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FINANZIARIA
Nelle slide vi è l’ esempio per il calcolo del ROL.
ROL=510 30% DEL ROL= 153
Interessi passivi= 300 Interessi attivi=100
Fino a concorrenza di 100 gli interessi passivi saranno deducibili, l’eccedenza, quindi, 200
saranno deducibili solo in ragione di 153. Fino a 153 sono deducibili. Gli interessi passivi non
deducibili saranno,47. Formula che prescinde dal rapporto di patrimonializzazione. Non stiamo
andando a vedere quanto è il patrimonio. Siamo concentrati sul conto economico e non sullo
stato patrimoniale.
Immaginate una società che ha: patrimonio 100 ml e debiti 1 ml. La società è fortemente
patrimonializzata, poi, se andassimo a vedere il conto economico e troveremmo:
valore produzione=10.000 costi produzione= 10.550 ammortamenti= 0
canoni= 0
Deducibilità consentita, sarà 0 = quindi, interessi passivi, sono indeducibili. Non ci si concentra
sullo stato patrimoniale ma sulla redditività della impresa. Quindi, arriviamo al paradosso che le
imprese più redditizie che sono più indebitate, potranno dedurre gli interessi passivi; le imprese
meno redditizie che non sono in grado di esprimere un ROL importante troveranno una
penalizzazione e potanno dedurre meni interessi passivi.
Domanda = Questi interessi passivi sono indeducibili, ora e sempre? No, gli interessi passivi non
sono indeducibili ora e sempre perché questi interessi passivi possono essere riportati negli
esercizi successivi. È un diritto che mi mantengo negli esercizi successivi.
Esempio = ipotizziamo che gli interessi passivi fossero stati 200 e non 300 cosa avremmo avuto?
Avremmo avuto che: i primi 100 sarebbero stati deducibili immediatamente perché correlati
agli interessi attivi. Rimaneva altro 100 che sarebbe stato deducibile fino al limite del 30% del
ROL che è 153. Avendo solo 100, lo deduco tutto. Ma quel 53, a cui corrisponde un ROL in
proporzione al 30% cosa succede? Lo posso tenere buono negli esercizi successivi oppure no?
La risposta è si. Dal 2007 l’eccedenza di ROL, non utilizzato, può essere riportato a nuovo.
È una norma che mi dice che ho una limitazione della deducibilità degli interessi passivi pari al
30% del ROL. Qualora, questi interessi passivi, non siano deducibili, li posso riportare a nuovo
come una futura deducibilità . Ma se io non ho utilizzato interamente il ROL, l’eccedenza di ROL
posso riportarla a nuovo negli esercizi successivi come beneficio.
Dovete ricordare che il mondo degli interessi passivi si divide in due parti: società
industriali commerciali e società finanziarie bancarie e assicurative.
Bancarie e assicurative si applica una disciplina particolare che prevede la deducibilità forfetizza
nella misura del 94% degli interessi. Gli interessi sono tutti.
Società commerciali e società industriali, gli interessi passivi sono deducibili fino al limite degli
interessi attivi e per l’eccedenza fino al limite del 30% del ROL. -> Cosa è il ROL? (A-B)+ AMM
IMMOB IMM+AMM IMMOB MAT+ CANONI LOCAZIONE. L’eccedenza di ROL non utilizzato può
essere portato a nuovo e gli interessi passivi non utilizzati, li riporto a nuovo.
In più dovete ricordare che non è una norma che va a penalizzare le imprese sotto capitalizzate
(con elevato indebitamento) ma è una norma che va a penalizzare le imprese che non hanno
una adeguata redditività (valore produzione > costo produzione). Il confronto non lo faccio su
indici di stato patrimoniale ma lo faccio su indici di conto economico.
Norma particolare che è stata introdotta per premiare le imprese che capitalizzano = Il
legislatore ha voluto premiare le imprese che hanno aumento di patrimonio ogni anno. Queste
imprese hanno la possibilità di dedursi dal reddito imponibile un costo figurativo, non un costo
effettivo, pari al 3% dell’incremento di patrimonio.
Questo rendimento del patrimonio lo trovate a Conto Economico? Un rendimento del
patrimonio lo trovate in conto economico? No, perché nel conto economico trovate ricavi con
terze economie, i costi con terze economie ma non trovate il rendimento figurativo del
patrimonio. Quindi sarà una variazione in diminuzione extra-contabile che va a ridurre il reddito
imponibile. Qual è l’effetto pratico di questa norma? Per una società indebitarsi sostenendo
onere finanziario del 3% o aumentare il patrimonio dello stesso ammontare del debito, fa si che
la società abbia un costo deducibile. Da un lato avrei interessi passivi e dall’altro avrei questo
costo figurativo. Questa norma che consente la deducibilità di questo onere figurativo, non
richiede il rispetto del 30% del ROL. È interamente deducibile.
Chi gestisce la società si pone il problema di: richiedere finanziamenti su cui pagare interessi
passivi, rischiando di limitare la deducibilità degli interessi passivi o in alternativa richiedere un
aumento del patrimonio e in questo caso a fine anno avrà un costo, cioè una posta di conto
economico? No, perché capitale non viene remunerato ma viene remunerato sotto forma di
dividendo e il dividendo non è deducibile. Qui invece abbiamo un costo figurativo sul
patrimonio non va a conto economico ma costituisce una variazione in diminuzione.
