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La crisi della famiglia
Gli argomenti che si verranno a trattare in questa sezione sono:
- La separazione e il divorzio
- Le negoziazioni assistite
- Affido condiviso
A questa prima parte poi segue il profilo più patologico inerente la crisi:
- La violazione dei provvedimenti della crisi art.709 ter, quindi anche le questioni inerenti al risarcimento del danno
- Risarcimento del danno endo familiare
- Qualcosa sulle violenze in famiglia, quindi gli ordini di protezione
Ci siamo lasciati alle spalle il principio dell'indissolubilità prima introduzione nel 1970 del matrimonio con la dell'istituto del divorzio, che nella disciplina realmente si chiama "scioglimento del matrimonio" ovvero "cessazione degli effetti civili del matrimonio": quindi queste due dizioni, che noi vedremo più avanti e che riferiscono allo scioglimento o alla cessazione degli effetti, alludono alla possibilità che noi abbiamo di fronte:
- Un matrimonio civile
- O un
Vuoi lato sensu procedurale, che governa appunto gli status. Lo status è indisponibile non perché non si possa disporre del proprio status, ma perché lo status rappresenta una qualità immanente dei soggetti, e per intervenire su di esso è necessaria la mediazione di un intervento esterno, che di solito funge da strumento di garanzia, di verifica dei presupposti, di osservanza di quella procedura, quindi una funzione per così dire pubblicistica sottesa.
In che senso le riforme 2014-2015 hanno impattato profondamente sul principio della indisponibilità degli status coniugali?
Cominciamo dal più semplice che è il divorzio breve. Nel 2015 si accorciano i termini per accedere dalla separazione al divorzio: sei mesi a seguito dell'omologazione della separazione consensuale e un anno dalla separazione giudiziale. Immaginate che quando è stato introdotto nel 1970 il divorzio erano 5 anni; poi nel 1987 sono diventati tre, e ora sei mesi/un
Risolvere un conflitto - Separazione tramite negoziazione assistita da avvocati deve essere sempre consensuale, ci deve essere sempre l'accordo altrimenti la negoziazione non opera perché manca il suo presupposto principale.
Separazione davanti al sindaco deve essere sempre consensuale, ci deve essere sempre l'accordo altrimenti la negoziazione non opera perché manca il suo presupposto principale.
Separazione di fatto e temporanea - Separazione di fatto: 1. con un'esemplificazione banalissima, è quella situazione in cui le parti stanno già di fatto vivendo separate, o perché addirittura non coabitano più, o perché magari pur coabitando, evidentemente la crisi ormai è diventata insanabile. Si chiama separazione di fatto perché, secondo il principio che vi ho detto prima, non si è ancora diventati a una procedura separativa consensuale giudiziale, ovvero a un accordo che ha condotto alla negoziazione, oppure alla.
della separazione legale o del divorzio. La separazione temporanea può essere una scelta consensuale dei coniugi per prendere una pausa dalla convivenza, ma non ha gli stessi effetti legali della separazione legale o del divorzio.dell'accesso al divorzio, ma che si differenzia dalla prima per essere tendenzialmente un'ipotesi autorizzata da un giudice. In sede, ad esempio, di decadenza della responsabilità genitoriale, il giudice, fra le altre, può intimare al genitore l'allontanamento dalla casa familiare ex art.342 bis cc. Sono tutte ipotesi che non sono funzionali appunto al maturarsi di quel tempo necessario per la richiesta dello scioglimento, ma che anche in questo caso sono rilevanti, perché appunto seguono a un'autorizzazione giudiziale, quindi hanno un fondamento di legittimità. LA SEPARAZIONE CONSENSUALE Nella separazione consensuale gli articoli di riferimento sono: - artt. 143 cc diritti e doveri che discendono al matrimonio - 144 cc il principio dell'accordo - 147 cc diritti doveri nei confronti dei figli - fino al capo quinto che parla di scioglimento e separazione - poi art. 151 cc come norma di riferimento alla separazione giudiziale e art.158 cc in riferimento.allaseparazione consensuale.coniugi non soltanto acconsentono sullaArt.158 cc “inecessità di dar luogo alla separazione, ma raggiungonouna unicità di intenti anche con riferimento alla disciplinadei loro rapporti patrimoniali e all’affidamenti dei figli”.Nella separazione consensuale, art. 158 cc, i coniugi nonquindisolo sono concordi sull’ an del percorso separativo,sul se separarsi, ma sono soprattutto d'accordo rispetto alcioè al come della separazione:quo modo, raggiungono unaccordo in ordine ai profili personali e patrimoniali fra diloro e nei riguardi della prole, e presentano ricorso alaccordo venga omologato.giudice affinché questoQuindi l'articolo 158 cc dice semplicemente che laseparazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto,quindi la separazione di fatto non ha effetto senza che sirealizzi un passaggio di fronte al giudice, e ex art. 158.2 cc“quando l'accordo dei coniugi
relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato l'omologazione". Immaginate un ricorso per separazione consensuale, congiunto o anche non congiunto, cioè con una ricorrente o resistente, ma una situazione in cui, di fatto, le parti si pongono.