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SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Ci sono due titoli in forza dei quelli si può succedere mortis causa: uno è la legge e l’altro è il

testamento, quindi esistono due vocazioni mortis causa. Abbiamo poi una categoria di successibili alla

quale la legge riserva dei diritti ereditari che sono i legittimari, ma non è un terzo tipo di successioni.

L’art. 42 della costituzione prevede una riserva di legge in materia di mortis causa e menziona la

successione per legge e per testamento non menziona i legittimari la cui è destinata un quota di

eredità. Questa dei legittimari è una scelta del legislatore ma non è un obbligo che è previsto dalla

costituzione. L’art. 457 del codice civile afferma quello che abbiamo detto e la devoluzione dell’eredità

per legge è residuale perché si stabilisce che si fa luogo a successione legittima solo se non c’è

testamento, solo se il soggetto de cuius non ha preso in mano la questione del proprio patrimonio, però

si deve sempre assicurare il rispetto dei legittimari. Non si fa luogo alla successione legittima se non

quando manca in tutto o in parte quella testamentaria, quindi possiamo avere i casi in cui il testamento

è assente completamente e quindi si procede per legge oppure quando è regolamentato in parte e

quindi si procede in legge.

La quota di riserva è quella quota che rimane tolta la quota che spetta ai legittimari (figlio, coniuge e se

non ci sono figli gli ascendenti) es. se chi muore lascia un solo figlio e gli ascendenti non concorrono tra

di loro, ma se chi muore lascia coniuge e ascendenti essi concorrono tra di loro.

Se chi muore lascia un solo figlio esso ha a disposizione almeno la metà dell’eredità, l’altra metà

dell’eredità è detta disponibile.

Se chi muore lascia più figli è riservata i 2/3 della quota dell’eredità patrimoniale e quindi la quota

disponibile è 1/3.

Se si apre la successione per legge (art. 556 c.c.) il legislazione prevede un’operazione volta a

determinare qual è la quota disponibile e quella indisponibile. Le donazioni vengono considerate come

un’anticipo per mortis causa (il relictum è tutto quello che costituisce il patrimonio del defunto). Per

determinare l’ammontare delle quote bisogna fare un’operazione matematica che ci dice il legislatore

che è: il relictum + i debiti + le donazioni del totale che ci viene bisogna farne i 2/3 che spettano ai figli

se sono più di uno (se è solo un figlio 1/2) e così determiniamo le quote che spettano a questo totale

però dobbiamo aggiungere o togliere le donazioni se ci sono state.

Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è vedere se il defunto ha legittimari, se il defunto non ha

legittimari il decuius appartiene al 100% ai figli.

15/05/18 14

La quota di riserva riguarda i legittimari e la loro posizione non può essere lesa dal testatore, esso la

può ledere in tre modi: attribuendogli una quota inferiore rispetto a quella che spetta loro per legge, non

menzionandolo nel testamento e si parla di legittimario pretermesso, attraverso la clausola di

diseredazione, cioè scrivendo appositamente nel testamento che il soggetto essendo diseredato non è

più considerato all’interno della famiglia (art. 448 bis sul diseredamento), questa clausola ha limiti molto

ristretti. Quindi all’apertura dalla successione l’eredità si evolverà per legge tranne al soggetto

diseredato.

Nella successione mortis causa si deve distinguere tra la successione universale dove si acquista la

successione per erede; quella a titolo particolare dove il testamentario ha voluto lasciare qualcosa a un

soggetto che diventa quindi legatario, ma non diventa erede.

L’erede succede in qualsiasi rapporto giuridico che sia suscettibile di trasmissione che avviene

attraverso la successione. Il legatario invece succede solo in quel singolo rapporto indicato nel

testamento dal dequius, non succede in tutti i singoli rapporti.

La disposizione a titolo universale si distingue a quella a titolo particolare attraverso dei criteri che ha

previsto il legislatore per individuare la figura dell’erede a quello del legatario che si trovano nel art.

588, se nel testamento ci fosse scritto es. lascio a tizio il mio legatario un mezzo del mio patrimonio, ma

se succede di un mezzo non è legatario ma erede, infatti il legislatore ci dice che a prescindere dalla

denominazione usata da parte del testatore se prevede una quota esso diventa a prescindere un

successore a titolo universale. L’art. 588 nel comma 2 prevede un’istituto che è conosciuto come

l’instituzio ex recerta, cioè l’istituzione di erede effettuata attraverso una cosa determinata però questo

è considerato a titolo universale quando questi beni determinati costituiscono una quota del patrimonio.

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui

avrà cessato di vivere, quindi il testamento contiene delle istituzioni di carattere patrimoniale il 587

comma 2 ci dice che il testamento può contenere anche istituzioni di natura non patrimoniale, ma solo

nei casi previsti dalla legge per es. il riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio una volta

riconosciuto il figlio non puoi revocare il testamento, cioè se si revoca il testamento vengono revocati

solo i riconoscimenti di natura patrimoniali e non quelli di natura non patrimoniali.

