1/10/18
Limitazioni di sovranità, art. 11
Patto società delle nazioni (prime organizzazioni 1919)
Pace di westfalia
Da comunità a sistema orizzontale si passa ad un sistema verticale.
Organizzazioni internazionali pubbliche o intergovernative (tra stati, tra governi). Per
governi o governativi si intende nella dottrina europea gli esponenti del potere
esecutivo, i rappresentati dei governi.
Unione parlamentare internazionale.
- Organizzazioni internazionali non governative (o private):
sono delle società private, composte da soggetti privati e costituite attraverso l’atto
costitutivo dell’associazione seguendo la legge del luogo in cui si costituisce. Rilevano
nel diritto internazionale perché pur non essendo considerati tecnicamente soggetti
ma “attori” nel diritto internazionale con funzioni trans-nazionali promotori di valori
diventati universali. Hanno lo status di osservatori in molte organizzazioni
internazionali. La più importante e storica è la CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
riconosciuta nelle 4 conv. Di ginevra. Non hanno una sovranità piena e la membership
è volontaria i principi sono di attribuzione, di specialità e principio di poteri impliciti.
Scheermers e Blokker intitolano “the proliferation of international organizations”.
Le origini (prima 1919): forme di cooperazione si rinvengono sin dall’antica greca (con
le città stato) e con il diritto romano (col dividere i cives dai non cives) ecc. con la pace
di westfalia lo stato diviene indipendente nei confronti della chiesa divenendo
soggetto autonomo. I primi modelli di organizzazione sono di “soft organization”. Con
le conferenze gli stati risolvono i problemi di politica estera la prima congresso di
vienna 1815. Da qui si svilupperanno G7 e G8 negli anni ’70. Le commissioni fluviali
che si pongono come gestire le vie di comunicazione e l’unico modo era cooperare ed i
primi modelli sono “la commissione centrale per la navigazione del Reno” e “la
commissione europea del Danubio” che nascono per esigenze commerciali e per
regolare i traffici fluviali. Il sistema del 1815 è una cooperazione semplice e debole
legate per lo più alla politica estera. Nel 1856 creano un modello di cooperazione
permanente. Il passaggio successivo sono le unioni pubbliche e amministrative
internazionali dove si guarda alle vie di comunicazioni postali e telegrafiche, “unione
postale universale”. Si parla di unioni e non ancora di organizzazioni perché finalizzate
a specifiche esigenze e quindi dette monofunzionali. Con il patto della società delle
nazioni è all’interno del trattato di pace di versaille dopo la 1a guerra mondiale,
dunque da unioni di stati si passa alle società delle nazioni.
Patto società delle nazioni: la finalità principale non viene raggiunta, dato lo scoppio
della 2a guerra mondiale. Nel ’45 nasce la carta delle nazioni unite. La società delle
nazioni inaugura un modello organizzativo permanente, forte che si basa su un
trattato istitutivo e non è monofunzionale, ma la sua finalità è generale, politica, che si
caratterizza per l’esercizio di legislazione, amministrazione e giurisdizione
internazionale. Nasce la corte permanente internazionale. Nella conferenza delle
nazioni unite di san Francisco si parla per la prima volta si sente il termine
organizzazione internazionale.
Verticalizzazione e istituzionalizzazione: la prima perché le o.i. hanno permesso di
creare una sovrastruttura, e quindi una dimensione verticale ossia la possibilità di
esercitare le funzioni che di solito appartengono allo stato ad organizzazioni
sovrastatali. La seconda perché istituiscono se stesse e quindi creano nuove
istituzioni, oltre a quelle dello stato.
Approccio allo studio delle o.i: per lungo periodo sono state oggetto di uno studio
politologico e non giuridico che ovviamente si sono sovrapposte come ragioni perché
su quello si fondano. Jan Klabbers che distingue due periodi, il primo dove le o.i. e il
loro diritto sono percepite come un nuovo fenomeno giuridico dal 19 al 45. Dopo il 45
al 70 vengono valutate come fenomeno giuridico positivo perché concorrono nella
risoluzione di problemi giuridici universali. Una terza fase si spinge fino ai giorni nostri
dove le o.i. vengono messe in questione e criticate. Ci sono altre due teorie: una che
cerca di capire le o.i. “the concept of international organization” e si pone come
problema, sono assorbite dal diritto internazionale o sono autonome? E distingue tra
macroanalisi e microanalisi, con la prima teoria le o.i vengono assorbite dal diritto
internazionale, quindi considerati sottosistemi; con la seconda teoria le o.i vanno
studiate indipendentemente dal diritto internazionale. Un altro autore francese ha
elaborato la teoria la nozione di funzione nella teoria delle organizzazioni
internazionali, ossia mentre lo stato viene creato per gli elementi costitutivi, le o.i.
