Elementi fondamentali del diritto privato
LEZIONE 1
Cos’è e cosa si intende per diritto privato?
Bisogna per prima cosa richiamare il concetto di ordinamento, cioè che cosa
si intende per ordinamento e più specificamente per diritto.
ORDINAMENTO: quel complesso di norme che vengono dettate cercando di
aver presente e di far riferimento agli interessi dell’intera società, che a sua
volta sussiste ed è presente su un territorio complesso di regole che vengono
delineate tenendo presente l’interesse di tutta la società afferente ad un
determinato territorio delle regole prende il norme di NORMA
ognuna
GIURIDICA, essa impone o proibisce ai destinatari un determinato
comportamento
Non esiste un solo ordinamento e all’interno di ciascun ordinamento possono
esistere diversi diritti l’ordinamento che noi andremo ad approfondire è
L’ORDINAMENTO STATALE ITALIANO ossia lo studio dell’ordinamento della
repubblica italiana a livello stateleperché? Ci troviamo in Italia e si
applica genericamente con riferimento ai rapporti di diritto privato il diritto
statale italianosi applica solo questo? no, ma vedremo come il nostro
ordinamento si inserisce e prevede tutta una serie di altri ordinamenti
sovrastatali (es ordinamento nazionale, ordinamento europeo) o anche ad
ordinamenti micro, cioè ordinamenti compresi all’interno dell’ordinamento
statale (ordinamento regionale).
Sono profilo contenuti nell’ambito della nostra costituzione, COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA che in particolare agli articoli 10, 11, 117 fa
espresso riferimento a questi ordinamenti.
ARTICOLO 10: dice l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciuto. È l’ordinamento giuridico
italiano a doversi conformare alle norme del diritto internazionale generale
ARTICOLO 11: dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà, dice inoltre che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tali scopi. Sottolinea come
l’ordinamento italiano consente in condizioni di parità con gli altri stati le
limitazioni di sovranità e gli consente a che vi siano delle norme e regole che
incidano sul nostro territorio e che non provengano direttamente dallo stato
italiano.
ARTICOLO 117: articolo che ci fa comprendere questi rapporti fra gli
ordinamenti. Dice la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni
nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Ritorna il tema fra il rapporto fra
l’ordinamento nazionale statale e ordinamento regionale nonché dei rapportata
l’ordinamento statale e l’ordinamento comunitario e internazionale.
È necessario anche riflettere sul ruolo del DIRITTO PRIVATO, cioè l’interno di
questi ordinamenti e quindi dell’ordinamento giuridico italiano della repubblica
italiano.
Cos’è e qual è il ruolo che assume il diritto privato? È necessario prima
riflettere su una distinzione tra DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
-DIRITTO PUBBLICO: disciplina che gestisce i rapporti diretti tra lo stato e gli
altri enti pubblici con i singoli o che organizza i rapporti con lo stato e degli altri
enti pubblici. Riguarda per tanto l’esplicazione e lo sviluppo dei pubblici
poteri .ALCUNE DELLE FUNZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO E ALCUNE DELLE
MATERIE CHE COSTITUISCONO LE BRANCHIE DEL DIRITTO PUBBLICOdiritto
costituzionale legato ai ruoli, ai poteri e ai doveri dei vari organi costituzionali e
dei rapporti tra loro e nei rapporti con il cittadino; diritto penale, legate alle
relazioni fra singoli cittadini e lo stato e quindi la forza di un determinata
sanzione in merito; diritto amministrativo, che vede il confronto diretto fra il
singolo cittadino e la singola amministrazione.
-DIRITTO PRIVATO: detto diritto in senso oggettivo, è un diritto che rappresenta
un complesso di norme che disciplina nell’interesse e nell’ottica di interessi
complessivi della società ma che vengono realizzati attraverso la disciplina di
specifici rapporti fra privati, quindi fra singoli individui, una logica in cui
nell’ambito di queste norme regole generali dettate nell’interesse della società
di un territorio come nel nostro caso il territorio della repubblica italiana.
Vengono però in particolare approfondite le relazioni e i rapporti tra soggetti
privati, che possono essere singoli cittadini o possono essere enti privati come
per es delle associazioni o delle società
Se afferiscono al diritto pubblico tradizionalmente il diritto
costituzionale, il diritto penale, il diritto tributario, il diritto
amministrativo, afferiscono tradizionalmente al diritto privato i
rapporti e le relazioni fra privati visti come enti o come singoli
cittadini.
