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Elementi fondamentali del diritto privato

LEZIONE 1

Cos’è e cosa si intende per diritto privato?

Bisogna per prima cosa richiamare il concetto di ordinamento, cioè che cosa

si intende per ordinamento e più specificamente per diritto.

ORDINAMENTO: quel complesso di norme che vengono dettate cercando di

aver presente e di far riferimento agli interessi dell’intera società, che a sua

volta sussiste ed è presente su un territorio complesso di regole che vengono

delineate tenendo presente l’interesse di tutta la società afferente ad un

determinato territorio delle regole prende il norme di NORMA

ognuna

GIURIDICA, essa impone o proibisce ai destinatari un determinato

comportamento

Non esiste un solo ordinamento e all’interno di ciascun ordinamento possono

esistere diversi diritti l’ordinamento che noi andremo ad approfondire è

L’ORDINAMENTO STATALE ITALIANO ossia lo studio dell’ordinamento della

repubblica italiana a livello stateleperché? Ci troviamo in Italia e si

applica genericamente con riferimento ai rapporti di diritto privato il diritto

statale italianosi applica solo questo? no, ma vedremo come il nostro

ordinamento si inserisce e prevede tutta una serie di altri ordinamenti

sovrastatali (es ordinamento nazionale, ordinamento europeo) o anche ad

ordinamenti micro, cioè ordinamenti compresi all’interno dell’ordinamento

statale (ordinamento regionale).

Sono profilo contenuti nell’ambito della nostra costituzione, COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA che in particolare agli articoli 10, 11, 117 fa

espresso riferimento a questi ordinamenti.

ARTICOLO 10: dice l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del

diritto internazionale generalmente riconosciuto. È l’ordinamento giuridico

italiano a doversi conformare alle norme del diritto internazionale generale

ARTICOLO 11: dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla

libertà, dice inoltre che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie

ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tali scopi. Sottolinea come

l’ordinamento italiano consente in condizioni di parità con gli altri stati le

limitazioni di sovranità e gli consente a che vi siano delle norme e regole che

incidano sul nostro territorio e che non provengano direttamente dallo stato

italiano.

ARTICOLO 117: articolo che ci fa comprendere questi rapporti fra gli

ordinamenti. Dice la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni

nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali. Ritorna il tema fra il rapporto fra

l’ordinamento nazionale statale e ordinamento regionale nonché dei rapportata

l’ordinamento statale e l’ordinamento comunitario e internazionale.

È necessario anche riflettere sul ruolo del DIRITTO PRIVATO, cioè l’interno di

questi ordinamenti e quindi dell’ordinamento giuridico italiano della repubblica

italiano.

Cos’è e qual è il ruolo che assume il diritto privato? È necessario prima

riflettere su una distinzione tra DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO

-DIRITTO PUBBLICO: disciplina che gestisce i rapporti diretti tra lo stato e gli

altri enti pubblici con i singoli o che organizza i rapporti con lo stato e degli altri

enti pubblici. Riguarda per tanto l’esplicazione e lo sviluppo dei pubblici

poteri .ALCUNE DELLE FUNZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO E ALCUNE DELLE

MATERIE CHE COSTITUISCONO LE BRANCHIE DEL DIRITTO PUBBLICOdiritto

costituzionale legato ai ruoli, ai poteri e ai doveri dei vari organi costituzionali e

dei rapporti tra loro e nei rapporti con il cittadino; diritto penale, legate alle

relazioni fra singoli cittadini e lo stato e quindi la forza di un determinata

sanzione in merito; diritto amministrativo, che vede il confronto diretto fra il

singolo cittadino e la singola amministrazione.

-DIRITTO PRIVATO: detto diritto in senso oggettivo, è un diritto che rappresenta

un complesso di norme che disciplina nell’interesse e nell’ottica di interessi

complessivi della società ma che vengono realizzati attraverso la disciplina di

specifici rapporti fra privati, quindi fra singoli individui, una logica in cui

nell’ambito di queste norme regole generali dettate nell’interesse della società

di un territorio come nel nostro caso il territorio della repubblica italiana.

Vengono però in particolare approfondite le relazioni e i rapporti tra soggetti

privati, che possono essere singoli cittadini o possono essere enti privati come

per es delle associazioni o delle società

Se afferiscono al diritto pubblico tradizionalmente il diritto

costituzionale, il diritto penale, il diritto tributario, il diritto

amministrativo, afferiscono tradizionalmente al diritto privato i

rapporti e le relazioni fra privati visti come enti o come singoli

cittadini.

