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Responsabilità precontrattuale e situazioni conseguenti
La legge impone alle parti di comportarsi in buona fede (correttezza e lealtà). La parte che viola tale principio incorre in responsabilità precontrattuale. Ciò può dar luogo a diverse situazioni:
-
Il contratto non si forma: la parte scorretta abbandona ingiustificatamente la trattativa (rottura della trattativa). Le conseguenze possono essere:
- Slealtà se la trattativa era abbastanza avanzata da far ragionevolmente presumere la conclusione;
- Creazione di ragionevole affidamento nella conclusione del contratto;
- Rottura senza una seria giustificazione.
-
Si forma un contratto invalido: la parte che conoscendo (o dovendo conoscere) una causa di invalidità non avverte l'altra parte (es. vendita immobiliare nulla perché l'immobile presenta irregolarità urbanistiche che il proprietario non aveva fatto presenti).
-
Si forma un contratto valido, ma sconveniente per la vittima di scorrettezze (minacce o inganni...) che accetta il contratto.
Contratto con condizioni penalizzanti, che senza scorrettezze non avrebbe accettato. Doloincidente. Risarcimento del danno che corrisponde all'interesse negativo, cioè il danno derivante dall'avere intrapresola trattativa finita male. Può comprendere sia le spese inutilmente fatte in vista del contratto mancante (es. spese di viaggio), sia laperdita di occasioni alternative. Discussione sulla qualificazione di questa responsabilità: contrattuale (dottrina), extracontrattuale(giurisprudenza).
Volontà e manifestazione di volontà: dichiarazione, silenzio e comportamento concludente. La volontà contrattuale diventa giuridicamente rilevante solo se vi è la manifestazione di volontà.
- Espressa (dichiarazione di volontà): si realizza con il linguaggio;
- Tacita: comportamento concludente, ovvero azioni del soggetto che nelle circostanze date segnalanola volontà contrattuale (es. avvio esecuzione,
Protestatio: dichiarazione che il proprio comportamento non è concludente (non ammesso nel caso del bus).
Ci sono dei contratti per i quali la legge richiede manifestazione di volontà espressa (es. delegazione, fideiussione).
Il silenzio può portare alla formazione di contratto solo in casi particolari e per ragioni che lo giustificano (es. se la legge gli attribuisce tale valore contratti che si concludono per mancato dissenso dell'oblato, oppure rinnovo tacito del contratto).
17 I contratti formali: funzioni della forma
Vale generalmente il principio della libera forma: manifestazione di volontà contrattuale non richiede modalità particolari, ma può avvenire con qualunque modalità idonea a comunicarla e farla comprendere.
Per alcuni contratti la legge prevede particolari modalità espressive da essa stabilite (art.1350).
contratti formali (forma vincolata), cui principale
La scrittura è un tipo di forma di contratto che si contrappone ai contratti non formali (forma libera). La scrittura è richiesta per diversi gradi di complessità:
- Scrittura privata, richiesta per contratti che trasferiscono la proprietà di immobili o costituiscono/modificano/trasferiscono/estinguono diritti reali su immobili, contratti che attribuiscono diritti di godimento di immobili con durata superiore a 9 anni (ad esempio, locazioni) e altri contratti indicati da norme di legge (ad esempio, relativi a servizi bancari e finanziari). Può manifestarsi in un unico documento o in documenti separati, qualche volta è necessario che siano integrati da altri documenti (ad esempio, copia del documento d'identità), oppure sono stabiliti dei requisiti di forma-contenuto.
- Atto pubblico, oltre alla scrittura richiede l'intervento del notaio (o altro pubblico ufficiale), ed è richiesto per contratti che costituiscono società di capitali, convenzioni matrimoniali e donazioni (con la presenza di 2 testimoni).
(pubblica),Firma elettronica scrittura privata
Firma digitale autenticata dal notaio scrittura privata autenticata
Atto pubblico informatico se vi è firma digitale del notaio
Senza alcuna firma è come se rispettasse la forma libera ambito del commercio elettronico (acquistionline).
