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Storia del diritto medievale e moderno

Testo:

Cavanna: Storia del diritto in Europa. Le fonti del pensiero giuridico

-leggere introduzione

-escluso common law

-argomento principale: ruolo del giurista nel passato fino ad oggi

integrazione testo e appunti

PRESENTAZIONE TESTO

nel 1700 prende piede con forza l'idea dell' attualizzazione del diritto

esclusvamente prodotto da stato, se non lo stato, il monarca

oggi non è più così

-buona parte del nostro diritto è di origina statuale

• vi sono anche normative europee, fonti internazionali, accordi con enti e

organismi esterni

Secondo la concezione illuminista è il sovrano che da regole convivenza civile,

che devono essere rispettate dal popolo.

Oggi non è più cosi ma è molto più complicato, perchè nel frattempo il sistema

codicistico è stato vissuto con una profonda crisi e questa esaltazione del

legislatore tipica del 1700 e per buona parte del 1800 non c'e più. Ma anzi il

legislatore viene spesso criticato, svalutato.

I meccanismi legislativi basati su sistema codicistico non sono più gli stessi,

per un cambiamento del sistema.

Occorre relativizzare il presente.

Diritto come frutto di evoluzione, di cambiamento. Quindi occorre guardare al

diritto per prendere le distanze dal nostro sistema per comprendere I

cambiamenti.

Riflessione di Cavanna sul ruolo del giurista- ruolo chive di interpretazione della

storia del diritto

tematica chiave-ruolo del giurista oggi

è ingenuo parlare del giurista come semplice bocca della legge -visione troppo

ottocentesca!

Ciò non toglie che la certezza del diritto sia sempre presente, è sempre un

obiettivo da raggiungere

Cavanna riflette anche sul ruolo della legge come mediazione, composizione,

dovrebbe essere una legge generale perchè dovrebbe riuscire a trovare quelle

regole di convivenza della società.

Dunque il cardine della riflessione illuminista non è più attuale.

Il giurista gioca un ruolo fondamentale non solo nella lettura e nella

comprensione, esplicazione del sistema giuridico ma anche nella fase della

formulazione della regola, dell'elaborazione della regola.

Tipica attività del giurista medievale rimasta fino al 1800

Argomento chiave del testo Cavanna

chi è il giurista nel passato e oggi?

-qual'è il suo ruolo?

-in che rapporti si pone con le istituzioni ?

È un semplice applicatore della legge? Solo bocca della legge? Troppo poco

frutto di una scelta (responsabilità giurista)

Storia di fonti ma non limitata ad un elenco di produzioni giuridiche

( giurisprudenziali, dottrinali) – ma approccio per cui un testo giuridico è un'

espressione di cultura, di idee, di scelte

non mera elencazione ma scelta di idee

prospettiva non solo italiana ma europea

anche se l'esperienza del diritto comune è un' esperienza giuridica interna con il

1800 si pone fine al cd diritto interno

APPUNTI 23/09/14

IMPERO ROMANO (per comprendere gli sviluppi di carattere medievale)

Con le riforme di Diocleziano e Costantino l'Impero cambia

-perdono importanza e influenza dal punto di vista giuridico il senato/ le province

e dal punto di vista sociale l'aristocrazia collegata alle province

-si strutturano l'amministrazione civile dell'impero da una parte e l'esercito

dall'altra con 2 carriere perfettamente separate. Entrambe dipendono

direttamente dall'imperatore

-si instaura il sistema della cosiddetta tetrarchia, cioè il governo dei 2 augusti (un

imperatore a oriente e un imperatore a occidente) che cooptano I 2 successori:

cesari (designati per prendere il loro posto)

con questo meccanismo si sviluppa una sorta di fiducia e diffidenza tra I due poli

dell'impero e nei rapporti tra gli augusti e cesari

(doppia faccia)

Un altro aspetto è la progressiva separazione politica tra impero d'oriente e

impero d'occidente (modo di governare, legislazione, I destini sulle vicende

politiche)

All'inizio del 200 cessa la cd giurisprudenza classica elaborata dai giuristi classici

e prende sempre più forza la legislazione imperiale: diritto come produzione e

strumento in mano all'imperatore.

