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Nozioni generali

Lo Stato e il diritto

Lo Stato è una forma di aggregazione di individui che su un dato territorio si dà una serie di regole comuni (diritto) per realizzare la vita della collettività (popolo) che ad esso fa capo e da esso dipende. Il diritto in particolare di comportamento che lo Stato impone ai consociati e di cui garantisce, anche attraverso l’uso della forza, l’osservanza.

Il diritto presenta i seguenti caratteri:

  • Intersoggettività - regola azioni umane rilevanti nei rapporti sociali stabilendo tra i componenti della società, delle relazioni giuridiche aventi per contenuto una serie di obblighi e di correlativi diritti;
  • Statualità - esso deriva solo dallo stato, che crea o riconosce le norme obbligatorie (principio di legalità);
  • Obbligatorietà - in quanto si impone una serie di norme obbligatorie il cui rispetto viene assicurato dallo Stato anche con l’uso della forza.

Il diritto, infine, si manifesta sotto due differenti profili:

  • Diritto oggettivo - insieme delle regole che disciplinano in astratto il comportamento degli individui;
  • Diritto soggettivo - potere di agire che viene riconosciuto in concreto ad un individuo per soddisfare un proprio diritto.

La norma giuridica

Concetto e caratteri della norma giuridica. Le caratteristiche peculiari di ciascuna norma giuridica sono:

  • La generalità - in quanto le norme sono rivolte alla comunità nella sua generalità;
  • L’astrattezza - proprio perché generale, la norma giuridica non trova una formulazione del tipo “Tizio deve pagare il debito che ha verso Caio”, bensì sancisce in maniera più generica e comprensiva “il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno”. La norma pertanto non prende mai in considerazione un singolo caso particolare, ma prevede una situazione-tipo generale ed astratta a cui possono ricondursi tutti i casi concreti possibili, la fattispecie;
  • Obbligatorietà - l’osservanza della norma stessa è garantita con la forza (la sanzione).

La sanzione

La sanzione è la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola le sue norme, allo scopo di assicurare il risultato che ciascuna norma si propone, anche in mancanza di obbedienza spontanea. Sanzioni estreme sono:

  • L’esecuzione - in cui rientrano sia l’esecuzione forzata sia la nullità del fatto compiuto in violazione delle norme;
  • La pena - che infligge al violante una pena che non è in relazione diretta con la lesione compiuta.

Altre sanzioni sono il risarcimento e la riparazione, volte ad ottenere soltanto un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza spontanea della norma. Alcune norme giuridiche però, in concreto, sono prive di sanzione (norme imperfette).

Distinzioni tra norme giuridiche

A. In base al contenuto si distinguono:

  • Norme permissive - concedono ai soggetti particolari facoltà, garantite dall’ordinamento: ad esempio la possibilità di proporre appello contro le sentenze di primo grado.
  • Norme proibitive - invece di un comando, contengono un divieto;
  • Norme percettive - impongono obblighi giuridici.

B. In base al tipo di comando contenuto nella norma si distinguono:

  • Norme imperative o assolute - norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento, prescindendo dalla volontà dei singoli;
  • Norme relative o derogabili - norme la cui applicazione può essere evitata dagli interessati, a loro volta si distinguono in:
    • Norme dispositive - regolano un rapporto, ma lasciano libere le parti di disciplinarlo diversamente. L’art 1815 stabilisce ad esempio che se le parti non hanno indicato diversamente, il mutuatario (colui che ha preso a prestito) deve corrispondere gli interessi al mutuante sulla somma presa a prestito.
    • Norme suppletive - disciplinano un rapporto in mancanza della volontà delle parti. Esempio: nel caso del mutuo, qualora le parti non abbiano stabilito specificatamente il tasso di interesse, questo è computato in misura di legge.

C. In base alla sanzione si distinguono:

  • Norme primarie - sono quelle che pongono il comando;
  • Norme secondarie - sono quelle che stabiliscono la conseguenza per il trasgressore;
  • Norme imperfette - non sono munite di sanzione.

D. In base all’estensione dell’efficacia si distinguono:

  • Norme generali e norme locali - le prime sono quelle che trovano uguale applicazione in tutto il territorio dello Stato, le seconde sono quelle che vigono soltanto in alcune parti del territorio dello Stato;
  • Norme comuni e norme speciali - le prime sono quelle dettate in generale per tutti i rapporti giuridici; le seconde sono quelle che, per soddisfare particolari esigenze, si applicano soltanto in alcune materie, in alcune circostanze o per alcune categorie di soggetti. Quando c’è un diritto speciale le sue norme prevalgono su quelle comuni;
  • Norme regolari e norme eccezionali - le prime sono quelle che regolano determinati rapporti in conformità dei principi generali dell’ordinamento; le seconde sono quelle che deviano, in virtù di particolari esigenze, dai principi della materia o, in generale, dall’ordinamento.

L'efficacia nel tempo

Entrata in vigore della norma giuridica

Perché la norma possa entrare in vigore si richiedono:

  • La pubblicazione di essa nella gazzetta ufficiale dopo la promulgazione da parte del Capo dello Stato;
  • Il decorso di un certo periodo di tempo detto vacatio legis, dalla pubblicazione.

