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LA REMISSIONE DEL DEBITO

La remissione è la dichiarazione del creditore di rimettere il debito quindi non vuole

l'adempimento dell'obbligazione del debitore. Essa può essere un atto non generoso.

L'atto è astratto in in quanto non si richiede per legge che poggi su nulla di specifico

anche se nella realtà i motivi sono diversi. Alcuni comportamenti sono considerati

espressivi dalla volontà di remissione ,mentre altri no, ad esempio se il creditore

rinuncia alle proprie garanzie allora il comportamento non è determinante ai fini della

remissione. La remissione è generalmente creduta un modo non satisfattivo di

estinzione. Anche la compensazione è discussa nel momento in cui creditore e

debitore hanno crediti/obblighi reciproci.

La compensazione, invece, è discussa nel momento in cui creditore e debitore hanno

crediti/obblighi reciproci. La compensazione reale si verifica quando i beni sono

omogenei, liquidi ed esigibili. Invece si parla di compensazione giudiziaria quando i

beni non sono liquidi ed omogenei. In alcuni casi la compensazione non è permessa

dalla legge, cioè nei casi dell’ART. 1246, ossia 1) di credito per la restituzione di cose

di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione

di cose depositate o date incomodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4)

dirinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto

stabilito dalla legge. Si parla di confusione quando il debitore diviene creditore di se

stesso e il debito si estingue.

L’ultimo modo di estinzione dell’obbligazione è l’impossibilità sopravvenuta,

infatti secondo l’ART. 1256 l'obbligazione si estingue quando, per una causa non

imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo

temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo

nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a

quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore

non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non

ha più interesse a conseguirla. L’ART. 1259, invece, dice che se la prestazione che ha

per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il

creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha

causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi

abbia conseguito a titolo di risarcimento.

Art 1256 Impossibilità della prestazione. L'obbligazione si estingue quando, per una

causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è

responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se

l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla

natura dell'oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la

prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Tuttavia ci sono le prestazioni che non sono impossibili per esempio brocardo latino

peris numquam generis cioè è impossibile dare una somma di denaro ma si potrà

ridare con esonero di ritardo più in la il denaro della stessa quantità e valore.

MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO

Si intende che il creditore/debitore cambiano nella persona quindi abbiamo un nuovo

creditore/debitore. Si tratta di una successione, prendiamo un diritto soggettivo per

esempio una proprietà e c'è una trasmissione del diritto. Per il debitore non è incisivo

un creditore o un'altro diverso è nel momento in cui cambi il creditore. L'ipotesi

classica del cambio del creditore è la fattispecie della cessione del credito ,istituto

regolato dall'art 1260:" Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo

credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere

strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono

escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non

si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione."

La surrogazione è spiegata ex art. 1203 :" La surrogazione ha luogo di diritto nei

seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga

un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del

suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che,

fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei

quali l'immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o

per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio

dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5)

negli altri casi stabiliti dalla legge." La surrogazione può essere fatta per volontà del

creditore ex art 1201.

DELEGAZIONE

La delegazione può essere di pagamento quando il delegato riceve dal delegante

l'ordine di pagare (art. 1269) cosi al delegato viene dato ordine di fare una prestazione

ad un terzo figura che attiene all'estinzione dei rapporti obbligatori, o di debito figura

analoga ma non realizza direttamente il pagamento ma genera un nuovo rapporto, il

delegante invita il delegato ad assumere l'obbligo di eseguire successivamente un

determinato pagamento al creditore (delegatario) ,istituto che mira al rafforzamento e

alla garanzia del credito invece il primo istituto tende all'estinzione del debito.

La dottrina dice nel fenomeno inverso che il delegante questa volta è debitore del

delegato (suo creditore) ma è debitore del delegatario.

L'altra figura di modificazione del rapporto obbligatorio è l'espromissione deducibile

ex art. 1272 :" Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il

creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non

dichiara espressamente di liberare quest'ultimo."

L'accollo (art.1273) è quando il terzo e il debitore si accordano perche il terzo paghi il

debito del debitore. Vi è un accordo interno cioè accordo tra debitore e sottostante

all'adempimento del terzo.

Quando il codice parla di obbligazione in solido si tratta di un meccanismo con

obbligazioni non soggettivamente complesse.

Infine c'è una terza figura che è l'obbligazione alternativa che nasce con alternativa

sull'oggetto. Ti devo o questo o questo e creo una obbligazione che ha una o piu

alternative ex art.1285. L’ART.1277 dice che i debiti pecuniari si estinguono

con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore

nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al

tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla

prima. Se un creditore ha subito un danno maggiore all’interesse moratorio, può

chiedere un risarcimento superiore. L’interesse moratorio è dovuto dal giorno

dell’illecito.

ATTI O FATTI IDONEI A PRODURRE FONTI DI OBBLIGAZIONI

La promessa unilaterale non può produrre effetti obbligatori. Ciò è descritto ex art.

1987 "La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori

dei casi ammessi dalla legge." La promessa di pagamento e la ricognizione di debito

non producono nessun effetto obbligatorio. I titoli di credito sono documenti che

incorporano un credito. Sono l'assegno e la cambiale.

GESTIONE D AFFARI art 2028 :" Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente

la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché

l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la

gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché

l'erede possa provvedere direttamente." Vedi anche altri artt seguenti.

PAGAMENTO DI INDEBITO è il pagamento non dovuto. E' fonte di obblighi

perche se ho pagato una somma che non dovevo pagare crea un obbligo di ritorno a

me. Il modo per farlo ritornare indietro è l'obbligazione che viene resa esigibile

attraverso un'azione che si chiama ripetizione dell'indebito. Ci sono delle eccezioni

per la mancata ripetizione del pagamento. È indebito oggettivo quando pago a chi

non aveva diritto, un trattamento a parte è quando è sbagliato chi paga cioè quando

casualmente arriva al momento giusto e quindi al soggetto con diritto di ricevere.

Art.2033 è l'oggettivo :" Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di

ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del

pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede,

dal giorno della domanda." Il soggettivo è all'art. 2036:" Chi ha pagato un debito

altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha

pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle

garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli

interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda,

se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato

subentra nei diritti del creditore."

La disciplina dell’ARRICCHIMENTO è disciplinato dall’ART. 2042 secondo cui

l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare

un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito e, secondo l’ART. 2041:"

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei

limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione

patrimoniale e qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui

che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Quest’azione non viene ben vista ma viene usata quando non è possibile rimediare

altrimenti.

L'azione di arricchimento ingiustificato ha carattere sussidiario cioè quando non si

può fare altro. Art. 2041 :" Chi, senza una giusta causa, si è a

Dettagli
A.A. 2015-2016
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgio.scardia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Giardina Francesca.