Esemplificativi della legislazione imperiale sono:

-codice teodosiano 438

-codice giustinianeo 534

1) codice teodosiano: contiene le costituzioni generali che vanno dall'età di

Costantino (inizi 300) fino a Teodosio II

2)le costituzioni successive nel codice giustinianeo 439-534

Il codice teodosiano, elaborato da Teodosio imperatore d'oriente, viene recepito

in occidente dall'imperatore Valentiniano II (genero di Teodosio stesso)

Questa recezione trasmette all'Europa una normativa di origine orientale che

troverà radici e applicazioni nella parte centrale dell'Europa e che diventerà

patrimonio giuridico delle popolazioni di Francia e Spagna.

Anche dopo la caduta dell'impero e con l'avvento dei barbari.

Il codice giustinianeo è una normativa di carattere orientale- non contiene

costituzioni promulgate da imperatori d'occidente.

Nonostante questo sarà un testo fondamentale per la nostra cultura.

Viene promulgato da Giustiniano quando riconquista le parti già conquistate dai

barbari dell'Italia settentrionale e rimarrà come patrimonio giuridico delle

popolazioni romane anche sotto I barbari.

Compilazione giustinianea costituita da tre parti:

-istituzioni

-digesto

-novelle

Conseguenze della divisione tra oriente e occidente dal punto di vista giuridico:

1)Occidente col passare del tempo a seguito dell'invasione dei barbari:

-scuole del diritto in ambito occidentale dell'ex impero vengono a cessare

si ha notizia di una scuola di diritto a roma di cui si sa poco per mancanza di fonti

-docenti di studio nelle gallie (poche fonti)

-con caduta dell' impero il livello della capacità di elaborazione giuridica scade,

quindi il livello sia dello studio che dell'applicazione del diritto molto modesto

Sono rimasti degli epitomi che sono una sorta di riassunti, spezzoni giuridici da

cui si deduce che il diritto non è più quello raffinato romano imperiale ma molto

più semplice, semplificato.

Per questo motivo si è parlato di volgarizzazione del diritto o di diritto romano

volgare.

Popolazione romana conquistata dai barbari con capacità giuridica inferiore

rispetto a quella romana che vede smontare sostanzialmente tutta la struttura

democratica amministrativa di governo dell'impero.

A seconda delle zone si è assistito ad un diverso approccio dei barbari rispetto

alle popolazioni romane ma ciò che accomuna l'esperienza di disgregazione

dell'impero e di invasione barbarica è che queste popolazioni romane

mantengono il ricordo di un diritto sofisticato ma essendo più un ricordo

trasmesso oralmente, si assiste ad un tramandarsi di regole giuridiche in via

orale molto più semplici di quelle originarie.

Per questo si ha un diritto romano che viene detto volgarizzato. Un diritto che si

modifica con la prassi, con la vita delle persone che non sono più inserite in un

contesto imperiale, in una struttura forte di potere e che devono arrangiarsi in

questa nuova situazione.

(discorso diverso riguarda il momento in cui la religione cristiana non è più

perseguitata incide fortemente non solo su valori etici ma anche su scelte

giuridiche, non solo nella popolazione romana ma anche nella popolazione

barbarica)

Norme di vita date dagli imperatori attraverso i vari provvedimenti che nel

momento in cui viene a mancare la struttura amministarativa, di potere, viene

quindi a mancare la società così come era strutturata nell'impero, occorre

tramandarsi regole precedenti in modo orale.

Diritto di origine romano che riesce a mantenersi vivo è quello che viene

applicato tutti i giorni dalla popolazione romana e che è un diritto molto più

semplificato e meno complesso rispetto a quello originario

Nonostante questo periodo di invasioni di regni barbarici,tanti personaggi

importanti nella nostra storia sono persone che provengono o dall' alta

burocrazia imperiale o dalle professioni legali:persone che hanno inciso sulla

nostra cultura giuridica e non solo

-S. Agostino

-S. Ambrogio

Lo stacco tra oriente e occidente netto

2) oriente

• impero rimane

-scuole giuridiche rimangono , le più importanti efamose sono la scuola di

costantinopoli e di berito

-rimangono imperatori che continuano a promulgare leggi e costituzioni, quindi

ad essere produttori di diritto e a governare l' impero

Jhering (giurista tedesco) ha descritto lo spirito del diritto romano che nonostante

le traversie e le invasioni barbariche è comunque riuscito a rimanere in Europa.

Jhering descrive lo spirto del diritto romano attraverso il Digesto, un insieme di

passi commplessi di giuristi romani classici che l'imperatore Giustiniano ha voluto

recuperare e rendere norma di legge.

