Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 43
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 1 Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 43.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni storia delle costituzioni e delle codificazioni Pag. 41
1 su 43
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La legge non proviene dal popolo ma torna nelle mani del sovrano, che fa le leggi ed è titolare

esclusivo del potere normativo che la rivoluzione aveva attribuito alla nazione e allo stato nel suo

insieme. Cambia anche il senso del diritto che viene a significare osservanza delle norme promul-

gate dal sovrano; non viene posto in dubbio il sistema normativo codicistico con i suoi vantaggi.

Tuttavia il codice non è più un strumento fondamentale attraverso il quale trasformare la società

(come pensavano gli illuministi) ma piuttosto un modo per consolidare e dare certezza a principi

È difficile abbandonare l’idea

già esistenti. di codice per vari motivi:

dall’impero

- ideale ripresa del discorso codicistico interrotto napoleonico

- impossibilità di ritorno al sistema di diritto comune

- difficoltà a trovare un sistema normativo di forma diversa

Tutti gli stati italiani restaurati di fatto iniziano un processo di codificazione che molto spesso parte

da una codificazione già esistente; in tutti i casi abbiamo comunque una formale aderenza al co-

dice napoleonico, ripudiando però degli elementi tipici dei codici francesi che si ritenevano in con-

trasto con la tradizione giuridica del nostro stato (scompare il divorzio, ritorna la confessionalità

dello stato e la comunione patrimoniale dei coniugi). Nel nostro paese abbiamo due opposte ten-

denze, destinate comunque a convogliare in un medesimo indirizzo codicistico

1) moderata che accetta subito il modello di codificazione e si attiva per formare nuovi codici (Re-

di

gno delle Due Sicilie nel 1821, Ducato di Parma, Granducato di Toscana, Stato Pontificio→

fatto traduce in italiano il codice napoleonico)

- in certi casi mantiene in vigore in via transitoria i codici napoleonici

in altri ne decreta l’abrogazione

-

in ogni caso però si promuove la realizzazione di nuovi codici fedeli al modello francese.

2) estremistica e reazionaria (Ducato di Modena, Regno di Sardegna)

- volontà di cancellare ogni ricordo del passato regime

- abolizione dei codici napoleonici

- ritorno momentaneo al vecchio sistema basato sulle consolidazioni settecentesche ma suc-

cessivamente realizzazione di nuovi codici

In questo panorama ci sono due casi che non rientrano in queste considerazioni generali:

 Regno Lombardo Veneto che recepisce i codici asburgici

 che tra l’aprile e il dicembre del 1814,

Repubblica di Genova, prima di entrare a far parte del

regno di Sardegna, rinasce. In questo breve periodo di 8 mesi ci troviamo di fronte a:

- riforma giudiziaria

- tentativo di codificazione delle leggi civili, criminali di procedura e di commercio che un giorno

avrebbero dovuto “regolare la nazione genovese”

- progetto di codice civile. Due opposti schieramenti

estremistico → abolire i codici napoleonici “per dare alla Nazione la dolce

a) reazionario

vederli aboliti” e ritornare agli statuti della repubblica.

soddisfazione di

b) moderato transitoria permanenza in vigore dei codici napoleonici e riforma graduale

© Alice Mazzesi 36

dell’intero corpo delle leggi. Fu questo a prevalere.

- Seguendo lo schieramento moderato si iniziò un progetto di nuovo codice civile, nel quale si

“conservar

era provveduto a tutte le disposizioni del codice francese che si trovano conformi

alla ragione, cancellar quelle che presentano un carattere di verso e fare le sostituzioni che

si rendono allora necessarie, oltre le aggiunte per quelle lacune che l’esperienza ha fatto

conoscere nella legislazione attualmente in vigore”.

Il REGNO DI SARDEGNA è lo stato che più di tutti si mostra contrario alla codificazione in generale

ed in particolare a quella napoleonica; inoltre essendo un regno eterogeneo presenta scelte non

uniformi in ogni parte di esso:

 Piemonte→ vengono aboliti tutti i codici francesi e si ritorna alle Leggi e Costituzioni di Sua

Maestà, quindi non ad un modello di codificazione moderna, ma piuttosto una consolidazione,

ovvero una raccolta di materiale preesistente con qualcosa di nuovo. L’aggravante è che rien-

trava anche in vigore l’intero sistema di diritto comune in vigore in Piemonte nel 1700; un'altra

carenza è la mancanza di una qualsiasi disposizione di tipo transitorio.

 Liguria→ rimangono in vigore codice civile e di commercio francesi; nel 1815 Entra in vigore il

regolamento per le materie civili e criminali per il Ducato di Genova

 Sardegna→ troviamo un insieme eterogeneo di norme composto da consuetudini e promulga-

zioni spesso in contrasto tra di loro; solo nel 1827 abbiamo il Codice Feliciano di Carlo Felice,

efficace per la sola Sardegna in cui sono raccolte le norme della legislazione vigente in Sardegna

per quel momento. Il codice feliciano resta in vigore fino al 1848 anno in cui viene realizzata la

cosiddetta fusione perfetta in cui viene unificata la legislazione di tutto il regno.

Nel 1831 sale al trono Carlo Alberto e nomina una Commissione di giuristi e magistrati presieduta

dal guardasigilli Giuseppe Barbaroux, divisa in quattro sezioni:

1) Legislazione civile;

2) Legislazione processuale civile; CODICI ALBERTINI

3) Leggi commerciali;

4) Materie penali (sostanziale e procedurale).

