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CODICE CIVILE

art. 2423-bis definisce i principi di redazione del bilancio:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività; 1bis. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo

conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

2. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente

dalla data dell’incasso o del pagamento;

4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo

la chiusura di questo;

5. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe sono

consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivarne la deroga e indicarne l’influenza

sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Classificazione dei lavori in corso su ordinazione art. 2424:

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti

Classificazione dei lavori in corso su ordinazione

Nella classe B del passivo “Fondi per rischi e oneri” sono rilevati alla voce B4 “Altri” tutti gli

accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, nonché quelli relativi al fondo

per le perdite probabili su commessa.

art. 2425:

A)Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

9) per il personale

NB. Si iscrive nella voce A3 solo la variazione dei lavori in corso su ordinazione:

Se rimanenze finali >rimanenze iniziali (SEGNO +)

Se rimanenze finali< rimanenze iniziali (SEGNO -)

Se rimanenze finali=rimanenze iniziali (NESSUNA RILEVAZIONE)

Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 “ricavi delle

vendite e delle prestazioni” della classe “Valore della produzione”, mentre la variazione dei lavori in corso

su ordinazione pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via

definitiva

rispettivamente all’inizio ed alla fine dell’esercizio è rilevata alla voce A3 “variazioni dei lavori in corso su

ordinazione” della stessa classe.

I ricavi di commessa comprendono:

il prezzo stabilito contrattualmente;

• le maggiorazioni per revisione prezzi;

• i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive (ad esempio, le varianti);

• corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a

• carico del committente;

gli incentivi dovuti all’appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi;

• le rettifiche di prezzo stabilite con patti aggiuntivi;

• gli altri proventi accessori (ad esempio, i proventi derivanti dalla vendita di eccedenze di materiali

• non utilizzati o dalla dismissione di impianti e attrezzature al termine della commessa).

art. 2426:

«11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati

con ragionevole certezza».

I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal codice civile sono quindi due:

il criterio della commessa completata (ex articolo 2426, numero 9): i lavori sono valutati al costo;

• il criterio della percentuale di completamento (ex articolo 2426, numero 11): i lavori sono valutati

• sulla base del corrispettivo contrattuale maturato ancorché superiore al costo (metodo della

scissione del margine).

Le informazioni da riportare in nota integrativa

La nota integrativa deve, fra l’altro, indicare (art. 2427):

«1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore;»

A questo riguardo, per i lavori in corso su ordinazione, occorre indicare:

se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di

• completamento;

la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;

• i criteri di contabilizzazione dei costi per l’acquisizione della commessa, dei costi preoperativi dei

• costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;

il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione

• dei lavori in corso su ordinazione;

• la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate.

La nota integrativa deve, fra l’altro, indicare:

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato

patrimoniale, distintamente per ogni voce.

Le informazioni da riportare in nota integrativa nel bilancio in forma abbreviata

Articolo 2435-bis, comma 4:

“Fermo restando le indicazioni .... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma

dell’articolo 2427, numeri 1), 2)...8), 9)... .”

Articolo 2435-ter, comma 2:

“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-

imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono

esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le

informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”

art. 2428:

Nessuna indicazione di legge con riferimento alle rimanenze di magazzino, tranne la seguente

espressione:

[1] «Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele,

equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel

suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con

particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e

incertezze cui la società è esposta».

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: NUOVO OIC 23

Alcune definizioni

Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente

ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi

non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti

per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su

ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi

richieste.

I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti aventi

contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative)

concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi

direttamente correlati alla realizzazione di un’opera (ad esempio, servizi di progettazione) o la fornitura di

più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.

Per lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale si intende un contratto di esecuzione che investe

un periodo superiore a dodici mesi. Per durata si intende il tempo che intercorre tra la data d’inizio di

realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi

entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto.

I ricavi di commessa (o ricavi a preventivo) sono costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il

committente e l’appaltatore per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.

I costi di commessa (o costi a preventivo) comprendono i costi attribuibili a una commessa che si stima di

sostenere per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.

Il risultato (o margine) di commessa rappresenta la differenza tra i ricavi di commessa e i costi di

commessa.

Lo stato di avanzamento (o percentuale di completamento) rappresenta, in termini percentuali o in base a

misurazioni fisiche, l’entità dei lavori in corso già eseguiti dall’appaltatore ad una certa data antecedente

al completamento della commessa (ad esempio alla data di redazione del bilancio). Il ricavo maturato (o

corrispettivo maturato) rappresenta la quota dei ricavi di commessa determinata con riferimento allo stato

di avanzamento dei lavori ad una certa data.

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione

Il codice civile prevede due criteri alternativi per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione:

•Criterio della “commessa completata”

•Criterio della “percentuale di completamento”

I principi contabili nazionali (nuovo OIC 23) specificano le condizioni che devono essere soddisfatte per

applicare il criterio della percentuale di completamento. Se non sono soddisfatte tali condizioni, la

valutazione dei lavori deve essere effettuata secondo il criterio della commessa completata.

Il criterio della percentuale di completamento è adottato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in

particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;

2. il diritto al corrispettivo per l’appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono

eseguiti;

3. non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale

entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad

esempio, l’obbligo dell’appaltatore nel completare i lavori);

4. il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.

CRITERIO DELLA “PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO”

Con il criterio della percentuale di completamento, il margine della commessa in corso di formazione viene

rilevato secondo il principio della competenza economica lungo la durata di realizzazione dell’opera.

Pertanto, con questo metodo è imputato a ciascuno degli esercizi in cui è in corso di esecuzione la

commessa una quota del corrispettivo convenuto con il committente in proporzione ai costi sostenuti.

Tale criterio è rispettoso del principio della competenza economica e risolve gli effetti distorsivi generati

sul reddito di esercizio dal metodo della commessa

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
58 pagine
2 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LUIGIORLAND di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Lassini Ugo.