Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 34
Appunti Storia del diritto Pag. 1 Appunti Storia del diritto Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Storia del diritto Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Storia del diritto Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Storia del diritto Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Storia del diritto Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Storia del diritto Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Storia del diritto Pag. 31
1 su 34
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

REGNO DI SICILIA

Qui si avranno due raccolte: una per l’età normanna, ovvero l’Assise, promulgata nel 1140 da Ariano

di Puglia e l’altra, fondamentale, il Liber Augustalis di Federico II di Svevia, pubblicato a Melfi nel 1231. Il

Liber Augustalis è un’opera molto dotta, prevedrà il diritto longobardo come diritto comune per il Regno di

Sicilia. DUCATO DI SAVOIA

L’unione di più contee, formate da terre quasi tutte infeudate che pendevano o dal re o dal papa, e

quindi molto diverse fra di loro. Nel 1430 a Chambery, ancora oggi capoluogo della Savoia, Amedeo VIII

emana i Decreta (composta da 5 libri);

SARDEGNA

La Sardegna avrà una storia molto controversa, nel medioevo non fa parte del Ducato di Savoia ma

rimane bizantina molto a lungo per essere poi contesa dalle Repubbliche marinare (Genova e Pisa) e finire

poi in mano agli Aragonesi. Nel 1395 Eleonora d’Arborea emanerà la Carta de logu de Arborea, pensata

precedentemente dal padre Mariano. Questa è estremamente arcaica nei contenuti (società pastorale con un

patriarcato molto duro, usanze millenarie in certi casi abbastanza “selvaggio”), un diritto consuetudinario

raccolto al suo interno. Essa rimarrà ininterrottamente in vigore in Sardegna fino al 1827, non venne sospeso

neanche da Napoleone con la Rivoluzione Francese, ciò perché la Sardegna non venne mai occupata dai

Francesi ed i Savoia, nel periodo napoleonico, si ritireranno in Sardegna.

Nel 1825 Carlo Felice emanerà il codice feliciano, che rimarrà in vigore fino al 1848, quando il

Codice Albertino, emanato a sua volte nel 1837, verrà esteso anche al territorio sardo.

DIRITTI PARTICOLARI IN EUROPA 23

La prima questione è della possibilità o meno di parlare di “Stato” in epoca medioevale. Le entità

“Statali” medioevali non possono essere considerate sovrane, riconoscono sempre al di sopra di sé il Papa e

l’Imperatore, fino alle guerre d’Italia (fine del Quattrocento), da un punto di vista giuridico attuale, non ci

sono Stati nel medioevo.

Il clima giuridico medioevale è molto diverso da quello che noi intendiamo oggi per “Stato”, questo

ovviamente non significa che non ci possa essere un modo diverso di intendere lo “Stato”. Lo Stato moderno

possiamo caratterizzarlo per un’entità che avoca a sé l’intera dimensione giuridica. Intendere quindi per Stato

un’entità in cui il diritto è statalizzato; le fonti del diritto sono vigenti in quanto emanate dallo Stato; lo Stato

pretende di essere la forma su ogni norma applicata ecc. Da un punto di vita giuridico a livello di fonti

abbiamo un’emersione del diritto pubblico, uno Stato che spesso si disinteressa della giustizia.

La stessa distinzione diritto pubblico e privato è una abbastanza moderna, essa è presente sì tra i

romani, ma si tratta più di una distinzione accademica che non ha peso a livello pratico. Con le nazioni

invece, nu certo diritto pubblico inizia a farsi largo, così come tanti comportamenti che non erano reati lo

diventano.

FRANCIA

La Francia nel medioevo e nell’età moderna (fino alla Rivoluzione Francese) è caratterizzata da un

particolarismo giuridico raggruppabile in due aree:

- Centro-sud (Pays de droit écrit, paese di diritto scritto), qui si fa riferimento al diritto comune e alla

reinterpretazione del diritto romano. Questo mondo fu tra le prime zone, se non la prima al di fuori

dell’Italia, a conoscere la scientifizzazione del diritto, le università, l’introduzione del diritto comune

e le idee dei glossatori e di Irnerio. Rappresentato principalmente da l’ordonnance di Filippo il Bello

(1312).

- Centro-nord (pays de droit coutumier), qui vi era una prevalenza del diritto consuetudinario, cioè del

diritto di natura germanica.

Anche quando si arriverà al codice napoleonico, i redattori di quest’ultimo faranno riferimento a

nozioni di diritto consuetudinario ed a nozioni di diritto scritto; un momento importante nella storia francese

è l’ordinanza regia (ordonnance) di Montils les Tours (1454). Quest’ordinanza stabilisce l’obbligo della

redazione per iscritto delle consuetudini, si stabilisce quindi che in ogni regione della Francia vi debba essere

un grand coutumier, ovvero una raccolta delle consuetudini locali. Dalla divulgazione dell’ordinanza di

Montils les Tours ci vorranno cento anni per arrivare al compimento dei grand coutumier.

Trascrivere le consuetudini è un compito di un’estrema difficoltà poiché si redigono per inscritto

delle regole in continuo mutamento, in più le consuetudini hanno più valore se più recenti, e capitava molte

volte che esse nascessero posteriormente alla stipula dei grand coutumier, che contenevano consuetudini più

“antiche”. L’ordonnance di Filippo il Bello del 1312 prevedrà il diritto Romano come consuetudine, che sarà

un’eccezione alla diffidenza verso il diritto romano vigente tra tutti i Re Francesi.

