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Capitolo 1.1: Il diritto di famiglia nell'epoca contemporanea

La famiglia con il suo regime giuridico ha rappresentato e rappresenta uno strumento di governo della società; essa disciplina i rapporti interpersonali, sessuali e intergenerazionali. Vengono strutturate precise relazioni di potere fra i generi e si costruiscono identità e luoghi sociali che coinvolgono gli individui e i gruppi fino a incidere sulla fisionomia delle comunità nazionali.

Il diritto di famiglia si avvale di forme e tecniche giuridiche che differiscono da quelle del diritto del mercato, in particolare al diritto delle obbligazioni e dei contratti:

  • Le sue norme sono prevalentemente inderogabili.
  • La posizione dei componenti della famiglia è definita dagli status.
  • Sui coniugi incombono doveri reciproci di fedeltà, assistenza, ecc.
  • Nei rapporti sociali gli individui normalmente rispondono gli uni nei confronti degli altri dei danni illegittimamente cagionati, mentre all'interno della famiglia solo di recente il principio dell'immunità mostra delle scalfiture.

È nella Costituzione di Weimar nei primi anni del secolo scorso che la famiglia fondata sul matrimonio assume rilevanza costituzionale insieme all'affermazione dell'eguaglianza “dei diritti dei due sessi”. La costituzionalizzazione delle famiglia si incontra con la garanzia dei diritti inviolabili del soggetto libero di svolgere la sua personalità sia come singolo che in quanto scelga di associarsi a una o più persone in formazioni sociali e l'affermazione del principio di uguaglianza.

Prendono corpo due tendenze destinate a giocare un ruolo fondamentale nella lettura costituzionale della famiglia:

  1. Da una parte la necessità di attribuire rilevanza al momento della garanzia di una sfera famigliare nella quale i singoli possono organizzare in modo originale e libero le proprie relazioni famigliari.
  2. Dall'altra il mutato atteggiamento nei confronti dell'intervento statuale al quale ora ci si rivolge per ottenere la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo di questa dimensione.

Il moderno diritto di famiglia si mostrerà sempre più volto a tutelare i singoli componenti della famiglia e i loro interessi più che il gruppo famigliare come portatore di un interesse superiore a quello dei singoli membri. Secondo una certa opinione, fatta da una pronuncia della Corte Costituzionale, il dettato dell'Art 29 della Costituzione impedisce il riconoscimento di una pluralità di modelli famigliari nel nostro sistema giuridico isolando nell'istituto del matrimonio l'unica forma giuridica atta a fondare l'istituzione della famiglia.

Sebbene la rilevanza costituzionale delle convivenze di fatto sia da lungo tempo riconosciuta, non cessano gli sforzi interpretativi volti a contrapporre e differenziare matrimonio e convivenze non fondate sul matrimonio, coppie sposate e coppie conviventi ad altro titolo. Questi sforzi hanno trovato risoluzione nella legge Cirinnà che definisce l'unione civile fra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale. Nella gerarchica delle forme al matrimonio si riserva la posizione di vertice.

Rispetto all'immagine della famiglia che la disciplina rimanda, le realtà famigliari emergenti indicano una tensione interna a questo settore del diritto fra tradizione e modernizzazione, fra tutela dell'istituzione e affermazione dei diritti individuali, ecc. Si parla spesso di “crisi di famiglia” ma è una crisi che in realtà non investe la famiglia ma il matrimonio eterosessuale quale modello totalizzante. È al contrario vero che esiste, ovunque in Occidente, la tendenza a entrare nella famiglia in forme nuove.

Capitolo 2.2: Profili del diritto della famiglia in Europa

Il processo di armonizzazione del diritto di famiglia in Europa trova il suo primo fondamento nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. L'evoluzione della materia è stata favorita da numerosi atti dell'Unione Europea.

Il processo di creazione del diritto di famiglia in Europa incontra limiti di competenza dell'Unione Europea nell'ambito del diritto sostanziale della famiglia; di conseguenza, l'attività legislativa dell'Unione è stata sinora limitata al diritto internazionale privato della famiglia. Su molteplici aspetti delle discipline nazionali interne si osserva una convergenza degli ordinamenti. Tuttavia, sulla base di recenti sviluppi si afferma che le residue differenze culturali e regionali possono essere attenuate in parte, sulla base di valori comuni come il rispetto dei diritti umani e della legalità.

