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La crisi della famiglia

Gli argomenti che si verranno a trattare in questa sezione sono:

  • La separazione e il divorzio
  • Le negoziazioni assistite
  • Affido condiviso

A questa prima parte poi segue il profilo più patologico inerente la crisi:

  • La violazione dei provvedimenti della crisi art.709 ter, quindi anche le questioni inerenti al risarcimento del danno
  • Risarcimento del danno endo familiare
  • Qualcosa sulle violenze in famiglia, quindi gli ordini di protezione

Ci siamo lasciati alle spalle il principio dell'indissolubilità prima introduzione nel 1970 del matrimonio con la dell'istituto del divorzio, che nella disciplina realmente si chiama "scioglimento del matrimonio" ovvero "cessazione degli effetti civili del matrimonio": quindi queste due dizioni, che noi vedremo più avanti e che riferiscono allo scioglimento o alla cessazione degli effetti, alludono alla possibilità che noi abbiamo di fronte:

  • Un matrimonio civile
  • O un
matrimonio concordatario che seguendo la procedura imposta dalla legge acquisisce effetti civili. Si tratta di un sacramento che, osservando attraverso quelli che sono gli accordi stato-chiesa le procedure connesse relative alle pubblicazioni, alla celebrazione fatta in un certo modo, alla proclamazione dei diritti discendenti dal matrimonio, alla presenza di testimoni, alla trascrizione, assume questi effetti civili. Quindi al fine della crisi, ciò che viene meno, non è il sacramento per la religione cattolica, bensì gli effetti civili del matrimonio stesso. Anche nei confronti della separazione, si ha un cambiamento epocale con la riforma del '75, con la conversione della separazione in un strumento per così dire sanzionatorio, quindi ad esito di fattispecie tipicamente individuate (maltrattamenti, sevizi e tradimenti): è una separazione per colpa essenzialmente, però non scioglieva il matrimonio. Ha cominciato ad essere il presupposto principale per

lol'introduzione nel scioglimento del matrimonio solo con 1970 del divorzio. Diciamo poi che un arresto in termini non solo ideologici, ma anche dogmatici e anche da un punto di vista giuridico, l'hanno avuto la prima introduzione degli strumenti di degiurisdizionalizzazione nel 2014, cioè la negoziazione assistita, e di là a poco il cosiddetto divorzio breve. Quindi nel 2014-2015, con una ratio/funzione strettamente di degiurisdizionalizzazione, ovvero di svuotare il conflitto giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con due riforme entrambe epocali (la prima più della seconda chiaramente) perché hanno impattato su un'altra categoria fondamentale del diritto delle persone e della famiglia: quello dellatendenziale indisponibilità degli status coniugali che è uno dei principi che governa il diritto delle persone e della famiglia l'indisponibilità degli status, status personae, status filiationis e status coniugale. In cosaNon nella, appunto nel caso dei coniugi, indissolubilità nel matrimonio; non nella incontrovertibilità dello stato di filiazione, che è fisso e inamovibile; non nella impossibilità di transizione sessuale, quindi cambiare genere e accedere al genere opposto: il principio della indisponibilità significa che questi mutamenti non sono lasciati alla mera disponibilità dei soggetti, mentre invece sono governati da regole e da procedure che obbligano appunto i soggetti ad osservarle. Tradizionalmente: - Per sciogliere il vincolo devi passare di fronte a un giudice; - Per contestare il legame di filiazione è necessario andare di fronte a un giudice; - Per fare transizione sessuale è necessario andare di fronte a un giudice. Un fondamento volontaristico è evidente che sottende tutti questi meccanismi, ma mediati. Quindi si tratta di un diritto soggettivo alla richiesta, mediata però dall'intervento, vuoi giurisdizionale o.

Vuoi lato sensu procedurale, che governa appunto gli status. Lo status è indisponibile non perché non si possa disporre del proprio status, ma perché lo status rappresenta una qualità immanente dei soggetti, e per intervenire su di esso è necessaria la mediazione di un intervento esterno, che di solito funge da strumento di garanzia, di verifica dei presupposti, di osservanza di quella procedura, quindi una funzione per così dire pubblicistica sottesa.

In che senso le riforme 2014-2015 hanno impattato profondamente sul principio della indisponibilità degli status coniugali?