Il periodo di vacatio è normalmente di 15 giorni, talvolta però, è la legge stessa a stabilire che questo sia maggiore, inferiore o nullo. Trascorso tale periodo la legge diviene obbligatoria per tutti e non viene ammessa ignoranza.

Abrogazione della norma giuridica

Si dichiara per:

  • Abrogazione espressa del legislatore;
  • Dichiarazione tacita del legislatore - se il legislatore emana una nuova disposizione legislativa incompatibile con la precedente o se la nuova legge regola interamente una materia regolamentata precedentemente;
  • Referendum popolare (Art. 75 cost);
  • Cause intrinseche - ricorrono quando la legge è emanata solo per un determinato periodo di tempo o in circostanze speciali (leggi eccezionali);
  • Decisione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla corte costituzionale.

Irretroattività

L’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile sancisce un principio fondamentale: la legge non si riferisce a rapporti verificatisi precedentemente alla sua emanazione.

L'efficacia nello spazio

Il diritto internazionale privato e i suoi criteri

Per diritto internazionale privato si intende l’insieme delle norme interne dello Stato che stabiliscono quale legge vada applicata nel caso in cui un rapporto giuridico presenti elementi di estraneità rispetto all’ordinamento perché una o entrambe le parti in causa sono cittadini stranieri o perché il bene su cui verte la causa è situato all’esterno dei territori dello Stato.

Criteri di collegamento

Il nostro ordinamento, per risolvere il contrasto tra diritto italiano e straniero e identificare la legislazione applicabile, prevede tre criteri di collegamento:

  • La nazionalità del soggetto;
  • Il luogo in cui si trova il bene;
  • La volontà delle parti - criterio adottato per le obbligazioni contrattuali.

La condizione giuridica dello straniero

Lo straniero è colui che ha una cittadinanza diversa da quella italiana. L’art. 10 della costituzione stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali. La costituzione inoltre riconosce a tutti, stranieri compresi, diritti e libertà fondamentali che attengono strettamente alla persona umana.

È possibile distinguere nell’ambito del nostro ordinamento tre categorie distinte di stranieri:

  • Stranieri appartenenti a stati membri dell’unione europea;
  • Stranieri extra europei;
  • Stranieri che godono del diritto d’asilo - diritto di trovare rifugio nei territori di un altro Stato, qualora siano perseguitati o subiscano discriminazioni per motivi politici, religiosi o raziali.

I soggetti del diritto

Persona, nel linguaggio del diritto, sta a significare un soggetto di diritto. Nel nostro ordinamento soggetti dell’attività giuridica sono:

  • Persone fisiche;
  • Persone giuridiche (enti di fatto).

Le persone fisiche

La nostra costituzione in materia di persona fisica sancisce due fondamentali principi:

  • Ogni essere umano, solo perché è persona fisica, è considerato dall’ordinamento anche soggetto di diritto;
  • Tali soggetti hanno tutti uguale grado di soggettività giuridica.

La capacità giuridica

La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri giuridici. La capacità giuridica compete a tutte le persone fisiche e alle persone giuridiche e non può essere oggetto di rinuncia o transazione. Ai sensi dell’Art. 1 cc la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

Nel nostro ordinamento non è ipotizzabile una capacità giuridica generale e assoluta. È, invece, configurabile un’incapacità speciale, che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici e che rende nullo il negozio costitutivo del rapporto. Essa può riguardare:

  • L’età;
  • La salute - incide sulla capacità di nomina all’ufficio tutelare per gli interdetti e gli inabilitati che ne sono esclusi, nonché per gli affetti da infermità permanente che ne sono dispensati. Inoltre va ricordato che l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.

La capacità giuridica con l’evento naturale della morte del soggetto. La morte in particolare costituisce un fatto giuridico naturale al cui verificarsi il nostro ordinamento ricollega determinati effetti, cioè:

  • La fine della personalità e della capacità giuridica;
  • L’estinzione dei diritti personalissimi;
  • L’estinzione di quei particolari diritti patrimoniali intimamente collegati alla persona, come ad esempio l’usufrutto.;
  • L’apertura della successione.

La capacità di agire

La capacità di agire è l’attitudine ad acquistare ed esercitare diritti, nonché ad assumere obblighi. Nell’ambito della capacità di agire è possibile distinguere tra:

  • Capacità legale di agire - che si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • Capacità naturale di agire - deve essere accertata caso per caso in relazione al singolo atto posto in essere dal soggetto;
  • Capacità sostanziale - attiene al compimento e alla ricezione di atti negoziali e capacità processuale, che indica la capacità del soggetto di stare in giudizio;
  • Capacità negoziale - riguarda l’identità del soggetto a compiere negozi giuridici;
  • Capacità extranegoziale - indica la possibilità di compiere atti in senso stretto.

