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LIBRO VI: Art. 2909 "cosa giudicata"

Il creditore, una volta che riuscisse a vincere persino nel giudizio di terzo grado e avendo una sentenza di condanna che fa stato nei confronti del debitore, cosa deve fare?

La sentenza che fa stato tra i due diventa Titolo per procedere a una esecuzione forzata del debitore medesimo.

Le norme che seguono, infatti, sono dedicate all'espropriazione forzata indica l'azione esecutiva esperita davanti a un giudice diverso da quello della cognizione (che ha deciso nei vari gradi i fatti).

Si apre così il giudizio di esecuzione nel frattempo saranno passati 5/6 anni e il creditore potrebbe aver speso più in avvocati che se non avesse fatto nulla situazione scoraggiante e realistica.

Nel giudizio di esecuzione si procede con: pignoramento, espropriazione forzata e vendita forzata di beni appartenenti al debitore (sempre che li abbia).

Già in fase negoziale, ossia nella fase di

Costituzione del titolo delle obbligazioni, ci sono delle accortezze che si possono seguire. Il creditore ha un onere di indagare prima sulla situazione patrimoniale del debitore, proprio per avere, in via preventiva, uno sguardo generale sulla solvibilità del debitore di rispondere agli obblighi che assume. È una buona regola di accortezza che potrebbe dare al creditore il modo di capire se stabilire, già nel titolo del rapporto obbligatorio, delle modalità alternative di risoluzione di possibili controversie, ad esempio tramite la mediazione commerciale o l'amministrazione della controversia in maniera quasi privata.

Esiste anche l'arbitrato rituale o irrituale, che è la risoluzione di una controversia rimessa alla decisione di un collegio di arbitri (privati competenti) che hanno il potere di affrontare e risolvere una controversia in modo pressoché definitivo:

  • Nell'arbitrato irrituale si dà luogo a un accordo
sulla soluzione raggiunta (nuovoàtitolo), in via amichevole.
  • Nell'arbitrato rituale si segue il codice di rito, ossia il codice di procedura civile, àdando luogo a una sentenza la soluzione arbitrale è detta lodo arbitrale.à
  • Le parti possono voler prevedere, nel Titolo, una clausola di rinegoziazione, senzaàricorrere a terzi; possono prevedere già, in seno al Titolo, in caso di controversia, di riunirsial tavolo e riconsiderare il rapporto le clausole di rinegoziazione sono nella disponibilitààdelle parti che possono decidere se inserirle o meno.
  • Questi sono modi diversificati al ricorso alla giurisdizione ordinariaMediazione civile contenuta in una legge specialeà
  • Il creditore può ricorrere a un procedimento sommario (è un procedimento speciale del codice di procedura civile) procedimento che si svolge più velocemente, in presenza diàcerti presupposti, inaudita alterna parte (nel processo ordinario,
invece, il principio dicontraddittorio va rispettato). È un ricorso che viene valutato dal giudice che verifica se esistano i presupposti richiesti dalla legge; senza ascoltare il debitore e svolgere alcuna attività istruttoria o probatoria, il giudice prosegue con decreto ingiuntivo ingiunzione verso il debitore di pagare. La peculiarità del decreto ingiuntivo sta nel fatto che esso ha in sé la formula di immediata esecutività anche se il debitore è ammesso a fare opposizione, tuttavia nel mentre subisce l'esecuzione nel suo patrimonio. Se il debitore non ha nulla, tutti i rimedi sono poco efficaci. Ci sono altri rimedi da usare in via preventiva: Nel libro VI, all'art. 2740 esiste una regola che costituisce un principio generale nel rapporto obbligatorio, principio che per effetto di alcune leggi speciali, che riguardano non solo le imprese ma anche alcuni contraenti come i consumatori o contraenti deboli, è stato introdotto.alcuni rapporti svuotato in questo articolo esiste dunque una garanzia generica a cuiàha diritto il creditore a fronte del possibile inadempimento del debitore, che deverappresentare la fonte alla quale ricorrere quando ci dovessero essere comportamenti deldebitore tali da generare il timore che il debitore possa divenire incapiente tutelaàpreventiva del credito che basa la sua esistenza e le sue norme sul principio contenutonell’art. 2740 garanzia generica patrimoniale che costituisce il principio generale aàservizio del quale il legislatore ha previsto alcuni rimedi che il creditore può usarecontestualmente al generarsi del creduto per tutelarsi in via preventiva.Questi rimedi non presuppongono l’inadempimento del debitore, non si sa ancora se saràinadempiente o meno questi strumenti si possono operare anche quando non siaàancora scaduto il termine di inadempimento ma c’è il timore che egli possa

divenireinadempiente.STRUMENTI DI DIVERSA NATURA:

