Luca Biglieri
Istituzioni di Diritto
Privato
Corso AK – Prof. Dellacasa – A.A. 2014/15
Luca Biglieri
Introduzione: Il Diritto
Il DIRITTO ha la funzione di orientare i comportamenti umani verso un risultato socialmente utile, evitando di
danneggiare gli interessi degli individui.
Il diritto si basa su tre fattori:
Le regole, ovvero le prescrizioni sui comportamenti da tenere;
Le sanzioni da applicare in caso di violazione delle regole contro colui che le viola;
Gli apparati, ovvero le istituzioni controllate dallo Stato che hanno il compito di verificare nei singoli casi
le eventuali violazioni delle regole e, se necessario, di applicare le sanzioni adeguate..
Esempio: l’art. 2043 del Codice Civile dice che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Vengono così stabilite la regola e la sanzione in
caso di violazione; l’apparato è, in questo caso, il giudice civile.
Si può dividere l’ambito del diritto in:
Diritto Privato, che ha la funzione di favorire l’allocazione efficiente delle risorse dal punto di vista degli
individui ma anche della società. Le sanzioni comminate dal diritto privato andranno a colpire il patrimonio
della persona che viola le regole, non la sua libertà personale (ad esempio, in caso di omicidio, la sanzione
da applicare secondo il diritto privato sarà un risarcimento in denaro);
Diritto Penale, che ha il compito di sanzionare i comportamenti socialmente dannosi, andando a colpire
direttamente la persona colpevole con provvedimenti che limitano la sua libertà personale (ad esempio,
sempre nel caso dell’omicidio, la sanzione penale sarà la reclusione del colpevole);
Diritto Pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici poteri.
Una differenza sostanziale tra il diritto privato e il diritto pubblico è la presenza della Pubblica Amministrazione,
obbligatoria nell’ambito pubblico e facoltativa in ambito privato. Quando la Pubblica Amministrazione sceglie di
avvalersi del diritto privato, si pone sullo stesso piano del suo interlocutore, andando a cercare un accordo sotto
forma di contratto; quando, invece, si avvale del diritto pubblico, può esercitare il proprio potere d’imperio, e di
imporre, pertanto, la propria volontà al soggetto privato.
Esempio: la Pubblica Amministrazione vuole avviare i lavori di costruzione di un asilo su un territorio di proprietà di
un privato. Se la P.A. si avvale del diritto privato, le due parti stipulano un contratto con il quale la P.A. potrà
acquisire, previo pagamento, la proprietà del terreno: l’accordo libero tra le due parti è quindi fondamentale e
sancisce una parità tra la P.A. e il privato. Se la P.A. decide di avviare un procedimento amministrativo avvalendosi,
quindi, del diritto pubblico, potrà arrivare a un procedimento di espropriazione del terreno, con il quale otterrà la
proprietà di esso dietro pagamento di un indennizzo al privato: la P.A. può quindi esercitare il potere d’imperio,
imponendo le proprie decisioni al privato.
La scelta del tipo di diritto da utilizzare in questi casi spetta alla P.A., che può quindi decidere se lasciare autonomia
al privato (diritto privato) o se esercitare la propria autorità (diritto pubblico).
Le Regole 1
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Le prescrizioni del diritto derivano da atti o fatti normativi che vengono metaforicamente definiti “fonti del diritto”.
La gerarchia delle fonti del diritto è così composta:
1. La Costituzione, ovvero la legge fondamentale (e non “un insieme di leggi”) della Repubblica Italiana. La
Costituzione è stata redatta tra il 1946 e il 1947 ed è entrata in vigore il 1/1/48. È formata da tre parti
(Principi Fondamentali, Diritti e Doveri dei Cittadini, Ordinamento della Repubblica).
2. Leggi Ordinarie, atti normativi emanati dai 2 rami del Parlamento. Sono subordinate alla Costituzione e la
Corte Costituzionale ha il potere di giudicarne la legittimità, anche con effetto retroattivo.
Decreti Legge, atti normativi emanati dal Governo in caso di emergenza o di urgente necessità. Vanno poi
convertiti in Leggi Ordinarie dal Parlamento.
Decreti Legislativi, atti normativi emanati dal Governo sulla base di una delega del Parlamento, che lo
autorizza a legiferare su una determinata tematica (Legge di Delegazione o Legge Delega). La Legge di
Delegazione del Parlamento contiene le indicazioni provenienti dal Parlamento che il Governo deve
rispettare.
