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La legge non proviene dal popolo ma torna nelle mani del sovrano, che fa le leggi ed è titolare
esclusivo del potere normativo che la rivoluzione aveva attribuito alla nazione e allo stato nel suo
insieme. Cambia anche il senso del diritto che viene a significare osservanza delle norme promul-
gate dal sovrano; non viene posto in dubbio il sistema normativo codicistico con i suoi vantaggi.
Tuttavia il codice non è più un strumento fondamentale attraverso il quale trasformare la società
(come pensavano gli illuministi) ma piuttosto un modo per consolidare e dare certezza a principi
È difficile abbandonare l’idea
già esistenti. di codice per vari motivi:
dall’impero
- ideale ripresa del discorso codicistico interrotto napoleonico
- impossibilità di ritorno al sistema di diritto comune
- difficoltà a trovare un sistema normativo di forma diversa
Tutti gli stati italiani restaurati di fatto iniziano un processo di codificazione che molto spesso parte
da una codificazione già esistente; in tutti i casi abbiamo comunque una formale aderenza al co-
dice napoleonico, ripudiando però degli elementi tipici dei codici francesi che si ritenevano in con-
trasto con la tradizione giuridica del nostro stato (scompare il divorzio, ritorna la confessionalità
dello stato e la comunione patrimoniale dei coniugi). Nel nostro paese abbiamo due opposte ten-
denze, destinate comunque a convogliare in un medesimo indirizzo codicistico
1) moderata che accetta subito il modello di codificazione e si attiva per formare nuovi codici (Re-
di
gno delle Due Sicilie nel 1821, Ducato di Parma, Granducato di Toscana, Stato Pontificio→
fatto traduce in italiano il codice napoleonico)
- in certi casi mantiene in vigore in via transitoria i codici napoleonici
in altri ne decreta l’abrogazione
-
in ogni caso però si promuove la realizzazione di nuovi codici fedeli al modello francese.
2) estremistica e reazionaria (Ducato di Modena, Regno di Sardegna)
- volontà di cancellare ogni ricordo del passato regime
- abolizione dei codici napoleonici
- ritorno momentaneo al vecchio sistema basato sulle consolidazioni settecentesche ma suc-
cessivamente realizzazione di nuovi codici
In questo panorama ci sono due casi che non rientrano in queste considerazioni generali:
Regno Lombardo Veneto che recepisce i codici asburgici
che tra l’aprile e il dicembre del 1814,
Repubblica di Genova, prima di entrare a far parte del
regno di Sardegna, rinasce. In questo breve periodo di 8 mesi ci troviamo di fronte a:
- riforma giudiziaria
- tentativo di codificazione delle leggi civili, criminali di procedura e di commercio che un giorno
avrebbero dovuto “regolare la nazione genovese”
- progetto di codice civile. Due opposti schieramenti
estremistico → abolire i codici napoleonici “per dare alla Nazione la dolce
a) reazionario
vederli aboliti” e ritornare agli statuti della repubblica.
soddisfazione di
→
b) moderato transitoria permanenza in vigore dei codici napoleonici e riforma graduale
© Alice Mazzesi 36
dell’intero corpo delle leggi. Fu questo a prevalere.
- Seguendo lo schieramento moderato si iniziò un progetto di nuovo codice civile, nel quale si
“conservar
era provveduto a tutte le disposizioni del codice francese che si trovano conformi
alla ragione, cancellar quelle che presentano un carattere di verso e fare le sostituzioni che
si rendono allora necessarie, oltre le aggiunte per quelle lacune che l’esperienza ha fatto
conoscere nella legislazione attualmente in vigore”.
Il REGNO DI SARDEGNA è lo stato che più di tutti si mostra contrario alla codificazione in generale
ed in particolare a quella napoleonica; inoltre essendo un regno eterogeneo presenta scelte non
uniformi in ogni parte di esso:
Piemonte→ vengono aboliti tutti i codici francesi e si ritorna alle Leggi e Costituzioni di Sua
Maestà, quindi non ad un modello di codificazione moderna, ma piuttosto una consolidazione,
ovvero una raccolta di materiale preesistente con qualcosa di nuovo. L’aggravante è che rien-
trava anche in vigore l’intero sistema di diritto comune in vigore in Piemonte nel 1700; un'altra
carenza è la mancanza di una qualsiasi disposizione di tipo transitorio.
Liguria→ rimangono in vigore codice civile e di commercio francesi; nel 1815 Entra in vigore il
regolamento per le materie civili e criminali per il Ducato di Genova
Sardegna→ troviamo un insieme eterogeneo di norme composto da consuetudini e promulga-
zioni spesso in contrasto tra di loro; solo nel 1827 abbiamo il Codice Feliciano di Carlo Felice,
efficace per la sola Sardegna in cui sono raccolte le norme della legislazione vigente in Sardegna
per quel momento. Il codice feliciano resta in vigore fino al 1848 anno in cui viene realizzata la
cosiddetta fusione perfetta in cui viene unificata la legislazione di tutto il regno.
Nel 1831 sale al trono Carlo Alberto e nomina una Commissione di giuristi e magistrati presieduta
dal guardasigilli Giuseppe Barbaroux, divisa in quattro sezioni:
1) Legislazione civile;
2) Legislazione processuale civile; CODICI ALBERTINI
3) Leggi commerciali;
4) Materie penali (sostanziale e procedurale).
