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REGNO DI SICILIA

Assise: si convocano le persone per decidere sulle decisioni giudiziarie

Si sviluppano rapidamente le città sui porti soprattutto a fini commerciali: ad esempio i pisani

avevano le loro basi nei porti siciliani (come anche i genovesi) e anche dei rappresentanti fissi

che a volte svolgevano anche la funzione di giudici (per lo più in ambito commerciale tra

genovesi e genovesi e pisani e pisani).

Nel 1140 i Normanni con l’approvazione di un antipapa si dichiararono autonomi dalla Chiesa.

Il nipote di Federico Barbarossa viene incoronato da Onorio III (che è quello che ha proibito il

diritto romano a Parigi) e contro il volere di Filippo Augusto di Francia. Da parte di madre

divenne anche re di Sicilia: c’è un’unione personale di due ruoli.

E’ incoronato nel 1220 e aveva promesso al papa di continuare a combattere gli infedeli, ma non

lo face mai, infatti venne scomunicato (creò sempre diversi per non partire in Terrasanta).

Cerca di comunicare con gli arabi attraverso la diplomazia: c’erano anche interessi commerciali.

Stipulò una tregua decennale (era formalmente in stato di guerra, anche se non aveva mai

combattuto) per agevolare gli scambi commerciali.

Proprio questo atto gli valse la scomunica: un’empia alleanza contro la religione cristiana.

In qualità di imperatore trattò anche con i Comuni dell’Italia del Nord (la pace di Costanza aveva

caratere trentennale) e ritirando la pace di Costanza dichiara guerra.

A Cortenuova (1237)i comuni perdono, essendo abrogati da parte imperiali gli statuti si doveva

applicare il diritto romano: quindi ci si poteva appellare all’imperatore sui giudizi di primo grado

perché tutti gli statuti non erano leggi. Ma a causa della scomunica e di altri problemi al Sud, le

delibere e gli ordini di Federico non vengono applicate dai Comuni.

Con la scomunica viene meno ai sudditi l’obbligo di obbedienza verso l’imperatore.

L’Italia meridionale ha avuto sempre una posizione ambigua con la Chiesa che chiamava famiglie

straniere per governarla non essendo in grado di inglobarla nello Stato della Chiesa.

Federico II vuole un forte accentramento nelle mani della monarchia: delegati del re che con le

loro funzioni cercano l’assenso della popolazione.

Nel 1220 chiama un’assise a Capua (mantiene il nome normanno): vuole recuperare le “regalie”

cioè le concessioni che la monarchia aveva dato; perché in molti casi questi diritti erano

usurpati: dovevano con documenti scritti provare il loro titolo (se l’avevano ottenuto dopo una

certa data).

Prende castelli e fortificazioni per il controllo militare. Toglie autonomia alle città (anche se le

consuetudini di Messina rimangono fino al ‘700). Toglie i privilegi di Genova e Pisa per non

perdere il controllo del commercio.

Solo i laureati a Napoli potevano lavorare come giuristi nel Regno.

Nel 1231 con l’Assise di Melfi si crea il testo più completo di leggi fino al ‘500 e rimane in vigore

fino all’Unità d’Italia, chiamato anche Liber Augustalis e curato dal giurista Pier delle Vigne: un

testo che non si limitava a raccogliere le principali leggi anteriori, ma introduce numerose nuove

disposizioni.

Il liber era la prima fonte del diritto, poi venivano le consuetudini locali, poi il diritto longobardo

ed infine quello romano.

Nel penale si introduce la procedura inquisitoria.

Può essere giudice solo chi non è ecclesiastico, non è feudatario e che non ha incarichi in città.

Tirannide: paura che chi giudica segua interessi parziali o privati.

Sia il diritto romano che quello longobardo sono considerati diritti sussidiari.

Il reato è sempre uno strumento che sconvolge l’ordinamento giuridico, le convinzioni di una

popolazione su certi valori. Quindi nessuno può più fare giustizia penale se non coloro scelti

dallo Stato.

L’iniziativa infatti parte sempre dal pubblico. Procedimento inquisitorio per la tutela

dell’interesse pubblico, procede in ogni caso in cui si ha la conoscenza di un reato.

Nelle città del Nord si discuteva se il processo dovesse essere accusatorio o inquisitorio: Alberto

da Gandino (De Maleficiis, post accursiano, 1289).

I funzionari non possono essere né nobili né ecclesiastici: devono quindi essere super partes.

Sono poste limitazioni alla pace privata: per alcuni reati ci deve essere sempre pena pubblica.

Anche se questo sistema di pace dura fino al ‘500.

Il re Federico puntava molto sul consenso dei governanti nonostante lui abbia ottenuto il ruolo

per discendenza. Nella penisola Genova, Firenze, il pontefice e molte altre città erano contrarie

a lui.

Comunque in molti ambiti il diritto è lasciato alle autonomie.

Il giudizio della storia su Federico II è molto contradditorio: chi lo ama e chi lo odia. Chiamato

“stupor mundi”, ma ha avuto solo 50 anni per governare.

Per altri è un tiranno perché ha fatto solo il suo interesse, oppressore perché ha centralizzato i

poteri, ma comunque ha fatto cose straordinarie nella cultura.

I COMMENTATORI

Dalla seconda metà del ‘200 nascono una serie di opere dottrinali di taglio pratico che

contribuiscono a specificare il processo.

Con Accursio finisce la scuola della Glossa.

