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1/10/18

Limitazioni di sovranità, art. 11

Patto società delle nazioni (prime organizzazioni 1919)

Pace di westfalia

Da comunità a sistema orizzontale si passa ad un sistema verticale.

Organizzazioni internazionali pubbliche o intergovernative (tra stati, tra governi). Per

governi o governativi si intende nella dottrina europea gli esponenti del potere

esecutivo, i rappresentati dei governi.

Unione parlamentare internazionale.

- Organizzazioni internazionali non governative (o private):

sono delle società private, composte da soggetti privati e costituite attraverso l’atto

costitutivo dell’associazione seguendo la legge del luogo in cui si costituisce. Rilevano

nel diritto internazionale perché pur non essendo considerati tecnicamente soggetti

ma “attori” nel diritto internazionale con funzioni trans-nazionali promotori di valori

diventati universali. Hanno lo status di osservatori in molte organizzazioni

internazionali. La più importante e storica è la CROCE ROSSA INTERNAZIONALE

riconosciuta nelle 4 conv. Di ginevra. Non hanno una sovranità piena e la membership

è volontaria i principi sono di attribuzione, di specialità e principio di poteri impliciti.

Scheermers e Blokker intitolano “the proliferation of international organizations”.

Le origini (prima 1919): forme di cooperazione si rinvengono sin dall’antica greca (con

le città stato) e con il diritto romano (col dividere i cives dai non cives) ecc. con la pace

di westfalia lo stato diviene indipendente nei confronti della chiesa divenendo

soggetto autonomo. I primi modelli di organizzazione sono di “soft organization”. Con

le conferenze gli stati risolvono i problemi di politica estera la prima congresso di

vienna 1815. Da qui si svilupperanno G7 e G8 negli anni ’70. Le commissioni fluviali

che si pongono come gestire le vie di comunicazione e l’unico modo era cooperare ed i

primi modelli sono “la commissione centrale per la navigazione del Reno” e “la

commissione europea del Danubio” che nascono per esigenze commerciali e per

regolare i traffici fluviali. Il sistema del 1815 è una cooperazione semplice e debole

legate per lo più alla politica estera. Nel 1856 creano un modello di cooperazione

permanente. Il passaggio successivo sono le unioni pubbliche e amministrative

internazionali dove si guarda alle vie di comunicazioni postali e telegrafiche, “unione

postale universale”. Si parla di unioni e non ancora di organizzazioni perché finalizzate

a specifiche esigenze e quindi dette monofunzionali. Con il patto della società delle

nazioni è all’interno del trattato di pace di versaille dopo la 1a guerra mondiale,

dunque da unioni di stati si passa alle società delle nazioni.

Patto società delle nazioni: la finalità principale non viene raggiunta, dato lo scoppio

della 2a guerra mondiale. Nel ’45 nasce la carta delle nazioni unite. La società delle

nazioni inaugura un modello organizzativo permanente, forte che si basa su un

trattato istitutivo e non è monofunzionale, ma la sua finalità è generale, politica, che si

caratterizza per l’esercizio di legislazione, amministrazione e giurisdizione

internazionale. Nasce la corte permanente internazionale. Nella conferenza delle

nazioni unite di san Francisco si parla per la prima volta si sente il termine

organizzazione internazionale.

Verticalizzazione e istituzionalizzazione: la prima perché le o.i. hanno permesso di

creare una sovrastruttura, e quindi una dimensione verticale ossia la possibilità di

esercitare le funzioni che di solito appartengono allo stato ad organizzazioni

sovrastatali. La seconda perché istituiscono se stesse e quindi creano nuove

istituzioni, oltre a quelle dello stato.

Approccio allo studio delle o.i: per lungo periodo sono state oggetto di uno studio

politologico e non giuridico che ovviamente si sono sovrapposte come ragioni perché

su quello si fondano. Jan Klabbers che distingue due periodi, il primo dove le o.i. e il

loro diritto sono percepite come un nuovo fenomeno giuridico dal 19 al 45. Dopo il 45

al 70 vengono valutate come fenomeno giuridico positivo perché concorrono nella

risoluzione di problemi giuridici universali. Una terza fase si spinge fino ai giorni nostri

dove le o.i. vengono messe in questione e criticate. Ci sono altre due teorie: una che

cerca di capire le o.i. “the concept of international organization” e si pone come

problema, sono assorbite dal diritto internazionale o sono autonome? E distingue tra

macroanalisi e microanalisi, con la prima teoria le o.i vengono assorbite dal diritto

internazionale, quindi considerati sottosistemi; con la seconda teoria le o.i vanno

studiate indipendentemente dal diritto internazionale. Un altro autore francese ha

elaborato la teoria la nozione di funzione nella teoria delle organizzazioni

internazionali, ossia mentre lo stato viene creato per gli elementi costitutivi, le o.i.

