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CONSOLIDATO NAZIONALE

Il riconoscimento della formazione di gruppi d’impresa, anche dal punto di vista fiscale, si è concretizzato con

l’introduzione di specifiche disposizioni ai fini della tassazione di gruppo. In particolare, l’ordinamento ita-

liano prevede due modalità di consolidamento e conseguente tassazione:

- consolidamento nazionale tra società residenti e in quanto tali soggette ad imposte all’interno dello Stato

- consolidamento mondiale tra società non residenti all’interno dello Stato

Il consolidato fiscale non è dipendente dal consolidato civilistico e non è determinato secondo gli stessi criteri

di individuazione del risultato consolidato di gruppo. Nel consolidato civilistico il risultato finale è un bilancio

che rappresenta la pluralità di soggetti che compongono il gruppo come un soggetto unitario con un solo pa-

trimonio ed un solo reddito. Il consolidato fiscale prevede un reddito complessivo globale costituito dalla

somma algebrica dei risultati fiscali conseguiti da ciascuna società in ragione dei rapporti partecipativi esi-

stenti, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ai gruppi è dato rilievo, sotto il profilo finanziario, dalla norma che consente il trasferimento delle eccedenze

nell’ambito dei gruppi di società. Ad esempio, una società che chiude l’esercizio in perdita, può trasferire le

eccedenze, derivanti dagli acconti precedentemente versati, ad un'altra società del gruppo, che potrà compen-

sare il diritto al rimborso con il proprio debito d’imposta.

Possono esercitare l’opzione per il consolidato fiscale nazionale, in qualità di soggetti controllanti:

a) società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, residenti in Italia

b) enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclu-

sivo o principale l’esercizio di attività commerciali

c) Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato

L’art. 117 TUIR, al comma due, prevede alcuni requisiti per i soggetti controllanti non residenti:

- Residenza in un paese con cui sia in vigore un accordo contro le doppie imposizioni

- Esercizio in Italia di attività d’impresa ex art. 55 TUIR

- Esercizio dell’attività mediante una stabile organizzazione, come definita dall’art. 162 TUIR che assume

la qualifica di consolidante

- In caso di assenza di una stabile organizzazione, individuazione di una controllata che assume la qualifica

di consolidante

I soggetti controllati possono essere società di capitali residenti o stabili organizzazioni di soggetti non resi-

denti che risiedono in Stati UE o in Stati SEE e che rivestono forma analoga a società di capitali. L’opzione in

qualità di controllate è, inoltre, consentita:

- Ai soggetti che trasferiscono la loro residenza all’estero in Italia, sin dall’esercizio in cui avviene il trasfe-

rimento

- Alle società non soggette ad IRES che, per effetto di operazioni di trasformazione, risultino assoggettabili

a tale imposta; l’opzione ha efficacia a decorrere dall’esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la

trasformazione

L’art. 126 TUIR prevede alcuni casi di esclusione dall’applicazione di questo istituto quali: società che bene-

ficiano di riduzioni dell’aliquota IRES; società soggette a procedure di fallimento, liquidazione coatta ammi-

nistrativa ed amministrazione straordinaria delle grandi imprese; società che optano, in qualità di partecipata,

per la tassazione per trasparenza fiscale.

Affinché la società controllante possa essere considerata tale, deve soddisfare i requisiti di controllo previsti

dall’art. 120 TUIR, che sono:

- Partecipi direttamente o indirettamente al capitale della partecipata per più del 50% (c.d. controllo di di-

ritto)

- Partecipi direttamente o indirettamente a più del 50% dell’utile di bilancio

- Sussistenza sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società controllante e controllata si

avvalgono dell’esercizio dell’opzione

L’opzione che deve essere esercitata per aderire al consolidato fiscale è facoltativa, in quanto deve essere

esercitata dalle singole società appartenenti al gruppo congiuntamente alle controllate e bilaterale tra società

controllate e società controllata, con la conseguenza che, all’interno dello stesso gruppo, potranno di fatto

aversi differenti assetti negoziali. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi e non è rinnovabile.

La regolamentazione dei rapporti contrattuali infragruppo, a bilanciamento delle posizioni debitorie e credito-

rie trasferite, è lasciata all’autonomia delle società partecipanti, posto che nulla è stato disposto dal legislatore

fiscale. Il TUIR (art. 118) si limita a prevedere l’irrilevanza reddituale delle somme percepite e versate in

contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

La società controllata può esercitare l’opzione anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha

avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante. La società non può partecipare a due opzioni

distinte in qualità di consolidata e consolidante.

Illustriamo con un esempio pratico le scelte in merito alle opzioni di consolidamento.

