APPUNTI LEZIONI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Lezione del 03/03/2020
Il diritto è di base storico, perché rappresenta un provvedimento legislativo che si è creato e modificato
con l’avvenimento di fatti storici rilevanti.
La società è il luogo del diritto, perché esso ha valenza solo quando esistono delle relazioni tra soggetti
da regolamentare.
Secondo Santi Romano il diritto, prima di essere norma, è organizzazione e struttura. È mediante la società
che il diritto si istituzionalizza. Le norme hanno uno scopo solo se prese nella loro interezza, hanno quindi
una efficacia comulativa.
Le fonti del diritto, secondo un profilo storico sono:
dirette --> non hanno bisogno di un tramite delle fonti dirette fanno parte le leggi e consuetudini
che rappresentano le fonti di cognizione cioè principi informativi dell'ordinamento
La legge rappresenta e coincide con la volontà dello stato che si rapporta con lo sviluppo della società.
Durante il medioevo, non era la legge la fonte primaria del diritto, il legislatore consolidava il diritto
tradizionale l'ordinamento era quindi un insieme di usi e consuetudini, il legislatore (termine improprio per
definirlo all'epoca) era un giudice e custode del diritto --> PRINCEPS INDEX.
Si dava importanza alla consuetudine perché rappresentava il generale consenso attorno ad una legge che
non era necessariamente iscritta (la scrittura dava certezza). Si dava soprattutto importanza alla
giurisprudenza (fonte diretta perché creativa);
giurisprudenza pratica affidata all'Opera dei giudici;
giurisprudenza come dottrina come scienza iuris (deriva dal latino dovere cioè insegnare era
l'attività dei doctores e oggi dei docenti.la funzione dell'interpretazione dello studio del diritto nella
sua complessità,cioè applicare un pensiero critico e quindi mettere in discussione e amplificare il
raggio di osservazione creando quindi nuovo diritto) e lo studio del diritto da parte di teorie che
filtravano i problemi della società E studiavano il diritto vigente alla luce delle esigenze reali
(funzione creativa del diritto)
IURISDICTIO
Nel corso della storia ha dato vita a :
Stato Giurisprudenziale --> stato affidato alla IURISDICTIO il cui peso presente era dato alla
giurisprudenza;
Stato di diritto --> stato successivo, tipico del periodo compreso tra il '700 e la nascita delle
costituzioni moderne;
Stato costituzionale --> il nostro stato attuale
Fino all'età moderna (1492 circa) e fino alla divisione dei poteri di Montesquieu (‘700) il potere era unico e
assoluto in mano al sovrano, egli era legislatore, esecutore e giudice. Tali poteri non li esercitava in piena
autonomia ma si serviva dei suoi emissari. I giudici di quei tempi, quindi, in assenza di fonti certe del diritto,
interpretavano e davano quindi vita ad un nuovo diritto. Il diritto infatti si crea grazie alla sua
interpretazione e modificazione continua.
La legge (Lex dal latino, Ligare cioè legare, obbligare) è un limite del diritto perché si cristallizza il principio
in quel momento. La legge ha infatti avuto un ruolo secondario rispetto alle consuetudini che erano più
drastiche.
Le fonti del diritto possono anche essere mediate di cui fanno parte i documenti (pubblici e privati):
Documenti dispositivi documenti che forniscono una disposizione e legiferano, che sono
provvedimenti dell’autorità.
Documenti probatori inventori, atti probatori, atti notarili.
*
476 d.C. CADUTA DELL’IMPERO ROMANO, segna l’ascesa dei Barbari. La deposizione dei Romani da
parte di Odoacre che non vuole scardinare l’impero romano, ma intende piuttosto assumere le funzioni di
Magistratus.
493 d.C L’impero romano cade formalmente con Teodorico. L’impero bizantino d’oriente mette in
contrasto Teodorico con i Goti che occuparono il territorio dell’impero per scardinare definitivamente
l’Impero d’ Occidente e assumere la piena ed unica potestas di Impero romano.
* Da questo momento il diritto “crolla”, si indebolisce sulle basi della civiltà romana, la sua continuità non
viene interrotta, ma comincia ad involgarirsi nella misura in cui entra in contatto con nuove popolazioni e il
proprio diritto e le proprie tradizioni; perde quindi la purezza del diritto romano, ma acquista nuovi
elementi. Il diritto romano di per sé non è sempre stato “puro”: si passa dallo IUS QUIRITUM (il primo
diritto romano, quindi il più puro) allo IUS HONORARIUM perfezionandosi attraverso le categorie dello IUS
CIVILE e dello IUS GENTIUM. Lo stesso Ius Gentium attraverso le codificazioni di Teodorico e Giustiniano
cambia e assume piuttosto un profilo Greco-Romano perché appunto gli imperatori Teodosio e Giustiniano
erano Greci. Il diritto romano era diventato già un diritto grecizzato e quindi involgarito.
