Elementi Fondamentali Dei Rapporti Di Diritto Privato
Emanuele Tuccari – 6 Crediti
Lez.1 del 25.02.19
DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
Il diritto privato viene solitamente distinto dal diritto pubblico. Nell’ambito dell’ordinamento
esiste un insieme di materie che riconducibili alla sfera del diritto pubblico (diritto penale,
diritto tributario, amministrativo) e una serie di materie riconducibili alla sfera del diritto
privato (diritto civile, commerciale, del lavoro).
Tradizionalmente questa distinzione era basata sull’idea che tutto ciò che appartiene allo
stato, ovvero i poteri dello stato e i rapporti tra le amministrazioni dello stato, fossero
esclusiva pertinenza del diritto pubblico (diritto costituzionale, rapporti tra governo e
parlamento rapporti tra enti pubblici o soggetti privati e pubblica amministrazione).
L’ambito del diritto privato, secondo la definizione tradizionale, riguarda invece i rapporti tra
i privati.
Questa distinzione però non è così netta, perché si tratta di una distinzione variabile e
incerta.
- “Variabile” significa che la distinzione è mutata nel corso del tempo perché il diritto è un
fenomeno umano, e nel regolare la convivenza degli uomini assicura uno stato di benessere
che senza di esso non si avrebbe. Questa idea di convivenza è perfezionabile perché le
evoluzioni (tecnologiche, scientifiche, di vita) porteranno il diritto a cercare di realizzare
nuove conformazioni e regole per adattarsi al meglio alla realtà.
Quindi anche la distinzione tra diritto privato e pubblico è in corso di variazione. Questo
perché ciò che prima si riteneva preferibile far svolgere al diritto privato, si può decidere in
un certo momento di farlo svolgere al diritto pubblico.
Es. Quando è caduto il ponte Morandi a Genova il 14 Agosto 2018, è stata proposta la fine
del rapporto con l’ente privato che gestisce le autostrade per passare a una cosiddetta
“nazionalizzazione”, ovvero che della gestione delle autostrade se ne sarebbe occupato lo
stato. Questa è una variazione della distinzione tra pubblico e privato (anche se questo
cambiamento non è stato poi possibile).
Altro es. Dagli anni ’90 c’è stata una tendenza prevalente alla privatizzazione di servizi (non
la rete, che continua a rimanere pubblica) come le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti.
Questi esempi per dire che la distribuzione dal diritto pubblico al diritto privato, proprio
perché il diritto richiede di rispondere ad alcune esigenze dell’uomo, in maniera adatta alle
sue necessità e sempre perfezionandosi, può variare.
- “Incerta” perché la distinzione di per sé è incerta.
Es. L’università che generalmente è un ente di diritto pubblico, ma ciò non preclude la
possibilità che essa agisca “iure privatorum”, ovvero secondo le norme del diritto privato, o
di avvalersi di strumenti prevalentemente privatistici (appalto per le costruzioni delle piscine,
accordo con compagnie di pulizie, possono essere contratti privati). In certi ambiti la
distinzione sfuma: un contratto avrà delle caratteristiche che almeno in parte saranno
privatistiche.
Ci sono delle condotte e delle azioni che possono far scattare più reazioni. Cioè le regole che
entrano in gioco possono non essere soltanto di diritto privato o pubblico, ma possono essere
più regole sia di diritto privato che di diritto pubblico legate a una stessa condotta (spesso
anche di più branche del diritto privato e pubblico insieme).
Es. Investo qualcuno con la macchina. La mia condotta genera una reazione sia di diritto
pubblico che privato: privato risarcimento del danno (civile); pubblico possibile
sospensione della patente (amministrativo), lesione (penale).
Non esiste una distinzione netta, ma esiste una distinzione orientativa, perché è soggetta a
variazioni nel tempo ed è incerta.
Lez.2 del 04.03.19
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Il diritto ha delle fonti di produzione, che lo creano, distinte dalle fonti di cognizione
attraverso le quali si è e si diventa consapevoli, si apprende, si conosce il diritto. E’ fonte di
cognizione la Gazzetta Ufficiale.
