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SOGGETTI IRES.
L'art. 96 del Tuir è stato introdotto allo scopo di razionalizzare e semplificare il quadro normativo in materia
di deducibilità degli interessi passivi.
Tale norma prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di
imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del
30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
In altre parole, quindi, gli interessi passivi sono deducibili interamente se non superano gli interessi attivi, e
sono deducibili per la parte restante nel limite del 30% del ROL.
Il ROL (risultato operativo lordo) è dato dalla differenza fra il valore ed il costo della produzione di cui
alle lettere A e B dell'art. 2425 del codice civile con esclusione delle seguenti voci:
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- canoni di locazione finanziaria comprensivi della quota interessi.
L'esclusione di queste voci prevede che quindi dopo la differenza tra le voci A e B della gestione
caratteristica, vengano risommate queste tre voci.
A decorrere dal 2016 sono inclusi nel ROL anche i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in
società non residenti.
Prima la norma prevedeva una limitazione della deducibilità in proporzione al rapporto tra capitale proprio e
debito verso terzi. Se il debito era oltre 4 volte il patrimonio, allora gli interessi passivi non erano deducibili
per 1/5. Questa norma penalizzava le società molto indebitate.
Ora la norma va a penalizzare le società scarsamente reddituali. Infatti una società può essere pochissimo
indebitata ma avere ROL pari a zero, in questo caso gli interessi non saranno deducibili.
Quindi in conclusione si può dire che questa formula ha il pregio della semplicità, e non va a penalizzare le
imprese sottocapitalizzate, ma va a penalizzare quelle società che hanno difficoltà reddituale e che si
troveranno anche in impossibilità di dedurre gli interessi passivi.
L'art. 96 del Tuir si applica a tutti i soggetti passivi Ires, tuttavia sono esclusi dall'applicazione della norma
quei soggetti la cui attività caratteristica consiste nella raccolta di fondi destinati alla gestione di patrimoni e
all'esercizio del credito nei confronti del pubblico. Per tali soggetti sono previsti criteri di limitazione alla
deducibilità degli interessi passivi.
I soggetti esclusi sono:
- banche e soggetti finanziari
- imprese di assicurazione
- holding finanziarie (bancarie e assicurative)
- società consortili per esecuzione appalti e lavori pubblici
- società di progetto per esecuzione di infrastrutture e lavori di pubblica utilità
- società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti in regime di concessione
- soggetti iscritti all'elenco art. 106 TULB.
Per i soggetti per i quali opera l'esclusione è stato introdotto un regime forfettario di deducibilità parziale del
96% degli interessi passivi. Norma che risulta un po' oscura in quanto in teoria per le materie prime la
deducibilità è del 100%.
Fra i soggetti esclusi vi sono le holding finanziarie, da non confondere con le holding di partecipazioni
industriali che al contrario rientrano nella norma di carattere generale. Questo aspetto diventa determinante
per la scelta tra detenere partecipazioni direttamente o tramite holding, infatti se mi indebito per potere
acquistare queste partecipazioni, per la persona fisica gli interessi passivi derivanti dall'indebitamento sono
indeducibili, mentre per le holding sono potenzialmente deducibili. Potenzialmente in quanto solitamente
una holding pura come ricavi avrà solo dividendi e capital gain che vanno a finire nella gestione finanziaria.
Di conseguenza il ROL sarà < 0.
Una holding a se stante* non può dedurre gli interessi passivi.
*salvo consolidato fiscale.
Negli interessi passivi sono ricompresi genericamente tutti i componenti di reddito derivanti da rapporti
aventi causa finanziaria.
Gli interessi passivi non dedotti in un periodo d'imposta possono essere dedotti nei periodi di imposta
successivi.
Il mancato utilizzo del ROL disponibile a fronte di interessi passivi netti non deducibili (di periodo o riportati
da esercizi precedenti) comporta l'impossibilità di utilizzare successivamente le eccedenze non utilizzate. 14
Vi possono essere cause di indeducibilità assoluta di interessi passivi da verificare prima della loro
deduzione.
Vediamo ora tramite esempi di comprendere la strada più conveniente per finanziare una società.
Consideriamo per ora solo 2 strumenti per finanziare la società: prestito soci fruttifero o non fruttifero e
prestito obbligazionario, tralasciando per ora l'aspetto della capitalizzazione o aumento di capitale.
Ora consideriamo una società che ha bisogno finanziario e un socio con una certa disponibilità finanziaria.
Innanzitutto bisogna dire che l'esame da svolgere va svolto sia in capo alla società che in capo alla persona
fisica.
1) immaginiamo una società in difficoltà finanziaria ma non reddituale. ROL > 0.
Il finanziamento dei soci fruttifero prevede la possibilità di deduzione degli interessi passivi in capo alla
società pari al 27.5% (Ires) e un flusso di interessi attivi (pari al 3%) che subisce una ritenuta d'imposta in
capo alla società pari al 15% e che poi arriva sulla persona fisica e concorre a formare il reddito imponibile
della stessa venendo tassato ad un'aliquota marginale solitamente superiore al 27,5%.
