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IL PEGNO
- come l’ipoteca = diritto reale di garanzia
- il pegno grava sui beni mobili
- si costituisce con un contratto reale, nasce con la consegna del bene mobile al creditore
- il pegno può avere ad oggetto i beni mobili ma anche i diritti di credito (per essere consegnato deve
essere incorporato in un documento)
- con la consegna della cosa il creditore assume un obbligo di custodia: Non può utilizzare la cosa;
non ne può disporre ( e non la può vendere) e deve anche pagarsi le eventuali spese per la custodia
della cosa (il debitore dovrà poi rimborsare il creditore delle spese sostenute) il debitore potrà
riottenere il bene dato a pegno dopo aver pagato il debito e dopo aver pagato gli interessi e
ovviamente le spese che ha sostenuto il creditore per custodire il bene
- !non si trasferisce la proprietà del bene il creditore non potrà usucapire il bene
- Quando il debitore è inadempiente : (Non paga interessi, spese o credito) creditore
pignoratizio il creditore può vendere il bene, ma è necessario seguire una procedura particolare
(1. Intimare al debitore il pagamento indicando che in mancanza di pagamento la cosa verrà
venduta / il debitore ne viene messo a conoscenza; 2. Una volta che è stato messo a conoscenza, il
debitore ha cinque giorni per pagare; scaduto il termine il creditore depositerà al giudice – è
necessaria l’autorizzazione del giudice- una istanza di vendita; in alternativa: il creditore può
decidere anziché la vendita del bene, che questo gli venga assegnato il giudice farà valutare il
bene (esegue la perizia) il creditore prende i soldi dovuti (sodisfa il proprio credito); la restante
parte va al debitore) il patto marciano = la deroga; ovvero patto tra debitore e creditore che
permette al creditore di trattenere il bene se il debitore non dovesse adempiere con l’obbligo dopo
l’inadempimento di far valutare il bene (far fare la perizia) e con l’obbligo del creditore di restituire
al debitore la parte in più
- Art. 2744: divieto del patto commissorio: sanzione con la nullità di una clausola che permette al
creditore di arricchirsi di una cosa anche se il debitore non paga creazione del patto
commissorio atipico che si estende anche alle altre fattispecie oltre al pegno e all’ipoteca ( la norma
2744 parla solo di pegno e ipoteca; viene esteso dalla giurisprudenza a tutte le fattispecie che
possono essere manipolate per raggiungere questo scopo! -> negozio in frode alla legge- art. 1344 )
(vendita con facoltà di riscatto = trasferimento/vendita del bene ma ci si riserva la possibilità di
ricomprare il bene entro un termine specifico)
- il pegno irregolare = quando l’oggetto del pegno è il denaro o beni fungibili (perché sono sostituibili
e possono essere utilizzabili dal creditore – può essere sostituito; il creditore può disporre ma in
caso il debitore rimettesse il suo debito, viene restituito( equivale alla cauzione)
IL MUTUO
- un contratto reale
- = un prestito; di norma stipulato con le banche, che guadagnano gli interessi un contratto
oneroso; può anche essere pattuito un mutuo gratuito
- Art. 1813 e seguenti: a differenza del pegno, con il mutuo passa la proprietà del bene
- Il debitore normalmente si obbliga a restituire la somma comprensiva degli interessi a rate
mediante un cosiddetto piano di ammortamento (= un piano di rateizzazione che la banca allega al
contratto di mutuo e indica il valore delle varie rate che il mutuatario/debitore si è obbligato a
pagare)
- Nell’ordinamento italiano: piano di ammortamento “ a la francese”: a rate costanti fa pagare
prima gli interessi
- Il debitore ha sempre la facoltà di estinguere il mutuo prima pagando tutto il capite -> MA avrà
pagato più interessi
- Esiste anche il piano di ammortamento all’italiana (più favorevole per il debitore): prevede il
pagamento in rate composte metà e metà (50% interessi; 50% capitale)
- La locazione con facoltà di riscatto (art. 1526; ultimo comma): il contratto si stipula con un
pagamento di canoni più alto rispetto al valore commerciale nonostante non aver ancora
acquistato si può pagare l’ultima rata e acquistare la proprietà OPPURE c’è la facoltà di non
acquistare (la facoltà di scegliere viene pagata)
SECONDA PARTE – avvocato Grimoldi
LA LOCAZIONE
- Il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per
un dato tempo e verso un determinato corrispettivo
- È un contratto consensuale (= è sufficiente l’accordo tra le parti e non c’è bisogno di trasferire la
cosa) ad effetti obbligatori (non si trasferisce il diritto di proprietà ma nascono obbligazioni) con
prestazioni corrispettive (il locatario deve pagare il canone; il locatore deve concedere il bene; vedi
infra)
- La forma è libera (non necessita di forma scritta) salvo che per le locazioni di durata ultra-novennali
(durata superiore di nove anni)
- Il locatore (=colui che può dare locazione): il proprietario ma anche l’usufruttuario (titolare di diritti
reali su beni immobili) (differenza tra possessore e detentore: il possessore sarebbe il proprietario;
il detentore sarebbe il l’usufruttuario