E’ importante conoscere le fonti del diritto perché in un sistema giuridico in cui si ha una
pluralità di fonti come il nostro, si crea un problema di ricostruzione e di chiarezza del
panorama, necessario a risolvere i possibili contrasti tra di esse. E’ pertanto importante avere
chiara la gerarchia delle fonti.
1. Esigenza fisiologica di conoscere la provenienza e le caratteristiche di una determinata
regola;
2. Solo una comprensione complessiva della gerarchia delle fonti ci può permettere di capire
come risolvere i diversi casi e capire quale diritto prevale.
C’è una distinzione tra gerarchia delle fonti interne e delle fonti esterne. Ci occupiamo ora
di fonti interne: c.c. Disposizioni sulla legge in generale
Capo 1
Delle fonti del diritto
Art. 1 Indicazioni delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi
2) i regolamenti
3) le norme corporative
4) gli usi
Negli stati costituzionali-democratici si adotta la separazione dei poteri:
- Potere giudiziario a vantaggio della magistratura;
- Potere esecutivo a vantaggio del governo;
- Potere legislativo a vantaggio del parlamento.
1) Le leggi sono un insieme di norme da cui derivano delle regole. Atti emanati nel sistema
originario costituzionale dal parlamento. La legge è per eccellenza la fonte del diritto, lo è
storicamente perché si è sempre pensato a essa come espressione dello stato di diritto, è
l’elaborazione da parte del corpo parlamentare che è stato votato da tutti.
La nostra visione dello stato di diritto deriva dalla centralità della legge come fonte (“la
legge è uguale per tutti”).
Sempre più spesso abbiamo a che fare con i cosiddetti atti aventi forza di legge, che sono
sullo stesso piano di quest’ultima. Fra questi ci sono i decreti legge e i decreti legislativi.
Questi sono atti che hanno lo stesso valore della legge con la differenza che non sono emessi
dal parlamento ma dal governo.
- Decreto legge: in caso di necessità e urgenza il governo emette un decreto che viene
convertito da una legge dal parlamento entro 60 giorni, altrimenti il decreto cade.
- Decreto legislativo: il parlamento può approvare una legge di delega da lui al governo, nel
rispetto dei criteri e dei principi generali che esso individua, che permette al governo di
emettere dei decreti legislativi (sono già legge). Solo con questi si avrà poi l’atto avente
forza di legge.
Quindi il governo può adottare sistemi di decreti legge e decreti legislativi, ma ci deve essere
sempre un passaggio parlamentare. Sono poteri separati ma tra loro in rapporto: solitamente
il parlamento ha un rapporto di fiducia con il governo.
Es. Attualmente in Italia c’è il governo della Lega con il M5S, hanno insieme la maggioranza
in parlamento. Quindi sono liberi di fare leggi a livello parlamentare e hanno il potere di fare
le cose dal punto di vista del governo.
Oggetto del nostro studio sarà prevalentemente il codice civile, il quale è una legge generale
che disciplina prevalentemente i rapporti tra privati. Cerca di farlo in maniera organica,
mettendo insieme diversi profili, infatti è costituito da 6 libri:
1. Delle persone e della famiglia
2. Delle successioni
3. Della proprietà
4. Delle obbligazioni
5. Del lavoro
6. Della tutela dei diritti
Perché esiste il codice civile? Infatti non tutte le leggi sono codici.
Il codice civile è frutto di un’operazione organica che disciplina la materia dell’ordinamento
civile. I codici sono un’innovazione del primato della legge. Il primo è più importante codice
conosciuto è il “Code Napoléon”, il codice francese: la cristallizzazione di una serie di regole
che derivavano dall’esperienza rivoluzionaria francese avuta poco tempo prima. Una
conquista culturale che non tornerà indietro. La diffusione del codice è fisiologicamente
legata alla diffusione delle campagne napoleoniche. Poi diviene un’influenza culturale,
cosicché anche dopo la caduta di Napoleone e la disgregazione dell’impero francese,
comunque l’idea di codice rimane e non solo in Francia. Si aggiungono altre tradizioni, come
quella tedesca, con lo studio - a partire dal diritto romano - di alcuni profili della nostra
dottrina nell’ordinamento civile. Da qui l’approvazione nel 1900 del codice tedesco.
