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REGNO DI SICILIA
Qui si avranno due raccolte: una per l’età normanna, ovvero l’Assise, promulgata nel 1140 da Ariano
di Puglia e l’altra, fondamentale, il Liber Augustalis di Federico II di Svevia, pubblicato a Melfi nel 1231. Il
Liber Augustalis è un’opera molto dotta, prevedrà il diritto longobardo come diritto comune per il Regno di
Sicilia. DUCATO DI SAVOIA
L’unione di più contee, formate da terre quasi tutte infeudate che pendevano o dal re o dal papa, e
quindi molto diverse fra di loro. Nel 1430 a Chambery, ancora oggi capoluogo della Savoia, Amedeo VIII
emana i Decreta (composta da 5 libri);
SARDEGNA
La Sardegna avrà una storia molto controversa, nel medioevo non fa parte del Ducato di Savoia ma
rimane bizantina molto a lungo per essere poi contesa dalle Repubbliche marinare (Genova e Pisa) e finire
poi in mano agli Aragonesi. Nel 1395 Eleonora d’Arborea emanerà la Carta de logu de Arborea, pensata
precedentemente dal padre Mariano. Questa è estremamente arcaica nei contenuti (società pastorale con un
patriarcato molto duro, usanze millenarie in certi casi abbastanza “selvaggio”), un diritto consuetudinario
raccolto al suo interno. Essa rimarrà ininterrottamente in vigore in Sardegna fino al 1827, non venne sospeso
neanche da Napoleone con la Rivoluzione Francese, ciò perché la Sardegna non venne mai occupata dai
Francesi ed i Savoia, nel periodo napoleonico, si ritireranno in Sardegna.
Nel 1825 Carlo Felice emanerà il codice feliciano, che rimarrà in vigore fino al 1848, quando il
Codice Albertino, emanato a sua volte nel 1837, verrà esteso anche al territorio sardo.
DIRITTI PARTICOLARI IN EUROPA 23
La prima questione è della possibilità o meno di parlare di “Stato” in epoca medioevale. Le entità
“Statali” medioevali non possono essere considerate sovrane, riconoscono sempre al di sopra di sé il Papa e
l’Imperatore, fino alle guerre d’Italia (fine del Quattrocento), da un punto di vista giuridico attuale, non ci
sono Stati nel medioevo.
Il clima giuridico medioevale è molto diverso da quello che noi intendiamo oggi per “Stato”, questo
ovviamente non significa che non ci possa essere un modo diverso di intendere lo “Stato”. Lo Stato moderno
possiamo caratterizzarlo per un’entità che avoca a sé l’intera dimensione giuridica. Intendere quindi per Stato
un’entità in cui il diritto è statalizzato; le fonti del diritto sono vigenti in quanto emanate dallo Stato; lo Stato
pretende di essere la forma su ogni norma applicata ecc. Da un punto di vita giuridico a livello di fonti
abbiamo un’emersione del diritto pubblico, uno Stato che spesso si disinteressa della giustizia.
La stessa distinzione diritto pubblico e privato è una abbastanza moderna, essa è presente sì tra i
romani, ma si tratta più di una distinzione accademica che non ha peso a livello pratico. Con le nazioni
invece, nu certo diritto pubblico inizia a farsi largo, così come tanti comportamenti che non erano reati lo
diventano.
FRANCIA
La Francia nel medioevo e nell’età moderna (fino alla Rivoluzione Francese) è caratterizzata da un
particolarismo giuridico raggruppabile in due aree:
- Centro-sud (Pays de droit écrit, paese di diritto scritto), qui si fa riferimento al diritto comune e alla
reinterpretazione del diritto romano. Questo mondo fu tra le prime zone, se non la prima al di fuori
dell’Italia, a conoscere la scientifizzazione del diritto, le università, l’introduzione del diritto comune
e le idee dei glossatori e di Irnerio. Rappresentato principalmente da l’ordonnance di Filippo il Bello
(1312).
- Centro-nord (pays de droit coutumier), qui vi era una prevalenza del diritto consuetudinario, cioè del
diritto di natura germanica.
Anche quando si arriverà al codice napoleonico, i redattori di quest’ultimo faranno riferimento a
nozioni di diritto consuetudinario ed a nozioni di diritto scritto; un momento importante nella storia francese
è l’ordinanza regia (ordonnance) di Montils les Tours (1454). Quest’ordinanza stabilisce l’obbligo della
redazione per iscritto delle consuetudini, si stabilisce quindi che in ogni regione della Francia vi debba essere
un grand coutumier, ovvero una raccolta delle consuetudini locali. Dalla divulgazione dell’ordinanza di
Montils les Tours ci vorranno cento anni per arrivare al compimento dei grand coutumier.
Trascrivere le consuetudini è un compito di un’estrema difficoltà poiché si redigono per inscritto
delle regole in continuo mutamento, in più le consuetudini hanno più valore se più recenti, e capitava molte
volte che esse nascessero posteriormente alla stipula dei grand coutumier, che contenevano consuetudini più
“antiche”. L’ordonnance di Filippo il Bello del 1312 prevedrà il diritto Romano come consuetudine, che sarà
un’eccezione alla diffidenza verso il diritto romano vigente tra tutti i Re Francesi.
SPAGNA
Da ricordare è l’ordenamiento de alcalà del 1348, con il quale ci sarà la recezione indiretta,
nazionalizzata del diritto comune tramite il rinvio alle Siete Partidas come diritto sussidiario. Si cita che il
diritto comune è la ley de las Siete Partidas.
