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Convenzioni matrimoniali e regimi patrimoniali
Le convenzioni devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio, devono contenere la data, il notaio che l'ha fatta, le generalità dei contraenti (cioè scelta del regime di separazione scelto dai contraenti). La convenzione non annotata non è opponibile. È possibile modificare le convenzioni a patto che ci sia il consenso di tutte le persone che sono state parte della convenzione, altrimenti non è possibile e quindi non hanno effetto le eventuali modifiche.
Comunione legale
Si distingue tra:
- Regime patrimoniale primario-contributivo: costituito da norme inderogabili che sanciscono il dovere di prestare il necessario alla conduzione della famiglia
- Regime patrimoniale secondario-distributivo: costituito da regole che disciplinano la spettanza dei beni dei coniugi. In questo caso i coniugi hanno molta autonomia e possono scegliere tra diverse soluzioni
Nel momento in cui loro non decidono quale regime instaurare i loro rapporti.
I regimi patrimoniali saranno regolati dal regime legale della comunione. A questo regime di comunione legale può essere aggiunto il fondo patrimoniale attraverso cui è possibile destinare uno o più beni ai bisogni della famiglia.
L'opzione più scelta dai coniugi è quella del regime convenzionale della separazione.
Si può dare vita anche a dei regimi patrimoniali atipici che nascono dalla combinazione delle regole dei regimi tipici.
Il regime di comunione regola:
- l'attribuzione dei beni dei coniugi consentiti successivamente al matrimonio
- le modalità di amministrazione dei beni comuni e personali
- le responsabilità dei coniugi nei confronti dei creditori
Con la scelta del regime di comunione si può scegliere un criterio di attribuzione dei beni.
Ci sono 3 categorie di appartenenza dei beni:
- comunione immediata: comprendono gli acquisti fatti durante il matrimonio, sono di entrambi i coniugi in uguale misura
- comunione de residuo:
comprendono i beni che costituiscono oggetto di disposizione e amministrazione individuale. Questi beni sono destinati a diventare comuni nella misura che residua al momento dello scioglimento della comunione stessa.
Di questa categoria fanno parte:
- i frutti dei beni propri del coniuge percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione → frutti: utilità economiche che danno un bene principale, si distinguono in:
- frutti naturali: es prodotti agricoli
- frutti civili: es canone percepito
- i provenienti dell'attività separata di ciascun coniuge → si indicano quelle utilità che ciascun coniuge ricava dallo scioglimento della propria attività personale
- i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei due coniugi costituita dopo il matrimonio.
Finché esiste il regime della comunione i beni che si trovano nella comunione de residuo sono esclusivamente del titolare che li può amministrare in modo discrezionale.
nel momento in cui la comunione si scioglie, anche il coniuge non titolare ha il diritto alla partecipazione sui beni residui non consumati nella misura della metà. I beni personali, come definiti dall'articolo 179, sono quei beni che nonostante la scelta del regime di comunione hanno una natura personale. Questi beni sono considerati personali perché al momento dell'acquisto non esisteva ancora il regime di comunione. I beni personali includono: - I beni conseguiti mediante donazione o successione di morte - I beni di uso strettamente personale - I beni che servono per l'esercizio della propria professione - I beni ricevuti a titolo di risarcimento danno Gli atti di ordinaria amministrazione spettano disgiuntamente a entrambi i coniugi, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti dai coniugi congiuntamente. La scelta del regime legale della comunione comporta delle conseguenze sotto il profilo della responsabilità patrimoniale. Sono previsti degli obblighi che gravano sui beni comuni eobblighi che gravano sui patrimoni personali di ciascun partner, dando vita a un sistema che è stato definito di responsabilità incrociata. I debiti contratti per far fronte alle esigenze della famiglia si riflettono sui beni della comunione, se sono insufficienti a soddisfare il creditore la responsabilità si propaga anche ai beni personali. Nel caso in cui ciascun partner contragga debiti determinati da esigenze personali i creditori si soddisfano prima sul patrimonio personale