nascono dalla volontà degli stati e strumentali al raggiungimento di determinate

funzioni, la loro nascita è spiegata dalla nozione della loro funzione specifica. Nelle o.i.

ci sono delle materie che sono riservate esclusivamente allo stato, come l’ordine

pubblico. L’art. 2 par. 2 carta nazioni unite è un articolo che pone l’obbligo degli stati

partecipanti a cooperare. teoria della funzione e rispetto in buona fede degli obblighi

che nascono dall’organizzazione. Non esiste una teoria generale ma ci sono degli

elementi comuni alle o.i.: tendono a condividere caratteristiche comuni che

consentono una generalizzazione; Alvàrez scrive “le organizzazioni internazionali come

legislatori”, secondo altri le o.i. hanno creato un diritto speciale, ad hoc, all’interno del

diritto internazionale; “international istitutional law” di Blokker e Schermers con il

sottotitolo uniti nella diversità, e studiano come so fosse un ordimanmento statale,

soggetti fonti ecc, estrapolando gli elementi comuni dalle varie o.i. usando quindi la

prassi giuridica. Ogni o.i. è titolare di un proprio ordinamento giuridico però con i vari

problemi relativi al funzionamento sono simili e ritengono si possa individuare

elementi comuni applicabili a tutte le o.i. una sentenza della world bank dell’81 del

tribunale amministrativo dice che ci sono delle caratteristiche comuni delle o.i. che

rinvengono dai loro problemi comuni.

Definizione normativa(?): The International Law Commission (ILC), which is a body of

experts subordinate to the General Assembly, created for the purpose of codifuing and

developing international law, long preferred the term “intergovernmental organization”

and decided non to elaborate a precise deinition; “international organization” menas

an intrgovernmental organization.

3/10/18

Le o.i. hanno molto in comune: influenzate dagli stessi fattori politici delle relazioni

internazionali; i membri sono quasi sempre gli stati con interessi e finalità comuni

senza perdere la propria indipendenza; hanno regole e principi comuni condividendo

gli stessi problemi, per la struttura interna, la membership, le forme di finanziamento

(a parte l’UE che ha un “bilancio proprio” con il sistema delle sanzioni). La situazione è

differente per il diritto sostanziale (i compiti e campi diversi in cui operano ogni o.i.).

Anche la World Bank mette in rilievo questi principi e regole comuni e il tribunale

amministrativo ha statuito che pur se esistono delle differenze modelli di o.i. sono stati

copiati e si è avuta una tendenza emulativa, è successo anche che giudizi di un

tribunale ha preso in considerazione giurisprudenze di altri. La definizione normativa:

semplicemente il termine o.i. significa un’organizzazione intergovernativa. Art. 2 conv

vienna 69 troviamo tale definizione come la si trova anche nella conv vienna 86 all’art.

2; una differenza si trova all’interno della conv vienna 86 nel commentario dell’art 2

che va ad interpretare tale articolo è stato usata tale definizione normativa per

chiarire il fatto che nelle o.i. non devono rientrare le organizzazioni non governative

(essendo tra l’altro disciplinate dal diritto nazionale)

Per quanto riguarda la RESPONSABILITA’ la ILC nel draft articles on the

responsability of OI: la o.i è stabilita da un trattato o altro strumento, disciplinato dal

diritto internazionale, con una propria personalità internazionale e può includere in

aggiunta agli stati membri altre entità, ma a livello di ?responsabilità?: questa in caso

di illecito internazionale ad esempio dipende a chi è imputabile l’atto, se all’o.i. o a

uno o più singoli stati che la compongono.

Elementi costitutivi: accordo o trattato istitutivo – personalità giuridica internazionale

che esprima tramite una struttura organizzativa una volontà distinta dagli stati che la

compongono (ad esempio anche la corte penale internazionale è considerata come

un’organizzazione internazionale dimostrando una volontà indipendente) - tutto

disciplinato dal diritto internazionale.

