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Norme sulla competenza territoriale e la proposizione di cause nei confronti di più soggetti

Tramite alcune norme, è consentito che una causa proposta nei confronti di più soggetti, ma per un interesse comune, si possa proporre una domanda rivolta verso più soggetti, ognuna delle quali aventi una propria regola di competenza. Se devo proporre ad esempio una domanda dinanzi a più giudici dislocati in tutta Italia, in presenza di fattispecie di questo tipo, tutte con lo stesso titolo, è possibile convenire tutti i convenuti dinanzi allo stesso giudice del foro generale di uno di essi e svolgere lì un processo e violare le regole di competenza territoriali. Ad esempio, in un noto disastro aereo il vettore dell'aereo decise di promuovere lui stesso il giudizio contro tutti i convenuti dinanzi a un unico giudice del foro generale di uno di essi (stabilito in modo fittizio) e si accertò che il risarcimento chiesto era un risarcimento dovuto in base a dei massimali stabiliti, in modo

Da evitare perdite più ingenti. La norma in questione è l'art. 33 LEGGI cpc che dispone che se il convenuto è fittizio, il giudice una volta accertato ciò deve dichiararsi incompetente, indicando tutti quelli invecepapabili. Nel caso appena citato si sarebbe emessa una sola sentenza che decideva la situazione, commisurando il risarcimento in maniera analoga per TUTTi i convenuti, risolvendo quindi la questione per tutti con un'unica sentenza formale. Una volta emessa la sentenza (che in realtà era una per ogni convenuto, ma uguali tra loro) ogni convenuto poteva poi impugnare la sentenza o meno dando vita a una serie di giudizi diversi.

Proposizione della Domanda: I fatti che l'attore seleziona sono fatti che se verificati esistenti producono quell'effetto utile per me che li vado invocando, l'attore dunque quando propone una domanda seleziona i fatti utili per ottenere un risultato, scelta dei fatti da allegare, che costituiscono la Causa Petendi.

(cioè i motivi del chiedere letteralmente) della domanda, il fondamento. L'attore con la domanda chiede sia il tipo di provvedimento (che sia di condanna, di accertamento ecc..), che il contenuto dello stesso, che sono quindi l'oggetto della domanda, la Causa petendi. I fatti che individuano le ragioni della domanda sono quei fatti essenziali che se modificati modificano la domanda stessa. Per esempio se una domanda è proposta dinanzi a giudici diversi, il secondo deve astenersi dal giudicare, perché si potrebbero ottenere sentenze contradditorie in relazione al medesimo rapporto, dunque bisogna individuare esattamente la domanda da proporre dinanzi a un giudice. (art 39 litispendenza). Proposta una domanda il giudice si pronuncia e quando essa passa in giudicato, essa diviene una regola che disciplina quel rapporto tra le parti, non è consentito quindi rimettere in discussione quello che il giudice ha detto su quel rapporto con una nuova iniziativa. Art 163 cpc atto di citazione,

n3 parla dellaragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda (se le ragioni di diritto sono essenziali adindividuare la domanda, il mutamento delle ragioni di diritto fa si che la domanda proposta sia diversadalla prima). Ciò che individua la domanda è la fattispecie di fatto narrata sulla quale la sentenza che si pronuncia costituisce la pietra tombale su tutti gli effetti che quell'episodio potrebbe produrre sulladomanda che io attore ho fatto. La domanda in corso di causa non può essere mutata. In appello non si può modificare la domanda rispetto a quella proposta in primo grado. Se la domanda è la stessa, ha uno stesso nucleo fattuale più un quid pluris, il giudice non viola il principio del chiesto e del pronunciato. Ciò che individua la domanda è importante. Le ragioni poste a fondamento della domanda sono indicate all'art. 163 perché l'atto di citazione è il veicolo mediante quale si introduce il giudizio.

ordinario di cognizione, dunque nello stesso art 163 comma 3 troviamo indicati tutti i requisiti che la citazione deve contenere (n1-7). La notificazione è il compimento di una serie di atti, al compimento dei quali l'atto di citazione si presume legalmente noto al convenuto. Si procede alla notifica tramite l'ufficiale giudiziario al quale la legge prescrive una serie di comportamenti. In primo luogo l'optimum sarebbe consegnare l'atto direttamente al convenuto nelle sue mani o altrimenti presso la sua abitazione, o altrimenti al portiere o al vicino. Una volta consegnato l'atto si ha la conoscenza legale dell'atto, legale non di fatto, per la legge l'atto è conosciuto dal destinatario e in quel momento iniziano a decorrere gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Dopo di che l'atto deve essere portato a conoscenza del giudice, entro 10 giorni (167-168) si deposita presso l'ufficio di cancelleria del Tribunale adito. Altra forma di proposizione di domanda giudiziale.è Il11ricorso nel quale sarà il giudice a fissare l udienza a differenza dell atto di citazione dove sarà l attore afissare l udienza.Lezione 4/03/2022Stavamo parlando di atti di citazione e ricorso , la cui funzione è quella di attivare il contatto tra giudice eparti. Nell atto di citazione, l attore esposta la domanda fissa lui l udienza tenendo conto di un termineminimo che deve essere concesso al conv per organizzare la difesa. Dalla notifica della citazione e l udienzaindicata nell’atto devono intercorrere non meno di 90 giorni(, prima 30, poi 60 ora 90, allungamentodovuto al fatto che prima il conv. poteva integrare la propria difesa sommaria, conv che ora per la primadifesa deve compiere delle attivita che se non compie decade dal beneficio delle stesse, a pena didecadenza quindi) che se non vengono rispettati obbligano il giudice a modificare lo stesso. Nel ricorsoinvece è il giudice a fissare il giorno dell udienza e a stabilire in

In base al suo calendario quale è il giorno utile per l'udienza, e quindi il termine entro il quale il conv deve organizzare la propria difesa (per ex processo del lavoro, conv ha 30 giorni per la difesa, sostanzialmente completa altrimenti decade da alcuni benefici) (il termine è più breve perché le cause del lavoro sono già tipizzate, le possibilità di spaziare sono limitate).