La prima commissione a iniziare i lavori codificatori è quella civile che porterà dopo 6 anni, nel 1838
ad un nuovo CODICE CIVILE che entra in vigore come legge vigente nei soli Stati di Terraferma
(esclusa quindi la Sardegna). Questo codice ricalca il modello napoleonico ma per certi aspetti è più
conservatore, ad esempio è un codice confessionale, dal momento che la religione cattolica è defi-
nita “religione (→art.1 “La
di Stato” del titolo preliminare troviamo una solenne professione di fede:
religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato”). Proprio per questa connota-
zione confessionale abbiamo delle differenze con la codificazione francese: ad esempio prevede
l’abolizione e l’assenza della previsione del
del matrimonio civile divorzio. Troviamo in minima parte
anche un’influenza dell’ABGB, che porta con se un peculiare richiamo ai principi generali del diritto.
“Codice
Le fonti del codice piemontese vengono dal francese, il Parmigiano e il Napoletano che al
primo somigliano, meritavano di essere presi da savio legislatore ad esame in un paese che dalle
leggi civili francesi era stato interamente per quattordici anni regolato e che le serbava ancora in
della corona sarda che è costituita dall’antico Ducato di Genova. Eravi però
vigore in quella gemma
da approfittare della giurisprudenza che avea svolte e definite varie questioni cui aveva dato luogo
la primitiva redazione del Codice francese, e se ne approfittò con singolare giudizio. Eravi dotti e
laboriosi commentatori da consultare e furono consultati. Eravi da attingere nel Codice Universale
Austriaco, e vi fu attinto con accorgimento. Chiunque esamini il nuovo Codice del Piemonte con
straniero che non siasi meditato”.
attenzione deve confessare che non vi ha Codice
Abbiamo però anche dei progressi rispetto al modello francese che sono:
© Alice Mazzesi 37
dell’ingegno → art. 440 “Le produzioni dell’ingegno umano
- Riconoscimento proprietà su prodotti
sono proprietà dei loro autori, sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti”
- Migliore definizione del possesso
- Migliore disciplina in materia di acque
- Richiamo ai principi generali del diritto.
art. 14 “Nell’applicare la legge non è lecito d’attribuirle altro senso che quello che si mani-
o festa dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione
del Legislatore”. “Qualora una controversia non si possa decidere
o Art. 15 Titolo Preliminare né dalla parola
né dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi
decisi ed ai fondamenti di altre leggi analoghe: rimanendo nondimeno il caso dubbioso do-
vrà decidersi secondo i principi generali di diritto avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso” 25 novembre 2015
Nel 1839/1840 abbiamo il CODICE PENALE modellato sul codice penale napoleonico ma influen-
zato dai codici napoletano e parmense soprattutto nel campo della disciplina delle pene che sono
leggermente edulcorate rispetto a quelle previste dal codice napoleonico. È però previsto un pro-
fondo rigore repressivo bilanciato con una mitigazione nella durezza delle pene; rimangono molti
aspetti bui che sono lo specchio del compromesso che si raggiunge nella realizzazione della codifi-
cazione penale. Leggendo il preambolo ci rendiamo conto che codici e codificazioni hanno perso il
senso di partecipazione nazionale; tuttavia percepiamo anche diversi principi assai moderni:
- certezza del diritto e principio di legalità
- principio di uguaglianza
- discrezionalità del giudice,
- proporzionalità tra reato e pena,
- funzione della pena non solo retributiva ma anche di emendazione dei colpevoli (redenzione mo-
rale del colpevole); funzionale a questa idea della pena è una politica di riforma del sistema pe-
nitenziario che porterà verso le colonie penali che si affermano dopo il 1850.
- funzione di prevenzione della pena e del sistema penitenziario
Il codice contiene anche altre importanti disposizioni su:
graduazione imputabilità
–
distinzione delitto tentato mancato
norme speciali su modalità espiazione pena
o la pena ha inizio dal giorno in cui la sentenza di primo grado è pronunciata
o è abolita la detenzione per debiti
o il carcere patito per custodia preventiva è computato come parte della pena in caso di con-
danna
Nonostante tutte le novità appena dette il codice penale albertino conserva pena di morte per reati
della “massima gravità” tra cui sono compresi moltissimi reati come l’omicidio, il sacrilegio, l’incendio,
l’aggressione a mano armata ai fini di rapina, l’attentato allo stato. Una proposta del 1853 chiede di
approvare un progetto di legge che prevedeva che la pena di morte si eseguisse per impiccagione
ma in carcere e non in pubblico.
Nel 1842 abbiamo il CODICE DI COMMERCIO, composto da 4 libri; segue la sistematica e gli ele-
menti sostanziali del Code de commerce francese. Si ha una variazione nel terzo libro che riguar-
dava la materia fallimentare.
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È del 1847 il CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE, preceduto da Regolamento giudiziario del
come l’oralità,
1840. Si introduce sistema misto, si fonda su principi il contraddittorio e la pubblicità
nel giudizio.
Chiude il processo di codificazione del Regno d