La prima commissione a iniziare i lavori codificatori è quella civile che porterà dopo 6 anni, nel 1838

ad un nuovo CODICE CIVILE che entra in vigore come legge vigente nei soli Stati di Terraferma

(esclusa quindi la Sardegna). Questo codice ricalca il modello napoleonico ma per certi aspetti è più

conservatore, ad esempio è un codice confessionale, dal momento che la religione cattolica è defi-

nita “religione (→art.1 “La

di Stato” del titolo preliminare troviamo una solenne professione di fede:

religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato”). Proprio per questa connota-

zione confessionale abbiamo delle differenze con la codificazione francese: ad esempio prevede

l’abolizione e l’assenza della previsione del

del matrimonio civile divorzio. Troviamo in minima parte

anche un’influenza dell’ABGB, che porta con se un peculiare richiamo ai principi generali del diritto.

“Codice

Le fonti del codice piemontese vengono dal francese, il Parmigiano e il Napoletano che al

primo somigliano, meritavano di essere presi da savio legislatore ad esame in un paese che dalle

leggi civili francesi era stato interamente per quattordici anni regolato e che le serbava ancora in

della corona sarda che è costituita dall’antico Ducato di Genova. Eravi però

vigore in quella gemma

da approfittare della giurisprudenza che avea svolte e definite varie questioni cui aveva dato luogo

la primitiva redazione del Codice francese, e se ne approfittò con singolare giudizio. Eravi dotti e

laboriosi commentatori da consultare e furono consultati. Eravi da attingere nel Codice Universale

Austriaco, e vi fu attinto con accorgimento. Chiunque esamini il nuovo Codice del Piemonte con

straniero che non siasi meditato”.

attenzione deve confessare che non vi ha Codice

Abbiamo però anche dei progressi rispetto al modello francese che sono:

© Alice Mazzesi 37

dell’ingegno → art. 440 “Le produzioni dell’ingegno umano

- Riconoscimento proprietà su prodotti

sono proprietà dei loro autori, sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti”

- Migliore definizione del possesso

- Migliore disciplina in materia di acque

- Richiamo ai principi generali del diritto.

art. 14 “Nell’applicare la legge non è lecito d’attribuirle altro senso che quello che si mani-

o festa dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione

del Legislatore”. “Qualora una controversia non si possa decidere

o Art. 15 Titolo Preliminare né dalla parola

né dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi

decisi ed ai fondamenti di altre leggi analoghe: rimanendo nondimeno il caso dubbioso do-

vrà decidersi secondo i principi generali di diritto avuto riguardo a tutte le circostanze del

caso” 25 novembre 2015

Nel 1839/1840 abbiamo il CODICE PENALE modellato sul codice penale napoleonico ma influen-

zato dai codici napoletano e parmense soprattutto nel campo della disciplina delle pene che sono

leggermente edulcorate rispetto a quelle previste dal codice napoleonico. È però previsto un pro-

fondo rigore repressivo bilanciato con una mitigazione nella durezza delle pene; rimangono molti

aspetti bui che sono lo specchio del compromesso che si raggiunge nella realizzazione della codifi-

cazione penale. Leggendo il preambolo ci rendiamo conto che codici e codificazioni hanno perso il

senso di partecipazione nazionale; tuttavia percepiamo anche diversi principi assai moderni:

- certezza del diritto e principio di legalità

- principio di uguaglianza

- discrezionalità del giudice,

- proporzionalità tra reato e pena,

- funzione della pena non solo retributiva ma anche di emendazione dei colpevoli (redenzione mo-

rale del colpevole); funzionale a questa idea della pena è una politica di riforma del sistema pe-

nitenziario che porterà verso le colonie penali che si affermano dopo il 1850.

- funzione di prevenzione della pena e del sistema penitenziario

Il codice contiene anche altre importanti disposizioni su:

 graduazione imputabilità

 –

distinzione delitto tentato mancato

 norme speciali su modalità espiazione pena

o la pena ha inizio dal giorno in cui la sentenza di primo grado è pronunciata

o è abolita la detenzione per debiti

o il carcere patito per custodia preventiva è computato come parte della pena in caso di con-

danna

Nonostante tutte le novità appena dette il codice penale albertino conserva pena di morte per reati

della “massima gravità” tra cui sono compresi moltissimi reati come l’omicidio, il sacrilegio, l’incendio,

l’aggressione a mano armata ai fini di rapina, l’attentato allo stato. Una proposta del 1853 chiede di

approvare un progetto di legge che prevedeva che la pena di morte si eseguisse per impiccagione

ma in carcere e non in pubblico.

Nel 1842 abbiamo il CODICE DI COMMERCIO, composto da 4 libri; segue la sistematica e gli ele-

menti sostanziali del Code de commerce francese. Si ha una variazione nel terzo libro che riguar-

dava la materia fallimentare.

© Alice Mazzesi 38

È del 1847 il CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE, preceduto da Regolamento giudiziario del

come l’oralità,

1840. Si introduce sistema misto, si fonda su principi il contraddittorio e la pubblicità

nel giudizio.

Chiude il processo di codificazione del Regno d

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
43 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sailor420 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle costituzioni e delle codificazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fortunati Maura.