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FINANZIARIA

Nelle slide vi è l’ esempio per il calcolo del ROL.

ROL=510 30% DEL ROL= 153

Interessi passivi= 300 Interessi attivi=100

Fino a concorrenza di 100 gli interessi passivi saranno deducibili, l’eccedenza, quindi, 200

saranno deducibili solo in ragione di 153. Fino a 153 sono deducibili. Gli interessi passivi non

deducibili saranno,47. Formula che prescinde dal rapporto di patrimonializzazione. Non stiamo

andando a vedere quanto è il patrimonio. Siamo concentrati sul conto economico e non sullo

stato patrimoniale.

Immaginate una società che ha: patrimonio 100 ml e debiti 1 ml. La società è fortemente

patrimonializzata, poi, se andassimo a vedere il conto economico e troveremmo:

valore produzione=10.000 costi produzione= 10.550 ammortamenti= 0

canoni= 0

Deducibilità consentita, sarà 0 = quindi, interessi passivi, sono indeducibili. Non ci si concentra

sullo stato patrimoniale ma sulla redditività della impresa. Quindi, arriviamo al paradosso che le

imprese più redditizie che sono più indebitate, potranno dedurre gli interessi passivi; le imprese

meno redditizie che non sono in grado di esprimere un ROL importante troveranno una

penalizzazione e potanno dedurre meni interessi passivi.

Domanda = Questi interessi passivi sono indeducibili, ora e sempre? No, gli interessi passivi non

sono indeducibili ora e sempre perché questi interessi passivi possono essere riportati negli

esercizi successivi. È un diritto che mi mantengo negli esercizi successivi.

Esempio = ipotizziamo che gli interessi passivi fossero stati 200 e non 300 cosa avremmo avuto?

Avremmo avuto che: i primi 100 sarebbero stati deducibili immediatamente perché correlati

agli interessi attivi. Rimaneva altro 100 che sarebbe stato deducibile fino al limite del 30% del

ROL che è 153. Avendo solo 100, lo deduco tutto. Ma quel 53, a cui corrisponde un ROL in

proporzione al 30% cosa succede? Lo posso tenere buono negli esercizi successivi oppure no?

La risposta è si. Dal 2007 l’eccedenza di ROL, non utilizzato, può essere riportato a nuovo.

È una norma che mi dice che ho una limitazione della deducibilità degli interessi passivi pari al

30% del ROL. Qualora, questi interessi passivi, non siano deducibili, li posso riportare a nuovo

come una futura deducibilità . Ma se io non ho utilizzato interamente il ROL, l’eccedenza di ROL

posso riportarla a nuovo negli esercizi successivi come beneficio.

 Dovete ricordare che il mondo degli interessi passivi si divide in due parti: società

industriali commerciali e società finanziarie bancarie e assicurative.

Bancarie e assicurative si applica una disciplina particolare che prevede la deducibilità forfetizza

nella misura del 94% degli interessi. Gli interessi sono tutti.

Società commerciali e società industriali, gli interessi passivi sono deducibili fino al limite degli

interessi attivi e per l’eccedenza fino al limite del 30% del ROL. -> Cosa è il ROL? (A-B)+ AMM

IMMOB IMM+AMM IMMOB MAT+ CANONI LOCAZIONE. L’eccedenza di ROL non utilizzato può

essere portato a nuovo e gli interessi passivi non utilizzati, li riporto a nuovo.

In più dovete ricordare che non è una norma che va a penalizzare le imprese sotto capitalizzate

(con elevato indebitamento) ma è una norma che va a penalizzare le imprese che non hanno

una adeguata redditività (valore produzione > costo produzione). Il confronto non lo faccio su

indici di stato patrimoniale ma lo faccio su indici di conto economico.

Norma particolare che è stata introdotta per premiare le imprese che capitalizzano = Il

legislatore ha voluto premiare le imprese che hanno aumento di patrimonio ogni anno. Queste

imprese hanno la possibilità di dedursi dal reddito imponibile un costo figurativo, non un costo

effettivo, pari al 3% dell’incremento di patrimonio.

Questo rendimento del patrimonio lo trovate a Conto Economico? Un rendimento del

patrimonio lo trovate in conto economico? No, perché nel conto economico trovate ricavi con

terze economie, i costi con terze economie ma non trovate il rendimento figurativo del

patrimonio. Quindi sarà una variazione in diminuzione extra-contabile che va a ridurre il reddito

imponibile. Qual è l’effetto pratico di questa norma? Per una società indebitarsi sostenendo

onere finanziario del 3% o aumentare il patrimonio dello stesso ammontare del debito, fa si che

la società abbia un costo deducibile. Da un lato avrei interessi passivi e dall’altro avrei questo

costo figurativo. Questa norma che consente la deducibilità di questo onere figurativo, non

richiede il rispetto del 30% del ROL. È interamente deducibile.

Chi gestisce la società si pone il problema di: richiedere finanziamenti su cui pagare interessi

passivi, rischiando di limitare la deducibilità degli interessi passivi o in alternativa richiedere un

aumento del patrimonio e in questo caso a fine anno avrà un costo, cioè una posta di conto

economico? No, perché capitale non viene remunerato ma viene remunerato sotto forma di

dividendo e il dividendo non è deducibile. Qui invece abbiamo un costo figurativo sul

patrimonio non va a conto economico ma costituisce una variazione in diminuzione.

