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Istituzioni diritto romano: le obbligazioni

Definizione di obligatio

La tradizione giuridica ci ha consegnato due diverse definizioni di obligatio, entrambe contenute 1 nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano.

Institutiones: Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae 1) rei secundum nostrae civitatis iura 2 (“L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo necessariamente tenuti ad eseguire una prestazione secondo il diritto della nostra civitas”)

  • Iuris vinculum: l’obligatio è il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad effettuare una determinata prestazione per soddisfare un interesse di un altro soggetto (creditore).
  • Necessitas solvendi (obbligo): indica la coercibilità dell’obbligazione quale sua caratteristica essenziale.
  • Secundum iura (nostrae civitatis): indica la derivazione giuridica dell’obbligazione dall’ordinamento della civitas, con ciò dicendo che, nella pluralità dei vincoli che ogni individuo contrae a causa del suo stesso esistere, sono obbligazioni sono quelli che sono contemplati dal diritto della comunità a cui aderisce.

Paolo, Digesta: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum 2) aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel parestandum (“L’essenza delle obbligazioni non consiste nel fare nostro un bene corporale o nostra una servitù, ma nel costringere un altro nei nostri confronti a dare, fare, prestare qualcosa”).

→ Sostanza dell’obligatio. La definizione sottolinea il rapporto tra diritto reale e diritto di credito; Paolo, in poche parole, afferma che mentre il diritto reale fa nostra una cosa o ci rende titolari di una servitù prediale, l’obbligazione costringe un soggetto debitore ad eseguire nei confronti di un soggetto creditore una prestazione, che può consistere in un dare (trasferimento del dominium, del possesso o la costituzione di un ius in re aliena), in un facere (comprensivo anche del comportamento negativo di non facere, si riferisce al compimento di un’attività giuridica o materiale) o in un praestare (praes + stare, stare garante per; si riferisce ai casi in cui un soggetto si assumeva una garanzia e, conseguentemente, la responsabilità per un comportamento altrui). Dal che si desume anche che, mentre il titolare di un diritto reale (diritto sulla cosa tutelato da actio in rem) lo esercita indipendentemente dalla collaborazione dei soggetti passivi (è quindi un diritto soggettivo assoluto), il creditore, per veder soddisfatto il proprio diritto (sulla persona, tutelato da actio in personam), ha bisogno necessariamente della collaborazione del debitore (è quindi un diritto soggettivo relativo). E se quest’ultimo non fa fronte al suo debito (schuld) scatta il principio della sua responsabilità (haftung) e vi saranno delle sanzioni di carattere patrimoniale o personale.

1 Insieme di atteggiamenti profondamente radicati e condizionati dalla storia, circa la natura del diritto, e circa il ruolo che il diritto deve svolgere nella società politicamente organizzata, circa il miglior modo di organizzare il funzionamento giuridico e circa il modo con cui il diritto deve essere fatto, applicato, studiato, perfezionato, pensato.

2 La dottrina romanistica appare propendere per l’idea che l’espressione secundum nostrae civitatis iura vada intesa con una valenza ampia tesa a ricomprendere non solo le norme di diritto civile, ma anche di diritto onorario e comune.

Origine della obligatio

In origine l’obligatio (da ob - ligare, legare a causa di qualcosa) consisteva in un reale stato di asservimento materiale del debitore che poteva riscattarsi da tale condizione quando avesse racimolato con il proprio lavoro la somma dovuta. Esempio di questo concetto originario di obbligazione è la figura del nexus, soggetto che, attraverso un atto per rame e bilancia (gesta per aes et libram), sottoponeva la sua persona (o di chi sotto la sua potestà), essendo in debito di una 3 somma di denaro, al potere di un’altra persona (il creditore) e restava in una posizione di soggezione personale (in causa mancipi) fino al pagamento del debito. Il nexum venne abolito dalla lex Poetelia Papiria.

Altre figure originarie di obbligazione erano i vades e i praedes, veri e propri ostaggi nelle mani del creditore a garanzia del pagamento di un terzo (debitore), impossibilitato a pagare; debito e responsabilità sono, quindi, in capo a persone diverse. Questi istituti sparirono completamente nell’età classica.

