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Mercede: corrispettivo per il godimento della cosa ed era costituita
generalmente da danaro. Poteva, tuttavia, essere costituita anche dai frutti
della cosa locata; infatti, nei contratti parziari essa era costituita da una quota
determinata dei frutti del fondo;
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Termine: fissato dalle parti o, in mancanza, dalle consuetudini locali; poteva
aversi, anche, una locazione a tempo indeterminato (locatio in perpetuum),
che durava finché una delle due parti non decideva di recedere dal contratto.
Obbligazioni del locatore: egli si obbliga a far conseguire al conduttore la
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disponibilità della cosa, in modo che questi possa farne uso e goderne per il
periodo di tempo previsto dal contratto.
Facoltà del locatore: se il conduttore abbandona l’immobile senza giusta
causa, prima del termine concordato, il locatore ha facoltà di richiedere la
corresponsione intera dei canoni. Dispone, inoltre della actio locati esperibile
nei confronti del conduttore inadempiente.
Obbligazioni del conduttore: il conduttore (definito inquilinus nel caso di
locazione di una abitazione e colonus in quello di locazione di fondo rustico)
è tenuto a pagare la mercede e alla conservazione e restituzione della res
locata, rispondendo per gli eventuali danneggiamenti della cosa che siano a
lui imputabili.
Facoltà del conduttore: Se il bene dovesse venire evitto o risultasse affetto da
vizi, il conduttore può agire con l’actio conducti per ottenere il risarcimento
del danno. Nel caso di locazione di fondi rustici, qualora, a causa di una
calamità, si fosse perduto il raccolto, il conduttore poteva ottenere la remissio
mercedis, vale a dire la facoltà di non pagare la mercede o di pagarla
parzialmente. A livello equitativo, Papiniano riteneva però che se l’anno
successivo si fosse avuta una stagione particolarmente proficua, il conduttore
doveva corrispondere al locatore il canone da cui in precedenza era stato
sollevato.
Estinzione: oltre che per lo scadere del termine finale, il rapporto è sciolto per
il recesso dell’una o dell’altra parte; non invece – salvo patto contrario –
dalla morte, con trasmissione, attiva e passiva, agli eredi.
Locatio conductio operis: è il contratto in base al quale il locatore mette a
ii. disposizione del conduttore una cosa sulla quale quest’ultimo si obbliga ad eseguire
un’opera (consegna di un vestito ad un sarto per far svolgere un rammendo). Il
locatore si obbliga a pagare la mercede.
Oggetto: facere; pertanto, a questo tipo di contratto, si possono ricondurre
numerose tipologie di contratti odierni come l’appalto e il contratto di
trasporto;
Obbligazioni del locatore: egli si obbliga a far conseguire al conduttore la
disponibilità della cosa;
Obbligazioni del conduttore: egli è tenuto a eseguire l’opera secondo le
modalità concordate e a riconsegnarla entro un termine stabilito.
27 La locazione-conduzione crea un vincolo obbligatorio tra locatore e conduttore, pertanto, nel caso di vendita della
res locata, l’acquirente è del tutto libero di non rispettare il contratto di locazione, sulla base del principio emptio tollit
locatum (l’alienazione estingue la locazione). Normalmente, il locatore, per mezzo di un pactum adiectum, otteneva la
promessa dall’acquirente che egli avrebbe rispettato la locazione in atto. Nel caso di violazione, il conduttore poteva
esperire nei confronti dell’acquirente l’actio vendicti. 23
Responsabilità del conduttore: egli risponde per custodia tecnica. Nel caso di
trasporto marittimo, la lex Rhodia stabiliva che nel caso in cui, per necessità
della navigazione, alcune merci fossero state gettate in mare, la perdita
dovesse deve essere ripartita pro parte da tutti i locatori; il trasportatore
risponderà nei confronti dei mittenti (actio locati) che hanno perduto le merci
per il valore delle stesse, ma sarà legittimato ad agire (actio conducti) contro i
titolari di quelle salvate al fine di conseguire la loro contribuzione.
Con cosa propria del locatore: si discusse se la conventio con un orefice che
lo impegnava, dietro corrispettivo, a fabbricare con oro proprio anelli
integrasse compravendita o locazione-conduzione: si finì con l’optare per
l’emptio vendictio.
Estinzione: morte del conduttore.
Locatio conductio operarum: è il contratto in base al quale il locatore
iii. (necessariamente soggetto libero) si obbliga a porre la propria attività lavorativa a
disposizione del conduttore, il quale si obbliga a pagare la mercede.
Estinzione: morte del locatore.
→ Affinità con la compravendita: “la locazione-conduzione è assai vicina alla
compravendita, e ambedue si fondano sulle stesse regole giuridiche, infatti, come la
compravendita la si contrae accordandosi sul prezzo, così la locazione-conduzione la si
intende contratta se ci sia accordati sulla mercede”. Oltre a ciò, i due istituti presentano
aspetti problematici comuni, come, ad esempio, quello relativo alla determinazione della
mercede da parte di un terzo e casi in cui si dubiti seriamente a quale dei due istituti si
debbano ascrivere certe fattispecie.
