Appunti seminario facoltativo corso di diritto privato
Prof. Camilletti; Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano
Appunti presi da Amelia Popa-Rolando
Oggetto del seminario
La compra-vendita, il mutuo / contratti tipici; il pegno e l’ipoteca / diritti reali e le locazioni generali
Prima parte - Avvocato Novara
Il contratto tipico di compravendita
- Un contratto tipico, disciplinato dall’articolo 1470 del codice civile;
- Tipico: disciplinato dal legislatore – interamente spiegato nel codice civile (es. contratto atipico: contratto di leasing – contratto di origine anglosassone; non esiste nell’ordinamento italiano);
- Contratto: (definizione dell’art. 1321) = l’accordo tra le parti per costituire, modificare o estinguere un diritto patrimoniale (anche rapporto giuridico);
Elementi essenziali del contratto
(quindi anche della compravendita):
- L’accordo
- L’oggetto: deve sussistere in ogni contratto
- La causa
- La forma
La compravendita presenta tutti i quattro i requisiti;
L’accordo si instaura normalmente tra venditore e acquirente; deve sussistere il consenso di entrambi;
L’oggetto della compravendita si distingue: oggetto mediato (la cosa – necessita della cooperazione dell’altro soggetto: venditore o un intermediario) da oggetto immediato (il diritto di proprietà – lo si ha subito). La compravendita ha come effetto quello di trasferire la proprietà; la compravendita si perfeziona soltanto con il valido scambio dei consensi (venditori- acquirenti);
La causa della compravendita è lo scambio; la causa = la funzione economico-sociale la sommatoria degli interessi di entrambe le parti; lo scambio rappresenta l’interesse di entrambi le parti – venditore: riceve denaro; acquirente: riceve oggetto;
La forma della compravendita: generalmente libera (in tutti i contratti), tranne i casi in cui lo stesso ordinamento stabilisca che la forma deve essere scritta a pena di nullità (= ad substantiam, ovvero forma sostanziale, perché modifica la forma del contratto). Il contratto è nullo non ha effetti; se una verità è nulla implica che chiunque abbia interessi o anche il giudice senza che sia fatta la domanda possono validare la nullità e annullare gli effetti i soggetti devono ridarsi quanto è stato dato.
Esempio di quando una compravendita deve essere fatta per iscritto e a pena di nullità: quando si trasferisce un immobile, il codice civile stabilisce che la vendita deve essere fatta per iscritto a pena di nullità. (Storia del codice fiscale: origina nel '42; la maggior parte degli italiani era analfabeta, forma di tutela per questa parte di popolazione per trasferimenti immobiliari - trasferimenti per iscritto; secondo motivo: una volta stipolato il contratto per iscritto (per l’immobile), il contratto viene trascritto nei registri immobiliari della conservatoria, raccogliendo così tutti i dati relativi al trasferimento dell’immobile e impedire che ci sia l’effetto dell’opponibilità verso i terzi. Art. 1372: contratto stipulato tra le parti; se un immobile è stato acquistato dall’acquirente X, il venditore subito dopo lo vende all’acquirente Y; colui che ha registrato l’acquisto per primo - quindi X - è il legittimo proprietario dell’immobile ottenuta opponibilità ai terzi - a Y -) con la trascrizione si rende pubblico il trasferimento.
La vendita è un contratto consensuale
I contratti possono essere: consensuali (= nascono con lo scambio di consenso) e reali (= contratti per cui non è sufficiente solo lo scambio di consensi ma è necessaria anche la cosiddetta “traditio” = consegna materiale della cosa)
Esempio di contratto reale: il pegno (= incorpora un diritto reale di garanzia; il debitore consegna il bene mobile al creditore come garanzia del suo adempimento) o il comodato (= il prestito; può essere mobiliare o immobiliare; è normalmente a titolo gratuito)
Distinzioni dei contratti
I contratti si distinguono da punto di vista degli effetti tra contratti a effetti obbligatori (es: un contratto da cui derivano solo delle obbligazioni; la locazione/l’affitto= non trasferisce nessun diritto reale ad esempio il diritto di proprietà) e contratti ad effetti reali (trasferiscono un diritto reale).
Il contratto di vendita è sia un contratto ad effetti obbligatori (ci sono degli obblighi sia in capo al debitore, sia in capo all’acquirente; obbligo dell’acquirente= pagare; obbligo del venditore= la consegna del bene, la prestazione di garanzie, permettere l’acquisto del diritto di proprietà. Esistono forme di compravendita che si chiamano compravendita obbligatoria con la stipola delle quali non c’è il trasferimento del diritto di proprietà; ad esempio: la vendita di cosa futura e la vendita di cosa altrui - assumo l’obbligo e non trasferiscono il diritto di proprietà) che ad effetti reali (trasferisce il diritto di proprietà).
Oggetto della vendita
La vendita non ha solo ad oggetto beni mobili o immobili, ma può avere ad oggetto anche diritti di credito (vendita di credito: articolo 1260 - cessione del credito) indicano un pacchetto di norme speciale che intervengono quando l’oggetto del trasferimento è il credito; l’opponibilità si ha con la notifica al debitore: colui che ha venduto avvisa il debitore che dovrà pagare ad un altro soggetto; Il primo che notifica prevale;
Esiste anche la vendita contrattuale (cessione del contratto); vendita di eredità.
