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Diritto privato: principali istituti

Idea di autonomia privata

Possibilità per i singoli di regolare da sé i propri interessi e i rapporti con i singoli. Ci sono istituti in cui non conta. I principali istituti in cui si trova sono:

  • Contratto (accordo con cui 2 o più persone regolano rapporti giuridici e patrimoniali) è manifestazione di autonomia privata.
  • Testamento
  • Matrimonio
  • Diritti della persona (es. rapporti con medici)

L'atto di autonomia privata è chiamato negozio giuridico (atto che è rivolto a produrre effetti che l'ordinamento riconosce e garantisce, atto che rappresenta il modo con cui l'ordinamento giuridico consente ai singoli di disciplinare i propri interessi autonomamente). Il negozio giuridico rientra negli atti (tutti i comportamenti riconducibili alla volontà e alla imputabilità dei comportamenti umani). Spesso i negozi giuridici sono dichiarazioni (dichiarazione di volontà es. vuoi prendere in sposa? Sì, dichiaro la mia volontà) anche se si tende a dire che ci sono negozi che sono comportamenti ma non dichiarazioni, che passano attraverso dei comportamenti (es. abbandono).

Ruolo del diritto nei confronti del negozio

  • Rendere possibili i negozi: il diritto fa sì che vengano recepite le volontà delle due parti e rende possibile la loro attuazione. In molti casi, il ruolo del diritto nel riconoscere gli effetti nel negozio è quello di consentire alle parti di auto vincolarsi. Il caso più classico è il contratto con cui esercito la mia volontà ma mi vincolo anche nel seguire i vincoli dello stesso. In forza di questi vincoli, l'ordinamento giuridico impone dei doveri (es. art. 1372: il contratto ha forza di legge tra le parti, ti impone tutto ciò che c'è nel contratto). L'imporre i doveri del contratto è importante perché garantisce ai partecipanti del contratto l'affidamento (fare affidamento sul contratto perché per legge deve essere rispettato e in caso contrario posso andare davanti al giudice e far valere i punti del contratto o chiedere risarcimento).
  • Colmarne le lacune: in alcuni casi, le dichiarazioni devono far prevalere la dichiarazione sulla stessa volontà: nel caso di contrasto tra volontà e dichiarazione, prevale solitamente la dichiarazione (se l'altra parte non è in condizione di riconoscere l'errore e fa affidamento sulla nostra dichiarazione, noi dobbiamo far fede alla nostra dichiarazione).
  • Limitare diritti dei privati: anche nei casi in cui viene riconosciuta l'autonomia, vengono stabilite norme che non possono essere infrante (regole imperative). Le regole imperative sono molto importanti nel matrimonio, testamento e anche nei contratti (es. art. 1681 comma 2: non è possibile stabilire che non ci sia responsabilità del guidatore in caso di sinistri). Se si va contro le regole imperative, il contratto o parte di esso non è valido. Spesso sono fatte per difendere interessi di uno dei contraenti o dei terzi.

Principi cardine

  • Autonomia
  • Responsabilità: modo in cui l'ordinamento addossandomi il peso del mio comportamento mi impone di risarcire i danni e prendere le mie responsabilità. (es. 476: nella prima parte ipotesi di autonomia, nella seconda un'ipotesi di responsabilità in quanto erede devo prendere tutte le responsabilità). In base al proprio comportamento, si può imputare al soggetto la responsabilità dei suoi atti. La norma generale che stabilisce le responsabilità delle azioni di un individuo è il 2043.

La responsabilità civile si divide in:

  • Responsabilità civile contrattuale (rispetto a un contratto)
  • Responsabilità civile extracontrattuale (al di fuori di un contratto, ma hai un dovere generale di non recare danno agli altri)

Art. 2043: composto da un atto doloso (fatto apposta) o colposo (rimproverabile) che cagiona agli altri un danno ingiusto (non basta un comportamento dannoso ma deve anche essere ingiusto, dove ingiusto è qualsiasi comportamento che lede l'interesse giuridicamente protetto del singolo). Ci sono casi in cui doloso e colposo non sono utili, ci sono una serie di norme che imputano il fatto a prescindere dalla dolosità e colposità del fatto (responsabilità oggettiva).