La scienza giuridica ora deve cimentarsi anche con le altre fonti del diritto e nasce così un nuovo

metodo di giuristi.

Ci sono diritti sia personali (ceti, corporazioni,…) che territoriali (comuni, monarchia,…).

Sono chiamati post-accursiani (1250-1300): c’è un superamento del metodo esegetico con nuovi

generi letterari (prima c’erano la glossa, le summe,…). Ora c’è una maggiore attenzione per la

pratica: nasce il trattato, la monografia cioè un’opera che tratta di un solo argomento, un solo

istituto con tutte le norme di ogni fonte, così per chi deve risolvere il caso è più facile.

Nascono soprattutto trattati di procedura.

Speculum Iudiciale (di un vescovo francese, Guillame Duran, che ha studiato a Bologna) sul

processo è citato fino al Settecento.

Nascono anche opere sul notariato: Summa artis notariae di Rolandino dei Passeggieri.

Contemporaneamente si ha una specializzazione delle discipline giuridiche: nascono opere che

studiano le fonti del diritto: Questiones Statutorum (sugli statuti comunali) e De Maleficis (sul

diritto penale) di Alberto da Gandino.

In questo periodo assume importanza (inizio ‘200) la scuola di Orléans che nasce nel 1219 come

insegnamento del diritto romano per i chierici.

Nel 1219 infatti papa Onorio III chiude la scuola di diritto romano di Parigi su richiesta del re di

Francia.

Da questa piccola scuola nasce un nuovo metodo influenzato dalla glossa, ma che allo stesso

tempo se ne allontana. Non è diverso dal punto di vista del MODUS OPERANDI, ma cambia

l’approccio. Tanto che alcuni di Orléans dimostrano gli errori dei glossatori.

Cercano un’interpretazione critica del testo, si và a ricercare la RATIO della norma, capire

perché è stata fatta una norma consente di applicarla per i casi analoghi anche se non previsti

dalla norma stessa.

C’è una necessita di collegare il diritto romano con i nuovi diritti e le nuove realtà.

Per i Formalisti la norma ha un solo significato, mentre per gli Scettici per ogni norma ci sono

tanti significati diversi.

La seconda è una posizione presa da tanti giudici italiani nel ‘900 seguendo le idee inglesi ed

americane. C’erano le norme fasciste da inserire nella Costituzione. C’erano molte resistenze

nella magistratura nell’attuare la Costituzione. Dagli anni ’60 in poi i giudici non devono più

stare alla lettera della legge, ma mantenerla secondo Costituzione.

L’interprete deve trovare il significato più razionale: Scetticismo moderato.

Prevedibilità (formalismo): serve la certezza dell’interpretazione, ma così non è applicabile

nessun cambiamento. Mentre lo scetticismo permette una forte flessibilità.

Scetticismo moderato: con gli strumenti interpretativi che portano certezza (quelli già usati dai

glossatori):

- Interpretazione letterale

- Interpretazione restrittiva

- Analogia

In ogni caso il sistema non può perdere certezza e prevedibilità.

Questi strumenti vengono poi utilizzati anche per le altre fonti del diritto: statuti, costituzioni,…

Poi gli esperti dovranno accordare le diverse fonti.

In Italia nel ‘200-‘300 questa scienza giuridica è molto creativa. I glossatori terminano nel 1250

con Accursio: interpreta tutto il Corpus Iuris accogliendo anche interpretazioni precedenti (es.

Azzone).

Il giudice spesso si rivolge ai consigli dei giuristi che solitamente fanno riferimento alla glossa

accursiana per dare così un po’ di prevedibilità.

In Francia ci sono alcuni sapienti che criticano la glossa di Accursio: bisogna andare a cercare la

RATIO delle norme. Nel ‘300 si criticano molto i glossatori perché si comprende che il Corpus

Iuris è un prodotto della storia: ci sono varie ere della storia romana.

Jacques de Révigny: scrive un dizionario giuridico, studia ad Orlèans perché non può più a Parigi.

Cino da Pistoia (amico di Dante), umanista ante litteram (occuparsi di tante scienze diverse) si

impadronisce delle opere dei commentatori.

C’è chi distingue tra RATIO della legge e RATIO del legislatore (che si può trovare solo se ci sono

lavori preparatori).

Cino vuole eliminare le guerre private tra i partiti (come le fazioni delle città). I vinti venivano o

estromessi o imprigionati con beni confiscati o la morte, ma c’era anche la tentazione di

applicare la norma romana di mettere in schiavitù.

Bartolo da Sassoferrato: ha scritto tantissimi commentari al Corpus Iuris dopo la scuola di

Orléans. Non mette più il Corpus Iuris al centro del suo testo. Nell’interpretazione si risolvono i

problemi.

Ci sono tantissime fonti del diritto (la consuetudine anche come consuetudine interpretativa)

che formano il diritto comune.

Bartolo scrive anche su materie differenti: valore della moneta, guerra tra città e fazioni, guelfi

e ghibellini, tirannide,… Tutti problemi di carattere molto pratico.

Scrisse anche trattati di ambito politico come anche quello delle fonti del diritto. C’è il

problema delle rappresaglie.

E’ stato consulente di giudici e di Carlo IV, nipote di Federico II.

CITTA’

Da Bartolo in poi (fino all’ 800) il termine IURISDICTIO significa:

- Far giustizia (significato romano)

- Giustizia civile

- Potere di poter giudicare

- Esercizio di poteri di governo

Si fa riferimento con questo termine al comp

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilalilli02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Storti Claudia.