Diritto processuale civile
Il diritto processuale civile è una materia di tipo processuale, non sostanziale. Il diritto sostanziale si compone di una serie di norme, le norme sostanziali, che sono chiamate a risolvere conflitti di interessi che sorgono tra le parti. Abbiamo due parti portatrici di interessi contrapposti; la norma sostanziale individua l'interesse prevalente e, sulla base di questa scelta, risolve il conflitto dettando la norma di condotta. Quest'ultima individua sempre una posizione cosiddetta di vantaggio, che può essere una condizione di diritto, di potere, e una posizione, invece, di svantaggio che sarà una posizione di obbligo, di dovere. È su questa regola di condotta che si definisce la situazione giuridica, situazione che non è altro che l'effetto giuridico; ogni rapporto sostanziale lo possiamo ricostruire come effetto giuridico, come una situazione giuridica, come una posizione che ha rilevanza nell'ordinamento giuridico.
Norme sostanziali e autonomia negoziale
Le norme sostanziali operano utilizzando diversi schemi. Ce ne sono due principali: talvolta la norma, anziché dettare la norma di condotta, affida al cittadino il potere di disciplinare, di stabilire la disciplina di una certa situazione. Pensiamo all'autonomia negoziale, all'autonomia contrattuale art.1321 c.c. che stabilisce che il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La norma sostanziale affida, quindi, ai cittadini il potere di costituire un rapporto giuridico. Lo schema che questa norma riproduce può essere sintetizzato nella sequenza NORMA-POTERE-EFFETTO: la norma attribuisce al cittadino il potere di creare un effetto giuridico. Un altro schema generale, invece, lo possiamo sintetizzare con la sequenza NORMA-FATTO-EFFETTO, ovvero è la norma ad individuare l'effetto. Essa prevede che in presenza di determinati fatti scaturisce l'effetto giuridico; si parla, infatti, di effetti che nascono ipso iure, senza la necessità di un intervento dei cittadini. Questo è uno schema che si ritrova in molti istituti. Pensiamo ai modi di acquisto della proprietà di cui agli art. 922 e seguenti del c.c. tipo l'occupazione, l'invenzione, ma esso lo si ritrova anche nella nullità del contratto che opera di diritto, ovvero tutte le volte in cui si verifica uno dei fatti a cui l'ordinamento correla la nullità, quest'ultima si produce automaticamente senza l'intervento delle parti. Ci sono, poi, anche ulteriori schemi che analizzeremo in un secondo momento.
La norma sostanziale, quindi, detta la regola di condotta, regole di condotta che possono essere di diverso tipo perché la realtà sostanziale è estremamente eterogenea, nel senso che questi effetti giuridici hanno una struttura molto diversa. Pensiamo da una parte ai classici diritti assoluti, tipo la proprietà, in cui abbiamo un rapporto diretto e immediato tra il titolare della situazione, del bene che costituisce l'oggetto, a cui corrisponde un dovere generale di astensione che grava su tutti i cittadini; nessuno deve interferire in questo rapporto che lega il titolare al bene oggetto della situazione giuridica. Questo schema del diritto assoluto lo si ritrova anche in situazioni di tutt'altro genere, ad es., nelle libertà personali che sono diritti assoluti perché a fronte del titolare del diritto abbiamo un obbligo generale di astensione che grava su tutti i consociati; nessuno può andare a ledere, limitare, violare le libertà altrui.
Diritti relativi e interessi legittimi
Ai diritti assoluti si contrappongono quelli relativi, come le obbligazioni in cui lo schema è diverso perché alla posizione attiva, che è quella del diritto, corrisponde un'unica posizione passiva, ovvero quella del debitore titolare di un obbligo, obbligo che può avere un contenuto vario, ovvero può consistere nel classico obbligo di pagamento di una somma di denaro, può essere l'obbligo di consegnare un bene mobile, obbligo di rilasciare un bene immobile, può essere un'obbligazione di fare o di non fare. Poi ci sono gli interessi legittimi anch'essi situazioni giuridicamente rilevanti.