In Italia, su influenza diretta del Code Napoléon, si promulga il codice del 1865, primo
codice dell’epoca unitaria. Si va a sostituire all’unico testo legislativo presente, lo Statuto
Albertino (legge fondamentale dello stato sabaudo). Nel 1942 nasce un nuovo codice civile,
su influenza di altri paesi e grazie ad un personale studio di queste materie.
Da allora il codice non è stato cambiato, tranne modifiche di alcuni istituti, nonostante il
mondo sia cambiato (non c’è più il duce o l’imperatore per esempio). Com’è possibile che
delle regole formulate nel 1942 valgano ancora oggi? Riguardando i rapporti tra privati,
queste sono riuscite ad andare oltre quello che era il panorama in quegli anni, grazie alle
capacità di giuristi che nonostante si siano formati in un sistema liberale, sono riusciti ad
andare otre la loro quotidianità.
2) I regolamenti sono fonti di produzione sottoposti alla legge. Le leggi possono essere
nazionali o regionali (le leggi del diritto privato sono quasi tutte nazionali). I regolamenti
sono espressione della pubblica amministrazione e disciplinano ambiti più specifici rispetto
alle leggi astratte.
3) Le norme corporative sono state abrogate poiché le corporazioni sono venute meno
quando è venuto meno il regime fascista. Il sistema corporativo era legato al diritto del
lavoro ed era presente la camera delle corporazioni nel ramo parlamentare.
4) Gli usi fanno parte della consuetudine, ovvero di quel sistema per cui le norme possono
derivare non solo dal diritto scritto ma anche dal fatto che si possono sviluppare dei
comportamenti, che vengono ritenuti corretti (cioè rispetta le altre fonti di produzione) e che
si ripetono sempre uguali.
Queste elencate sono fonti interne del diritto. È giunta poi la Costituzione italiana che si è
andata a sovrapporre alle altre fonti, perché è la legge fondamentale dello stato che
disciplina prevalentemente l’ambito del diritto pubblico ma è legge fondamentale dell’intero
ordinamento. È stata approvata nel 1948.
All’interno della Costituzione esistono i cosiddetti principi fondamentali, poi le altre norme
costituzionali, la legge, i regolamenti, gli usi.
I principi fondamentali si ritiene siano immodificabili.
Con l’articolo 117 la Costituzione disciplina i rapporti tra le fonti, per esempio realizzando il
rapporto tra legge statale e legge regionale: prevedendo che esiste una competenza esclusiva
dello stato su alcune materie (es. diritto civile); su altre c’è una legislazione concorrente,
ovvero è compito dello stato prevedere dei principi generali che poi vanno integrati a delle
leggi regionali; infine ci sono materie di competenza regionale.
Per quanto riguarda le fonti esterne:
Sempre all’articolo 117 si precisa che la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle
regioni nel rispetto della costituzione nonché dei vicoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
L’articolo 10 dice che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
L’articolo 11 dice che l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni.
È la stessa Costituzione che prevede delle limitazioni alla sovranità nazionale della
normativa comunitaria e della normativa internazionale. Queste possono limitare anche la
legge.
Dalla sottoscrizione degli accordi internazionali, nel caso di un accordo, dal punto di vista
giuridico può essere semplice o complicato. Complicato perché per esempio a livello di
Unione europea si hanno una serie di fonti diverse e di atti diversi, poiché questa di per sé
può fare degli atti legislativi che sono espressione della sintesi delle volontà degli stati
membri. I problemi sono diversi, primo perché la volontà degli stati non è immediata (la
commissione formalmente non rappresenta ciascuno stato): non si avrà mai un atto
legislativo comunitario in totale contrasto con gli interessi degli stati. Questi atti sono i
regolamenti, le direttive, le decisioni, i pareri, le raccomandazioni. I primi due sono i più
importanti perché:
1) Attraverso i regolamenti l’Unione europea realizza un atto legislativo direttamente
applicabile nei singoli paesi. Così facendo si armonizza la disciplina nell’intera Unione
europea. sistema diretto
2) Le direttive sono atti con cui l’Unione fissa gli obiettivi lasciando a ciascuno stato
membro, in maniera dettagliata, la previsione degli atti o decreti legislativi che recepiscano
le direttive e le applichino nel proprio territorio. Anche questo crea uniformità tra gli stati
membri. sistema indiretto
Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni sono strumenti meno incisivi perché riguardano
solitamente ambiti limitati e specifici. Le decisioni sono sempre un sistema diretto e
vincolante, i pareri e le raccomandazioni non sono direttamente vincolanti.
