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La regolamentazione delle convivenze e delle unioni

Non esiste solo il matrimonio sebbene la nostra costituzione menzioni solo quello. Dobbiamo tener conto che ci sono anche le convivenze di fatto e le unioni omosessuali, che però la nostra costituzione non menziona. Prima della legge 76 del 2016 (che qualifica le convivenze di fatto), le convivenze di fatto erano già state riconosciute giuridicamente. Se si trattava di convivenza di fatto e la coppia entrava in crisi, non vi erano tutele per la coppia in crisi. Interviene la Cassazione con sentenze che riconoscono la tutela possessoria al convivente di fatto non proprietario, considerandolo detentore qualificato. La convivenza di fatto è una formazione sociale giuridicamente riconosciuta.

Quando inizia una convivenza, c’è un affidamento da parte di entrambi sulla durata della convivenza, pensando che sia duratura. L’art. 29 della costituzione ci dice che la Repubblica riconosce la famiglia in ambito matrimoniale, ma non ci dice che non la tutela in altre occasioni. Se c’è un affidamento nella continuità di quella relazione, si instaura un rapporto di detenzione qualificata tra il convivente non proprietario e la casa familiare. Dopo di che, abbiamo avuto la legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.

La legge 76 del 2016

La legge 76 del 2016 consiste in uno schema strano composto da una legge soltanto, ma con 67 commi. La prima parte dei commi è dedicata alle unioni civili, la seconda parte (dal comma 36) parla delle convivenze di fatto e si intende come conviventi due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, ma che non siano parenti o affini e quindi non possono essere legati a livello di parentela. Il comma 50 stabilisce che i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto e possono scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, ma deve essere espressamente scritta.

Da questo contratto di convivenza si può recedere unilateralmente quando la convivenza entra in crisi. Il comma 61 stabilisce che nel caso di recesso unilaterale, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine non inferiore a 90 giorni concesso al convivente per lasciare l’abitazione. Se il contratto di convivenza non c’è, si applica il comma 61 analogicamente oppure, se non lo vogliamo applicare analogicamente, applichiamo la sentenza della Cassazione che dice che deve essere determinato un certo tempo per far andar via il convivente per essere in grado di cercarsi un’altra sistemazione. In ogni caso, l’altro convivente non può buttare fuori di casa l’altro convivente.

In Italia, il matrimonio è previsto solo per le coppie eterosessuali, mentre ha creato le unioni civili (istituzioni a DOC) per le coppie omosessuali.

La promessa di matrimonio

Art. 79 e seguenti del C.C.: se la promessa è stata fatta per atto pubblico, scrittura privata oppure con richiesta delle pubblicazioni, ha rilevanza giuridica. La promessa non obbliga le parti a sposarsi, ma se una delle parti cambia idea, è tenuta a risarcire il danno per le spese fatte, le obbligazioni assunte nella futura vita coniugale. Il risarcimento del danno si ha solo quando una parte decide di tirarsi indietro senza una causa specifica.

Noi abbiamo il matrimonio civile e quello cattolico. Il matrimonio civile è per quelle coppie che magari non sono credenti o che non vogliono sposarsi in chiesa. Oppure si può fare anche il matrimonio cattolico con effetti civili; se però questo matrimonio va in crisi, si deve parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non di scioglimento. Il matrimonio è un istituto giuridico.

I requisiti per contrarre matrimonio

I requisiti per poter contrarre matrimonio sono l’età (i minori non possono contrarre matrimonio, ma c’è un'eccezione che a 16 anni ci si può sposare se il ragazzo ha gravi motivi, le condizioni psicofisiche e la maturità fisica valutati dal giudice); la libertà di stato (ovvero non può contrarre matrimonio chi è già vincolato da altro matrimonio o da altra unione civile) e la parentela (gli ascendenti e discendenti di linea diretta e collaterale non possono contrarre matrimonio; ad esempio, i cugini possono contrarre matrimonio tra di loro perché sono parenti di quarto grado). Due soggetti sono parenti perché hanno uno stipite comune dalla quale discendono.