Crisi di cooperazione e diritto processuale
Fino a quando i consociati rispettano la norma di condotta imposta dalla norma sostanziale non ci sono problemi per l'ordinamento giuridico, i problemi sorgono nel momento in cui queste norme di condotta non vengono attuate spontaneamente, ovvero qualcuno non collabora, o peggio ancora, nel caso in cui si abbia una violazione della norma. Perciò sorge un problema per un ordinamento che vuole essere giuridico, perché le scelte di fronte a cui si trova lo Stato sono due: o non si preoccupa delle cosiddette crisi di cooperazione con la conseguenza che i conflitti di interesse che inevitabilmente sorgono vengono abbandonati ai cosiddetti rapporti di forza per cui è necessario farsi giustizia da soli, oppure si predispongono degli strumenti per risolvere queste crisi. Chiaramente un ordinamento che vuole essere giuridico non può seguire la prima strada, infatti, nel c.p. troviamo negli art. 392 e 393 il divieto di autotutela privata, ovvero costituisce reato il comportamento di chi, al fine di esercitare il preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo. Perciò ecco che entra in gioco il diritto processuale che si compone di una serie di istituti, di processi che hanno come scopo proprio quello di porre riparo alle crisi di cooperazione, cioè alla violazione delle norme sostanziali.
Norme di riferimento e diritto di azione
Le norme di riferimento del diritto processuale si trovano nella Costituzione. Quella fondamentale è l'art.24 comma 1 e 2: il primo comma afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il secondo comma invece recita che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il primo comma fa riferimento al diritto di azione, enuncia questo diritto come diritto atipico, cioè consente ad ogni cittadino di rivolgersi allo Stato, in particolare a quell'apparato che è la magistratura, per chiedere, invocare la tutela delle situazioni giuridiche di cui si afferma titolare.
Nel diritto romano, il sistema di azioni era un sistema di azioni chiuso e tipico, cioè ci si poteva rivolgere al giudice solo nei casi espressamente previsti dalla legge, era la previsione dell'azione ad attribuire rilevanza giudica ad una certa situazione. Nell'ordinamento italiano attualmente vigente, invece, è questo art. che attribuisce il diritto d'azione come atipico, ciò significa che ci si può rivolgere al giudice sempre, anche se non c'è una norma che con riferimento a quella determinata situazione giuridica attribuisce l'azione, quindi anche situazioni giuridiche nuove.
Il diritto di azione è anche un diritto che ha rilevanza, quindi, costituzionale, ciò ha avuto un impatto concreto laddove alcuni legislatori hanno pensato, con riferimento a determinate situazioni giuridiche, di prevedere come unico rimedio alla violazione della disciplina dettata la possibilità di rivolgersi, di utilizzare rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, ad es., imponendo forme obbligatorie di arbitrato (arbitrato obbligatorio), disposizioni di questo tipo sono state immediatamente dichiarate incostituzionali dalla Consulta per violazione dell'art. 24. Il legislatore, quindi, è libero di introdurre rimedi alternativi, ma non è libero di privare il cittadino del suo diritto di azione.
Diritto di difesa e scopo del processo civile
Il secondo comma dell'art.24 introduce il diritto di difesa che, nell'ambito del processo, prende la forma del contraddittorio. Colui che propone la domanda è l'attore, il destinatario, invece, assume il ruolo del convenuto (colui che ha violato la norma di condotta, almeno così pensa l'attore). Questo comma garantisce tale diritto in ogni stato e grado del procedimento, previsione esplicitata nell'art.111 della Costituzione, norma che contiene tutta una serie di garanzie esplicitate nell'espressione del giusto processo. In tale articolo si legge che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, principio del contraddittorio, espressione del diritto di difesa; quindi, è un principio costituzionale, ovvero nell'ambito del processo civile deve sempre essere assicurata la parità delle parti, quindi, non solo il legislatore deve disciplinare il processo civile in modo da garantire il diritto d'azione dell'attore, ma deve sempre assicurare tale parità, quindi adeguati poteri al convenuto che possano consentirgli di difendersi adeguatamente.
