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Regole di svolgimento di udienza di prima comparizione e di trattazione
La norma di riferimento è l'art. 183 c.p.c., la prima udienza è estremamente complessa perché devono essere svolte una lunga serie di attività, lo scopo di questa è quello di fissare, in maniera tendenzialmente definitiva, il tema decidendum, ovvero l'oggetto del processo, e il tema probandum, cioè i fatti giuridicamente rilevanti che, in quanto controversi fra le parti, sono bisognosi di prova. La scelta fondamentale che ha effettuato il legislatore del 1990 è stata quella di separare la fase di introduzione e trattazione della causa dalla fase istruttoria, cioè, solo dopo che è stato fissato il tema decidendum e probandum, scattano le preclusioni istruttorie, quindi si pongono dei termini entro i quali le parti possono svolgere i propri poteri istruttori, possono chiedere l'assunzione di prove, prove dirette e prove contrarie. Ricordiamoci che,
in due fasi distinte: la fase istruttoria e la fase di trattazione. Durante la fase istruttoria, il giudice acquisisce le prove richieste dalle parti. Tuttavia, il giudice ha anche il potere di acquisire prove d'ufficio, anche senza richiesta delle parti, se ritiene che siano necessarie per la corretta valutazione della controversia. La fase di trattazione, invece, è dedicata alla discussione delle prove acquisite durante la fase istruttoria e alla presentazione degli argomenti delle parti. Durante questa fase, le parti possono esercitare i loro poteri di difesa e di replica. Questa separazione tra fase istruttoria e fase di trattazione è stata introdotta nel 1990 con l'obiettivo di razionalizzare lo svolgimento del processo e garantire una migliore organizzazione delle prove e degli argomenti delle parti. In conclusione, il principio di disponibilità delle prove prevede che il giudice acquisisca le prove richieste dalle parti, ma ha anche il potere di acquisire prove d'ufficio. La separazione tra fase istruttoria e fase di trattazione è stata introdotta per migliorare l'organizzazione del processo.Piena secondo un sistema di preclusioni con riferimento ai poteri assertivi anticipato alla fase introduttiva del processo, agli atti introduttivi e poi, soltanto dopo che le parti hanno esercitato questi poteri, si aprono i termini per l'esercizio delle richieste istruttorie di prova diretta e di prova contraria; in base al comma 1 dell'art.183, in apertura dell'udienza il giudice è chiamato ad effettuare una serie di verifiche, si tratta di verifiche di tipo formale, il giudice è chiamato a valutare la regolare e valida instaurazione del processo, infatti si legge che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'art.102 comma 2, dall'art.164 comma 2,3 e 5, dall'art.167 comma 2 e 3, dall'art.182 e dall'art.291 comma 1, questa elencazione è
Ritenuta pacificamente un'elencazione esemplificativa, cioè il giudice non effettua soltanto queste verifiche, ma anche una serie di verifiche ulteriori, tutti le disposizioni, che troviamo qua espressamente richiamate, riguardano la regolarità del contraddittorio, infatti l'art.102 si occupa del cosiddetto litis consortio necessario, ovvero una serie di ipotesi in cui il processo deve necessariamente essere instaurato nei confronti di più parti, quindi la domanda deve essere proposta da o nei confronti di più parti necessariamente, sicuramente rientra nell'ambito applicativo del 102 la legittimazione straordinaria ad agire, cioè quando, in base all'art.81 c.p.c., la domanda viene proposta dal legittimato straordinario o sostituto processuale, il legittimato ordinario, che è l'affermato titolare del rapporto dedotto in giudizio, deve partecipare al processo, perché poi subirà gli effetti della sentenza.