Natura convenzionale quando sorge il suo credito, il creditore vuole essere garantito.àHanno questa natura i:

  • Diritti reali di garanzia: Pegno e ipoteca sono volti a supportare le ragioni del creditoreàda quando sorge l’obbligazione beneficiano delle caratteristiche dei diritti realià- Sono diritti assoluti- Sono opponibili erga omnes- Sono caratterizzati dall’inerenza (si costituiscono sulla cosa oggetto del diritto) che porta al diritto di sequela (attitudine di quel diritto a seguire i bene chiunque sia il proprietario di quel bene);- La durata di un diritto reale è di 20 anni, prima che avvenga la prescrizione.

Svolgono garanzia del credito, con la finalità di anticipare una tutela creditoria attraverso due facoltà tipiche di questi diritti facoltà che consistono in un ius distrahendi e in un iusàprelationis.

Al creditore è garantita l’esecuzione della

mobile§ rimane nella disponibilità del creditore. Se il bene mobile non passasse dalle mani deldebitore a quelle del creditore, non ci sarebbe pegno si tratta di un contratto reale.à

L’ipoteca riguarda beni immobili, si costituisce mediante pubblicità costitutiva, quando§ accordatesi debitore e creditore sulla necessità di costituire ipoteca su bene immobile,l’atto viene iscritto nel registro immobiliare e da quel momento “l’ipoteca prende ungrado”; il grado serve a dare priorità tra diversi creditori privilegiati su chi tra essi debbaessere soddisfatto per primo.

Il debitore potrebbe aver dato lo stesso bene in ipoteca a più creditori.

In questo regime di garanzie reali, che sorgono con il sorgere del credito, è vietato il pattocommissorio il patto commissorio è quel patto in forza del quale si potrebbe pattuireàche il creditore che è già in possesso del bene su cui

insiste il pegno, all'inadempimento può trattenersi il bene se il contratto è colpito da nullità insanabile. Al sorgere del credito possono nascere anche garanzie di natura personale, contratti che vengono affiancati al Titolo e che coinvolgono un terzo, che si obbliga a favore del creditore, ad adempiere al posto del debitore principale (qualora esso sia inadempiente). Hanno questa natura: - Fideiussione: quasi sempre stipulata a prima richiesta; se il fideiussore si mostra insolvente, più garante della possibilità di escussione, il creditore può chiedere direttamente al garante l'adempimento. - Delegazione: contratti atipici di garanzia autonoma molto diffusi nel commercio internazionale; in Italia incontrano il limite della tipicità delle promesse unilaterali, ossia degli atti con cui un soggetto si impegna verso l'altro unilateralmente, senza ottenere un corrispettivo. Un esempio.sono:Le lettere di patronage/lettere di affidamento lettere o dichiarazioni unilaterali di un terzo che garantisce a chi sta stipulando un affare commerciale che la persona con cui si sta obbligando non ha mai inadempiuto alle prestazioni, garantisce la buona condotta dal punto di vista di correttezza e diligenza; fornisce una buona reputazione commerciale. Inizialmente la giurisprudenza italiana riteneva non rilevanti queste dichiarazioni perché non dotate di forza vincolante. Dagli ultimi decenni del secolo scorso fino ad oggi, invece, i giudici si sono mostrati più sensibili a valutare queste dichiarazioni di intenti come desiderio di fornire una forma di garanzia e assicurazione al creditore, dichiarazioni che possono influire sulla sua scelta di accordare o meno il suo credito. C'è stipulazione di un vero e proprio contratto accessorio a un contratto principale. Strumenti di Natura giurisdizionale il presupposto è che il creditore, al momento.delàsorgere del credito, sia stato diligente e abbia verificato la situazione patrimoniale deldebitore, ma che nel frattempo, sotto il credito, il debitore abbia cominciato adepauperarlo, a svuotarlo. Hanno questa natura: Azione surrogatoria presuppone, per essere esperita dal creditore, che il debitore,§ àche potenzialmente avrebbe la possibilità di ricevere diritti o attività che potrebberoaumentarne la capienza, resti inerte immotivatamente e non eserciti i diritti perampliare la sua capacità patrimoniale. Il creditore è legittimato, in questi casi, a surrogarsi al debitore nell’esercizio di queidiritti che quello non sta esercitando, e ottenere così l’ampliamento della sferapatrimoniale in modo da poter avere e confidare in una capienza utile e sufficiente perun suo even
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Publisher
A.A. 2019-2020
109 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laura!@ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.