanziano in occidente sulle terre dei

romani.

Fra V e VI secolo, nei con ni dell’impero romano d’occidente, vi è il REGNO DEI

VISIGOTI, inizialmente in Francia e poi in Spagna; il REGNO DEI BURGUNDI, tra

Ginevra e Lione; il REGNO DEI FRANCHI che raggiungerà proporzioni vaste in età

carolingia; il REGNO OSTROGOTO, con Italia, Istria e Slovenia. Questi regni hanno una

legislazione e particolare interesse storico-giuridico.

Questi regni germanici tra il V e VIII secolo hanno avuto conseguenze profonde sulla storia

giuridica del continente europeo. La storia giuridica dell’europa continentale è in uenzata dal

diritto romano giustinianeo e dall’altro dalle consuetudini dei popoli germanici: romanesimo

e germanesimo in uenzano non solo l’Italia ma anche l’intera Europa.

Prima di stanziarsi nei con ni dell’impero, le popolazioni germaniche avevano già avuto

contatti con l’impero romano e in vari casi i generali e i militari barbari erano MILITES

FEDERTI, cioè soldati alleati di Roma, stranieri che combattono per l’imperatore romano,

come ad esempio ALARICO I RE DEI VISIGOTI, il quale era un soldato alleato di Roma. 1

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Gli stanziamenti in occidente avvengono quasi sempre mediante il regime

dell’HOSPITALITAS, per cui una volta requisite le terre ai romani, una parte le tengono per

sé, e una parte le lasciano ai romani. Presso i visigoti e i burgundi la parte che il popolo

germano tiene per sé è quella maggiore, pari ai 2/3, e ai romani rimane 1/3 delle loro terre.

Nel caso degli ostrogoti tiene per sé un 1/3 delle terre e lascia ai romani 2/3, nel caso dei

franchi invece questo sistema non funziona. IL PROCESSO DI STANZIAMENTO

AVVIENE CON IL REGIME invasore e popolazione

DELL’HOSPITALITAS:

conquistata si spartiscono le terre.

I germani quando creano il loro regno mantengono il titolo REGALE solo nei confronti della

propria popolazione: il RE DEI VISIGOTI è tale solo nei conforti dei visigoti e non dei

romani che si trovano su quelle terre. Contestualmente, giacchè il regno nasce all’intento

dell’impero romano, i re germani ottengono anche il titolo di PATRIZI DELL’IMPERO e

dunque vi è un legame tra il regno germanico e l’impero.

I germani, pur nelle loro identità distintive, hanno elementi comuni nelle popolazioni:

—IL NOMADISMO: sono popoli nomadi che si muovono e non hanno una patria, sino a

che si stanziano.

—PROPENSIONE MILITARE ALLA CONQUISTA: i germani sono popolazioni

guerriere e bellicose verso l’esterno.

—SOCIETA’ FAMILIARE SALDA: il clan, la famiglia in senso allargato, è una società salda

e compatta da un punto di vista interno, bellicosa verso l’esterno.

—ASSENZA DI CULTURA SCRITTA (DIRITTO SCRITTO): i popoli germani vivono di

consuetudini e di un diritto orale che viene tramandato di generazione in generazione. Essi

consideravano le loro consuetudini come un fattore di identità nazionale. Lingua, credenze,

riti, consuetudini, sono elementi che concorrevano a identi care una etnia.

Essi non si danno subito leggi scritte e per un po’ continuano a vivere con il diritto

consuetudinario, anche se non erano più una popolazione nomade ma stanziata su un preciso

territorio.

Per i popoli germanici è l’appartenenza al gruppo a de nire l’adesione a determinate

consuetudini. È la prima manifestazione del PRINCIPIO DELLA PERSONALITA’ DEL

(ogni popolazione ha un proprio diritto). Tuttavia il diritto consuetudinario ben

DIRITTO

presto mostra tutti i suoi limiti, perché nel momento in cui i popoli germanici si confrontano

con i romani, prendono atto del fatto che essi hanno un diritto scritto, più facile da

dimostrare, ad esempio. Qualora si intensi cano i rapporti tra germani e romani, anche i

germani avvertono l’esigenza di darsi delle leggi scritte.

Le prime leggi scritte delle popolazioni germaniche non sono altro che RACCOLTE DI

CONSUETUDINI DI QUELLA DETERMINATA POPOLAZIONE. È UN MOMENTO

DI SVOLTA IMPORTANTE: consente di superare la uidità di un diritto orale, e l’oralità

non era garanzia di certezza del diritto diversamente dalla scrittura. Inoltre, avere un diritto 2

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scritto favorisce l’integrazione e il confronto con il popolo romano. Per un testo aspetto, la

messa per iscritto delle consuetudini esalta il RE e la sua REGALITA’. Il re era una guida

militare e quando vengono messe per iscritto, il re diviene anche il garante dell’osservanza di

quelle norme.

