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APPUNTI LEZIONI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

Lezione del 03/03/2020

Il diritto è di base storico, perché rappresenta un provvedimento legislativo che si è creato e modificato

con l’avvenimento di fatti storici rilevanti.

La società è il luogo del diritto, perché esso ha valenza solo quando esistono delle relazioni tra soggetti

da regolamentare.

Secondo Santi Romano il diritto, prima di essere norma, è organizzazione e struttura. È mediante la società

che il diritto si istituzionalizza. Le norme hanno uno scopo solo se prese nella loro interezza, hanno quindi

una efficacia comulativa.

Le fonti del diritto, secondo un profilo storico sono:

 dirette --> non hanno bisogno di un tramite delle fonti dirette fanno parte le leggi e consuetudini

che rappresentano le fonti di cognizione cioè principi informativi dell'ordinamento

La legge rappresenta e coincide con la volontà dello stato che si rapporta con lo sviluppo della società.

Durante il medioevo, non era la legge la fonte primaria del diritto, il legislatore consolidava il diritto

tradizionale l'ordinamento era quindi un insieme di usi e consuetudini, il legislatore (termine improprio per

definirlo all'epoca) era un giudice e custode del diritto --> PRINCEPS INDEX.

Si dava importanza alla consuetudine perché rappresentava il generale consenso attorno ad una legge che

non era necessariamente iscritta (la scrittura dava certezza). Si dava soprattutto importanza alla

giurisprudenza (fonte diretta perché creativa);

 

giurisprudenza pratica affidata all'Opera dei giudici;

 

giurisprudenza come dottrina come scienza iuris (deriva dal latino dovere cioè insegnare era

l'attività dei doctores e oggi dei docenti.la funzione dell'interpretazione dello studio del diritto nella

sua complessità,cioè applicare un pensiero critico e quindi mettere in discussione e amplificare il

raggio di osservazione creando quindi nuovo diritto) e lo studio del diritto da parte di teorie che

filtravano i problemi della società E studiavano il diritto vigente alla luce delle esigenze reali

(funzione creativa del diritto)

IURISDICTIO

Nel corso della storia ha dato vita a :

 Stato Giurisprudenziale --> stato affidato alla IURISDICTIO il cui peso presente era dato alla

giurisprudenza;

 Stato di diritto --> stato successivo, tipico del periodo compreso tra il '700 e la nascita delle

costituzioni moderne;

 Stato costituzionale --> il nostro stato attuale

Fino all'età moderna (1492 circa) e fino alla divisione dei poteri di Montesquieu (‘700) il potere era unico e

assoluto in mano al sovrano, egli era legislatore, esecutore e giudice. Tali poteri non li esercitava in piena

autonomia ma si serviva dei suoi emissari. I giudici di quei tempi, quindi, in assenza di fonti certe del diritto,

interpretavano e davano quindi vita ad un nuovo diritto. Il diritto infatti si crea grazie alla sua

interpretazione e modificazione continua.

La legge (Lex dal latino, Ligare cioè legare, obbligare) è un limite del diritto perché si cristallizza il principio

in quel momento. La legge ha infatti avuto un ruolo secondario rispetto alle consuetudini che erano più

drastiche.

Le fonti del diritto possono anche essere mediate di cui fanno parte i documenti (pubblici e privati):

 

Documenti dispositivi documenti che forniscono una disposizione e legiferano, che sono

provvedimenti dell’autorità.

 

Documenti probatori inventori, atti probatori, atti notarili.

* 

476 d.C. CADUTA DELL’IMPERO ROMANO, segna l’ascesa dei Barbari. La deposizione dei Romani da

parte di Odoacre che non vuole scardinare l’impero romano, ma intende piuttosto assumere le funzioni di

Magistratus.

493 d.C L’impero romano cade formalmente con Teodorico. L’impero bizantino d’oriente mette in

contrasto Teodorico con i Goti che occuparono il territorio dell’impero per scardinare definitivamente

l’Impero d’ Occidente e assumere la piena ed unica potestas di Impero romano.

* Da questo momento il diritto “crolla”, si indebolisce sulle basi della civiltà romana, la sua continuità non

viene interrotta, ma comincia ad involgarirsi nella misura in cui entra in contatto con nuove popolazioni e il

proprio diritto e le proprie tradizioni; perde quindi la purezza del diritto romano, ma acquista nuovi

elementi. Il diritto romano di per sé non è sempre stato “puro”: si passa dallo IUS QUIRITUM (il primo

diritto romano, quindi il più puro) allo IUS HONORARIUM perfezionandosi attraverso le categorie dello IUS

CIVILE e dello IUS GENTIUM. Lo stesso Ius Gentium attraverso le codificazioni di Teodorico e Giustiniano

cambia e assume piuttosto un profilo Greco-Romano perché appunto gli imperatori Teodosio e Giustiniano

erano Greci. Il diritto romano era diventato già un diritto grecizzato e quindi involgarito.