Se fossero solo queste le distinzioni fra diritto pubblico e diritto privato, si

risolverebbero in una distinzione abbastanza nette fra il diritto pubblico, diritto

in cui svolgono un ruolo centrale i pubblici poteri, l’esplicazione dei pubblici

poteri che possono condannare o che possono avere dei ruoli diretti nella

gestione fra gli organi dello stato e viceversa un diritto che riguarda e gestisce

le relazioni fra privati fra singoli cittadini o singoli enti si nell’ambito di un

interesse generale complessivo ma che riguarda solo questi rapporti specifici.

La diversa impostazione sembra molto netta e decisa MA COSI’ NON

E’ per una duplice ragione.

1) il confine tra distinzione fra pubblico e privato è una distinzione variabile,

cioè che è stata molto oggetto di variazioni nel corso del tempo. Alcuni temi

tradizionalmente lasciati a rapporti e considerati rapporti di diritto pubblico

sono divenuti col tempo rapporti e problemi di diritto privato. Dipende molto

dal periodo storico, negli anni 90 c’è stato un grande trend dal pubblico verso il

privato, trend che è sempre suscettibile a evoluzioni storiche.

2) è una distinzione anche incerta, perché per es in alcuni casi, casi della vita

quotidiana vengono risolti con regole e norme contemporaneamente di diritto

pubblico e di diritto privato. (es. un incidente stradale comporterà che

scatteranno delle norme di diritto penale e quindi diritto pubblico es norma

legata all’omicidio stradale che portano all’avvio di norme di tipo privato, es

norme di risarcimento danno)

Se è vera la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, questa

distinzione è variabile nel tempo ma può essere anche incerta. Resta

quindi una distinzione di fondo, di massima che è soggetta a

mutamenti nel corso del tempo e che può essere declinata in maniera

attenta a seconda del fatto che un unico fatto può derivare e

comportare l’attivazione di strumenti di diritto pubblico e strumenti di

diritto privato, ma anche che determinati enti possono agire secondo

regole di diritto privato come di diritto pubblico.

LEZIONE 2

FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

Abbiamo richiamato l’esistenza di una pluralità di ordinamenti che attraverso le

loro norme disciplinano l’assetto e gli interessi di una determinata società in un

certo momento, che si distingue nelle norme di diritto pubblico e di diritto

privato.

Riprendiamo il concetto di ordinamento e di pluralità degli ordinamenti quali

sono le fonti del diritto, quali sono le fonti da cui il diritto deriva, cioè da

cosa possiamo desumere le regole che noi poi applichiamo?

-DA QUALI FONTI DERIVA IL DIRITTO: le fonti si distinguono in FONTI DI

PRODUZIONE e FONTI DI COGNIZIONE.

LE FONTI DI PRODUZIONE: sono quelle fonti che si occupano di rappresentare

l’origine del diritto di creare, diritto di far derivare un determinato diritto e

determinate regoleproducono il diritto

LE FONTI DI COGNIZIONE: sono quelle fonti da cui dobbiamo partire per fare

riferimento alle esigenze di conoscenza del diritto atti volti a far conoscere

una determinata regola (es. la gazzetta ufficiale, che pubblica atti legislativi

ecc.)

Tuttavia pur essendo molto rilavanti le fonti di cognizione, la nostra attenzione

va sulle FONTI DI PRODUZIONE, tra queste dobbiamo individuare una sorta di

gerarchia, perché le fonti di produzione possono riguardare una pluralità di

ambiti, discipline e regole che nella maggior parte dei casi possono essere di

comune accordo e coerenti tra loro, tuttavia si possono creare delle

problematiche legate a delle antinomie, cioè delle ipotesi in cui queste fonti

del diritto e quindi a seguire le regole che ne derivano possono essere in

contrasto fra loro e quindi non possono non essere coerenti, risultare in

contrastocome risolvere questi problemi di contrasto fra le fonti di

produzione? È necessario prevedere una GERARCHIA DELLE FONTI cioè

prevedere un’ideale ranking (graduatoria) delle fonti del diritto, per evitare che

eventuali contrasti legati alle regole e alle discipline provenienti da queste fonti

possano non trovare soluzioni per trovare soluzioni sarà necessario

richiamarsi alla gerarchia delle fonti, sa quindi necessario comprender quali fra

le fonti prevale nel caso di specie, se prevale la legge o prevale un determinato

regolamento, se prevale una normativa di stampo europeo o una normativa di

stampo italiano, se prevale una normativa legata alla singola regione o una

legata all’ambito statale.

