Appunti pianificazione dividendi
Differenze tra società e persone fisiche
Vi sono due cose da ricordare: la prima è che quando parliamo di dividendi percepiti da società (rientrano nel reddito d’impresa, IRES), i dividendi, che provengono da società residenti o non residenti, sono esclusi da tassazione per il 95% dell’ammontare, concorrono così alla determinazione del reddito solo per il 5%. Qui vedete che non c’è nessuna condizione. Quando si parla invece della participation exemption, sempre in ambito IRES, vi sono delle condizioni. E queste condizioni sono queste: interrotto possesso 12 mesi, residenza fiscale, ecc.
Al contrario, se parliamo di persone fisiche vi è una assoluta simmetria tra tassazione dei dividendi e tassazione di capital gain.
Se andiamo nei soggetti IRES vi sono delle differenze perché per i dividendi non vi sono esenzioni; mentre, per la participation exemption parlando di esenzione abbiamo visto che per poter verificarsi l'esenzione del 95%, è necessario che ricorrano i requisiti che vi sono nelle slide. Non c’è nessun requisito in termini di quota di possesso. Se una società possiede 0,5% di un’altra società e riceve dividendi questi dividendi sono esclusi per il 95%, non vi è nessuna quota di possesso. Trattamento differente, per le persone fisiche, riguardo i dividendi e capital gain che dipende dal fatto se la partecipazione è qualificata o non qualificata.
Persone fisiche e giuridiche
Persone fisiche: abbiamo partecipazioni qualificate e non qualificate, all’interno dei quali dividendi e capital gain il trattamento è lo stesso.
Persone giuridiche: un conto sono i dividendi percepiti dalle persone giuridiche dove non c’è una quota minima di possesso. Per i dividendi tutti godono di esclusione, per le participation exemption c’è esenzione al 95% se ci sono certi requisiti.
NB: Ricordare la differenza tra esclusione ed esenzione -> art 109 comma 5 TUIR.
Deducibilità dei costi
- Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
- Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
- Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
I costi sono deducibili se vi è una correlazione rispetto a ricavi imponibili. Se c’è un ricavo che concorre alla formazione del reddito anche il costo sarà deducibile. Vi è una correlazione. O non vi concorrono in quanto esclusi. Correlazione tra ricavi e altri proventi con la deducibilità dei costi. O che concorrono o non vi concorrono in quanto esclusi, quindi sono deducibili anche se i proventi sono esclusi dalla tassazione. Esempio: Se ho un dividendo di 100 che concorre alla formazione del reddito solo per 5, essendo 95 escluso, i relativi costi sono tutti deducibili ai sensi del 109.
Esempi di deducibilità
Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
- La norma dice se hai dei costi che sono relativi a proventi imponibili -> tutti deducibili.
- Se hai dei costi relativi a proventi ricavi che non concorrono in quanto esclusi, sono tutti deducibili.
- Se hai dei proventi che concorrono insieme a proventi esenti, i relativi costi sono deducibili in proporzione.
Esempio: se ho una plusvalenza e questa è tassabile solo per il 5%, in quanto il 95% è esente (participation exemption), i costi saranno deducibili solo per il 5%. Perché i costi saranno in proporzione.
Case study
- Società italiana che ha partecipazioni in altri stati, decide di mandare degli audit dalle controllate per verificarne l’attività svolta. Questi costi di controllo sono deducibili o no? Quali sono i proventi che dovrebbero bilanciare questo tipo di costo? Sono i dividendi. Quindi i costi relativi all’attività di audit delle controllate, sono deducibili in quanto si contrappongono ai proventi e ai ricavi derivanti dall’attività di controllo e che quindi, si genera sotto forma di dividendo. Dividendo è imponibile per il 5%, essendo il 95% escluso e pertanto il costo è da considerarsi interamente deducibile.