quindi è parte necessaria, perciò se viene proposta una domanda da un legittimato straordinario e il giudice si rende conto che non è stato chiamato in causa l'affermato titolare del rapporto giuridico, allora applica il 102, ovvero fissa all'attore un termine per l'integrazione del contraddittorio, un altro terreno in cui il 102 opera è il caso del rapporto uno ed unico tra una pluralità di parti, quindi sono rapporti unitari che però appartengono a più parti, ad es. la comproprietà, la comunione, rapporto giuridico unitario che appartiene a più parti, in questo settore si può porre un problema di litis consortio necessario, deve essere chiaro che non è che se viene dedotto in giudizio un rapporto uno ed unico fra più parti si applica il 102, ma questo avviene solo in presenza di alcune azioni, ma anche in quest'ultimo esempio fatto, il giudice deve applicare il 102 comma 2. QuantoAll'art.164 comma 2,3 e 5, questa disposizione disciplina la nullità dell'atto di citazione, quindi si tratta dellanorma che detta la disciplina le ipotesi in cui l'atto di citazione che è stato notificato dall'attore al convenuto è statoredatto in maniera non conforme a quanto stabilito nell'art.163, quindi manca o è assolutamente incerto uno dei requisitidi cui al n°1-7, la disciplina dell'art.164 non è unitaria, ma attribuisce rilevanza alla distinzione fra edictio actionis evocatio in ius, nel senso che, se la nullità afferisce all'edictio actionis, si prevede un certo tipo di sanatoria, mentre se lanullità riguarda la vocatio in ius, la disciplina è diversa, in ogni caso, anche in questa ipotesi, se il giudice si accorge chec'è un vizio, quindi che l'atto di citazione non è conforme a quanto stabilito nell'art.163, non fa altro che fissare
All'attore un termine entro il quale dovrà procedere alla rinnovazione della notifica di un atto di citazione valido, quindi di un atto di citazione che è stato integrato, le conseguenze di questa attività variano a seconda che il vizio riguardasse l'edictioactionis o la vocatio in ius.
L'art.167 comma 2 e 3 attiene all'ipotesi in cui il convenuto nella comparsa di risposta propone domande reconvenzionali o decide di chiamare in causa un terzo, l'art.182 disciplina il difetto di rappresentanza che può riguardare sia i rappresentanti intesi come coloro che agiscono in nome e per conto di altri, ad es. tutore rispetto al minore o l'incapace, il curatore rispetto all'inabilitato, il rappresentante della persona giuridica, sia quando c'è un problema che riguarda il difensore tecnico, cioè il giudice si rende conto che il difensore, ad es., non ha la procura, non ha il mandato, in tutte queste ipotesi, la
disposizione prevede un meccanismo di sanatoria, cioè che il giudice fissi alla parte un termine entro cui dovrà procedere a regolarizzare la propria posizione, quindi ad integrare gli atti mancanti, ad es. dovrà procedere al rilascio della procura al suo difensore tecnico, è un meccanismo di sanatoria, anche in queste ipotesi, con efficacia retroattiva. Questo elenco non è tassativo perché il giudice effettua, come abbiamo detto, anche verifiche ulteriori, per es. egli verifica la propria legittimazione, quindi se è munito di giurisdizione (art.37) e la propria competenza (art.38) ed anche in queste ipotesi, se rileva un vizio, emanerà i provvedimenti di volta in volta previsti dalla legge, un'altra verifica che il giudice è chiamato ad effettuare e che non trova menzione nella disposizione è la presenza di un'ipotesi di mediazione obbligatoria o di negoziazione assistita obbligatoria, la mediazione.obbligatoria trova la propriadisciplina nell'art.5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 emanato in attuazione della legge delega 69/2009, il legislatore del2009 decise di investire nella mediazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie creando questafigura di mediazione obbligatoria, in pratica la legge stabilisce che, in determinate materie, un tentativo di mediazione ècondizione di procedibilità della domanda, quindi la mancanza della mediazione non rende la domanda inammissibile,non la invalida, ma, se le parti non hanno esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la domanda non è procedibile,quindi il processo si ferma finché le parti non esperiscono questa tentativo, a seguito dell'entrata in vigore della leggedelega, il legislatore ha emanato questo decreto legislativo, ed in particolare nell'art.5 ha dettato la disciplina di questamediazione obbligatoria indicando le materie in cui doveva trovare applicazione, senonché questa disposizione è cadutaa seguito di una sentenza della corte costituzionale, la sentenza 272/2012, per eccesso di delega, il legislatore, però, èdi nuovo intervenuto ed ha ripristinato la materia attraverso il decreto legge 69/2013, il cosiddetto “decreto del fare”, cheè stato poi convertito con la legge 98/2013, l’art.5 comma 1 bis indica, innanzitutto, le materie in cui la mediazioneobbligatoria trova attuazione, si legge infatti che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversiain materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto diaziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo dellastampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato,preliminarmente ad esperireIl procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, poi si trova scritto che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in base sempre a questo primo comma, se non c'è stato il tentativo di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o deve essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, quindi vediamo che si ha una decadenza legata alla prima udienza, se il giudice rileva che la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza bloccando la prima udienza e rinviandola dopo che è scaduto il termine di cui all'art.6, l'art.6 afferma che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, termine estremamente ridotto perché non si vuole rallentare troppo lo svolgimento del processo, allo stesso modo il giudice provvede
quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione; in base al successivo comma 2 bis, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si.