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Nel diritto si configura il diritto soggettivo (diritto relativo, ho il diritto verso un secondo o terzi al risarcimento): pretesa tutelata dal diritto oggettivo (es. chi cagiona danni è obbligato a risarcire i danni, dall'altra parte se qualcuno mi cagiona un danno ho il diritto di avere risarciti i danni). C'è anche però un altro tipo di diritto soggettivo:

  • Diritti assoluti (erga omnes): diritti che valgono verso tutti (es. la proprietà, ho pretesa verso tutti sul fatto che non sia violata).

Principali categorie di diritti

  • Diritti patrimoniali (economici): nei diritti relativi si parla di diritto di credito/obbligazioni
  • Diritti non patrimoniali (non economici): diritti relativi non patrimoniali

I diritti reali: il principale è la proprietà, ma c'è anche la servitù (es. di passaggio, diritto di passare per proprietà) o il diritto di seguito (quando si ha diritto reale, anche la proprietà che viene ceduta mantiene la servitù anche al nuovo proprietario).

I diritti soggettivi si dividono in: relativi (rivolti e opponibili a una o più persone determinate) (es. diritti di credito, il soggetto attivo è il creditore e quello passivo è il debitore, colui che è tenuto a svolgere un'attività patrimoniale al creditore). Il corrispettivo dovere nei confronti del debitore è l'obbligazione (obbligo di svolgere una prestazione). L'obbligazione spesso esce dal contratto stesso, ma può anche trovarsi nelle stesse norme (es. 2043).

Assoluti (rivolti e opponibili a tutta la società) si dividono in:

  • Reali: riguardanti le cose. Ci possono essere però anche diritti di credito che riguardano le cose ma che non sono reali ma sono diritti verso una persona affinché ti lasci godere una cosa. Se il diritto è rivolto verso tutti, il diritto sarà reale, se è rivolto a una è relativo. I diritti reali sono a numero chiuso perché sono opponibili a tutti (proprietà, usufrutto) e un contenuto definito.
  • Della persona: capacità giuridica (capacità di essere titolari di diritti e doveri, garantita a tutti gli esseri umani acquistati dal momento della nascita, ci sono anche degli enti che il diritto crea che hanno la capacità giuridica e sono dette persone giuridiche). La capacità giuridica corrisponde ai soggetti di diritto, soggetti che hanno la capacità giuridica. Nel nostro ordinamento sono solo esseri umani o enti.

Capacità di agire: capacità di porre in essere validamente degli atti giuridici (es. vendere un bene), si acquista in maggiore età e si può perdere in determinati casi.

Capacità di intendere e volere: capacità di rendersi conto delle proprie azioni e di determinare i propri impulsi (dato naturale). La capacità di agire dipende da quella di intendere e volere e viceversa, ma in realtà può anche non coincidere (capacità di intendere e volere ma non capacità di agire perché minorenne). Nei contratti la capacità che conta è tendenzialmente quella di agire, nella responsabilità extracontrattuale è quella che conta è quella di intendere e volere.

Contratto

Art. 1321: accordo tra 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere (spesso il contratto costituisce, regola o estingue due diritti di credito o obbligazioni) un rapporto giuridico o patrimoniale.

Art. 1324: La centralità del contratto dipende dal fatto che quello che si applica nel contratto si applica a tutti i negozi (anche unilaterali) che hanno valore patrimoniale.

Art. 1322: ampia sfera di libertà contrattuale, le parti possono liberamente compilare le parti del contratto nel limite della legge. Nel 2º comma si trova il termine di tipi di contratto (ipotesi di contratto particolarmente frequenti). Se il contratto appartiene a quelli dei tipi si applicano anche quelle dei tipi stessi. Oggi ci sono dei contratti che non rientrano nei tipi ma che vengono definiti tipi sociali di contratto. Essi sono al di fuori del codice civile italiano, ma il giudice tende comunque a usare le norme del codice civile per interpretarli.

Contratto in generale

Art. 1325: i requisiti del contratto (ci devono essere perché il contratto sia valido: in mancanza dell'accordo il contratto non c'è, in mancanza delle altre re il contratto non è valido): accordo, causa, oggetto e forma.