nascono dalla volontà degli stati e strumentali al raggiungimento di determinate
funzioni, la loro nascita è spiegata dalla nozione della loro funzione specifica. Nelle o.i.
ci sono delle materie che sono riservate esclusivamente allo stato, come l’ordine
pubblico. L’art. 2 par. 2 carta nazioni unite è un articolo che pone l’obbligo degli stati
partecipanti a cooperare. teoria della funzione e rispetto in buona fede degli obblighi
che nascono dall’organizzazione. Non esiste una teoria generale ma ci sono degli
elementi comuni alle o.i.: tendono a condividere caratteristiche comuni che
consentono una generalizzazione; Alvàrez scrive “le organizzazioni internazionali come
legislatori”, secondo altri le o.i. hanno creato un diritto speciale, ad hoc, all’interno del
diritto internazionale; “international istitutional law” di Blokker e Schermers con il
sottotitolo uniti nella diversità, e studiano come so fosse un ordimanmento statale,
soggetti fonti ecc, estrapolando gli elementi comuni dalle varie o.i. usando quindi la
prassi giuridica. Ogni o.i. è titolare di un proprio ordinamento giuridico però con i vari
problemi relativi al funzionamento sono simili e ritengono si possa individuare
elementi comuni applicabili a tutte le o.i. una sentenza della world bank dell’81 del
tribunale amministrativo dice che ci sono delle caratteristiche comuni delle o.i. che
rinvengono dai loro problemi comuni.
Definizione normativa(?): The International Law Commission (ILC), which is a body of
experts subordinate to the General Assembly, created for the purpose of codifuing and
developing international law, long preferred the term “intergovernmental organization”
and decided non to elaborate a precise deinition; “international organization” menas
an intrgovernmental organization.
3/10/18
Le o.i. hanno molto in comune: influenzate dagli stessi fattori politici delle relazioni
internazionali; i membri sono quasi sempre gli stati con interessi e finalità comuni
senza perdere la propria indipendenza; hanno regole e principi comuni condividendo
gli stessi problemi, per la struttura interna, la membership, le forme di finanziamento
(a parte l’UE che ha un “bilancio proprio” con il sistema delle sanzioni). La situazione è
differente per il diritto sostanziale (i compiti e campi diversi in cui operano ogni o.i.).
Anche la World Bank mette in rilievo questi principi e regole comuni e il tribunale
amministrativo ha statuito che pur se esistono delle differenze modelli di o.i. sono stati
copiati e si è avuta una tendenza emulativa, è successo anche che giudizi di un
tribunale ha preso in considerazione giurisprudenze di altri. La definizione normativa:
semplicemente il termine o.i. significa un’organizzazione intergovernativa. Art. 2 conv
vienna 69 troviamo tale definizione come la si trova anche nella conv vienna 86 all’art.
2; una differenza si trova all’interno della conv vienna 86 nel commentario dell’art 2
che va ad interpretare tale articolo è stato usata tale definizione normativa per
chiarire il fatto che nelle o.i. non devono rientrare le organizzazioni non governative
(essendo tra l’altro disciplinate dal diritto nazionale)
Per quanto riguarda la RESPONSABILITA’ la ILC nel draft articles on the
responsability of OI: la o.i è stabilita da un trattato o altro strumento, disciplinato dal
diritto internazionale, con una propria personalità internazionale e può includere in
aggiunta agli stati membri altre entità, ma a livello di ?responsabilità?: questa in caso
di illecito internazionale ad esempio dipende a chi è imputabile l’atto, se all’o.i. o a
uno o più singoli stati che la compongono.
Elementi costitutivi: accordo o trattato istitutivo – personalità giuridica internazionale
che esprima tramite una struttura organizzativa una volontà distinta dagli stati che la
compongono (ad esempio anche la corte penale internazionale è considerata come
un’organizzazione internazionale dimostrando una volontà indipendente) - tutto
disciplinato dal diritto internazionale.
