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10/04/18

Non esiste solo il matrimonio sebbene la nostra costituzione menzioni solo quello, dobbiamo tener

conto che però ci sono anche le convivenze di fatto e e unioni omosessuali che però la nostra

costituzione non menziona. Prima della legge 76 del 2016 (che qualifica le convivenze di fatto), le

convivenze di fatto erano già state riconosciute giuridicamente. Se si trattava di convivenza di fatto e la

coppia entrava in crisi non vi erano tutele per la coppia in crisi. Interviene la cassazione con delle

sentenze che riconoscono la tutela possessoria al convivente di fatto non proprietario considerandolo

detentore qualificato. la convivenza di fatto è una formazione sociale giuridicamente riconosciuta.

Quando inizia una convivenza c’è un affidamento da parte di entrambi sulla durata della convivenza,

pensando che sia duratura. L’art. 29 della costituzione ci dice che la repubblica riconosce la famiglia in

ambito matrimoniale, ma non ci dice che non la tutela in altre occasioni. Se c’è un affidamento nella

continuità di quella relazione si instaura un rapporto di detenzione qualificata tra il convivente non

proprietario e la casa familiare. Dopo di che abbiamo avuto la legge sulle unioni civili e sulle convivenze

di fatto. La legge 76 del 2016 costa di uno schema strano composto da 1 legge soltanto ma con 67

commi, la prima parte dei commi è dedicata alle unioni civili, la seconda parte (dal comma 36) parla

delle convivenze di fatto e si intende come conviventi due persone maggiorenni, unite stabilmente da

legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, ma che non siano parenti o affini

e quindi non possono essere legati a livello di parentela. Il comma 50 stabilisce che i conviventi

possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto e possono scegliere il regime

patrimoniale della comunione dei beni, ma deve essere espressamente scritta. Da questo contratto di

convivenza si può recedere unilateralmente quando la convivenza entra in crisi, il comma 61 stabilisce

che nel caso di recesso unilaterale, nel caso un cui la casa familiare sia nella diponibilità esclusiva del

recedente, la dichiarazione di recesso a pena di nullità deve contenere il termine non inferiore di 90

concesso al convivente per lasciare l’abitazione. Se il contratto di convivenza non c’è o si applica il

comma 61 analogicamente oppure se non lo vogliamo applicare analogicamente applichiamo la

sentenza della cassazione che dice che deve essere determinato un certo tempo per far andar via il

convivente per essere in grado di cercarsi un’altra sistemazione , in ogni caso l’altro convivente non

può buttare fuori di casa l’altro convivente.

In Italia il matrimonio è previsto solo per le coppie eterosessuali, mentre ha creato le unioni civili

(istituzioni a DOC) per le coppie omosessuali.

Promessa di matrimonio art. 79 e seg. C.C. se la promessa è stata fatta per atto pubblico o per scrittura

privata oppure con richiesta delle pubblicazioni ha rilevanza giuridica. La promessa non obbliga le parti

a sposarsi, ma se una delle parti cambia idea è tenuto a risarcire il danno per le spese fatte, le

obbligazioni assunte nella futura vita coniugale, il risarcimento del danno si ha solo quando una parte

decide di tirarsi in dietro senza una causa specifica.

Noi abbiamo il matrimonio civile e quello cattolico, il matrimonio civile è per quelle coppie che magari

non sono credenti o che non vogliono sposarsi in chiesa, oppure si può fare anche il matrimonio

cattolico con effetti civili, se però questo matrimonio va in crisi si deve parlare di cessazione degli effetti

civili del matrimoni e non di scioglimento. Il matrimonio è un istituto giuridico. I requisiti per poter

contrarre matrimonio sono l’età i minori non possono contrarre matrimonio ma c’è un eccezione che a

16 anni ci si può sposare ma il ragazzo deve avere gravi motivi, le condizioni psicofisiche e la maturità

fisica valutati dal giudice; la libertà di stato, ovvero non può contrarre matrimonio che è già vincolato da

altro matrimonio o da altra unione civile e la parentela, gli ascendenti e discendenti di linea diretta e

collaterale non possono contrarre matrimonio, es. i cugini possono contrarre matrimonio tra di loro

perché sono parenti di quarto grado. Due soggetti sono parenti perché hanno uno stipite (persona) in

comune dalla quale loro discendono.

