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Planning e consulenza fiscale

IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)

L’IRPEF è un imposta personale e progressiva che colpisce i soggetti residenti e non residenti in Italia che hanno prodotto nell’anno solare redditi, sia in denaro che in natura, rientranti in una delle seguenti categorie: fondiari, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa, diversi. Ci sono diversi modelli di dichiarazione:

  • 730: comprende il redditi derivanti da terreni, fabbricati, lavoro dipendente, dividendi, attività commerciali o lavoro autonomo occasionali. I rimborsi e i versamenti sono gestiti dal sostituto d’imposta (busta paga o pensione).
  • Unico mini: comprende i redditi derivanti da terreni, fabbricati, lavoro dipendente, attività commerciali o lavoro autonomo occasionali. Il versamento e i rimborsi sono fatti in proprio, è alternativo al 730 e non possono farlo i titolari di P. Iva e coloro che presentano la dichiarazione per conto di altri soggetti (eredi).
  • Unico: comprende tutti i tipi di redditi o senza reddito ma soggetti che hanno P. Iva. I versamenti e i rimborsi sono fatti in proprio.

I soggetti passivi dell’IRPEF possono essere divisi in:

  • Residenti: hanno come imponibile il reddito complessivo ovunque prodotto.
  • Non residenti: hanno come imponibile solo il reddito prodotto in Italia.

Calcolo IRPEF

  1. Sommatoria dei redditi di ogni categoria.
  2. Si tolgono gli oneri deducibili = Reddito imponibile.
  3. Si moltiplica per le aliquote; 23%, 27%, 38%, 41%, 43% = Imposta lorda.
  4. Si tolgono le detrazioni, gli oneri detraibili e i crediti d’imposta = Imposta netta.
  5. Si tolgono l’eccedenza a credito dell’anno precedente e gli acconti versati = Imposta da versare o a credito.

Le deduzioni sono riduzioni dell’imponibile fiscale cioè del reddito complessivo. Invece le detrazioni sono delle riduzioni dell’imposta lorda (es. per familiari a carico, per lavoro dipendente, redditi di pensioni).

Detrazioni

  • Le detrazioni per familiari a carico: sono riduzioni forfettarie e si hanno quando i familiari possiedono un reddito personale complessivo inferiore a 2840.51€ al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni vengono rapportate al mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni. Le detrazioni per familiari a carico possono essere:
    • Detrazioni per coniuge a carico: va in base al reddito complessivo al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze ma è compreso il reddito dei fabbricati soggetti a cedolare secca sulle locazioni.
    • Detrazione per figli a carico: vanno in base al numero dei figli, alla loro età e al reddito complessivo al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze ma è compreso il reddito dei fabbricati soggetti a cedolare secca sulle locazioni.
    • Detrazioni per altri familiari a carico: bisogna fare [750 x (80000 – reddito complessivo)] / 80000. Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze ma è compreso il reddito dei fabbricati soggetti a cedolare secca sulle locazioni.
  • Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati:
    • Non superio a 8000€ detrazione = 1840.
    • Compreso tra 8001 e 15000 detrazione = 1338 + [502 x (15000-reddito complessivo)/7000].
    • Compreso tra 15001 e 55000 detrazione = 1338 x (55000-reddito complessivo)/40000.
    • Oltre 55000 detrazione = 0.

    Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze ma è compreso il reddito dei fabbricati soggetti a cedolare secca sulle locazioni. La detrazione non può essere inferiore a 690€ per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1380€ per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

  • Detrazioni per pensioni: Le detrazioni valgono anche per i redditi da pensione.

Perdite

Le perdite derivanti dall’esercizio di attività di impresa possono essere utilizzate a scomputo da altri redditi di qualsiasi natura, ma l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi (no riporto). Le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese minori in regime di contabilità semplificata possono essere dedotte dal reddito complessivo del periodo di imposta a cui si riferiscono, ma non possono essere riportate ai successivi periodi d’imposta. Invece le perdite fiscali delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e delle società semplici si sottraggono per ciascun socio o associato nelle proporzioni stabilite dal Tuir. Per le società in accomandita semplice se le perdite eccedono il capitale sociale la distribuzione delle perdite si applica solo ai soci accomandatari.