Le prime legislazioni di diritto germanico, sono raccolte di consuetudini: IL CODEX

(il codice euriciano di Eurico), risalente negli anni dal 475-476 ed è la più

EURICIANUS

risalente tra tutte le leggi scritte dei germani ed è una legge per i visigoti. La LEX

tra i primi 15 anni del VI secolo, per il regno dei Burgundi. In ne il

BURGUNDIONUM, (patto di legge salica) dei Sali databile tra il 507 e il 511. Sono

PACTUS LEGIS SALICAE

raccolte di consuetudini e prime leggi scritte.

A differenza dei regni citati, il regno dei Longobardi è un regno e non

BARBARICO

Visigoti, burgundi, franchi e ostrogoti sono regni romano

ROMANO BARBARICO.

barbarici perché si ha un incontro all’interno dei regni tra romanità e germanesimo. La

produzione legislativa di questi regni risente dell’incontro che non avviene con i longobardi, la

cui fusione in origine è assente, anzi vi è una profonda rottura con Roma. Nelle forme

originarie vi è una importante differenziazione. è il regno più antico costituitosi all’intento

REGNO E IL DIRITTO DEI VISIGOTI:

dei con ni dell’impero romano d’occidente è il regno dei visigoti. Alarico I, capo militare dei

visigoti, i quali erano una popolazione originaria di una regione dell’attuale Ungheria, era un

GENERALE ALLEATO FEDERATUS, STRANIERO AL SERVIZIO DELL’ESERCITO

ROMANO. Egli arrivò in italia alternando guerre e paci con l’imperatore d’occidente che nei

primi ani del 400 era ONORIO. Proprio per siglare l’ennesima pace, i due si incontrano

vicino a Ravenna ma l’imperatore inganna Alarico. Onorio infatti invita Alarico a partire a

Ravenna, passare le alpi e andare in Spagna, dove nel frattempo vi erano i VANDALI.

L’imperatore dice ad Alarico che, se scon tti i Vandali, può stanziarsi con il suo popolo in

Spagna. Alarico non si spaventa certo dall’idea di combattere una guerra e si avvia col suo

esercito verso la Spagna. La manovra subdola era che sotto le alpi, Alarico I viene attaccato

alle spalle da un altro soldato germano, il goto SARO, che era un soldato al servizio delle

milizie romane. Era stato l’imperatore Onorio a inviare Saro ad attaccare Alarico: ma egli

gira le sue truppe, scende in Italia e arriva no a Roma saccheggiandola per 3 giorni (il

famoso SACCO DI ROMA DEL 410). Tale episodio non è una guerra dei germani contro

l’impero, ma vi era la voglia di vendicarsi di Onorio, in do nei suoi confronti. Difatti questo

avvenimento, giunto in Calabria Alarico muore senza aver fondato il regno in Spagna. Gli

succede ATAULFO, che guida il suo popolo in Gallia, odierna Francia, e soprattutto nella 3

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parte meridionale fonda nel 413 il regno dei visigoti con capitale TOLOSA. Egli si sposa con

GALLAPLACIDIA, sorella dell’imperatore Onorio e fatta prigioniera durante il sacco di

Roma, e ciò spiega perché ATAULFO sia in quale modo FILOROMANO e costituisce il

regno dei visigoti entro l’impero, riconoscendo questa istituzione e non in contrapposizione.

IL REGNO DEI VISIGOTI E’ UNA REALTA’ POLITICA INTERNA

ALL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE, che il re riconosce e ammira.

Ad Ataulfo succede VALLIA, il quale rinnova il patto con i romani che aveva fatto

Alarico I, cioè quel patto di andare in Spagna scon ggendo i vandali e stanziandosi in quel

territorio. Valla è costretto a lasciare la zona della Francia e dunque il regno dei visigoti è solo

nella penisola iberica della Spagna e viene spostata da Tolosa a TOLEDO.