16/04/18 1

Art 88 non possono contrarre matrimonio quelle parti che una è stata condannata per omicidio dall’altra

parte. L’interdetto non può contrarre matrimonio, mentre l’interdetto legale può contrarre matrimonio

(art. 85).

Art. 106 e seguenti parlano del luogo e forma del contratto.

LA NULLITA' DEL MATRIMONIO

Una delle caratteristiche della nullità è quella che non può essere risanato. Art. 86 parla della libertà di

stato; art. 87 parla della parentela che non possono sposarsi tra di loto; art. 88 parla del delitto e le parti

che si sposano andando contro a uno di questi articoli il contratto è nullo. Il matrimonio contratto con

violazione dell’art. 84 può essere sanabile, quindi chi si sposa a 13 anni e non agisce entro un anno

dalla maggiore età non può più chiedere la nullità, la domanda del genitore per annullare il matrimonio

può essere respinta al raggiungimento della maggiore età del figlio e quando è accertata la volontà di

conservare il vincolo del matrimonio da parte del minore.

Art. 119 e art. 120: se l’interdetto contrae matrimonio è invalido e così quel matrimonio può essere

impugnato da chiunque se ne capacita. Il matrimonio contratto da invalido di intendere e volere può

essere impugnato da quello solo dei coniugi che al momento della celebrazione prova di non essere

stato in grado di intendere e volere.

Nel matrimonio c’è una disciplina ad hoc per l’annullabilità per vizi del contratto. Tra i vizi del consenso

si prevede la violenza il timore e l’errore.

La violenza è disciplinata dall’art. 122 comma 1, è violenza la minaccia che una parte fa all’altra, es.

sposami o do fuoco a dei tuoi beni immobili; il timore rileva quando un soggetto contrae matrimonio

perché spaventato da un qualcosa di eccezionale gravità però derivante da cause esterne allo sposo.

L’errore: ci sono due tipi di errore, uno sull’identità della persona, l’altro errore essenziale sulle qualità

personali dell’altro coniuge, ma quest’ultimo è essenziale purché l’errore riguardi l’esistenza di una

malattia fisica o psichica, un’anomalia o deviazione sessuale. I casi di errore sono molto stretti. Questi

casi possono essere sanabili con la coabitazione.

L’art. 123 stabilisce che il matrimonio può essere impugnato per simulazione, le parti fanno apparire un

qualcosa che in realtà non vogliono, non lo vogliono perché i soggetti si sposano con l’intesa che non

vogliono adempiere agli obblighi del matrimonio e ne di esercitare i diritti che derivano dal matrimonio. Il

contratto simulato non crea obblighi alle parti. L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla

celebrazione del matrimonio e se c’è coabitazione per il termine di un anno, l’azione si prescrive

comunque.

Il matrimonio putativo è disciplinato dagli art. 128 e seguenti, è un matrimonio nullo, gli effetti del

matrimonio valido si producono in favore dei coniugi quando lo hanno contratto in buona fede, oppure

se era in buona fede soltanto un coniuge gli effetti sono validi. Se il matrimonio è dichiarato nullo gli

effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino al momento della pronuncia di nullità

per i coniugi o il coniuge in buona fede. C’è anche gli obblighi del coniuge in mala fede, la posizione dei

figli è una posizione rafforzata.

17/04/18

DIRITTI E DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO

143, in attuazione dell’art.29 della costituzione, stabilisce la parità tra il marito e la moglie all’interno del

matrimonio. Parità che non c’era prima del 1975, riforma che doveva pareggiare il diritto di famiglia ai

nuovi principi costituzionali.

Art. 143 c.1, col matrimonio il marito e la moglie assumono gli stessi doveri e acquistano i medesimi

diritti.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco della fedeltà, l’obbligo all’assistenza morale e materiale,

l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia e di coabitare. Tutti doveri che se violati producono

delle conseguenze, per questo sotto il profilo giuridico la convivenza e il matrimonio sono cose diverse,

nella convivenza l’adulterio non pesa. 2

Art. 143 c.3, obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla

propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Si contribuisce al fabbisogno familiare non solo

con lavoro professionale ma col lavoro della casalinga o del casalingo.