Dati i risultati economici, quale consolidato risulta il migliore? Bisogna considera le società che presentano

maggiori perdite per ottenere un vantaggio dal consolidamento. Nel nostro esempio possono essere implemen-

tati i seguenti consolidati fiscali: A con B; A con C; A con B e C; A con B,C ed E; B con D; C con E. Per

definire il perimetro di consolidamento si può scegliere la combinazione di società che risulta più conveniente,

con l’unico limite che la controllante non può essere allo stesso tempo controllata. Importante sottolineare che

la società A non potrà includere nel consolidato fiscale la società D, infatti la percentuale di controllo di A su

questa società è del 49% (70% * 70%) per il c.d. effetto demoltiplicatore e per poter consolidare occorre una

percentuale di controllo almeno del 51%.

Vi sono altre condizioni di soddisfare per rendere valida l’opzione di consolidamento:

- Identità nell’esercizio sociale di ciascuna controllata con quello della controllante

- Esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e della controllante

- Elezione di un domicilio fiscale presso la controllante (ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti

relativi ai periodi d’imposta per il quale l’opzione è esercitata).

Il reddito consolidato (o meglio aggregato) definito dall’art. 118 TUIR dispone l’individuazione di una base

imponibile unica. Il reddito complessivo globale è determinato come somma algebrica dei redditi complessivi

netti da considerare per l’intero importo, a prescindere dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto con-

trollante. Le perdite fiscali anteriori alla tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalla società a cui

si riferiscono; nessun limite, invece, è previsto per le perdite maturate dalle singole società in esercizi ricom-

presi nel periodo di validità dell’opzione per la tassazione consolidata. Nel caso di fusione tra società aderenti

allo stesso consolidato e con perdite fiscali riportabili in costanza di consolidato, si deve escludere, con l’ope-

razione in esame, qualsiasi manovra elusiva tendente a realizzare una compensazione intersoggettiva di perdite

fiscali tra i soggetti coinvolti.

Con l’intervento delle modifiche normative in tema di società di comodo è previsto che la società consolidante

e le società consolidate di comodo applicano separatamente la maggiorazione dell’10.5% e provvedono auto-

nomamente al relativo versamento:

- La consolidante continua ad assoggettare ad imposizione la somma algebrica dei redditi e delle perdite che

confluiscono nel consolidato, applicando l’aliquota ordinaria del 24%

- La maggiorazione del 10.5% si applica su base individuale alla singola società che dovesse essere consi-

derata di comodo e non al gruppo nella sua interezza

Il principio seguito dalla nuova previsione legislativa è quello secondo cui la non operatività delle società

aderenti al consolidato non deve influenzare la determinazione del reddito complessivo di gruppo.

Ipotizziamo una holding con la seguente situazione patrimoniale:

Supponiamo inoltre che:

- Dal possesso della partecipazione consegua un dividendo per 30.000€

- Il tasso di interesse sia pari al 0.4%

I dividendi sono esclusi da tassazione al 95% (quindi l’imponibile è 30.000*0.05 = 1.500). Gli interessi passivi

non sono deducibili in quanto il ROL risulta pari a 0 (i dividendi non vengono considerati per il calcolo del

reddito operativo lordo).

Ipotizziamo ora una seconda situazione in cui:

- La quota partecipativa in A sia al 49%

- Dal possesso della partecipazione siano conseguiti dividendi per 30.000€

- Il tasso di interesse sia pari allo 0.4%

Stante la percentuale inferiore al 50%, la Holding non può optare per il consolidato nazionale e, pertanto, la

situazione impositiva è la seguente:

Ipotizziamo ora un ultimo caso che preveda:

- La quota partecipativa in A al 51%

- Dal possesso della partecipazione sono conseguiti dividendi per 30.000€

- Il tasso di interesse sia pari a 0.4%

- La partecipata A presenti un ROL inutilizzato pari a 10.000€ (quota di interessi passivi deducibili 10.000€

* 30% = 3.000€)

Stante la percentuale di possesso superiore al 50%, la holding può optare per il consolidato nazionale. La

situazione impositiva sarebbe la seguente:

La perdita così realizzata potrà essere trasferita al consolidato fiscale ai fini della compensazione del reddito

prodotto dalla consolidante. Tale cessione di perdita comporterà per la controllante il conseguimento di un

provento da consolidamento in contropartita al vantaggio fiscale (per ipotesi 500 * 24% = 120). In caso di

cessione di ROL invece, non è previsto alcun compenso per la controllata. In questo caso i benefici derivanti

dall’opzione per il consolidato fiscale sono due:

- Deducibilità degli interessi passivi a seguito della cessione del ROL dalla controllata alla controllante

- Perdita che potrà essere utilizzata per abbattere il reddito imponibile della società controllante

La disciplina del consolidato fiscale rappresenta per i gruppi d’imprese uno strumento di pianificazione fiscale,

che consente il conseguimento di notevol

Dettagli
A.A. 2017-2018
58 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesco.galafassi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pianificazione fiscale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cremona Massimo.