Contratti anticipatori di vendita
Due tipici contratti che hanno effetti obbligatori anticipatori di una vendita sono: il contratto preliminare (contratto consensuale ad effetti obbligatori; le parti si obbligano a stipulare una vendita più avanti nel tempo; le parti regolano il contenuto della vendita e stabiliscono il termine per la stipula del contratto definitivo - una vendita -) e il contratto di opzione (contratto consensuale ad effetti obbligatori anticipatori di una compravendita: obbliga il venditore a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo di tempo; es: agenzia di viaggio prepara il pacchetto, si stabilisce il prezzo per il viaggio e le condizioni; la controparte non acquista; può riflettere MA il venditore/agenzia di viaggio NON può vendere il prodotto a nessuno e non può cambiare le condizioni: l’agenzia è obbligata a mantenere ferma la proposta; l’acquirente è libero di decidere; il venditore deve mantenere la proposta) hanno entrambi i 4 requisiti (importante: differenza tra proposta irrevocabile - è un atto unilaterale - e l’opzione - è un contratto -; le differenze sono: nella proposta irrevocabile se manca il termine entro il quale va mantenuta ferma la proposta, la proposta è nulla, nell’opzione le parti possono chiedere al giudice un termine).
Differenza proposta irrevocabile e opzione: solo l’opzione, essendo un contratto, può essere a titolo oneroso.
Fenomeno della vendita obbligatoria
(Vedi infra; = sempre una vendita; tipizzata da legislatore quindi presente nel codice civile; diversi tipi: Una di queste forme= la vendita di cosa altrui - vedi sopra - Art. 1478/1479 “Vendita di cosa altrui”; il legislatore riconosce una fattispecie fisiologica - valida - e una fattispecie patologica - viziata; Il venditore vende un bene sottacendo al compratore che il bene non è suo; vendita di cosa altrui obbligatoria = ammessa dall’ordinamento; vendita di cosa altrui patologica = l’acquirente non è a conoscenza che il bene non è di proprietà del venditore) - la vendita obbligatoria si caratterizza per il fatto che con la stipulazione le parti assumono obblighi ma non c’è il trasferimento dei diritti.
SITUAZIONI PATOLOGICHE DELLA VENDITA
Due vizi genetici: nullità e annullabilità (Intervengono alla “nascita” del contratto; contratto è viziato fin dall’origine)
Vendita di cosa altrui patologica: l’acquirente, una volta scoperta la non-proprietà del venditore, può chiedere al giudice la risoluzione del contratto(= un rimedio funzionale che interviene quando vi è uno squilibrio fra le prestazioni – una delle due parti non adempie al suo dovere = una delle due parti è inadempienti); la risoluzione risolve gli effetti della compravendita con la conseguenza che le parti devono restituirsi quanto si sono date;
È sempre possibile chiedere il risarcimento del danno se patito (= “Punizione” della parte inadempiente); risoluzione ≠ risarcimento
Vendita di cosa parzialmente altrui (in parte mio, in parte di un altro soggetto) l’acquirente che non è a conoscenza dell’altruità della cosa può o risolvere il contratto (e quindi può implicitamente chiedere il risarcimento del danno) oppure qualora risultasse che l’acquirente, anche se avesse conosciuto la parziale altruità della cosa l’avrebbe voluta acquistare in ogni caso, può chiedere la riduzione del prezzo.
Casi specifici per la compravendita
2 casi specifici per la compravendita in cui l’acquirente può sospendere legittimamente il pagamento del prezzo (rifiutarsi di pagare):
- Quando relativamente al bene oggetto della compravendita vi è il rischio di rivendica (da la facoltà al legittimo proprietario che non ha più il bene di chiedere giudizialmente il ri-ottenimento della cosa) (pericolo di rivendicazione del bene; Art. 1981) - (le azioni petitorie a tutela della proprietà sono imprescrittibili SALVO nel caso dell’usucapione modalità di acquisto di un diritto reale);
- Quando la cosa è gravata da garanzie reali o altri vincoli (= se è ipotecata o ha un pegno e l’acquirente non lo sa; quest’ultimo può sospendere il pagamento) Art. 1982
Art. 1460: Eccezione di inadempimento = norma di carattere generale che permette la sospensione dell’esecuzione della prestazione se la controparte è inadempiente (si applica in tutti i contratti corrispettivi - dove c’è uno scambio di prestazioni - per la compravendita l’inadempimento deve essere diverso da quelli specificati nei due casi specifici sopramenzionati)
Caso dell’evizione
(Art. 1483) Quando la cosa che è stata trasferita non era di titolarità del venditore e sulla stessa è stato fatto valere giudizialmente il diritto del terzo con successo; la rivendica è un’azione giudiziaria che permette di evincere –recuperare con successo- il bene (l’oggetto viene venduto l’acquirente paga ottiene il bene si scopre che il bene è di un terzo il terzo lo evince tramite azione giudiziaria l’oggetto viene sottratto all’acquirente; l’acquirente può chiedere il risarcimento del danno, il rimborso delle spese, ecc.).
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