Trattato: sugella la volontà degli stati ad obbligarsi. È un trattato costitutivo, che
costituisce un ente (anche se c’è l’esempio del GATT che si è tramutato nel ‘94
nell’OMC).
Struttura organizzativa: è variabile, ne basterebbe anche uno di organo che produca
sempre una volontà diversa da quella degli stati in se per se; abbia proprie
competenze (princ. Attribuzione delle competenze).
Governate dal diritto internazionale con personalità giuridica internazionale.
-Org.int. pubbliche e private (intergovernative e non governative) (questa è la
divisione principale che si fa, le pubbliche si dividono in:)
-O.I. universali (o aperte) e regionali (o chiuse, anche se le o.i. chiuse non sono
necessariamente regionali, e viceversa)
-o. sovrannazionali e non
-o. generali e o. tecniche o speciali
-o. temporanee e permanenti
-o. giudiziarie e non
4/10/18
o.i. universali: è a vocazione universale, quindi non è detto che ne facciano parte tutti
gli stati della comunità internazionale. (potremmo dire che sono quelle organizzazioni
che hanno gli stessi membri dell’ONU). L’universalità si desume dal trattato istitutivo.
Ad esempio lo è l’OMS e nell’art.1 del suo statuto. Una delle caratteristiche sono che
ha un’assoluta eterogeneità della membership. Le o.i. chiuse ammettono la
partecipazione di un numero circoscritto di stati.
Le o.i. regionali: sono un esempio di fattispecie chiusa, e per regionale si intende ad
esempio la NATO che comprende comunque sia stati europei che stati uniti e canada.
L’ue è un o.i. regionale, in questo caso anche in senso geografico, ed è limitata solo
agli stati europei. I requisiti alla partecipazione a o.i. chiuse possono essere quindi:
geografiche, quindi un criterio regionale, o anche requisiti politici, finanziari ecc. ad
esempio è o.i. regionale l’OCSE riguardante politiche economiche. Altro esempio è
l’OPEC che ha dei fini specializzati, con un determinato requisito, in questo caso il
petrolio.
o.i. sovrannazionali e non: il senso si è perso, prima si parlava in ambito della C. E. del
carbone e dell’acciaio, e si parlava all’art. 9 che gli stati dovevano astenersi dal
mettere in atto comportamenti in contrasto al carattere SOVRANNAZIONALE
dell’organizzazione. “l’organizzazione emette atti che produce effetti sopra la
nazione”. S.-B. dicono che debba avere inoltre altre caratteristiche: prendere decisioni
vincolanti per gli stati membri (che di solito nella maggior parte delle o.i. gli atti sono
non vincolanti) e che quindi lo stato non deve produrre un’operazione di recepimento
dell’atto, ma solo uniformarsi alla normativa; e tali atti devono formarsi alla
maggioranza non all’unanimità; tali atti incidono anche sugli individui; l’o.i. ha
strumenti di coercizione; l’o.i. ha un autonomia finanziaria; gli stati non possono
estinguere l’org. Quindi non deve dipendere dalla loro volontà o meglio ci dovrà essere
il concorso della volontà degli organi dell’org. Dicono S.-B. l’UE è l’unica o.i. che
rispecchia più requisiti, non tutti, che dovrebbe avere un’org. Sovrannazionale.
Ratione fini, logi, materiae.
o.i. generali: alcune o.i. si occupano praticamente di tutto, come l’ONU o l’UE, con
competenze generali.
o.i. tecniche: lo è ad esempio la NATO, o l’OMS, l’UNESCO, FAO, che rispecchiano una
ratione materiae (cit. panebianco).
o.i. temporanee: ne è un esempio la comunità economica dell’acciaio e del carbone, fu
istituita col proposito fosse estinta dopo 50 anni.
- classificazioni a livello cronologico
Soft organization o pseudo-organizzazioni
Il primo sistema con i congressi. 1° e 2° g.m. si hanno o.i. forti, es. nazioni unite. La
terza generazione si ha dagli anni ’70 con sistemi informali di cooperazione tra gli stati
(come nella prima generazione) e che vengono appunto dette pseudo-organizzazioni,
non rileva la forma, ma la prassi. Es. il G7. Possiamo considerarli modelli embrionali di
o.i. dato che gli stati partecipanti a tali conferenze decidano di istituirne una.
L’esempio che è meno alla stregua del G7 è l’OMC. Altro esempio è l’OSCE che mira
alla cooperazione politica degli stati partecipanti ma sempre in modo informale.
