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L’INEFFICACIA IN SENSO AMPIO
L’inefficacia del negozio giuridico è una categoria generalissima che comprende tutti i casi in cui il
negozio, per una qualsiasi causa, non può produrre i suoi effetti.
L’inefficacia viene distinta in due sottocategorie:
Inefficacia in senso ampio -> comprende i casi in cui la mancanza di effetti deriva da un vizio
• che inficia il negozio nella sua stessa struttura o consistenza e che può, a sua volta, derivare:
- Dalla mancanza, nell’atto, di quel minimo richiesto per la sua esistenza, nel qual caso si ha la
figura dell’inesistenza.
- Dal fatto che il negozio, pur giuridicamente esistente, è manchevole o viziato in alcuni
elementi essenziali, nel qual caso si ha la figura dell’invalidità che, a seconda della gravità del
difetto o del vizio, può assumere l’aspetto della nullità o dell’annullabilità.
L’inefficacia in senso stretto -> si tratta di quei casi in cui si ha un’inettitudine transitoria del
• negozio a produrre effetti per una qualunque ragione non patologica (ad es: il negozio, pur
essendo valido, non produce i suoi effetti perché sottoposto ad una condizione sospensiva non
ancora verificatasi).
LA NULLITA’ DEL NEGOZIO
La nullità è uno dei due spetti che può assumere l’invalidità di un negozio. L’invalidità si distingue
in nullità e annullabilità a seconda che manchi uno degli elementi che la legge considera
essenziali perché al negozio possa essere attribuita rilevanza giuridica (nullità), o che uno di tali
elementi presenti soltanto un vizio (annullabilità).
Il contratto è nullo quando:
E’ contrario a norme imperative
• Manca uno degli elementi essenziali (accordo, causa, oggetto e forma)
• La causa è illecita
• Il motivo è illecito ai sensi dell’art. 1345
• L’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile
• 26 di 75
La nullità può colpire il negozio nel suo complesso (nullità totale), o solo una sua parte (nullità
parziale).
La nullità parziale può essere:
Oggettiva -> quando colpisce una parte del contenuto del negozio. In tal caso, è invalida solo la
• clausola, mentre l’altra parte del negozio resta in vita. Ciò accade quando:
- Risulta che le parti avrebbero ugualmente concluso il negozio anche senza quella clausola
- La clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative. Tale ipotesi costituisce un caso di
integrazione legale del contenuto del negozio.
Soggettiva -> quando nei negozi plurilaterali colpisce il vincolo di una delle parti. In questo caso
• non vi è nullità dell’intero negozio, salvo che la partecipazione di quella parte debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.
I caratteri tipici della nullità sono:
L’improduttività degli effetti -> il negozio non produce i suoi effetti
• La rilevabilità d’ufficio -> la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, senza domanda di
• parte in qualsiasi stato e grado di giudizio.
L’insanabilità -> il negozio nullo non può sanarsi né per convalida, né per prescrizione
• dell’azione
La nullità del negozio si fa valere mediante l’azione di nullità.
Il negozio nullo non può produrre effetti, di conseguenza, se il negozio è stato eseguito, le
prestazioni già effettuate costituiscono un’indebito, in quanto prive di titolo e pertanto devono
essere restituite. Eccezione a tale principio si ha nel caso del negozio immorale. L’azione di nullità
può poi accompagnarsi alla domanda di risarcimento del danno, se ricorrono gli estremi della
responsabilità preconcettuale.
L’ANNULLABILITA’ DEL NEGOZIO
L’annullabilità, di regola, deriva dalla violazione di norme che mirano a tutelare particolarmente
una delle parti. Essa trova applicazione nei confronti anche degli atti giuridici in senso stretto,
qualora siano produttivi di effetti giuridici sfavorevoli per il loro autore o destinatario, e tale
esigenza di tutela prevalga su quella dell’incertezza dell’atto.
L’annullabilità sussiste esclusivamente nei casi previsti espressamente dalla legge. La disciplina
del negozio indica come cause di annullabilità:
L’incapacità legale o naturale della parte. Eccezione a tale regola è posta dall’Art. 1426, per cui
• il contratto non è annullabile se il minore ha dolosamente occultato alla controparte la sua età.
I vizi del consenso
•
Sono poi previste ipotesi di annullabilità giustificate da abusi a danno di una parte (ad es:
contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato).
L’annullabilità, poiché consiste in un generale rimedio a tutela della parte, presenta le seguenti
caratteristiche:
Efficacia internale del negozio -> il negozio annullabile produce i suoi effetti, a differenza del
• negozio nullo, ma questi possono venire meno se viene proposta e accolta l’opzione di
annullamento
Irrilevabilità d’ufficio -> il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l’annullabilità
• Sanabilità -> il negozio può sanarsi per effetto di convalida
•
L’annullamento può essere domandato, di regola, soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge, cioè dalla parte che la legge intende tutelare.