Per comprendere la gerarchia delle fonti e per sciogliere queste

antinomie dobbiamo far riferimento alla gerarchia delle fonti a cosa

possiamo richiamarci, a quale tipologia possiamo richiamarci? C’è una norma in

particolare che è L’ARTICOLO 1 SULLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE IN

GENERALE (detto DELLE PRELEGGI) questo articolo è espressamente dedicato

alle fonti del diritto cosa dice? Sono fonti del diritto 1 le leggi, 2 i

regolamenti, 3 le norme corporative, 4 gli usi. DELLE

GERARCHIA

FONTI

Come risolvere quindi i contrasti fra norme produttive di disciplina

giuridica per noi rilevante, la troviamo nell’articolo 1 sulla

disposizione delle leggi generali, che sono state anteposte al codice

civile, quindi prevedono questa gerarchia:

1 leggi,

2 regolamenti,

3 norme corporative,

4 gli usi.

In altri termini sembrerebbe che qualora ad es una disciplina di origine

legislativa vada in contrasto con una disciplina di origine regolamentare vada

fatta prevale una disciplina legislativa, e così è per le altre ipotesi.

Tuttavia questa gerarchia prevista dell’articolo 1 è stata oggetto di rivisitazioni,

perché possiamo vedere subito l’evoluzione del diritto, l’adattamento della

società al diritto, e come quello che è stato previsto possa essere soggetto a

modifiche a seguito di diversi interessi e condizioni socio-economici.

Analizziamo 3 MACRO FENOMENI:

1 EMANAZIONE DELLE PRELEGGI E DEL CODICE CIVILE DELLA

COSTITUZIONE costruzione che si va a porre in cima alla gerarchia delle

fonti e quindi si ha una gerarchia delle fonti diversa da quella indicata

nell’articolo 1 perché troveremo sovraordinata a tutto la costituzione avvento

della costituzione e dei suoi principi fondamentali

2 L’ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONIle corporazione erano e sono state

soprattutto un fenomeno sviluppato e valorizzato nell’ambito del regime

fascista, con la caduta del regima fascista, in cui fu emanato il nostro codice

civile. Le norme corporative richiamate nell’art 1 delle preleggi sono state

abolite con la caduta delle leggi fascista, fu abolita la camera delle

corporazioni, nonché le corporazioni stesse e con essi sono scomparse le

norme corporative.

3 NUOVO RUOLO CENTRALE DA PARTE DELLA COMUNITA’

INTERNAZIONALE E SOPRATTUTTO DA PARTE DELLA COMUNITA’

EUROPEA agli articoli 10,11,117 della nostra costituzione si fa riferimento

alle norme internazionali consuetudinarie, nonché alle altre norme comunitarie,

quindi di origine strettamente legate all’Unione EuropeaUE che ha previsto

queste normative che si vanno ad inserire nell’ambito legislativo attraverso la

costituzione (art 10,11,117) che si vanno a collocare in un livello che è

prevalente rispetto alle leggi statali

Si avrà un sistema che sostanzialmente oggi, all’esito di queste 3

macro novità integra l’originaria gerarchia delle fonti prevista dall’art

1 delle preleggi prevedendo oggi i principi fondamentali da cui

derivano i diritti inviolabili dalla carta costituzionale della

costituzione,

1 la costituzione e le leggi statali di origine europea:

2 le leggi di origine internazionali,

3 i regolamenti

4 infine gli usi (perché le norme corporative sono state abolite)

