Estratto del documento

PRIVATO II

L'obbligazione che nasce da contratto è primaria mentre l'obbligazione derivata da

fatto illecito nasce perchè lo vuole l'ordinamento.

Nell'obbligazione nascente da contratto può nascere un pregiudizio quando il debitore

non rispetta l obbligazione quindi per inadempimento. L'inadempimento fa nascere

una nuova obbligazione.

La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale.

Ci sono obbligazioni di durata che hanno a loro interno prestazioni continuate e

durature nel tempo o periodiche per esempio l'elettricità elettrica.

L'inadempimento non è un modo di estinzione dell'obbligazione anzi accresce con

l'obbligazione risarcitoria. Quindi nell'inadempimento vi è l'ombra di responsabilità.

La responsabilità personale, cioè quando l'obbligo non viene eseguito o viene

eseguito male, comporta la nascita di un'obbligazione.

La responsabilità del patrimonio o patrimoniale perchè il creditore non ha più il

diritto di credito dell'obbligo ma ha un diritto potestativo cioè legato ad una posizione

di soggezione.

Uno riceve tutela per la lesione di un proprio diritto soggettivo

Non c'è debito senza responsabilità. OBBLIGAZIONE IN SOLIDO

Ex art.1292 si deduce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono

obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto

all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure

quando tra più creditori ognuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera

obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i

creditori. L’ART..1298 dice che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide

tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse

esclusivo di alcuno di essi. Un unico diritto può vedere su di sé più titolari, cioè

titolari pro quota, come anche per il credito o per l’obbligo. Pluralità di soggetto,

stessa prestazione ma soprattutto stessa fonte.

DIRITTO PRIVATO II

21/09/15

Le cornici ci permettono di sapere o di ricostruire una nozione. Quando si studia una

materia giuridica si parte da una norma la quale è un periodo ipotetico che prende in

considerazione un fatto o una fattispecie astratta e collega a ciò con un effetto. La norma

prende in considerazione un fatto e genera un effetto. Prende in considerazione due

categorie diverse perché il fatto appartiene anche se astratto un accadimento della realtà

empirica invece l'effetto è un nesso di derivazione deontologica. Questi elementi hanno

qualità diverse cioè un fatto è un fatto vero invece l effetto è un dover essere. Per esempio

la norma 2043 del fatto doloso o colposo(fatto) e del risarcimento del danno(effetto). Nel

diritto privato quindi c'è circolarità la norma prende in considerazione il fatto con un

effetto che cade su un soggetto. Quest'ultimo è il centro unitario di situazioni giuridiche

soggettive. Il soggetto è a sua volta autore di fatti. NORMA-FATTO-EFFETTO-

SOGGETTO

Il fatto giuridico per eccellenza è il contratto. Esso ha vari effetti come trasferire i diritto di

proprietà o creare rapporti obbligatorio.

Il diritto soggettivo è la porzione di effetto che da delle facoltà al soggetto. Alla base del

diritto vi è un interesse verso un certo bene o una certa utilità. I diritti soggettivi sono di

natura patrimoniale e non patrimoniale. I diritti di natura patrimoniale sono diritti a

sfruttare un bene e diritti a sfruttare un servizio. I primi sono sulle cose come quello di

propietà; i secondi sono sui servizi come i diritti di credito.

L'obbligazione lega due privati cioè il creditore ed il debitore creando tra i due una

relazione.

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI. FONTI CIOE' DA DOVE NASCE.

Il libro IV è strutturato partendo dal fenomeno per poi giungere alle fonti delle

obbligazioni. Il nostro codice, essendo nato dalla tradizione codicistica francese

dell’800 e risentendo anche del codice civile tedesco, tende a separare le obbligazioni

in sé dalle fonti delle obbligazioni anche se il rapporto obbligatorio non è pensabile

senza fare riferimento alla fonte. L’ART. 1173, norma di apertura del libro IV, ci dice

quali sono le fonti delle obbligazioni: il contratto, il fatto illecito e qualsiasi atto o

fatto idoneo a produrre obbligazioni. È discusso se gli atti o fatti idonei a produrre

obbligazioni siano solo quelli dall’ordinamento, ad esempio le promesse unilaterali o

il pagamento indebito, o se anche possano essere riscontrati anche dal giudice. Il

contratto evidenzia quali siano gli interessi delle parti trasformandoli in una pretesa.

Il fatto di poter pretendere implica che qualcuno faccia ciò che qualcun altro esige,

perciò il diritto di credito è un diritto soggettivo diverso dagli altri diritti soggettivi.

Di conseguenza possiamo dire che l’obbligazione è il rapporto tra un soggetto titolare

di un diritto, ossia del diritto di credito, detto creditore, ed un altro soggetto titolare di

un obbligo, cioè del debito, detto debitore. Con un contratto è possibile ottenere

l’acquisizione di un bene o anche ottenere un servizio, mentre con il fatto illecito

immaginiamo l’obbligo di risarcire un danno, in genere tramite una somma di denaro.

