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Procedura civile

Il codice di procedura civile è entrato in vigore nel 1942, ma è stato più volte modificato. Autori come Calamandrei e Carnelutti hanno contribuito alla riforma del 1950, insieme a vari interventi, come la legge del 1973 sul processo del lavoro. Quando non c'è osservanza di un precetto (ex art. 1218 c.c.), il sistema entra in crisi e c'è esigenza di ristabilire l'ordine. Il processo civile entra in funzione quando c'è un contrasto su un'effettiva realizzazione di un precetto descritto nel codice civile.

Nel processo civile, lo Stato si assume l'onere di creare il meccanismo per ristabilire l'ordine tramite l'art. 24 della Costituzione (ogni diritto o interesse legittimo). Lo Stato, tramite l'art. 24, crea l'apparato attraverso il quale un soggetto possa soddisfare un proprio diritto. Laddove c'è un diritto, ci deve essere la possibilità di rivolgersi al giudice (dovere della Repubblica). L'art. 24 è fondamentale; c'è un precedente della corte intervenuta ribadendo la necessità dell'art. 24 a proposito del caso dei crimini e dei risarcimenti dovuti ai parenti delle vittime di crimini razziali. L'Italia aveva firmato un trattato internazionale incompatibile con l'art. 24. La corte, con una pronuncia, ha affermato che tale trattato confliggeva con la ratio dell'art. 24, secondo la quale l'ordinamento italiano deve assicurare il rispetto di una situazione giuridica attiva tramite la possibilità di rivolgersi al giudice e che ci sia un giudice al quale potersi rivolgere. (Il trattato in esame prevedeva un accordo con la Germania confliggente con tale dovere della Repubblica).

Legittimazione nel processo civile

Il processo civile si occupa di eliminare l'incertezza, tramite questa possibilità (LEGITTIMAZIONE). Colui che si rivolge al giudice deve affermare di essere un titolare di un diritto, altrimenti non è legittimato (non posso rivolgermi al giudice per rivendicare un credito di mia moglie). Ci sono eccezioni, per esempio per il minore, la rappresentanza legale è attribuita ai genitori, che possono agire in giudizio al suo posto; altre volte la legge, tramite una previsione esplicita, può estendere la legittimazione (LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA).

Se un mio diritto viene contestato da un soggetto che fa una contestazione infondata, manca una vera e propria lesione e non c'è bisogno dell'intervento del giudice. Quando il giudice accerta che non c'è bisogno del suo intervento è perché ritiene che non ci sia un'esigenza reale di intervento (SENTENZA DI MERO ACCERTAMENTO). Se c'è effettivamente la violazione di un diritto e io che ne sono stato leso ho bisogno di un provvedimento del giudice grazie al quale una situazione viene sostituita da una nuova situazione modificativa della realtà giuridica (provvedimento del giudice che costituisce servitù di passaggio sul fondo del vicino).

Tipi di provvedimenti nel processo civile

I tipi di provvedimenti che il nostro ordinamento conosce sono tre: mero accertamento, condanna e pronunce costitutive. Ciascuno corrisponde a un bisogno di tutela di un diritto di un cittadino. L'effettività della tutela, questo diritto sancito dall'art. 24, deve essere effettivo, non deve essere intralciato da ostacoli burocratici (il ricorso al mediatore, per esempio, non può creare un ostacolo all'ottenimento di una pronuncia da parte del giudice). Definitivo, l'ordinamento deve far conseguire poi il più possibile ciò che avrebbe conseguito se ci fosse stato un comportamento non meritevole di tutela da parte del giudice. Art. 111 della Costituzione, va garantito un giudice terzo e imparziale che opera attraverso un giusto processo ed esercita la giurisdizione (dicere ius, dichiarare qual è il diritto).

Cpc codice sistematico

Il codice di procedura civile è un codice sistematico, composto da quattro libri: 1) disposizioni generali, istituti comuni a ogni tipo di processo, 2) il processo di cognizione, 3) il processo di esecuzione e 4) procedimenti speciali. Il numero 2 è una sequenza di atti attraverso la quale il giudice acquisisce conoscenza della realtà che gli viene sottoposta e arriva al dicere ius, a dichiarare la volontà dellalegge. Nella prima parte, oltre al procedere, ci sono anche gli strumenti utili al giudice per dicere ius (mezzi di prova). Per le controversie del lavoro, il legislatore ha previsto un procedimento speciale (LEGGE 1973). L'esecuzione è la sequenza degli atti tramite i quali si dà attuazione al comportamento disposto dal giudice. Il quarto libro è una raccolta di procedimenti speciali dove, in relazione alle varie situazioni, il legislatore dispone che è più agevole procedere con modalità più agili. C'è poi nel libro quarto l'istituto della tutela cautelare che prevede degli strumenti che "mantengano ferma la situazione" in attesa della conclusione del processo.