Trattato: sugella la volontà degli stati ad obbligarsi. È un trattato costitutivo, che

costituisce un ente (anche se c’è l’esempio del GATT che si è tramutato nel ‘94

nell’OMC).

Struttura organizzativa: è variabile, ne basterebbe anche uno di organo che produca

sempre una volontà diversa da quella degli stati in se per se; abbia proprie

competenze (princ. Attribuzione delle competenze).

Governate dal diritto internazionale con personalità giuridica internazionale.

-Org.int. pubbliche e private (intergovernative e non governative) (questa è la

divisione principale che si fa, le pubbliche si dividono in:)

-O.I. universali (o aperte) e regionali (o chiuse, anche se le o.i. chiuse non sono

necessariamente regionali, e viceversa)

-o. sovrannazionali e non

-o. generali e o. tecniche o speciali

-o. temporanee e permanenti

-o. giudiziarie e non

4/10/18

o.i. universali: è a vocazione universale, quindi non è detto che ne facciano parte tutti

gli stati della comunità internazionale. (potremmo dire che sono quelle organizzazioni

che hanno gli stessi membri dell’ONU). L’universalità si desume dal trattato istitutivo.

Ad esempio lo è l’OMS e nell’art.1 del suo statuto. Una delle caratteristiche sono che

ha un’assoluta eterogeneità della membership. Le o.i. chiuse ammettono la

partecipazione di un numero circoscritto di stati.

Le o.i. regionali: sono un esempio di fattispecie chiusa, e per regionale si intende ad

esempio la NATO che comprende comunque sia stati europei che stati uniti e canada.

L’ue è un o.i. regionale, in questo caso anche in senso geografico, ed è limitata solo

agli stati europei. I requisiti alla partecipazione a o.i. chiuse possono essere quindi:

geografiche, quindi un criterio regionale, o anche requisiti politici, finanziari ecc. ad

esempio è o.i. regionale l’OCSE riguardante politiche economiche. Altro esempio è

l’OPEC che ha dei fini specializzati, con un determinato requisito, in questo caso il

petrolio.

o.i. sovrannazionali e non: il senso si è perso, prima si parlava in ambito della C. E. del

carbone e dell’acciaio, e si parlava all’art. 9 che gli stati dovevano astenersi dal

mettere in atto comportamenti in contrasto al carattere SOVRANNAZIONALE

dell’organizzazione. “l’organizzazione emette atti che produce effetti sopra la

nazione”. S.-B. dicono che debba avere inoltre altre caratteristiche: prendere decisioni

vincolanti per gli stati membri (che di solito nella maggior parte delle o.i. gli atti sono

non vincolanti) e che quindi lo stato non deve produrre un’operazione di recepimento

dell’atto, ma solo uniformarsi alla normativa; e tali atti devono formarsi alla

maggioranza non all’unanimità; tali atti incidono anche sugli individui; l’o.i. ha

strumenti di coercizione; l’o.i. ha un autonomia finanziaria; gli stati non possono

estinguere l’org. Quindi non deve dipendere dalla loro volontà o meglio ci dovrà essere

il concorso della volontà degli organi dell’org. Dicono S.-B. l’UE è l’unica o.i. che

rispecchia più requisiti, non tutti, che dovrebbe avere un’org. Sovrannazionale.

Ratione fini, logi, materiae.

o.i. generali: alcune o.i. si occupano praticamente di tutto, come l’ONU o l’UE, con

competenze generali.

o.i. tecniche: lo è ad esempio la NATO, o l’OMS, l’UNESCO, FAO, che rispecchiano una

ratione materiae (cit. panebianco).

o.i. temporanee: ne è un esempio la comunità economica dell’acciaio e del carbone, fu

istituita col proposito fosse estinta dopo 50 anni.

- classificazioni a livello cronologico

Soft organization o pseudo-organizzazioni

Il primo sistema con i congressi. 1° e 2° g.m. si hanno o.i. forti, es. nazioni unite. La

terza generazione si ha dagli anni ’70 con sistemi informali di cooperazione tra gli stati

(come nella prima generazione) e che vengono appunto dette pseudo-organizzazioni,

non rileva la forma, ma la prassi. Es. il G7. Possiamo considerarli modelli embrionali di

o.i. dato che gli stati partecipanti a tali conferenze decidano di istituirne una.

L’esempio che è meno alla stregua del G7 è l’OMC. Altro esempio è l’OSCE che mira

alla cooperazione politica degli stati partecipanti ma sempre in modo informale.