La dottrina è pressoché concorde nell’individuare nella sponsio la prima figura di obligatio nel senso moderno del termine. La sponsio, infatti, attribuisce al debitore sia il debito, ossia il dovere di adempiere, sia la responsabilità, intesa ora come assoggettamento a una sanzione in caso di prestazione ineseguita.

Elementi della obligatio

Soggetti:

  • Attivo, detto creditore: gli spetta il diritto di esigere una data prestazione;
  • Passivo, detto debitore: è tenuto ad eseguire la prestazione.

⇒ Determinati, o determinabili, e individuabili. A causa, infatti, del principio romano della personalitas non è possibile che un soggetto debitore faccia sorgere un’obbligazione direttamente in capo ad un’altra persona. Il diritto civile, ammette solamente, infatti, che un soggetto erede possa trovarsi ad essere creditore o debitore di una obbligazione posta in vita dal soggetto defunto solo in forza di successione a quest’ultimo. In virtù di questo principio, sono invalide stipulazioni come: prometti di dare al mio erede? Prometti che il tuo erede darà? Tuttavia questo principio dell’esclusione di obligatio sorta in capo all’erede sarà eliminato del tutto da Giustiniano.

Oggetto: la prestazione, cioè il comportamento che il debitore deve tenere nei confronti del 2. creditore.

  • Contenuto: dare, facere, praestare;
  • Requisiti:

a. Possibile sia materialmente (esiste in natura), sia giuridicamente (permessa 4 dall’ordinamento giuridico). Se la prestazione non è possibile sin dall’inizio, 5 l’obbligazione non sorge (impossibilium nulla obligatio est, Celso). È invece valida la promessa di dare una cosa altrui, che obbliga il debitore a procurarsela e a trasmetterla al creditore: qui più che impossibilità della prestazione, può parlarsi di difficoltà (difficultas solutionis), che non impedisce la nascita dell’obligatio; nel caso in cui, però, il terzo non intendesse vendere la cosa al debitore, graverà su di esso la responsabilità per l’inadempimento della prestazione.

b. Lecita, cioè conforme alle norme di ordine pubblico e al buon costume (boni mores). Ad essere illecito può essere sia l’oggetto (merce rubata, ma anche la promessa di commettere un’uccisione), sia la causa (stipulazione di un compenso per non commettere un’uccisione). Se ad essere illecita è solo la causa, l’obbligazione, secondo il diritto civile, è formalmente valida. Tuttavia può essere neutralizzata dal pretore che può negare l’azione o concedere al promittente un exceptio.

c. Determinata (o determinabile). La prestazione è determinata quando è specificata in tutti i suoi elementi (promessa di dare un uomo, di seminare un fondo, di tingere un abito). È determinabile quando le parti o la legge fissano i criteri, per relationem (lo stesso prezzo pagato lo scorso anno) o in base a dati futuri (l’uva che produrrà il vigneto), per una successiva determinazione. 6 La determinazione della prestazione può avvenire anche da parte di una terza persona. In tal caso si può trattare di arbitrium merum o arbitrium boni viri. Nel primo caso, non ammesso dal diritto romano, il terzo può determinare il contenuto della prestazione a proprio piacimento, col connesso rischio di palese iniquità; nel secondo caso (ammesso da una parte di giuristi), egli è tenuto a determinare il contenuto della prestazione sulla base dell’arbitrio dell’uomo onesto.

d. Carattere patrimoniale: la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica. Tale principio è strettamente connesso alla struttura della condanna nel processo formulare, la quale consiste sempre nel pagamento di una somma di denaro.

3 La figura originaria dell’obligatio non è un vincolo giuridico, bensì un vincolo potestativo.

4 Non si può promettere, per esempio, un ippocentauro.

5 Non si può promettere, per esempio, una cosa sacra, o pubblica, fuori, quindi, dalla disponibilità dei privati.

6 È invalida la promessa fatta in questo modo: prometti che sarà dato dopo la mia morte? Questo perché, spiega Gaio, tale giorno è noto solo a morte avvenuta, e non è quindi né determinato, né determinabile. Al contrario, la promessa: prometti che sarà dato quando morirò? è valida perché ci si figura l’obbligazione nata in capo allo stipulante o al promittente nell’ultimo momento di vita.

