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Responsabilità precontrattuale e situazioni conseguenti

La legge impone alle parti di comportarsi in buona fede (correttezza e lealtà). La parte che viola tale principio incorre in responsabilità precontrattuale. Ciò può dar luogo a diverse situazioni:

  1. Il contratto non si forma: la parte scorretta abbandona ingiustificatamente la trattativa (rottura della trattativa). Le conseguenze possono essere:

    • Slealtà se la trattativa era abbastanza avanzata da far ragionevolmente presumere la conclusione;
    • Creazione di ragionevole affidamento nella conclusione del contratto;
    • Rottura senza una seria giustificazione.
  2. Si forma un contratto invalido: la parte che conoscendo (o dovendo conoscere) una causa di invalidità non avverte l'altra parte (es. vendita immobiliare nulla perché l'immobile presenta irregolarità urbanistiche che il proprietario non aveva fatto presenti).

  3. Si forma un contratto valido, ma sconveniente per la vittima di scorrettezze (minacce o inganni...) che accetta il contratto.

Contratto con condizioni penalizzanti, che senza scorrettezze non avrebbe accettato. Doloincidente. Risarcimento del danno che corrisponde all'interesse negativo, cioè il danno derivante dall'avere intrapresola trattativa finita male. Può comprendere sia le spese inutilmente fatte in vista del contratto mancante (es. spese di viaggio), sia laperdita di occasioni alternative. Discussione sulla qualificazione di questa responsabilità: contrattuale (dottrina), extracontrattuale(giurisprudenza).

Volontà e manifestazione di volontà: dichiarazione, silenzio e comportamento concludente. La volontà contrattuale diventa giuridicamente rilevante solo se vi è la manifestazione di volontà.

  • Espressa (dichiarazione di volontà): si realizza con il linguaggio;
  • Tacita: comportamento concludente, ovvero azioni del soggetto che nelle circostanze date segnalanola volontà contrattuale (es. avvio esecuzione,
portare le merci alla cassa, negozio di attuazione -autobus).
Protestatio: dichiarazione che il proprio comportamento non è concludente (non ammesso nel caso del bus).
Ci sono dei contratti per i quali la legge richiede manifestazione di volontà espressa (es. delegazione, fideiussione).
Il silenzio può portare alla formazione di contratto solo in casi particolari e per ragioni che lo giustificano (es. se la legge gli attribuisce tale valore contratti che si concludono per mancato dissenso dell'oblato, oppure rinnovo tacito del contratto).
17 I contratti formali: funzioni della forma
Vale generalmente il principio della libera forma: manifestazione di volontà contrattuale non richiede modalità particolari, ma può avvenire con qualunque modalità idonea a comunicarla e farla comprendere.
Per alcuni contratti la legge prevede particolari modalità espressive da essa stabilite (art.1350).
contratti formali (forma vincolata), cui principale

La scrittura è un tipo di forma di contratto che si contrappone ai contratti non formali (forma libera). La scrittura è richiesta per diversi gradi di complessità:

  • Scrittura privata, richiesta per contratti che trasferiscono la proprietà di immobili o costituiscono/modificano/trasferiscono/estinguono diritti reali su immobili, contratti che attribuiscono diritti di godimento di immobili con durata superiore a 9 anni (ad esempio, locazioni) e altri contratti indicati da norme di legge (ad esempio, relativi a servizi bancari e finanziari). Può manifestarsi in un unico documento o in documenti separati, qualche volta è necessario che siano integrati da altri documenti (ad esempio, copia del documento d'identità), oppure sono stabiliti dei requisiti di forma-contenuto.
  • Atto pubblico, oltre alla scrittura richiede l'intervento del notaio (o altro pubblico ufficiale), ed è richiesto per contratti che costituiscono società di capitali, convenzioni matrimoniali e donazioni (con la presenza di 2 testimoni).
della forma (ragioni per cui la legge la impone): - garantire certezza sull'esistenza e sul contenuto del contratto; - protezione del contraente (es. donatore dal notaio, lo si porta a riflettere meglio); - rendere possibili i controlli sul contratto (tutti i contratti con P.A. forma scritta); - pubblicità Imposizione di forme sempre più vincolanti rinascita del formalismo 18 Forma per la validità e per la prova Forma per la validità (ad substantiam): se la forma non è rispettata il contratto è nullo (forma richiesta sottopena di nullità). Forma per la prova (ad probationem): mancata osservanza comporta solo maggiore difficoltà nel provarne l'esistenza (limitazione dei mezzi di prova), esclusione che possa essere provato per testimoni o per presunzioni; possibilità di prova solo tramite giuramento deferito a controparte o confessione della stessa. 19 Forme convenzionali e altre formalità Quandopubblica). La firma digitale garantisce l'integrità del documento e l'identità dell'autore. La forma del contratto può essere anche orale, ma in alcuni casi è richiesta la forma scritta. La legge presume che la forma scritta sia voluta per garantire la validità dell'atto. Altre formalità possono essere richieste per scopi pubblicitari, come la trascrizione o l'iscrizione al registro delle imprese, o per adempimenti fiscali. I contratti conclusi per via informatica sono regolati dal codice dell'amministrazione digitale. Un documento informatico è considerato equivalente a uno cartaceo e ha valore giuridico a tutti gli effetti di legge. La validità del documento informatico dipende dalla affidabilità della firma utilizzata, che può essere una firma elettronica semplice, una firma elettronica qualificata o una firma digitale. La firma digitale, che si basa su un sistema di chiavi asimmetriche (chiave privata e chiave pubblica), garantisce l'integrità del documento e l'identità dell'autore.