Nell’ambito della disciplina legata ai rapporti delle fonti esterne si hanno le fonti legate ai
patti internazionali e le fonti di tipo comunitario legate all’appartenenza all’Unione Europea
che (si distinguono in regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri).
Queste fonti di integrazione di tipo Europeo si inseriscono nella gerarchia delle fonti sotto i
principi fondamentali della Costituzione e sotto la Costituzione stessa ma al di sopra della
legge.
Lez.3 del 05.03.19
IL RAPPORTO GIURIDICO
Il rapporto giuridico ha interesse per il diritto (creditore-debitore, matrimonio in cui si
recitano diritti e doveri degli sposi). È una relazione tra due parti cui l’ordinamento
attribuisce rilevanza riconoscendo diritti e doveri e configurando dei poteri alle parti,
solitamente limita gli effetti alle parti stesse.
I soggetti coinvolti vengono definiti parti, mentre coloro che non fanno strettamente e
direttamente parte del rapporto sono definiti terzi, e di solito non subiscono effetti da esso.
Però non tutti i terzi sono uguali e hanno la stessa funzione.
Es. Nell’ambito contrattuale il contratto è tra due parti ma non significa che non può avere
effetti rispetto a terzi, perché per esempio potrebbero essere interessati all’acquisto del bene.
Soggetti del rapporto giuridico: una distinzione va fatta tra persone fisiche ed enti. A loro
volta gli enti sono distinti in persone giuridiche ed altri enti. Mentre le persone giuridiche
sono caratterizzate dalla cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, gli altri enti hanno
l’autonomia patrimoniale imperfetta. Si vuole sottolineare la differenza tra quell’ente che è
una persona giuridica in senso proprio - nella misura in cui risponde dei propri doveri e
richiede l’esercizio dei propri diritti in via del tutto autonoma rispetto ai suoi componenti di
persone fisiche (le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società) – e altri enti
(associazioni non riconosciute) in cui delle obbligazioni non risponde interamente l’ente (che
non è persona giuridica), ma lo fa parzialmente attraverso il fondo comune e in altre
circostanze riemerge il ruolo delle persone fisiche.
Ente Persona giuridica l’unicità dei singoli si fonde in uno, risponde alle obbligazioni
autonomamente come unico centro di interesse.
Ente Altro ente no personalità giuridica, non esiste un’unicità totale dell’ente, è
costituito da una serie di singoli.
Soggetto e persona quindi non sono la stessa cosa, il soggetto è una nozione più ampia di
quella di persona, perché comprende persone fisiche, giuridiche e altri enti (che non hanno
personalità giuridica). Queste possono essere tutte parti del rapporto giuridico.
Persona fisica
1) Capacità giuridica 2) Capacità di agire
1) È l’idoneità ad essere titolare di una posizione giuridica soggettiva, ovvero di diritti e
doveri delle situazioni giuridiche soggettive. Un diritto soggettivo è l’idea di avere un diritto,
l’ordinamento assicura gli strumenti per perseguire ed ottenere il soddisfacimento del diritto
diritto tutelato dall’ordinamento giuridico.
Questa capacità giuridica si acquisisce alla nascita (non è connesso alla cittadinanza). Non è
sempre stato così. In alcuni casi anche il concepito ha alcuni diritti: diritto di succedere, può
essere destinatario di donazioni, può avere un risarcimento del danno.
2) È l’idoneità di essere non soltanto titolare di una posizione giuridica soggettiva ma è
anche la capacità di porre in essere degli atti giuridici e di esserne responsabili (es.
alienare un immobile). A differenza della capacità giuridica non si acquista alla nascita, ma
come previsto dall’art. 2 del c.c. si acquista alla maggiore età, che nel nostro ordinamento è
fissata a 18 anni (prima era più alta).
Protezione dei soggetti che non hanno la capacità di agire:
- Per quanto riguarda i mino
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