554 d.C . Giustiniano proclamò “PRAMMATICA SANZIONE”, su richiesta di papa Virgilio, con l’obiettivo di
restaurare gli antichi rapporti sociali e dare al territorio un nuovo assetto amministrativo, dopo che
Giustiniano è riuscito ad espugnare i barbari. Il papa gli chiede di imporre quindi il diritto
romano/giustinianeo come diritto vivente. La legislazione dell’intero impero torna quindi ad essere quella
romana.
Lo IUS GENTIUM con gli imperatori Teodosio e Giustiniano si era cristianizzato. La cristianitas che gli
imperatori da Costantino in poi avevano adottato, era impregnata di diritto. Lo Ius Gentium, cioè: Principi di
carattere universale valido per tutte le gentes diventano principi informisti anche della cosiddetta EQUITAS
e della PIETAS canonica (solidarietà). E quindi un ennesima trasformazione.
Questo nuovo diritto greco-romano nato da Giustiniano in poi, corrisponde ad un fenomeno denominato
RAZIONALISMO COSMOPOLITICO cioè tutto il territorio deve essere informato dello stesso diritto, è un
principio di razionalizzazione dei diversi diritti locali che esistono e si sono consolidati.
Il diritto romano informa tutti i territori sottoposti all’impero in materia autoritaria e definitiva perché
accanto alla leges imperiales le leges municipales, cioè quindi dei MUNICIPI delle città. Ci sono poi i MORES
REGIONUM cioè le consuetudini locali delle diverse campagne che, essendo isolate, erano difficili da
raggiungere e spesso quindi producevano un tipo di diritto autonomo. Tutti questi tipi di diritti vengono
compresi nel diritto romano, esso non abroga questi tipi di diritti locali che ormai si sono consolidati nel
tempo, ma li lascia “filtrare” in modo spontaneo.
Un altro aspetto è quello del dialetto, la volgarizzazione è data anche dal latino che piano piano si trasforma
entrando in contatto con altre lingue provenienti dai ceppi germanici oppure delle popolazioni stanziali.
L’altro elemento è dato dal diritto germanico. LEZIONE DEL 04/03/2020
La volgarizzazione del diritto romano che riguarda il periodo dell’Alto Medioevo, cioè il periodo
immediatamente successivo alla caduta dell’Impero Romano. Odoacre, il re dei Visigoti raccoglie le vestigia
dell’Impero e si fa nominare magistrato e quindi PATRICIUS romano. Questo atto va ad interferire con il
diritto vigente nell’Impero, che non viene abolito ma si trasforma in base alle interferenze esterne.
La volgarizzazione è fenomeno che riguarda il diritto romano in seguito, appunto, all’avvento delle
popolazioni barbariche. Dopo i Visigoti entreranno in scena gli Ostrogoti che interromperanno il corso
dell’Impero fino all’arrivo di Giustiniano che interverrà per riunire gli imperi di Oriente e Occidente
imponendo il suo diritto romano, cioè il diritto del CORPUS IURIS CIVILIS.
Il diritto giustinianeo, pur consistendo nelle fonti classiche, rappresenta una rivisitazione delle fonti
classiche stesse, per cui il diritto romano risentirà delle influenze greco-ortodosse/ bizantine.
554 d.C. data della Prammatica Sanzione di Giustiniano segue un periodo di riunificazione che tuttavia è
piuttosto breve.
568 d.C. Avviene la calata dei Longobardi che occupano gran parte del territorio italico. I Longobardi, a
differenza dei Goti, interrompono il rapporto di FOEDUS (patto di fedeltà) e si rendono autonomi rispetto
alla romanità. Portano con sé il proprio diritto che è un diritto personale.
(PARTICOLARISMO GIURIDICO: fenomeno tipicamente medievale/ tardo antico, riguarda il fatto che non si
concepisse una unidirezionalità del diritto).
Le popolazioni longobarde che si stanziarono in Italia recavano con sé le proprie tradizioni giuridiche, il
cosiddetto DIRITTO GERMANICO o BARBARICO.
Queste loro tradizioni insistono su un territorio dove sono già presenti delle popolazioni, che a loro volta
vivono delle loro tradizioni giuridiche che si identificano con il diritto romano, non tanto per un ossequio di
tipo formale nei confronti del diritto romano, ma per esigenze pratiche.
