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La fattispecie dell'inadempimento

La fattispecie dell'inadempimento ricorre in tre diverse ipotesi: la mancata esecuzione della prestazione (inadempimento totale), la non corretta esecuzione della prestazione (adempimento irrituale) e la ritardata o non tempestiva esecuzione della prestazione (adempimento ritardato).

Se ricorre una di queste tre ipotesi, per regola generale il debitore è obbligato a risarcire il danno a meno che non provi che il ritardo o l'inadempimento siano derivati dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al debitore. Se il debitore prova che l'inadempimento non gli è imputabile, è esentato dall'obbligo di risarcire il danno.

Qual è il danno risarcibile?

Nesso causale. L'art. 1223 cc ci indica da quali voci è composto il danno risarcibile e soprattutto ci indica un elemento che deve imprescindibilmente ricorrere affinché il danno stesso sia risarcibile.

Affinché il creditore abbia diritto

danno emergente. Il lucro cessante rappresenta la perdita di guadagno che il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Si tratta di un danno futuro, che si verifica a seguito dell'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni. Ad esempio, se un'azienda non riceve la merce ordinata da un fornitore, potrebbe subire un lucro cessante in quanto non può vendere i prodotti ai propri clienti. Il danno emergente, invece, rappresenta la perdita o il danno immediato e diretto che il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Si tratta di un danno attuale, che si verifica nel momento in cui l'obbligazione non viene adempiuta. Ad esempio, se un'azienda subisce un danno materiale a causa di un prodotto difettoso fornito da un fornitore, si tratta di un danno emergente. Entrambi il lucro cessante e il danno emergente possono essere oggetto di risarcimento, purché siano diretti conseguenze dell'inadempimento del debitore e vi sia un nesso causale tra l'inadempimento e il danno.danno emergente.Il danno emergente (perdita subita) si identifica con la compromissione di utilità già acquisite al patrimonio del creditore.Il lucro cessante si identifica con il mancato guadagno, ossia con i guadagni, i vantaggi, le utilità future che il creditore non può conseguire in conseguenza dell'inadempimento del debitore.Es. titolare di una licenza di taxi, io sono un violinista che deve suonare 10 concerti e ho un violino costoso e unico e prendo il taxi. Tassista fa un incidente mentre parla al telefono e in conseguenza di questo il violino va distrutto e io vengo ingessato e non posso suonare per due mesi. Danno emergente è il violino rotto, lucro cessante è la mia fratturaRitardo nell'adempimento.L'art. 1218 cc qualifica come inadempimento la mancata esecuzione della prestazione, la non corretta e la ritardata esecuzione della prestazione.Il ritardo nell'adempimento è una situazione particolare cui

L'ordinamento dedica alcune norme perché, mentre nella mancata esecuzione della prestazione o nella non corretta esecuzione vi è un inadempimento consumato, nel ritardo il creditore ha ancora la possibilità di ottenere l'adempimento della prestazione, motivo per cui, giuridicamente, il ritardo nell'adempimento viene giuridicamente qualificato come la mora del debitore.

La mora è tecnicamente e giuridicamente il ritardo nell'adempimento.

Gli effetti della mora. A questa situazione di ritardo, il nostro ordinamento ricollega delle conseguenze; tali conseguenze sono giuridicamente qualificate come effetti della mora.

Per regola generale, affinché si producano gli effetti della mora, in base ai principi generali dell'art. 1219cc, è necessario l'atto di costituzione in mora.

L'atto di costituzione in mora. L'atto di costituzione in mora è l'atto necessario affinché si verifichino gli effetti.

che la legge ricollega al ritardo. Per regola generale ci troviamo difronte alla mora ex omine o ex persona. L'atto di costituzione in mora è una dichiarazione unilaterale, recettizia e formale attraverso cui il creditore intima al proprio debitore di adempiere alla prestazione ritardata preavvertendolo che non è più disposto a tollerare il suo ritardo. Unilaterale perché proviene dal creditore, recettizio perché produce i suoi effetti quando entra nella sfera di conoscibilità di un soggetto determinato (ossia del debitore) e formale perché, ai fini della produzione degli effetti della mora, l'atto di costituzione deve necessariamente rivestire la forma scritta. L'atto di costituzione in mora con cui il creditore chiede per iscritto l'adempimento serve a superare la presunzione di tolleranza del ritardo da parte del creditore e a rendere palese che il creditore non tollera più il ritardo del suo debitore. Se, perregola generale, nel nostro ordinamento la mora si configura come una mora ex omine o expersona per cui ai fini della produzione dei suoi effetti è necessario l'atto di costituzione in mora, ci sono tre ipotesi (comma 2 art. 1219 cc) in cui gli effetti della mora si producono automaticamente, ossia il semplice ritardo nell'adempimento da parte del debitore determina la produzione degli effetti della mora senza necessità che il creditore costituisca tramite intimazione in mora il suo debitore. La mora automatica. Queste tre ipotesi di c.d. mora automatica o mora ex re ricorrono quando l'obbligazione deriva da un fatto illecito, quando si tratta di una obbligazione da adempiere al domicilio del creditore e infine quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere. In questi tre ipotesi gli effetti della mora si producono automaticamente senza necessità che il creditore costituisca in mora il suo debitore. Nel primo caso, quando

l'obbligazione deriva da un fatto illecito, la mora è ex re in ragione della particolare gravità del fatto compiuto dal debitore.