554 d.C . Giustiniano proclamò “PRAMMATICA SANZIONE”, su richiesta di papa Virgilio, con l’obiettivo di

restaurare gli antichi rapporti sociali e dare al territorio un nuovo assetto amministrativo, dopo che

Giustiniano è riuscito ad espugnare i barbari. Il papa gli chiede di imporre quindi il diritto

romano/giustinianeo come diritto vivente. La legislazione dell’intero impero torna quindi ad essere quella

romana.

Lo IUS GENTIUM con gli imperatori Teodosio e Giustiniano si era cristianizzato. La cristianitas che gli

imperatori da Costantino in poi avevano adottato, era impregnata di diritto. Lo Ius Gentium, cioè: Principi di

carattere universale valido per tutte le gentes diventano principi informisti anche della cosiddetta EQUITAS

e della PIETAS canonica (solidarietà). E quindi un ennesima trasformazione.

Questo nuovo diritto greco-romano nato da Giustiniano in poi, corrisponde ad un fenomeno denominato

RAZIONALISMO COSMOPOLITICO cioè tutto il territorio deve essere informato dello stesso diritto, è un

principio di razionalizzazione dei diversi diritti locali che esistono e si sono consolidati.

Il diritto romano informa tutti i territori sottoposti all’impero in materia autoritaria e definitiva perché

accanto alla leges imperiales le leges municipales, cioè quindi dei MUNICIPI delle città. Ci sono poi i MORES

REGIONUM cioè le consuetudini locali delle diverse campagne che, essendo isolate, erano difficili da

raggiungere e spesso quindi producevano un tipo di diritto autonomo. Tutti questi tipi di diritti vengono

compresi nel diritto romano, esso non abroga questi tipi di diritti locali che ormai si sono consolidati nel

tempo, ma li lascia “filtrare” in modo spontaneo.

Un altro aspetto è quello del dialetto, la volgarizzazione è data anche dal latino che piano piano si trasforma

entrando in contatto con altre lingue provenienti dai ceppi germanici oppure delle popolazioni stanziali.

L’altro elemento è dato dal diritto germanico. LEZIONE DEL 04/03/2020

La volgarizzazione del diritto romano che riguarda il periodo dell’Alto Medioevo, cioè il periodo

immediatamente successivo alla caduta dell’Impero Romano. Odoacre, il re dei Visigoti raccoglie le vestigia

dell’Impero e si fa nominare magistrato e quindi PATRICIUS romano. Questo atto va ad interferire con il

diritto vigente nell’Impero, che non viene abolito ma si trasforma in base alle interferenze esterne.

La volgarizzazione è fenomeno che riguarda il diritto romano in seguito, appunto, all’avvento delle

popolazioni barbariche. Dopo i Visigoti entreranno in scena gli Ostrogoti che interromperanno il corso

dell’Impero fino all’arrivo di Giustiniano che interverrà per riunire gli imperi di Oriente e Occidente

imponendo il suo diritto romano, cioè il diritto del CORPUS IURIS CIVILIS.

Il diritto giustinianeo, pur consistendo nelle fonti classiche, rappresenta una rivisitazione delle fonti

classiche stesse, per cui il diritto romano risentirà delle influenze greco-ortodosse/ bizantine.

554 d.C. data della Prammatica Sanzione di Giustiniano segue un periodo di riunificazione che tuttavia è

piuttosto breve.

568 d.C. Avviene la calata dei Longobardi che occupano gran parte del territorio italico. I Longobardi, a

differenza dei Goti, interrompono il rapporto di FOEDUS (patto di fedeltà) e si rendono autonomi rispetto

alla romanità. Portano con sé il proprio diritto che è un diritto personale.

(PARTICOLARISMO GIURIDICO: fenomeno tipicamente medievale/ tardo antico, riguarda il fatto che non si

concepisse una unidirezionalità del diritto).

Le popolazioni longobarde che si stanziarono in Italia recavano con sé le proprie tradizioni giuridiche, il

cosiddetto DIRITTO GERMANICO o BARBARICO.

Queste loro tradizioni insistono su un territorio dove sono già presenti delle popolazioni, che a loro volta

vivono delle loro tradizioni giuridiche che si identificano con il diritto romano, non tanto per un ossequio di

tipo formale nei confronti del diritto romano, ma per esigenze pratiche.