La rappresentanza (25)
1 La formazione del contratto in sostituzione dell’interessato: rappresentanza e spedita del nome
Con il meccanismo della rappresentanza il contratto è fatto da un soggetto (rappresentante) ma gli effetti del contratto si producono a capo di un altro soggetto (rappresentato). art.1388
Rappresentante: parte in senso formale;
Rappresentato: parte in senso sostanziale.– Importanza che il rappresentante sia in buona/mala fede; caduta in errore/sia stata ingannata ominacciata; (stati soggettivi rilevanti) in nessun caso il rappresentato in mala fede può giovarsi dellostato di ignoranza o buona fede del rappresentante
Per la validità del contratto
concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato (≠ incapacità di agire) – Contratto produce effetti sul rappresentato solo se il rappresentante lo conclude in nome e per conto del rappresentato, dichiarazione del rappresentante di agire per conto del rappresentato (spendita del nome del rappresentato) rappresentanza indiretta: contratto per conto di un altro ma non in nome dell’altro. Nuncius: opera come strumento usato dall’interessato per manifestare la propria volontà contrattuale, può essere incapace di volere (fa solo da tramite non è rappresentante).
2 Ambiti di applicazione e fonti di rappresentanza: rappresentanza legale, volontaria, organica Campo di applicazione: – Contratti – Atti unilaterali (ratifiche, convalide, rinunce…) – Ricezione di atti - rappresentanza passiva (disdetta, intimazione, recesso…) Non per atti personalissimi (matrimonio, redazione del testamento,
...
), donazione rappresentanza ammessain limiti ristretti.Il potere di rappresentanza è conferito dall'interessato
Tipologie:
- Rappresentanza legale: stabilito dalla legge, l'autonomia dell'interessato non ha spazio.
- incapaci di agire (genitore - minore, tutore - interdetto)
- Curatore fallimentare - fallito è perchè agisce nell'interesse dei creditori, non del fallito;
- Rappresentanza volontaria: domina l'autonomia dell'interessato, nomina il rappresentante tramiteprocura (atto unilaterale).
- Rappresentanza organica (a metà strada tra legale e volontaria), il rappresentato è un'organizzazione;
- Legale: non libero di scegliere di agire autonomamente;
- Volontaria: i rappresentanti sono scelti e anche l'ampiezza dei loro poteri.
3 La procura
Atto con cui l'interessato conferisce volontariamente al rappresentante il potere di rappresentarlo.atto unilaterale (non richiede accettazione
del rapporto sottostante tra rappresentato e rappresentante; – revoca da parte del rappresentato; – rinuncia da parte del rappresentante; – morte o incapacità del rappresentato o del rappresentante; – scadenza del termine stabilito nella procura; – compimento dell'atto per cui la procura è stata conferita; – revoca da parte di terzi con cui il rappresentante ha contrattato. La procura può essere conferita per iscritto o verbalmente, ma per alcuni atti specifici è richiesta la forma scritta. Inoltre, la procura può essere conferita a tempo determinato o a tempo indeterminato. È importante sottolineare che il rappresentante agisce per conto del rappresentato e non in proprio, quindi è tenuto a rispettare gli interessi del rappresentato e ad agire nell'ambito dei poteri conferiti dalla procura. In conclusione, la procura è uno strumento legale che permette a una persona di agire per conto di un'altra, conferendo poteri e autorità per compiere determinati atti.del rappresentante o del terzo, il rappresentato può agire contro il rappresentante per ottenere la nullità dell'atto compiuto in conflitto di interessi.b) Se il terzo non aveva conoscenza del conflitto di interessi, l'atto compiuto dal rappresentante è valido, ma il rappresentato può agire contro il rappresentante per ottenere il risarcimento del danno subito.c) Se il terzo aveva conoscenza del conflitto di interessi, l'atto compiuto dal rappresentante è valido e il rappresentato non può agire contro il rappresentante.