Lo scopo del processo civile lo si ricava sempre dall'art.24 comma 1 ed è il principio di effettività della tutela. Il professor Piovenda diceva che il processo deve dare per quanto è possibile a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che ha diritto di conseguire in base alla legge sostanziale, ovvero l'occasione che porta all'apertura di un processo è il verificarsi di una crisi di cooperazione, quindi la violazione di una norma di condotta. In base all'art.24 comma 1, ovvero in base al principio di effettività della tutela, il processo civile non deve offrire una qualsiasi forma di tutela, una forma di tutela generale, tipicamente il risarcimento del danno, ma tale processo deve dare a chi ha un diritto, quindi al cittadino che ha subito una crisi di cooperazione, quelle utilità che gli sono garantite dalla norma sostanziale e che avrebbe conseguito, senza l'intervento dello Stato, se non si fosse verificata la crisi di cooperazione.
Quindi se il titolare della situazione passiva, di svantaggio, avesse rispettato la norma di condotta somministrata dalla norma sostanziale, pensiamo alla proprietà per cui possiamo immaginare diverse forme di crisi di cooperazione, ad es. ci può essere una contestazione, ovvero qualcuno che afferma che quel codice non è di una certa persona ma sua, forma di contestazione molto leggera, ma essa può comunque essere causa di un pregiudizio perché si creano incertezze in ordine alla titolarità di un bene, la si può pensare anche con riferimento ad un bene immobile che, chiaramente, comporta conseguenze più pesanti. Ma tale crisi può essere anche più incisiva perché vi può essere qualcuno che viola il diritto di proprietà, ad es., il vicino che afferma di essere titolare di una servitù di passaggio ed inizia a passare sul fondo altrui. Se questa servitù non esiste si sarà di fronte ad un comportamento che viola il diritti di proprietà e la norma di condotta.
Struttura dei processi civili
Pensiamo a quelle crisi che si possono verificare con riferimento alle servitù, altra situazione reale. La servitù può essere violata, anche questa, con una contestazione, ma ci possono essere anche forme più incisive, ad es., il proprietario del fondo servente potrebbe elevare un muro ed impedire l'accesso al fondo, oppure potrebbe chiudere il cancello a chiave senza dare la chiave al titolare del fondo. Oppure, pensando alle obbligazioni, in quella pecuniaria la crisi di cooperazione si verifica in caso di mancato pagamento, oppure di pagamento parziale, ancora la mancata consegna del bene, il mancato rilascio del bene immobile alla scadenza del contratto di locazione, oppure la violazione di un obbligo di non fare per cui mi sono impegnata di non costruire al di sopra di una certa altezza e costruisco violando la norma.
Quindi, se lo scopo del diritto processuale civile non è quello di attribuire una qualsiasi forma di tutela, ma tutto quello e proprio quello che l'attore ha diritto di conseguire, di attribuire una tutela in forma specifica, capiamo che gli strumenti che l'ordinamento processuale deve mettere a disposizione dei consociati devono essere necessariamente diversi, perché diversa è la struttura delle situazioni giuridiche, perché diverse sono le forme di crisi di cooperazione che si possono verificare, quindi diversa deve essere la risposta dell'ordinamento. Ecco perché non si può parlare di processo civile, ma di processi civili disciplinati nel Codice di Procedura Civile che è formato da 4 libri che si occupano di processi di tipo diverso:
- Libro 1: Contiene i principi e le disposizioni generali
- Libro 2: Si occupa del processo di cognizione
- Libro 3: Si occupa dei processi esecutivi
- Libro 4: Si occupa dei procedimenti speciali
Rapporto tra diritto processuale e diritto sostanziale
Per quanto attiene al rapporto tra diritto processuale e diritto sostanziale, è evidente che il diritto processuale dipende dal diritto sostanziale. Se lo scopo del diritto processuale è quello di attribuire a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che ha diritto di conseguire, appare evidente che il diritto processuale svolge una funzione strumentale; è funzionale all'attuazione del diritto sostanziale, presuppone, c'è una dipendenza del diritto processuale dal diritto sostanziale.