3. Regolamenti, atti normativi emanati dal Governo che hanno carattere generale e che devono rispettare sia
la Costituzioni che le varie Leggi elencate al punto 2.
4. Consuetudini, fatti normativi (“fonti-fatto”) che hanno origine da comportamenti costantemente ripetuti
(elemento oggettivo) e che vengono considerati giuridicamente vincolanti (elemento soggettivo).
Il Codice Civile
L’idea di Codice Civile nasce nella Francia rivoluzionaria, per mettere ordine tra le numerosissime norme del diritto
privato: durante l’Impero di Napoleone, nel 1804, viene promulgato il Code Civil (o Code Napoléon), il primo codice
civile moderno, ancora in vigore in Francia, seppur modificato in varie parti. Gli scopi principali di questo Codice
erano due: l’unificazione territoriale del diritto, ovvero l’ottenimento di un’uniformità delle regole del diritto su
tutto il territorio della nazione, eliminando le differenze che vigevano da una regione all’altra nell’ambito delle
norme giuridiche, e l’unificazione soggettiva, ovvero l’applicazione uniforme delle regole del diritto a tutta la
popolazione, indipendentemente dalla classe sociale a cui ciascun individuo apparteneva. Oltre al Codice Civile,
venne promulgato nello stesso periodo anche un Codice di Commercio, che conteneva le regole che disciplinavano
i rapporti commerciali.
Dopo l’unità d’Italia, nel 1865, anche nel nostro Paese nascono un Codice Civile e un Codice di Commercio, che
prendono spunto dal modello francese: viene mantenuta la struttura dei 2 codici separati, così come diverse norme
vengono riportate dal Codice francese a quello italiano. La differenza fondamentale che si nota tra le norme del
Codice Civile e quelle del Codice di Commercio è che le prime difendono le prerogative del proprietario, garantendo
così il godimento dei beni, mentre le seconde vanno a favorire prevalentemente l’accumulo di ricchezze e
l’esercizio delle attività economiche. Il Codice Civile, insomma, si fonda sulla Proprietà, mentre il Codice di
Commercio si fonda sul Contratto.
Nel corso degli anni, i Codici vengono riformati (1882, sostituzione del Codice di Commercio), mantenendo sempre
la struttura a 2 codici separati. Negli anni ’40, però, il regime fascista decide di unificare i 2 testi nel Codice Civile, in
modo che quest’ultimo andasse a regolamentare anche lo svolgimento delle attività economiche. Si tratta di una
riforma che contiene anche una forte impronta ideologica: i due codici separati erano tipici delle società liberali e
entravano quindi in conflitto con l’idea fascista di società unita e compatta. L’eliminazione del Codice di Commercio
causa, pertanto, la Commercializzazione del Diritto Privato: diverse norme del vecchio Codice di Commercio 2
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vengono mantenute e, nel Codice Civile, il godimento delle ricchezze lascia il passo al dinamismo delle attività
economiche.
Esempio: nell’art. 1153 del Codice Civile (“Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e
sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.”), la posizione del proprietario è sacrificata a favore di
quella dell’acquirente, per favorire la tranquillità di chi svolge scambi commerciali, evitando controlli eccessivi che
finirebbero per paralizzare l’economia.
Il Codice Civile del 1942 è ancora in vigore in Italia. Dopo la promulgazione della Costituzione nel 1948, alcune
norme (ad esempio quelle sul diritto di famiglia) vengono ritenute illegittime; tuttavia, la gran parte del Codice si
salva, dal momento che tratta delle risorse da un punto di vista strettamente tecnico, che risulta pertanto
impermeabile a stimoli di natura politica.
A partire dagli anni ’70, il Codice inizia a perdere la sua centralità a causa di una serie di leggi esterne ad esso, dette
Leggi Speciali o Collegate: è il fenomeno della Decodificazione del Diritto Privato. Questo avviene perché alcuni
gruppi ristretti di persone iniziano a chiedere regole specifiche che valgano soltanto per loro: dal momento che nel
Codice Civile è d’obbligo l’unificazione soggettiva, norme del genere non possono trovare posto all’interno di esso.
Alcuni esempi di gruppi che rivendicano maggiori tutele sono i lavoratori subordinati (che ottengono lo Statuto dei
Lavoratori), gli individui che prendono abitazioni in locazione (Legge sull’Equo Canone) o i lavoratori agrari che
prendono terreni in locazione.
