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ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO

LE OBBLIGAZIONI

Definizione di obligatio

La tradizione giuridica ci ha consegnato due diverse definizioni di obligatio, entrambe contenute

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nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano.

Institutiones: Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae

1) rei secundum nostrae civitatis iura 2 (“l’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale

.

siamo necessariamente tenuti ad eseguire una prestazione secondo il diritto della nostra civitas”)

→ Iuris vinculum : l’obligatio è il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto

(debitore) è tenuto ad effettuare una determinata prestazione per soddisfare un

interesse di un altro soggetto (creditore).

→ Necessitas solvendi (obbligo): indica la coercibilità dell’obbligazione quale sua

caratteristica essenziale.

→ Secundum iura (nostrae civitatis): indica la derivazione giuridica dell’obbligazione

dall’ordinamento della civitas, con ciò dicendo che, nella pluralità dei vincoli che

ogni individuo contrae a causa del suo stesso esistere, sono obbligazioni sono quelli

che sono contemplati dal diritto della comunità a cui aderisce.

Paolo, Digesta: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum

2) aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel

faciendum vel parestandum (“L’essenza delle obbligazioni non consiste nel fare nostro un bene

corporale o nostra una servitù, ma nel costringere un altro nei nostri confronti a dare, fare, prestare

qualcosa”).

→ Sostanza dell’obligatio. La definizione sottolinea il rapporto tra diritto reale e diritto

di credito; Paolo, in poche parole, afferma che mentre il diritto reale fa nostra una

cosa o ci rende titolari di una servitù prediale, l’obbligazione costringe un soggetto

debitore ad eseguire nei confronti di un soggetto creditore una prestazione, che può

consistere in un dare (trasferimento del dominium, del possesso o la costituzione di

un ius in re aliena), in un facere (comprensivo anche del comportamento negativo di

non facere, si riferisce al compimento di un’attività giuridica o materiale) o in un

praestare (praes + stare, stare garante per; si riferisce ai casi in cui un soggetto si

assumeva una garanzia e, conseguentemente, la responsabilità per un comportamento

altrui). Dal che si desume anche che, mentre il titolare di un diritto reale (diritto sulla

cosa tutelato da actio in rem) lo esercita indipendentemente dalla collaborazione dei

soggetti passivi (è quindi un diritto soggettivo assoluto), il creditore, per veder

soddisfatto il proprio diritto (sulla persona, tutelato da actio in personam), ha

bisogno necessariamente della collaborazione del debitore (è quindi un diritto

soggettivo relativo). E se quest’ultimo non fa fronte al suo debito (shuld) scatta il

1 Insieme di atteggiamenti profondamente radicati e condizionati dalla storia, circa la natura del diritto, e circa il ruolo

che il diritto deve svolgere nella società politicamente organizzata, circa il miglior modo di organizzare il

funzionamento giuridico e circa il modo con cui il diritto deve essere fatto, applicato, studiato, perfezionato, pensato.

2 La dottrina romanistica appare propendere per l’idea che l’espressione secundum nostrae civitatis iura vada intesa

con una valenza ampia tesa a ricomprendere non solo le norme di diritto civile, ma anche di diritto onorario e comune.

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principio della sua responsabilità (haftung) e vi saranno delle sanzioni di carattere

patrimoniale o personale.

Origine della obligatio

In origine l’obligatio (da ob - ligare, legare a causa di qualcosa) consisteva in un reale stato di

asservimento materiale del debitore che poteva riscattarsi da tale condizione quando avesse

racimolato con il proprio lavoro la somma di dovuta. Esempio di questo concetto originario di

obbligazione è la figura del nexus, soggetto che, attraverso un atto per rame e bilancia (gesta per

aes et libram), sottoponeva la sua persona (o di chi sotto la sua potestà ), essendo in debito di una

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somma di denaro, al potere di un’altra persona (il creditore) e restava in una posizione di

soggezione personale (in causa mancipi) fino al pagamento del debito. Il nexum venne abolito dalla

lex Poetelia Papiria.

Altre figure originarie di obbligazione erano i vades e i praedes, veri e propri ostaggi nelle mani del

creditore a garanzia del pagamento di un terzo (debitore), impossibilitato a pagare; debito e

responsabilità sono, quindi, in capo a persone diverse. Questi istituti sparirono completamente

nell’età classica.