Vi è una alternatività tra i due maccanismi. Questa norma pone l’operatore in una situazione di
varie possibilità, poi, gioca tantissimo il livello di remunerazione del capitale. Se ho interessi
passivi 5%, sono superiori al 3%, quindi aparità di condizione gli interessi passivi potrebbero
essere più deducibili rispetto al 3% però se pago interessi passivi del 2% è più conveniente.
Fondamentalmente condizione di indifferenza tra le due alternative. Cominciate a
riflettere:
-> società in una situazione di perdita: è meglio capitalizzare mediante mezzi propri oppure
mediante finanziamento bancario o del socio?
-> società in una situazione di profitto: è meglio capitalizzare mediante mezzi propri oppure
mediante finanziamento?
Analisi deve essere fatta sia a livello di società che a livello di persona fisica. Vedremo quello
che succede sulla società e quello che succede sulla persona fisica.
Lezione
Ipotizziamo di essere una società che produce mobili, dobbiamo andare all’estero, la prima cosa
da fare sarebbe assumere un responsabile commerciale che va all’ estero che propone i
prodotti ai nuovi clienti. Dal punto di vista tributario, le cessioni di beni che faccio dall’ Italia alla
Francia, dove sono imponibili? In Italia, perché ancora siamo nella sfera del REDDITO
D’IMPRESA, la cessione ancorchè perfezionata in Francia s’intende realizzata da una società
Italiana. Dal punto di vista tributario della persona giuridica italiana, che effettua la vendita in
Francia, questa cessione di beni non sarà imponibile nel paese di destinazione dei beni ma sarà
imponibile nel paese da cui partono queste merci. In questo caso le esportazioni saranno
imponibili nel paese in cui il soggetto esporta. Anche se ho un soggetto che gestisce le mie
vendite, dal punto di vista tributario non ho presenza della società italiana in francia. Siamo di
fronte ad un’ attività ausiliare che non genera stabile organizzazione. Voglio rafforzare la
presenza in Francia della mia società, creando un magazzino dove posso velocitazzare le
vendite, dando più potere decisionale al mio dipendente. In questo caso la situazione è diversa,
abbiamo una società che ha dei beni all’estero ( la vendita avviene dalla Francia ) e un soggetto
dipendente che gestisce le vendite = siamo di fronte a una stabile organizzazione.
Responsabilità = vi è differenza in ambito di responsabilità tra Stabile Organizzazione e Società.
1. Se una società estera opera in italia, per mezzo di una stabile oraganizzazione, qualora
questa rischi una causa legale, si potrà aggredire il patrimonio della madre. 2. Se, invece, una
società estera opera in italia per mezzo di un’ altra società, qualora questa rischi una causa
legale, sarà la sola società figlia a rispondere nei limiti del proprio patrimonio e non si potrà
aggredire quello della madre.
Ci sono 2 casi: 1) società italiana che esporta all’estero, senza la presenza di nessuna sede
all’estero, l’esportazione non fa sorgere una presenza tributaria nello stato estero. 2)se fossimo
di fronte alla presenza di un soggetto italiano all’estero, il presupposto tributario scatta quando
siamo di fornte all’art 162 TUIR o art 5 OCSE. Definizione OCSE = per un soggetto italiano/estero
avere una stabile organizzazione significa avere una sede fissa di affari per mezo della quale
un’impresa non residente, esercita in tutto o in parte, la sua attività nel territorio dello stato.
-> esercita in tutto o in parte la sua attività = significa che non necessariamente, ci deve essere
tutta l’attività d’impresa per esserci stabile organizzazione. Esp:immobilificio brianza cha apre
una stabile organizzazione in Francia, dove avviene solo la vendita (non è necessario che debba
esserci anche progettazione, produzione…) ->l’importante è che sia una delle attività principali e
non ausiliare o di preparatorie.
-> sede fissa di affari = presupposto d’impresa, dobbiamo essere di fronte ad un’attività che
genera profitti ( non avremmo stabile organizzazione in caso di una semplice vetrina espositiva )
e di fronte ad una sede fissa. Fissa = spazio fisico circoscritto nel territorio in cui si svolge un’
attività commerciale
Esp di stabile organizzazione = cantiere italiano per la costruzione di una funivia in austria, è
una stabile organizzazione ?conseguenze? se non è S.O. paga le imposte in italia, se lo è paga le
imposte in austria. Erano in un luogo circoscritto, svolegono un’ attivita d’impresa ma per
quanto tempo sono rimasti ? Bisogna vedere l’aspetto temporale. In assenza di convenzioni,
predilige la norma nazionale, ovvero siamo di fronte a una S.O se la durata dell’att. è superiore
a 3 mesi . In caso di convenzione, la durata aumenta a 12 mesi per esservi il pressuposto di
stabile organizzazione.
Per esserci stabile organizzazione vi deve una delle attività princiali che determinano e
non attività ausiliare o preparatoria.
E necessario avere dei dipendenti per avere una stabile organizzazione ? No, non è
necessario, perché vi potrebbe essere un’azienda che esternalizza tutte le funzioni e
rimarebbe comunque un’attività imprenditoriale.
Come viene determinato il reddito dalla Stabile Organizzazione? È determinato secondo il &ld