Risulta invece più conveniente il finanziamento tramite prestito obbligazionario (solo per le SPA), in quanto
si ha sempre la deducibilità in capo alla società pari al 27,5% ma si avrà una tassazione in capo alla persona
fisica pari al 12,5% (tassazione agevolata).
2) immaginiamo ora, invece, una società che abbia difficoltà sia finanziarie che reddituali. ROL < 0.
In questo caso il finanziamento tramite banca tramite prestito obbligazionario fruttifero o tramite prestito
obbligazionario, mi va a creare degli interessi passivi non deducibili in capo alla società e degli interessi
attivi invece imponibili in capo alla persona fisica.
Risulta quindi più vantaggioso effettuare un prestito soci non fruttifero in modo da non creare interessi
passivi per la società che non potrebbe dedurre e in modo da non creare interessi attivi sulla persona fisica
che verrebbero tassati.
Facciamo ora un esempio per comprendere meglio quale strumento è il migliore che un persona fisica può
utilizzare per finanziare la società.
Siamo nel caso di una SPA, che ha quindi a disposizione anche il prestito obbligazionario.
La società necessita di mezzi finanziari per 1,000,000 che all'interno della società rendono il 4%.
Un soggetto persona fisica ha a disposizione i seguenti strumenti per finanziare la società: capitale sociale,
finanziamento soci fruttifero e il prestito obbligazionario.
1. Aumento di capitale: L'utile è di 40.000 da cui non si detraggono interessi passivi e su cui quindi si
paga un'imposta del 27.5% (11.000). Si distribuisce poi il dividendo di 29.000 che viene tassato in
caso di partecipazione qualificata (considerando la peggiore aliquota: 49.72%*43%) per 6200 e in
caso di partecipazione non qualificata (26%) per 7540.
La tassazione complessiva è quindi di 17.200 p. qualificata oppure di 18.540 p. non qualificata.
2. Finanziamento soci fruttifero: In questo caso l'utile di 40.000 non viene tassato in quanto gli interessi
passivi sono 40.000 e rendono l'utile imponibile pari a 0. Ovviamente deve valere l'ipotesi che il
ROE della società sia tale da garantirmi la deducibilità degli interessi per l'intero ammontare.
Sulla società quindi l'operazione risulta molto conveniente.
Sul socio gli interessi vengono tassati tramite ritenuta alla fonte sul reddito complessivo (immaginiamo la
peggiore ipotesi 43%) per 17.200.
In questo caso la tassazione complessiva risulta quindi di 17.200.
Ma a questo punto risulta più conveniente l'ipotesi di partecipazione qualificata o l'ipotesi di finanziamento
fruttifero?
La scelta è scontata se si tiene conto del momento temporale in cui le imposte vengono pagate: nel caso
dell'aumento di capitale, la società paga subito le imposte, tuttavia il dividendo in caso di partecipazione
qualificata il socio può aspettare a percepirlo e tenerlo dentro la società in modo da rinviare il pagamento
delle imposte.
Invece nel caso di finanziamento soci fruttifero, gli interessi sono imponibili nello stesso anno in cui
maturano.
In conclusione risulta sicuramente migliore l'opzione dell'aumento di capitale con partecipazione qualificata
in quanto mi consente di ritardare il pagamento delle imposte.
3. In caso di prestito obbligazionario la società paga zero imposte in quanto gli interessi passivi mi
abbattono l'imponibile, mentre il socio paga una ritenuta alla fonte pari solo al 26%.
Dal punto di vista quantitativo quindi questa risulta l'opzione migliore, tuttavia la tassazione si sposta dalla
società al socio.
Naturalmente è importante tenere conto del fatto che gli interessi siano deducibili altrimenti si andrebbe ad 15
introdurre nuovi interessi e quindi costo non deducibili su una società con un business plan , visto il ROE
non sufficiente, tendenzialmente negativo.
In caso di finanziamento soci non fruttifero mi ritrovo nello stesso identico caso dell'aumento di capitale.
Ma in corso di finanziamento posso modificare il meccanismo utilizzato?
- in caso di aumento di capitale è possibile una modifica tramite una riduzione di capitale, risulta tuttavia una
strada abbastanza tortuosa.
- in caso di finanziamento soci fruttifero lo posso trasformare in infruttifero senza alcun problema.
- in caso invece di finanziamento soci infruttifero è più problematica la modifica in finanziamento soci
fruttifero in quanto questa modifica mi verrebbe a creare dei nuovi costi deducibili individuabili negli
interessi passivi. Questa viene considerata un'operazione elusiva.
- prestito obbligazionario: essendo un'operazione di lungo termine solitamente è irreversibile.
Tuttavia a partire dal 2011, vista la disparità di tassazione in capo alla società fra l'aumento di capitale e gli
altri strumenti, il governo ha introdotto un intervento denominato Ace (aiuto alla crescita) volto a
riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con
capitale proprio.
Con questa norma si vuole rendere deducibile non solo gli interessi passivi ma anche ma anche l'aumento di
capitale. La