DIRITTO MEDIEVALE LEZIONE.2
Laura Pia Sinopoli
Alessia Lagnani
25 febbraio 2021 Altomedioevo:
REGNI E DIRITTI DEI VISIGOTI,
BURGUNDI, FRANCHI, OSTROGOTI
(regni romano barbarici)
L’ALTO MEDIOEVO: inizia dal 476 D.C., data della caduta dell’impero romano
d’Occidente, che termina alla ne del X secolo, con l’avvento dell’anno Mille.
IL BASSO MEDIOEVO: inizia nell’XI secolo e si conclude nel 1492, anno della scoperta
dell’America.
ETA’ MODERNA: dal 1492 al 1789, anno della rivoluzione francese. dal V secolo i popoli
ALTO MEDIOEVO E INVASIONE DEI GERMANI (BARBARI):
germanici del nord Europa danno vita a frequenti incursioni all’interno dei con ni
dell’impero romano d’Occidente. Il fatto che a più riprese invadano, dimostra che è
impossibile difendere una territorio così vasto, e si arriva addirittura a spostare la capitale da
Roma a Ravenna (più difendibile giacché sulla costa e innanzi a Bisanzio).
Inizia così l’età delle invasioni germaniche, i quali si stanziano in occidente sulle terre dei
romani.
Fra V e VI secolo, nei con ni dell’impero romano d’occidente, vi è il REGNO DEI
VISIGOTI, inizialmente in Francia e poi in Spagna; il REGNO DEI BURGUNDI, tra
Ginevra e Lione; il REGNO DEI FRANCHI che raggiungerà proporzioni vaste in età
carolingia; il REGNO OSTROGOTO, con Italia, Istria e Slovenia. Questi regni hanno una
legislazione e particolare interesse storico-giuridico.
Questi regni germanici tra il V e VIII secolo hanno avuto conseguenze profonde sulla storia
giuridica del continente europeo. La storia giuridica dell’europa continentale è in uenzata dal
diritto romano giustinianeo e dall’altro dalle consuetudini dei popoli germanici: romanesimo
e germanesimo in uenzano non solo l’Italia ma anche l’intera Europa.
Prima di stanziarsi nei con ni dell’impero, le popolazioni germaniche avevano già avuto
contatti con l’impero romano e in vari casi i generali e i militari barbari erano MILITES
FEDERTI, cioè soldati alleati di Roma, stranieri che combattono per l’imperatore romano,
come ad esempio ALARICO I RE DEI VISIGOTI, il quale era un soldato alleato di Roma. 1
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Gli stanziamenti in occidente avvengono quasi sempre mediante il regime
dell’HOSPITALITAS, per cui una volta requisite le terre ai romani, una parte le tengono per
sé, e una parte le lasciano ai romani. Presso i visigoti e i burgundi la parte che il popolo
germano tiene per sé è quella maggiore, pari ai 2/3, e ai romani rimane 1/3 delle loro terre.
Nel caso degli ostrogoti tiene per sé un 1/3 delle terre e lascia ai romani 2/3, nel caso dei
franchi invece questo sistema non funziona. IL PROCESSO DI STANZIAMENTO
AVVIENE CON IL REGIME invasore e popolazione
DELL’HOSPITALITAS:
conquistata si spartiscono le terre.
I germani quando creano il loro regno mantengono il titolo REGALE solo nei confronti della
propria popolazione: il RE DEI VISIGOTI è tale solo nei conforti dei visigoti e non dei
romani che si trovano su quelle terre. Contestualmente, giacchè il regno nasce all’intento
dell’impero romano, i re germani ottengono anche il titolo di PATRIZI DELL’IMPERO e
dunque vi è un legame tra il regno germanico e l’impero.
I germani, pur nelle loro identità distintive, hanno elementi comuni nelle popolazioni:
—IL NOMADISMO: sono popoli nomadi che si muovono e non hanno una patria, sino a
che si stanziano.
—PROPENSIONE MILITARE ALLA CONQUISTA: i germani sono popolazioni
guerriere e bellicose verso l’esterno.
