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ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Enti di diritto privato senza finalità economiche -> associazioni. Il fenomeno associativo è un fenomeno proprio dell'uomo (da sempre, fin dall'antichità -> es. lotta contro l'associazionismo durante il regime fascista) -> non stupisce che nella formulazione e nell'ispirazione della disciplina del codice civile (1942 - periodo fascista) si intraveda con riferimento alle associazioni e al fenomeno associativo -> il codice del '42 dava una centralità particolare al modello della associazione riconosciuta e nel complesso non sembra incentivare particolarmente il fenomeno associativo. -> Attraverso la costituzione (con la sua approvazione) e i suoi principi si rilegge la disciplina del Codice civile in una logica più favorevole al fenomeno associativo -> si modifica con la costituzione l'impostazione di base -> art. 2, 17, 18, 19, 39 e 49 della costituzione che disciplinano il fenomeno associativo.
Il fenomeno associativo ha avuto grande fortuna in alcuni periodi nel nostro paese (es. sindacati) però oggisi assiste, per molte ragioni, ad una crisi dell'associazionismo e delle grandi associazioni di massa.
Le associazioni sono organizzazioni senza scopo di lucro a carattere privato e possono essere riconosciute o non riconosciute:
- Associazioni riconosciute: si costituiscono con un atto pubblico (atto costitutivo/statuto) -> questo deve avere un contenuto minimo: denominazione, scopo, patrimonio, sede, ordinamento, amministrazione, diritti e obblighi, condizioni di ammissione -> devono avere un riconoscimento da parte della prefettura (sede di rappresentanza del governo) del posto dove l'associazione ha sede. La prefettura valuta il rispetto o meno delle condizioni previste per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che il patrimonio sia adeguato allo scopo.
A seguito del riconoscimento ne deriva l'autonomia patrimoniale.
perfetta: possibilità data all'associazione di rispondere alle proprie obbligazioni solo e soltanto con il proprio patrimonio lasciando ciascun associato senza il rischio di dover rispondere in proprio alle proprie azioni. Struttura aperta dell'associazione: adesione di nuovi associati, chi ha i requisiti può fare richiesta per essere ammesso (n.b. non ha un diritto vero e proprio di parteciparvi) Organi fondamentali: assemblea (art. 21, art. 24 c.c.) amministratori (gestione) -> organo gestorio Esclusione di un associato: decisa dall'Assemblea, può avvenire solo per gravi motivi (art. 24 cc). Associazioni non riconosciute: si costituiscono a seguito di atto di autonomia (non richiedono atto pubblico, no riconoscimento della prefettura). Caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta: debiti contrattuali e non contrattuali -> non hanno personalità giuridica -> rispondono alle obbligazioni o con il fondo comune (che èL'equivalente del patrimonio) oppure agiscono diversamente in base alla natura del debito (contrattuale o non contrattuale)
Ordinamento interno (art. 36 cc): sistema semplice e flessibile, sono disciplinate al loro interno sulla base di accordi tra gli associati. -> maggiore libertà (anche nei criteri accordati per eventuali esclusioni). -> il sistema dell'autonomia patrimoniale imperfetta non vale però per determinate associazione non riconosciute come per esempio i partiti che si presentano alle elezioni -> questo perché partiti e sindacati tradizionalmente evitavano di chiedere il riconoscimento perché temevano (specialmente nella prima fase -> periodo del regime fascista) che ne derivasse un controllo statale significativo nella loro organizzazione.
Le associazioni non riconosciute si sono molto diffuse nella prassi perché, ai sensi dell'art.36 cc, la loro organizzazione è lasciata all'autonomia privata.