- Il locatario /il conduttore (=colui che usa la locazione)
- se si parla di locazione di beni mobili (auto contratto di noleggio)
- se si parla di locazione di beni immobili ( contratto di affitto)
- LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (soggetto del seminario)
- Rinnovazione tacita= se alla scadenza il conduttore (il locatario) continua ad utilizzare il bene
oggetto di locazione il contratto si rinnova automaticamente senza che sia necessaria una apposita
manifestazione di volontà; la rinnovazione tacita si può escludere per iscritto nel contratto con la
disdetta (=manifestazione di volontà unilaterale e recettizia- per produrre effetti deve giungere al
destinatario- del conduttore o del locatore) si impedisce la rinnovazione tacita del contratto
- Il recesso = una manifestazione unilaterale e recettizia proveniente dal locatore o dal conduttore
con la quale si comunica la volontà di far cessare il contratto prima della scadenza stabilità dalla
legge stessa o dal contratto
Le obbligazioni a carico del locatore(proprietario o titolare )
- Il locatore mantiene il possesso quindi deve consegnare la cosa al conduttore in buono stato di
manutenzione (esente da vizi)
• In caso di vizi occulti (non facilmente conoscibili o conosciuti dal conduttore al momento
della stipula del contratto) devono diminuire apprezzabilmente l’uso pattuito della cosa; a
seconda della gravità il conduttore ha diritto di chiedere la riparazione/il risarcimento del
danno oppure la risoluzione del contratto, contestando così l’inadempimento del locatore;
nel caso i danni non siano troppo invadenti e non rendano impraticabile l’uso della cosa, il
conduttore ha il diritto di chiedere una riduzione del canone di locazione (+ risarcimento
del danno)
La clausola con cui si esclude la responsabilità per vizi occulti è valida se il locatore è in
buonafede; se il locatore è in malafede (è a conoscenza dei vizi) la clausola non è valida (anche
quando il danno con il tempo rende la cosa inutilizzabile)
• In caso di vizi che comportano una pericolosità al diritto alla salute la rinuncia preventiva (la
risoluzione) non vale, anche se il conduttore è a conoscenza dei vizi
- Il locatore deve mantenere la cosa locata in stato tale da servire all’uso convenuto (= buono stato
locativo) le riparazioni sono a carico del locatore (salvo la piccola manutenzione che è a carico
del conduttore)
- Il locatore deve garantire il pacifico godimento della cosa locata il locatore non deve impedire,
limitare o molestare in fatto o in diritto il godimento della cosa da parte del conduttore
- il locatore deve impedire le molestie in diritto provenienti da terzi (poiché il locatore, in quanto
possessore deve far fronte alle molestie)
- per quanto riguarda le molestie in fatto spetta al conduttore impedirle (in quanto detentore
della materiale disponibilità)
Obbligazioni del conduttore
- Il conduttore deve pagare il canone di locazione
- Il conduttore deve prendere in consegna la cosa
- Il conduttore ha l’obbligo di utilizzare la cosa secondo il modo stabilito nel contratto risponde
dei danni causati da sé stesso in occasione dell’uso della cosa
- Il conduttore si libera dal danno se il danno non gli è imputabile
- Alla fine della locazione, il conduttore ha il dovere di riconsegnare la cosa nello stato in cui la
ricevuta salvo il normale deterioramento dovuto all’uso
- Nel caso ci sia la disdetta e il conduttore non riconsegna la cosa, il conduttore commette
un’occupazione abusiva che da al locatore il diritto di richiedere l’indennità per abusiva
occupazione (= un risarcimento del danno rapportandolo come valore al canone di locazione; in
questo caso la somma sarà valutata giorno per giorno)
Miglioramenti e adizioni
Miglioramenti sono quelle opere che con trasformazioni o sistemazioni diverse apportano all’immobile
un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività o la redditività
senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi.
Se presenta una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi si tratta di adizioni.
- Il concetto di miglioria che insita sia nel miglioramento che nell’adizione fa riferimento al momento
in cui cessa la locazione
- Le piccole manutenzioni non rientrano nelle categorie di miglioramenti o adizioni
- Alla fine della locazione, per le spese riguardanti i miglioramenti apportati, il conduttore non ha
diritto a un indennizzo (se c’è stato il consenso del locatore, il conduttore ha diritto a un
indennizzo)
- La mera tolleranza non vale come presunzione del consenso da parte del locatore; il locatore dovrà
riconoscere per iscritto e consentire al miglioramento perché valga come autorizzazione e da diritto
al conduttore di ottenere un indennizzo
- Il bene ad esito dei miglioramenti acquista un maggiore valore alla fine della locazione
- La minor somma tra le spese per la miglioria e il valore aumentato finale rappresenta l’indennizzo
che spetta al conduttore
Le adizioni= determinano un incremento del bene, ma mantengono una propria autonomia rispetto alla
cosa locale
- Le adizioni sono consentite a condizione che non cambino la natura dell’imm