La capacità legale di agire

La capacità legale di agire si acquista con la maggiore età e cioè al compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che l’individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere. Per il compimento di alcuni atti di natura particolare è richiesta dalla legge una differente età:

  • Riconoscimento di un figlio - 16 anni, salvo che un giudice non disponga diversamente;
  • Matrimonio - 18 anni, salvo che il tribunale, per fondate ragioni, non lo conceda a minori con più di 16 anni di età.

La capacità legale di agire, acquistata con la maggiore età, si conserva, di regola, fino alla morte. Essa, comunque, è legata alla idoneità del soggetto a curare i propri interessi. In tutti i casi in cui tale idoneità viene meno, o è limitata, anche la capacità di agire subisce la stessa sorte. La legge, in particolare, ha tenuto conto delle cause modificatrici di tale idoneità, creando apposite norme o istituti per far si che tutte le persone che agiscono nel campo del diritto facciano ciò consapevolmente.

Pertanto si può avere:

  • Incapacità legale di agire - presuppone l’inidoneità del soggetto alla cura dei propri interessi: l’incapacità è assoluta, totale, perché il soggetto non può compiere nessun atto. I casi in cui si verifica tale eventualità sono tassativamente indicati dalla legge e sono:
    • La minore età;
    • L’interdizione giudiziale;
    • L’interdizione legale.
  • Incapacità relativa - soggetto ha una limitata incapacità di agire, dato che la legge gli attribuisce il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione che non incidono col suo patrimonio. I casi sono:
    • L’emancipazione;
    • L’inabilitazione.

A tutte queste ipotesi di incapacità sono stati creati degli istituti di protezione nell’interesse del soggetto incapace, che gli consentono, in misura diversa, l’esplicazione di attività giuridica in via diretta oppure mediata, attraverso l’ausilio di una persona normalmente capace.

Incapacità legale di agire - I minori di età

Il legislatore, data l’evidente difficoltà di verificare a quale età ciascun individuo raggiunge in concreto la capacità di provvedere personalmente ai propri interessi, ha fissato un criterio unico per tutti gli individui i quali, fino al compimento del diciottesimo anno di età sono considerati legalmente incapaci di agire. Ciononostante il legislatore ammette che il minore, nonostante sia legalmente incapace di agire, ponga in essere atti o fatti per il cui compimento è ritenuta sufficiente una sia pur minima capacità di intendere e di volere.

Pertanto, il minore:

  • Non può compiere atti di natura negoziale, ne può stare in giudizio, se non per mezzo del suo rappresentante legale.
  • Può compiere tutti quegli atti negoziali attraverso i quali esprime la sua partecipazione alla vita e con cui soddisfa le normali esigenze della sua personalità (atti minuti della vita quotidiana).
  • Risponde alle conseguenze dell’atto illecito, purché sia stato in grado di intendere e di volere al compimento di quell’atto.

Incapacità legale di agire - l’interdizione giudiziale

L’interdizione giudiziale si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, tramite una apposita sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi. L’interdizione per infermità di mente si basa su due presupposti:

  • Esistenza di una infermità mentale grave e abituale;
  • Incapacità di provvedere ai propri interessi a causa dell’infermità.

Il provvedimento con cui si dichiara l’interdizione è una sentenza costitutiva (si parla di interdizione giudiziale proprio perché la incapacità dell’interdetto deriva esclusivamente dalla sentenza che la stabilisce). Dalla sentenza di interdizione deriva l’incapacità totale di agire dell’interdetto in materia di negozi patrimoniali e familiari. L’art. 427 cc prevede che il giudice, nella sua sentenza che pronuncia l’interdizione, possa dispensare l’incapace dall’intervento o dall’assistenza del tutore per il compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione. Sulla base della sentenza di interdizione il giudice nomina, con decreto, il tutore definitivo. Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili.

La modificazione e la cessazione dell’interdizione possono avvenire a seguito di:

  • Revoca - la sentenza di revoca interviene quando viene meno uno dei presupposti (o entrambi) dell’interdizione, o, comunque, quando risulti che il soggetto abbia acquistato la capacità di provvedere ai propri interessi.
  • Trasformazione dell’interdizione in inabilitazione - il giudice, pur revocando l’interdizione, pronuncia una sentenza di inabilitazione, ritenendo il soggetto non più gravemente infermo, ma nemmeno pienamente capace.

Incapacità legale di agire - l’interdizione legale

L’interdizione legale è una misura che si applica nei confronti di coloro che sono condannati all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni. Esso opera ex lege, cioè senza bisogno di un apposito giudizio.

La capacità naturale di agire (capacità di intendere e di volere)

Il legislatore subordina l’acquisto della capacità legale di agire al raggiungimento della maggiore età, tuttavia, in alcuni casi la capacità di agire non nasce automaticamente al raggiungimento di una determinata età, ma deve essere accertata caso per caso con riferimento ai singoli atti posti in essere dal soggetto. Si parla, in questo caso, di capacità naturale di agire, o capacità di intendere e di volere.

In alcuni casi la legge consente l’esercizio di determinati diritti anche ai soggetti incapaci di intendere e di volere: ad esempio, l’art 12 della legge 194/78 permette alle donne minorenni di chiedere personalmente l’interruzione volontaria della gravidanza.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher O'rey10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.
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