PRIVATO II
L'obbligazione che nasce da contratto è primaria mentre l'obbligazione derivata da
fatto illecito nasce perchè lo vuole l'ordinamento.
Nell'obbligazione nascente da contratto può nascere un pregiudizio quando il debitore
non rispetta l obbligazione quindi per inadempimento. L'inadempimento fa nascere
una nuova obbligazione.
La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale.
Ci sono obbligazioni di durata che hanno a loro interno prestazioni continuate e
durature nel tempo o periodiche per esempio l'elettricità elettrica.
L'inadempimento non è un modo di estinzione dell'obbligazione anzi accresce con
l'obbligazione risarcitoria. Quindi nell'inadempimento vi è l'ombra di responsabilità.
La responsabilità personale, cioè quando l'obbligo non viene eseguito o viene
eseguito male, comporta la nascita di un'obbligazione.
La responsabilità del patrimonio o patrimoniale perchè il creditore non ha più il
diritto di credito dell'obbligo ma ha un diritto potestativo cioè legato ad una posizione
di soggezione.
Uno riceve tutela per la lesione di un proprio diritto soggettivo
Non c'è debito senza responsabilità. OBBLIGAZIONE IN SOLIDO
Ex art.1292 si deduce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure
quando tra più creditori ognuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i
creditori. L’ART..1298 dice che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide
tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse
esclusivo di alcuno di essi. Un unico diritto può vedere su di sé più titolari, cioè
titolari pro quota, come anche per il credito o per l’obbligo. Pluralità di soggetto,
stessa prestazione ma soprattutto stessa fonte.
DIRITTO PRIVATO II
21/09/15
Le cornici ci permettono di sapere o di ricostruire una nozione. Quando si studia una
materia giuridica si parte da una norma la quale è un periodo ipotetico che prende in
considerazione un fatto o una fattispecie astratta e collega a ciò con un effetto. La norma
prende in considerazione un fatto e genera un effetto. Prende in considerazione due
categorie diverse perché il fatto appartiene anche se astratto un accadimento della realtà
empirica invece l'effetto è un nesso di derivazione deontologica. Questi elementi hanno
qualità diverse cioè un fatto è un fatto vero invece l effetto è un dover essere. Per esempio
la norma 2043 del fatto doloso o colposo(fatto) e del risarcimento del danno(effetto). Nel
diritto privato quindi c'è circolarità la norma prende in considerazione il fatto con un
effetto che cade su un soggetto. Quest'ultimo è il centro unitario di situazioni giuridiche
soggettive. Il soggetto è a sua volta autore di fatti. NORMA-FATTO-EFFETTO-
SOGGETTO
Il fatto giuridico per eccellenza è il contratto. Esso ha vari effetti come trasferire i diritto di
proprietà o creare rapporti obbligatorio.
Il diritto soggettivo è la porzione di effetto che da delle facoltà al soggetto. Alla base del
diritto vi è un interesse verso un certo bene o una certa utilità. I diritti soggettivi sono di
natura patrimoniale e non patrimoniale. I diritti di natura patrimoniale sono diritti a
sfruttare un bene e diritti a sfruttare un servizio. I primi sono sulle cose come quello di
propietà; i secondi sono sui servizi come i diritti di credito.
L'obbligazione lega due privati cioè il creditore ed il debitore creando tra i due una
relazione.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI. FONTI CIOE' DA DOVE NASCE.
Il libro IV è strutturato partendo dal fenomeno per poi giungere alle fonti delle
obbligazioni. Il nostro codice, essendo nato dalla tradizione codicistica francese
dell’800 e risentendo anche del codice civile tedesco, tende a separare le obbligazioni
in sé dalle fonti delle obbligazioni anche se il rapporto obbligatorio non è pensabile
senza fare riferimento alla fonte. L’ART. 1173, norma di apertura del libro IV, ci dice
quali sono le fonti delle obbligazioni: il contratto, il fatto illecito e qualsiasi atto o
fatto idoneo a produrre obbligazioni. È discusso se gli atti o fatti idonei a produrre
obbligazioni siano solo quelli dall’ordinamento, ad esempio le promesse unilaterali o
il pagamento indebito, o se anche possano essere riscontrati anche dal giudice. Il
contratto evidenzia quali siano gli interessi delle parti trasformandoli in una pretesa.
Il fatto di poter pretendere implica che qualcuno faccia ciò che qualcun altro esige,
perciò il diritto di credito è un diritto soggettivo diverso dagli altri diritti soggettivi.
Di conseguenza possiamo dire che l’obbligazione è il rapporto tra un soggetto titolare
di un diritto, ossia del diritto di credito, detto creditore, ed un altro soggetto titolare di
un obbligo, cioè del debito, detto debitore. Con un contratto è possibile ottenere
l’acquisizione di un bene o anche ottenere un servizio, mentre con il fatto illecito
immaginiamo l’obbligo di risarcire un danno, in genere tramite una somma di denaro.