TRA IL 575 E IL 576 i visigoti mettono per iscritto il

IL DIRITTO DEI VISIGOTI:

CODEX EURICIANUS, le loro consuetudini. Nei primi anni del VI secolo, all’interno del

regno dei visigoti si ha una DUPLICE LEGISLAZIONE, cioè hanno DUE LEGGI CON

CONTENUTI IN PARTE ANALOGHI ma con DIVERSA STRUTTURA. La prima legge

è la legge romana dei visigoti de nita anche

LA LEX ROMANA VISIGOTORUM,

BREVIARIUM ALARICIANO (breviario alariciano, perché l’autore di tale testo normativo

è il re ALARICO II) ed è una raccolta di fonti normative ROMANE, è la legge romana per i

visigoti e contiene LEGES E IURA. Le leges sono le costituzioni imperiali romane e

gli iura sono i frammenti delle opere dei giuristi classici, quei frammenti che

hanno valore di norma giuridica presso i romani (come le sentenze di Paolo

All’interno di questa raccolta vi sono costituzioni estrapolate dal

hanno valore di legge).

codice teodosiano, novelle costituzioni di TEODOSIO II, rescritti dal codice gregoriano ed

ermogeniano per quel che riguarda le leges. Sul fronte degli iura vi sono brani tratti dalle

PAULI SENTENTIAE, dall’EPITOME GAI e i LIBRI DEI RESPONSI DI PAPINIANO.

È un’opera raf nata dal punto di vista giuridico e questo stupisce pensando che si tratta di

una popolazione germanica, ma in realtà questo può solo far pensare che un ruolo

importante l’abbia giocato la GERARCHIA ECCLESIASTICA per la redazione di questa

raccolta, per salvaguardare la cultura giuridica. Tale raccolta è molto più ampia della lex

romana burgundiorum. Questa ha carattere PRECETTIVO PERCHE’ PROMULGATA

DA UN RE, DUNQUE RACCOLTA UFFICIALE E NON PRIVATA, elevando a dignità

di legge una raccolta di leges e iura. È il principale canale di trasmissione del diritto romano 4

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teodosiano per tutto l’alto medioevo. Il diritto teodosiano viene conosciuto mediante tale

raccolta di leges e di iura.

L’altra legge è la la legge dei visigoti (diritto visigoto) che

LEX VISIGOTORUM,

raggiunge la sua forma de nitiva nel 654, ma che ha il suo nucleo originario nel Codex

euricianus, dunque una raccolta di consuetudini del popolo visigoto messe per iscritto. Su

questo nucleo di norme germaniche, intervengono i sovrani dei secoli successivi:

LEOVIGILDO ne fa una revisione, CHIDASVINDO E RECESVINDO aggiungono la loro

legislazione al codice euriciano e assume la forma de nitiva e che viene pubblicata nel 654

con il re Recesvindo. Leggi vigenti in uno stesso regno.

All’inizio del VI secolo presso i visigoti vi furono la LEX ROMANA VISIGOTORUM

e la LEX VISIGOTORUM, una contenete legger e dura, diritto romano teodosiano, l’altra

gli usi e le consuetudini dei visigoti messi per iscritto. Nei secoli questi due corpi normativi

furono giusti cati dalla storiogra a ricercando il perché all’interno del regno dei visigoti vi

fossero due normative; vi sono dunque 3 tesi avanzate:

1—Savigny, la cui tesi di ne ‘800 analizzò che grazie all’applicazione del PRINCIPIO

DELLA PERSONALITA’ DEL DIRITTO all’interno del regno dei Visigoti si sarebbe

applicata la lex romanavisigothorum ai romani e la lex visigothorum ai visigoti. Tale teoria è

parsa a lungo credibile, oggi è messa in discussione perché studiando approfonditamente tali

cormi normativi si è compreso che entrambi i corpi hanno una vigenza e un valore

TERRITORIALE. Dalla lex romana non emerge alcuna destinazione esclusiva ai romani e

la lex visighotorum contiene una serie di norme che non possono essere indirizzate ai soli

visigoti ma anche ai romani. Se tali leggi hanno una valenza territoriale e non personale,

l’ipotesi di Svigny è del tutto debole, destinata a tramontare.

2—per completezza una teoria minoritaria è di Gallo D’Ors, la cui teoria attesta che la

compresenza dei corpi normativi in uno stesso regno trae una spiegazione nel loro differente

scopo: la lex romana avrebbe avuto uno scopo PRATICO e destinata alla PRASSI, mentre la

lex visigotorum avrebbe avuto ni DIDATTICI e sarebbe stata rivolta alla formazione dei

GIURISTI. Due diversi destinatari e scopi per queste norme.