Se fossero solo queste le distinzioni fra diritto pubblico e diritto privato, si
risolverebbero in una distinzione abbastanza nette fra il diritto pubblico, diritto
in cui svolgono un ruolo centrale i pubblici poteri, l’esplicazione dei pubblici
poteri che possono condannare o che possono avere dei ruoli diretti nella
gestione fra gli organi dello stato e viceversa un diritto che riguarda e gestisce
le relazioni fra privati fra singoli cittadini o singoli enti si nell’ambito di un
interesse generale complessivo ma che riguarda solo questi rapporti specifici.
La diversa impostazione sembra molto netta e decisa MA COSI’ NON
E’ per una duplice ragione.
1) il confine tra distinzione fra pubblico e privato è una distinzione variabile,
cioè che è stata molto oggetto di variazioni nel corso del tempo. Alcuni temi
tradizionalmente lasciati a rapporti e considerati rapporti di diritto pubblico
sono divenuti col tempo rapporti e problemi di diritto privato. Dipende molto
dal periodo storico, negli anni 90 c’è stato un grande trend dal pubblico verso il
privato, trend che è sempre suscettibile a evoluzioni storiche.
2) è una distinzione anche incerta, perché per es in alcuni casi, casi della vita
quotidiana vengono risolti con regole e norme contemporaneamente di diritto
pubblico e di diritto privato. (es. un incidente stradale comporterà che
scatteranno delle norme di diritto penale e quindi diritto pubblico es norma
legata all’omicidio stradale che portano all’avvio di norme di tipo privato, es
norme di risarcimento danno)
Se è vera la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, questa
distinzione è variabile nel tempo ma può essere anche incerta. Resta
quindi una distinzione di fondo, di massima che è soggetta a
mutamenti nel corso del tempo e che può essere declinata in maniera
attenta a seconda del fatto che un unico fatto può derivare e
comportare l’attivazione di strumenti di diritto pubblico e strumenti di
diritto privato, ma anche che determinati enti possono agire secondo
regole di diritto privato come di diritto pubblico.
LEZIONE 2
FONTI DEL DIRITTO PRIVATO
Abbiamo richiamato l’esistenza di una pluralità di ordinamenti che attraverso le
loro norme disciplinano l’assetto e gli interessi di una determinata società in un
certo momento, che si distingue nelle norme di diritto pubblico e di diritto
privato.
Riprendiamo il concetto di ordinamento e di pluralità degli ordinamenti quali
sono le fonti del diritto, quali sono le fonti da cui il diritto deriva, cioè da
cosa possiamo desumere le regole che noi poi applichiamo?
-DA QUALI FONTI DERIVA IL DIRITTO: le fonti si distinguono in FONTI DI
PRODUZIONE e FONTI DI COGNIZIONE.
LE FONTI DI PRODUZIONE: sono quelle fonti che si occupano di rappresentare
l’origine del diritto di creare, diritto di far derivare un determinato diritto e
determinate regoleproducono il diritto
LE FONTI DI COGNIZIONE: sono quelle fonti da cui dobbiamo partire per fare
riferimento alle esigenze di conoscenza del diritto atti volti a far conoscere
una determinata regola (es. la gazzetta ufficiale, che pubblica atti legislativi
ecc.)
Tuttavia pur essendo molto rilavanti le fonti di cognizione, la nostra attenzione
va sulle FONTI DI PRODUZIONE, tra queste dobbiamo individuare una sorta di
gerarchia, perché le fonti di produzione possono riguardare una pluralità di
ambiti, discipline e regole che nella maggior parte dei casi possono essere di
comune accordo e coerenti tra loro, tuttavia si possono creare delle
problematiche legate a delle antinomie, cioè delle ipotesi in cui queste fonti
del diritto e quindi a seguire le regole che ne derivano possono essere in
contrasto fra loro e quindi non possono non essere coerenti, risultare in
contrastocome risolvere questi problemi di contrasto fra le fonti di
produzione? È necessario prevedere una GERARCHIA DELLE FONTI cioè
prevedere un’ideale ranking (graduatoria) delle fonti del diritto, per evitare che
eventuali contrasti legati alle regole e alle discipline provenienti da queste fonti
possano non trovare soluzioni per trovare soluzioni sarà necessario
richiamarsi alla gerarchia delle fonti, sa quindi necessario comprender quali fra
le fonti prevale nel caso di specie, se prevale la legge o prevale un determinato
regolamento, se prevale una normativa di stampo europeo o una normativa di
stampo italiano, se prevale una normativa legata alla singola regione o una
legata all’ambito statale.