e se è insufficiente la responsabilità si allarga anche al patrimonio comune. Scioglimento della comunione: comprende i presupposti per cui il regime di comunione legale cessa: - dichiarazione di assenza - annullamento - scioglimento del matrimonio - separazione personale - separazione giudiziale dei beni La cessazione del regime di comunione produce questi effetti: - determina il momento in cui i beni che rientrano nella comunione de residuo diventano parte del patrimonio comune - fasi che i beni che ricadono nella comunione immediata vengano assoggettati alle regole della comunione ordinaria. Determina il venir meno del dovere di amministrazione congiunta. Fa sì che la responsabilità riferita alle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia non sia più configurabile dopo lo scioglimento della comunione. Determina il sorgere del diritto potestativo di ciascun coniuge di domandare la divisione (viene fatta dividendo in parti uguali l'attivo e il passivo). CAPITOLO 4.3 La comunione convenzionale I coniugi possono adottare come regime patrimoniale la comunione convenzionale che consente loro di modificare gran parte delle regole sulla comunione legale. Possono estendere l'oggetto della comunione: - ai beni che secondo il regime legale apparterrebbero al patrimonio personale del singolo coniuge - i frutti personali - i provenienti dell'attività separata di ciascuno dei coniugi Al contrario possono includerevolontariamente: -i beni di cui erano proprietari prima del matrimonio -i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione di morte -i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personaliCapitolo 4.4
La separazione dei beni
Il regime patrimoniale più diffuso in alternativa alla comunione dei beni è la separazione dei beni.
In questo regime sono applicate le norme di diritto comune in materia di acquisti e obbligazioni, quindi ogni coniuge conserva la titolarità esclusiva, il godimento e l'amministrazione dei beni acquisiti durante il matrimonio. I coniugi possono scegliere la separazione dei beni al momento del matrimonio con una dichiarazione resa al celebrante.
La separazione dei beni si instaura per effetto dello scioglimento della comunione legale per cause che non incidono sulla permanenza del rapporto coniugale.
Il legislatore ha disciplinato l'ipotesi in cui, nonostante il regime di separazione dei beni, uno
- in modo diretto: impiego dei frutti dei beni per la realizzazione di tali bisogni
- modo indiretto: per effetto di limiti legali all'alienabilità dei beni e dei frutti
- il fondo si estingue solo al compimento dei 18 anni dell'ultimo dei figli minori
- il giudice può adottare norme per l'amministrazione del fondo
- il giudice considerate le condizioni economiche dei genitori e dei
Figli può dare ai figli uno "quota dei beni del fondo"
CAPITOLO 4.5
L'impresa familiare
La disciplina dell'impresa famigliare è contenuta in 2 articoli del Codice Civile: l'Art 230-bis e l'Art 230-ter. Nell'Art 230-bis è presente la situazione fondante di questo tipo di impresa che consiste in una prestazione di lavoro continuativa, resa da coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo.
Caratteristiche:
- la prestazione deve essere svolta in modo continuativo cioè regolare nel tempo
- la prestazione può essere di qualsiasi tipo: manuale o intellettuale
- attività di lavoro deve essere svolta nella famiglia o all'interno dell'impresa famigliare
- vincolo famigliare: come famigliare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il venir meno del vincolo famigliare determina la cessazione della partecipazione all'attività
dell'impresa• il famigliare partecipante all'impresa ha diritto al mantenimento in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Il diritto al mantenimento consiste nel diritto del famigliare a percepire quanto è necessario per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita• il famigliare ha diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essa. Per la ripartizione degli utili è necessario un esito positivo della gestione. Il calcolo degli utili va fatto al netto delle spese di mantenimento, se ci sono degli utili si procede con la determinazione delle singole quote di partecipazione in riferimento alla quantità e alla qualità del lavoro prestato• i famigliari deliberano a maggioranza (con voti per testa)• diritto di partecipazione: è intrasferibile salvo che avvenga a favore di altri famigliari