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Elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali del contratto sono quegli elementi (definiti ai sensi dell'art. 1325 cc) senza i quali il contratto non può considerarsi valido.
- Accordo tra le parti: atto bilaterale (2 parti si mettono d'accordo sul contratto e sulla volontà di produrre effetti del contratto). L'incontro di proposta e accettazione che devono essere tra loro conformi: dai singoli individui alla creazione della volontà contrattuale. Vi sono diversi schemi di conclusione dell'accordo:
- Schema tradizionale (art. 1326 e art.1335): contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e ovviamente l'accettazione deve arrivare al proponente entro il termine stabilito (e deve essere conforme).
- Schema specifico legato all'esecuzione prima della risposta dell'accettante (art. 1327 cc): il contratto è concluso nel tempo e nel
luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione se su richiesta del proponente o secondo gli usi la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta (l'accettante deve comunque comunicare al proponente l'effettivo inizio dell'esecuzione) -> proposta- inizio - accettazione.- schema specifico contenuto all'(art. 1333 cc): riguarda solo i contratti con obbligazioni solo a carico del proponente, l'aspetto fondamentale è la volontà del proponente di concludere il contratto quindi il contratto si considera concluso a meno che non ci sia l'esplicito rifiuto dell'altra parte.-> istituti che riguardano il contratto e la sua conclusione: La revoca della proposta e dell'accettazione (art. 1328 c.c.), la proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), l'opzione (contratto che ha ad oggetto una proposta irrevocabile)(art. 1331 c.c.), il contratto preliminare (rinvio, contratto che vincola le parti alla stipulazione di un contratto successivo).
Le possibili trattative fra dovere di buona fede e responsabilità precontrattuale(art. 1337 e 1338 c.c.): soluzioni e questioni aperte. -> risarcimento danni 2. Causa: la causa viene individuata come la ragione giustificativa dell'operazione contrattuale, in particolare è rilevante la cosiddetta causa in concreto. Non va confusa la causa con i motivi personali delle parti (per il diritto i motivi sono irrilevanti, lo sono solo se sono motivi condotti in condizione o se l'unico motivo per cui si stipula un contratto è un motivo illecito comune alle parti). Il contratto è nullo se manca la causa (tranne in alcuni casi specifici di contratti astratti come l'assegno) o se la causa è illecita. 3. Oggetto: le prestazioni e le attribuzioni patrimoniali previste dal contratto. Per legge l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1356 cc), se non lo è il contratto è nullo. Inoltre l'oggetto,quindi le prestazioni, non deve essere illecito. Le prestazioni possono essere determinate dalle parti oppure da un terzo, detto arbitratore (secondo equo apprezzamento o suo mero arbitrio).Forma:
modalità con cui la dichiarazione contrattuale viene espressa. Generalmente il principio è che la forma può essere liberamente decisa dalle parti, ma ci sono casi in cui la legge richiede una forma specifica. (neoformalismo negoziale)ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Elementi che possono esserci o non esserci, la cui non presenza non determina cioè l'invalidità del contratto.
Condizione:
un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere o la produzione degli effetti del negozio, cui la condizione è apposta (condizione sospensiva), o l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto (condizione risolutiva) -> actus legitimi: matrimonio, accettazione eredità ecc.La condizione può essere casuale.
(il verificarsi della condizione dipende dal caso), potestativa (il verificarsi dipende dalla volontà delle parti), mista o meramente potestativa (l'avverarsi dell'evento non dipende dalla volontà delle parti ma dipende da un capriccio delle parti). Illeceità (se viola norme, leggi, ordine pubblico o buon costume) della condizione. Fase PENDENZA, situazione di incertezza fra aspettative e doveri di buona fede (incertezza se un evento si verificherà o no) AVVERAMENTO, si verifica l'evento e gli effetti retroagiscono oppure si considerano come non mai verificati. Termine: avvenimento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) devono prodursi gli effetti del negozio. Può essere un termine determinato (una data precisa) o un termine indeterminato (es. il giorno della mia morte). Pendenza: il diritto non può essere esercitato finché la data indicata non sia giunta ol'avvenimento non si sia verificato. -> Scadenza: siverificano gli effetti del negozio, se termine iniziale, ma non retroagiscono
Modo (o onere): clausola accessoria che si appone ad una liberalità (es. istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarla. Può essere un obbligo di dare, obbligo di fare o obbligo di non fare -> limita l'atto di liberalità -> da non confondere con la causa del negozio, rappresenta piuttosto un motivo particolarmente rilevante -> può essere addirittura determinante per la volontà -> può essere determinante se onere impossibile o illecito (negozio nullo)
INVALIDITÀ CONTRATTUALI
Se un atto è carente dei presupposti richiesti dalla legge o se i limiti imposti alla libertà negoziale dei privati vengono oltrepassati o se il procedimento formativo della volontà individuale è affetto da anomalie: Invalidità [nullità e annullabilità].
Invalidità e inesistenza: nel caso di una deficienza talmente grave da impedire persino l'identificazione dell'atto compiuto come negozio di un certo tipo.
Invalidità e inefficienza: nel caso di una concreta inidoneità a produrre gli effetti ai quali è preordinato: sovrapposizioni e distinzioni (contratto nullo; contratto sottoposto a condizione sospensiva; contratto annullabile).
Condizioni di ANNULLABILITÀ (il contratto è invalido in caso di): l'incapacità.
