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CRISI DELLA COPPIA

Cosa accade quando la coppia matrimoniale entra in crisi? Siamo in un ordinamento che, ormai, ha abbandonato il principio dell'indissolubilità del matrimonio, per cui lo vediamo come un vincolo che si può sciogliere e lo si può fare, nel nostro caso, con una procedura bifasica.

Lo scioglimento è ammesso in una serie di casistiche enucleate dall'articolo 2 della legge 898 del 1970, in cui si dice che lo scioglimento si ha per morte di uno dei coniugi, in caso di commissione di una serie di gravi delitti commessi da uno dei coniugi che causa la condanna all'ergastolo o alla reclusione superiore ai 15 anni e poi la causa più significativa numericamente che porta allo scioglimento è la separazione personale, ed è qui che si sostanzia lo scioglimento bifasico.

La prima fase è quella della separazione personale in cui il vincolo ancora permane, rimane in vita ma si affievolisce e vengono meno ad esempio il dovere...

di fedeltà, il dovere di coabitazione, di assistenza morale ma permane quello di assistenza materiale. Per cui il vincolo c'è ancora, i coniugi separati sono ancora coniugi e tuttavia il vincolo si è affievolito rispetto alla costanza piena di matrimonio. La separazione può avvenire anche per cause non specifiche come in passato: prima della riforma del 1975 poteva avvenire solo nei casi di violazione dei doveri matrimoniali, in particolare l'adulterio, in forma diversa in base a quale dei due coniugi lo abbia compiuto. Oggi questa regolamentazione è cambiata e i coniugi possono domandare la separazione laddove ritengono che la prosecuzione della convivenza sia intollerabile anche per ragioni non oggettive. Poi se questa intollerabilità della prosecuzione è determinata dalla violazione di uno dei doveri coniugali, allora il coniuge che subisce la violazione potrebbe chiedere l'addebito della separazione. Quindi accade che iconiugi, non influisce sulla relazione genitoriale. Tuttavia, sul piano patrimoniale, l'addebito della separazione può avere delle conseguenze. Ad esempio, il coniuge a cui viene addebitata la separazione potrebbe essere tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento all'altro coniuge, oppure potrebbe perdere alcuni diritti sulla casa coniugale. Inoltre, l'addebito della separazione potrebbe influire sulla divisione dei beni e dei debiti tra i coniugi.tra genitori e figli.tra genitori e figli promuovendo un sindacato che ha come faro l'interesse superiore del minore. Se le condizioni esprimono la preferenza del minore il giudice può omologare la separazione, se invece il giudice ritiene che le condizioni non vadano bene nell'interesse dei figli allora non omologherà la separazione proponendo delle modifiche. Oppure può succedere che i coniugi non siano d'accordo nella scelta della separazione o della regolazione dei rapporti e che quindi si arrivi ad una separazione giudiziale, pronunciata dal giudice che determina anche le condizioni di separazione e i rapporti sia tra i coniugi, sia tra genitori e figli. Per quanto riguarda il piano patrimoniale dei rapporti tra i coniugi, poiché il vincolo non è venuto meno, permane un dovere di solidarietà a beneficio reciproco dei coniugi. Questo dovere di solidarietà si esprime nella circostanza che il coniuge che non abbia la capacità reddituale.adeguata a condurre unostile di vita proporzionato, a livello di tenore, a quello che conduceva incostanza di matrimonio, potrà beneficiare di un contributo da parte dell'altro, un contributo di mantenimento da parte del coniuge più facoltoso. L'addebito della separazione fa perdere questo diritto, se c'era. Se però già da prima non ne aveva diritto, allora sul piano patrimoniale, non sussiste nessuna conseguenza dall'addebito, può solo perdere la qualità di erede. La separazione non elide il vincolo matrimoniale e il coniuge eredita, è legittimato, è uno dei soggetti cui la legge riserva una quota di patrimonio ereditario. Nell'intervallo di tempo che va tra la separazione e lo scioglimento del vincolo, questo secondo passaggio è meramente eventuale perché dipende dalla volontà delle parti e il tempo in cui si certifica è fissato dalle parti. Se in questo intervallo, la cui forbice varia,

Uno dei due coniugi decede, l'altro, in quanto ancora coniuge, concorre nella successione in posizione forte perché è legittimato. Se il coniuge superstite è il coniuge cui fu attribuita la separazione perde la qualità di erede e non concorre all'eredità. Si tratta di conseguenze che possono essere più o meno significative sulla base di una situazione concreta. Ci sono situazioni in cui l'addebito ha un peso molto grosso perché magari il coniuge aveva diritto ad un mantenimento cospicuo o lo perde; oppure vi sono dei casi nei quali non si verifica nessuna conseguenza in relazione all'addebito perché già quel diritto non c'era o perché il divorzio è immediatamente successivo -> nessuno decede ma la qualità di erede viene persa per effetto dell'addebito ma comunque, anche senza addebito, non ci sarebbe stato alcun vantaggio.