—SOCIETA’ FAMILIARE SALDA: il clan, la famiglia in senso allargato, è una società salda
e compatta da un punto di vista interno, bellicosa verso l’esterno.
—ASSENZA DI CULTURA SCRITTA (DIRITTO SCRITTO): i popoli germani vivono di
consuetudini e di un diritto orale che viene tramandato di generazione in generazione. Essi
consideravano le loro consuetudini come un fattore di identità nazionale. Lingua, credenze,
riti, consuetudini, sono elementi che concorrevano a identi care una etnia.
Essi non si danno subito leggi scritte e per un po’ continuano a vivere con il diritto
consuetudinario, anche se non erano più una popolazione nomade ma stanziata su un preciso
territorio.
Per i popoli germanici è l’appartenenza al gruppo a de nire l’adesione a determinate
consuetudini. È la prima manifestazione del PRINCIPIO DELLA PERSONALITA’ DEL
(ogni popolazione ha un proprio diritto). Tuttavia il diritto consuetudinario ben
DIRITTO
presto mostra tutti i suoi limiti, perché nel momento in cui i popoli germanici si confrontano
con i romani, prendono atto del fatto che essi hanno un diritto scritto, più facile da
dimostrare, ad esempio. Qualora si intensi cano i rapporti tra germani e romani, anche i
germani avvertono l’esigenza di darsi delle leggi scritte.
Le prime leggi scritte delle popolazioni germaniche non sono altro che RACCOLTE DI
CONSUETUDINI DI QUELLA DETERMINATA POPOLAZIONE. È UN MOMENTO
DI SVOLTA IMPORTANTE: consente di superare la uidità di un diritto orale, e l’oralità
non era garanzia di certezza del diritto diversamente dalla scrittura. Inoltre, avere un diritto 2
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scritto favorisce l’integrazione e il confronto con il popolo romano. Per un testo aspetto, la
messa per iscritto delle consuetudini esalta il RE e la sua REGALITA’. Il re era una guida
militare e quando vengono messe per iscritto, il re diviene anche il garante dell’osservanza di
quelle norme.
Le prime legislazioni di diritto germanico, sono raccolte di consuetudini: IL CODEX
(il codice euriciano di Eurico), risalente negli anni dal 475-476 ed è la più
EURICIANUS
risalente tra tutte le leggi scritte dei germani ed è una legge per i visigoti. La LEX
tra i primi 15 anni del VI secolo, per il regno dei Burgundi. In ne il
BURGUNDIONUM, (patto di legge salica) dei Sali databile tra il 507 e il 511. Sono
PACTUS LEGIS SALICAE
raccolte di consuetudini e prime leggi scritte.
A differenza dei regni citati, il regno dei Longobardi è un regno e non
BARBARICO
Visigoti, burgundi, franchi e ostrogoti sono regni romano
ROMANO BARBARICO.
barbarici perché si ha un incontro all’interno dei regni tra romanità e germanesimo. La
produzione legislativa di questi regni risente dell’incontro che non avviene con i longobardi, la
cui fusione in origine è assente, anzi vi è una profonda rottura con Roma. Nelle forme
originarie vi è una importante differenziazione. è il regno più antico costituitosi all’intento
REGNO E IL DIRITTO DEI VISIGOTI:
dei con ni dell’impero romano d’occidente è il regno dei visigoti. Alarico I, capo militare dei
visigoti, i quali erano una popolazione originaria di una regione dell’attuale Ungheria, era un
GENERALE ALLEATO FEDERATUS, STRANIERO AL SERVIZIO DELL’ESERCITO
ROMANO. Egli arrivò in italia alternando guerre e paci con l’imperatore d’occidente che nei
primi ani del 400 era ONORIO. Proprio per siglare l’ennesima pace, i due si incontrano
vicino a Ravenna ma l’imperatore inganna Alarico. Onorio infatti invita Alarico a partire a
Ravenna, passare le alpi e andare in Spagna, dove nel frattempo vi erano i VANDALI.