Evoluzione G7 – previsione G20 (1999) – L20 (leader) – creazione BRICS (brasile,

russia, india, cina, sudamerica)

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10/10/18

L’o.i. dotata di personalità può svolgere determinate azioni nell’ambito internazionale,

intrattenendo relazioni e rapporti con altri soggetti (stati o o.i.): concludere trattati con

gli stati membri, con gli stati terzi e con altre o.i. tale potere si desume dal proprio

trattato istitutivo. (art. 6 conv vienna 1986) (art. 46 par. 2).

Accordi che l’o.i. chiude: es. l’accordo di sede (head quarters agreement), in uno degli

stati membri o anche in uno stato che non sia membro (per esigenze); oppure trattati

relativi ai privilegi e alle immunità delle o.i. e dei suoi agenti ad hoc, conclusi con gli

stati membri o terzi (che non riguardano le immunità degli agenti diplomatici degli

stati); diritto di legittimazione attiva e passiva ossia inviare e ricevere i propri

rappresentati, funzionare o diplomatici delle altre o.i o altri stati; possibilità di emanare

atti interni ed esterni; diritto di partecipare alla procedura di risoluzione di controversie

internazionali, le o.i non possono essere parte davanti alla cig, ma possono essere

coinvolte per fornire info o coadiuvare la corte nell’espletamento delle sue funzioni.

Viceversa vi è la possibilità di riconoscimento di parte per le o.i. in alcune particolari

situazione (es. art. 7 par 2 della conv montego bay) oppure altro es. sistema di

risoluzione controversie dell’OMC.

Immunità e privilegi degli agenti delle o.i. e responsabilità o.i. nella violazione del

diritto internazionale.

Per le prime si intende al fatto che non sono soggetti alla giurisdizione ne dello stato

membro dell’o.i. né dello stato membro su cui si trova la sede, normalmente negli

accordi di sede sono specificate le immunità inerenti alla sede e allo staff (agenti)

dell’o.i.. per prassi si concludono accordi multilaterali (es. privilegi e immunità delle

nazioni unite del 1946 e la conv sulle immunità e privilegi delle istituzioni (agenzie)

specializzate del ‘47).

L’immunità è in sostanza la tutela all’espletamento delle funzioni e si traduce

nell’inviolabilità dei locali, del domicilio dell’agente e immunità alla giurisdizione civile

e penale dello stato ospite, o anche esenzione fiscale.

atti interni e atti esterni: i primi sono di varie tipologie, sono tutti quelli che riguardano

il funzionamento degli organi, e ovviamente non hanno efficacia all’esterno, e non

sono impugnabili. Quelli esterni hanno effetti esterni e hanno rilevanza giuridica

nell’ambito internazionale, pur non vincolanti.

Fondamento delle immunità: alcuni dicono che si trova nella regola consuetudinaria

delle immunità per gli stati e si applica in via analogica, ma se fosse insita non ci

sarebbe la necessità di concludere accordi multilaterali a riguardo. Altri ritengono

venga dal trattato istitutivo delle o.i., quindi di natura convenzionale, ma si basa

sull’obbligo deglii stati che hanno assunto nel riconoscimento delle o.i e funzionari.

La responsabilità (nel draft article se ne parla, per l’imputabilità delle o.i. nell’illecito

internazionale) delle o.i: ability e accountability. La prima è una conseguenza con non

è illecita ma produce effetti dannosi con l’obbligo di risarcire il danno. La seconda è

una sorta di monitoraggio, controllo interno ed esterno, se ne parla in riferimento delle

smart sanction. Si intende un fenomeno più ampio che concerne presupposti e effetti

della violazione di norme internazionali, conseguenze dell’inosservanza di regole non

giuridiche (anche soft law previste da o.i. per prevenire accertare e rimediare tale

inosservanza. (termine molto usato per le o. a carattere finanziario.

Punto di vista della corte sulle o.i.: è un soggetto di diritto internazionale capace di

sostenere its rights by bringing international claims. Ma ha il diritto di agire per il

risarcimento del danno causato dal proprio agente? (teoria del potere implicito: la

corte dice che laddove uno oi possegga la totalità dei diritti degli obblighi

internazionali devono dipendere dalle sue finalità e funzioni come specificate o

impliciti nella carta o come specificati nella prassi). La carta non ha espressamente

conferito all’oi la c

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle organizzazioni internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Russo Teresa.
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