Oneri deducibili

Gli oneri deducibili sono spese, effettivamente sostenute, che possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo rilevante ai fine IRPEF come ad esempio: spese mediche per portatori di handicap, assegni periodici al coniuge, assegni alimentari, canoni gravanti su redditi di immobili, contributi previdenziali obbligatori (artigiani, enasarco), spese per adozioni internazionali, abitazione principale.

Oneri detraibili

Gli oneri detraibili sono spese personali, effettivamente sostenute, che riducono l’imposta lorda come ad esempio: interessi passivi per mutui, spese sanitarie, spese istruzione secondaria o universitaria, premi assicurativi per rischio morte o invalidità, spese funebri e spese di ristrutturazione edilizia.

Tipologie di redditi

  • Redditi fondiari: sono i redditi derivanti dai terreni situati nel territorio dello stato italiano iscritti nel catasto dei terreni e si dividono in: reddito domenicale (parte del reddito che remunera la proprietà) e reddito agrario (parte del reddito attribuita al capitale di esercizio dell’attività agricola). Quadro RA modello UNICO PF.
  • Redditi di fabbricati: è il reddito medio ordinario delle unità immobiliari urbane di proprietà, ovvero fabbricati, altre costruzioni stabili e loro porzioni ottenute applicando le tariffe d’estimo:
    • Abitazione principale: esclusa da IRPEF.
    • Abitazione secondaria o a disposizione: rendita catastale maggiorata di 1/3.
    • Immobili strumentali: reddito effettivamente prodotto.
    Quadro RB modello UNICO PF. La cedolare secca è pagata dai soggetti che hanno redditi immobiliari su immobili abitativi locati, è un reddito da locazione immobile uso abitativo, ha come base imponibile il canone di locazione, aliquota del 21%.
  • Redditi di capitale: sono costituiti dai proventi dell’impegno di capitale come; interessi e proventi derivanti da mutui, depositi, c/c, obbligazioni, rendite perpetue, utili dalla partecipazione al capitale o patrimonio di società o enti soggetti a IRES, redditi da pensioni integrative. Quadro RL modello UNICO PF.
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti da soci di cooperative, borse di studio, CO.CO.PRO collaborazioni a progetto, indennità parlamentari, collaborazioni coordinate e continuative.
  • Redditi di lavoro autonomo: è quello derivante dall’esercizio di attività lavorativa diverse da quelle d’impresa o lavoro dipendente ovvero:
    • Attività artistiche e professionali esercitate in modo professionale e abituale (reddito imponibile = Compensi incassati secondo il principio di cassa (esclusa iva e oneri previdenziali a carico dell’erogante) – spese sostenute) all’importo corrisposto bisogna applicare la ritenuta a titolo d’acconto.
    • Altre attività esercitate in modo abituale non professionale: diritti d’autore (proventi ridotti del 25% a titolo di deduzione forfettaria), promotori e soci fondatori, indennità cessazione rapporti di agenzia (ammontare percepito nel periodo) e levata dei protesti (compensi ridotti del 15% a titolo di deduzione forfettaria) all’importo corrisposto bisogna applicare la ritenuta a titolo d’acconto.
    • Attività di lavoro autonomo occasionale: CO.CO.CO. ; CO.CO.PRO. ; lavori occasionali. Il prestatore non è in possesso di P. Iva in quanto non deve fatturare, soggetto a imposta di bollo se superiore a 77.45€, il compenso è soggetto a ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 20% e se il reddito è superiore a 5000€ c’è l’obbligo di iscriversi nella gestione separata INPS. Quadro RE modello UNICO PF.
  • Reddito d’impresa: si determinano in relazione al:
    • Requisito oggettivo: esercizio abituale di imprese commerciali.
    • Requisito soggettivo: risultato dell’attività svolta derivante dal regime ordinario o semplificato della gestione.
    Il reddito o la perdita d’impresa si ottengono dalla sommatoria di componenti positivi e negativi secondo il principio di competenza ovvero i costi seguono i ricavi. Quadro RF/RG modello UNICO SP.