Le fondazioni
sono enti a struttura istituzionale ove un ruolo centrale è dato dal patrimonio che viene usato per perseguire scopi non di lucro. Le fondazioni si costituiscono anch'esse attraverso un atto di autonomia, che però non è un atto plurilaterale (come nel caso delle associazioni), ma un atto di autonomia unilaterale. Questo può essere inter vivos (atto fra soggetti vivi: soggetto x sceglie di destinare un patrimonio al perseguimento di un determinato scopo - atto di dotazione e atto di fondazione) oppure mortis causa (nel caso testamentario, quindi tramite testamento un soggetto destina il suo patrimonio al perseguimento di uno scopo). C'è quindi una pluralità di atti - aspetti fondamentali (art.16 cc). Ruolo centrale svolto dal patrimonio per il quale è necessario uno specifico atto di dotazione. Le regole che portano al riconoscimento della fondazione sono le stesse delle associazioni riconosciute (stesse).- condizioni necessarie -> acquisizione dell'autonomia patrimoniale perfetta). Le fondazioni a differenza delle associazioni non hanno la "versione" non riconosciuta, questo perché il riconoscimento comporta l'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale perfetta, quindi attraverso le fondazioni in particolare si vincolano un determinato patrimonio al perseguimento di un certo scopo -> e questo necessita di un processo di riconoscimento.
- I comitati si distinguono anch'essi in riconosciuti e non riconosciuti:
- Comitati riconosciuti: una volta raccolti fondi sufficienti al perseguimento dello scopo annunciato, il comitato può chiedere e ottenere il riconoscimento e, con esso, la personalità giuridica -> autonomia patrimoniale perfetta
- Comitati non riconosciuti: un'organizzazione di più persone che, attraverso (di regola) una raccolta pubblica di fondi, costituisce un patrimonio con il
personalità (nome, immagine, integrità morale - onore; decoro; reputazione -, riservatezza, identità personale, protezione dei dati personali -> persone fisiche ed enti \ organizzazioni).
• Diritto all'integrità fisica (diritto alla vita e diritto alla salute): dalla integrità fisica all'autodeterminazione rispetto al proprio corpo (Art. 32 Cost.), ruolo centrale del consenso libero e informato (Art. 5 c.c. -> numerose deroghe), discrimine tra atti leciti e vietati: dalla menomazione irreversibile al principio della gratuità; legge 22 dicembre 2017, n. 219 -> rifiuto di trattamenti terapeutici come forma di disposizione del corpo (ampia facoltà di autodeterminazione) -> Due strumenti: 1) disposizioni anticipate di trattamento (DAT) [palesemente incongrue; nuove terapie non prevedibili]; 2) pianificazione condivisa delle cure [soggetti incapaci e terzi].-> caso Englaro -> due presupposti per scelta
d’interruzione delle cure compiuta dal rappresentante per il soggetto incapace:- la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia la benché minima possibilità di un qualche recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo esterno;
- che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita, e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.
Diritto all'immagine: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso (Artt. 10 c.c. e 96 ss. della l. 22 aprile 1942, n. 633) -> vedieccezioni. -> Possibile sfruttamento commerciale della
propria immagine (appositi contrattisottoscritti da personaggi famosi) -> Possibili rimedi: 1) Azione inibitoria (cessazione dell’abuso); 2)azione risarcitoria (riparazione del danno subito)
Diritto al nome (artt. 7, 8, 9 C . C. )
Diritto d'integrità morale: decoro, onore, reputazione (slide)
Diritto d'identità personale (principio di verità: riservatezza e integrità morale)
DIRITTI REALI (PROPRIETA')
Passaggio dal soggetto all'oggetto, spostando l'attenzione sull'oggetto, quindi sulle cose, ci si concentra suicosiddetti diritti reali -> nozioni sui beni -> diritto di proprietà e gli altri diritti reali (diritti soggettivi assolutisulle cose) -> caratteristiche generali e comuni:
- Immediatezza = esercizio diretto di potere sulla cosa (se sono proprietario di un bene possoesercitare immediatamente, senza mediazione di nessuno, potere sulla cosa)
- Assolutezza = possono essere fatti