Per comprendere la gerarchia delle fonti e per sciogliere queste
antinomie dobbiamo far riferimento alla gerarchia delle fonti a cosa
possiamo richiamarci, a quale tipologia possiamo richiamarci? C’è una norma in
particolare che è L’ARTICOLO 1 SULLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE IN
GENERALE (detto DELLE PRELEGGI) questo articolo è espressamente dedicato
alle fonti del diritto cosa dice? Sono fonti del diritto 1 le leggi, 2 i
regolamenti, 3 le norme corporative, 4 gli usi. DELLE
GERARCHIA
FONTI
Come risolvere quindi i contrasti fra norme produttive di disciplina
giuridica per noi rilevante, la troviamo nell’articolo 1 sulla
disposizione delle leggi generali, che sono state anteposte al codice
civile, quindi prevedono questa gerarchia:
1 leggi,
2 regolamenti,
3 norme corporative,
4 gli usi.
In altri termini sembrerebbe che qualora ad es una disciplina di origine
legislativa vada in contrasto con una disciplina di origine regolamentare vada
fatta prevale una disciplina legislativa, e così è per le altre ipotesi.
Tuttavia questa gerarchia prevista dell’articolo 1 è stata oggetto di rivisitazioni,
perché possiamo vedere subito l’evoluzione del diritto, l’adattamento della
società al diritto, e come quello che è stato previsto possa essere soggetto a
modifiche a seguito di diversi interessi e condizioni socio-economici.
Analizziamo 3 MACRO FENOMENI:
1 EMANAZIONE DELLE PRELEGGI E DEL CODICE CIVILE DELLA
COSTITUZIONE costruzione che si va a porre in cima alla gerarchia delle
fonti e quindi si ha una gerarchia delle fonti diversa da quella indicata
nell’articolo 1 perché troveremo sovraordinata a tutto la costituzione avvento
della costituzione e dei suoi principi fondamentali
2 L’ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONIle corporazione erano e sono state
soprattutto un fenomeno sviluppato e valorizzato nell’ambito del regime
fascista, con la caduta del regima fascista, in cui fu emanato il nostro codice
civile. Le norme corporative richiamate nell’art 1 delle preleggi sono state
abolite con la caduta delle leggi fascista, fu abolita la camera delle
corporazioni, nonché le corporazioni stesse e con essi sono scomparse le
norme corporative.
3 NUOVO RUOLO CENTRALE DA PARTE DELLA COMUNITA’
INTERNAZIONALE E SOPRATTUTTO DA PARTE DELLA COMUNITA’
EUROPEA agli articoli 10,11,117 della nostra costituzione si fa riferimento
alle norme internazionali consuetudinarie, nonché alle altre norme comunitarie,
quindi di origine strettamente legate all’Unione EuropeaUE che ha previsto
queste normative che si vanno ad inserire nell’ambito legislativo attraverso la
costituzione (art 10,11,117) che si vanno a collocare in un livello che è
prevalente rispetto alle leggi statali
Si avrà un sistema che sostanzialmente oggi, all’esito di queste 3
macro novità integra l’originaria gerarchia delle fonti prevista dall’art
1 delle preleggi prevedendo oggi i principi fondamentali da cui
derivano i diritti inviolabili dalla carta costituzionale della
costituzione,
1 la costituzione e le leggi statali di origine europea:
2 le leggi di origine internazionali,
3 i regolamenti
4 infine gli usi (perché le norme corporative sono state abolite)
COSA SI INTENDE PER COSTITUZIONE, LEGGI, NORMATIVA DI ORIGINE
COMUNITARIA, REGOLAMENTI E PER USI
-PRINCIPI FONDAMENTALI: sono quei principi che reggono l’intero
ordinamento (es. art 3 riguarda il cosiddetto principio di uguaglianza, 1 fa
riferimento al fatto che la repubblica italiana è una repubblica costituzionale
basata sul lavoro, 2 dove dice espressamente i diritti inviolabili)
i principi fondamentali sono tutta una serie di norme e regole quali il diritto
al lavoro, il diritto alla libertà personale, alla libertà di opinione, alla libertà di
tutela, nonché tutta una serie di diritti riguardanti l’individuo, come libertà di
riunione, di associarsi ecc. al di sotto vi sono tutti i principi genericamente
coinvolti e previsti dalla costituzione nell’ambito dei vari articoli
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI STATALI DI ORIGINE EUROPEA
la costituzione è stata approvata dopo la seconda guerra mondiale, è stata
frutto della cosiddetta assemblea costituente che ha fissato i principi su cui si
devo regolare la vita della società italiana, vi sono tutta una serie di regole
fondamentali che riguardano anche solo la produzione delle norme, tutta una
serie di normative legate ai rapporti fra gli organi dello stato quindi tra
parlamento, magistratura, corte costituzionale che deve controllare che questa
gerarchia venga rispettata.