La dottrina è pressochè concorde nell’individuare nella sponsio la prima figura di obligatio nel

senso moderno del termine. La sponsio, infatti, attribuisce al debitore sia il debito, ossia il dovere di

adempiere, sia la responsabilità, intesa ora come assoggettamento a una sanzione in caso di

prestazione ineseguita.

Elementi della obligatio

Soggetti:

1. • Attivo, detto creditore: gli spetta il diritto di esigere una data prestazione;

• Passivo, detto debitore: è tenuto ad eseguire la prestazione.

⇒ Determinati, o determinabili, e individuabili . A causa, infatti, del principio romano della

personalitas non è possibile che un soggetto debitore faccia sorgere un’obbligazione

direttamente in capo ad un’altra persona. Il diritto civile, ammette solamente, infatti, che

un soggetto erede possa trovarsi ad essere creditore o debitore di una obbligazione posta

in vita dal soggetto defunto solo in forza di successione a quest’ultimo. In virtù di questo

principio, sono invalide stipulazioni come: prometti di dare al mio erede? Prometti che

il tuo erede darà? Tuttavia questo principio dell’esclusione di obligatio sorta in capo

all’erede sarà eliminato del tutto da Giustiniano.

Oggetto: la prestazione, cioè il comportamento che il debitore deve tenere nei confronti del

2. creditore.

⇒ Contenuto: dare, facere, praestare;

3 La figura originaria dell’obligatio non è un vincolo giuridico, bensì un vincolo potestativo.

2

⇒ Requisiti:

Possibile sia materialmente (esiste in natura ), sia giuridicamente (permessa

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a. dall’ordinamento giuridico ). Se la prestazione non è possibile sin dall’inizio,

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l’obbligazione non sorge (impossibilium nulla obligatio est, Celso). È invece valida

la promessa di dare una cosa altrui, che obbliga il debitore a procurarsela e a

trasmetterla al creditore: qui più che impossibilità della prestazione, può parlarsi di

difficoltà (difficultas solutionis), che non impedisce la nascita dell’obligatio; nel caso

in cui, però, il terzo non intendesse vendere la cosa al debitore, graverà su di esso la

responsabilità per l’inadempimento della prestazione.

Lecita , cioè conforme alle norme di ordine pubblico e al buon costume (boni mores).

b. Ad essere illecito può essere sia l’oggetto (merce rubata, ma anche la promessa di

commettere un’uccisione), sia la causa (stipulazione di un compenso per non

commettere un’uccisione). Se ad essere illecita è solo la causa, l’obbligazione,

secondo il diritto civile, è formalmente valida. Tuttavia può essere neutralizzata dal

pretore che può negare l’azione o concedere al promittente un exceptio.

Determinata (o determinabile) . La prestazione è determinata quando è specificata in

c. tutti i suoi elementi (promessa di dare un uomo, di seminare un fondo, di tingere un

abito). È determinabile quando le parti o la legge fissano i criteri, per relationem (lo

stesso prezzo pagato lo scorso anno) o in base a dati futuri (l’uva che produrrà il

vigneto), per una successiva determinazione . La determinazione della prestazione

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può avvenire anche da parte di un terza persona. In tal caso si può trattare di

arbitrium merum o arbitrium boni viri. Nel primo caso, non ammesso dal diritto

romano, il terzo può determinare il contenuto della prestazione a proprio piacimento,

col connesso rischio di palese iniquità; nel secondo caso (ammesso da una parte di

giuristi), egli è tenuto a determinare il contenuto della prestazione sulla base

dell’arbitrio dell’uomo onesto.

Carattere patrimoniale : la prestazione deve essere suscettibile di valutazione

d. economica. Tale principio è strettamente connesso alla struttura della condanna nel

processo formulare, la quale consiste sempre nel pagamento di una somma di denaro.

Tipologie di obbligazione

Oltre alle cosiddette obbligazioni semplici, caratterizzate dalla presenza di un solo debitore e di un

solo creditore e dall’obbligo di eseguire quella determinata prestazione, vi sono altre tipologie che

sono caratterizzate dal presentare particolari aspetti in relazione ai soggetti, all’oggetto, ai soggetti e

all’oggetto e, infine, in relazione agli effetti.