L'assenza di una base comune ha suggerito l'indicazione di modelli opzionali o di principi comuni che possono consentire una disciplina uniforme in ambito europeo e di contenuto sostanziale. Sul piano sostanziale c'è l'affermazione del diritto primario tra cui il rispetto della vita famigliare, la non discriminazione e la libertà di circolazione.

La complessità della materia e la gerarchia delle fonti dovute alla distribuzione delle competenze europee richiedono un continuo coordinamento tra norme in vista di tendenze di armonizzazione, circolazione di atti e uniformazione. Il risultato è una codificazione parziale stratificata che ha come sua fonte primaria i regolamenti comunitari. Con il Trattato di Lisbona il diritto primario della famiglia ha ricevuto un primo consolidamento in virtù del rafforzato collegamento con i diritti fondamentali della persona.

Una diversa forma di rafforzamento primario della persona nei rapporti privati e famigliari si è introdotta nell'individuazione, a opera del Trattato di Lisbona, della promozione e della tutela dei diritti dei minori tra gli obiettivi principali dell'Unione. È previsto che l'Unione debba promuovere la tutela dei diritti dei minori.

Dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il legislatore comunitario ha emanato una serie di atti nell'ambito della cooperazione giudiziaria che si possono suddividere in tre gruppi:

  • Una gran parte di essi riguarda il diritto internazionale privato processuale.
  • Un secondo gruppo riguarda gli atti normativi sulla legge applicabile.
  • Un terzo raggruppamento comprende provvedimenti misti di contenuto internazionale privato processuale e legale applicabile.

Nell'ambito del diritto di famiglia il provvedimento più incisivo resta il regolamento 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoria. A esso si aggiunge ora il regolamento 4/2009 dell'Unione Europea sulle competenze, il diritto applicabile e il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sulla cooperazione in materia alimentare, che regola in modo unitario la materia in precedenza assoggettata al regolamento 44/2009 della Comunità Europea.

Capitolo 2.1: Il matrimonio

Nel nostro ordinamento non ci sono testi legislativi che danno una definizione di matrimonio. Vari elementi, però, ci consentono di dare una definizione:

  • Il Codice Civile descrive il matrimonio come l'atto che scaturisce delle dichiarazioni di volontà degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie a costituire una “comunità di vita”.
  • Nella Costituzione il matrimonio costituisce il fondamento di quella “società naturale denominata famiglia”.
  • La legge sul divorzio dove il matrimonio è quell'atto che serve “a costituire una comunione spirituale e materiale dei coniugi”.

Da questi elementi si può arrivare ad una definizione: “il matrimonio è quell'atto che origina un vincolo giuridico tra due persone preordinato alla costituzione di una stabile comunione di vita e a dei rapporti di ordine spirituale e materiale”.

Il matrimonio può essere considerato, sul piano contrattuale e sul piano normativo, sotto due aspetti:

  1. “atto giuridico” → matrimonio atto
  2. “rapporto giuridico” → matrimonio rapporto

La distinzione tra atto e rapporto varia a seconda delle forme di matrimonio ammesse nel nostro ordinamento. L'atto viene prima del rapporto (da un punto di vista logico-giuridico) e la validità del primo condiziona la produzione del secondo.

Requisiti per il matrimonio

  • Sì (requisiti di capacità)
    • Maggiore età: il tribunale può autorizzare il matrimonio anche per un minore che abbia compiuto 16 anni, prima ci si deve accertare della sua maturità psicofisica.
    • Capacità mentale: non ci si può sposare nel caso di infermità mentale.
  • No
    • Parentela, affinità, adozione: questo è un vincolo assoluto.
    • Precedente matrimonio o unione civile: i nubendi devono trovarsi in uno stato civile libero, quindi non possono sposarsi coloro che siano già legati da un vincolo di matrimonio.
    • Delitto: è vietato il matrimonio quando uno dei due è stato condannato per omicidio nei confronti dell'altro coniuge.
    • Lutto vedovile: è un divieto temporaneo, la vedova non può sposarsi di nuovo prima che siano passati 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio.

Promessa di matrimonio Art 79

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad adempiere le prestazioni che sono state concordate. Se stipulata in modo formale (con atto pubblico, con scrittura pubblica o privata), la promessa obbliga a risarcire il danno subito dall'altro promittente per le spese effettuate e per le obbligazioni assunte in vista del matrimonio. Il diritto al risarcimento matura nel momento in cui il rifiuto è stato determinato da un giusto motivo, deve essere proposto entro 1 anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. Si ha il diritto ad ottenere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio (= donazioni prenunziali), la restituzione non può essere chiesta se è trascorso 1 anno dal giorno in cui è avvenuto il rifiuto di contrarre il matrimonio.

