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Sono accomunati da un tema che costituisce un elemento di novità nel bilancio del 2016, ovvero il costo
ammortizzato. L’origine del costo ammortizzato sono i principi internazionale verso cui i principi italiani
stanno tendendo. È il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento
dell’iscrizione iniziale al netto degli eventuali costi di transazione, al netto dei rimborsi di capitale
eventualmente già avvenuti, aumentando o diminuendo il valore dell’ammortamento accumulato calcolato
col metodo del tasso d’interesse effettivo. Ciò significa non valutare crediti e debiti al loro valore nominale,
come avveniva fino al 2015, ma valutarli al netto dei costi di transazione, eventuali e se rilevanti, al netto di
eventuali agi o disagi di emissione e tenendo conto dell’effetto temporale, ovvero tenendo conto
dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri ad oggi. Ci sono dei casi in cui i tassi sono impliciti nel valore del
finanziamento, come nei debiti inter company, dove le parti si accordano affinché i trasferimenti di denaro
siano infruttiferi: la norma dice che il tasso implicito debba essere pari al tasso di mercato. Quest’ultimo
entra in gioco anche nel caso in cui il tasso effettivo esplicito sia significativamente diverso dal tasso di
mercato stesso: tra i due viene privilegiato quello più alto, ovvero la prospettiva più prudente. Per i crediti e
debiti sorti nell’anno 2016 l’adozione del costo ammortizzato è obbligatoria per le imprese che redigono il
bilancio in forma ordinaria; le società che lo redigono in forma abbreviata sono esonerate dall’obbligo di
adozione del costo ammortizzato. Per i crediti e debiti già in essere nel 2016 si può scegliere tra i criteri
adottati fino al 2015 o l’uso del nuovo criterio del costo ammortizzato.
I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide o di beni o servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri
soggetti. Si dividono in:
In base alla natura economica in crediti commerciali e finanziari
In base al soggetto debitore in crediti verso partecipate/partecipanti e crediti verso altri soggetti
In base alla durata (criterio finanziario) in crediti a breve termine e a medio/lungo termine
Il valore nominale di un credito è l’ammontare definito dal contratto; il tasso d’interesse nominale è quello
definito dal contratto; l’attualizzazione è quel processo che consente di determinare il valore ad oggi di
flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future. C’è il divieto di compenso delle partite e per
ogni voce dello stato patrimoniale del conto economico deve essere indicato l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente; se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio
precedente devono essere adattate: la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo
devono essere segnalati e commentati in nota integrativa. Nella voce B10d del conto economico
“svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, si classificano le
svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante. Con riferimento al conto economico, alla voce D19b del
conto economico “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, si
classificano le svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. Nella voce A5 del conto
economico “altri ricavi e proventi” si classificano i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell’attivo
circolante e gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante, quando le cause che
le hanno generate vengono meno. Nella voce D18b del conto economico “rivalutazioni di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni” si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti
iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno. Nelle voci
C16a e C16d del conto economico si classificano gli “altri proventi finanziari” rappresentati rispettivamente
da interessi attivi maturati sui crediti (voce a), con separata indicazione di quelli da imprese controllate,
collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, e i maggiori importi incassati sui crediti
iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (voce d), con separata indicazione di quelli da imprese controllate,
collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.
Le perdite realizzate su crediti (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del
credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del
conto economico per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato. Nella nota integrativa si
rappresentano i criteri di valutazione che sono stati adottati, i movimenti di tutte le voci di stato
patrimoniale (dettaglio relativo al fondo svalutazione crediti), i crediti che hanno una durata superiore
all’anno con uno specifico dettaglio richiesto per i crediti con esigibilità oltre i 5 anni e le eventuali garanzie
che assistono i crediti. Nel caso dei bilanci in forma abbreviata tutti i crediti possono essere accorpati
all’interno dell’attivo circolante, anche quelli verso soci per versamenti ancora dovuti e anche ratei e
risconti attivi. L’articolo 2426 afferma che i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Quando il credito è iscritto per la prima volta in
bilancio, il valore d’iscrizione è dato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed
inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di
transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale
a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che
implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il tasso d’interesse usato è un tasso
interno di rendimento (TIR), che è un tasso costante lungo tutta la durata del credito, che rende uguale il
valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale, ovvero
rende nullo il valore attuale dei flussi di cassa complessivi. In sede di rilevazione iniziale per tenere conto
del fattore temporale, il tasso d’interesse effettivo deve essere confrontato con i tassi d’interesse di
mercato: se il tasso effettivo è simile al tasso di mercato, c’è la presunzione che gli effetti siano irrilevanti;
se il tasso effettivo è diverso da quello di mercato c’è la necessità di un’attualizzazione. Anche per i crediti e
debiti di durata inferiore ai 12 mesi si può supporre che gli effetti del processo di attualizzazione siano
irrilevanti. Quando la legge prevede l’automatica applicazione degli interessi di mora in relazione ai ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 “altri proventi
finanziari”. Nel caso in cui l’incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo
svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero, in modo da rendere nullo l’impatto.
Per quel che riguarda la stima delle svalutazioni dei crediti, la determinazione della quota dei crediti può
avvenire con due procedimenti, di cui uno non prescinde l’altro:
Procedimento analitico, nel quale si fa un’analisi dei singoli crediti e si determinano le perdite
presente; si stimano ulteriori perdite valutate in base all’esperienza e ad altri elementi utili; si
valutano indici di anzianità dei crediti; si fa riferimento a condizioni economiche generali di settore
e di paese. È spesso realizzato da un legale.
Procedimento sintetico, nel quale si fa una stima forfetaria attraverso l’applicazione di formule
all’ammontare complessivo dei crediti prendendo a riferimento determinate percentuali sulle
vendite o sui crediti.
L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei
flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di
interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione
iniziale). L’importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico. Se, in un
esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una
svalutazione vengono meno in tutto o in parte (ad esempio per un miglioramento nella solvibilità del
debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito
non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la
svalutazione non fosse mai stata rilevata. Per quel che riguarda la normativa fiscale, l’articolo 106 del TUIR
impone che le svalutazioni dei crediti sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore
nominale o di acquisizione dei crediti. nel computo si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su
crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo di svalutazioni e
accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti a fine esercizio. Di
conseguenza, se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni eccede il 5% del valore
nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. Sono
deducibili le perdite su crediti, se risultanti da elementi certi e precisi, limitatamente alla parte che eccede
l’ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.
Il bilancio consolidato
È simile a un bilancio d’esercizio, formalmente costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota
integrativa, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto. A questi viene di solito
unita una relazione sula gestione degli amministratori che completa l’informativa contabile presente nella
nota integrativa e nel bilancio. Ha lo scopo di esprimere un giudizio sulle condizioni di equilibrio economico,
finanziario e patrimoniale di un gruppo di imprese per dare una maggiore informativa ai terzi. Ci si fa quindi
un’idea dell’andamento del gruppo. È ottenuto combinando insieme gli stati patrimoniali e i conti
economici (la so