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Le immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valori comuni a più esercizi relativi a beni (privi di consistenza fisica o tangibilità), diritti e costi, la cui utilità economica sia ritenuta estensibile a più esercizi, e quindi produttivi di flussi di reddito prospettici.

Componenti delle immobilizzazioni immateriali

Essi comprendono:

  • Beni immateriali in senso stretto (diritti con autonoma identificazione e valore e caratterizzati da trasferibilità, cioè attitudine ad essere ceduti in via autonoma – diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
  • Costi pluriennali (inseparabili dal complesso aziendale e non autonomamente alienabili - costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo)
  • Avviamento (attitudine dell’impresa a generare utili in misura superiore a quella ordinaria. Non è dotato di trasferibilità autonoma perché congiunto al complesso aziendale oggetto di acquisto, conferimento, fusione)

Modalità di acquisizione

Le immobilizzazioni immateriali possono essere:

  • Acquistate da terzi in proprietà
  • Acquisite da terzi a titolo di godimento
  • Prodotte internamente

Classificazione delle immobilizzazioni immateriali

L’art. 2424 prevede:

  • B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
    • I – Immobilizzazioni immateriali:
    • 1) Costi di impianto e di ampliamento; (costi pluriennali)
    • 2) Costi di sviluppo; (costi pluriennali)
    • 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; (beni immateriali)
    • 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; (beni immateriali)
    • 5) Avviamento;
    • 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
    • 7) Altre. (es. costi per migliorie su beni di terzi)

Criteri per l'iscrizione a bilancio

Art. 2424 bis: «[1] Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni».

Quindi le immobilizzazioni immateriali (realizzate internamente ovvero acquistate da terze economie) sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale solo se si riferiscono a costi:

  • Effettivamente sostenuti;
  • Distintamente identificati;
  • Attendibilmente quantificati;
  • Che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento e sono capaci di produrre benefici economici futuri.

Accertata l’utilità pluriennale dei costi relativi a risorse immateriali, la loro iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale rappresenta:

  • Un obbligo per i beni immateriali (soggetti a tutela giuridica) e per l’avviamento (se pagato a terzi);
  • Una facoltà per i costi pluriennali (nel senso che la capitalizzazione di costi può avvenire solo in presenza di particolari condizioni nel rispetto del principio di prudenza).

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

Art. 2426 comma 1: «1. le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi».

Quindi il criterio di valutazione delle immobilizzazioni immateriali è il costo storico:

  • Costo di acquisto, per le immobilizzazioni immateriali acquistate da terze economie. Il costo di acquisto comprende il prezzo pagato ed i cosiddetti oneri accessori; può inoltre comprendere gli interessi passivi su finanziamenti specificatamente contratti per la produzione.
  • Costo di produzione, per le immobilizzazioni immateriali sviluppate internamente. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente riferibili al bene e può includere anche costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione, oltre agli interessi passivi su finanziamenti specificatamente contratti per la sua realizzazione.

Art. 2426 comma 1: «2. il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa».

«3. l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento».

Quindi, a prescindere dalla modalità di acquisizione, il valore di iscrizione in bilancio non può eccedere il valore recuperabile, ossia il valore prospettico di realizzo dell’immobilizzazione.

Amortamento e cautele legislative

«5. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati».

Il legislatore ha quindi previsto alcune “cautele” rispetto a queste immobilizzazioni:

  • Consenso del Collegio: deve verificare l’esistenza di ragioni economiche che permettono la capitalizzazione
  • Limiti alla distribuzione di dividendi tramite costituzione di una riserva vincolata

«6. L’avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento».

Il legislatore ha quindi previsto alcune “cautele” rispetto a questa voce:

  • Consenso del Collegio: deve verificare l’esistenza di ragioni economiche che permettono la capitalizzazione
  • Adeguata informativa nella nota integrativa

Informazioni da riportare in nota integrativa

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, gli articoli 2426 e 2427 del codice civile richiedono di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa:

  • La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (art. 2426, co.1, n. 2)
  • La “spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento” (art. 2426, co. 1, n. 6)
  • I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1)
  • I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2)
  • La composizione delle voci “costi d'impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, co. 1, n. 3), ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennalità
  • La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 3-bis)
  • L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8)
  • L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427, co. 1, n.9)

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dagli articoli 2426 e 2427 del codice civile:

  • Una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2426, co. 1, n. 6)
  • I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1)
  • I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2)
  • L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8)
  • L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427, co. 1, n.9)

Le informazioni da riportare nella relazione sulla gestione

L’art. 2428 c.c., comma 2 punto 1 prevede che dalla relazione sulla gestione devono, fra l’altro, in ogni caso risultare: le attività di ricerca e sviluppo.

I principi contabili nazionali (nuovo OIC 24)

L’iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è subordinata all’accertamento dell'utilità futura, compito in taluni casi demandato, oltreché agli amministratori, anche agli organi di controllo (collegio sindacale, ove esistente). Non è consentita la capitalizzazione di beni immateriali acquisiti a titolo gratuito. Gli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle svalutazioni sono dedotti direttamente dai valori originali delle immobilizzazioni immateriali, a cui gli ammortamenti si riferiscono, ed esplicitati nella nota integrativa.

Criteri di valutazione

Il valore originario d’iscrizione di un’immobilizzazione immateriale è costituito dal costo di acquisto o di produzione.

  • Il costo d’acquisto è l’importo monetario o equivalente corrisposto o il fair value di altri corrispettivi dati per acquisire un bene, al momento dell’acquisto o della costruzione. Il costo di acquisto include anche gli oneri accessori.
  • Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; inoltre può includere anche costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione.

Limite al valore d'iscrizione

Il valore d'iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il valore in uso e il presumibile valore realizzabile tramite alienazione (o valore equo o fair value), al netto dei costi di vendita.

La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione durevole di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite durevoli di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile. Tale processo di verifica è definito “Impairment test”. Esso è analiticamente descritto nell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Impairment test

(cfr nuovo principio OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

Oggetto: riguarda la svalutazione per “perdite durevoli di valore” delle immobilizzazioni

Finalità: evita che le attività siano iscritte a un valore superiore a quello recuperabile

Obiettivo: consente di verificare se l’attività ha subito una riduzione durevole di valore, confrontando il suo valore recuperabile con il suo valore contabile

Periodicità: l’impresa deve valutare, ad ogni reporting date, se vi sono indicatori di possibili perdite durevoli di valore.

Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile. Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c) “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”. Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair value e il suo valore d’uso.

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività in una regolare operazione transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del fair value di un’attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale. Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore fair value sono sottratti i costi di vendita.

Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività. Il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi:

  • Stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale
  • Applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

Nel determinare il valore d’uso, le stime dei flussi finanziari futuri comprendono:

  • Le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività;
  • Le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
  • I flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);

Obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;

Nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata.

Ripristino di valore

La norma di legge prevede che quando vengono meno in tutto o in parte le cause che hanno determinato la svalutazione, il ripristino del valore può essere effettuato, riflettendo la situazione aggiornata della società e delle sue attività.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LUIGIORLAND di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Lassini Ugo.
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