Se dopo la separazione i coniugi si riconciliano

Decadono tutti gli effetti della separazione. La seconda fase del procedimento di crisi dell'unione familiare, che porta allo scioglimento del vincolo coniugale, è quella del divorzio, che può essere una forma di scioglimento del vincolo oppure, se si è contratto con matrimonio concordatario, religioso, di cessazione degli effetti civili; quindi, il vincolo sul piano religioso permarrebbe ma vengono meno gli effetti civili.

Una volta tra separazione e divorzio dovevano passare almeno cinque anni, oggi siamo arrivati a un intervallo di tempo di almeno sei mesi quando si tratta di separazione consensuale o un anno quando si tratta di separazione giudiziale. È un termine che decorre dal momento nel quale, in prima udienza, le parti compaiono davanti al giudice dicendo di volersi separare, da lì decorre il termine per poter attivare, con un unico atto di impulso, il procedimento che conduce al divorzio.

È una fase del tutto eventuale, ci sono tante coppie

che una volta ottenuta la separazione si fermano lì e non danno impulso anche per il procedimento di divorzio, e ciò vuol dire che il vincolo matrimoniale permane e permane quindi una situazione di concorso nell'eredità quando uno dei due decede. Altri danni corso anche a questa seconda fase o subito oppure in un momento successivo e la pronuncia è una pronuncia di scioglimento del vincolo che da quel momento non esiste più, si perde la qualità di erede e sul piano patrimoniale può, volendo, esserci la pronuncia di un cosiddetto assegno divorzile, di un contributo del coniuge più facoltoso verso l'altro, che ha una funzione diversa rispetto al concorso al mantenimento (in questo ultimo caso esprime una sorta di regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali funzionale durante la durata del rapporto matrimoniale). Per i matrimoni di breve durata non si prevede assegno divorziale perché non viene riconosciuta.

L'esigenza di redistribuire in maniera equa il risparmio o le ricchezze create in costanza di matrimonio.

CONVIVENZA E UNIONI CIVILI

La legge 76 del 2016 è la legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina la convivenza. Vi approdiamo dopo un percorso difficoltoso, caratterizzato da un grande dibattito e incertezza perché si tratta di istanze portate avanti dalle coppie dello stesso sesso e coppie di fatto, conviventi, che non sono né nuove né vecchie per il nostro ordinamento. Fino al 2016 la tutela accordata a queste posizioni era una tutela a mero appannaggio della giurisprudenza, nel senso che, con un percorso interpretativo delle norme già esistenti, non solo nazionali ma anche di rango sovranazionale, si scindono il diritto di sposarsi e quello di creare una famiglia: il fare una famiglia non si esaurisce nello sposarsi ma ci sono modelli che prescindono dal vincolo coniugale.

Evocando questa normativa, nel corso dei

Decenni la giurisprudenza aveva riconosciuto alcuni diritti dapprima rispetto alla situazione giuridica della convivenza di fatto che, se alla metà del 1900 era una situazione semiconosciuta dal diritto, non ritenuta meritevole di tutela e, a volte anche illecita, poi ha trovato qualche spazio, di pari passo se non più lentamente rispetto all'entire sociale e via via si attribuisce qualche riconoscimento e qualche tutela prima, appunto, ai conviventi come, ad esempio, il diritto di risarcimento nel caso di uccisione dell'altro convivente, in questi casi si valorizzava il legame esistente tra le due persone equiparandolo a quello esistente tra i coniugi e ritenendolo meritevole di tutela laddove l'illecito altrui avesse spezzato o compromesso questo legame. Lentamente queste tutele si sono incrementate, particolarmente laddove la coppia convivente avesse figli, quindi rispetto ai figli della coppia non coniugata si è cominciato a ragionare in termine di estensione.

di tutele equi

Dettagli
A.A. 2021-2022
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _auroradileonardo_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Berti Carlo.