→ Differenze di fondo: il vero tratto distintivo fra i due istituti risiede nella temporaneità del
trasferimento della res, che implica necessariamente l’obbligo di restituzione della
stessa. La durata della locazione era stabilita convenzionalmente fra le parti (se si
trattava di fondi rustici la durata era quinquennale), e se alla scadenza del termine non
fosse stata avanzata dal locatore una richiesta di restituzione, il contratto poteva
rinnovarsi tacitamente (per i fondi rustici il rinnovo era di un anno).
Società (societas):
3) → Nozione: contratto consensuale, bilaterale o plurilaterale in base al quale due o più
soggetti al fine di raggiungere uno scopo patrimoniale comune, si obbligano a conferire
beni o attività, nonché a ripartire fra loro utili e perdite secondo le modalità concordate.
→ Origine: Gaio individua come precedente del contratto di società l’antico istituto del
consortium ercto non cito, quella comunione ereditaria fra fratelli che si veniva a creare
alla morte del padre per far sì che il patrimonio ereditario restasse indiviso fra loro. Un
consorzio di ugual tipo lo si poteva costituire anche fra estranei, attraverso una certa
legis actio (apposita azione di legge davanti al pretore).
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→ Consenso: deve persistere in maniera continuativa; al socio è sempre data facoltà di
poter recedere, ma il recesso, anche di uno soltanto, determina lo scioglimento della
società.
→ Assenza di personalità giuridica: non si può parlare di crediti e debiti della società ma
soltanto di crediti e debiti dei singoli soci. Dunque, salvo il ricorrere di particolari
circostanze (ad esempio la societas publicanorum, munita di personalità giuridica, che
mirava ad aggiudicarsi appalti pubblici), il terzo che ha contrattato con un socio, sia o no
al corrente del vincolo che lega quest’ultimo, non ha azione che contro di lui. La
massima di Ulpiano esprime in maniera efficacie questo modo di vedere le cose: socii
mei socius meus socius non est, ossia il socio del mio amico non è mio socio.
→ Bilateralità o plurilateralità: tale carattere non si concreta tanto nella corrispettività
delle prestazioni, quanto piuttosto nel loro convergere unidirezionale verso un fine
comune.
→ Tipologie:
Generali:
Società di tutti i beni (omnium honorum): sorta di perpetuazione al consortium, in
i. essa i soci conferiscono tutte i loro beni, impegnandosi altresì a conferire tutti i beni
che avrebbero acquistato in futuro a qualsiasi titolo. Va sottolineato che in tale tipo di
società, nel momento in cui i soci manifestano il loro consenso, si verifica il
transitus legalis (obbligo di porre in essere la cooperazione promessa) e
automaticamente si forma una comproprietà sui beni conferiti dai soci.
Società di tutto il guadagno (societas omnium quae ex quaestu veniunt) prevede,
ii. invece, il conferimento in società di ogni utile derivante da attività economiche;
restavano esclusi i beni che ai soci pervenivano da atti di liberalità quali lasciti a
causa di morte o donazione.
Speciali:
Società per un determinato affare (unius negotiationis o unius rei): i soci
iii. conferiscono in società beni o servizi al fine di raggiungere uno specifico scopo
economico. Si trattava di vere società commerciali, come, ad esempio, quelle nate
per il commercio degli schiavi.
→ Ripartizione dei profitti e delle perdite: i soci si obbligano reciprocamente a dividere tra
loro profitti e perdite, nella misura convenuta. In mancanza di accordi specifici, questi si
dividevano in parti uguali. Va sottolineato che non è necessario che profitti e perdite
abbiano una corrispondenza diretta con i conferimenti compiuti. In altre parole era
possibile che un socio potesse partecipare ai profitti, ma essere esentato dalle perdite
(socio d’opera). È vietata la c.d. società leonina in cui ogni socio partecipa alle perdite,
ma non ai profitti.
→ Responsabilità per inadempimento è sanzionata in maniera diversa a seconda dei casi.
Per molto tempo la dottrina ha ipotizzato che in età classica la responsabilità del socio
fosse inquadrata nell’ambito del dolo, mentre la responsabilità per colpa sarebbe emersa
solo in età giustinianea. Oggi, invece, si pensa che la responsabilità per colpa sia emersa
proprio in età classica, insieme al dolo, in riferimento al socio d’opera.
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→ Estinzione:
Cause soggettive:
o Recesso; se doloso, ad esempio: il socio di una societas omnium bonorum
eredita e recede al fine di eludere il dovere di rendere partecipi i soci di tale
acquisto ereditario, la società si estingue, ma il socio è tenuto a rendere
partecipi gli ex soci di quanto pervenutogli dal lascito ereditario.
Morte di un socio, fatto salvo il caso in cui si sia fatto un patto di non
scioglimento;
A seguito di capitis deminutio media e maxima;
A causa di una bonorum venditio o bonorum publicatio dei beni di un socio.
A seguito dell’esperimento dell’actio pro socio, azione di buona fede che il
socio poteva esperire nei confronti degli altri soci a tutela delle obbligazioni
reciprocamente assunte. La condanna derivante era assai severa, perché il
comportamento sanzionato era contrario a quei principi di correttezza e di
buona fede che dovevano permeare i rapporti fra soci. Ecco che dunque tale
azione comportava l’infamia del socio che la subisse e lo sciogl