Attraverso la diseredazione si orientano le proprie sostanze, perché invece di andare anche da quella

parte vanno da un’altra, quindi non è considerata non patrimoniale perché la diseredazione non è

prevista dalla legge e quindi la cassazione dice che è una disposizione anche patrimoniale perché

prevede l’orientamento del patrimonio.

L’erede risponde di tutti i debiti e pesi ereditari al di là del valore dell’asse, questo perché l’erede

succede in tutti i rapporti che facevano capo al de cuius. Quindi il patrimonio dell’erede e il patrimonio

del de cuius diventano un tutt’uno e di debiti del de cuius sono anche dell’erede se li accetta. Ma se si

parla di ereditario abbiamo di fronte un soggetto che ha già accettato l’eredità.

La vocazione indica il titolo che sta alla base della delazione, cioè a dire ma questi soggetti sono

chiamati in forza di quale titolo? Di una vocazione ex lege o ex testamento.

La delazione è l’offerta del patrimonio ereditario ad un determinato soggetto, il delato è un soggetto a

cui è stata offerta l’eredità. Essere chiamati è una condizione alla quale bisogna fare attenzione

(art.460), perché il chiamato all’eredità può esercitare azioni possessorie, quindi è il soggetto che deve

difendere l’eredita anche se ancora non ha accettato l’eredità, può inoltre compiere atti di

amministrazione temporanea, può farsi autorizzare alla vendita di un bene dell’eredità, può esercitare la

vigilanza. Può farsi autorizzare a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione

importa grave dispendio, sono solo questi due i casi un cui è possibile l’autorizzazione alla vendita dei

beni dell’eredità.

Il chiamato è in una posizione delicata perché il regime giuridico cui è assoggettato il chiamato cambia

a secondo che esso sia o meno in possesso dei beni ereditari. Il chiamato per accettare l’eredità ha

tempo 10 anni dall’apertura della successione, ma non ha sempre 10 anni per pensare. Se il chiamato

è in possesso dell’eredità è assoggettato al fare un inventario, se non lo fa entro 3 mesi è considerato

erede puro e semplice, perché era in possesso dei beni ereditari e non ha fatto l’inventario. Se lo fa il 15

chiamato che non ha ancora fatto la dichiarazione di accettazione o no dell’eredità ha 40 giorni per

accettare o meno, se fa passare questi giorni esso diventa comunque erede puro e semplice.

c’è questa differenza tra chi è possessore e chi no dei beni dell’eredità perché chi è possessore li uso, li

usura, li fa sparire ecc.. il legislatore le mette fretta per decidere se accettare o no, mentre per chi non è

possessore non gli interessa di quei determinati beni perché non li usa.

Qui il possesso fa riferimento alla possibilità di disporre dei beni ereditari. Per il chiamato del possesso

il termine di tre mesi per fare l’inventario del possesso dei sui beni decorre dalla conoscenza

dell’apertura del testamento gli art. di riferimento sono il 485 e il 487 del codice civile.

L’offerta dell’eredità può essere condizionale art. 633, cioè sotto condizione sospensiva o risolutiva. Se

l’offerta è a condizione sospensiva è per es. ti istituisco erede a condizione che tu ti laurei in

giurisprudenza, quindi la delazione diventa attuale a condizione che il soggetto sia laureato, questa

cosa si può fare. Il discorso diventa delicato perché se il discorso è ti istituisco erede a condizione che

sei sposato e qui è a condizione lecite, se la condizione è illecita rende nullo il contratto, ma non rende

illecito il testamento, cioè se la clausola è viziata non rende il testamento illecito, se la condizione è

viziata non vizia anche il testamento. Il legislatore nel dubbio toglie la condizione illecita e quindi salva

la volontà del testamento, se invece il legislatore sa della condizione illecita allora rende anche nulla la

volontà del testamento.

La condizione può essere illecita o impossibile ma la disciplina è diversa tra contratto e testamento.

Se l’erede è stato istituito sotto condizione sospensiva chi amministra l’eredità? In questo caso non

abbiamo nemmeno il chiamato, perché questo chiamato non può accettare l’eredità, ansi non sappiamo

nemmeno se la può accettare. Quindi l’eredità l’amministra (art. 642), fino a che la delazione è a

condizione sospensiva, se il testatore ha posto una sostituzione, l’amministrazione dell’eredità spetta al

sostituto dell’erede posto a condizione, se non c’è la sostituzione si prevede l’amministrazione

dell’eredità al coerede o ai coeredi con diritto di accrescimento, cioè se A non accetta o non può

accettare l’eredità, B e C amministrano l’eredità con il diritto di accrescimento dell’eredità di A. Se non

vi sono coeredi o non è previsto il sostituto, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo, se

l’erede

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia9981 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gorgoni Antonio.