In relazione ai soggetti:

4 Non si può promettere, per esempio, un ippocentauro.

5 Non si può promettere, per esempio, una cosa sacra, o pubblica, fuori, quindi, dalla disponibilità dei privati.

6 È invalida la promessa fatta in questo modo: prometti che sarà dato dopo la mia morte? Questo perché, spiega Gaio

tale giorno è noto solo a morte avvenuta, e non è quindi né determinato, né determinabile. Al contrario, la promessa:

prometti che sarà dato quando morirò? è valida perché ci si figura l’obbligazione nata in capo allo stipulante o al

promittente nell’ultimo momento di vita. 3

• Parziarie : obbligazioni che ammettono una pluralità di creditori per un solo debitore

(parziarietà attiva) o una pluralità di debitori (parziarietà passiva). Nel caso di parzialità

attiva ciascuno dei creditori può esigere dal debitore solo la sua parte della prestazione. Nel

caso, invece, di solidarietà passiva ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte,

in modo che il creditore per ottenere l'intero dovrà agire nei confronti di tutti i debitori

(parziarietà passiva).

• Solidali : obbligazioni che ammettono una pluralità di creditori per un solo debitore

(solidarietà attiva ) o una pluralità di debitori per un solo creditore (solidarietà passiva). Nel

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caso di solidarietà attiva ciascuno dei creditori può rivolgersi al debitore ed esigere l’intera

prestazione (solidum, l’intero). Il debitore, eseguendo la prestazione ad uno dei creditori, è

liberato anche nei confronti degli altri concreditori. Nel caso, invece, di solidarietà passiva

ciascuno dei debitori può essere costretto dal creditore ad eseguire l’intera prestazione. Il

debitore, eseguendo la prestazione al creditore, libera dall’obbligazione anche gli altri

condebitori. I casi sopra esaminati sono di solidarietà elettiva. Si ha invece solidarietà

cumulativa, la quale si presenta assai più spesso dal lato passivo, ciascun debitore può essere

convenuto dal creditore in solidum (per l’intero) con azioni che si sommano. Si pensi al caso

di furto commesso ai danni di Tizio da più persone in concorso: il derubato potrà pretendere

la pena in denaro da ogni complice, ottenendola tante volte quanti sono i ladri stessi.

→ Per l’ordinamento giuridico romano, se nulla è disposto dalle parti, quando si ha un a

pluralità di debitori o una pluralità di creditori, la parziarietà è presunta. Il Codice

civile italiano si allontana dalla soluzione romanistica perché oggi, quando si ha una

pluralità di debitori, la solidarietà è presunta, mentre quando si ha una pluralità di

creditori, la parziarietà è presunta.

In relazione all’oggetto:

 • Alternative : obbligazioni che ammettono più di una possibile prestazione e, pertanto, una

scelta, demandata ad una delle due parti. L’alternatività delle prestazioni è normalmente

espressa da un aut..aut impiegato nella domanda del creditore. Classico esempio di

obbligazione alternativa è fornito dalla stipulazione: prometti di dare lo schiavo Panfilo o lo

schiavo Stico? Nel caso prospettato, e in tutti quelli in cui non sia diversamente stabilito, lo

ius eligendi (diritto di scelta) spetta al debitore, il quale, eseguendo una delle prestazioni, è

liberato. Qualora la electio (scelta) spetti, invece, al creditore , il soggetto passivo del

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vincolo dovrà attenersi alla decisione palesata dal primo, e solo così sarà liberato.

I maggiori problemi sorgono in rapporto all’impossibilità sopravvenuta di una delle

prestazioni. In proposito bisogna distinguere: se la scelta spetta al debitore, l’impossibilità di

una delle prestazioni, anche se ascrivibile a quest’ultimo, concentra l’obbligazione su quella

ancora possibile, eseguendo la quale il vincolo si estingue. Se, invece, la scelta spetta al

creditore e l’impossibilità non è causata dal debitore, si ricade nel caso precedente;

altrimenti il creditore, se così preferisce, può richiedere la stima (aestimatio) della

prestazione ormai impraticabile.

