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CODICE CIVILE
art. 2423-bis definisce i principi di redazione del bilancio:
1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività; 1bis. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
2. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento;
4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo;
5. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivarne la deroga e indicarne l’influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Classificazione dei lavori in corso su ordinazione art. 2424:
C) Attivo circolante:
I – Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti
Classificazione dei lavori in corso su ordinazione
Nella classe B del passivo “Fondi per rischi e oneri” sono rilevati alla voce B4 “Altri” tutti gli
accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, nonché quelli relativi al fondo
per le perdite probabili su commessa.
art. 2425:
A)Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
9) per il personale
NB. Si iscrive nella voce A3 solo la variazione dei lavori in corso su ordinazione:
Se rimanenze finali >rimanenze iniziali (SEGNO +)
Se rimanenze finali< rimanenze iniziali (SEGNO -)
Se rimanenze finali=rimanenze iniziali (NESSUNA RILEVAZIONE)
Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 “ricavi delle
vendite e delle prestazioni” della classe “Valore della produzione”, mentre la variazione dei lavori in corso
su ordinazione pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via
definitiva
rispettivamente all’inizio ed alla fine dell’esercizio è rilevata alla voce A3 “variazioni dei lavori in corso su
ordinazione” della stessa classe.
I ricavi di commessa comprendono:
il prezzo stabilito contrattualmente;
• le maggiorazioni per revisione prezzi;
• i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive (ad esempio, le varianti);
• corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a
• carico del committente;
gli incentivi dovuti all’appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi;
• le rettifiche di prezzo stabilite con patti aggiuntivi;
• gli altri proventi accessori (ad esempio, i proventi derivanti dalla vendita di eccedenze di materiali
• non utilizzati o dalla dismissione di impianti e attrezzature al termine della commessa).
art. 2426:
«11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza».
I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal codice civile sono quindi due:
il criterio della commessa completata (ex articolo 2426, numero 9): i lavori sono valutati al costo;
• il criterio della percentuale di completamento (ex articolo 2426, numero 11): i lavori sono valutati
• sulla base del corrispettivo contrattuale maturato ancorché superiore al costo (metodo della
scissione del margine).
Le informazioni da riportare in nota integrativa
La nota integrativa deve, fra l’altro, indicare (art. 2427):
«1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore;»
A questo riguardo, per i lavori in corso su ordinazione, occorre indicare:
se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di
• completamento;
la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;
• i criteri di contabilizzazione dei costi per l’acquisizione della commessa, dei costi preoperativi dei
• costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;
il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione
• dei lavori in corso su ordinazione;
• la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate.
•
La nota integrativa deve, fra l’altro, indicare:
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo
8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce.
Le informazioni da riportare in nota integrativa nel bilancio in forma abbreviata
Articolo 2435-bis, comma 4:
“Fermo restando le indicazioni .... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma
dell’articolo 2427, numeri 1), 2)...8), 9)... .”
Articolo 2435-ter, comma 2:
“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-
imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono
esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le
informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”
art. 2428:
Nessuna indicazione di legge con riferimento alle rimanenze di magazzino, tranne la seguente
espressione:
[1] «Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel
suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e
incertezze cui la società è esposta».
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: NUOVO OIC 23
Alcune definizioni
Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente
ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi
non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti
per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su
ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi
richieste.
I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti aventi
contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative)
concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi
direttamente correlati alla realizzazione di un’opera (ad esempio, servizi di progettazione) o la fornitura di
più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.
Per lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale si intende un contratto di esecuzione che investe
un periodo superiore a dodici mesi. Per durata si intende il tempo che intercorre tra la data d’inizio di
realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi
entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto.
I ricavi di commessa (o ricavi a preventivo) sono costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il
committente e l’appaltatore per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.
I costi di commessa (o costi a preventivo) comprendono i costi attribuibili a una commessa che si stima di
sostenere per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.
Il risultato (o margine) di commessa rappresenta la differenza tra i ricavi di commessa e i costi di
commessa.
Lo stato di avanzamento (o percentuale di completamento) rappresenta, in termini percentuali o in base a
misurazioni fisiche, l’entità dei lavori in corso già eseguiti dall’appaltatore ad una certa data antecedente
al completamento della commessa (ad esempio alla data di redazione del bilancio). Il ricavo maturato (o
corrispettivo maturato) rappresenta la quota dei ricavi di commessa determinata con riferimento allo stato
di avanzamento dei lavori ad una certa data.
La valutazione dei lavori in corso su ordinazione
Il codice civile prevede due criteri alternativi per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione:
•Criterio della “commessa completata”
•Criterio della “percentuale di completamento”
I principi contabili nazionali (nuovo OIC 23) specificano le condizioni che devono essere soddisfatte per
applicare il criterio della percentuale di completamento. Se non sono soddisfatte tali condizioni, la
valutazione dei lavori deve essere effettuata secondo il criterio della commessa completata.
Il criterio della percentuale di completamento è adottato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in
particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;
2. il diritto al corrispettivo per l’appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono
eseguiti;
3. non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale
entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad
esempio, l’obbligo dell’appaltatore nel completare i lavori);
4. il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.
CRITERIO DELLA “PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO”
Con il criterio della percentuale di completamento, il margine della commessa in corso di formazione viene
rilevato secondo il principio della competenza economica lungo la durata di realizzazione dell’opera.
Pertanto, con questo metodo è imputato a ciascuno degli esercizi in cui è in corso di esecuzione la
commessa una quota del corrispettivo convenuto con il committente in proporzione ai costi sostenuti.
Tale criterio è rispettoso del principio della competenza economica e risolve gli effetti distorsivi generati
sul reddito di esercizio dal metodo della commessa