Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L’ASSOCIAZIONE OO.II
Alcuni enti internazionali conoscono una forma di partecipazione limitata, comunemente indicata come associazione e che
determina, nel soggetto che ne è titolare, il possesso dello status di membro associato.
Il caso può trovare le sue origini nell’esigenza di far partecipare le colonie e i territori dipendenti all’attività di talune unioni
internazionali amministrative, non potendo giuridicamente ammetterli perché privi di soggettività internazionale, ma anche allo
scopo di ampliare la sfera d’azione dell’ente.
La possibilità che un soggetto assuma la qualifica di membro associato viene prevista e regolamentata negli atti istitutivi
dell’EFTA, OMS, OMT, UIT, nello Statuto del Consiglio d’Europa e nella costituzione della FAO.
Tale rapporto determina il sorgere di uno status giuridico nei confronti dell’ente, poiché il soggetto si inserisce e partecipa, sia
pure con ridotti poteri, nell’ordinamento dell’ente, divenendo titolare delle situazioni giuridiche ivi previste, senza determinare
alcuna modifica o innovazione.
Nella Comunità Europea la norma che contempla l’associazione si limita a prevedere la possibilità per la Comunità di concludere
con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscono una associazione
caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune o da procedure particolari. La concreta regolamentazione
dell’associazione rimane quindi rinviata allo specifico accordo che dovrà essere negoziato caso per caso.
L’associazione nelle istituzioni specializzate ONU
La categoria di soggetti che può assumere lo status di membro associato comprende, oltre agli Stati, anche i territori non 20
autonomi i quali, per le stesse ragioni che giustificano l’istituto dell’associazione, sono quelli che maggiormente ne usufruiscono.
In tali casi si prevede che la domanda di ammissione nella qualità di membri associati debba essere presentata dallo Stato che ne
assicura le relazioni internazionali.
Nell’ipotesi di territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria, la cui associazione è prevista espressamente nelle convenzioni
istitutive di UIT e IMO, la domanda dev’essere presentata direttamente dalle Nazioni Unite.
A parte questo, non è richiesto alcuno requisito.
Per il perfezionamento dell’acquisto dello status di membro associato, la normativa degli enti internazionali offre diverse
soluzioni: dalla semplice notifica della domanda al Segretario generale ONU (IMO), all’accordo unanime dei membri richiesto nel
Consiglio d’Europa nonché all’approvazione della maggioranza dei membri (UIT).
Di recente l’organizzazione mondiale del turismo (OMT) ha istituito una terza categoria di membri affiliati, alla quale possono
accedere le organizzazioni turistiche (ONG) degli SM con il loro consenso.
La disciplina dello status di membro associato prevede, da un lato, la mancanza del diritto di voto, dall’altro l’impossibilità di
essere eletti a far parte degli organi esecutivi, mentre si permette la partecipazione agli organi sussidiari.
Per il resto il contenuto dello status di membro associato non differisce in nulla da quello di membro a pieno diritto.
L’associazione nel Consiglio d’Europa
Ai termini dell’art. 5 dello Statuto si rileva la possibilità di attribuire tale status in circostanze particolari; inoltre i soggetti che
possono acquisirlo sono paesi europei, sempre che siano riconosciuti capaci di conformarsi alle disposizioni dell’art.3 dello
Statuto.
Meno agevole è invece la valutazione delle circostanze particolari e quella del termine paesi europei per le quali soccorre il
precedente della Sarre e della Germania occidentale, a quel tempo ancora sotto occupazione militare.
Poco dopo la costituzione del C.d.E., il comitato dei ministri affrontava il problema manifestando una favorevole propensione
per la loro partecipazione e con due risoluzioni del 1949, decideva di chiedere il parere alla Commissione permanente
permanente per l’ammissione dei nuovi membri. Successivamente, acquisito il parere favorevole, invitava i paesi a divenire
membri associati dell’organizzazione.
Entrambi i casi confermano l’esistenza di circostanze particolari, data l’occupazione militare in Germania e la controversa
appartenenza della Sarre. Le situazione si sono poi risolte, quella della Germania con l’ammissione in qualità di membro a pieno
titolo, quella della Sarre, a seguito dell’integrazione nel territorio della Repubblica Federale Tedesca, conformemente all’esito di
un referendum.
Circostanze particolari si ebbero poi nel caso del Principato del Lichtenstein per il quale venne evocata la possibilità di
riconoscere lo status di membro associato. Esso è successivamente divenuto membro a pieno titolo di alcune O.I. (UPU,UIT,
AIEA,UNIDO ecc.).
L’associazione nella Comunità Europea
Il rapporto di associazione previsto nei trattati istitutivi delle Comunità europee presentano caratteri particolari. La differenza
più rilevante è costituita dalla necessità di stipulare un accordo ad hoc che disciplina caso per caso il rapporto tra Stato associato
e la Comunità. Quindi è impossibile individuare una categoria giuridica cui possa corrispondere il termine associazione.
Il trattato istitutivo della Comunità non contiene alcuna norma che abbia come destinatario lo Stato associato, ma solo una
disposizione che attribuisce all’ente la facoltà di negoziare accordi con terzi.