Art. 88: non possono contrarre matrimonio quelle parti che una è stata condannata per omicidio dall’altra parte. L’interdetto non può contrarre matrimonio, mentre l’interdetto legale può contrarre matrimonio (art. 85). Art. 106 e seguenti parlano del luogo e forma del contratto.

La nullità del matrimonio

Una delle caratteristiche della nullità è che non può essere risanata. Art. 86 parla della libertà di stato; art. 87 parla della parentela che non possono sposarsi tra di loro; art. 88 parla del delitto e le parti che si sposano andando contro a uno di questi articoli rendono il contratto nullo. Il matrimonio contratto con violazione dell’art. 84 può essere sanabile; quindi, chi si sposa a 13 anni e non agisce entro un anno dalla maggiore età non può più chiedere la nullità. La domanda del genitore per annullare il matrimonio può essere respinta al raggiungimento della maggiore età del figlio e quando è accertata la volontà di conservare il vincolo del matrimonio da parte del minore.

Matrimonio invalido

Art. 119 e art. 120: se l’interdetto contrae matrimonio, è invalido e così quel matrimonio può essere impugnato da chiunque se ne capacita. Il matrimonio contratto da invalido di intendere e volere può essere impugnato da quello solo dei coniugi che al momento della celebrazione prova di non essere stato in grado di intendere e volere.

Nel matrimonio c’è una disciplina ad hoc per l’annullabilità per vizi del contratto. Tra i vizi del consenso si prevede la violenza, il timore e l’errore. La violenza è disciplinata dall’art. 122 comma 1. È violenza la minaccia che una parte fa all’altra, es. "sposami o do fuoco ai tuoi beni immobili". Il timore rileva quando un soggetto contrae matrimonio perché spaventato da un qualcosa di eccezionale gravità, però derivante da cause esterne allo sposo.

Il concetto di errore

L’errore: ci sono due tipi di errore, uno sull’identità della persona, l’altro errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge, ma quest’ultimo è essenziale purché l’errore riguardi l’esistenza di una malattia fisica o psichica, un’anomalia o deviazione sessuale. I casi di errore sono molto stretti e possono essere sanabili con la coabitazione.

L’art. 123 stabilisce che il matrimonio può essere impugnato per simulazione, le parti fanno apparire un qualcosa che in realtà non vogliono, non lo vogliono perché i soggetti si sposano con l’intesa che non vogliono adempiere agli obblighi del matrimonio né esercitare i diritti che derivano dal matrimonio. Il contratto simulato non crea obblighi alle parti. L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio e se c’è coabitazione per il termine di un anno, l’azione si prescrive comunque.

Il matrimonio putativo

Il matrimonio putativo è disciplinato dagli art. 128 e seguenti. È un matrimonio nullo, ma gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi quando lo hanno contratto in buona fede, oppure se era in buona fede soltanto un coniuge gli effetti sono validi. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino al momento della pronuncia di nullità per i coniugi o il coniuge in buona fede. C’è anche gli obblighi del coniuge in mala fede; la posizione dei figli è una posizione rafforzata.

Diritti e doveri che nascono dal matrimonio

Art. 143, in attuazione dell’art. 29 della costituzione, stabilisce la parità tra il marito e la moglie all’interno del matrimonio. Parità che non c’era prima del 1975, riforma che doveva pareggiare il diritto di famiglia ai nuovi principi costituzionali.

Art. 143 c.1: col matrimonio il marito e la moglie assumono gli stessi doveri e acquistano i medesimi diritti. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco della fedeltà, l’obbligo all’assistenza morale e materiale, l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia e di coabitare. Tutti doveri che se violati producono delle conseguenze, per questo sotto il profilo giuridico la convivenza e il matrimonio sono cose diverse; nella convivenza l’adulterio non pesa.

Art. 143 c.3: obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Si contribuisce al fabbisogno familiare non solo con lavoro professionale ma col lavoro della casalinga o del casalingo.