La prestazione è la condotta che il debitore deve tenere per soddisfare il creditore ed
essa può essere la somma di denaro se, ad esempio, si deve risarcire un danno ma può
anche essere la cura di un paziente se si è un medico. Il diritto privato non permette
che vi sia uno spostamento di ricchezza realizzato in qualsiasi modo senza che vi sia
una base adeguata, cioè senza un’adeguata fonte o causa di tale spostamento. Perché
si realizzi uno spostamento di patrimonio, dunque, ci deve essere un contratto o un
fatto illecito o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni. Il rapporto può
venir meno anche in presenza di una fonte qualora esso venga annullato, rescisso o
risolto. Nell’art. 1173 si sovrappongono due obbligazioni ben diverse tra loro, cioè il
contratto che si basa sulla volontà di produrre un effetto giuridico e il fatto illecito
che produce effetti giuridici perché lo vuole l’ordinamento. Nel caso di
inadempimento dell’obbligazione, il debitore avrà una seconda obbligazione, cioè
l’obbligazione risarcitoria, che può anche essere sostitutiva all’obbligazione
originaria, ad esempio nel caso di mancata consegna del vestito da sposa per il giorno
del matrimonio che, rappresentando l’obbligazione originale e non essendo stato
consegnato, non ha più valore.Mentre con il contratto è possibile ottenere
l’acquisizione di un bene o anche ottenere un servizio, con il fatto illecito dobbiamo
immaginare l’obbligo di risarcire un danno, in genere tramite una somma di denaro.
Infatti il fatto illecito vuole che un pregiudizio che si è verificato in una sfera
giuridica non rimanga in quella sfera giuridica ma si sposti in una sfera giuridica
diversa. Anche nell’obbligazione nascente da contratto ci può essere un pregiudizio,
cioè nel caso in cui il debitore non adempia alle obbligazioni dovute, perciò c’è un
adempimento. In entrambi i casi si parla di responsabilità che in un caso è
responsabilità contrattuale mentre nell’altro caso è responsabilità da fatto illecito o
extra-contrattuale. L’obbligazione si può estinguere non solo per adempimento ma
anche, ad esempio, per estinzione del titolo. L’inadempimento, invece, non è un
modo di estinzione dell’obbligo, anzi rimane e si consolida con l’aggiunta
dell’obbligazione risarcitoria.
LA RESPONSABILITA'
La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale.
La prima forma di responsabilità è la responsabilità personale del debitore che
sorge nel caso in cui l’obbligo non venga eseguito o venga eseguito male ed essa
comporta la nascita di un’obbligazione perché l’obbligazione venga adempiuta. In
seguito vi è la responsabilità patrimoniale, chiamata così perché il creditore non
deve più attendere l’adempimento del credito ma ha un diritto potestativo, cioè il
debitore è in una posizione di soggezione e il suo patrimonio rappresenta una
garanzia per il creditore che può impossessarsi dei beni del debitore che vengono
pignorati. In questo caso vi è la necessità di tutela per reagire alla lesione del proprio
diritto soggettivo. Poiché non c’è debito senza coercibilità, se non posso costringerti
ad estinguere il debito vuol dire che non sono io il creditore. Dal momento che per
spostare ricchezza è necessario un fondamento, lo spostamento di ricchezza nascente
dal rapporto obbligatorio è coercibile. Se non sono costretto a pagare ma pago
ugualmente, posso riprendermi ciò che ho pagato perché non ho un obbligo e questa
si chiama responsabilità naturale. Anche se non c’ è un obbligazione civile, per
ragioni di ordine morale o sociale l’ordinamento giustifica lo spostamento di
patrimonio o senza fonte o senza causa come nel caso del mantenimento di un
convivente e qualora la relazione termini non si può pretendere la restituzione di
quanto dato, dunque non ci si può pentire.Ci sono obbligazioni di durata che hanno a
loro interno prestazioni continuate e durature nel tempo o periodiche per esempio
l'elettricità elettrica. L'inadempimento non è un modo di estinzione dell'obbligazione
anzi accresce con l'obbligazione risarcitoria. Quindi nell'inadempimento vi è l'ombra
di responsabilità.La responsabilità personale, cioè quando l'obbligo non viene
eseguito o viene eseguito male, comporta la nascita di un'obbligazione.La
responsabilità del patrimonio o patrimoniale perchè il creditore non ha più il diritto di
credito dell'obbligo ma ha un diritto potestativo cioè legato ad una posizione di
soggezione. Uno riceve tutela per la lesione di un proprio diritto soggettivo.Non c'è
debito senza responsabilità.