L’imperatore dice ad Alarico che, se scon tti i Vandali, può stanziarsi con il suo popolo in
Spagna. Alarico non si spaventa certo dall’idea di combattere una guerra e si avvia col suo
esercito verso la Spagna. La manovra subdola era che sotto le alpi, Alarico I viene attaccato
alle spalle da un altro soldato germano, il goto SARO, che era un soldato al servizio delle
milizie romane. Era stato l’imperatore Onorio a inviare Saro ad attaccare Alarico: ma egli
gira le sue truppe, scende in Italia e arriva no a Roma saccheggiandola per 3 giorni (il
famoso SACCO DI ROMA DEL 410). Tale episodio non è una guerra dei germani contro
l’impero, ma vi era la voglia di vendicarsi di Onorio, in do nei suoi confronti. Difatti questo
avvenimento, giunto in Calabria Alarico muore senza aver fondato il regno in Spagna. Gli
succede ATAULFO, che guida il suo popolo in Gallia, odierna Francia, e soprattutto nella 3
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parte meridionale fonda nel 413 il regno dei visigoti con capitale TOLOSA. Egli si sposa con
GALLAPLACIDIA, sorella dell’imperatore Onorio e fatta prigioniera durante il sacco di
Roma, e ciò spiega perché ATAULFO sia in quale modo FILOROMANO e costituisce il
regno dei visigoti entro l’impero, riconoscendo questa istituzione e non in contrapposizione.
IL REGNO DEI VISIGOTI E’ UNA REALTA’ POLITICA INTERNA
ALL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE, che il re riconosce e ammira.
Ad Ataulfo succede VALLIA, il quale rinnova il patto con i romani che aveva fatto
Alarico I, cioè quel patto di andare in Spagna scon ggendo i vandali e stanziandosi in quel
territorio. Valla è costretto a lasciare la zona della Francia e dunque il regno dei visigoti è solo
nella penisola iberica della Spagna e viene spostata da Tolosa a TOLEDO.
TRA IL 575 E IL 576 i visigoti mettono per iscritto il
IL DIRITTO DEI VISIGOTI:
CODEX EURICIANUS, le loro consuetudini. Nei primi anni del VI secolo, all’interno del
regno dei visigoti si ha una DUPLICE LEGISLAZIONE, cioè hanno DUE LEGGI CON
CONTENUTI IN PARTE ANALOGHI ma con DIVERSA STRUTTURA. La prima legge
è la legge romana dei visigoti de nita anche
LA LEX ROMANA VISIGOTORUM,
BREVIARIUM ALARICIANO (breviario alariciano, perché l’autore di tale testo normativo
è il re ALARICO II) ed è una raccolta di fonti normative ROMANE, è la legge romana per i
visigoti e contiene LEGES E IURA. Le leges sono le costituzioni imperiali romane e
gli iura sono i frammenti delle opere dei giuristi classici, quei frammenti che
hanno valore di norma giuridica presso i romani (come le sentenze di Paolo
All’interno di questa raccolta vi sono costituzioni estrapolate dal
hanno valore di legge).
codice teodosiano, novelle costituzioni di TEODOSIO II, rescritti dal codice gregoriano ed
ermogeniano per quel che riguarda le leges. Sul fronte degli iura vi sono brani tratti dalle
PAULI SENTENTIAE, dall’EPITOME GAI e i LIBRI DEI RESPONSI DI PAPINIANO.
È un’opera raf nata dal punto di vista giuridico e questo stupisce pensando che si tratta di
una popolazione germanica, ma in realtà questo può solo far pensare che un ruolo
importante l’abbia giocato la GERARCHIA ECCLESIASTICA per la redazione di questa
raccolta, per salvaguardare la cultura giuridica. Tale raccolta è molto più ampia della lex
romana burgundiorum. Questa ha carattere PRECETTIVO PERCHE’ PROMULGATA
DA UN RE, DUNQUE RACCOLTA UFFICIALE E NON PRIVATA, elevando a dignità
di legge una raccolta di leges e iura. È il principale canale di trasmissione del diritto romano 4
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DIRITTO MEDIEVALE LEZIONE.2
teodosiano per tutto l’alto medioevo. Il diritto teodosiano viene conosciuto mediante tale
raccolta di leges e di iura.