Tipologie di obbligazione

Oltre alle cosiddette obbligazioni semplici, caratterizzate dalla presenza di un solo debitore e di un solo creditore e dall’obbligo di eseguire quella determinata prestazione, vi sono altre tipologie che sono caratterizzate dal presentare particolari aspetti in relazione ai soggetti, all’oggetto, ai soggetti e all’oggetto e, infine, in relazione agli effetti.

In relazione ai soggetti

  • Parziarie: obbligazioni che ammettono una pluralità di creditori per un solo debitore (parziarietà attiva) o una pluralità di debitori (parziarietà passiva). Nel caso di parzialità attiva ciascuno dei creditori può esigere dal debitore solo la sua parte della prestazione. Nel caso, invece, di solidarietà passiva ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte, in modo che il creditore per ottenere l'intero dovrà agire nei confronti di tutti i debitori (parziarietà passiva).
  • Solidali: obbligazioni che ammettono una pluralità di creditori per un solo debitore (solidarietà attiva) o una pluralità di debitori per un solo creditore (solidarietà passiva). Nel 7 caso di solidarietà attiva ciascuno dei creditori può rivolgersi al debitore ed esigere l’intera prestazione (solidum, l’intero). Il debitore, eseguendo la prestazione ad uno dei creditori, è liberato anche nei confronti degli altri concreditori. Nel caso, invece, di solidarietà passiva ciascuno dei debitori può essere costretto dal creditore ad eseguire l’intera prestazione. Il debitore, eseguendo la prestazione al creditore, libera dall’obbligazione anche gli altri condebitori. I casi sopra esaminati sono di solidarietà elettiva. Si ha invece solidarietà cumulativa, la quale si presenta assai più spesso dal lato passivo, ciascun debitore può essere convenuto dal creditore in solidum (per l’intero) con azioni che si sommano. Si pensi al caso di furto commesso ai danni di Tizio da più persone in concorso: il derubato potrà pretendere la pena in denaro da ogni complice, ottenendola tante volte quanti sono i ladri stessi.

→ Per l’ordinamento giuridico romano, se nulla è disposto dalle parti, quando si ha una pluralità di debitori o una pluralità di creditori, la parziarietà è presunta. Il Codice civile italiano si allontana dalla soluzione romanistica perché oggi, quando si ha una pluralità di debitori, la solidarietà è presunta, mentre quando si ha una pluralità di creditori, la parziarietà è presunta.

In relazione all’oggetto

  • Alternative: obbligazioni che ammettono più di una possibile prestazione e, pertanto, una scelta, demandata ad una delle due parti. L’alternatività delle prestazioni è normalmente espressa da un aut..aut impiegato nella domanda del creditore. Classico esempio di obbligazione alternativa è fornito dalla stipulazione: prometti di dare lo schiavo Panfilo o lo schiavo Stico? Nel caso prospettato, e in tutti quelli in cui non sia diversamente stabilito, lo ius eligendi (diritto di scelta) spetta al debitore, il quale, eseguendo una delle prestazioni, è liberato. Qualora la electio (scelta) spetti, invece, al creditore, il soggetto passivo del 8 vincolo dovrà attenersi alla decisione palesata dal primo, e solo così sarà liberato. I maggiori problemi sorgono in rapporto all’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni. In proposito bisogna distinguere: se la scelta spetta al debitore, l’impossibilità di una delle prestazioni, anche se ascrivibile a quest’ultimo, concentra l’obbligazione su quella ancora possibile, eseguendo la quale il vincolo si estingue. Se, invece, la scelta spetta al creditore e l’impossibilità non è causata dal debitore, si ricade nel caso precedente; altrimenti il creditore, se così preferisce, può richiedere la stima (aestimatio) della prestazione ormai impraticabile.
  • Generiche: obbligazioni che consistono nel dare una cosa determinata solo nel genere (genus), ad esempio, una data quantità di grano, una certa quantità di olio, una certa quantità di vino, una data somma di denaro. Non si pone il problema dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, poiché vale il principio “genus nunquam perit”.
  • Specifiche: obbligazioni che consistono nel dare una cosa determinata nella sua specie (species).