- Società italiana controlla un’altra società. Decide di vendere la partecipazione e sostiene dei costi; legali, assistenza... Questi costi sono deducibili? Se la cessione di partecipazione genera plusvalenza e questa, non concorre alla formazione del reddito per il 95% in quanto esente, anche i costi (legali ecc) non sono deducibili per il 95%. Sono due cose diverse esclusione ed esenzione.
Se ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito, tutti i costi sono deducibili. Se ricavi e proventi non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, tutti i costi sono deducibili. Se i ricavi e i proventi non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esenti, i costi non sono deducibili. Per una holding tutti i costi, sono deducibili. Perché una holding sopravvive di dividendi. Quando dismette le sue partecipazioni e ha proventi esenti, allora, si porrà il problema della deducibilità dei costi.
Deducibilità interessi passivi
Quando parliamo di persone fisiche gli interessi passivi non sono nella grande maggioranza deducibili dal reddito complessivo, se non quei pochi casi indicati nell’articolo 10 del TUIR. Se parliamo di soggetti passivi IRPEF, quindi persone fisiche che svolgono attività di impresa (artigiani, piccoli commercianti) gli interessi passivi sono deducibili secondo la proporzione che prende in considerazione, ricavi non imponibili in quanto esclusi e ricavi non imponibili in quanto esenti. Se non vi sono proventi esenti, allora tutti gli interessi passivi sono deducibili.
Sulla società, la deducibilità degli interessi passivi è disciplinata dall’art 96 -> interessi passivi sono in prima battuta deducibili, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. Se una società ha interessi attivi, gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza dello stesso importo. L’eccedenza di interessi passivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), quindi nel limite del 30% del ROL.
Interessi passivi sono deducibili in prima battuta nel limite degli interessi attivi e l’eventuale eccedenza, nel limite del 30%.
Normativa e penalizzazioni
Domanda: la norma, così come strutturata, va a penalizzare le società sotto patrimonializzate oppure no? Cosa vuol dire società sotto patrimonializzate? Sono quelle che hanno poco patrimonio netto, Capitale sociale 100.000 e patrimonio netto 120.000 euro e debiti per 1 ml -> sproporzione enorme tra patrimonio e debiti.
Questa società di cui ho fatto l’esempio è toccata da questa norma oppure no? Il ROL è una voce di conto economico. È una norma che non guarda lo stato patrimoniale ma va a vedere la redditività dell’impresa. Se io avessi avuto una società con capitale sociale di 100000 euro e debiti di 10 ml, non interessa. Non è una norma che va a guardare la sottocapitalizzazione ma va a vedere la redditività dell’impresa. Non punisce la norma chi è sotto capitalizzato ma va a colpire chi non ha una redditività adeguata. Questa disposizione si concentra sul conto economico e non sullo stato patrimoniale.
Domanda: Fino a concorrenza degli interessi attivi? Se avesse 100.000 euro interessi attivi, gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza, cioè fino a 100.000 euro. Se, invece, avesse 100.000 interessi passivi e ha 80.000 interessi attivi, allora, i primi 80.000 euro sono deducibili e l’eccedenza, ossia, i 20.000 euro è deducibile nel limite del 30% del ROL.
Eccezioni alla norma
A chi non si applica questa norma? Banche, imprese di assicurazioni che sono tutti soggetti, per cui gli interessi passivi subiscono trattamento differente. Per le banche, gli interessi passivi sono l’attività fondamentale (raccoglie e si indebita, per poi prestare soldi). Se ci fosse questa norma avremmo detassazione dell’attività bancaria e assicurativa. Per questi soggetti vi è una deducibilità forfettaria del 94%.
Attenzione: che tra tutti questi soggetti non sono ricomprese le holding industriali che non fanno parte di questa categoria a cui si applica la deducibilità forfettaria del 96%. Per le holding industriali si applicano le regole ordinarie di deducibilità degli interessi passivi, ovvero, gli interessi passivi sono deducibili fino al limite degli interessi attivi e per l’eccedenza del 30% del ROL.