Dopo l’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea, negli anni ’80 e ’90, il Codice Civile deve essere modificato in alcune
parti, per fare sì che le imprese italiane possano competere con le imprese di tutto il continente, creando un
Mercato Comune Europeo: diventa necessaria un’Armonizzazione del Diritto Privato, in modo che le varie
legislazioni europee risultino compatibili tra di loro.
L’Unione Europea, a sua volta, emana dei Regolamenti, norme che sono immediatamente applicabili, e delle
Direttive, norme che fissano degli obiettivi specifici per gli Stati membri lasciando tuttavia al singolo Stato la scelta
sui metodi da attuare per raggiungerli. Le Direttive europee sono molto dettagliate e devono essere seguite dai vari
Stati per evitare sanzioni: esse riguardano soprattutto la tutela dei consumatori e la tutela degli imprenditori
economicamente più deboli. L’obiettivo di queste norme è la razionalizzazione del mercato europeo dei consumi,
oltre all’armonizzazione delle leggi del Mercato Comune. Queste leggi non rientrano nel Codice Civile (mancano di
unificazione soggettiva), ma costituiscono un Codice del Consumo; il Codice del Consumo è un esempio di Testo
Unico, un testo che raccoglie e contiene le leggi speciali che vertono su un determinato argomento.
Il Codice Civile si divide in libri: il primo libro è dedicato ai soggetti giuridici e al diritto di famiglia; il secondo
regolamenta il diritto di successione; il terzo è sui diritti reali; il quarto, il più ampio, disciplina le obbligazioni,
ovvero gli obblighi di eseguire una prestazione avente carattere patrimoniale. Nel quarto libro si parla anche delle
fonti delle obbligazioni, ovvero il Contratto e i fatti illeciti che generano responsabilità civile. Il quinto libro contiene
la disciplina del lavoro e delle attività economiche, delle imprese e delle società. Il sesto libro contiene diversi
argomenti diversi e racchiude una serie di disposizioni volte alla tutela dei diritti nei diversi settori della società già
toccati dagli argomenti degli altri libri. I primi 5 libri prevedono dei diritti, il sesto parla di come i diritti vengono
esercitati o violati.
Esempio: l’art. 2043 (già citato) si trova nel libro 4 e attribuisce al danneggiato il diritto ad avere il risarcimento del
danno subito. In una disposizione contenuta nel VI libro, invece, si legge che tale diritto va esercitato entro un
termine di prescrizione di 5 anni: spiega quali sono e modalità di esercizio del diritto contenuto in un altro libro. 3
Luca Biglieri
I Soggetti di Diritto
I soggetti di diritto possono essere sia persone fisiche che organizzazioni. Per persona fisica si intende un singolo
essere umano, che costituisce il primo soggetto che può essere titolare di diritti ed obblighi (Capacità Giuridica:
capacità di avere diritti ed obblighi di origine giuridica). L’art. 1 del Codice Civile stabilisce che la capacità giuridica di
un individuo inizia con la nascita, ovvero all’inizio dell’atto della respirazione, e termina con la morte: tutti gli esseri
umani, dunque, hanno capacità giuridica. L’art. 1, inoltre, esclude che il concepito (prima della nascita) abbia
capacità giuridica: i diritti del nascituro sono subordinati all’evento della nascita; tuttavia, non mancano le tutele
legali a favore dei concepiti prima dell’effettiva nascita, nel caso, ad esempio, di lesioni subite durante la
gravidanza.
Esempio: se si vuole donare un bene a un nascituro, la proprietà gli verrà attribuito solo al momento della nascita.
Prima della nascita, non ha capacità giuridica e non può detenere proprietà.
La capacità giuridica ha una garanzia costituzionale: l’art. 22 della Costituzione prevede che nessuno possa essere
privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome. Si tratta di una disposizione dettata
dall’esperienza del regime fascista e delle leggi razzali, che avevano compresso in modo rilevante la capacità
giuridica dei cittadini di razza ebraica, che vuole evitare la ripetizione di una circostanza simile. Le limitazioni della
capacità giuridica devono quindi essere giustificate da motivi inappuntabili, come ad esempio l’impossibilità di
contrarre matrimonio da parte di un cittadino con infermità mentali.