Tale diritto romano, non è più puro, ma è un diritto romano volgarizzato che quindi assume la forma della
consuetudine. La CONSUETUDINE è il diritto medievale, perché in assenza di un impianto statale, e quindi di
un centralismo del potere, il diritto non è più unico ma si fraziona; quindi le varie comunità si regolano in
base alle proprie tradizioni.
I Longobardi non concepiscono una distinzione tra un’amministrazione di tipo civile e una di tipo militare,
essendo essi sostanzialmente dei guerrieri l’unico diritto che conoscono è un diritto di guerra che porta con
sé degli istituti che permangono fino al ‘700. Uno di questi istituti è il duello o la faida, cioè la vendetta
legittima e legittimata dalla mancanza di un diritto penale di tipo statale.
Questo diritto barbarico arriva a fondersi con il diritto romano nella misura in cui i barbari tollerano le leggi
romane volgarizzate: non le negano ai popoli vinti, almeno fino al 735 d.C.
735 d.C. Editto di Liutprando: Liutprando era un re longobardo il quale, dopo Rotari, emana nel 735 d.C.
un EDITTO (Exdictum: detto da parte di. Era un istituto romano che riguardava in principio le magistrature)
molto importante e rappresenta una misura giuridica, un CODEX vero e proprio. L’editto di Liutprando
assume un’importanze rilevanza perché fornisce un modello prestatale, poiché il re emana una serie di
norme che sono valide sia per i germanici che per i romani, quindi anticipa il principio dello stato moderno
Per cui la “legge è uguale per tutti”.
Tutti questi provvedimenti normativi, esplicitano il problema della mancanza di certezza del diritto che nel
corso della storia del diritto è stata “rincorsa”. Tutti questi provvedimenti aspiravano quindi a dare certezza
e ad affermare un tipo di autorità.
IL DIRITTO NON CONOSCE CERTEZZA, MA NE RINCORRE CONTINUAMENTE UN TIPO.
L’unica cosa certa era la volontà divina, perché la volontà umana è fallibile, modificabile e quindi la certezza
è una cosa che non ci è concessa.
Liutprando cercava quindi di fornire un complesso di norme valido per tutti i suoi sudditi, questo però non
significa che il diritto germanico elimina il diritto romano perché dal 568 al 735 diritto romano e diritto
germanico coesistono e si sono fusi.
L’ultimo re dei Longobardi è Desiderio che viene sconfitto da Carlo Magno.
25 dicembre 800-> Carlo Magno viene incoronato imperatore del Sacrum Imperium. Carlo Magno era un
franco (quindi barbaro) e aveva due modelli:
la Roma classica l’impero per eccellenza;
la cristianità
SACRUM et ROMANUM
Anche la conquista da parte dei Franchi non spegne del tutto il regno longobardo.
Carlo Magno sin definisce Rex Longobardorum e il fatto che non annullasse il regno longobardo lo rendeva
sia imperatore sia re:
Rex Rego= Reggere (sottoposto dell’imperatore)
Imperator Imperat= comandare ( comando di tipo supremo)
Carlo Magno si ritiene imperatore del Sacro Romano Impero e ritiene il Regno Longobardo una pertinenza
dell’impero.
L’autorità imperiale si ritiene una gubernatio distinta dal regnum GUBERNATIO-> comandare in senso
razionale, è una forma di governo regolamentare.
L’Impero più che una concreta definizione è un’idea: il sogno di Carlo Magno era quello di unificare tutte le
popolazioni sotto un solo diritto e di rendere cristiano tutto questo Impero.
La cristianità diventa un concetto che supera la fede, diventa un concetto di tipo civile/ culturale e per
questo interessa l’Impero. Quindi il Sacro Romano Impero riunifica tutti i diritti sotto il diritto romano
improntato sui principi della cristianità.
Però l’enorme sforzo di Carlo Magno è destinato a dare frutti brevi perché nell’843 con il Trattato di Verdun
i nipoti stabiliscono la divisione dell’Impero.
Dall’888 inizia il periodo feudale. Il feudalesimo nasce, appunto, perché si fraziona l’Impero in ducati e
contee. Il feudo (fedus; patto) è il rapporto di dominio, ma anche di rispetto che intercorre tra il sovrano e il
suo vassallo.
Il periodo feudale determina la successione dall’accentramento del governo al particolarismo.
Il Regno d’Italia continua ad avere una sua capitale (Pavia) e un palazzo centrale.
Tutto questo rimane invariato fino all’XI secolo.