Infine, la Prammatica di Giovanni di Castiglia del 1427 prevede il caso, in un ordinamento costruito
sull’opinione dei giuristi come quello spagnolo, del contrasto di opinioni. La Prammatica di Giovanni di
Castiglia stabilisce una regola che ricorda un po’ quella dello ius respondendi romano, nel caso si tratti di
materie riguardanti il diritto civile prevarrà l’opinione di Bartolo, mentre nel diritto canonico se ci sono
contrasti di opinione prevale quella di Giovanni d’Andrea.
GERMANIA 24
Lo status dei diritti particolari in Germania, secondo la migliore tradizione del diritto tedesco è
essenzialmente consuetudinario. C’è la Lega anseatica in cui abbiamo delle città-stato simili a quelle
dell’Italia settentrionale, di massima è però diritto consuetudinario, raccolto in testi che vengono chiamati
“specchi”. Il termine speculum vuol dire raccolta. In Germania nel ‘200 troviamo questi specchi delle
consuetudini. Abbiamo, in relazione alle consuetudini, la stessa problematica dei coutumier in Francia: da un
lato le consuetudini si rafforzano con la scrittura e dall’altro vi si cristallizzano in modo particolarmente
precoce: vengono superate in un breve lasso di tempo, continuano ad avere valore ma sono in desuetudine.
Anche qui troviamo due problemi: la formalizzazione dello ius propria e la recezione dello ius
communae. In Germania si trova una recezione fattuale della tradizione romana, del diritto scientificamente
considerato a livello di “fatto”, sostanzialmente dall’inizio del XII Sec. in poi, abbiamo molti studenti nello
studiorum Felsineo e nelle altre grandi università italiane ed anche fuori dall’Italia. Per tutto il medioevo la
Germania conosce ampliamente il diritto comune, ma lo applica fattualmente, ovvero i futuri ufficiali
pubblici, giudici etc. normalmente vanno a studiare un periodo in Italia o comunque nelle università europee.
Vi è una data molto importante nella storia del diritto tedesco: 1495. In questa data il
Reiheskammergericht (tribunale camerale dell’impero), ovvero il tribunale più alto nella gerarchia della
giustizia tedesca, in questo tribunale si stabilisce che tutte le cause devono essere giudicate: o per
consuetudine (soltanto se allegate e provate dalle parti), ovvero “nach des Reichs gemeinen rechten” secondo
i diritti reali dell’impero. Questo tribunale è un tribunale dotto, una novità cinquecentesca nel senso che il
tribunale era composto nella sua totalità da tutti giuristi, quando agli albori era formato metà da giuristi e
metà da cavalieri.
SCUOLA DEI COMMENTATORI O CONSILIATORI (SEC. XIV-XV)
Sotto certi aspetti la scuola dei commentatori, pur mutando forma svariate volte, durerà fino al ‘700;
anzitutto, si chiama scuola dei commentatori poiché scrivevano soprattutto commentari, commenti, aventi la
propria particolarità. Si può dire anche consiliatori (dalla fine del ‘400 in poi) perché i commentari saranno
sempre meno, si faranno largo i trattati ed una delle attività preminenti dei giuristi è scrivere pareri (consilia),
di qui il termine consiliatori.
La scuola dei commentatori nasce in Francia ad Orlèans, città del centro-nord della Francia. La
scuola dei commentatori nascerà a Orlèans invece che a Parigi poiché in quest’ultima Onofrio II vieterà
l’insegnamento del diritto comune; ciò perché i Re francesi nella loro rivalità nei confronti dell’Imperatore,
vedono con una certa diffidenza il diritto comune, considerato come il “diritto dello Stato nemico”. A Parigi
ci sarà una celebre università teologica ma non un insegnamento del diritto, solo uno filosofico.
In Francia e non Italia poiché nella prima, rispetto all’Italia, ci sarà uno sviluppo della filosofia (leggi
e teologia) collegata all’insegnamento delle Artes molto superiore che non in Italia. In Francia lo studente già
nel ‘200, per poter entrare in un’università francese doveva essere baccalaureato, doveva avere cioè già una
preparazione di base sulle arti liberali e sulla teologia. La scuola dei commentatori è caratterizzata
dall’importazione all’interno dello studio scientifico del diritto della metodologia tomistica, scolastica. Ciò
consisteva in un Aristotelismo (nel ‘200 l’approfondimento di alcune opere di Aristotele, Logica ed
Ermeneutica, farà sì che queste vengano recepite e cristianizzate dai teologi del tempo). Questo metodo,
estremamente articolato, permetterà di estrarre dal diritto romano una quantità di principia utili per creare
diritto nuovo e staccarsi dal nuovo molto più che non i mezzi, molto poveri, dei glossatori.
Ciò spiega perché il primo impulso per una soluzione del genere parta proprio dalla Francia. In più,
ad Orlèans c’era uno studium, fondato da giuristi italiani (Iacopini, Peregrossi),
JACQUES DE REVIGNY E PIERRE DE BELLEPERCHE
Entrambi hanno studiato teologia ed hanno anche una carriera ecclesiastica, provengono quindi dai
“ranghi della chiesa”. Jacques de Revigny pare mettesse in difficoltà nel 1260 Francesco Accursio ad
Orlèans, egli divenì vescovo di Verdun e morì nel 1296. Scriverà lecturae, repetitiones, quasetiones e degli
alphabetum, ovvero dei dizionari del diritt