SPAGNA

Da ricordare è l’ordenamiento de alcalà del 1348, con il quale ci sarà la recezione indiretta,

nazionalizzata del diritto comune tramite il rinvio alle Siete Partidas come diritto sussidiario. Si cita che il

diritto comune è la ley de las Siete Partidas.

Infine, la Prammatica di Giovanni di Castiglia del 1427 prevede il caso, in un ordinamento costruito

sull’opinione dei giuristi come quello spagnolo, del contrasto di opinioni. La Prammatica di Giovanni di

Castiglia stabilisce una regola che ricorda un po’ quella dello ius respondendi romano, nel caso si tratti di

materie riguardanti il diritto civile prevarrà l’opinione di Bartolo, mentre nel diritto canonico se ci sono

contrasti di opinione prevale quella di Giovanni d’Andrea.

GERMANIA 24

Lo status dei diritti particolari in Germania, secondo la migliore tradizione del diritto tedesco è

essenzialmente consuetudinario. C’è la Lega anseatica in cui abbiamo delle città-stato simili a quelle

dell’Italia settentrionale, di massima è però diritto consuetudinario, raccolto in testi che vengono chiamati

“specchi”. Il termine speculum vuol dire raccolta. In Germania nel ‘200 troviamo questi specchi delle

consuetudini. Abbiamo, in relazione alle consuetudini, la stessa problematica dei coutumier in Francia: da un

lato le consuetudini si rafforzano con la scrittura e dall’altro vi si cristallizzano in modo particolarmente

precoce: vengono superate in un breve lasso di tempo, continuano ad avere valore ma sono in desuetudine.

Anche qui troviamo due problemi: la formalizzazione dello ius propria e la recezione dello ius

communae. In Germania si trova una recezione fattuale della tradizione romana, del diritto scientificamente

considerato a livello di “fatto”, sostanzialmente dall’inizio del XII Sec. in poi, abbiamo molti studenti nello

studiorum Felsineo e nelle altre grandi università italiane ed anche fuori dall’Italia. Per tutto il medioevo la

Germania conosce ampliamente il diritto comune, ma lo applica fattualmente, ovvero i futuri ufficiali

pubblici, giudici etc. normalmente vanno a studiare un periodo in Italia o comunque nelle università europee.

Vi è una data molto importante nella storia del diritto tedesco: 1495. In questa data il

Reiheskammergericht (tribunale camerale dell’impero), ovvero il tribunale più alto nella gerarchia della

giustizia tedesca, in questo tribunale si stabilisce che tutte le cause devono essere giudicate: o per

consuetudine (soltanto se allegate e provate dalle parti), ovvero “nach des Reichs gemeinen rechten” secondo

i diritti reali dell’impero. Questo tribunale è un tribunale dotto, una novità cinquecentesca nel senso che il

tribunale era composto nella sua totalità da tutti giuristi, quando agli albori era formato metà da giuristi e

metà da cavalieri.

SCUOLA DEI COMMENTATORI O CONSILIATORI (SEC. XIV-XV)

Sotto certi aspetti la scuola dei commentatori, pur mutando forma svariate volte, durerà fino al ‘700;

anzitutto, si chiama scuola dei commentatori poiché scrivevano soprattutto commentari, commenti, aventi la

propria particolarità. Si può dire anche consiliatori (dalla fine del ‘400 in poi) perché i commentari saranno

sempre meno, si faranno largo i trattati ed una delle attività preminenti dei giuristi è scrivere pareri (consilia),

di qui il termine consiliatori.

La scuola dei commentatori nasce in Francia ad Orlèans, città del centro-nord della Francia. La

scuola dei commentatori nascerà a Orlèans invece che a Parigi poiché in quest’ultima Onofrio II vieterà

l’insegnamento del diritto comune; ciò perché i Re francesi nella loro rivalità nei confronti dell’Imperatore,

vedono con una certa diffidenza il diritto comune, considerato come il “diritto dello Stato nemico”. A Parigi

ci sarà una celebre università teologica ma non un insegnamento del diritto, solo uno filosofico.

In Francia e non Italia poiché nella prima, rispetto all’Italia, ci sarà uno sviluppo della filosofia (leggi

e teologia) collegata all’insegnamento delle Artes molto superiore che non in Italia. In Francia lo studente già

nel ‘200, per poter entrare in un’università francese doveva essere baccalaureato, doveva avere cioè già una

preparazione di base sulle arti liberali e sulla teologia. La scuola dei commentatori è caratterizzata

dall’importazione all’interno dello studio scientifico del diritto della metodologia tomistica, scolastica. Ciò

consisteva in un Aristotelismo (nel ‘200 l’approfondimento di alcune opere di Aristotele, Logica ed

Ermeneutica, farà sì che queste vengano recepite e cristianizzate dai teologi del tempo). Questo metodo,

estremamente articolato, permetterà di estrarre dal diritto romano una quantità di principia utili per creare

diritto nuovo e staccarsi dal nuovo molto più che non i mezzi, molto poveri, dei glossatori.

Ciò spiega perché il primo impulso per una soluzione del genere parta proprio dalla Francia. In più,

ad Orlèans c’era uno studium, fondato da giuristi italiani (Iacopini, Peregrossi),

JACQUES DE REVIGNY E PIERRE DE BELLEPERCHE

Entrambi hanno studiato teologia ed hanno anche una carriera ecclesiastica, provengono quindi dai

“ranghi della chiesa”. Jacques de Revigny pare mettesse in difficoltà nel 1260 Francesco Accursio ad

Orlèans, egli divenì vescovo di Verdun e morì nel 1296. Scriverà lecturae, repetitiones, quasetiones e degli

alphabetum, ovvero dei dizionari del diritt

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzocr98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cavina Marco.