Regime semplificato e contribuenti minimi

I requisiti per adottare tale regime sono:

  • Compensi conseguiti nell’anno < a 30000.
  • Assenza di lavoratori dipendenti.
  • Beni strumentali ridotti.

Dal 2012 il regime dei minimi sarà applicabile per il periodo d’imposta e per i successivi 4 periodi (e anche oltre al 4° periodo ma comunque fino al compimento del 35esimo anno di età). Saranno soggetti a imposta sostitutiva del 5%, no IRPEF e ADDIZIONALI, no IVA e relativi adempimenti, no IRAP, no applicazione studi di settore ed esonero dagli obblighi contabili di tenuta delle scritture. Il reddito a assoggettare ad imposta sostitutiva del 5% si calcola facendo:

  • Ricavi o compensi – spese sostenute +/- plusvalenze/minusvalenze - Utilizzo perdite pregresse = reddito d’imposta o lavoro autonomo - Contributi previdenziali = reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva del 5% - Crediti d’imposta

Dal 2012 chi esce dal regime dei minimi può adottare un regime semplificato che prevede: si IVA, si IRPEF e ADDIZIONALI, no IRAP, esonero dagli obblighi di tenuta dalle scritture e si studi applicazione degli studi di settore.

Deduzione IRAP da IRPEF

Deduzione del 10% dell’IRAP effettivamente dovuta dall’imponibile IRPEF (10% dell’IRAP versata per i professionisti) ovvero sul minor valore tra l’IRAP pagata e relativa all’anno e l’IRAP di competenza.

Tassazione per trasparenza

È un principio obbligatorio che si applica alle società di persone in forza del quale i redditi prodotti dalla società non sono tassati in capo alla società, ma sono tassati direttamente pro quota in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Vantaggio che il reddito della società tassato una sola volta, svantaggio che viene tassato anche se non distribuito. Questo regime è obbligatorio per le società di persone e facoltativo per le società di capitali. Per le società di capitali partecipate da altre società di capitali quando si adotta questo regime il reddito della SPA partecipata viene distribuito pro quota alle SPA che sono socie, indipendentemente dalla distribuzione. Per poter optare per questo regime ciascuna società deve avere una partecipazione nel capitale della partecipata di almeno il 10% per un massimo del 50%. Così facendo si elimina la tassazione del 5% sui dividendi sui quali la partecipata non pagherà più l’IRES. Per le SRL partecipate da persone fisiche possono optare per la trasparenza fiscale se il numero di soci non è superiore a 10 (SRL normale) o 20 (SRL cooperativa) e se i ricavi della società rientrano nel tetto massimo per l’applicazione degli studi di settore. Quindi la società non pagherà più l’IRES ed il reddito verrà imputato proporzionalmente ai soci. I soci devono compilare il quadro RH e la società il quadro TN.

IRES (imposta sul reddito delle società)

I soggetti passivi sono le società di capitali, cooperative, enti pubblici e privati, si determina applicando alla base imponibile che è il reddito complessivo netto l’aliquota del 27.5%, ridotta al 16.5% per i soggetti agevolati come cooperative, enti ecclesiastici, Ipab, società di mutuo soccorso e enti ospedalieri. Il reddito complessivo si determina sulla base del bilancio al cui risultato economico vanno apportate le opportune variazioni in aumento o diminuzione. Per determinare il reddito d’impresa bisogna sommare tra di loro le componenti positive e negative.

  • Componenti positive:
    • Ricavi: corrispettivi per la cessione di beni o servizi prodotti.
    • Plusvalenze patrimoniali: maggiore valore de beni relativi all’impresa.
    • Plusvalenze esenti.
    • Sopravvenienze attive.
    • Dividendi e interessi.
    • Proventi immobiliari: derivanti da immobili non strumentali.
    • Redditi esclusi dal reddito d’impresa.
    • Variazione delle rimanenze.
    • Opere e forniture ultrannuali.
    • Valutazione dei titoli e quote.
  • Componenti negative:
    • Spese per prestazioni lavoro dipendente.
    • Interessi passivi.
    • Oneri fiscali contributivi.
    • Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite.
    • Svalutazioni, accantonamenti.
    • Ammortamenti.
    • Costi generali deducibili.