A. Incapacità legale d'agire: contratto considerato invalido se il soggetto non è maggiorenne (a meno che il minore non abbia occultato la sua minor età) (art.1426 cc).
B. Incapacità d'intendere e di volere: il contratto è considerato invalido solo quando risulta la malafede dell'altro contraente (quindi si possa dimostrare che l'altro contraente era a conoscenza dell'incapacità di intendere e di volere).
Condizione di ANNULLABILITÀ (il contratto è invalido in presenza di): i vizi del consenso (2)
- Errore: può essere ostativo (errore sulla dichiarazione, la parte rappresenta correttamente la realtà ma sbaglia nel dichiarare la sua volontà) o vizio (riguarda la volontà, la parte rappresenta falsamente una certa circostanza). L'errore NON è sempre causa di invalidità del contratto, infatti il contratto è considerato valido quando l'errore è riconoscibile (art. 1431, solo quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo) -> non tutti gli errori sono rilevanti, solo quelli eccezionali (art. 1429), cioè che riguardano elementi che secondo il comune apprezzamento, si ritengono determinanti del consenso
- Dolo: viene chiamato dolo il raggiro utilizzato da una parte per convincere l'altra parte a concludere il contratto. Può essere determinante o incidente (se
c'è un raggiro non tale da determinare l'altraparte a concludere il contratto, ma solo ad accettare condizioni diverse -> in questo caso il contratto è valido ma è dovuto un risarcimento dei danni).
- Violenza: può essere fisica o morale (= minaccia tale da far impressione sopra una persona sensata, e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole). -> irrilevanza del timore reverenziale (art.1437 cc) e la problematica minaccia di far valere un diritto (art. 1438 cc, può considerarsi violenza se è diretta a conseguire vantaggi ingiusti)-> il contratto annullabile è convalidabile.
Condizioni di NULLITA' (un contratto è nullo quando):
- quando manca uno dei requisiti essenziali;
- quando l'oggetto è illecito, impossibile o indeterminato/indeterminabile;
- quando la causa è illecita;
- quando vi è un motivo illecito esclusivo e comune alle due parti.
parti;5) tutte le altre volte in cui un contratto è contrario a norme imperative o comunque la legge lo preveda-> Le cause di nullità possono essere: testuali (previste dalla legge), strutturali (contrastano con gli elementi essenziali del contratto) o virtuali (previste nelle ipotesi di condotte che violano norme imperative, delle disposizioni non derogabili) (art 1418).
18-> Ai sensi dell'art. 1419 cc la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità" (c. 1). "La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative" (c. 2) (es. interessi usurari (art. 1815, c. 2, c.c.) e l'esigenza di far emergere la nullità del contratto.
(altrimenti occultata dalleparti).
EFFETTI E RIMEDI CONTRATTUALI
martedì 29 marzo 2022
18:23
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'ar.1372 il contratto ha "forza di legge fra le parti", le parti sono ad esso vincolate una volta concluso il contratto e può essere sciolto solo d'accordo (per mutuo consenso) tra le parti o nei casi previsti dalla legge.
Il recesso come eccezione, costituisce lo scioglimento unilaterale del contratto, quindi non c'è mutuo consenso ma solo la volontà di una delle parti. (Art. 1373 c.c.). Il recesso può essere di diversi tipi: recesso legale (previsto dalla legge) e recesso convenzionale (diritto di recesso stabilito da entrambe le parti con una clausola del contratto) -> art. 1373: possibilità di recedere prima che vi sia un principio di esecuzione nei contratti istantanei o, nei contratti a tempo prolungato, anche successivamente (ma il recesso non ha effetto sulle attività già
o, che sono previste per colmare eventuali lacune o ambiguità presenti nel contratto stesso. Queste fonti possono essere di diversa natura, come ad esempio le leggi, i regolamenti, le consuetudini o le pratiche commerciali. Le leggi sono una delle fonti di integrazione più importanti. Esse possono intervenire per disciplinare specifici aspetti del contratto o per fornire regole generali che si applicano a tutti i contratti. Ad esempio, se il contratto non prevede una clausola di risoluzione anticipata, ma la legge prevede che questa clausola debba essere presente in tutti i contratti di determinata natura, la legge integrerà il contratto prevedendo la clausola di risoluzione anticipata. I regolamenti sono atti amministrativi emessi da autorità competenti che disciplinano specifici settori o attività. Essi possono integrare il contratto fornendo regole specifiche da seguire o obblighi da rispettare. Ad esempio, se il contratto riguarda la fornitura di beni alimentari, potrebbe essere necessario rispettare determinati regolamenti igienico-sanitari. Le consuetudini sono pratiche o comportamenti che si sono consolidati nel tempo e che sono generalmente accettati come regole da seguire. Se il contratto non prevede una specifica clausola, ma esiste una consuetudine nel settore che prevede l'applicazione di determinate regole, la consuetudine potrà integrare il contratto. Le pratiche commerciali sono regole o usanze che si sono sviluppate nel contesto di una specifica attività commerciale. Ad esempio, nel settore bancario esistono pratiche commerciali che disciplinano l'apertura di conti correnti o l'emissione di carte di credito. Se il contratto non prevede specifiche regole in merito, le pratiche commerciali potranno integrare il contratto. In conclusione, le fonti di integrazione del contratto sono strumenti utili per colmare eventuali lacune o ambiguità presenti nel contratto stesso. È importante tenerle in considerazione durante l'esecuzione del contratto per garantire una corretta applicazione delle regole e dei diritti delle parti coinvolte.