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Storia del diritto medievale e moderno

XI secolo

Fluidità delle istituzioni (come oggi in Libia): ci sono tanti e sparsi centri di comando che non hanno un’autorità centrale di riferimento. Questo in tutta Europa.

Ci sono ancora molte migrazioni come ad esempio i Normanni che si stabiliscono in Inghilterra cacciando Angli e Sassoni (1066) ed introducendo il Common Law.

È stato anche un momento di rinascita dell'Europa (da dopo la fine dell’impero e l’inizio delle invasioni barbariche, che si concludono nel 955 con Ottone I che ferma gli Ungari). Il clima migliora molto e fa aumentare la produzione con anche un miglioramento delle tecniche di coltivazione (con conseguente aumento demografico).

C’è anche un grande commercio nel Mediterraneo che porta in Europa non solo le merci, ma anche, e soprattutto, la cultura araba (matematica, la partita doppia, filosofia aristotelica,… spesso portata da Pisa) e bizantina. NB: nel mondo bizantino conoscevano l’arabo e quindi potevano tradurre, mentre in Europa l’arabo non era conosciuto.

Le città, nonostante tutto, sono rimaste centri del potere pubblico. Dall’epoca romana sono rimasti i “beni comuni” (zone di paesi di proprietà della comunità, dove si pascola, si tagliano i boschi,…).

Non esisteva nel Medioevo la regola del “giudice naturale” (regole prestabilite che danno un giudice per una determinata serie di casi), quindi si poteva ricorrere a più corti (del signore, del comune, dei pari, …): non mi va bene la decisione del comune, allora vado dall’imperatore).

Diritto personale vs. diritto territoriale

NB: Nazio: parola medievale che indica una certa popolazione in base alle sue origini.

In Italia c’erano tanti romani che vivevano secondo il vecchio diritto romano (dove mancavano ancora le fonti scritte, ma le seguivano attraverso le consuetudini).

C’erano anche i longobardi che avevano loro regole molto diverse da quelle romane e dal IX secolo in poi in Sicilia si stabiliscono gli Arabi, senza contare tutte le famiglie che da ogni parte di Europa si sposta nella penisola. Quindi quale diritto seguire?

Quando due persone di nazionalità diversa concludono un contratto che regole si devono seguire? Per i romani bastava il consenso per perfezionare un contratto, mentre per i longobardi ci vuole una certa formalità. Le consuetudini si inseriscono nella vita collettiva, sono locali e nazionali (anche il diritto romano era considerato dunque consuetudine): es. quelle di Messina che vengono citate ancora nel Settecento), lo Specchio sassone, in Francia fino alla codificazione di Napoleone ci sono masse consuetudinarie del Nord e del Sud e il potere politico doveva gestire il tutto.

C’era perciò autonomia del diritto rispetto alla politica (oggi il 100% del diritto è prodotto dal legislatore “politico”).

Come veniva insegnato il diritto?

Nel Medioevo abbiamo centri di studio della cultura che sorgono intorno alle canoniche dei vescovi o nei monasteri. Ci sono persone che vengono da tutta Europa e studiano come migliorare la società. Il diritto però non è studiato come disciplina autonoma, ma è considerata un’arte liberale come grammatica, dialettica e retorica. Si formavano anche giudici e notai per rispondere alle esigenze della vita sociale: questi imparavano tutto sul campo, cioè nelle cancellerie e nelle corti giudiziarie. Fino a fine ‘500 in Inghilterra i giuristi si formavano nei tribunali, non nelle università.

Focus: i conti (IX-X-XI secolo)

I conti erano nel sistema feudale i titolari di tutti i poteri nel loro territorio, un potere conferitogli dall’imperatore. Le corti di giustizia non avevano un giudice monocratico: per decidere il conte chiamava diverse persone come esperti di diritto, persone autorevoli, rappresentanti delle comunità locali, … Esercitavano il potere di giustizia in maniera collegiale. Questo era un sistema per pronunciare sentenze condivise per evitare il dissenso politico (un fenomeno che è sempre esistito). Erano autorità che cercavano di governare con il consenso. Uno dei tribunali più importanti del periodo fu quello di Pavia (sede del Regno d’Italia).

