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IL PEGNO

- come l’ipoteca = diritto reale di garanzia

- il pegno grava sui beni mobili

- si costituisce con un contratto reale, nasce con la consegna del bene mobile al creditore

- il pegno può avere ad oggetto i beni mobili ma anche i diritti di credito (per essere consegnato deve

essere incorporato in un documento)

- con la consegna della cosa il creditore assume un obbligo di custodia: Non può utilizzare la cosa;

non ne può disporre ( e non la può vendere) e deve anche pagarsi le eventuali spese per la custodia

della cosa (il debitore dovrà poi rimborsare il creditore delle spese sostenute) il debitore potrà

riottenere il bene dato a pegno dopo aver pagato il debito e dopo aver pagato gli interessi e

ovviamente le spese che ha sostenuto il creditore per custodire il bene

- !non si trasferisce la proprietà del bene il creditore non potrà usucapire il bene

- Quando il debitore è inadempiente : (Non paga interessi, spese o credito) creditore

pignoratizio il creditore può vendere il bene, ma è necessario seguire una procedura particolare

(1. Intimare al debitore il pagamento indicando che in mancanza di pagamento la cosa verrà

venduta / il debitore ne viene messo a conoscenza; 2. Una volta che è stato messo a conoscenza, il

debitore ha cinque giorni per pagare; scaduto il termine il creditore depositerà al giudice – è

necessaria l’autorizzazione del giudice- una istanza di vendita; in alternativa: il creditore può

decidere anziché la vendita del bene, che questo gli venga assegnato il giudice farà valutare il

bene (esegue la perizia) il creditore prende i soldi dovuti (sodisfa il proprio credito); la restante

parte va al debitore) il patto marciano = la deroga; ovvero patto tra debitore e creditore che

permette al creditore di trattenere il bene se il debitore non dovesse adempiere con l’obbligo dopo

l’inadempimento di far valutare il bene (far fare la perizia) e con l’obbligo del creditore di restituire

al debitore la parte in più

- Art. 2744: divieto del patto commissorio: sanzione con la nullità di una clausola che permette al

creditore di arricchirsi di una cosa anche se il debitore non paga creazione del patto

commissorio atipico che si estende anche alle altre fattispecie oltre al pegno e all’ipoteca ( la norma

2744 parla solo di pegno e ipoteca; viene esteso dalla giurisprudenza a tutte le fattispecie che

possono essere manipolate per raggiungere questo scopo! -> negozio in frode alla legge- art. 1344 )

(vendita con facoltà di riscatto = trasferimento/vendita del bene ma ci si riserva la possibilità di

ricomprare il bene entro un termine specifico)

- il pegno irregolare = quando l’oggetto del pegno è il denaro o beni fungibili (perché sono sostituibili

e possono essere utilizzabili dal creditore – può essere sostituito; il creditore può disporre ma in

caso il debitore rimettesse il suo debito, viene restituito( equivale alla cauzione)

IL MUTUO

- un contratto reale 

- = un prestito; di norma stipulato con le banche, che guadagnano gli interessi un contratto

oneroso; può anche essere pattuito un mutuo gratuito

- Art. 1813 e seguenti: a differenza del pegno, con il mutuo passa la proprietà del bene

- Il debitore normalmente si obbliga a restituire la somma comprensiva degli interessi a rate

mediante un cosiddetto piano di ammortamento (= un piano di rateizzazione che la banca allega al

contratto di mutuo e indica il valore delle varie rate che il mutuatario/debitore si è obbligato a

pagare) 

- Nell’ordinamento italiano: piano di ammortamento “ a la francese”: a rate costanti fa pagare

prima gli interessi

- Il debitore ha sempre la facoltà di estinguere il mutuo prima pagando tutto il capite -> MA avrà

pagato più interessi

- Esiste anche il piano di ammortamento all’italiana (più favorevole per il debitore): prevede il

pagamento in rate composte metà e metà (50% interessi; 50% capitale)

- La locazione con facoltà di riscatto (art. 1526; ultimo comma): il contratto si stipula con un

pagamento di canoni più alto rispetto al valore commerciale nonostante non aver ancora

acquistato si può pagare l’ultima rata e acquistare la proprietà OPPURE c’è la facoltà di non

acquistare (la facoltà di scegliere viene pagata)

SECONDA PARTE – avvocato Grimoldi

LA LOCAZIONE

- Il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per

un dato tempo e verso un determinato corrispettivo

- È un contratto consensuale (= è sufficiente l’accordo tra le parti e non c’è bisogno di trasferire la

cosa) ad effetti obbligatori (non si trasferisce il diritto di proprietà ma nascono obbligazioni) con

prestazioni corrispettive (il locatario deve pagare il canone; il locatore deve concedere il bene; vedi

infra)

- La forma è libera (non necessita di forma scritta) salvo che per le locazioni di durata ultra-novennali

(durata superiore di nove anni)

- Il locatore (=colui che può dare locazione): il proprietario ma anche l’usufruttuario (titolare di diritti

reali su beni immobili) (differenza tra possessore e detentore: il possessore sarebbe il proprietario;

il detentore sarebbe il l’usufruttuario

- Il locatario /il conduttore (=colui che usa la locazione)