L’altra legge è la la legge dei visigoti (diritto visigoto) che
LEX VISIGOTORUM,
raggiunge la sua forma de nitiva nel 654, ma che ha il suo nucleo originario nel Codex
euricianus, dunque una raccolta di consuetudini del popolo visigoto messe per iscritto. Su
questo nucleo di norme germaniche, intervengono i sovrani dei secoli successivi:
LEOVIGILDO ne fa una revisione, CHIDASVINDO E RECESVINDO aggiungono la loro
legislazione al codice euriciano e assume la forma de nitiva e che viene pubblicata nel 654
con il re Recesvindo. Leggi vigenti in uno stesso regno.
All’inizio del VI secolo presso i visigoti vi furono la LEX ROMANA VISIGOTORUM
e la LEX VISIGOTORUM, una contenete legger e dura, diritto romano teodosiano, l’altra
gli usi e le consuetudini dei visigoti messi per iscritto. Nei secoli questi due corpi normativi
furono giusti cati dalla storiogra a ricercando il perché all’interno del regno dei visigoti vi
fossero due normative; vi sono dunque 3 tesi avanzate:
1—Savigny, la cui tesi di ne ‘800 analizzò che grazie all’applicazione del PRINCIPIO
DELLA PERSONALITA’ DEL DIRITTO all’interno del regno dei Visigoti si sarebbe
applicata la lex romanavisigothorum ai romani e la lex visigothorum ai visigoti. Tale teoria è
parsa a lungo credibile, oggi è messa in discussione perché studiando approfonditamente tali
cormi normativi si è compreso che entrambi i corpi hanno una vigenza e un valore
TERRITORIALE. Dalla lex romana non emerge alcuna destinazione esclusiva ai romani e
la lex visighotorum contiene una serie di norme che non possono essere indirizzate ai soli
visigoti ma anche ai romani. Se tali leggi hanno una valenza territoriale e non personale,
l’ipotesi di Svigny è del tutto debole, destinata a tramontare.
2—per completezza una teoria minoritaria è di Gallo D’Ors, la cui teoria attesta che la
compresenza dei corpi normativi in uno stesso regno trae una spiegazione nel loro differente
scopo: la lex romana avrebbe avuto uno scopo PRATICO e destinata alla PRASSI, mentre la
lex visigotorum avrebbe avuto ni DIDATTICI e sarebbe stata rivolta alla formazione dei
GIURISTI. Due diversi destinatari e scopi per queste norme.
3—Ennio Cortese professore di Roma la Spienza, alla ne degli anni ’90, attestò che la
contemporanea vigenza delle due normative riguarda l’obiettivo politico del legislatore: la lex
visigotorum era diretta ai visigoti che voleva trasformare in CIVES dell’impero e dunque
difetto regolava i rapporti dei visigoti con i romani. Tale legge dunque aveva una portata 5
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DIRITTO MEDIEVALE LEZIONE.2
territoriale e non personale la lex romana avrebbe dunque avete la ratio di collocare il regno
dei visigoti all’interno dell’impero, considerandola così come LEGGE INTEGRATIVA E
SUSSIDIARIA della ex visigotorum. Secondo questo orientamento, oggi largamente
condiviso, n dal VI secolo si sarebbe prospettato quel dualismo incentrato sulla dialettica tra
DIRITTO UNIVERSALE e DIRITTI PARTICOLARI che caratterizzerà il sistema di
DIRITTO COMUNE del BASSO MEDIOEVO. Presso i Visigoti questa dialettica tra diritto
universale e diritti particolare vedrebbe la lex romana come DIRITTO UNIVERSALE
ESPRESSIONE DELLA ROMANITA’ e i diritti particolare sarebbero individuati nella LEX
VISIGOTORUM, avendola lex romana la funzione di integrare eventuali lacune della lex
visigotorum, soccorrendo in funzione sussidiaria.