Cominciamo dal più semplice che è il divorzio breve. Nel 2015 si accorciano i termini per accedere dalla separazione al divorzio: sei mesi a seguito dell'omologazione della separazione consensuale e un anno dalla separazione giudiziale. Immaginate che quando è stato introdotto nel 1970 il divorzio erano 5 anni; poi nel 1987 sono diventati tre, e ora sei mesi/un

Anno. In che senso ovviamente impatta di riflesso? Perché accorciando i tempi si lascia un maggiore agio ai soggetti e si evitano le lungaggini dei procedimenti, ovviamente con una maggiore possibilità che magari, se è ancora aperta una procedura separativa, perché non si è risolta, maturano i tempi per quella divorzile e, per così dire, quella divorzile assorbe quella separativa accorciando i tempi. LA SEPARAZIONE PERSONALE Abbiamo: - Separazione consensuale mediante ricorso al tribunale ricorso – accordo – omologa dell’accordo – trascrizione - Separazione giudiziale siamo sempre all'interno di una procedura che nasce come volontaria giurisdizione, ma ha evidentemente una funzione contenziosa, cioè dirime un conflitto, anche se hai processualisti questa assimilazione non piace, però evidentemente anche la separazione giudiziale ha una fase e poi una seconda fase che evidentemente sottende la necessità di

Risolvere un conflitto - Separazione tramite negoziazione assistita da avvocati deve essere sempre consensuale, ci deve essere sempre l'accordo altrimenti la negoziazione non opera perché manca il suo presupposto principale.

Separazione davanti al sindaco deve essere sempre consensuale, ci deve essere sempre l'accordo altrimenti la negoziazione non opera perché manca il suo presupposto principale.

Separazione di fatto e temporanea - Separazione di fatto: 1. con un'esemplificazione banalissima, è quella situazione in cui le parti stanno già di fatto vivendo separate, o perché addirittura non coabitano più, o perché magari pur coabitando, evidentemente la crisi ormai è diventata insanabile. Si chiama separazione di fatto perché, secondo il principio che vi ho detto prima, non si è ancora diventati a una procedura separativa consensuale giudiziale, ovvero a un accordo che ha condotto alla negoziazione, oppure alla.

della separazione legale o del divorzio. La separazione temporanea può essere una scelta consensuale dei coniugi per prendere una pausa dalla convivenza, ma non ha gli stessi effetti legali della separazione legale o del divorzio.dell'accesso al divorzio, ma che si differenzia dalla prima per essere tendenzialmente un'ipotesi autorizzata da un giudice. In sede, ad esempio, di decadenza della responsabilità genitoriale, il giudice, fra le altre, può intimare al genitore l'allontanamento dalla casa familiare ex art.342 bis cc. Sono tutte ipotesi che non sono funzionali appunto al maturarsi di quel tempo necessario per la richiesta dello scioglimento, ma che anche in questo caso sono rilevanti, perché appunto seguono a un'autorizzazione giudiziale, quindi hanno un fondamento di legittimità. LA SEPARAZIONE CONSENSUALE Nella separazione consensuale gli articoli di riferimento sono: - artt. 143 cc diritti e doveri che discendono al matrimonio - 144 cc il principio dell'accordo - 147 cc diritti doveri nei confronti dei figli - fino al capo quinto che parla di scioglimento e separazione - poi art. 151 cc come norma di riferimento alla separazione giudiziale e art.158 cc in riferimento.

allaseparazione consensuale.coniugi non soltanto acconsentono sullaArt.158 cc “inecessità di dar luogo alla separazione, ma raggiungonouna unicità di intenti anche con riferimento alla disciplinadei loro rapporti patrimoniali e all’affidamenti dei figli”.Nella separazione consensuale, art. 158 cc, i coniugi nonquindisolo sono concordi sull’ an del percorso separativo,sul se separarsi, ma sono soprattutto d'accordo rispetto alcioè al come della separazione:quo modo, raggiungono unaccordo in ordine ai profili personali e patrimoniali fra diloro e nei riguardi della prole, e presentano ricorso alaccordo venga omologato.giudice affinché questoQuindi l'articolo 158 cc dice semplicemente che laseparazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto,quindi la separazione di fatto non ha effetto senza che sirealizzi un passaggio di fronte al giudice, e ex art. 158.2 cc“quando l'accordo dei coniugi

relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato l'omologazione". Immaginate un ricorso per separazione consensuale, congiunto o anche non congiunto, cioè con una ricorrente o resistente, ma una situazione in cui, di fatto, le parti si pongono.
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Publisher
A.A. 2021-2022
340 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gb992022 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Cordiano Alessandra.