Tra gli interessi passivi devono considerarsi tutti gli oneri finanziari: interessi passivi, oneri assimilati, disagi ecc, interessi canoni leasing. Tutto ciò che è da considerarsi connesso, alla remunerazione di un debito nei confronti dei terzi.
Calcolo del reddito operativo lordo (ROL)
Che cosa è il reddito operativo lordo?
C.E = La differenza tra il Valore della produzione (A) e i Costi dell produzione (B), a cui va sommato: gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali, gli ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali e i canoni di locazione.
ROL= (A-B) + AMM. IMMOB. IMMATERIALI + AMM. IMMOB. MATERIALI + CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA
Nelle slide vi è l’esempio per il calcolo del ROL.
- ROL=510
- 30% DEL ROL= 153
- Interessi passivi= 300
- Interessi attivi=100
Fino a concorrenza di 100 gli interessi passivi saranno deducibili, l’eccedenza, quindi, 200 saranno deducibili solo in ragione di 153. Fino a 153 sono deducibili. Gli interessi passivi non deducibili saranno 47. Formula che prescinde dal rapporto di patrimonializzazione. Non stiamo andando a vedere quanto è il patrimonio. Siamo concentrati sul conto economico e non sullo stato patrimoniale.
Esempio di deducibilità
Immaginate una società che ha: patrimonio 100 ml e debiti 1 ml. La società è fortemente patrimonializzata, poi, se andassimo a vedere il conto economico e troveremmo: valore produzione=10.000, costi produzione= 10.550, ammortamenti= 0, canoni= 0.
Deducibilità consentita, sarà 0 = quindi, interessi passivi, sono indeducibili. Non ci si concentra sullo stato patrimoniale ma sulla redditività dell’impresa. Quindi, arriviamo al paradosso che le imprese più redditizie che sono più indebitate, potranno dedurre gli interessi passivi; le imprese meno redditizie che non sono in grado di esprimere un ROL importante troveranno una penalizzazione e potranno dedurre meno interessi passivi.
Domanda: Questi interessi passivi sono indeducibili, ora e sempre? No, gli interessi passivi non sono indeducibili ora e sempre perché questi interessi passivi possono essere riportati negli esercizi successivi. È un diritto che mi mantengo negli esercizi successivi.
Esempio pratico
Esempio: ipotizziamo che gli interessi passivi fossero stati 200 e non 300 cosa avremmo avuto? Avremmo avuto che: i primi 100 sarebbero stati deducibili immediatamente perché correlati agli interessi attivi. Rimaneva altro 100 che sarebbe stato deducibile fino al limite del 30% del ROL che è 153. Avendo solo 100, lo deduco tutto. Ma quel 53, a cui corrisponde un ROL in proporzione al 30% cosa succede? Lo posso tenere buono negli esercizi successivi oppure no? La risposta è sì. Dal 2007 l’eccedenza di ROL, non utilizzato, può essere riportato a nuovo.
È una norma che mi dice che ho una limitazione della deducibilità degli interessi passivi pari al 30% del ROL. Qualora, questi interessi passivi, non siano deducibili, li posso riportare a nuovo come una futura deducibilità. Ma se io non ho utilizzato interamente il ROL, l’eccedenza di ROL posso riportarla a nuovo negli esercizi successivi come beneficio.
Considerazioni finali
Ricordate che il mondo degli interessi passivi si divide in due parti: società industriali commerciali e società finanziarie bancarie e assicurative. Bancarie e assicurative si applica una disciplina particolare che prevede la deducibilità forfetizzata nella misura del 94% degli interessi. Gli interessi sono tutti. Società commerciali e società industriali, gli interessi passivi sono deducibili fino al limite degli interessi attivi e per l’eccedenza fino al limite del 30% del ROL.