Se l’azione di annullamento viene accolto, il negozio è annullato e la situazione giuridica è
ricondotta allo status quo ante. L’annullamento, infatti, ha efficacia retroattiva: esso distrugge gli
effetti prodotti dal negozio annullabile, come non si fossero mai verificati. Da ciò deriva che colui
che ha ricevuto una prestazione in base ad un negozio poi annullato, è tenuto a restituirla.
LA CONVALIDA
Il negozio annullato può essere sanato mediante la convalida. La convalida è il negozio mediante
il quale la parte legittimata a proporre l’azione di annullamento conferma il negozio annullabile.
Essa può essere:
Espressa -> quando la parte manifesta la volontà di concludere il negozio con una apposita
• dichiarazione 27 di 75
Tacita -> quando la parte da esecuzione volontaria al negozio, conoscendo il motivo di
• annullabilità
I beni
L’art 810 cc definisce i beni come “le cose che possono formare oggetto di diritto”.
Per avere rilevanza giuridica il bene deve essere:
Capace di arrecare utilità agli uomini
• Suscettibile di appropriazione
•
Dall’art 810, si ricava che i beni sono oggetto di diritto, e questi, a loro volta, sono possibili di
vicende giuridiche; di conseguenza, ogni soggetto è titolare non del bene, ma del diritto sul bene.
La distinzione più importante dei beni è quella, fatta dalla legge, tra beni immobili e beni mobili.
I beni immobili, secondo l’art. 812, si suddividono in due sottocategorie:
Beni immobili per natura -> non possono essere spostati da un luogo all’altro senza che venga
• alterata la loro struttura e destinazione (il suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, edifici ecc).
Beni immobili per determinazioni di legge -> i quali per se stessi, non sarebbero da considerare
• immobili, ma sono reputati tali dalla legge (sono: mulini, bagni, edifici galleggianti, ecc)
L’individuazione dei beni mobili si effettua per esclusione: sono dei beni mobili “tutti gli altri beni”,
cioè tutti quelli che rientrano nelle categorie di immobili indicate dai primi due commi dell’art. 812.
La distinzione in esame e il conseguente diverso regime giuridico stabilito per le due categorie di
beni si giustificano soprattutto alle esigenze proprie della circolazione dei beni, cioè del
trasferimento della proprietà e della costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali
limitati.
Una maggiore sicurezza caratterizza la circolazione dei beni immobili, si consideri in particolare:
La forma degli atti -> si richiede l’atto scritto per la validità dei negozi che si riferiscono ai diritti
• reali immobiliari
La pubblicità -> i trasferimenti e le vicende giuridiche dei beni immobiliari sono trascritte nei
• pubblici registri. Per i beni mobili, invece, vale il possesso.
Alcuni beni mobili, tuttavia, in considerazione della loro rilevanza economica, sono dalla legge
equiparati, quanto ad alcuni aspetti della disciplina giuridica (forma e onere di pubblicità), ai beni
immobili: tali beni sono i beni mobili registrati e sono, in genere, beni di locomozione e trasporto.
Un ulteriore criterio di classificazione dei beni è quello tra beni produttivi e beni di consumo:
Beni produttivi -> sono quelli destinati a un procedimento diretto alla trasformazione di altre
• cose
Beni di consumo -> utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni
•
Il patrimonio
Il patrimonio è costituito da un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi (diritti e obblighi) facenti
capo a una persona (titolare) e valutabili economicamente.
E’ titolare di un patrimonio anche colui che ha solo debiti, in quanto è soggetto passivo di rapporti
giuridici.
I frutti
I beni produttivi danno luogo ai frutti. Il frutto è il prodotto derivante da un bene capitale che si
raccoglie periodicamente quando, però, con tale situazione si conservi e non si alteri la cosa
madre.
La titolarità dei beni
I beni possono spettare:
Allo stato o a enti pubblici -> lo stato, cioè, per raggiungere i fini che si propone, si avvale di
• determinati beni: i beni pubblici. Essi si distinguono tra:
- Beni demaniali (Art. 822 cc)
- Beni patrimoniali indisponibili (Art. 826 cc) 28 di 75
A soggetti privati, persone giuridiche, enti non riconosciuti.
•
L’art. 822 individua i beni che fanno parte del demanio pubblico. Essi sono il lido del mare, la
spiaggia, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia,
nonché le opere destinate alla difesa nazionale. Detti beni fanno parte del demanio necessario, in
quanto devono appartenere necessariamente allo stato.
Oltre il demanio necessario c’è il demanio eventuale, che comprende le strade, le autostrade e le
strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico,
archeologico e artistico, le raccolte dei musei e delle biblioteche.
I beni che appartengono allo stato o ad altri e