Dunque: principi generali (che significa essere giudice, attore, convenuto, quali sono gli strumenti che il giudice dispone ecc.), e poi le regole sul processo di cognizione, di esecuzione o speciali.

Il processo civile nasce da una domanda di un soggetto che si rivolge al giudice chiedendo che venga soddisfatto un proprio diritto. Si tratta di un sistema incentrato sulla tutela chiesta da un soggetto, non può il giudice pronunciarsi senza una specifica domanda di tutela di un diritto. Un giudice che si pronunciasse al di fuori di tale domanda di sua iniziativa commetterebbe un atto illegittimo. Principio di autonomia privata, è dunque un principio attraverso il quale si persegue anche la terzietà del giudice, che non verrebbe rispettata nel caso di una pronuncia del giudice di sua iniziativa senza specifica domanda avanzata da un soggetto diverso da lui. Abbiamo detto come ci siano delle eccezioni, nel caso di un soggetto senza capacità di agire per esempio ci sarà un soggetto che provvederà alla tutela degli interessi di questo soggetto (coniuge, figli, ascendenti ecc.).

Il giudice dissemina la capacità di agire per la tutela di questo soggetto, ma non avrà comunque egli stesso la facoltà di agire in prima persona (non rispetterebbe la terzietà). Nell'ipotesi in cui nessun soggetto tuteli le ragioni dell'incapace di agire, verrà attribuita la legittimazione a un soggetto pubblico che si rivolgerà al giudice con un'eventuale domanda. In ogni caso, il giudice provvede solo su domande provenienti da soggetti terzi (art. 112 c.p.c.). Il giudice non può inoltre pronunciarsi su una domanda diversa da quella che gli è stata posta, non può allargarsi, deve rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il processo è tutto ispirato al principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) secondo il quale la legge deve consentire al suo avversario di enunciare e pronunciare le sue ragioni ed eventualmente rispondere dopo l'emissione del provvedimento. Art. 25 della Costituzione prevede poi la garanzia del giudice naturale, cioè la legge deve individuare il giudice in base a criteri predeterminati, per cui quella causa debba andare a un certo giudice piuttosto che ad un altro.

Seconda lezione

Nel 1940 il legislatore doveva decidere se affidare il giudizio a un soggetto singolo o a un collegio. Si decise per un collegio di tre magistrati, pensando che una decisione collegiale presentasse più vantaggi quali il confronto tra più persone per la decisione. Collegio che presentava però l'inconveniente che tenere tre giudici inchiodati per decidere una causa rappresentava per lo Stato un costo elevato. Dunque, il legislatore del '40 pensò di destinare un solo giudice per seguire tutta la causa affiancandolo nel momento della decisione con gli altri due, in modo da mantenere la decisione collegiale (giudice istruttore, che segue la causa e partecipa alla decisione). Giudice istruttore che deve istruire la causa e giudice competente per la decisione.

Ciò significava però che tra il momento in cui cessa la competenza di uno e inizia quella dell'altro bisognava segnare un confine netto, che il legislatore del '40 decise che venisse indicato direttamente dal giudice istruttore il quale stabiliva con un provvedimento che la causa fosse pronta per essere decisiva (matura). Il problema di stabilire quando la causa fosse matura era un'attività di giudizio che qualitativamente non aveva nulla di diverso dall’attività del collegio, il giudice compiva un'attività uguale, ma non aveva la competenza di decidere che restava al collegio. Questa era una scelta felice, ma solo se il giudice istruttore indovinava la decisione finale del collegio, scelta che richiedeva dunque una sintonia tra le valutazioni dei vari giudici, poiché la possibile divergenza significava che l’attività del giudice istruttore era stata sovrabbondante o insufficiente.

Dunque, questo primo sistema introdotto nel '40, necessitava di questa sintonia obbligatoria tra istruttore e collegio, altrimenti la causa tornava al giudice istruttore tramite una sentenza non definitiva (non in grado di esaurire l'oggetto della controversia). Subito dopo la fine della guerra, il codice fu accusato di aver riflesso l'immagine del duce che l'aveva varato, più precisamente nell'immagine del giudice istruttore che aveva un ruolo autoritario nelle cause più complesse, poiché appunto poteva individuare quando la causa era matura.