Accordo: a livello teorico un contratto è costituito da trattativa, proposta e accettazione. L'accordo avviene dopo l'accettazione dei termini del contratto (art. 1326) perché ci sia l'accordo le parti devono essere d'accordo su tutte le parti del contratto (non essendo possibile riportare tutti i casi possibili, quando le parti sono d'accordo sulle parti essenziali, essendoci le regole dispositive, il contratto è concluso. Le parti hanno comunque la possibilità di regolare i dettagli, quindi quando anche queste parti vengono accettate l'accordo ci sarà).

Nel linguaggio si dice che la proposta è una dichiarazione, può essere fatta per iscritto, verbalmente o per azioni e comportamenti fattuali (un contratto si può chiudere o eseguendo una prestazione o appropriandoti di una prestazione). I contratti "salvo accettazione della casa" sono contratti in cui uno propone all'altro di firmare la proposta che lui stesso accetta (questo viene fatto da le imprese che si tutelano accettando la proposta e non imponendola). Questo viene chiamato invito a proporre.

Se la dichiarazione non contiene nessun elemento essenziale del contratto si intende appunto un invito a proporre (importante che la riso non conclude il contratto).

Art.1326 comma 1: Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione della proposta dell'altra parte. Questo si spiega con il principio dell'affidamento che esiste quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione.

Art. 1335: il momento della conoscenza dell'accettazione avviene quando la proposta arriva all'indirizzo del destinatario a meno che non provi l'impossibilità di averne conoscenza. Nell'articolo 1328 si regola la cancellazione dell'accettazione nei termini e nei limiti: la proposta può essere revocata fino a quando il contratto non è concluso, dopo la lettera di accettazione il contratto non può essere cambiato. Anche l'accettazione può essere cambiata ma prima che l'accettazione sia arrivata a conoscenza del destinatario.

Art 1335: presunzione di conoscenza. Si presume che essendoci il fatto B allora in presenza di questo ci sarà anche il fatto A (se non si sa se il destinatario è a conoscenza dell'accettazione si presume che, essendo arrivata al suo indirizzo, allora egli lo è).

Revoca proposta e accettazione

Art.1328: la proposta può essere revocata fino a quando il contratto non è concluso e quindi fino a quando il secondo contraente non arriva a conoscenza dell'accettazione. Può darsi che sulla base della buona fede le due parti possano incorrere, già prima della conclusione del contratto, in delle spese. Se il destinatario della proposta, pur non avendo effettivamente accettato, incorre in delle spese per soddisfare il contratto, in caso di revoca della proposta o accettazione, ha diritto ad un risarcimento.

Art.1327: tratta il tema degli atti attuativi del contratto. Un contratto può concludersi attraverso un comportamento che rappresenta l'esecuzione del contratto. Essi possono essere:

  • Comportamenti esecutivi del contratto (mi comporto come se il contratto fosse accettato e chiuso)
  • Comportamenti di appropriazione del contratto (ci si appropria della prestazione offerta)

Di norma, quando c'è un comportamento un contratto è chiuso solo quando l'altra parte ne arriva a conoscenza. L'articolo però afferma che se tu stesso mi chiedi di eseguire direttamente senza che io arrivi a conoscenza o secondo gli usi o per natura dell'affare (es. un cibo che si può deteriorare), allora il contratto è concluso nel luogo e nel tempo in cui avviene l'esecuzione.

Proposta irrevocabile

Art.1329: diritto di opzione; art.1331: se c'è un accordo per cui una delle parti mantiene ferma la proposta si applica il 1329. Patto di opzione: una proposta di vendita che viene collegata al contratto di locazione.

Trattative (pag 392):

  • Buona fede (1337): si divide in:
    • Soggettiva: in quanto ignorante di una circostanza (soggetto che non sapeva).
    • Oggettivo: secondo norme di correttezza (art. 1338: se io so o anche dovrei sapere che il contratto non può essere valido devo risarcirti pensi che il contratto sia valido, la buona fede sta nel conoscere e rivelare l'invalidità del contratto. Altro es. di mala fede: interruzione ingiustificata delle trattative quando queste sono giunte ad uno stadio così avanzato da avere generato dall'altra parte una ragionevole aspettativa nella conclusione del contratto).