COSA SI INTENDE PER COSTITUZIONE, LEGGI, NORMATIVA DI ORIGINE

COMUNITARIA, REGOLAMENTI E PER USI

-PRINCIPI FONDAMENTALI: sono quei principi che reggono l’intero

ordinamento (es. art 3 riguarda il cosiddetto principio di uguaglianza, 1 fa

riferimento al fatto che la repubblica italiana è una repubblica costituzionale

basata sul lavoro, 2 dove dice espressamente i diritti inviolabili)

i principi fondamentali sono tutta una serie di norme e regole quali il diritto

al lavoro, il diritto alla libertà personale, alla libertà di opinione, alla libertà di

tutela, nonché tutta una serie di diritti riguardanti l’individuo, come libertà di

riunione, di associarsi ecc. al di sotto vi sono tutti i principi genericamente

coinvolti e previsti dalla costituzione nell’ambito dei vari articoli

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI STATALI DI ORIGINE EUROPEA

la costituzione è stata approvata dopo la seconda guerra mondiale, è stata

frutto della cosiddetta assemblea costituente che ha fissato i principi su cui si

devo regolare la vita della società italiana, vi sono tutta una serie di regole

fondamentali che riguardano anche solo la produzione delle norme, tutta una

serie di normative legate ai rapporti fra gli organi dello stato quindi tra

parlamento, magistratura, corte costituzionale che deve controllare che questa

gerarchia venga rispettata.

LE LEGGI DI ORIGINE INTERNAZIONALE

Assieme con la legge ordinaria (legge approvata dal parlamento, approvata

grazie ad una duplice approvazione da parte della camera e del senato, si deve

poi dopo procedere alla promulgazione della legge da parte del presidente

della repubblica e poi la pubblicazione della legge in gazzetta ufficiale), vi sono

altre forme quali quelle del decreto legge e del decreto legislativo quali

sono normative di origine governativa, che quindi spettano al governo o che

per particolari ragioni necessitano di urgenza, nel decreto di legge legislativa (a

esclusione del decreto legge) o per ragioni legate alla materia, preferisce

adottare questi strumenti, quelli del decreto legge nel caso di ipotesi specifiche

di necessità di urgenza, decreti leggi approvate dal governo, dimostra come

l’emergenza possa portare ad una legislazione diversa da quella parlamentare,

attraverso il governo, poi passa ad un’approvazione parlamentare o attraverso

l’ipotesi del decreto legge di un approvazione successiva da parte del

parlamento, attraverso una forma di conversione o attraverso una legge delega

del parlamento, cioè una legge preventiva che delega appunto al governo

l’esercizio dell’attività con riferimento ad un ambito . DIVERSE FORME DI

LEGGE ORDINARIE E DI DECRETI LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI PARI E

ORDINATE ALLE LEGGI ORDINARIE così come generalmente sono pari e

ordinari alle leggi ordinari, se non prevalenti le normative di origine

internazionale di cui si recepisce l’art 9, 10, 11 le cosiddette disposizioni del

diritto internazionale consuetudinario ma anche le ipotesi più diffuse del

diritto comunitario e in particolare delle diverse legislazioni

comunitarievi sono diversi strumenti da parte dell’unione europea, che

configura e tende sempre più a strutturarsi al pari dell’ordinamento

internazionale del nostro ordinamento statale come un vero e proprio

ordinamento che prevede quindi delle norme internazionali tali che sono

costituite e contenute nel trattato dell’unione europea e nel trattato di

funzionamento dell’unione europea e all’esito nell’ambito di questo

ordinamento con questi principi e queste regole fondamentali si hanno poi tutta

una serie di altri strumenti come per esempio gli strumenti legati ai

regolamenti, alle direttive e alle decisioni sono diversi strumenti legislativi i

regolamenti, sono degli strumenti legislativi generali che vanno ad incidere

direttamente e divengono apertamente quindi applicabili in ciascuno stato

membro.

Ci sono altri strumenti nell’ordinamento europeo, quali le direttive sono uno

strumento molto rilevante utilizzato, che non va direttamente, tranne in alcuni

specifici casi, ma richiedono ai paesi membri dell’UE a realizzare una

successiva legge con la quale recepiscono gli obbiettivi posti dalle direttive

quindi l’UE fissa delle direttive e questi obbiettivi in maniera specifica, ed è poi

il singolo stato membro che è tenuto a recepire queste indicazioni attraverso

una propria legge nazionale.

Ancora vi sono le decisioni, che sono anch’esse al pari degli ordinamenti

direttamente vincolanti, questo permette di sottolineare un aspetto, il fatto che

solitamente la legge e la normativa è generale e astratta ed è percepita da

norme le quali sono generali e astratte, cioè possono valere per tutta una serie

di ipotesi e di casi che hanno in comune determinate caratteristiche e per tanto

vi si applica una determinata norma PERO’ LA NORMA IN SE E’

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiarobino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Tuccari Emanuele.
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