Un altro problema riguardava le prove, che il giudice ammette o non ammette in base a una valutazione di rilevanza (ammissibilità delle prove disciplinata nel libro 6 c.c.) stabilendo se siano o meno utilizzabili. Le decisioni di ammissibilità circa la prova erano poi insindacabili, anche se al momento della decisione il collegio avrebbe potuto rivedere tutto, ritenendo per esempio utile assumere altre prove; aveva totale libertà nel momento della decisione, anche se di fatto l'unico che conosceva la causa fino in fondo era il giudice istruttore, che poteva fortemente condizionare la decisione finale all'interno del collegio. Dunque, si riteneva che l’attività del giudice istruttore fosse strumentale, ma anche condizionante il giudizio finale, attività che aveva bisogno di un mezzo che consentisse al giudice istruttore di risolvere i vari problemi che vi si presentassero, strumento che corrispondeva all'ordinanza, un tipico potere spettante al giudice (oltre al decreto e sentenza).

L'ordinanza scaturiva dopo aver sentito le parti, ma era uno strumento revocabile (art. 175-77) dal giudice e dunque molto duttile, poiché non vincolava né il collegio né lo stesso giudice dato che poteva essere modificata o revocata tramite una rivalutazione del giudice stesso (potere di ordinanza), a differenza della sentenza che non permette al giudice di tornare sui suoi passi. Questa "rivolta" post-guerra porta a una riforma intervenuta nel 1950 che cercò di scalfire il potere del giudice, stabilendo che l'ordinanza istruttoria fosse immediatamente reclamabile dinanzi al collegio, introducendo un rimedio per interferire nelle decisioni del giudice durante l'istruttoria. Novità che scardinava questo potere autoritario del giudice istruttore, perché l'ordinanza poteva fortemente condizionare le sorti della causa.

Successivamente, ci si è interrogati sull'effettiva funzionalità del collegio e si è tornati alla monocraticità del tribunale (1 magistrato), poi in alcune cause è rimasto il collegio (laddove fosse opportuno, art. 250). Questo per dire che il c.p.c. è stato scritto avendo presente la collegialità del tribunale, quindi dove troviamo nel codice la dicitura giudice istruttore dobbiamo avere presente che quello è un giudice istruttore e decidente. Nelle cause collegiali invece il giudice istruttore è effettivamente un giudice istruttore originario, mentre il collegio è il giudice "decisore" (come nel '40).

Per quanto riguarda il processo orale, c'è bisogno che tutto si svolga sotto gli occhi delle stesse persone fisiche e che ci sia un rapporto ravvicinato tra le varie attività. Il vantaggio del processo scritto è che tutto è documentato. Dunque, processo ordinario con tribunale monocratico (o collegiale nei casi particolari), processo del lavoro con giudice singolo che gestisce un processo più snello, meno cadenzato.

Lezione Bertoldi

Il processo inizia con un'istanza di parte, la domanda giudiziale, che termina con un provvedimento del giudice. Nell'ambito dei provvedimenti del giudice abbiamo la sentenza, l'ordinanza e il decreto. Dei provvedimenti si occupa l'art. 111 della Costituzione al comma sesto, secondo il quale ogni provvedimento va motivato.

La sentenza ha funzione decisoria; nella funzione del processo ci si attende che a conclusione del giudizio ci sia una sentenza di merito (che dica se esista o meno il diritto oggetto del giudizio). Il giudice si occupa di questioni di rito oltre che di merito, o con sentenza definitiva (che chiude il processo, non resta altro) o con sentenza non definitiva (pronuncia che non chiude il giudizio). Entrambe possono avere contenuto di rito e di merito; se il giudice ritiene fondata la questione di rito, quella sarà una sentenza definitiva di merito che chiude il giudizio di fronte a quel giudice. La sentenza nasce come irrevocabile, non può essere rivista; una volta pronunciata dal giudice, la sentenza, anche se non definitiva, è un punto fermo, il giudice non può rivederne il contenuto.

Il sistema garantisce però il sistema dell'impugnazione per "lamentarsi" della sentenza, garantendo i rimedi impugnatori (appello). I mezzi di impugnazione devono essere proposti entro certi termini; se decorrono, la sentenza diviene irrevocabile, cioè c'è il cosiddetto passaggio in giudicato della sentenza. La cosa giudicata che trova espressione nel c.p.c. art. 324, è passata in giudicato la sentenza non più impugnabile con mezzi di impugnazione ORDINARI (appello, cassazione). La sentenza passata in giudicato produce effetti sostanziali espressi dall'art. 2909 c.c., il quale dispone che la sentenza fa stato ad ogni effetto fra le parti, gli eredi e gli aventi causa (il significato basilare è il divieto del ne bis in idem), al soccombente non è inoltre possibile riattivare il processo con un'azione speculare (se sono condannato con una sentenza passata in giudicato e poi adempio non posso poi chiedere la ripetizione).