Compilazione giustinianea comprende testi di diversa origine -costituzioni

imperiali

-istituzioni che riprendono istituzioni di gaio -digesto che riprende passi interi di

giuristi

la riscoperta del Digesto permette la rinascita del diritto in Europa

Jhering prende ad ispirazione il digesto per descrivere il diritto romano. Egli

descrive il Digesto nei seguenti termini:

-testo analitico i cui passi, le problematiche, le istituzioni, I contrasti sono

analizzati mantenendo distinzione tra ambito giuridico e non giuridico

-privilegiando diritto privato, nonostante vi fosse moltissima normativa in senso

pubblicistico

-approccio che hanno I giuristi della classicità romana verso il diritto è casistico. Il

giurista romano è interessato propriamente alla soluzione dei casi concreti

piuttosto che alla costuzione di un sistema giuridico.

Una caratteristica del digesto è quella di non fermarsi sulle definizioni generali,

non preoccuparsi di classificare nè creare una griglia sistematica in cui mettere I

concetti. Non era questo l'interesse dei giuristi.

Questa eredità del Digesto influenza anche giuristi medievali

Jhering definisce l'atteggiamento dei giuristi classici come matematico e

combinatorio piuttosto che sistematico. I concetti sono combinati tra loro ma

senza un sistema.

Però jhering sottolinea anche che questo spirito del digesto trasmette anche una

sorta di autorità, tradizione, l'importanza della sicurezza dei rapporti giuridici e

anche concetti di buona fede, libertà e autonoma del singolo.

Quadro dell'eredità filtrata dalla cessazione dell'impero romano fino al medioevo,

la base da cui si sviluppano le varie vicende e insieme alle vicende giuridiche

occorre considerare anche lo sviluppo della chiesa. La sua presenza in Europa

sarà uno dei pilastri valoriali, ideologici, giuridici

Quindi bisogna leggere questo periodo

-in rapporto alla struttura della chiesa come modello di strutturazione della

chiesa

-in base all'ideale del modello cristaiano, recuperato anche da Carlo Magno

nel1800

+fenomeno del monachesimo che nasce in Egitto e diventa europeo e influenza

struttura sociale ma anche nella conservazione della cultura giuridica nei periodi

bui.

INFLUENZA DELLA CHIESA

La presenza della chiesa in europa assume un ruolo fondamentale anche nella

cultura giuridica.

Il distacco tra ambito laico e ambito religioso non c'era in passato perchè I valori

etico- religiosi erano universali, per cui non c'era neanche il problema di

distinguere sotto questo punto di vista tra cultura laica e religiosa.

Sono piani diversi ma strettamente connessi in un tuttuno.

CHIESA TARDO-ANTICA (origine di fenomeni che si ritrovano nel medioevo)

La Chiesa era stata nell'impero romano perseguitata fino al 311 quando gli

imperatori Galero e Licinio e infine nel 313 con Costantino (attraverso l'editto di

Costantino) che eliminano la persecuzione dei cristiani e consentono una

parificazione dei diritti tra sudditi di fede cristiana e sudditi di fede pagana.

La persecuzione dei cristani non rigurdava soltanto il carattere fisico in sè ma

anche una serie di persecuzioni di tipo patrimoniale.

Parità dei diritti tra fede pagana e cristiana significa:

-revoca delle confische a cui erano sottoposti I cristiani

-restituzione dei luoghi di culto

-possibilità di esercitare palesemente il culto

La religione cattolica era stata perseguitata durante l'impero romano perchè il

fedele distingueva l'obbedienza che doveva al proprio imperatore come persone

e la fedeltà più alta che doveva al Signore.

In caso di contrasto prevaleva nel cristiano la fedeltà a dio piuttosto che

l'obbedienza all'imperatore.

Questo creava dei problemi perchè per lungo tempo l'imperatore veniva

considerato come una divinità.

Questo tipo di approccio viene superato grazie alla conversione alla religione

della madre di Costantino.

La chiesa non più perseguitata viene dapprima tollerata (cominciano a diminuire

le persecuzioni), poi riconosciuta con Costantino nel 313 e infine privilegiata, nel

senso che essendo la religione degli stessi imperatori comincia a ricevere una

serie di provvedimenti che la pongono in una situazione rovesciata rispetto alle

persecuzioni.

Con Teodosio I nel 380 diventa la religione esclusiva di stato.