I coniugi concordano insieme l’indirizzo della vita familiare, cioè concordano il modus vivendi, come si

vuole vivere, a che livello si vuole vivere, concordano e attuano insieme il loro progetto di vita, secondo

le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia.

Art. 145 prevede l’intervento del giudice in caso di contrasto con l’art. 144, regola mai attuata,

disapplicato. Però è una norma importante sotto il profilo del rapporto che c’è tra la libertà delle persone

di autoregolarsi e l’intervento dello stato. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può rivolgersi al

giudici, il quale non impone la soluzione, ma cerca una soluzione concordata, se non riesce a trovare

un accordo, solo in questo caso il giudice impone con imperio la soluzione, solo se entrambi i coniugi

gli danno il potere di decidere. Norma sintomatica del fatto che il legislatore quando si tratta di

intervenire nella famiglia, adotta un atteggiamento di rispetto delle dinamiche familiari, non impone

soluzioni.

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Il regime patrimoniale della famiglia riguarda la comunione legale, la comunione convenzionale, la

separazione dei beni, e l’impresa familiare (230-bis e 230-ter).

La comunione legale: introdotta nel 1975, chiamata così perché è il regime patrimoniale che opera in

mancanza di una scelta diversa da parte dei coniugi nella scelta del matrimonio, se i coniugi non dicono

niente si applica il regime patrimoniale legale, che è la comunione dei beni. Art. 159 c.c.. Se i coniugi

non vogliono la comunione all’atto del matrimonio i coniugi devono scegliere la separazione dei beni.

La comunione dei beni era volta anche a tutelare la donna, di solito soggetto debole nel matrimonio,

così poteva godere degli acquisti del bene e tutelarsi anche da un’eventuale divisione nel matrimonio.

Oggi è scelta da pochissime coppie.

La comunione dei beni comporta che ci sono dei beni che cadono in comunione: non cade in

comunione ciò che si ha al momento del matrimonio, art. 177 e 178 indica quali beni in comunione:

leggendo questi articoli si deve distinguere tra comunione immediata e comunione eventuale (o del

residuo); i beni che cadono immediatamente in comunione (art. 177 lett. a): acquisti compiuti dai due

coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, art. 177 lett. a: per effetto della comunione

legale si effettua ex lege un coacquisto in capo all’altro coniuge non acquirente, nel momento in cui il

contratto di compravendita è concluso, l’altro coniuge diventa proprietario per la metà. Cade in

comunione immediata art. 177 lett. d: le aziende nuove, acquisite dopo il matrimonio e gestite da

entrambi, cadono in comunione se costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi. Se invece c’è

un’azienda già di uno degli sposi, costituita prima del matrimonio, ma poi nel matrimonio gestita da

entrambi, questa non cade in comunione, perché ciò che uno ha prima del matrimonio rimane suo, ma

in comunione immediata cadono gli utili e gli incrementi (es. nuovi macchinari) ricavati dall’azienda.

Comunione eventuale: ci sono beni che cadono in comunione del residuo (art. 191): il bene cade in

comunione non nel momento in cui è stato prodotto ma successivamente, ossia quando si scioglie la

comunione, se quel bene prodotto c’è ancora (es. separazione, divorzio, fallimento). Art. 177 lett. b:

frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della

comunione. Durante la comunione si è proprietari di una quota non espressa dei beni, dunque non si

può vendere ad esempio un mezzo della proprietà, ma si vende solo per intero col consenso di

entrambi. La comunione eventuale opera al momento dello scioglimento. Cadono in comunione del

residuo, successivamente, i beni indicati all’ art. 177 lett. c: i proventi dell’attività separata di ciascuno

dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Esistono due tipi di frutto: civili e naturali, es. canone di locazione è un frutto civile, un’invenzione

giuridica. La lett. b del 177, non chiarisce quali frutti.

Altro cadi di comunione del residuo: art. 178: beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei due

coniugi costituita anche precedentemente al matrimonio… cade in comunione dopo lo scioglimento 3

della comunione. Ma il 178 parla anche di incrementi dell’impresa, che cadono in comunione del

residuo purchè sia gestita da uno solo dei coniugi.