Però, non dobbiamo pensare che il diritto processuale sia una materia tecnica e asettica, perché, proprio in ragione della funzione strumentale che svolge, il diritto processuale incide sull'effettività del diritto sostanziale. Cioè una previsione sostanziale che non può essere attuata a livello processuale è una previsione fine a se stessa, è un diritto sostanziale non effettivo. Ad es. in base all'art.1590 c.c. alla scadenza del contratto di locazione il conduttore ha l'obbligo di restituire l'immobile al locatore. Se non adempie (crisi di cooperazione- violazione dell'obbligo di rilascio del bene), il locatore dovrà rivolgersi ad un primo giudice che accerti il suo diritto ad ottenere il rilascio del bene, lo potrà fare utilizzando un procedimento speciale che è disciplinato nel 4° libro che prende il nome di procedimento per convalida di sfratto ed ottenere un provvedimento che è dotato di efficacia esecutiva, cioè un provvedimento che gli consente di mettere in moto uno dei processi esecutivi disciplinati nel 3° libro, in particolare l'esecuzione forzata in forma specifica con obbligo di consegna o di rilascio.
Lo scopo di tutti i processi civili è quello di consegnare a chi ha un diritto, al creditore, materialmente le utilità sostanziali (soldi, bene). Nel procedimento di esecuzione forzata in forma specifica con obbligo di rilascio c'è un giudice (giudice dell'esecuzione) e uno dei collaboratori del giudice che è l'ufficiale giudiziario, colui che materialmente esegue il provvedimento che prende il nome di sfratto, ma per eseguire lo sfratto l'ufficiale giudiziario è assistito da una forza pubblica. Perciò spesso il legislatore, senza andare a toccare la disciplina sostanziale della locazione, attraverso una serie di provvedimenti, disciplina, limita la disponibilità della forza pubblica e senza questa lo sfratto non può essere eseguito. Vediamo, quindi, come il processo incide sull'effettività del diritto sostanziale. Quindi, vero è che il diritto processuale dipende da quello stanziale, ma è vero anche il contrario, ovvero l'effettività del diritto sostanziale dipende dal diritto processuale; vi è quindi, un legame di interdipendenza.
Disposizioni costituzionali
Le disposizioni costituzionali più importanti che interessano la materia sono molteplici, alcune sono contenute nella prima parte della Costituzione, ad es. l'art.24. Un'altra disposizione è l'art.25 che introduce il principio del giudice naturale precostituito per legge, esso prevede, infatti, che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ovvero non si può scegliere il giudice che preferiamo, è la legge che stabilisce i criteri sulla cui base si individua il giudice che dovrà trattare una certa controversia. Il giudice è individuato ancor prima che la controversia sorga tra le parti. Ci sono molteplici istituti che sono chiamati a dare attuazione a questo articolo e tutti insieme presidiano la garanzia di terzietà del giudice, intanto il giudice è terzo e imparziale in quanto non sia scelto da una delle parti, ma sia la legge a precostituito.
Un'altra norma centrale è l'art.111 Cost. il cui testo attuale lo si deve ad una legge costituzionale, la 2/1999 che lo ha riscritto ampliando la disposizione. Qua troviamo l'affermazione dei principi fondamentali che regolano non solo il processo civile, ma anche quello penale, garanzie che trovano attuazione nell'ambito di un processo che si è già aperto. In verità il catalogo che noi possiamo desumere da tale articolo non è una novità, in quanto il legislatore con questa legge ha messo per iscritto una serie di principi e di garanzie che già si ricavavano da altre disposizioni, magari lette in combinato disposto, perciò si riconosce a questa disposizione un valore ricognitivo e non innovativo. L'art.111 afferma che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, al secondo comma si legge che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata, si tratta di garanzie che operano tutte nell'ambito di un processo già aperto.
Funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale è una delle funzioni fondamentali dello Stato, titolare di essa è un particolare apparato dello Stato che è la magistratura, essa non è titolare esclusivo perché attualmente si attribuisce natura giurisdizionale anche al lodo arbitrale, ovvero alla decisione emanata dagli arbitri che sono dei privati a cui le parti, sulla base di un accordo, delegano la decisione di una controversia impegnandosi a rispettarla. L'ordinamento italiano ha riconosciuto, fin dal 1998, che il lodo arbitrale ha valore giurisdizionale.
Siamo nella parte seconda della Costituzione che si occupa dell'ordinamento della Repubblica e in particolare...
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