Matrimonio concordato

Prevede che i requisiti per contrarre il matrimonio e le modalità della celebrazione siano disciplinati dall'ordinamento canonico con l'impegno dell'ordine civile di riconoscere gli effetti civili di tale unione.

Matrimonio per procura

Per i militari in tempo di guerra e per coloro che risiedono all'estero.

Patti Lateranensi

Volevano un matrimonio celebrato davanti al ministro di culto cattolico e regolamentato dal diritto canonico. La trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile faceva sì che avesse effetti civili. È stata fatta una modifica ai Patti Lateranensi con l'Accordo di revisione nel quale si dava più spazio all'ordinamento civile.

Pubblicazioni

Sono una formalità attraverso cui viene diffusa la volontà dei nubendi di contrarre il matrimonio in modo da sollecitare eventuali comunicazioni di impedimenti da parte di altre persone. Devono essere affisse alle porte della chiesa parrocchiale per almeno 8 giorni e 2 domeniche successive. Gli sposi e il parroco devono fare richiesta all'ufficiale di stato civile affinché vengano fatte anche le pubblicazioni civili nella porta della casa comunale. L'ufficiale dello stato civile rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione che è un nulla osta che serve per garantire che il matrimonio civile che sta per essere celebrato sarà trascritto nei registri dello stato civile.

Atto di matrimonio

La celebrazione avviene davanti al parroco e alla presenza di testimoni. Dopo aver ricevuto il consenso da parte di ciascuno degli sposi, il celebrante li dichiara uniti in matrimonio. Al termine del rito viene fatto l'atto di matrimonio in due copie: una destinata ad essere trasmessa all'ufficiale dello stato civile del comune in cui viene celebrato il matrimonio, sarà poi trascritta. Il parroco cura la trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio con richiesta di trascrizione entro 5 giorni dalla celebrazione. L'ufficiale di stato civile procede alla trascrizione entro 24 ore in modo da consentire al matrimonio di acquisire efficacia civile. Nel caso in cui la trasmissione sia stata fatta in ritardo, si può fare una trascrizione tardiva. Questa deve essere fatta in modo concorde dagli sposi o da uno di essi (però l'altro non deve opporsi) e comporta la conservazione dello stato di libero da parte degli sposi dal momento della celebrazione fino al momento della richiesta.

Vizi dell'atto di matrimonio

Con maggiore severità sono disciplinati gli inadempimenti causati da mancanza di libertà di stato, da delitto, da vincolo di parentela, affinità, adozione, ecc., che danno luogo a invalidità non sanabili. Diversamente sono invalidità sanabili:

  • La simulazione attraverso convivenza come coniugi successiva alla celebrazione o il decorso di 1 anno dalla celebrazione.
  • L'interdizione.
  • L'incapacità di intendere e volere.
  • La violenza, il timore e l'errore attraverso una coabitazione protratta per 1 anno e successiva al venir meno del vizio.
  • Il difetto di età viene sanato decorso 1 anno dal raggiungimento della maggiore età.

In tutti questi casi tende a restringersi anche la cerchia dei soggetti legittimati ad agire:

  • Tutore, pubblico ministero e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo in caso di interdizione.
  • Coniugi e genitori in caso di simulazione.
  • Il coniuge il cui consenso risulti viziato.

Venendo alle cause di invalidità, tra di esse va ricompreso il difetto dei requisiti di capacità e l'esigenza di un inadempimento:

  • Difetto di età.
  • La mancanza di libertà di stato.
  • Il vincolo di parentela, affinità, adozione e affiliazione.
  • Il delitto.
  • L'infermità di mente.
  • L'incapacità di intendere e volere.
  • La violenza morale.
  • Il timore di eccezionale gravità.
  • L'errore riguardante l'identità della persona.
  • La simulazione.

Capitolo 2.2: I rapporti personali

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha eliminato tutto ciò che si ispirava ad una concezione gerarchica e autoritaria della famiglia, quella che vedeva il marito titolare della potestà matrimoniale e della patria potestà. Ora vige la regola della parità tra i coniugi sia nei diritti che nei doveri.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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