Nel corso dell’XI secolo ci furono 3 generazioni di giuristi, conosciamo chi sono e di cosa discutevano. Il diritto vigente è costituito dal cosiddetto Liber Papiensis (1050), una raccolta in ordine cronologico di norme del diritto longobardo, franco e delle costituzioni degli imperatori germanici. Più che altro è un accertamento di consuetudini, non un vero e proprio testo legislativo. Si applicano, per risolvere i casi, gli orientamenti giurisprudenziali. In caso di lacuna del Liber si può ricorrere al diritto romano: è un sussidio e si utilizza purché sia compatibile con i principi generali: si richiede sempre il consenso della gente. Infatti il diritto longobardo (ma non quello romano, infatti non era applicato come primo diritto vigente) prevedeva il “diritto di resistenza”: reagire o non applicare leggi che si considerano ingiuste. Lo stesso diritto romano non si applicava nemmeno negli ambiti di dissenso politico: ribellioni, sedizioni,…

Casi di applicazione del diritto romano

Risolti grazie al ricorso a passi del diritto romano che non era diritto ufficiale del Regno.

Placito di Marturi (1076): prima citazione del Digesto in giudizio NB: placito è un termine utilizzato per indicare sia la corte giudiziaria che la decisione della corte giudiziaria. Siamo nel territorio di Siena della marchesa Beatrice di Canossa, accompagnata da Pepo (legis doctor) e forse da Lanfranco (giurista pavese poi partito per la Normandia e l’Inghilterra con Guglielmo il conquistatore). Un monastero pretende la restituzione di beni che erano stati occupati da un privato, questi però ne era in possesso da più di 40 anni (tempo di prescrizione del Liber Papiensis). C’è però qui un colpo di scena: l’avvocato del monastero utilizza un passo del Digesto che fa sì che i giudici prevedano la restitutio in integrum perché la prescrizione era stata interrotta dalle citazioni in giudizio dell’occupante da parte del monastero. Non c’è stata colpa del monastero, ma diniego di giustizia. Il caso è molto interessante anche perché qui si utilizza il diritto romano pur avendo una legge longobarda, ha sì un lato sussidiario (in quanto la legge longobarda non prevedeva la parte sul diniego di giustizia), ma qui si preferisce tutelare l’interesse del monastero quindi prevale la norma romana su quella longobarda. Il testo del Digesto non è posseduto dai giudici, ma è mostrato loro dall’avvocato del monastero (per alcuni la copia di questo libro apparteneva ai duchi di Normandia, quindi circolava a livello europeo). Sta di fatto che questa causa ebbe un effetto domino e fece giurisprudenza in tutti i casi analoghi.

Processo per omicidio alla corte di Enrico IV (1080-1090): Una persona è accusata di aver ucciso il servo di un altro potente. Secondo l’Editto di Rotari (diritto longobardo) c’è solo un risarcimento del danno (c’era addirittura un tariffario in base al tipo di servo). Pepo però, presente, ha una diversa opinione: è un caso di omicidio. Si basa alle Sacre Scritture (legge del taglione), appoggiata anche dall’opinione di Isidoro di Siviglia e trovata anche nel Codex e nelle Istitutiones. C’è qui un richiamo al diritto naturale che afferma l’originaria condizione di parità degli uomini (cosa che il diritto romano non prevede, da qui la natura poliedrica del concetto di ius naturale).

La riscoperta del diritto romano

Società in forte mutamento con esigenze giuridiche nuove, decise allora di basarsi sul Corpus Iuris Civilis (legittimato dall’impero in quanto gli imperatori medievali si consideravano diretti discendenti di quelli romani). Nasce però l’esigenza di interpretare questo testo antico di 5 secoli: ecco allora la nascita delle università. Si parla di uomini di cultura che fanno apprezzare e diffondere il diritto romano, ne fanno una disciplina autonoma, anche diversa dalla religione (anche nel diritto canonico c’è una netta separazione tra piano giuridico e teologico/religioso). NB: diritto azionabile si intende quello che può essere portato in giudizio. Per molti secoli il diritto naturale non fu azionabile. Il Corpus di Giustiniano rimase in vigore nell’impero romano d’Oriente fino alla sua caduta nel 1453.

Nella prima metà del XII secolo Irnerio e i suoi allievi (che nel 1158 collaborarono con Federico Barbarossa) ricostruiscono ed iniziano ad interpretare il Corpus (con una separazione tra i primi nove e gli ultimi tre libri del Codex). Vengono poi aggiunte al Codex le consuetudini feudali nella seconda metà del XII secolo. Su richiesta di Matilde di Canossa tra il 1125 e il 1138 Irnerio (che dapprima studiò poi iniziò ad insegnare diritto romano a Bologna) avrebbe iniziato a renovare i libri delle leggi di Giustiniano che fino a quel momento erano stati trascurati e nessuno studiava.