L’XI secolo è un secolo molto importante caratterizzato dalle numerose guerre tra l’imperatore e il papato
che cominciava ad acquistare una sorta di autonomia e una sua potestas distaccandosi dall’imperatore che
si riteneva fosse l’ADVOCATUS ECCLESIAE (difensore della Chiesa).
Il Papa comincia ad avere delle pretese sul potere di tipo temporale e non solo spirituale.
La conseguenza è la temporanea mancanza del potere centrale che porta alla nascita dei comuni
soprattutto nella parte meridionale dell’Italia, favorita soprattutto dall’abolizione del palazzo centrale.
Intorno all’anno 1000 si delinea un panorama ben preciso:
i
al Nord comuni che successivamente diventeranno staterelli;
nel
al Sud 1056 vi è la conquista da parte dei Normanni.
I Normanni vennero convocati dal Papa per cacciare i longobardi, una volta cacciati i longobardi creano il
regno di Sicilia stanziandosi nei territori nel 1056.
L’XI secolo è anche il secolo del rinascimento giuridico, l’anno della fondazione della scuola di Bologna e dei
suoi glossatori. I glossatori erano i doctores iuris che prendono il nome dal loro strumento, la GLOSSA
(lingua), cioè l’aggiunta al testo che il doctor iuris, nello spiegare ai propri allievi, apponeva al testo
(CORPUS IURIS CIVILIS). In pratica era la loro interpretazione del testo.
I 4 principali doctores iuris della scuola di Bologna erano anche i consiglieri dell’imperatore Federico
Barbarossa, che lo aiutavano a prendere le decisioni nelle sue diete.
Le diete erano degli incontri tra le parti che si opponevano durante le guerre, le quali cercavano di trovare
degli accordi per porre fine al conflitto. Lezione del 18/03/2020
(in
I Goti latino Gothones) furono una federazione di tribù germaniche orientali che invase l'Europa
centro-meridionale nell'ultimo periodo dell'Impero romano. Hanno cercato di sostituirsi all’imperatore
senza mancare di rispetto, però,alla romanità.
Con la fine dell’impero avanza il fenomeno del PLURALISMO GIURIDICO che si ricollega a quello del
MONISMO GIURIDICO secondo il quale la legge è uguale per tutti e vi è un destinatario unico della norma
che è generale ed astratta.
PLURALISMO diversi diritti per diversi destinatari e corrisponde al diritto dell’antico regime e medievale,
infatti il fenomeno per eccellenza era proprio il pluralismo mentre il monismo non veniva considerato.
Il diritto era consuetudinario, non partiva dal legislatore ma dal basso, dalla terra.
IUS fenomeno spontaneo di autoorganizzazione, l’autorità è un custode del diritto tradizionale del
proprio proprio popolo.
DUE DECLINAZIONI DEL PLURALISMO GIURIDICO:
1. Personalità del diritto (ius che si muove insieme alle persone es. le popolazioni barbariche portano
con se il proprio diritto essendo nomadi)
2. Territorialità del diritto( fenomeno giuridico che fa riferimento alla modernità, ius che incide su un
determinato territorio)
I popoli che si spostavano per l’europa (visigoti) fanno valere il proprio diritto per se’ in contrapposizione
con il diritto consuetudinario delle popolazioni insediate nei territori, per questo si parla di pluralismo.
PLURALISMO: interessa tutta la modernità fino alla rivoluzione francese e fino al dogma illuminista del
monismo.
Insomma, vi sono vari diritti per vari soggetti con un determinato status ( riguardava la nascita)
476 i goti
506 Lex ( come complesso di norme in questo caso personali per regolare i rapporti romani all’interno del
regno dei visigoti) : LEX ROMANA VISIGOTORUM
Brillario riassunto
Visigoti dovevano regolare i rapporti con le popolazioni autoctone
ReAlarico II
LEX ROMANA VISIGOTORUM raccolta di constitutiones ( constitutio :provvedimento dell’imperatore e
termine analogo a LEX ) imperiali alcuni dei quali gà presenti nei codici degli imperatori d’oriente ( il codice
teodosiano voluto da Teodosio II nel 438 dc adottato per l’imperio d’oriente e poi d’occidente nel 439) .
Questo codice si stira tra i digesta, è diviso in 16 libri con dei titoli, ciscuno dedicato ad una materia, è
disposto in ordine alfabetico ed è un SISTEMA . A questo codice vengono affiancati delle opere dottrinali di
giuristi classici medievali, alcuni estratti del codice ermogeniano del secolo IV e dal codice gregoriano del
secolo III.
QUESTI
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti di Storia del diritto medievale e moderno
-
Appunti Storia del diritto medievale e moderno
-
Appunti
-
Storia del diritto medievale e moderno, appunti parte di moderno