Evoluzione G7 – previsione G20 (1999) – L20 (leader) – creazione BRICS (brasile,
russia, india, cina, sudamerica)
8/10/18
10/10/18
L’o.i. dotata di personalità può svolgere determinate azioni nell’ambito internazionale,
intrattenendo relazioni e rapporti con altri soggetti (stati o o.i.): concludere trattati con
gli stati membri, con gli stati terzi e con altre o.i. tale potere si desume dal proprio
trattato istitutivo. (art. 6 conv vienna 1986) (art. 46 par. 2).
Accordi che l’o.i. chiude: es. l’accordo di sede (head quarters agreement), in uno degli
stati membri o anche in uno stato che non sia membro (per esigenze); oppure trattati
relativi ai privilegi e alle immunità delle o.i. e dei suoi agenti ad hoc, conclusi con gli
stati membri o terzi (che non riguardano le immunità degli agenti diplomatici degli
stati); diritto di legittimazione attiva e passiva ossia inviare e ricevere i propri
rappresentati, funzionare o diplomatici delle altre o.i o altri stati; possibilità di emanare
atti interni ed esterni; diritto di partecipare alla procedura di risoluzione di controversie
internazionali, le o.i non possono essere parte davanti alla cig, ma possono essere
coinvolte per fornire info o coadiuvare la corte nell’espletamento delle sue funzioni.
Viceversa vi è la possibilità di riconoscimento di parte per le o.i. in alcune particolari
situazione (es. art. 7 par 2 della conv montego bay) oppure altro es. sistema di
risoluzione controversie dell’OMC.
Immunità e privilegi degli agenti delle o.i. e responsabilità o.i. nella violazione del
diritto internazionale.
Per le prime si intende al fatto che non sono soggetti alla giurisdizione ne dello stato
membro dell’o.i. né dello stato membro su cui si trova la sede, normalmente negli
accordi di sede sono specificate le immunità inerenti alla sede e allo staff (agenti)
dell’o.i.. per prassi si concludono accordi multilaterali (es. privilegi e immunità delle
nazioni unite del 1946 e la conv sulle immunità e privilegi delle istituzioni (agenzie)
specializzate del ‘47).
L’immunità è in sostanza la tutela all’espletamento delle funzioni e si traduce
nell’inviolabilità dei locali, del domicilio dell’agente e immunità alla giurisdizione civile
e penale dello stato ospite, o anche esenzione fiscale.
atti interni e atti esterni: i primi sono di varie tipologie, sono tutti quelli che riguardano
il funzionamento degli organi, e ovviamente non hanno efficacia all’esterno, e non
sono impugnabili. Quelli esterni hanno effetti esterni e hanno rilevanza giuridica
nell’ambito internazionale, pur non vincolanti.
Fondamento delle immunità: alcuni dicono che si trova nella regola consuetudinaria
delle immunità per gli stati e si applica in via analogica, ma se fosse insita non ci
sarebbe la necessità di concludere accordi multilaterali a riguardo. Altri ritengono
venga dal trattato istitutivo delle o.i., quindi di natura convenzionale, ma si basa
sull’obbligo deglii stati che hanno assunto nel riconoscimento delle o.i e funzionari.
La responsabilità (nel draft article se ne parla, per l’imputabilità delle o.i. nell’illecito
internazionale) delle o.i: ability e accountability. La prima è una conseguenza con non
è illecita ma produce effetti dannosi con l’obbligo di risarcire il danno. La seconda è
una sorta di monitoraggio, controllo interno ed esterno, se ne parla in riferimento delle
smart sanction. Si intende un fenomeno più ampio che concerne presupposti e effetti
della violazione di norme internazionali, conseguenze dell’inosservanza di regole non
giuridiche (anche soft law previste da o.i. per prevenire accertare e rimediare tale
inosservanza. (termine molto usato per le o. a carattere finanziario.
Punto di vista della corte sulle o.i.: è un soggetto di diritto internazionale capace di
sostenere its rights by bringing international claims. Ma ha il diritto di agire per il
risarcimento del danno causato dal proprio agente? (teoria del potere implicito: la
corte dice che laddove uno oi possegga la totalità dei diritti degli obblighi
internazionali devono dipendere dalle sue finalità e funzioni come specificate o
impliciti nella carta o come specificati nella prassi). La carta non ha espressamente
conferito all’oi la c
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