La prestazione è la condotta che il debitore deve tenere per soddisfare il creditore ed

essa può essere la somma di denaro se, ad esempio, si deve risarcire un danno ma può

anche essere la cura di un paziente se si è un medico. Il diritto privato non permette

che vi sia uno spostamento di ricchezza realizzato in qualsiasi modo senza che vi sia

una base adeguata, cioè senza un’adeguata fonte o causa di tale spostamento. Perché

si realizzi uno spostamento di patrimonio, dunque, ci deve essere un contratto o un

fatto illecito o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni. Il rapporto può

venir meno anche in presenza di una fonte qualora esso venga annullato, rescisso o

risolto. Nell’art. 1173 si sovrappongono due obbligazioni ben diverse tra loro, cioè il

contratto che si basa sulla volontà di produrre un effetto giuridico e il fatto illecito

che produce effetti giuridici perché lo vuole l’ordinamento. Nel caso di

inadempimento dell’obbligazione, il debitore avrà una seconda obbligazione, cioè

l’obbligazione risarcitoria, che può anche essere sostitutiva all’obbligazione

originaria, ad esempio nel caso di mancata consegna del vestito da sposa per il giorno

del matrimonio che, rappresentando l’obbligazione originale e non essendo stato

consegnato, non ha più valore.Mentre con il contratto è possibile ottenere

l’acquisizione di un bene o anche ottenere un servizio, con il fatto illecito dobbiamo

immaginare l’obbligo di risarcire un danno, in genere tramite una somma di denaro.

Infatti il fatto illecito vuole che un pregiudizio che si è verificato in una sfera

giuridica non rimanga in quella sfera giuridica ma si sposti in una sfera giuridica

diversa. Anche nell’obbligazione nascente da contratto ci può essere un pregiudizio,

cioè nel caso in cui il debitore non adempia alle obbligazioni dovute, perciò c’è un

adempimento. In entrambi i casi si parla di responsabilità che in un caso è

responsabilità contrattuale mentre nell’altro caso è responsabilità da fatto illecito o

extra-contrattuale. L’obbligazione si può estinguere non solo per adempimento ma

anche, ad esempio, per estinzione del titolo. L’inadempimento, invece, non è un

modo di estinzione dell’obbligo, anzi rimane e si consolida con l’aggiunta

dell’obbligazione risarcitoria.

LA RESPONSABILITA'

La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale.

La prima forma di responsabilità è la responsabilità personale del debitore che

sorge nel caso in cui l’obbligo non venga eseguito o venga eseguito male ed essa

comporta la nascita di un’obbligazione perché l’obbligazione venga adempiuta. In

seguito vi è la responsabilità patrimoniale, chiamata così perché il creditore non

deve più attendere l’adempimento del credito ma ha un diritto potestativo, cioè il

debitore è in una posizione di soggezione e il suo patrimonio rappresenta una

garanzia per il creditore che può impossessarsi dei beni del debitore che vengono

pignorati. In questo caso vi è la necessità di tutela per reagire alla lesione del proprio

diritto soggettivo. Poiché non c’è debito senza coercibilità, se non posso costringerti

ad estinguere il debito vuol dire che non sono io il creditore. Dal momento che per

spostare ricchezza è necessario un fondamento, lo spostamento di ricchezza nascente

dal rapporto obbligatorio è coercibile. Se non sono costretto a pagare ma pago

ugualmente, posso riprendermi ciò che ho pagato perché non ho un obbligo e questa

si chiama responsabilità naturale. Anche se non c’ è un obbligazione civile, per

ragioni di ordine morale o sociale l’ordinamento giustifica lo spostamento di

patrimonio o senza fonte o senza causa come nel caso del mantenimento di un

convivente e qualora la relazione termini non si può pretendere la restituzione di

quanto dato, dunque non ci si può pentire.Ci sono obbligazioni di durata che hanno a

loro interno prestazioni continuate e durature nel tempo o periodiche per esempio

l'elettricità elettrica. L'inadempimento non è un modo di estinzione dell'obbligazione

anzi accresce con l'obbligazione risarcitoria. Quindi nell'inadempimento vi è l'ombra

di responsabilità.La responsabilità personale, cioè quando l'obbligo non viene

eseguito o viene eseguito male, comporta la nascita di un'obbligazione.La

responsabilità del patrimonio o patrimoniale perchè il creditore non ha più il diritto di

credito dell'obbligo ma ha un diritto potestativo cioè legato ad una posizione di

soggezione. Uno riceve tutela per la lesione di un proprio diritto soggettivo.Non c'è

debito senza responsabilità.