Società non operative (di comodo)

Si definisce di comodo la società che hanno conseguito ricavi inferiori a quelli che emergono applicando specifiche % a determinati valori di pertinenza dell’impresa e devono dichiarare comunque un reddito minimo calcolato sempre applicando determinate %:

  • Azioni e quote: ricavo presunto 2%, reddito minimo 1.5%
  • Immobili e navi: ricavo presunto 6%, reddito minimo 4.75%
  • Altre immobilizzazioni: ricavi presunto 15%, reddito minimo 12%

Per essere considerati società di comodo ci sono tre casi:

  • Ricavi reali < ricavi presunti.
  • Per tre anni si è in perdita fiscale, quindi dal successivo si è società di comodo applicando 38% al posto del 27.5% per l’IRES.
  • Nel triennio considerato per due anni si è in perdita e uno con reddito inferiore a quello determinato in base al test di redditività. Anche in questo caso aliquota IRES 38%

Participation exemption

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti al 95% le plusvalenze realizzate relativamente a azioni o quote di partecipazioni in società che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Possesso interrotto per almeno 12 mesi.
  • Classificazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
  • Partecipata deve risiedere in uno stato che non sia un paradiso fiscale.
  • Partecipata deve esercitare un’impresa commerciale.

Dividendi

Le modalità di distribuzione dei dividendi si distinguono in:

  • Distribuzione a soggetto IRES (tranne ente non commerciale): escluso da tassazione per il 95%, pertanto viene assoggettato all’aliquota IRES del 27.5% soltanto il 5%.
  • Distribuzione a soggetto IRPEF: occorre distinguere tra
    • Utili percepiti in veste di imprenditori individuali o da società di persone: concorrono a reddito per il 49.72% (40% se utili prodotti entro il 2008).
    • Utili percepiti per partecipazioni qualificate da persone fisiche non imprenditori: concorrono a reddito per il 49.72% (40% se utili prodotti entro il 2008).
    • Utili percepiti per partecipazioni non qualificate da persone fisiche non imprenditori: si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 20%.

Interessi passivi

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza è deducibile anche in altri periodi di imposta nei limiti del 30% del ROL. Sono esclusi gli interessi e gli oneri indeducibili e quelli passivi di natura commerciale mentre gli interessi attivi commerciali vanno considerati. Gli interessi per leasing vanno considerati nella somma degli interessi passivi deducibili.

Contratti di locazione finanziaria

Sono caratterizzati dalla presenza dell’operazione finale di acquisto, la deducibilità dei canoni stessi è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale del bene da individuare in base ai coefficienti in relazione all’attività che svolge l’impresa. La durata contrattuale per i contratti di locazione finanziaria non è rilevante ai fini della deducibilità dei canoni. Sono esclusi i contratti di locazione operativa (affitti e noleggio) e queste regole valgono per le società che redigono il bilancio ai sensi dei principi nazionali.

La nuova normativa può creare delle problematiche in relazione a particolari eventi interruttivi del contratto di leasing quale:

  • Riscatto anticipato: l’utilizzatore del bene in leasing deve recuperare i disallineamenti civilistici e fiscali emersi durante la durata contrattuale, per fare ciò ha tre possibilità:
    • Recupero integrale delle quote di disallineamento nell’esercizio di riscatto o risoluzione anticipata del contratto.
    • Capitalizzare il disallineamento sul costo fiscale del bene (prezzo di riscatto) deducendo il disallineamento tramite il processo di ammortamento.
    • Dedurre il disallineamento con variazioni in diminuzione nel limite dell’importo massimo dei canoni deducibili.
  • Riscatto alla scadenza del contratto: sembrerebbe potersi sostenere il recupero del disallineamento secondo la metodologia del punto 2.
  • Mancato esercizio del diritto di riscatto: sembrerebbe potersi sostenere il recupero del disallineamento secondo la metodologia del punto 3.
  • Cessione del contratto di leasing: costituisce sopravvenienza attiva = (valore normale del bene) – (valore at...
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.nespoli3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Planning e consulenza fiscale societaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Martinelli Mauro.
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