Nel secondo caso, obbligazione da adempiere al domicilio del creditore, la ragione per cui il nostro legislatore ha previsto la mora automatica è perché vi è la favor creditoris. Se un debitore è in ritardo con il pagamento di una somma di denaro, proprio per il favore che in questo tipo di obbligazione l'ordinamento esprime per il creditore, questi è avvantaggiato dalla produzione degli effetti della mora senza necessità che egli richieda per iscritto l'adempimento al debitore.

La terza ipotesi è quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; usciamo dalla fattispecie del ritardo quindi una prestazione recuperabile attraverso l'intimazione per entrare in quella dell'inadempimento conclamato.

Gli effetti della mora.

Il primo effetto della mora è

L'obbligo di risarcire il danno, art. 1223 cc.

La seconda conseguenza è il c.d. effetto della mora sul rischio, art. 1221 cc.

Il debitore in mora non è liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione per fatto a lui non imputabile, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore.

Se la prestazione diventa impossibile anche per fatto non imputabile al debitore quando il debitore è in ritardo, il debitore non è liberato quindi è obbligato a risarcire il danno anche se l'inadempimento non è a lui imputabile perché il debitore non può giovarsi di una situazione di inadempimento per essere liberato; torna ad essere liberato se prova che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore.

Se riesce a provare che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore, allora tra il suo ritardo e

Il danno del creditore non intercorre più il nesso causale, dunque, il danno daritardo non è risarcibile.

Il terzo effetto della mora è circoscritto alle sole obbligazioni pecuniarie, quindi alle sole obbligazioni che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Art. 1224 cc rubricato danni nelle obbligazioni pecuniarie.

Nelle obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora sono dovuti i c.d. interessi moratori. Tali interessi sono dovuti a prescindere dalla prova del danno; sono dovuti nella misura degli interessi legali, a meno che il creditore e il debitore non abbiano stabilito interessi convenzionali in misura maggiore; in questo caso gli interessi di mora sono dovuti nella stessa misura di quelli convenzionali.

Gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente dalla prova del danno, anche se il creditore non prova di aver subito in danno dal ritardato adempimento. Questo principio enunciato dall'art 1124 cc è una deroga al principio generale.

relativo al c.d. onere della prova (art. 2697 cc – onere della prova).

Perché in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro il danno si produce automaticamente perché gli interessi sono i frutti civili che il denaro produce per legge e automaticamente quindi il ritardo nel pagamento di una somma di denaro produce automaticamente un danno in capo al creditore che non si locupleta degli interessi che la somma ha prodotto nel tempo.

Quindi, gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria, risarciscono il danno che il creditore subisce per effetto del ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Infine, esiste una categoria di obbligazioni cui non si applicano le norme sulla mora del venditore in quanto per la loro stessa struttura sono insuscettibili di essere adempiute in ritardo.

Secondo l'art. 1222 cc le norme sulla mora del debitore non si applicano sulle obbligazioni negative.

17/02/2023

Modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi

Dall'adempimento. Il modo fisiologico attraverso cui il rapporto obbligatorio si estingue è l'adempimento, ossia il debitore esegue la prestazione cui è obbligato, estingue il proprio debito e con ciò ottiene la sua liberazione. Ci sono però nel nostro ordinamento delle ipotesi, precisamente cinque fattispecie, in cui il rapporto obbligatorio si estingue nonostante che l'obbligazione che ne forma l'oggetto non venga adempiuta. Pur non eseguendo il debitore la prestazione cui è obbligato, il rapporto obbligatorio si estingue comunque.

I modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi dall'adempimento sono:

  • La novazione nella sua duplice configurazione oggettiva o soggettiva;
  • La compensazione;
  • L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al debitore;
  • La remissione del debito;
  • La confusione.

Modi satisfattivi e non satisfattivi. Nell'ambito di queste modalità estintive

Dobbiamo poi distinguere i c.d. modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi dall'adempimento satisfattivi da quelli non satisfattivi.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
82 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher grazia.zasa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.