REGNO E DIRITTO DEI BURGUNDI:
Il secondo regno romano germanico è costituito nel centro Europa tra Ginevra, poco
esteso territorialmente, in cui RE GUNDIOCO, generale federato dell’impero romano viene
autorizzato da un generale romano FLAVIO EZIO a stanziare la sua popolazione in queste
terre e fondare impero. Il regno dei brugundi presenta analogie con quello del regno dei
visigoti. Come nel caso della prima invasione germanica, anche i burgundi sono MILITES
FEDERATI, soldati alleati all’impero romano. Anche il re burgundo, il sovrano del popolo,
oltre ad essere RE è anche PATRIZIO DEI ROMANI e continua a professare la propria
devozione all’impero e come il regno dei visigoti anche il regno dei burgundi è collocato
all’intento dell’impero romano d’occidente. Nei primi anni del VI secolo, anche per i
burgundi si ha una DOPPIA LEGISLAZIONE ANALOGA A QUELLA DEI VISIGOTI
MA PIU’ MODESTA E GROSSOLANA. Entrambe le leggi dei burgundi sono promulgate
da re GUNDOBADO, ed entrambe le leggi non hanno una data precipua. Una prima legge
burgunda è la e dal titolo richiama la lex romana
LEX ROMANA BURGUNDIONUM,
visigotorum E LE FONTI SONO ANALOGHE A QUESTA ULTIMA POICHE’ LA LEX
ROMANA BURGUNDIONUM CONTIENE LEGES E IURA, per cui fonti di diritto
romano, in particolare contiene COSTITUZIONI TRATTE DAL CODICE
TEODOSIANO, RESCRITTI DAL CODICE GREGORIANO ED ERMOGENIANO ,
BRANI DELL’EPITOME GAI, BRANI DELLE SENTENZE DI PAOLO; numericamente
tali fonti però sono inferiori e non sono ritrovate nella veste originali bensì EPITOMATE,
VOLGARIZZATE E RESE ROZZE E PARAFRASATE, rispetto alla analoga raccolta
vigente presso i visigoti. Anche la lex romana burgundionum rappresenta la LEGGE 6
fi DIRITTO MEDIEVALE LEZIONE.2
Accanto a tale testo vi è la LEX BURGUNDIONUM o LEX
UNIVERSALE.
GUNDOBADA, una raccolta di usi e consuetudini del popolo burgundo che regola i rapporti
tra i burgundi e i romani allo stesso modo in cui la lex visigotorum regolava i rapporti tra i
visigoti e i romani. Queste non hanno valore PERSONALE ma hanno valore
TERRITORIALE. Si applichi la teoria maggiormente accreditata e che giusti ca il dualismo
normativo in quanto incentrato sulla dialettica tra diritto universale e diritti particolari. Il
diritto particolare è data dalle lex burgundiorum mentre il diritto universale è dato dalla lex
romana che ha valore sussidiaria che integra le consuetudini dei burgundi qualora non siano
in grado di risolvere il problema pendente.
REGNO E DIRITTO DEI FRANCHI:
Costituito nel 481 in un territorio molto ambio e che ricomprende una parte dei paesi
bassi, il nord della Francia e la Germania centro orientale. Tale regno è fondato da re
CLODOVEO, capostipite della dinastia dei MEROVINGI. Tale regno vivrà i suoi momenti
più importante dal punto di vista giuridica dopo il 774 ad opera dei carolingi con la scon tta
dei longobardi. Vi sono tuttavia due episodi in una prima fase del regno riconducibili alla
gura di Clodoveo da ricordare: anzitutto la CONVERSIONE NEL 496 AL
CRISTIANESIMO CATTOLICO, POICHE’ LE POPOLAZIONI GERMANE ERANO
ARIANE, al ne di onorare una promessa fatta in cambio di una guerra vinta da Clodoveo
sui normann Il fatto che i franchi alla ne del V secolo si
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