Il diritto romano può essere considerato UNUM IUS? C’è un complicato sistema di fonti nel Medioevo (costituzioni imperiali, statuti comunali, diritto feudale,..), ma secondo un giudice milanese della metà del XII: “le cause devono essere decise secondo il diritto romano, oppure longobardo, oppure consuetudinario”.

I glossatori

Ci furono cinque generazioni. Parlare di metodo scientifico o metodo didattico dei glossatori è la stessa cosa. Con i glossatori il diritto diventa disciplina autonoma che viene insegnata e diventa traino della nascita delle Università.

Irnerio

Forse su incarico di Matilde di Canossa deve restaurare i libri di Giustiniano, dà al Corpus Iuris Civilis una diversa disposizione: il Digesto diventa Digestum Vetus (i primi 24), Novum (gli ultimi 12) e Infortiatum (dal 24 al 38), il Codex ha solo i primi 9 libri ed il resto è chiamato Volumen. Il suo metodo prevedeva di spiegare il testo (cioè aprirne le pieghe) e connettere ogni argomento con tutti i passi del Corpus che ne parlano: “passi paralleli”. Si crea in questo modo un inizio, un embrione di sistema: mettere a confronto i diversi passi. Dalla II generazione in poi si inizia ad applicare per analogia.

Come si organizzavano gli studi?

È un fenomeno che non nasce dall’autorità, ma è autonomo. Le persone sentono dire che a Bologna si insegnava il diritto romano. Prima era tutto in casa, poi con il tempo comincia ad assumere un rilievo pubblico: da qui scontri tra Comune ed Università. All’inizio il prezzo era deciso tra professore e studenti. Le altre città italiane invece dal XII secolo (1088 Alma Mater Studiorum) pagano loro i maestri. Chiamano quelli più famosi per far arrivare studenti, uno stimolo per l’economia cittadina. Non tutte le parti del Corpus venivano studiate in maniera identica: i corsi più importanti (che si tenevano il mattino) erano quelli del Codex e del Digestum Vetus, solitamente duravano 2 anni. Non c’era infatti un esame finale, ma si consigliava di seguire il corso più volte (gli approfondimenti, disputare una quaesitio o tenere una lectura, erano infatti fatti dagli studenti più anziani). Per laurearsi lo studente chiedeva al maestro che decideva se ammetterlo o meno. Poi il Collegio dei Dottori (organo molto potente, infatti Firenze non ha mai voluto una facoltà stabile di diritto) sottoponeva il candidato al “tremendum et rigorosum examen”: la discussione di un punto estratto poche ore prima della prova. Per conseguire la venia legendi, cioè la vera e propria laurea serviva l’esame pubblico nella cattedrale, molto costoso perché bisognava far regali e dare da mangiare ai professori). Solitamente gli studenti si riunivano in “nationes”, cioè in base al loro luogo di provenienza: Ultramontani (oltre le Alpi) e Citramontani (italiani). Erano le due “universitates”, cioè l’associazione di persone come prevista dal diritto romano. Questi due gruppi eleggevano due rettori (studenti più anziani) democraticamente e le matricole dovevano giurargli obbedienza. Con la costituzione Habita (1155) furono dati privilegi agli studenti, infatti erano sottratti al foro comune per essere sottoposti a quello degli studenti (cosa che non piaceva molto ai comuni).

I “quattro dottori”

I successori di Irnerio furono: Bulgaro, Martino, Jacopo ed Ugo furono chiamati dal Barbarossa nel 1158 per confermare i suoi diritti sulle città italiane del Nord. (SECONDA GENERAZIONE) Della quarta e quinta generazione di ricordano: Azzone ed Accursio.

Le Glosse (scritte al bordo del testo manoscritto) inizialmente erano il tentativo di collegare i passi che trattavano uno stesso argomento. Altre invece spiegavano le parole del latino del VI secolo (ma spesso il maestro sbagliava, interpretazione travisata). I Glossatori non si ponevano un problema storico: per loro anche se era una legge del VI secolo era ancora vigente e la interpretavano alla luce della loro mondo (es. per loro IUDEX non era il privato romano, ma il console della città). Fanno lo stesso lavoro che fecero i padri della Chiesa sulle scritture: giustificare qualsiasi antinomia attraverso gli strumenti della logica.