• Generiche: obbligazioni che consistono nel dare una cosa determinata solo nel genere

(genus), ad esempio, una data quantità di grano, una certa quantità di olio, una certa quantità

7 Caratteristica delle obbligazioni da contratto.

8 Se la scelta spetta al creditore l’obbligazione assume le forme di un’obbligazione semplice.

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di vino, una data somma di denaro. Non si pone il problema dell’impossibilità sopravvenuta

della prestazione, poiché vale il principio “genus nunquam perit”.

• Specifiche: obbligazioni che consistono nel dare una cosa determinata nella sua specie

(species).

→ La differenza tra obbligazioni generiche e specifiche non dipende dalla natura

intrinseca, fungibile e infungibile, dell’oggetto, ma soltanto dal modo in cui esso

viene in concreto individuato nel rapporto. In tal senso, anche se di rado, cose

fungibili possono essere oggetto di un’obbligazione specifica, ad esempio le botti di

vino che si trovano nella cantina di Tizio; mentre spesso cose infungibili possono

essere oggetto di un’obbligazione generica, ad esempio un cavallo baio, una schiava

gallica.

→ Se non altrimenti stabilito, sia nelle obbligazioni specifiche sia in quelle generiche lo

ius eligendi spetta al debitore, il quale, in diritto classico, si libera anche prestando la

qualità pessima: ad esempio, un servo malato. In seguito, in età giustinianea si

afferma, invece, il principio in base al quale il debitore si libera prestando cose di

qualità non inferiore alla media .

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In relazione ai soggetti e all’oggetto:

 • Divisibili: obbligazioni suscettibili di adempimento parziale.

• Indivisibili: obbligazioni la cui prestazione non può essere divisa in prestazioni parziali che

mantengano, ciascuna, una rilevanza economica proporzionale rispetto a quella unitaria. Nel

caso di una pluralità di soggetti (dal lato attivo o da quello passivo) legati fra loro da un

regime di parziarietà, qualora la prestazione sia indivisibile, la parziarietà si trasforma in

solidarietà.

In relazione agli effetti:

 • Naturali: obbligazioni che sorgono da specifici doveri morali o sociali. Non se ne può

pretendere l'adempimento (non vi è quindi un’azione a tutela del rapporto obbligatorio), che

deve essere spontaneo; nel caso in cui l’adempimento avvenisse, non sarà più possibile

chiederne la ripetizione (soluti retentio). Si dice in genere che nell’obligatio naturalis esiste

il debito (shuld), ma non la responsabilità (haftung). In origine, sono definite naturali le

obbligazioni contratte dagli schiavi verso terzi; successivamente l’area in parola si estende

anche alle obbligazioni tra servo e padrone, tra filius e pater familias, tra sottoposti alla

medesima potestà. Nel diritto giustinianeo, attribuendosi all’aggettivo naturalis una valenza

più specificatamente morale, si parla di obbligazioni naturali quando ci si trova di fronte ad

un vincolo etico che, pur in assenza di azionabilità, giustifica la soluti retentio, come

avviene per la prestazione da parte del liberto a favore del patrono. Tale impostazione finisce

anche, in parte, col rendere meno definiti i contorni dogmatici, perché ora sono qualificate

naturali anche obbligazioni che in diritto classico erano in realtà azionabili, sia pure sul

mero piano pretorio, come quelle contratte dal soggetto sui iuris che poi subisce una capitis

deminutio.

9 Si tratta di un principio analogo a quello previsto oggi, nel Codice civile italiano all’art. 1178: “quando l’obbligazione

ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non

inferiore alla media”. 5

L’inadempimento della obligatio

Il debitore è legato al creditore da un vinculum iuris in forza del quale egli è tenuto ad eseguire una

prestazione.

Nel caso in cui egli non adempia (non esegua la prestazione che a lui fa capo o non la esegua

esattamente o nelle tempistiche concordate) e l’inadempimento sia a lui imputabile, sorge a

suo carico una responsabilità (haftung), oggi definita contrattuale .

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La responsabilità contrattuale è diversamente graduata e grava sul soggetto inadempiente

sulla base di criteri soggettivi (atteggiamento psicologico nei confronti dell’evento dannoso) e

oggettivi.

⇒ Casi di inadempimento:

Inadempimento definitivo (o assoluto)

Rifiuto di adempiere : il debitore si rifiuta di eseguire la prestazione. In tale caso si ha

1) inadempimento definit

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulifer di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Briguglio Filippo.
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