Esempi di privilegi:

-esenzioni fiscali appartenenti al clero

-imperatori attribuiscono ai vescoci funzioni giudiziarie nel processo civile

-attribuita a vescovi una giurisdizione esclusiva per i casi che riguardano più

propriamente la materia ecclesiastica

Nel momento in cui la religione cristiana diventa la religione degli imperatori,

questi ultimi emanano provvedimenti che corrispondono più ai valori cristiani che

non a quelli pagani.

Vengono puniti I sismatici ed eretici, quindi tutti coloro che si distaccano dalla

dottrina cristiana

atteggiamento verso la chiesa cattolica cambia a tal punto che gli imperatori

tendono ad ingerirsi nelle questioni e addirittura si fanno carici di punire

penalmente gli eretici che si distaccano dalla chiesa.

Il laico si fa braccio per portare avanti esecuzioni contro coloro che professano

una fede diversa dalla chiesa (anche nel 1500). cosa che faranno anche I

puritani contro I cattolici, I cattolici contro I protestanti...

Ingerenza degli imperatori nelle questioni ecclesiastiche di culto e teologiche.

Si assiste ad un ' altra spaccatura tra oriente e occidente

oriente

-il legame tra la chiesa ortodossa e stato è stretto – cesaropapismo -imperatore

convoca I concilii

-imperatore che cerca di influire sulle decisioni conciliari, che riguardavano

discussioni liturgiche e teologiche

imperatori d'oriente sono fortementi presenti nella religione e trovano sponda

favorevole nella chiesa

·occidente:

ostacolo da parte dei vescovi acchè l'imperatore prendesse posizione e

decidesse in determinate questioni più propriamente religosa

es.vescovo Cordova scrisse in una lettera all'imperatore che non doveva ingerirsi

in alcun modo nelle questioni religiose

caso italiano del vescovo Ambrogio:

nel 390 l'imperatore Teodosio ordina una feroce rappresaglia a Tessalonica.

Ambrogio reputa che questo sia un comportamento assolutamente anti-cristiano

cosicchè esclude l'imperatore dlla comunione, quindi dalla comunità cristiana.

Teodosio per rientrare nella comunità si inginocchia, fa una confessione pubblica

e Ambrogio lo riammette alla comunione.

Questo episodio ha importanza perchè per la prima volta in modo così eclatante

si pongono I confini al poter imperiale, Ambrogio ha detto che ci sono cose che

nemmeno l'imperatore può fare perchè contrarie ai valori cristiani.

Da qui parte per l'occidente la strada verso autonomia dei valori della chiesa

rispetto all'istituzione statale. Chiesa come limite per l'esercizio del potere

pubblico.

Dopo Ambrogio tutte le autorità religiose hanno la forza di richiamare all'ordine le

massime cariche statali.

Questo potere di intervenire contro una cattiva gestione dei poteri pubblici era

riconosciuto dagli stessi imperatori.

La forza dei valori cristiani è un limite del potere.

Nonostante le ingerenze chiesa e stato rimangono entità separate

Questa fisionomia del rapporto tra stato e chiesa viene descritta da papa

Gelasio I che nel 494 manda una lettera all'imperatore Anastasio dove definisce

impero e chiesa come dignitates distintae:

-la chiesa si deve occupare delle questioni spirituali

-l'impero si deve occupare delle questioni temporali

traduzione conflittuale nella storia d'europa: capacità dell'una di limitare il potere

dell'altra

Questo è un caposaldo della teoria politica giuridica occidentale: caratteristica

fondamentale che distingue gli stati europei dagli altri stati dove predomina

cultura ebraica, musulmana, cinese

In Europa si ha questa concezione di sfera laica distinta da quella religiosa, nelle

altre culture questa distinzione non c'è

La presenza della chiesa che diventa religione anche dei popoli barbarici avrà

una forte influenza anche nel diritto, in particolare nella legislazione visigota e

longobarda.

Si nota anche nella strutturazione stessa della chiesa con I relativi problemi

organizzativi

-rapporti tra vescovo e papa

-rapporti tra periferia e centro

-figura del papa a roma

-l'emergere del vescovo di roma come capo della cristianità

chiesa che si presenta sotto diversi livelli come nervatura della cultura che entra

anche nei regni barbarici

MONACHESIMO

Il Monachesimo è un fenomeno che nasce all'inizio del 1200 in Egitto con S.

Antonio Abate, un religioso che si era allontanato nel deserto per vivere come un

eremita e parlare solo con dio.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia931 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof D'Amico Elisabetta.
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