I coniugi concordano insieme l’indirizzo della vita familiare, cioè concordano il modus vivendi, come si vuole vivere, a che livello si vuole vivere, concordano e attuano insieme il loro progetto di vita, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia.

Art. 145 prevede l’intervento del giudice in caso di contrasto con l’art. 144, regola mai attuata, disapplicato. Però è una norma importante sotto il profilo del rapporto che c’è tra la libertà delle persone di autoregolarsi e l’intervento dello stato. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può rivolgersi al giudice, il quale non impone la soluzione, ma cerca una soluzione concordata. Se non riesce a trovare un accordo, solo in questo caso il giudice impone con imperio la soluzione, solo se entrambi i coniugi gli danno il potere di decidere. Norma sintomatica del fatto che il legislatore, quando si tratta di intervenire nella famiglia, adotta un atteggiamento di rispetto delle dinamiche familiari, non impone soluzioni.

Regime patrimoniale della famiglia

Il regime patrimoniale della famiglia riguarda la comunione legale, la comunione convenzionale, la separazione dei beni e l’impresa familiare (230-bis e 230-ter).

La comunione legale

La comunione legale è stata introdotta nel 1975, chiamata così perché è il regime patrimoniale che opera in mancanza di una scelta diversa da parte dei coniugi nella scelta del matrimonio. Se i coniugi non dicono niente, si applica il regime patrimoniale legale, che è la comunione dei beni (art. 159 c.c.). Se i coniugi non vogliono la comunione, all’atto del matrimonio devono scegliere la separazione dei beni.

La comunione dei beni era volta anche a tutelare la donna, di solito soggetto debole nel matrimonio, così poteva godere degli acquisti del bene e tutelarsi anche da un’eventuale divisione nel matrimonio. Oggi è scelta da pochissime coppie.

La comunione dei beni comporta che ci sono dei beni che cadono in comunione: non cade in comunione ciò che si ha al momento del matrimonio. Art. 177 e 178 indicano quali beni cadono in comunione. Leggendo questi articoli si deve distinguere tra comunione immediata e comunione eventuale (o del residuo).

Comunione immediata

  • Art. 177 lett. a: acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. Per effetto della comunione legale si effettua ex lege un coacquisto in capo all’altro coniuge non acquirente. Nel momento in cui il contratto di compravendita è concluso, l’altro coniuge diventa proprietario per la metà.
  • Art. 177 lett. d: le aziende nuove, acquisite dopo il matrimonio e gestite da entrambi, cadono in comunione se costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi. Se invece c’è un’azienda già di uno degli sposi, costituita prima del matrimonio, ma poi nel matrimonio gestita da entrambi, questa non cade in comunione, perché ciò che uno ha prima del matrimonio rimane suo, ma in comunione immediata cadono gli utili e gli incrementi (es. nuovi macchinari) ricavati dall’azienda.

Comunione eventuale

Ci sono beni che cadono in comunione del residuo (art. 191): il bene cade in comunione non nel momento in cui è stato prodotto ma successivamente, ossia quando si scioglie la comunione, se quel bene prodotto c’è ancora (es. separazione, divorzio, fallimento). Art. 177 lett. b: frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. Durante la comunione si è proprietari di una quota non espressa dei beni; dunque, non si può vendere ad esempio un mezzo della proprietà, ma si vende solo per intero col consenso di entrambi. La comunione eventuale opera al momento dello scioglimento.

Cadono in comunione del residuo, successivamente, i beni indicati all’art. 177 lett. c: i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati. Esistono due tipi di frutto: civili e naturali (es. il canone di locazione è un frutto civile, un’invenzione giuridica). La lett. b del 177 non chiarisce quali frutti.

Altro caso di comunione del residuo: art. 178: beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei due coniugi costituita anche precedentemente al matrimonio… cade in comunione dopo lo scioglimento della comunione. Ma il 178 parla anche di incrementi dell’impresa, che cadono in comunione del residuo purché sia gestita da uno solo dei coniugi.