(pubblica),Firma elettronica scrittura privata

Firma digitale autenticata dal notaio scrittura privata autenticata

Atto pubblico informatico se vi è firma digitale del notaio

Senza alcuna firma è come se rispettasse la forma libera ambito del commercio elettronico (acquistionline).

La rappresentanza (25)

1 La formazione del contratto in sostituzione dell’interessato: rappresentanza e spedita del nome

Con il meccanismo della rappresentanza il contratto è fatto da un soggetto (rappresentante) ma gli effetti del contratto si producono a capo di un altro soggetto (rappresentato). art.1388

Rappresentante: parte in senso formale;

Rappresentato: parte in senso sostanziale.– Importanza che il rappresentante sia in buona/mala fede; caduta in errore/sia stata ingannata ominacciata; (stati soggettivi rilevanti) in nessun caso il rappresentato in mala fede può giovarsi dellostato di ignoranza o buona fede del rappresentante

Per la validità del contratto

concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato (≠ incapacità di agire) – Contratto produce effetti sul rappresentato solo se il rappresentante lo conclude in nome e per conto del rappresentato, dichiarazione del rappresentante di agire per conto del rappresentato (spendita del nome del rappresentato) rappresentanza indiretta: contratto per conto di un altro ma non in nome dell’altro. Nuncius: opera come strumento usato dall’interessato per manifestare la propria volontà contrattuale, può essere incapace di volere (fa solo da tramite non è rappresentante).

2 Ambiti di applicazione e fonti di rappresentanza: rappresentanza legale, volontaria, organica Campo di applicazione: – Contratti – Atti unilaterali (ratifiche, convalide, rinunce…) – Ricezione di atti - rappresentanza passiva (disdetta, intimazione, recesso…) Non per atti personalissimi (matrimonio, redazione del testamento,

...

), donazione rappresentanza ammessain limiti ristretti.Il potere di rappresentanza è conferito dall'interessato

Tipologie:

  • Rappresentanza legale: stabilito dalla legge, l'autonomia dell'interessato non ha spazio.
    • incapaci di agire (genitore - minore, tutore - interdetto)
    • Curatore fallimentare - fallito è perchè agisce nell'interesse dei creditori, non del fallito;
  • Rappresentanza volontaria: domina l'autonomia dell'interessato, nomina il rappresentante tramiteprocura (atto unilaterale).
  • Rappresentanza organica (a metà strada tra legale e volontaria), il rappresentato è un'organizzazione;
    • Legale: non libero di scegliere di agire autonomamente;
    • Volontaria: i rappresentanti sono scelti e anche l'ampiezza dei loro poteri.

3 La procura

Atto con cui l'interessato conferisce volontariamente al rappresentante il potere di rappresentarlo.atto unilaterale (non richiede accettazione

del rapporto sottostante tra rappresentato e rappresentante; – revoca da parte del rappresentato; – rinuncia da parte del rappresentante; – morte o incapacità del rappresentato o del rappresentante; – scadenza del termine stabilito nella procura; – compimento dell'atto per cui la procura è stata conferita; – revoca da parte di terzi con cui il rappresentante ha contrattato. La procura può essere conferita per iscritto o verbalmente, ma per alcuni atti specifici è richiesta la forma scritta. Inoltre, la procura può essere conferita a tempo determinato o a tempo indeterminato. È importante sottolineare che il rappresentante agisce per conto del rappresentato e non in proprio, quindi è tenuto a rispettare gli interessi del rappresentato e ad agire nell'ambito dei poteri conferiti dalla procura. In conclusione, la procura è uno strumento legale che permette a una persona di agire per conto di un'altra, conferendo poteri e autorità per compiere determinati atti.del rappresentante o del terzo, il rappresentato può agire contro il rappresentante per ottenere la nullità dell'atto compiuto in conflitto di interessi.b) Se il terzo non aveva conoscenza del conflitto di interessi, l'atto compiuto dal rappresentante è valido, ma il rappresentato può agire contro il rappresentante per ottenere il risarcimento del danno subito.c) Se il terzo aveva conoscenza del conflitto di interessi, l'atto compiuto dal rappresentante è valido e il rappresentato non può agire contro il rappresentante.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
126 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Silvia17.p di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Iamiceli Paola.