La caratteristica del giudicato è di conformare i rapporti giuridici dipendenti da quelli già definiti da una sentenza passata in giudicato. Della sentenza si occupano gli art. 132-133 c.p.c. (requisiti della sentenza). La sentenza, come già detto, deve essere motivata, non è un mero verdetto, è l'espressione della tutela giurisdizionale di tipo dichiarativo (cautelare, esecutiva) e conclude il processo di cognizione. La sentenza è valida in quanto tale e ciò che la qualifica è il fatto che deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda; l'esigenza della motivazione è stata consacrata dalla Costituzione all'art. 111, che assolve due minime funzioni (funzione interna, si rivolge alle parti non essendo un verdetto, deve rendere intellegibili per le parti il percorso logico seguito dal giudice, devono emergere le ragioni. In quest'ottica la motivazione si collega col principio del contraddittorio (significa possibilità per le parti di essere ascoltate, quindi per essere tale il giudice deve precisare se ritiene fondate le eccezioni presentate dalle parti, deve interloquire con le stesse, sarebbe vuoto se non ci fosse l'obbligo di motivazione), con la terzietà del giudice e al principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101 comma 1) e principio di eguaglianza.

Il principio del contraddittorio non riguarda solo le parti (che devono essere in condizioni di parità) ma opera anche in relazione ai poteri del giudice, nel senso che, avendo anche il potere di rilevare d'ufficio determinate questioni, il giudice quando dovesse rilevare che rispetto ai profili di rito o merito c'è un punto che può essere dirimente, ha il dovere di rilevarlo e consentire alle parti di interloquire (se rileva la nullità del contratto non può rimanere una "cosa sua", art. 101 impone al giudice, quando rileva una questione di ufficio, di assegnare dei termini alle parti per poter replicare a pena di nullità, presentando delle memorie). La sentenza cosiddetta "a sorpresa" sarebbe viziata per la violazione del 101 comma 2 (principio del contraddittorio).

Accanto alla sentenza poi ci sono l'ordinanza e il decreto. L'ordinanza originariamente era un provvedimento del giudice istruttore che dispone dello svolgimento del procedimento e postula il contraddittorio. Anche l'ordinanza deve essere succintamente motivata (art. 134). L'ordinanza ha avuto progressivamente una funzione decisoria; già dal 1990 si è riconosciuto al giudice di poter pronunciare delle ordinanze anticipatorie (186 bis, 186 ter e quater), ovvero ordinanze di condanna revocabili o modificabili (differenza con sentenza) in quanto non pregiudica la decisione. Non tutte le ordinanze sono revocabili, l'ordinanza 186 quater è potenzialmente sostitutiva della sentenza, non solo, a volte il provvedimento assume la forma dell'ordinanza in quanto più snella, ma in realtà è una vera e propria decisione.

Nel 2009 si è stabilito che quando il giudice decide sulle questioni di competenza, quella pronuncia ha forma di ordinanza, con funzione pienamente decisoria e necessita di motivazione. Ancora, con ordinanza si chiude il procedimento sommario di cognizione art. 702-bis.

L'altro tipo di provvedimento è il decreto di cui si occupa art. 135 c.p.c., è pronunciato d'ufficio o su istanza di parte. L'ultimo comma dispone che il decreto NON sia motivato salvo diversa disposizione di legge (il decreto non postula il contraddittorio), questo perché ha un contenuto vincolato per il giudice, non esprime una scelta, può avere un contenuto di stretta applicazione di una norma (esempio designazione giudice istruttore avviene con decreto del presidente del tribunale) (nel rito del lavoro abbiamo il decreto di fissazione dell'udienza).

Art. 111 comma 7 riguarda uno dei mezzi di impugnazione, la garanzia per ricorso in cassazione (ricorso straordinario in cassazione). Questo comma c'era già dal '48, pone accanto sentenze e decreti sulla libertà personali, ma in realtà non ha una connotazione soltanto penalistica, in quanto a proposito dello stesso la corte di cassazione ne ha dato una lettura civilistica, vedendo nella stessa una norma immediatamente precettiva, agendo d'anticipo e determinando l'ambito di applicazione del 7 comma prima che entrasse in vigore la corte costituzionale. Il ricorso straordinario ex art. 111 è stato co.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher splendente99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vaccarella Romano.
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