LE LEGGI DI ORIGINE INTERNAZIONALE
Assieme con la legge ordinaria (legge approvata dal parlamento, approvata
grazie ad una duplice approvazione da parte della camera e del senato, si deve
poi dopo procedere alla promulgazione della legge da parte del presidente
della repubblica e poi la pubblicazione della legge in gazzetta ufficiale), vi sono
altre forme quali quelle del decreto legge e del decreto legislativo quali
sono normative di origine governativa, che quindi spettano al governo o che
per particolari ragioni necessitano di urgenza, nel decreto di legge legislativa (a
esclusione del decreto legge) o per ragioni legate alla materia, preferisce
adottare questi strumenti, quelli del decreto legge nel caso di ipotesi specifiche
di necessità di urgenza, decreti leggi approvate dal governo, dimostra come
l’emergenza possa portare ad una legislazione diversa da quella parlamentare,
attraverso il governo, poi passa ad un’approvazione parlamentare o attraverso
l’ipotesi del decreto legge di un approvazione successiva da parte del
parlamento, attraverso una forma di conversione o attraverso una legge delega
del parlamento, cioè una legge preventiva che delega appunto al governo
l’esercizio dell’attività con riferimento ad un ambito . DIVERSE FORME DI
LEGGE ORDINARIE E DI DECRETI LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI PARI E
ORDINATE ALLE LEGGI ORDINARIE così come generalmente sono pari e
ordinari alle leggi ordinari, se non prevalenti le normative di origine
internazionale di cui si recepisce l’art 9, 10, 11 le cosiddette disposizioni del
diritto internazionale consuetudinario ma anche le ipotesi più diffuse del
diritto comunitario e in particolare delle diverse legislazioni
comunitarievi sono diversi strumenti da parte dell’unione europea, che
configura e tende sempre più a strutturarsi al pari dell’ordinamento
internazionale del nostro ordinamento statale come un vero e proprio
ordinamento che prevede quindi delle norme internazionali tali che sono
costituite e contenute nel trattato dell’unione europea e nel trattato di
funzionamento dell’unione europea e all’esito nell’ambito di questo
ordinamento con questi principi e queste regole fondamentali si hanno poi tutta
una serie di altri strumenti come per esempio gli strumenti legati ai
regolamenti, alle direttive e alle decisioni sono diversi strumenti legislativi i
regolamenti, sono degli strumenti legislativi generali che vanno ad incidere
direttamente e divengono apertamente quindi applicabili in ciascuno stato
membro.
Ci sono altri strumenti nell’ordinamento europeo, quali le direttive sono uno
strumento molto rilevante utilizzato, che non va direttamente, tranne in alcuni
specifici casi, ma richiedono ai paesi membri dell’UE a realizzare una
successiva legge con la quale recepiscono gli obbiettivi posti dalle direttive
quindi l’UE fissa delle direttive e questi obbiettivi in maniera specifica, ed è poi
il singolo stato membro che è tenuto a recepire queste indicazioni attraverso
una propria legge nazionale.
Ancora vi sono le decisioni, che sono anch’esse al pari degli ordinamenti
direttamente vincolanti, questo permette di sottolineare un aspetto, il fatto che
solitamente la legge e la normativa è generale e astratta ed è percepita da
norme le quali sono generali e astratte, cioè possono valere per tutta una serie
di ipotesi e di casi che hanno in comune determinate caratteristiche e per tanto
vi si applica una determinata norma PERO’ LA NORMA IN SE E’
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