In realtà poi durante questi termini il conv deve comunque depositare l'atto difensivo 20 giorni prima dell'udienza (si deve costituire tempestivamente). Quindi attraverso l'atto di cit è l'attore che "disciplina" il lavoro del giudice, al contrario del ricorso dove è lo stesso a stabilire l'udienza in base alle sue esigenze (del giudice).

Abbiamo detto però che il giudice può modificare l'udienza e può farlo, o in via automatica (per ex l'attore fissa l'udienza molto tardi rispetto alla notifica e il conv che ha interesse a liberarsi della

La pendenza del processo può chiedere l'anticipazione dell'udienza al giudice, ma normalmente l'attore fissa l'udienza dopo 95-100 giorni dalla notificazione. A questo punto, il giudice del tribunale viene individuato in maniera automatica. Ad esempio, il tribunale di Roma ha 16 sezioni e la causa viene assegnata a una di queste, nell'ambito della stessa in base al numero della causa.

All'inizio di ogni anno, il giudice ha una tabella, nella quale ci sono le attività che deve compiere, come lunedì istruttoria, ecc. Se la mia causa viene assegnata a un giudice che nella sua tabella ha l'udienza di lunedì (e non di mercoledì, ad esempio, come fissato nell'atto di citazione), la mia udienza si sposta a lunedì. Quindi viene designato il giudice e, in base al suo calendario, l'udienza viene spostata nel giorno in cui quel giudice svolge quel tipo di attività. Questo sistema è fatto per assicurare l'imparzialità del giudice, o tramite un decreto, con il quale può.

Spostare non oltre i 45 giorni l'udienza di prima comparizione, spostamento rilevante anche per il convenuto, che invece nello spostamento il via automatico mantiene il suo termine di 20 giorni per costituirsi (NB).

Atto di iscrizione della causa al ruolo, serve per indirizzare la causa verso la sezione competente, nel ricorso meccanismo che non funziona perché è il giudice a determinare la data dell'udienza.

A questo punto il convenuto ha conoscenza della domanda e deve organizzare la sua difesa, e può decidere quindi se difendersi o meno, può anche non farlo e nel caso di specie il convenuto verrà giudicato dal giudice con una pronuncia sfavorevole SOLO se la domanda dell'attore sarà fondata. (L'attore ha l'onere della prova pieno, la contumace non la elimina)

Quindi mancanza di difesa non pregiudica il risultato finale della causa, il giudice potrebbe comunque rigettare la domanda. (Ficta confessio). Chi sceglie di non difendersi non ha però i poteri.

che la legge attribuisce alla parte attiva del processo, (non può per esempio eccepire una eventuale prescrizione, e il giudice non può rilevarla d'ufficio, quindi la prescrizione in questo caso non si potrà usare come mezzo difensivo per il convenuto, che non ha nemmeno per esempio il potere di interloquire) poteri che invece vengono attribuiti al convenuto con la costituzione in giudizio. Il giudice durante la prima udienza deve verificare se il convenuto si è costituito, se la notificazione dell'atto di citazione è regolare e se riscontra che il procedimento è stato eseguito, l'eventuale assenza del convenuto è frutto di una scelta e lo dichiara CONTUMACE volontario (processo in contumacia). Sarà contumace involontario se il procedimento di notifica è stato errato, e deve emanare la rinnovazione della notificazione. La dichiarazione di contumacia comporta che il convenuto è a conoscenza di tutto ciò che accade nel processo, ma se la situazione.di fatto si modifica perché sopraggiunge un qualcosa di rilevante, allora il convenuto deve giungerne a conoscenza ed eventualmente può decidere di tornare sui suoi passi e difendersi attivamente, anche se decadrà dai benefici iniziali della costituzione in giudizio (novità come per esempio la partecipazione di un terzo nuovo al processo, oppure viene ammesso un mezzo di prova particolarmente rilevante). Il convenuto, se vuole difendersi, deve depositare la comparsa di risposta 20 giorni prima dell'udienza, termine che è previsto per permettere al convenuto di introdurre nel processo nuovi fatti (eccezioni in senso stretto) che potrebbero avere come conseguenza quella di rendere inefficaci il diritto fatto valere dall'attore (l'attore chiede il pagamento di una somma, ma il convenuto eccepisce di aver già pagato ed indica il fatto estintivo dell'obbligazione, ovvero per esempio l'adempimento) (i cosiddetti fatti non concludenti). Se mi costituisco tempestivamente, posso.introdurre questi fatti nuovi a me eventualmente vantaggiosi, che potrebbe avere l'effetto di rendere inesigibili i diritti rivendicati dall'attore. Il convenuto può anche costituirsi tardivamente ma decade da questi benefici. (può anche costituirsi il giorno dell'udienza)
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher splendente99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vaccarella Romano.