Gli apparati di glosse sono sistemi di glosse continui firmate da chi le faceva, ma i maestri della II e III generazione non avevano ancora costruito un apparato su tutto il Corpus. Lo fece la IV generazione con Azzone ed Ugolino de’ Presbiteri, entrambe raccolte nella Glossa Magna di Accursio (unica glossa che viene stampata, le altre rimangono nelle biblioteche fino all ‘800, così si inizieranno a studiare poi i pre-accursiani)

Un genere letterario fu la Summa cioè un riassunto di tutto il Corpus seguendo le tematiche di uno solo dei libri: Summe Codex, Summe Istitutiones, ma per il Digesto non si riuscì a completare per la troppa varietà. A Pillio non piace la metodologia dei Glossatori, quindi cambia metodo nel suo Libellus dispotatorius, un metodo molto mnemonico (ogni passo bisognava saperlo collocare). Per lui con questo metodo bastano 3/4 anni così se ne và da Bologna con alcuni studenti e arriva a Modena. Per istruire praticamente giudice e avvocati sulle procedure nacquero gli Ordines Iudicorum (nate non dalla scuola). La lectio:

  • Si legge il passo, vengono spiegate le parole che il maestro pensa che gli allievi possano non capire e poi viene delineato un “casus” (fattispecie).
  • Egli diceva quali erano tutti gli altri PUNCTA in cui veniva trattata la medesima fattispecie, quando i due casi vengono normati in maniera differente questi tentavano di risolvere (non ragionava a livello storico). La contraddizione è solo apparente.
  • Si presentano dei passi da usare nei processi: notabilia – brocarda- generalia (principi generali che ricavavano dai testi e ne facevano poi libri).
  • Quaestiones de facto (raccolte poi in libri) seguita dalla soluzione del maestro (sabbatiane, di solito erano il sabato).

Ci sono delle prassi nella vita dei Comuni che sono contrari al diritto romano, allora questi venivano scritti negli Statuti. I glossatori considerano un problema queste norme, allora Giovanni Bassano si pone la domanda “Ma allora tutti sbagliano?”

Impero = unum ius

Molti diritti = molti regni

È un problema giuridico e politico per i glossatori.

Leggi vs. consuetudini

Per Costantino: legge > consuetudine (la consuetudine non abroga la legge). Per Salvio Giuliano: legge = consuetudine (entrambe derivano dalla volontà popolare, la consuetudine quindi può abrogare la legge).

Opinioni dei glossatori:

  • Piacentino: Salvio Giuliano parla dei suoi tempi (eccezione di interpretazione storica), ma oggi è il sovrano a fare le leggi quindi leggi > consuetudini.
  • Martino: parla della consuetudini scritte, quindi gli statuti municipali (che venivano revisionati una volta l’anno), che possono essere abrogati da una consuetudine successiva. Ma in ogni caso il Corpus Iuris non può essere abrogato da una consuetudine.
  • Bulgaro: se un popolo adotta coscientemente una consuetudine, allora può abrogare la legge. Se la adotta per errore no. Pone il diritto romano nel nulla, è una soluzione che guarda al futuro, ai comuni. Gli risponde ancora Piacentino, dicendogli che premia il popolo che delinque consapevolmente rispetto a quello che delinque per errore.
  • Glossa accursiana: trova la soluzione facendo cadere le due norme in fattispecie diverse. Salvio Giuliano parla di consuetudini generali, conosciute dal principe, che abroga la legge, mentre Costantino parla di quelle speciali di un certo posto, che non abroga la legge, ma verrà applicata solo in quel territorio. Hanno bisogno di una soluzione che fa valere entrambe le norme perché non esistono contraddizioni nel Corpus.

Con le successive generazioni si passa dunque da una concezione di impossibilità di una consuetudine contra legem ad una che la accetta (a patto che sia presa con coscienza e non fondata sull’errore o tollerata dal principe) la consuetudine contra legem: resta comunque valido il principio che quelle generali abrogano mentre quelli speciali derogano (e valgono nel solo territorio). Il fatto è che c’è sempre più una presa di coscienza del mondo (soprattutto quello comunale).

Delega della giurisdizione

Il giudice delega perché non riesce a fare tutto, Se si deve fare l’appello a chi lo si deve fare? Al giudice che ha delegato o al superiore di colui che a delegato? Nel Corpus ci sono entrambe le soluzioni: Digesto vs. Codex. Per Alberico si distinguono quindi due fattispecie: delega dell’intera giurisdizione o del singolo processo. Nella prima si và dal superiore (Digesto) nella seconda…

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilalilli02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Storti Claudia.
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