Tale diritto romano, non è più puro, ma è un diritto romano volgarizzato che quindi assume la forma della

consuetudine. La CONSUETUDINE è il diritto medievale, perché in assenza di un impianto statale, e quindi di

un centralismo del potere, il diritto non è più unico ma si fraziona; quindi le varie comunità si regolano in

base alle proprie tradizioni.

I Longobardi non concepiscono una distinzione tra un’amministrazione di tipo civile e una di tipo militare,

essendo essi sostanzialmente dei guerrieri l’unico diritto che conoscono è un diritto di guerra che porta con

sé degli istituti che permangono fino al ‘700. Uno di questi istituti è il duello o la faida, cioè la vendetta

legittima e legittimata dalla mancanza di un diritto penale di tipo statale.

Questo diritto barbarico arriva a fondersi con il diritto romano nella misura in cui i barbari tollerano le leggi

romane volgarizzate: non le negano ai popoli vinti, almeno fino al 735 d.C.

735 d.C. Editto di Liutprando: Liutprando era un re longobardo il quale, dopo Rotari, emana nel 735 d.C.

un EDITTO (Exdictum: detto da parte di. Era un istituto romano che riguardava in principio le magistrature)

molto importante e rappresenta una misura giuridica, un CODEX vero e proprio. L’editto di Liutprando

assume un’importanze rilevanza perché fornisce un modello prestatale, poiché il re emana una serie di

norme che sono valide sia per i germanici che per i romani, quindi anticipa il principio dello stato moderno

Per cui la “legge è uguale per tutti”.

Tutti questi provvedimenti normativi, esplicitano il problema della mancanza di certezza del diritto che nel

corso della storia del diritto è stata “rincorsa”. Tutti questi provvedimenti aspiravano quindi a dare certezza

e ad affermare un tipo di autorità.

IL DIRITTO NON CONOSCE CERTEZZA, MA NE RINCORRE CONTINUAMENTE UN TIPO.

L’unica cosa certa era la volontà divina, perché la volontà umana è fallibile, modificabile e quindi la certezza

è una cosa che non ci è concessa.

Liutprando cercava quindi di fornire un complesso di norme valido per tutti i suoi sudditi, questo però non

significa che il diritto germanico elimina il diritto romano perché dal 568 al 735 diritto romano e diritto

germanico coesistono e si sono fusi.

L’ultimo re dei Longobardi è Desiderio che viene sconfitto da Carlo Magno.

25 dicembre 800-> Carlo Magno viene incoronato imperatore del Sacrum Imperium. Carlo Magno era un

franco (quindi barbaro) e aveva due modelli:

 la Roma classica l’impero per eccellenza;

 la cristianità

SACRUM et ROMANUM

Anche la conquista da parte dei Franchi non spegne del tutto il regno longobardo.

Carlo Magno sin definisce Rex Longobardorum e il fatto che non annullasse il regno longobardo lo rendeva

sia imperatore sia re:

 Rex Rego= Reggere (sottoposto dell’imperatore)

 Imperator Imperat= comandare ( comando di tipo supremo)

Carlo Magno si ritiene imperatore del Sacro Romano Impero e ritiene il Regno Longobardo una pertinenza

dell’impero.

L’autorità imperiale si ritiene una gubernatio distinta dal regnum GUBERNATIO-> comandare in senso

razionale, è una forma di governo regolamentare.

L’Impero più che una concreta definizione è un’idea: il sogno di Carlo Magno era quello di unificare tutte le

popolazioni sotto un solo diritto e di rendere cristiano tutto questo Impero.

La cristianità diventa un concetto che supera la fede, diventa un concetto di tipo civile/ culturale e per

questo interessa l’Impero. Quindi il Sacro Romano Impero riunifica tutti i diritti sotto il diritto romano

improntato sui principi della cristianità.

Però l’enorme sforzo di Carlo Magno è destinato a dare frutti brevi perché nell’843 con il Trattato di Verdun

i nipoti stabiliscono la divisione dell’Impero.

Dall’888 inizia il periodo feudale. Il feudalesimo nasce, appunto, perché si fraziona l’Impero in ducati e

contee. Il feudo (fedus; patto) è il rapporto di dominio, ma anche di rispetto che intercorre tra il sovrano e il

suo vassallo.

Il periodo feudale determina la successione dall’accentramento del governo al particolarismo.

Il Regno d’Italia continua ad avere una sua capitale (Pavia) e un palazzo centrale.

Tutto questo rimane invariato fino all’XI secolo.