Beni personali

I beni personali sono concetto che compare nel 177 lett. a, che stabilisce che gli acquisti compiuti separatamente o insieme dai coniugi dopo il matrimonio cadono in comunione, ad eccezione dei beni personali. La categoria dei beni personali è la categoria dei beni contrapposti a quelli che cadono in comunione, elencati all’art. 179. I beni di cui prima del matrimonio il coniuge era già proprietario. Beni acquistati successivamente al matrimonio ma per effetto di successione mortis causa o di donazione (art. 177 lett. b: gli acquisti ereditari, mortis causa, non sono stati acquisiti con contribuzione dell’altro coniuge). I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno. Art. 179 lett. f e art. 179 c. 2: acquisti che si possono fare senza che cadano in comunione purché si rispettino tali modalità.

Amministrazione dei beni

Art. 190 riguarda l’amministrazione: atti di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti disgiuntamente, la straordinaria amministrazione congiuntamente; ci vuole il consenso di entrambi. Altrimenti, senza consenso dell’altro, viene in questione l’art. 184 del c.c., che disciplina appunto gli atti compiuti senza il necessario consenso: l’atto non è invalido per forza, dipende dall’oggetto del contratto. Se il contratto riguarda bene immobili o mobili registrati, il contratto è annullabile (es. casa al mare, automobile, etc.); se gli atti riguardano beni mobili non registrati, l’atto non è annullabile, ma sorge un obbligo in capo al coniuge che ha alienato di ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell’alienazione. Se non è possibile, occorre pagare l’equivalente in denaro. L’azione può essere proposta dal coniuge entro un anno da quando è venuto a conoscenza dell’atto, in caso di beni immobili da un anno dalla trascrizione (per esigenze di certezza della circolazione). Prescrizione breve.

Art. 191: scioglimento della comunione.

La comunione convenzionale

La comunione convenzionale: è una convenzione stipulata a norma dell’art. 162. I coniugi possono, mediante un accordo, modificare la comunione legale, ma ci sono delle regole della comunione legale che non possono essere modificate.

La separazione dei beni

La separazione dei beni è la più scelta oggi. I coniugi possono convenire la separazione dei beni, altrimenti c’è la comunione; essi si accordano sul fatto che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale: art. 167 e seguenti. Si tende a dire che non sia un regime patrimoniale dei coniugi, ossia quel regime che governa l’attività dei coniugi. Invece, il fondo patrimoniale fissa un aspetto, ma non opera per il futuro: il fondo patrimoniale è un istituto previsto per i bisogni della famiglia, consiste nel destinare certi beni di loro proprietà, individuati al bisogno della famiglia. Titoli di credito, immobili, mobili registrati: questi possono essere costituiti a fondo patrimoniale. Art. 167: ciascun coniuge può destinare beni per far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale affianca un regime patrimoniale, può esserci in comunione e in separazione. C’è una norma importante per il concetto di destinazione (art. 170: esecuzione dei beni del fondo e sui frutti prodotti da quei beni): noi italiani l'avevamo già nel fondo patrimoniale, una parte del patrimonio viene staccata e destinata al soddisfacimento di un determinato interesse, ciò comporta una separazione dei patrimoni: i beni della destinazione possono essere aggrediti dai creditori solo della destinazione, non dagli altri creditori.

Una volta che un bene è stato destinato in fondo patrimoniale diventa di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia stabilito diversamente nell’atto di costituzione. Questi beni costituiti (art. 169): possono essere alienati col consenso di entrambi i coniugi, salvo che non sia stato stabilito diversamente. Se ci sono figli minori, occorre l’autorizzazione giudiziale.

La cessazione del fondo (art. 171): la presenza di figli minori non fa cessare il fondo, perché se ci sono, il fondo dura fino al compimento della maggiore età del figlio minore. Il fondo resiste alla volontà di scioglierlo a tutela dei minori.

L'impresa familiare

L’impresa familiare (art. 230-bis): è stata introdotta nel 1975 a tutela del coniuge che non lavorava, o meglio che lavorava in casa e a tutela del coniuge.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia9981 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gorgoni Antonio.
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