RESPONSABILITA’ CIVILE

La colpa, cioè la valutazione negativa della condotta del responsabile, rappresenta

l’elemento essenziale della responsabilità e costituisce un elemento censurabile. Con

il passar del tempo muta l’idea che la colpa abbia necessariamente una connotazione

soggettiva, quindi, per poter abbandonare l’idea sanzionatoria e passare all’idea

compensativa della responsabilità civile, bisogna considerare la colpa meno ancorata

ad una connotazione negativa. Su quest’idea c’è una serie di considerazioni per cui si

comincia a riflettere sulla responsabilità civile che viene vista come un sistema

complesso che in alcuni casi si basa sulla colpa, dunque sull’ART. 2043, e in altri casi

no. Rodotà mira a chiarire come non sia esatto dire che la responsabilità civile sia

solo per colpa perché questo è uno dei casi ma non l’unico. Il codice pone la

valutazione dell’eventuale colpa una posizione imprescindibile, cioè il soggetto deve

avere determinate caratteristiche, dunque deve essere imputabile. L’ART. 2046 dice

che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità

d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato

d'incapacità derivi da sua colpa (registratore) e, come dice l’ART. 2047, in caso di

danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è

dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver

potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è

tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche

delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. La colpa non è più

la connotazione riprovevole della condotta ma non può neppure essere valutata in

maniera oggettiva. La definizione di colpa è presente nel codice penale ed è definita

tramite la definizione di delitto colposo che si ha quando l’evento non è voluto dalla

gente e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle leggi.

La soluzione è quella di combinare l’elemento oggettivo con quello soggettivo e ci

sono due colpe, quella specifica, cioè la colpa che deriva dalla violazione della

norma, e quella generica, cioè la colpa che si ha per negligenza, ossia il compimento

di una attività senza la dovuta attenzione, imprudenza, ovvero quando un soggetto

tiene una determinata condotta contraria alle regole sociali che indicano i doveri di

accortezza e di prudenza, ed imperizia, che si verifica quando un soggetto tiene una

determinata condotta che presuppone la conoscenza di regole tecniche non rispettate

per incapacità od inettitudine tecnica o professionale dell'agente, ad esempio un

chirurgo che compie un'operazione per la quale non è qualificato. La colpa omissiva,

invece, è una colpa specifica che consiste nell’omissione di una condotta che

potrebbe recare danno ad altri.

NATURA INSCINDIBILE DEL DEBITO

Di obbligazioni naturali ce ne sono di vari tipi. Il codice parla di doveri di ordine

sociale e morale. L'interprete ha una grossa responsabilità.

La norma sulla forma del contratto è imperativa cioè inderogabile. La norma si

impone al di la di tutto ciò che è dovere di ordine sociale e morale.

PRESCRIZIONE E PRESTAZIONE

Un'altra figura importante è la "prescrizione dei diritti", quest'istituto dice che se un

diritto non viene esercitato entro un periodo determinato di tempo,il diritto si

estingue. Per esempio il diritto di credito si prescrive in 10 anni dopo di questi si dice

che il diritto si estingue. Se il debitore paga un debito prescritto cioè dopo quel

tempo, adempie ad un'obbligazione naturale. Il credito si estingue sia per il tempo sia

perchè il creditore non lo fa più attivo.

Questi istituti funzionano su eccezione cioè la risposta che il soggetto dal quale si

pretende qualcosa può dare. L'eccezione serve a bloccare o a modificare la pretesa.

RAPPORTO OBBLIGATORIO

ART 1174 cc "La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere

suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non

patrimoniale, del creditore."

Tutto ruota attorno all'interesse del creditore. La prestazione ,ovviamente, deve avere

natura patrimoniale. Patrimoniale non solo soldi ma cioè suscettibile di valutazione

economica come per esempio la condotta dovuta del medico o dell'avvocato.

La norma aggiunge una cosa: la prestazione deve rispondere ad un interesse del

creditore ,ovviamente; l interesse per il quale il debitore si è procurato il debito può

essere di natura non patrimoniale.

Un'altra norma decisiva per il diritto privato è l'art 1175 cc: " Il debitore e

il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ". Correttezza va

intesa come buona fede oggettiva.

RAPPORTO CREDITO DEBITO

Nel rapporto ci sono le parti(creditore e debitore). Le chiamiamo parti perchè dentro

la parte ci possono essere più soggetti. Le parti devono essere distinte. Esistono le

obbligazioni propter rem (in funzione della cosa)in cui il creditore è proprietario del

bene.

PRESTAZIONE E TIPI DI PRESTAZIONI

Prestazione : ciò che il debitore deve fare! Dare vuol dire consegnare un bene a

qualcuno invece fare vuol dire fare un'utilità. Obbligazione fungibile vuol dire che

ciò che si presta è strettamente correlato a ciò che si è previsto.La prescrizione dei

diritti è un istituto per cui se un diritto non viene esercitato per un determinato

periodo, il diritto si estingue. Il diritto di credito si prescrive dopo dieci anni,

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 24
Appunti Diritto privato II Pag. 1 Appunti Diritto privato II Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato II Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato II Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato II Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto privato II Pag. 21
1 su 24
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgio.scardia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Giardina Francesca.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community