È un concetto diverso e più dinamico, invece, la Capacità di Agire, ovvero la capacità di compiere atti giuridici,
esercitando i propri diritti e disponendo liberamente di un proprio patrimonio. Questa capacità si acquista al
compimento della maggiore età. Un minorenne può esercitare i propri diritti soltanto attraverso il meccanismo
della Rappresentanza, per il quale un soggetto (rappresentante) compie un atto giuridico i cui effetti si producono
nella sfera di un altro soggetto (rappresentato). Solitamente, i rappresentanti sono i genitori del minorenne,
altrimenti la rappresentanza viene svolta da un Tutore; genitori e/o tutore sono i Rappresentanti Legali del
minorenne. I rappresentanti legali operano sotto il controllo del giudice tutelare, specializzato nella protezione dei
soggetti più deboli; nei casi più importanti, devono chiedere un’autorizzazione dal Tribunale.
Nonostante la capacità di agire entri in vigore solo dai 18 anni, ci sono alcune leggi speciali che, in alcuni casi,
abbassano l’età al di sopra della quale un soggetto ha capacità di agire: ad esempio, un soggetto minorenne può
stipulare contratti di lavoro. Inoltre, è possibile che un soggetto minorenne acquisisca la capacità di agire tramite
l’Emancipazione: se il soggetto ha almeno 16 anni, viene autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio e
contrae effettivamente matrimonio, si emancipa e ottiene la capacità di agire, ovvero la possibilità di compiere atti
di ordinaria amministrazione (come un’opera di ristrutturazione o un acquisto di entità moderata). Per atti di
straordinaria amministrazione (ad esempio atti di grande rilevanza economica, come la vendita di un immobile o la
costituzione di un’ipoteca) serve un Curatore, che assiste l’emancipato (ma senza sostituirlo come un tutore).
L’emancipato può chiedere al Tribunale anche l’autorizzazione per intraprendere un’attività economica: in questo
modo, ottiene una piena emancipazione, ovvero una piena capacità di agire. 4
Luca Biglieri
Le Limitazioni della Capacità di Agire
Di norma, al compimento dei 18 anni si ottiene la capacità di disporre dei propri diritti e del proprio patrimonio, dal
momento che si presuppone che un soggetto maggiorenne sia in grado di disporne con consapevolezza. In alcune
situazioni, mancano queste condizioni: è il caso di soggetti con problemi psichici, che in alcuni casi non hanno piena
consapevolezza delle proprie azioni. Questi individui sono tutelati dalla legge con l’Incapacità di Protezione, che
può essere di vari tipi.
L’Interdizione è riservata ai soggetti con abituale e costante infermità mentale (come gli schizofrenici) e
consiste in un processo che termina con una Sentenza di Interdizione, annotata dei registri dello Stato
Civile, a margine dell’atto di nascita del soggetto. Viene quindi nominato un Tutore che rappresenti
l’interdetto in tutti i suoi rapporti giuridici, operando sotto il controllo del giudice tutelare. Come un
minorenne, un interdetto è totalmente privo di capacità di agire.
L’Inabilitazione viene usata per soggetti che hanno dipendenze da alcol, oppure che sia affetto da eccessiva
prodigalità. Anche la sentenza di inabilitazione viene annotata nei registri civili e porta alla nomina di un
curatore. L’inabilitato si trova in una situazione simile a quella dell’emancipato: può compiere
personalmente gli atti di ordinaria amministrazione ma necessita del Curatore che lo affianchi per gli atti di
straordinaria amministrazione. L’inabilitato perde soltanto parzialmente la capacità di agire, a differenza
dell’interdetto. Tuttavia, mentre l’emancipato può chiedere la piena emancipazione e ottenere
l’autorizzazione a iniziare un’attività commerciale, l’inabilitato può soltanto chiedere di continuare
un’attività già avviata in precedenza, prima della sentenza di inabilitazione; in ogni caso, l’inabilitato non
otterrà una piena capacità di agire.
Queste due misure sono tuttora vigenti e presenti nel Codice Civile fin dalla sua promulgazione. Dagli anni ’90, si è
sviluppato tra i giuristi e gli psichiatri un dibattito sull’efficacia di queste misure: formalmente, infatti, queste norme
vogliono proteggere i soggetti deboli, ma in realtà li puniscono senza aiutarli a guarire; inoltre, non tengono conto
delle div
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