3—Ennio Cortese professore di Roma la Spienza, alla ne degli anni ’90, attestò che la

contemporanea vigenza delle due normative riguarda l’obiettivo politico del legislatore: la lex

visigotorum era diretta ai visigoti che voleva trasformare in CIVES dell’impero e dunque

difetto regolava i rapporti dei visigoti con i romani. Tale legge dunque aveva una portata 5

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territoriale e non personale la lex romana avrebbe dunque avete la ratio di collocare il regno

dei visigoti all’interno dell’impero, considerandola così come LEGGE INTEGRATIVA E

SUSSIDIARIA della ex visigotorum. Secondo questo orientamento, oggi largamente

condiviso, n dal VI secolo si sarebbe prospettato quel dualismo incentrato sulla dialettica tra

DIRITTO UNIVERSALE e DIRITTI PARTICOLARI che caratterizzerà il sistema di

DIRITTO COMUNE del BASSO MEDIOEVO. Presso i Visigoti questa dialettica tra diritto

universale e diritti particolare vedrebbe la lex romana come DIRITTO UNIVERSALE

ESPRESSIONE DELLA ROMANITA’ e i diritti particolare sarebbero individuati nella LEX

VISIGOTORUM, avendola lex romana la funzione di integrare eventuali lacune della lex

visigotorum, soccorrendo in funzione sussidiaria.

REGNO E DIRITTO DEI BURGUNDI:

Il secondo regno romano germanico è costituito nel centro Europa tra Ginevra, poco

esteso territorialmente, in cui RE GUNDIOCO, generale federato dell’impero romano viene

autorizzato da un generale romano FLAVIO EZIO a stanziare la sua popolazione in queste

terre e fondare impero. Il regno dei brugundi presenta analogie con quello del regno dei

visigoti. Come nel caso della prima invasione germanica, anche i burgundi sono MILITES

FEDERATI, soldati alleati all’impero romano. Anche il re burgundo, il sovrano del popolo,

oltre ad essere RE è anche PATRIZIO DEI ROMANI e continua a professare la propria

devozione all’impero e come il regno dei visigoti anche il regno dei burgundi è collocato

all’intento dell’impero romano d’occidente. Nei primi anni del VI secolo, anche per i

burgundi si ha una DOPPIA LEGISLAZIONE ANALOGA A QUELLA DEI VISIGOTI

MA PIU’ MODESTA E GROSSOLANA. Entrambe le leggi dei burgundi sono promulgate

da re GUNDOBADO, ed entrambe le leggi non hanno una data precipua. Una prima legge

burgunda è la e dal titolo richiama la lex romana

LEX ROMANA BURGUNDIONUM,

visigotorum E LE FONTI SONO ANALOGHE A QUESTA ULTIMA POICHE’ LA LEX

ROMANA BURGUNDIONUM CONTIENE LEGES E IURA, per cui fonti di diritto

romano, in particolare contiene COSTITUZIONI TRATTE DAL CODICE

TEODOSIANO, RESCRITTI DAL CODICE GREGORIANO ED ERMOGENIANO ,

BRANI DELL’EPITOME GAI, BRANI DELLE SENTENZE DI PAOLO; numericamente

tali fonti però sono inferiori e non sono ritrovate nella veste originali bensì EPITOMATE,

VOLGARIZZATE E RESE ROZZE E PARAFRASATE, rispetto alla analoga raccolta

vigente presso i visigoti. Anche la lex romana burgundionum rappresenta la LEGGE 6

fi DIRITTO MEDIEVALE LEZIONE.2

Accanto a tale testo vi è la LEX BURGUNDIONUM o LEX

UNIVERSALE.

GUNDOBADA, una raccolta di usi e consuetudini del popolo burgundo che regola i rapporti

tra i burgundi e i romani allo stesso modo in cui la lex visigotorum regolava i rapporti tra i

visigoti e i romani. Queste non hanno valore PERSONALE ma hanno valore

TERRITORIALE. Si applichi la teoria maggiormente accreditata e che giusti ca il dualismo

normativo in quanto incentrato sulla dialettica tra diritto universale e diritti particolari. Il

diritto particolare è data dalle lex burgundiorum mentre il diritto universale è dato dalla lex

romana che ha valore sussidiaria che integra le consuetudini dei burgundi qualora non siano

in grado di risolvere il problema pendente.

REGNO E DIRITTO DEI FRANCHI:

Costituito nel 481 in un territorio molto ambio e che ricomprende una parte dei paesi

bassi, il nord della Francia e la Germania centro orientale. Tale regno è fondato da re

CLODOVEO, capostipite della dinastia dei MEROVINGI. Tale regno vivrà i suoi momenti

più importante dal punto di vista giuridica dopo il 774 ad opera dei carolingi con la scon tta

dei longobardi. Vi sono tuttavia due episodi in una prima fase del regno riconducibili alla

gura di Clodoveo da ricordare: anzitutto la CONVERSIONE NEL 496 AL

CRISTIANESIMO CATTOLICO, POICHE’ LE POPOLAZIONI GERMANE ERANO

ARIANE, al ne di onorare una promessa fatta in cambio di una guerra vinta da Clodoveo

sui normann Il fatto che i franchi alla ne del V secolo si

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura.sinopoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Legnani Annichini Alessia.
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