- se si parla di locazione di beni mobili (auto contratto di noleggio)

- se si parla di locazione di beni immobili ( contratto di affitto)

- LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (soggetto del seminario)

- Rinnovazione tacita= se alla scadenza il conduttore (il locatario) continua ad utilizzare il bene

oggetto di locazione il contratto si rinnova automaticamente senza che sia necessaria una apposita

manifestazione di volontà; la rinnovazione tacita si può escludere per iscritto nel contratto con la

disdetta (=manifestazione di volontà unilaterale e recettizia- per produrre effetti deve giungere al

destinatario- del conduttore o del locatore) si impedisce la rinnovazione tacita del contratto

- Il recesso = una manifestazione unilaterale e recettizia proveniente dal locatore o dal conduttore

con la quale si comunica la volontà di far cessare il contratto prima della scadenza stabilità dalla

legge stessa o dal contratto

Le obbligazioni a carico del locatore(proprietario o titolare )

- Il locatore mantiene il possesso quindi deve consegnare la cosa al conduttore in buono stato di

manutenzione (esente da vizi)

• In caso di vizi occulti (non facilmente conoscibili o conosciuti dal conduttore al momento

della stipula del contratto) devono diminuire apprezzabilmente l’uso pattuito della cosa; a

seconda della gravità il conduttore ha diritto di chiedere la riparazione/il risarcimento del

danno oppure la risoluzione del contratto, contestando così l’inadempimento del locatore;

nel caso i danni non siano troppo invadenti e non rendano impraticabile l’uso della cosa, il

conduttore ha il diritto di chiedere una riduzione del canone di locazione (+ risarcimento

del danno)

 La clausola con cui si esclude la responsabilità per vizi occulti è valida se il locatore è in

buonafede; se il locatore è in malafede (è a conoscenza dei vizi) la clausola non è valida (anche

quando il danno con il tempo rende la cosa inutilizzabile)

• In caso di vizi che comportano una pericolosità al diritto alla salute la rinuncia preventiva (la

risoluzione) non vale, anche se il conduttore è a conoscenza dei vizi

- Il locatore deve mantenere la cosa locata in stato tale da servire all’uso convenuto (= buono stato

locativo) le riparazioni sono a carico del locatore (salvo la piccola manutenzione che è a carico

del conduttore) 

- Il locatore deve garantire il pacifico godimento della cosa locata il locatore non deve impedire,

limitare o molestare in fatto o in diritto il godimento della cosa da parte del conduttore

- il locatore deve impedire le molestie in diritto provenienti da terzi (poiché il locatore, in quanto

possessore deve far fronte alle molestie)

- per quanto riguarda le molestie in fatto spetta al conduttore impedirle (in quanto detentore

della materiale disponibilità)

Obbligazioni del conduttore

- Il conduttore deve pagare il canone di locazione

- Il conduttore deve prendere in consegna la cosa 

- Il conduttore ha l’obbligo di utilizzare la cosa secondo il modo stabilito nel contratto risponde

dei danni causati da sé stesso in occasione dell’uso della cosa

- Il conduttore si libera dal danno se il danno non gli è imputabile

- Alla fine della locazione, il conduttore ha il dovere di riconsegnare la cosa nello stato in cui la

ricevuta salvo il normale deterioramento dovuto all’uso

- Nel caso ci sia la disdetta e il conduttore non riconsegna la cosa, il conduttore commette

un’occupazione abusiva che da al locatore il diritto di richiedere l’indennità per abusiva

occupazione (= un risarcimento del danno rapportandolo come valore al canone di locazione; in

questo caso la somma sarà valutata giorno per giorno)

Miglioramenti e adizioni

Miglioramenti sono quelle opere che con trasformazioni o sistemazioni diverse apportano all’immobile

un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività o la redditività

senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi.

Se presenta una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi si tratta di adizioni.

- Il concetto di miglioria che insita sia nel miglioramento che nell’adizione fa riferimento al momento

in cui cessa la locazione

- Le piccole manutenzioni non rientrano nelle categorie di miglioramenti o adizioni

- Alla fine della locazione, per le spese riguardanti i miglioramenti apportati, il conduttore non ha

diritto a un indennizzo (se c’è stato il consenso del locatore, il conduttore ha diritto a un

indennizzo)

- La mera tolleranza non vale come presunzione del consenso da parte del locatore; il locatore dovrà

riconoscere per iscritto e consentire al miglioramento perché valga come autorizzazione e da diritto

al conduttore di ottenere un indennizzo

- Il bene ad esito dei miglioramenti acquista un maggiore valore alla fine della locazione

- La minor somma tra le spese per la miglioria e il valore aumentato finale rappresenta l’indennizzo

che spetta al conduttore

Le adizioni= determinano un incremento del bene, ma mantengono una propria autonomia rispetto alla

cosa locale

- Le adizioni sono consentite a condizione che non cambino la natura dell’imm

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A.A. 2016-2017
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ameliapr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.