Vi è una alternatività tra i due maccanismi. Questa norma pone l’operatore in una situazione di

varie possibilità, poi, gioca tantissimo il livello di remunerazione del capitale. Se ho interessi

passivi 5%, sono superiori al 3%, quindi aparità di condizione gli interessi passivi potrebbero

essere più deducibili rispetto al 3% però se pago interessi passivi del 2% è più conveniente.

Fondamentalmente condizione di indifferenza tra le due alternative. Cominciate a

riflettere:

-> società in una situazione di perdita: è meglio capitalizzare mediante mezzi propri oppure

mediante finanziamento bancario o del socio?

-> società in una situazione di profitto: è meglio capitalizzare mediante mezzi propri oppure

mediante finanziamento?

Analisi deve essere fatta sia a livello di società che a livello di persona fisica. Vedremo quello

che succede sulla società e quello che succede sulla persona fisica.

Lezione

Ipotizziamo di essere una società che produce mobili, dobbiamo andare all’estero, la prima cosa

da fare sarebbe assumere un responsabile commerciale che va all’ estero che propone i

prodotti ai nuovi clienti. Dal punto di vista tributario, le cessioni di beni che faccio dall’ Italia alla

Francia, dove sono imponibili? In Italia, perché ancora siamo nella sfera del REDDITO

D’IMPRESA, la cessione ancorchè perfezionata in Francia s’intende realizzata da una società

Italiana. Dal punto di vista tributario della persona giuridica italiana, che effettua la vendita in

Francia, questa cessione di beni non sarà imponibile nel paese di destinazione dei beni ma sarà

imponibile nel paese da cui partono queste merci. In questo caso le esportazioni saranno

imponibili nel paese in cui il soggetto esporta. Anche se ho un soggetto che gestisce le mie

vendite, dal punto di vista tributario non ho presenza della società italiana in francia. Siamo di

fronte ad un’ attività ausiliare che non genera stabile organizzazione. Voglio rafforzare la

presenza in Francia della mia società, creando un magazzino dove posso velocitazzare le

vendite, dando più potere decisionale al mio dipendente. In questo caso la situazione è diversa,

abbiamo una società che ha dei beni all’estero ( la vendita avviene dalla Francia ) e un soggetto

dipendente che gestisce le vendite = siamo di fronte a una stabile organizzazione.

Responsabilità = vi è differenza in ambito di responsabilità tra Stabile Organizzazione e Società.

1. Se una società estera opera in italia, per mezzo di una stabile oraganizzazione, qualora

questa rischi una causa legale, si potrà aggredire il patrimonio della madre. 2. Se, invece, una

società estera opera in italia per mezzo di un’ altra società, qualora questa rischi una causa

legale, sarà la sola società figlia a rispondere nei limiti del proprio patrimonio e non si potrà

aggredire quello della madre.

Ci sono 2 casi: 1) società italiana che esporta all’estero, senza la presenza di nessuna sede

all’estero, l’esportazione non fa sorgere una presenza tributaria nello stato estero. 2)se fossimo

di fronte alla presenza di un soggetto italiano all’estero, il presupposto tributario scatta quando

siamo di fornte all’art 162 TUIR o art 5 OCSE. Definizione OCSE = per un soggetto italiano/estero

avere una stabile organizzazione significa avere una sede fissa di affari per mezo della quale

un’impresa non residente, esercita in tutto o in parte, la sua attività nel territorio dello stato.

-> esercita in tutto o in parte la sua attività = significa che non necessariamente, ci deve essere

tutta l’attività d’impresa per esserci stabile organizzazione. Esp:immobilificio brianza cha apre

una stabile organizzazione in Francia, dove avviene solo la vendita (non è necessario che debba

esserci anche progettazione, produzione…) ->l’importante è che sia una delle attività principali e

non ausiliare o di preparatorie.

-> sede fissa di affari = presupposto d’impresa, dobbiamo essere di fronte ad un’attività che

genera profitti ( non avremmo stabile organizzazione in caso di una semplice vetrina espositiva )

e di fronte ad una sede fissa. Fissa = spazio fisico circoscritto nel territorio in cui si svolge un’

attività commerciale

Esp di stabile organizzazione = cantiere italiano per la costruzione di una funivia in austria, è

una stabile organizzazione ?conseguenze? se non è S.O. paga le imposte in italia, se lo è paga le

imposte in austria. Erano in un luogo circoscritto, svolegono un’ attivita d’impresa ma per

quanto tempo sono rimasti ? Bisogna vedere l’aspetto temporale. In assenza di convenzioni,

predilige la norma nazionale, ovvero siamo di fronte a una S.O se la durata dell’att. è superiore

a 3 mesi . In caso di convenzione, la durata aumenta a 12 mesi per esservi il pressuposto di

stabile organizzazione.

 Per esserci stabile organizzazione vi deve una delle attività princiali che determinano e

non attività ausiliare o preparatoria.

 E necessario avere dei dipendenti per avere una stabile organizzazione ? No, non è

necessario, perché vi potrebbe essere un’azienda che esternalizza tutte le funzioni e

rimarebbe comunque un’attività imprenditoriale.

Come viene determinato il reddito dalla Stabile Organizzazione? È determinato secondo il &ld

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
29 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher filippo1908 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pianificazione fiscale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cremona Massimo.