L’XI secolo è un secolo molto importante caratterizzato dalle numerose guerre tra l’imperatore e il papato

che cominciava ad acquistare una sorta di autonomia e una sua potestas distaccandosi dall’imperatore che

si riteneva fosse l’ADVOCATUS ECCLESIAE (difensore della Chiesa).

Il Papa comincia ad avere delle pretese sul potere di tipo temporale e non solo spirituale.

La conseguenza è la temporanea mancanza del potere centrale che porta alla nascita dei comuni

soprattutto nella parte meridionale dell’Italia, favorita soprattutto dall’abolizione del palazzo centrale.

Intorno all’anno 1000 si delinea un panorama ben preciso:

 i

al Nord comuni che successivamente diventeranno staterelli;

 nel

al Sud 1056 vi è la conquista da parte dei Normanni.

I Normanni vennero convocati dal Papa per cacciare i longobardi, una volta cacciati i longobardi creano il

regno di Sicilia stanziandosi nei territori nel 1056.

L’XI secolo è anche il secolo del rinascimento giuridico, l’anno della fondazione della scuola di Bologna e dei

suoi glossatori. I glossatori erano i doctores iuris che prendono il nome dal loro strumento, la GLOSSA

(lingua), cioè l’aggiunta al testo che il doctor iuris, nello spiegare ai propri allievi, apponeva al testo

(CORPUS IURIS CIVILIS). In pratica era la loro interpretazione del testo.

I 4 principali doctores iuris della scuola di Bologna erano anche i consiglieri dell’imperatore Federico

Barbarossa, che lo aiutavano a prendere le decisioni nelle sue diete.

Le diete erano degli incontri tra le parti che si opponevano durante le guerre, le quali cercavano di trovare

degli accordi per porre fine al conflitto. Lezione del 18/03/2020

(in

I Goti latino Gothones) furono una federazione di tribù germaniche orientali che invase l'Europa

centro-meridionale nell'ultimo periodo dell'Impero romano. Hanno cercato di sostituirsi all’imperatore

senza mancare di rispetto, però,alla romanità.

Con la fine dell’impero avanza il fenomeno del PLURALISMO GIURIDICO che si ricollega a quello del

MONISMO GIURIDICO secondo il quale la legge è uguale per tutti e vi è un destinatario unico della norma

che è generale ed astratta.

PLURALISMO diversi diritti per diversi destinatari e corrisponde al diritto dell’antico regime e medievale,

infatti il fenomeno per eccellenza era proprio il pluralismo mentre il monismo non veniva considerato.

Il diritto era consuetudinario, non partiva dal legislatore ma dal basso, dalla terra.

IUS fenomeno spontaneo di autoorganizzazione, l’autorità è un custode del diritto tradizionale del

proprio proprio popolo.

DUE DECLINAZIONI DEL PLURALISMO GIURIDICO:

1. Personalità del diritto (ius che si muove insieme alle persone es. le popolazioni barbariche portano

con se il proprio diritto essendo nomadi)

2. Territorialità del diritto( fenomeno giuridico che fa riferimento alla modernità, ius che incide su un

determinato territorio)

I popoli che si spostavano per l’europa (visigoti) fanno valere il proprio diritto per se’ in contrapposizione

con il diritto consuetudinario delle popolazioni insediate nei territori, per questo si parla di pluralismo.

PLURALISMO: interessa tutta la modernità fino alla rivoluzione francese e fino al dogma illuminista del

monismo.

Insomma, vi sono vari diritti per vari soggetti con un determinato status ( riguardava la nascita)

476 i goti

506 Lex ( come complesso di norme in questo caso personali per regolare i rapporti romani all’interno del

regno dei visigoti) : LEX ROMANA VISIGOTORUM

Brillario riassunto

Visigoti dovevano regolare i rapporti con le popolazioni autoctone

ReAlarico II 

LEX ROMANA VISIGOTORUM raccolta di constitutiones ( constitutio :provvedimento dell’imperatore e

termine analogo a LEX ) imperiali alcuni dei quali gà presenti nei codici degli imperatori d’oriente ( il codice

teodosiano voluto da Teodosio II nel 438 dc adottato per l’imperio d’oriente e poi d’occidente nel 439) .

Questo codice si stira tra i digesta, è diviso in 16 libri con dei titoli, ciscuno dedicato ad una materia, è

disposto in ordine alfabetico ed è un SISTEMA . A questo codice vengono affiancati delle opere dottrinali di

giuristi classici medievali, alcuni estratti del codice ermogeniano del secolo IV e dal codice gregoriano del

secolo III.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matty_00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Trifone Gian Paolo.
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