RESPONSABILITA’ CIVILE
La colpa, cioè la valutazione negativa della condotta del responsabile, rappresenta
l’elemento essenziale della responsabilità e costituisce un elemento censurabile. Con
il passar del tempo muta l’idea che la colpa abbia necessariamente una connotazione
soggettiva, quindi, per poter abbandonare l’idea sanzionatoria e passare all’idea
compensativa della responsabilità civile, bisogna considerare la colpa meno ancorata
ad una connotazione negativa. Su quest’idea c’è una serie di considerazioni per cui si
comincia a riflettere sulla responsabilità civile che viene vista come un sistema
complesso che in alcuni casi si basa sulla colpa, dunque sull’ART. 2043, e in altri casi
no. Rodotà mira a chiarire come non sia esatto dire che la responsabilità civile sia
solo per colpa perché questo è uno dei casi ma non l’unico. Il codice pone la
valutazione dell’eventuale colpa una posizione imprescindibile, cioè il soggetto deve
avere determinate caratteristiche, dunque deve essere imputabile. L’ART. 2046 dice
che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità
d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato
d'incapacità derivi da sua colpa (registratore) e, come dice l’ART. 2047, in caso di
danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è
dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è
tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche
delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. La colpa non è più
la connotazione riprovevole della condotta ma non può neppure essere valutata in
maniera oggettiva. La definizione di colpa è presente nel codice penale ed è definita
tramite la definizione di delitto colposo che si ha quando l’evento non è voluto dalla
gente e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle leggi.
La soluzione è quella di combinare l’elemento oggettivo con quello soggettivo e ci
sono due colpe, quella specifica, cioè la colpa che deriva dalla violazione della
norma, e quella generica, cioè la colpa che si ha per negligenza, ossia il compimento
di una attività senza la dovuta attenzione, imprudenza, ovvero quando un soggetto
tiene una determinata condotta contraria alle regole sociali che indicano i doveri di
accortezza e di prudenza, ed imperizia, che si verifica quando un soggetto tiene una
determinata condotta che presuppone la conoscenza di regole tecniche non rispettate
per incapacità od inettitudine tecnica o professionale dell'agente, ad esempio un
chirurgo che compie un'operazione per la quale non è qualificato. La colpa omissiva,
invece, è una colpa specifica che consiste nell’omissione di una condotta che
potrebbe recare danno ad altri.
NATURA INSCINDIBILE DEL DEBITO
Di obbligazioni naturali ce ne sono di vari tipi. Il codice parla di doveri di ordine
sociale e morale. L'interprete ha una grossa responsabilità.
La norma sulla forma del contratto è imperativa cioè inderogabile. La norma si
impone al di la di tutto ciò che è dovere di ordine sociale e morale.
PRESCRIZIONE E PRESTAZIONE
Un'altra figura importante è la "prescrizione dei diritti", quest'istituto dice che se un
diritto non viene esercitato entro un periodo determinato di tempo,il diritto si
estingue. Per esempio il diritto di credito si prescrive in 10 anni dopo di questi si dice
che il diritto si estingue. Se il debitore paga un debito prescritto cioè dopo quel
tempo, adempie ad un'obbligazione naturale. Il credito si estingue sia per il tempo sia
perchè il creditore non lo fa più attivo.
Questi istituti funzionano su eccezione cioè la risposta che il soggetto dal quale si
pretende qualcosa può dare. L'eccezione serve a bloccare o a modificare la pretesa.
RAPPORTO OBBLIGATORIO
ART 1174 cc "La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore."
Tutto ruota attorno all'interesse del creditore. La prestazione ,ovviamente, deve avere
natura patrimoniale. Patrimoniale non solo soldi ma cioè suscettibile di valutazione
economica come per esempio la condotta dovuta del medico o dell'avvocato.
La norma aggiunge una cosa: la prestazione deve rispondere ad un interesse del
creditore ,ovviamente; l interesse per il quale il debitore si è procurato il debito può
essere di natura non patrimoniale.
Un'altra norma decisiva per il diritto privato è l'art 1175 cc: " Il debitore e
il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ". Correttezza va
intesa come buona fede oggettiva.
RAPPORTO CREDITO DEBITO
Nel rapporto ci sono le parti(creditore e debitore). Le chiamiamo parti perchè dentro
la parte ci possono essere più soggetti. Le parti devono essere distinte. Esistono le
obbligazioni propter rem (in funzione della cosa)in cui il creditore è proprietario del
bene.
PRESTAZIONE E TIPI DI PRESTAZIONI
Prestazione : ciò che il debitore deve fare! Dare vuol dire consegnare un bene a
qualcuno invece fare vuol dire fare un'utilità. Obbligazione fungibile vuol dire che
ciò che si presta è strettamente correlato a ciò che si è previsto.La prescrizione dei
diritti è un istituto per cui se un diritto non viene esercitato per un determinato
periodo, il diritto si estingue. Il diritto di credito si prescrive dopo dieci anni,
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