L’eccedenza di ROL non utilizzato può essere portato a nuovo e gli interessi passivi non utilizzati, li riporto a nuovo. In più dovete ricordare che non è una norma che va a penalizzare le imprese sotto capitalizzate (con elevato indebitamento) ma è una norma che va a penalizzare le imprese che non hanno una adeguata redditività (valore produzione > costo produzione). Il confronto non lo faccio su indici di stato patrimoniale ma lo faccio su indici di conto economico.
È una norma particolare che è stata introdotta per premiare le imprese che capitalizzano. Il legislatore ha voluto premiare le imprese che hanno aumento di patrimonio ogni anno. Queste imprese hanno la possibilità di dedursi dal reddito imponibile un costo figurativo, non un costo effettivo, pari al 3% dell’incremento di patrimonio.
Questo rendimento del patrimonio lo trovate a Conto Economico? Un rendimento del patrimonio lo trovate in conto economico? No, perché nel conto economico trovate ricavi con terze economie, i costi con terze economie ma non trovate il rendimento figurativo del patrimonio. Quindi sarà una variazione in diminuzione extra-contabile che va a ridurre il reddito imponibile. Qual è l’effetto pratico di questa norma? Per una società indebitarsi sostenendo onere finanziario del 3% o aumentare il patrimonio dello stesso ammontare del debito, fa sì che la società abbia un costo deducibile. Da un lato avrei interessi passivi e dall’altro avrei questo costo figurativo. Questa norma che consente la deducibilità di questo onere figurativo, non richiede il rispetto del 30% del ROL. È interamente deducibile.
Chi gestisce la società si pone il problema di: richiedere finanziamenti su cui pagare interessi passivi, rischiando di limitare la deducibilità degli interessi passivi o in alternativa richiedere un aumento del patrimonio e in questo caso a fine anno avrà un costo, cioè una posta di conto economico? No, perché capitale non viene remunerato ma viene remunerato sotto forma di dividendo e il dividendo non è deducibile. Qui invece abbiamo un costo figurativo sul patrimonio non va a conto economico ma costituisce una variazione in diminuzione.
Vi è una alternatività tra i due meccanismi. Questa norma pone l’operatore in una situazione di varie possibilità, poi, gioca tantissimo il livello di remunerazione del capitale. Se ho interessi passivi 5%, sono superiori al 3%, quindi a parità di condizione gli interessi passivi potrebbero essere più deducibili rispetto al 3% però se pago interessi passivi del 2% è più conveniente. Fondamentalmente condizione di indifferenza tra le due alternative. Cominciate a riflettere:
- Società in una situazione di perdita: è meglio capitalizzare mediante mezzi propri oppure mediante finanziamento bancario o del socio?
- Società in una situazione di profitto: è meglio capitalizzare mediante mezzi propri oppure mediante finanziamento?
Analisi deve essere fatta sia a livello di società che a livello di persona fisica. Vedremo quello che succede sulla società e quello che succede sulla persona fisica.
Esempio di attività internazionale
Ipotizziamo di essere una società che produce mobili, dobbiamo andare all’estero, la prima cosa da fare sarebbe assumere un responsabile commerciale che va all’estero che propone i prodotti ai nuovi clienti. Dal punto di vista tributario, le cessioni di beni che faccio dall’Italia alla Francia, dove sono imponibili? In Italia, perché ancora siamo nella sfera del reddito d’impresa, la cessione ancorché perfezionata in Francia s’intende realizzata da una società Italiana. Dal punto di vista tributario della persona giuridica italiana, che effettua la vendita in Francia, questa cessione di beni non sarà imponibile nel paese di destinazione dei beni ma sarà imponibile nel paese da cui partono queste merci. In questo caso le esportazioni saranno imponibili nel paese in cui il soggetto esporta. Anche se ho un soggetto che gestisce le mie vendite, dal punto di vista tributario non ho presenza della società italiana in Francia. Siamo di fronte ad un’attività ausiliare che non genera stabile organizzazione. Voglio rafforzare la presenza in Francia della mia società, creando un magazzino dove posso velocizzare le vendite, dando più potere decisionale al mio dipendente.
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