Se io inizio delle trattative, anche in mala fede, se sono intraprese in modo malizioso (per carpire informazioni) o gravemente negligente o condotte in modo sleale, anche se si collocano in una fase iniziale, sono comunque comportamenti che violano la buona fede e l'art. 1337. Doveri di segretezza e informazione dei dati avuti durante le trattative.

La causa

C'è la causa perché l'accordo deve indicare il tipo di operazione in cui si inserisce (es. vendita o donazione). La mancanza della causa può portare: a fraintendimento sul tipo di accordo; rischio di operazioni fraudolente (possibili falsificazioni).

Negozi astratti: non indicano la causa, sono casi eccezionali espressi dalla legge. Es. i titoli di credito (assegni), qua manca la causa per garantire una facile circolazione. In termini generali il contratto deve rendere esplicita la causa.

Art. 1343: la causa è illecita quando è contraria alla legge, ordine pubblico e buon costume. Lo scambio di due prestazioni non è lecita, non perché non siano lecite ognuna ma insieme si. Illeceità: violazione di: norme imperative espresse dalla legge (c.c o altri codici), ordine pubblico (principi fondamentali della società), buon costume (regola morale sociale). La liceità non comporta sanzioni di carattere penale, l'unica conseguenza è l'annullamento e l'invalidità del contratto. Principali casi di contratti contrari al buon costume:

  • Riguardanti sesso: prostituzione, case chiuse, contratto di concubinaggio.
  • Menzogna
  • Soprannaturale

Art.1344: si reputa illecita la causa quando il contratto elude (il contratto non è direttamente contrario alla norma imperativa ma la aggira) una norma imperativa. Motivo, art 1345: corrispondono all'esigenza soggettiva che sta dietro al contratto, in generale il motivo è irrilevante, questo vale anche nel caso in cui il motivo venga meno (compro per regalare ma poi non regalo più) a meno che la parte non lo faccia rivelare lui nel contratto stesso. Il motivo rende nullo il contratto quando è comune ad entrambi, se le parti sono consapevoli e partecipi del motivo illecito. In questo caso il contratto è nullo.

La forma

Art. 1452 forme convenzionali: le stesse parti decidono la forma. Clausole vessatorie (art. 1341): se ci sono queste clausole non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Ci sono casi in cui la forma è richiesta in un altro modo:

  • Es. 1888: la validità del contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (ad probationem) diversi dai contratti ad substantiam (contratti che si chiudono in forme diversa da quella ad sub il contratto non è valido).

Nei contratti ad probationem il contratto non può essere provato per testimoni ma la prova deve essere scritta.

Invalidità del contratto

Art.1418: il contratto è nullo quando contrario alle norme imperative, producono nullità:

  • Mancanza requisiti
  • Illiceità causa, dei motivi, dell’oggetto e delle condizioni
  • Mancanza dell'oggetto dei requisiti

La nullità c’è quindi ogni volta che si viola una norma imperativa. Casi di invalidità del contratto: (1) incapacità di uno dei contraenti; (2) vizi del consenso.

Incapacità del contraente

L'incapacità di agire genera l'annullabilità del contratto. L'incapacità c'è quando il soggetto è minore; o se maggiorenne quando perde la capacità. Ci sono casi in cui un contratto comunque non si annulla quando per esempio un minorenne raggira il contraente passandosi per maggiorenne (art.1426) in quanto si dimostra la furbizia e la possibilità di contrarre. Atti minuti della vita quotidiana: può il minore concluderli? In Italia si tende a far ricorso alla norma 1389 che tratta il tema della rappresentanza (chiudere il contratto per conto di un altro), l'articolo dice (...) che quando c'è un rapporto e un rappresentato l'importante è che entrambi il rappresentante in capacità di intendere e volere e il rappresentato sia capacità di agire (a concludere il contratto è il rappresentato non chi lo chiude).

Incapacità di intendere e volere.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davide.berti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.
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