Pertanto il soggetto che si associa alla CE, stipulando un apposito accordo, si impegna solo a rispettare doveri e diritti in questo
contenuti, ma non si inserisce nell’ordinamento comunitario, esso cioè non diviene titolare delle situazioni giuridiche previste
nel Trattato istitutivo e non può quindi assumerne alcuno status.
L’art. 310 del Trattato CE prevede che la Comunità possa concludere con uno o più Stati terzi o una O.I. accordi che creano una
associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni comuni e da procedure particolari; si tratta di una
disposizione che legittima la Comunità a concludere ogni sorta di accordi di associazione, definizione, che non comporta limiti in
quanto alla materia, ma fondata sull’aspetto istituzionalizzato dell’associazione e sul suo carattere di permanenza.
La norma è stata utilizzata per concludere due grandi categorie di accordi:
- accordi di associazione con taluni paesi europei preparatori dell’adesione e che comprendono l’insieme delle relazioni
economiche con la CE appartiene a questa categoria l’accordo inizialmente concluso con la Grecia nel 1961 e quello
con la Turchia del 1963; analogo è il caso dell’accordo con la CECA di GB, Malta e Cipro. Struttura e disposizioni
analoghe contengono gli accordi stipulati con il Maghreb, il Mashraq e Israele, anche se in questo caso si è preferita la
qualifica di accordi di cooperazione.
Dopo il nuovo assetto geopolitico del continente europeo, accordi di associazione sono stati conclusi anche con i paesi
dell’Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Paesi Baltici).
Attualmente questa politica tende ad intensificare i rapporti con uno Stato, in vista della sua adesione all’UE; non segue
necessariamente lo schema di un accordo di associazione, ma si articola in più fasi, che comprendono anzitutto 21
l’attribuzione della qualifica di Stato candidato e quindi una fase di pre-adesione.
La struttura istituzionale di questi accordi prevede generalmente un Consiglio, dotato di poteri di raccomandazione e
talvolta di emettere decisioni vincolanti; un Comitato che assiste il Consiglio; una Commissione parlamentare o
Assemblea Consultiva, composta da rappresentanti degli Stati associati e della Comunità.
- Accordi che tendono a stabilire relazioni particolari con uno Stato ed una cooperazione economica in funzione dello
sviluppo economico, facenti capo alle convenzioni di Yaoundè con 18 Stati detti SAMA (Stati Africani e Malgascio
associati) nell’evoluzione dei rapporti esterni della CEE, è stato abbandonato il concetto di associazione per quanto
attiene ai rapporto con i PVS e di conseguenza le Convenzioni di Lomè, ricondotte nella formula paesi ACP, come
accordi di cooperazione.
Analogamente accade per la forma di associazione con i Paesi africani, che con l’indipendenza volevano negoziare un
nuovo accordo; un primo gruppo di paesi francofoni si costituivano sotto la sigla SAMA e firmavano con la comunità
una prima convenzione che prevedeva le linee generali perni rapporti di associazione con Stati terzi ed OO.II.. Scopo
dell’associazione è quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori. La convenzione appare
come un accordo fra Paesi membri della CE al fine di estendere, sotto determinate condizioni e garanzie, l’applicazione
dei principi basilari della Comunità ai territori da essa dipendenti.
GLI STATUS DI SOGGETTI ED ENTI ESTERNI ALL’O.I.
Rapporti con Stati terzi, enti non territoriali e ONG, che possono tendere alla cooperazione reciproca, al coordinamento delle
rispettive azioni o anche a mera informazione, possono a volte determinare una qualche forma di partecipazione del soggetto
terzo alle attività dell’organizzazione, attraverso la partecipazione ai lavori di taluni organi e segnatamente di quello
assembleare.
Nella prassi si riscontrano gli status di:
- Osservatore
- Osservatore permanente
- Consultivo
Si tratta di particolari situazioni giuridiche attribuite al soggetto terzo che ne ha fatto richiesta o che le accetta e che derivano da
un particolare accordo di cooperazione o coordinamento.
Mentre nel primo caso sono soltanto le norme dell’ordinamento dell’ente a determinare quali soggetti possono beneficiare del
particolare status, nel caso invece che lo status derivi da un accordo internazionale, è implicito che questo può essere attribuito
soltanto ad un altro soggetto che abbia analoga capacità a concludere accordi.
Il maggiore sviluppo di tali situazioni si è avuto nell’ambito delle Nazioni Unite. Lo status di osservatore è stato attribuito alla
Svizzera, alla Santa Sede, al Sovrano Militare Ordine di Malta, al Comitato Internazionale della Croce Rossa e quindi ad alcune
O.I., quali CE, OUA, Lega Araba e OSCE. Questo status è previsto anche nell’UNIDO dove è attribuito automaticamente a quanti
lo posseggano già all’ONU.
A seguito del processo di decolonizzazione, si è posta anche l’esigenza di attribuire un qualche status ai Movimenti di liberazione
nazionale; una situazione specifica è quella del Movimento per la liberazione della Palestina (OLP) e quindi della Palestina priva
dell