→ La differenza tra obbligazioni generiche e specifiche non dipende dalla natura intrinseca, fungibile e infungibile, dell’oggetto, ma soltanto dal modo in cui esso viene in concreto individuato nel rapporto. In tal senso, anche se di rado, cose fungibili possono essere oggetto di un’obbligazione specifica, ad esempio le botti di vino che si trovano nella cantina di Tizio; mentre spesso cose infungibili possono essere oggetto di un’obbligazione generica, ad esempio un cavallo baio, una schiava gallica.

→ Se non altrimenti stabilito, sia nelle obbligazioni specifiche sia in quelle generiche lo ius eligendi spetta al debitore, il quale, in diritto classico, si libera anche prestando la qualità pessima: ad esempio, un servo malato. In seguito, in età giustinianea si afferma, invece, il principio in base al quale il debitore si libera prestando cose di qualità non inferiore alla media. 9

In relazione ai soggetti e all’oggetto

  • Divisibili: obbligazioni suscettibili di adempimento parziale.
  • Indivisibili: obbligazioni la cui prestazione non può essere divisa in prestazioni parziali che mantengano, ciascuna, una rilevanza economica proporzionale rispetto a quella unitaria. Nel caso di una pluralità di soggetti (dal lato attivo o da quello passivo) legati fra loro da un regime di parziarietà, qualora la prestazione sia indivisibile, la parziarietà si trasforma in solidarietà.

In relazione agli effetti

  • Naturali: obbligazioni che sorgono da specifici doveri morali o sociali. Non se ne può pretendere l'adempimento (non vi è quindi un’azione a tutela del rapporto obbligatorio), che deve essere spontaneo; nel caso in cui l’adempimento avvenisse, non sarà più possibile chiederne la ripetizione (soluti retentio). Si dice in genere che nell’obligatio naturalis esiste il debito (schuld), ma non la responsabilità (haftung). In origine, sono definite naturali le obbligazioni contratte dagli schiavi verso terzi; successivamente l’area in parola si estende anche alle obbligazioni tra servo e padrone, tra filius e pater familias, tra sottoposti alla medesima potestà. Nel diritto giustinianeo, attribuendosi all’aggettivo naturalis una valenza più specificatamente morale, si parla di obbligazioni naturali quando ci si trova di fronte ad un vincolo etico che, pur in assenza di azionabilità, giustifica la soluti retentio, come avviene per la prestazione da parte del liberto a favore del patrono. Tale impostazione finisce anche, in parte, col rendere meno definiti i contorni dogmatici, perché ora sono qualificate naturali anche obbligazioni che in diritto classico erano in realtà azionabili, sia pure sul mero piano pretorio, come quelle contratte dal soggetto sui iuris che poi subisce una capitis deminutio.

7 Caratteristica delle obbligazioni da contratto.

8 Se la scelta spetta al creditore l’obbligazione assume le forme di un’obbligazione semplice.

9 Si tratta di un principio analogo a quello previsto oggi, nel Codice civile italiano all’art. 1178: “quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media”.

L’inadempimento della obligatio

Il debitore è legato al creditore da un vinculum iuris in forza del quale egli è tenuto ad eseguire una prestazione.

Nel caso in cui egli non adempia (non esegua la prestazione che a lui fa capo o non la esegua esattamente o nelle tempistiche concordate) e l’inadempimento sia a lui imputabile, sorge a suo carico una responsabilità (haftung), oggi definita contrattuale. 10

La responsabilità contrattuale è diversamente graduata e grava sul soggetto inadempiente sulla base di criteri soggettivi (atteggiamento psicologico nei confronti dell’evento dannoso) e oggettivi.

Casi di inadempimento

Inadempimento definitivo (o assoluto)

Rifiuto di adempiere: il debitore si rifiuta di eseguire la prestazione. In tale caso si ha 1) inadempimento definit

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulifer di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Briguglio Filippo.
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