BENI PERSONALI: concetto che compare nel 177 lett. a, che stabilisce che gli acquisti compiuti

separatamente o insieme dai coniugi dopo il matrimonio cadono in comunione, ad eccezione dei beni

personali. La categoria dei beni personali è la categoria dei beni contrapposti a quelli che cadono in

comunione, elencati all’art. 179. I beni di cui prima del matrimonio il coniuge era già proprietario. Beni

acquistati successivamente al matrimonio ma per effetto di successione mortis causa o di donazione.

(art. 177 lett. b: gli acquisti ereditari, mortis causa, non sono stati acquisito con contribuzione dell’altro

coniuge). I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno.

Art. 179 lett. f e art. 179 c. 2: acquisti che si possono fare senza che cadano in comunione purchè si

rispettino tali modalità.

Art. 190 riguarda l’amministrazione: atti di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti

disgiuntamente, la straordinaria amministrazione congiuntamente, ci vuole il consenso di entrambi

altrimenti, senza consenso dell’altro, viene in questione l’art 184 del c.c., che disciplina appunto gli atti

compiuti senza il necessario consenso: l’atto non è invalido per forza, dipende dall’oggetto del

contratto: se il contratto riguarda bene immobili o mobili registrati il contratto è annullabile (es. casa al

mare, automobile, etc.); se gli atti riguardano beni mobili non registrati l’atto non è annullabile, ma sorge

un obbligo in capo al coniuge che ha alienato di ricostituire la comunione nello stato in cui era prima

dell’alienazione, se non è possibile occorre pagare l’equivalente in denaro. L’azione può essere

proposta dal coniuge entro un anno da quando è venuto a conoscenza dell’atto, in caso di beni

immobili da un anno della trascrizione (per esigenze di certezza della circolazione). Prescrizione breve.

Art. 191: scioglimento della comunione.

La comunione convenzionale: è una convenzione stipulata a norma dell’art. 162, i coniugi possono

mediante un accordo modificare la comunione legale, ma ci sono delle regole della comunione legale

che non possono essere modificate.

La separazione dei beni è la più scelta oggi, i coniugi possono convenire la separazione dei beni,

altrimenti c’è la comunione; essi si accordano sul fatto che ciascuno di essi conservi la titolarità

esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Il FONDO MATRIMONIALE: art. 167 e segg., si tende a dire che non sia un regime patrimoniale dei

coniugi, ossia quel regime che governa l’attività dei coniugi, invece il fondo matrimoniale fissa un

aspetto, ma non opera per il futuro: il fondo patrimoniale è un istituto previsto per i bisogni dell famiglia,

consiste nel destinare certi beni di loro proprietà, individuati al bisogno della famiglia. Titoli di credito,

immobili, mobili registrati: questi possono essere costituiti a fondo patrimoniale. Art. 167: ciascun

coniuge può destinare beni per far fronte ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale affianca un

regime patrimoniale, può esserci in comunione e in separazione. C’è una norma importante per il

concetto di destinazione (art. 170: esecuzione dei beni del fondo e sui frutti prodotti da quei beni): noi

italiani lo avevamo già nel fondo patrimoniale, una parte del patrimonio viene staccata e destinata al

soddisfacimento di un determinato interesse, ciò comporta una separazione dei patrimoni: i beni della

destinazione possono essere aggrediti dai creditori solo della destinazione, non dagli altri creditori.

Una volta che un bene è stato destinato in fondo patrimoniale diventa di proprietà di entrambi i coniugi,

salvo che sia stabilito diversamente nell’atto di costituzione. Questi beni costituiti (art. 169): possono

essere alienati col consenso di entrambi i coniugi, salvo che non sia stato stabilito diversamente. Se ci

sono figli minori occorre l’autorizzazione giudiziale.

La cessazione del fondo (art. 171): la presenza di figli minori non fa cessare il fondo, perché se ci sono

il fondo dura fino al compimento della maggior età del figlio minore, il fonde resiste alla volontà di

scioglierlo a tutela dei minori.

L’impresa familiare (art. 230-bis): è stato introdotto nel 1975 a tutela del coniuge che non lavorava, o

meglio che lavorava in casa e a tutela del coniuge e

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia9981 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gorgoni Antonio.
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